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L'autocaravan è un veicolo per uso speciale

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19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 15/03/2008 alle: 16:11:23
quote:Originally posted by giuliano marchetti
>
> Mi riservo di intervenire qui https://www.camperonline.it/for... sul tuo quesito.
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 25/03/2008 alle: 19:45:51
in merito: Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 articolo 54: Autoveicoli g) autoveicoli per uso specialeid="blue">: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature id="blue"> e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto id="blue"> del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone id="blue"> e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesseid="blue"> ; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria id="blue"> ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducenteid="blue"> inoltre nel link di wikipedia

http://it.wikipedia.org/wiki/Co...

c'è forse uno spunto che aiuta a comprendere il perchè sono sempre più convinto che un'autocaravan è uno dei veicoli speciali ma non il solo chiaramente cordialmente franco
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 25/03/2008 alle: 21:41:48
quote:Originally posted by camperillo
in merito: Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 articolo 54: Autoveicoli g) autoveicoli per uso specialeid="blue">: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature id="blue"> e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto id="blue"> del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone id="blue"> e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesseid="blue"> ; >
> Appunto CICLO PRODUTTIVO!!!!
quote: m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria id="blue"> ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducenteid="blue"> >
> Già... ma NON è ciclo produttivo. Ovvero categoria M1 (come le autovetture) e pur "per usi speciali" non rientra (il camper) tra i veicoli categoria Nx di cui più sopra.
quote: inoltre nel link di wikipedia

http://it.wikipedia.org/wiki/Co...

c'è forse uno spunto che aiuta a comprendere il perchè sono sempre più convinto che un'autocaravan è uno dei veicoli speciali ma non il solo chiaramente >
> A pare che Wikipedia non è il CdS, va detto che il camper È (come dimostrò "the Devil" un veicolo per "usi speciali" ma non rientra tra quelli previsto per TRASPORTO COSE. Ciao
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 25/03/2008 alle: 22:31:30
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by camperillo
in merito: Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 articolo 54: Autoveicoli g) autoveicoli per uso specialeid="blue">: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature id="blue"> e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto id="blue"> del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone id="blue"> e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesseid="blue"> ; >
> Appunto CICLO PRODUTTIVO!!!!
quote: m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria id="blue"> ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducenteid="blue"> >
> Già... ma NON è ciclo produttivo. Ovvero categoria M1 (come le autovetture) e pur "per usi speciali" non rientra (il camper) tra i veicoli categoria Nx di cui più sopra.
quote: inoltre nel link di wikipedia

http://it.wikipedia.org/wiki/Co...

c'è forse uno spunto che aiuta a comprendere il perchè sono sempre più convinto che un'autocaravan è uno dei veicoli speciali ma non il solo chiaramente >
> A pare che Wikipedia non è il CdS, va detto che il camper È (come dimostrò "the Devil" un veicolo per "usi speciali" ma non rientra tra quelli previsto per TRASPORTO COSE. Ciao
>
> ciclo produttivo??? Un veicolo speciale è un veicolo che può trasportate cose o persone o entrambe dipende dalla sua finalità il tipo di carrozzeria che lo caratterizza. l'Autocaravan è destinato all'alloggio di max sette persone id="red"> questo è il suo essere speciale è chiaro che deve avere anche una speciale carrozzeria per ottenere ciò non è solo destinato al trasporto di persone come le autovetture. gli speciali sono classificati m,n,o (1,2,3) saluti F.
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Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 25/03/2008 alle: 23:06:42
quote:Originally posted by camperillo
ciclo produttivo??? Un veicolo speciale è un veicolo che può trasportate cose o persone o entrambe dipende dalla sua finalità il tipo di carrozzeria che lo caratterizza. l'Autocaravan è destinato all'alloggio di max sette persone id="red"> questo è il suo essere speciale è chiaro che deve avere anche una speciale carrozzeria per ottenere ciò non è solo destinato al trasporto di persone come le autovetture. gli speciali sono classificati m,n,o (1,2,3) saluti F. >
> Io leggo le leggi esattamente come sono scritte e alla lettera G è scritto: "autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse ; Il camper ha una sua categoria che è alla lettera M dello stesso articolo. È un veicolo ad uso speciale? forse (la tesi di "The Devil" mi aveva convinto), ma in ogni caso non rientra tra quelli indicati alla lettera G. Che gli usi speciali possano essere nella classificazione internazionale M, N oppure O non ci piove, ma una cosa sono gli M1 (EMME UNO) sotto i quali rientrano le autovetture e una cosa gli Nx (ENNE vari numeri). Ciao
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 26/03/2008 alle: 00:08:26
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by camperillo
ciclo produttivo??? Un veicolo speciale è un veicolo che può trasportate cose o persone o entrambe dipende dalla sua finalità il tipo di carrozzeria che lo caratterizza. l'Autocaravan è destinato all'alloggio di max sette persone id="red"> questo è il suo essere speciale è chiaro che deve avere anche una speciale carrozzeria per ottenere ciò non è solo destinato al trasporto di persone come le autovetture. gli speciali sono classificati m,n,o (1,2,3) saluti F. >
> Io leggo le leggi esattamente come sono scritte e alla lettera G è scritto: "autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei [u]materiali connessi col ciclo operativo (NON E' DETTO LAVORATIVO)[/id="blue">u] delle attrezzature e di persone(ANCHE SOLO PERSONE)id="blue"> e cose connesse alla destinazione d'uso (ALLOGGIO)id="blue"> delle attrezzature stesse ; Il camper ha una sua categoria che è alla lettera M dello stesso articolo.(CHE DIFFERENZIA RISPETTO A TUTTE LE ALTRE CATEGORIE PER IL NUMERO DELLE PERSONE SOLO 7 COMPRESO IL CONDUCENTE RISPETTO A TUTTI GLI ALTRI VEICOLI CHE POSSONO TRASPORTARE 9 PERSONE COMPRESO IL CONDUCENTE)id="blue"> È un veicolo ad uso speciale? forse (la tesi di "The Devil" mi aveva convinto), ma in ogni caso non rientra tra quelli indicati alla lettera G. Che gli usi speciali possano essere nella classificazione internazionale M, N oppure O non ci piove, ma una cosa sono gli M1 (EMME UNO) sotto i quali rientrano le autovetture e una cosa gli Nx (ENNE vari numeri. Ciao
>
> Scusami delle aggiunte in blue ma è per comunicare meglio. saluti franco
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 26/03/2008 alle: 01:36:02
quote:Originally posted by camperillo
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by camperillo
ciclo produttivo??? Un veicolo speciale è un veicolo che può trasportate cose o persone o entrambe dipende dalla sua finalità il tipo di carrozzeria che lo caratterizza. l'Autocaravan è destinato all'alloggio di max sette persone id="red"> questo è il suo essere speciale è chiaro che deve avere anche una speciale carrozzeria per ottenere ciò non è solo destinato al trasporto di persone come le autovetture. gli speciali sono classificati m,n,o (1,2,3) saluti F. >
> Io leggo le leggi esattamente come sono scritte e alla lettera G è scritto: "autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei [u]materiali connessi col ciclo operativo (NON E' DETTO LAVORATIVO)[/id="blue">u] delle attrezzature e di persone(ANCHE SOLO PERSONE)id="blue"> e cose connesse alla destinazione d'uso (ALLOGGIO)id="blue"> delle attrezzature stesse ; Il camper ha una sua categoria che è alla lettera M dello stesso articolo.(CHE DIFFERENZIA RISPETTO A TUTTE LE ALTRE CATEGORIE PER IL NUMERO DELLE PERSONE SOLO 7 COMPRESO IL CONDUCENTE RISPETTO A TUTTI GLI ALTRI VEICOLI CHE POSSONO TRASPORTARE 9 PERSONE COMPRESO IL CONDUCENTE)id="blue"> È un veicolo ad uso speciale? forse (la tesi di "The Devil" mi aveva convinto), ma in ogni caso non rientra tra quelli indicati alla lettera G. Che gli usi speciali possano essere nella classificazione internazionale M, N oppure O non ci piove, ma una cosa sono gli M1 (EMME UNO) sotto i quali rientrano le autovetture e una cosa gli Nx (ENNE vari numeri. Ciao
>
> Scusami delle aggiunte in blue ma è per comunicare meglio. saluti franco
>
> Veramente non parla di persone in quanto tali ma di "persone e cose" connesse alla DESTINAZIONE D'USO DELLE APPARECCHIATURE per un CICLOid="size4"> OPERATIVO. Le APPARECCHIATURE sono descritte nella stessa lettera (G) e sono ATTREZZATURE connesse ad un CICLOid="size4"> operativo. La lettera G è riferita TUTTAid="size4"> ai veicoli categoria internazionale N. Alla lettera G non appartengono i CAMPER che sono descritti nella lettera M. I camper, mezzi ad uso speciale (certamente), non dispongono di ATTREZZATURE connesse ad un CICLOid="size4"> operativo, ma dispongono di una speciale carrozzeriaid="size4"> ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone. Il trasporto delle persone è lo stesso che può fare una banale autovettura. l'essere adibiti ad alloggio non è un CICLOid="size4"> operativo. Quindi un camper non subisce le limitazioni relative ai veicoli descritti nella lettera G (categoria internazionale Nx). Scusa le parole in "più" grande, ma è per una maggiore chiarezza. Ciao
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 26/03/2008 alle: 08:15:40
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by camperillo
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by camperillo
ciclo produttivo??? Un veicolo speciale è un veicolo che può trasportate cose o persone o entrambe dipende dalla sua finalità il tipo di carrozzeria che lo caratterizza. l'Autocaravan è destinato all'alloggio di max sette persone id="red"> questo è il suo essere speciale è chiaro che deve avere anche una speciale carrozzeria per ottenere ciò non è solo destinato al trasporto di persone come le autovetture. gli speciali sono classificati m,n,o (1,2,3) saluti F. >
> Io leggo le leggi esattamente come sono scritte e alla lettera G è scritto: "autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei [u]materiali connessi col ciclo operativo (NON E' DETTO LAVORATIVO)[/id="blue">u] delle attrezzature e di persone(ANCHE SOLO PERSONE)id="blue"> e cose connesse alla destinazione d'uso (ALLOGGIO)id="blue"> delle attrezzature stesse ; Il camper ha una sua categoria che è alla lettera M dello stesso articolo.(CHE DIFFERENZIA RISPETTO A TUTTE LE ALTRE CATEGORIE PER IL NUMERO DELLE PERSONE SOLO 7 COMPRESO IL CONDUCENTE RISPETTO A TUTTI GLI ALTRI VEICOLI CHE POSSONO TRASPORTARE 9 PERSONE COMPRESO IL CONDUCENTE)id="blue"> È un veicolo ad uso speciale? forse (la tesi di "The Devil" mi aveva convinto), ma in ogni caso non rientra tra quelli indicati alla lettera G. Che gli usi speciali possano essere nella classificazione internazionale M, N oppure O non ci piove, ma una cosa sono gli M1 (EMME UNO) sotto i quali rientrano le autovetture e una cosa gli Nx (ENNE vari numeri. Ciao
>
> Scusami delle aggiunte in blue ma è per comunicare meglio. saluti franco
>
> Veramente non parla di persone in quanto tali ma di "persone e cose" connesse alla DESTINAZIONE D'USO DELLE APPARECCHIATURE per un CICLOid="size4"> OPERATIVO. Le APPARECCHIATURE sono descritte nella stessa lettera (G) e sono ATTREZZATURE connesse ad un CICLOid="size4"> operativo. La lettera G è riferita TUTTAid="size4"> ai veicoli categoria internazionale N. (ambulanza trasporta cose? e il carro funebre?)id="blue"> Alla lettera G non appartengono i CAMPER che sono descritti nella lettera M. I camper, mezzi ad uso speciale (certamente)Concordoid="blue">, nonid="blue"> dispongono di ATTREZZATURE (cucina ,bagno,stufa,letti,serbatoi raccolta,etcid="blue">) connesse ad un CICLOid="size4"> operativo (operazioni che permettono l'alloggioid="blue">), ma (quindi)id="blue">dispongono di una speciale carrozzeriaid="size4"> ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone (unicità).id="blue"> Il trasporto delle persone è lo stesso che può fare una banale autovettura.NOid="blue">(art.54 a autovetture: veicoli destinati SOLO al trasporto id="red"> di persone, aventi al massimo nove id="red"> posti, compreso quello del conducenteid="blue">),inoltre non si va al bagno non ha serbatoi di raccolta non ci si cucina "non ci si alloggia"id="blue">se fossero simili apparterrebbero alla lettera a anche gli autocaravan ma sono m id="blue"> l'essere adibiti ad alloggio non è un CICLOid="size4"> operativo.(Ma non è un fatto ordinario a tutti gli autoveicoliid="blue">) Quindi un camper non subisce le limitazioni relative ai veicoli descritti nella lettera G (categoria internazionale Nx).non capisco sulle limitazioni, secondo il tuo modo di interpretare non ha classi di riferimento non è autovetura e non è veicolo speciale non è N cos'è?? esempio: nelle revisioni non dovrebbe esistere perchè se non corrisponde all'art.80 comma 4, non corrisponde neanche all'art.3 quindi dovremmo dire che non c'è bisogno della revisione? o noid="blue">) Scusa le parole in "più" grande, ma è per una maggiore chiarezza. Ciao
>
> Rispettando chiaramente il tuo modo di pensare, credo che il mio punto dia spunti ulteriori a chi legge su cos'è un'autocaravan e ciò che ne consegue per il cds. saluti w la libertà che offre il mezzo a prescindere della classificazione che più la leggi e più ingessa. saluti franco
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/03/2008 alle: 13:13:12
quote:Originally posted by camperillo
sono sempre più convinto che un'autocaravan è uno dei veicoli speciali ma non il solo chiaramente>
>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
È un veicolo ad uso speciale? forse (la tesi di "The Devil" mi aveva convinto), ma in ogni caso non rientra tra quelli indicati alla lettera G.id="red">>
> Una sola pagina di questa discussione ha gia' fatto esprimere ad Albe' una colorita osservazione. Figuriamoci due pagine!!! Avete entrambi ragione e soprattutto il Prof. Calosci ha mirabilmente sintetizzato il contenuto (probabilmente prolisso) dei miei interventi in materia. L'autocaravan e' un "veicolo per uso speciale", inquadrato nella categoria M1 in quanto adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. L'inquadramento va datato al 1998 ma, ovviamente, si àpplica a tutti i veicoli della specie ancorche' immatricolati in data antecedente al recepimento della Direttiva 98/14/CE. -------------------- p.s. @Camperillo: ti propongo di proseguire qui https://www.camperonline.it/for... la discussione sulla "ricaduta" che l'affermazione sopraevidenziata ha sul testo del CdS emanato nel 1992. Il presente 'topic' ha esaurito il suo còmpito di documentare l'affermazione che ne costituisce il titolo.

Modificato da TheDevil il 26/03/2008 alle 13:46:00
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 26/03/2008 alle: 13:46:32
quote:Originally posted by giuliano marchetti
Secondo voi allora con camper sopra 35q, classificato da libretto M1 E J2: SA AUTOCARAVAN, a qunto posso andare in autostrada? Ho preso una multa a 116 km/ora >
> 130 Km/hid="size5">
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chorus
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05/10/2006 12467
Inserito il 26/03/2008 alle: 15:14:58
Dico la mia su questo argomento, rendendomi conto che sto salendo su un treno in corsa dove, sicuramente, avrete già detto di tutto e di più. L'art. 54 del codice della strada classifica in questo modo i veicoli: - lett. g) autoveicoli per uso speciale; - lett. m) autocaravan Se ci fermiamo qui, l'autocaravan non è un autoveicolo per uso speciale, visto che entrambi formano una categoria distinta. Il secondo comma dell'art. 54 rinvia al regolamento l'elencazione degli autoveicoli per uso speciale. L'art. 203 del regolamento (D.p.R. 16 dicembre 1992, n. 495) elenca al secondo comma gli autoveicoli per uso speciale. Si tratta di 35 diverse tipologie, che non sto qui ad elencare. Non è citato l'autocaravan ma, alla lettera dd) vengono individuati per uso speciale gli: "autoveicoli per uso abitazione". Devil, Prof, sapete dare una definizione a questa particolare categoria? Bisognerebbe reperire la relazione ministeriale all'art. 120, comma 1, lett. b/A del DpR 16 settembre 1996, n. 610, che ha introdotto questa norma, sperando che esista e che dica qualcosa.

Modificato da chorus il 26/03/2008 alle 17:08:29
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/03/2008 alle: 17:25:11
quote:Originally posted by chorus
Se ci fermiamo qui .....>
> Mi permetto proporti la lettura dei seguenti interventi: https://www.camperonline.it/for... https://www.camperonline.it/for... La lettera dd dell'art. 203 Reg. e' un'altra "rimanenza" del CdS edizione 1959. In base al CdS/1959 e fino al 1982, gli autocaravan venivano immatricolati come veicoli per uso speciale o per trasporti specifici, con specifica "per uso abitazione" ed erano equiparati agli autocarri, come tutti gli altri veicoli per uso speciale (comprese le ambulanze). La lettera "dd" dell'art. 203 Reg. doveva essere soppressa nel 1982 con l'introduzione della categoria auto-caravan nel CdS/1959, ma e' addirittura sopravvissuta nel CdS/1992. Puoi verificare l'attenzione (sic) del legislatore al riguardo nella precedente lettera "o", dove e' scritto autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti ma devi invece lèggere autofurgoni corazzati per trasporto di detenuti (corazzati = blindati, cioe' una delle tipologie di veicoli per uso speciale trasferiti nel 1998 dall'equiparazione con gli autocarri a quella con le autovetture). -------------------- p.s. in modifica: provvedo a cancellare tutto l'intervento per la presenza di alcune informazioni destituite di fondamento. Nonostante la "lezione" dell'anno passato in questo 'topic' https://www.camperonline.it/for... mi e' nuovamente occorso di utilizzare informazioni altrui senza un'adeguata verifica. Mi scuso con i lettori del forum e mi auguro di evitare il famoso detto non c'e' due senza tre.

Modificato da TheDevil il 26/03/2008 alle 19:07:20
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chorus
chorus
05/10/2006 12467
Inserito il 26/03/2008 alle: 18:02:14
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by chorus
Se ci fermiamo qui .....>
> Mi permetto proporti la lettura dei seguenti interventi: https://www.camperonline.it/for... https://www.camperonline.it/for... La lettera dd dell'art. 203 Reg. e' un'altra "rimanenza" del CdS edizione 1959. In base al CdS/1959 e fino al 1982, gli autocaravan venivano immatricolati come veicoli per uso speciale o per trasporti specifici, con specifica "per uso abitazione" ed erano equiparati agli autocarri, come tutti gli altri veicoli per uso speciale (comprese le ambulanze). La lettera "dd" dell'art. 203 Reg. doveva essere soppressa nel 1982 con l'introduzione della categoria auto-caravan nel CdS/1959, ma e' addirittura sopravvissuta nel CdS/1992. Puoi verificare l'attenzione (sic) del legislatore al riguardo nella precedente lettera "o", dove e' scritto autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti ma devi invece lèggere autofurgoni corazzati per trasporto di detenuti (corazzati = blindati, cioe' una delle tipologie di veicoli per uso speciale trasferiti nel 1998 dall'equiparazione con gli autocarri a quella con le autovetture).
>
> Mi fa piacere che tu mi abbia risposto, ma la mia osservazione è tratta da una fonte (la legge plus, ed. Ipsoa) che dice che la lettera dd) dell'art. 203 del regolamento è stata aggiunta con l'art. 120, comma c. 1, lett. b/A), del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. Per quanto ne so, la mia raccolta di norme è aggiornata (ho aggiornato la fonte proprio stamattina) e la mia versione del regolamento non ha l'art. 203 bis. Però voglio approfondire ancora la questione e farmene una ragione, per cui ritornerò sull'argomento.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/03/2008 alle: 19:11:11
Ti ringrazio per la citazione del DPR 610/1996. Nella fretta di risponderti, ho recuperato un documento reperito tempo addietro su internet che ti ho riproposto senza effettuare un adeguato controllo, come purtroppo mi era gia' occorso in passato in una discussione sulle patenti. Mi spiace di averti dato erronee indicazioni e mi scuso con i lettori del forum interessati alla materia. Per quanto riguarda l'art. 203/bisid="red"> si tratta di una mia "invenzione", nell'àmbito del pacchetto di modifiche che sono oggetto del 'topic' #25878, ma rappresenta la collazione delle disposizioni emanate in materia di veicoli per uso speciale a livello comunitario/nazionale. -------------------- D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (pubblicato nella G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.) Art. 120 1. All'art. 203 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti lettere: m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) furgoni blindati per trasporto valori; B) conseguentemente la preesistente lettera m) è sostituita dalla seguente: o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione-Direzione generale della M.C.T.C. b) Al comma 2: A) dopo la lettera cc) sono aggiunte le seguenti lettere: dd) autoveicoli per uso abitazione; ee) autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh)autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; B) conseguentemente la preesistente lettera dd) è sostituita dalla seguente: ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.id="size1">
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05/10/2006 12467
Inserito il 27/03/2008 alle: 08:42:45
Allora, Devil, possiamo concludere così? "L'autocaravan, ai sensi del combinato disposto dell'art. 54 del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 203 del D.p.R. 495/1992 non è un autoveicolo per uso speciale". Questo assunto varrà fino a quando il nostro legislatore non avrà recepito la nuova direttiva comunitaria in materia di circolazione stradale da te citata. Se anche tu concordi con questa mia conclusione che fissa un principio importante, possiamo, ora, verificare cosa succede in materia di limiti di velocità e di revisione per gli autocaravan > a 3,5 tonnellate?
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 27/03/2008 alle: 15:15:19
quote:Originally posted by chorus
Allora, Devil, possiamo concludere così? "L'autocaravan, ai sensi del combinato disposto dell'art. 54 del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 203 del D.p.R. 495/1992 non è un autoveicolo per uso speciale".>
> NOid="size3"> Ritengo che tu, a differenza di Camperillo e Faminga, sia proclive ad accettare il principio legislativo fondamentale per cui le normative comunitarie prevalgono sulle normative nazionali. Allora dovresti consultare l'Allegato II della Direttiva 70/156/CEE nel testo correntemente adeguato. L'Allegato II e' stato infatti: - sostituito dalla Direttiva 92/53/CEE, - modificato dalla Direttiva 98/14/CE, - rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 13 novembre 1999, n. L291, - sostituito dalla Direttiva 2001/116/CE, a decorrere dal 10 febbraio 2002. La Direttiva 70/156/CEE (e successivi adeguamenti) e' stata recepita nell'ordinamento nazionale con: - Legge 27 dicembre 1973, n. 942, - D.M. 29 marzo 1974, - D.M. 12 giugno 1981, - D.M. 4 agosto 1998, - D.M. 20 giugno 2002. Dopo che avrai letto il citato Allegato II e/o le disposizioni di recepimento, potremo riprendere la nostra conversazione sugli artt. 54 CdS e 203 Reg. L'autocaravan e' un "veicolo per uso speciale", inquadrato nella categoria M1 in quanto adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
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Faminga
Faminga
03/10/2006 1724
Inserito il 27/03/2008 alle: 15:55:00
-------------------------------------------------------------------------------- Io comunque non vorrei mai trovarmi nei panni di un proprietario di autocaravan oltre 3,5 che non avendo fatto la revisone annuale come dite voi, fa un incidente e deve andare alla propria assicurazione.Io ho interpellato un'esperto di sinistri assicurativi e anche lui mi conferma che secondo le compagnie assicurative ( tramite informazioni del D.T.T.) questi veicoli sono soggetti alla revisione annualmente pertanto non risponderebbero in caso di sinistro.Se per voi vale la pena non fare la revisione annualmente....non so'Boh Fabio Ti riporto quanto scritto da me in altro post.Ciao. Fabio.
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chorus
chorus
05/10/2006 12467
Inserito il 27/03/2008 alle: 17:00:38
quote:Originally posted by TheDevil Ritengo che tu, a differenza di Camperillo e Faminga, sia proclive ad accettare il principio legislativo fondamentale per cui le normative comunitarie prevalgono sulle normative nazionali. Allora dovresti consultare l'Allegato II della Direttiva 70/156/CEE nel testo correntemente adeguato. >
> La direttiva 70/156/CEE è stata recepita dall'ordinamento italiano con la L. 27/12/1973, n. 942 da te citata. Successivamente, questa legge è stata abrogata dall'art. 231 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (che non occorre ti dica cos'è, visto che ce l'avrai sul comodino sopra a qualsiasi altro libro, giornale o rivista[:D][:D]). Ma ci sarà sicuramente un'altra norma successiva che regolamenta la materia dell'omologazione dei veicoli a motore in seguito al recepimento di una direttiva comunitaria In ogni caso: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comuniatario..." - art. 117 della nostra Costituzione. E chiaramente sono assolutamente d'accordo con te quando affermi che le norme comunitarie prevalgono sulle normative nazionali poiché, aderendo alla Unione Europea, lo Stato italiano ha sostanzialmente rinunciato ad una parte della propria sovranità legislativa. Comunque, tornando a bomba, nei miei precedenti interventi, mi sono limitato a verificare cosa dice il cds e il regolamento conseguente. E queste due norme, che per quanto mi riguarda sono il vangelo, non riclassificano l'autocaravan tra gli autoveicoli per uso speciale. Poi, ci sono le norme da te citate riguardanti l'omologazione, che dicono il contrario, unitamente ad una circolare ministeriale che va in analoga direzione. Non so cosa dirti, siamo di fronte ad un conflitto di norme che, sicuramente, aumenta la confusione in materia.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 27/03/2008 alle: 17:12:54
quote:Originally posted by chorus
...Comunque, tornando a bomba, nei miei precedenti interventi, mi sono limitato a verificare cosa dice il cds e il regolamento conseguente. E queste due norme, che per quanto mi riguarda sono il vangelo, non riclassificano l'autocaravan tra gli autoveicoli per uso speciale...>
> Concordo pienamente. Ciao, Ivano.id="blue">
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 27/03/2008 alle: 20:21:23
quote:Originally posted by TheDevil
Allora dovresti consultare l'Allegato II della Direttiva 70/156/CEE nel testo correntemente adeguato.>
>
quote:Originally posted by chorus
Comunque, tornando a bomba, nei miei precedenti interventi, mi sono limitato a verificare cosa dice il cds e il regolamento conseguente. E queste due norme, che per quanto mi riguarda sono il vangeloid="red">, non riclassificano l'autocaravan tra gli autoveicoli per uso speciale.>
> Dal "vangelo secondo Chorus" Art. 1 - Principi generali comma 2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia.[omissis] Art. 229 - Attuazione di direttive comunitarie Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. D.M. 20 giugno 2002 (Pubblicato nella G.U. 24 luglio 2002, n. 172, S.O.) Recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo). IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'articolo 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il D.M. 29 marzo 1974, del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE; Visto il D.M. 30 giugno 1988, n. 386, del Ministro dei trasporti pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1988, di recepimento della direttiva 87/358/CEE di modifica della direttiva n. 70/156/CEE; Visto il D.M. 8 maggio 1995, del Ministro dei trasporti e della navigazione di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Visto il D.M. 4 agosto 1998, del Ministro dei trasporti e della navigazione di recepimento della direttiva 98/14/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998; Visto il D.M. 13 maggio 2002, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che, modifica, da ultimo, la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2002; Vista la direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 18 del 21 gennaio 2002;id="size1"> Adotta il seguente decreto: [omissis] Art. 2. comma 3. Gli allegati al D.M. 29 marzo 1974 del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile come da ultimo modificato dal D.M. 13 maggio 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono sostituiti dagli allegati al presente decreto. [omissis] Art. 4. comma 1. L'elenco degli allegati e gli allegati da I a XV al presente decreto ne costituiscono parte integrante. [omissis] Elenco degli allegati Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE del veicoli a motore (Allegato I); Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli (Allegato II); Scheda informativa per l'omologazione CE dei veicoli a motore (Allegato III); Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli a motore (Allegato IV); Procedimento da seguire per l'omologazione CE dei veicoli (Allegato V); Scheda di omologazione CE dei veicoli (Allegato VI); Sistema di numerazione della scheda di omologazione CE (Allegato VII); Risultati delle prove (Allegato VIII); Certificato di conformità CE (Allegato IX); Procedimento di conformità della produzione (Allegato X); Natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili (Allegato XI); Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie (Allegato XII); Elenco delle omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari (Allegato XIII); Procedimento da seguire per l'omologazione CE in più fasi (Allegato XIV); Certificato di origine del veicolo - Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti di categorie diverse dalla categoria M1. Dir. 20 dicembre 2001, n. 2001/116/CE (Pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 2002, n. L18) Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. La Commissione delle Comunità europee, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 70/156/CEE è stata più volte modificata in passato e, poiché è necessario modificare ulteriormente i suoi allegati, appare opportuno, per ragioni di chiarezza, rifonderli in un unico testo. (2) La disposizione relativa ai documenti amministrativi necessari per l'omologazione di veicoli completi contenuta nei suddetti allegati va applicata ai veicoli della categoria M1 con un motore a combustione interna. (3) Gli allegati alla detta direttiva 70/156/CEE, modificata dalla presente direttiva, contengono anche i documenti amministrativi necessari per l'omologazione di veicoli completi di categorie diverse dalla categoria M1, ma tali omologazioni saranno concesse soltanto dopo l'entrata in vigore di una direttiva che abroghi e sostituisca la direttiva 70/156/CEE e l'entrata in vigore di modifiche delle direttive particolari che ne estendano il campo d'applicazione a veicoli di categorie diverse dalla categoria M1. (4) Appare inoltre opportuno fornire una sistema uniforme per l'attribuzione dei numeri di omologazione. (5) La direttiva 70/156/CEE va pertanto modificata. (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,id="size1"> ha adottato la presente direttiva: Articolo 1. La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue: 1) All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, la frase «viene attribuito un numero di omologazione speciale, conformemente all'allegato VII» è soppressa. 2) All'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), sesto comma, la frase «la sostituzione di qualsiasi numero di omologazione speciale con un numero di omologazione normale» è soppressa. 3) Gli allegati della direttiva 70/156/CEE sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva. Allegato II alla Direttiva 70/156/CEE - Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli [omissis] 5. Veicoli per uso speciale: veicoli delle categorie M, N o O destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. 5.1. Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all'alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature: - posti a sedere e tavolo, - cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili, - attrezzatura di cucina, - armadi o ripostigli. Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo ribaltabile. 5.2. Con «veicoli blindati» s'intendono veicoli destinati alla protezione delle persone e/o delle merci trasportate e conformi ai requisiti relativi alle carrozzerie a prova di proiettile. 5.3. Con «ambulanze» s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto di feriti o ammalati gravi e dotati di apposite attrezzature speciali. 5.4. Con «autofunebri» s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto delle salme, dotati di apposite attrezzature speciali. 5.5. «Caravan», vedi la norma ISO 3833:1977, termine n. 3.2.1.3. 5.6. Con «gru mobili» s'intendono veicoli per uso speciale della categoria N3, non equipaggiati per il trasporto di merci, muniti di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm. 5.7. Con «altri veicoli per uso speciale», s'intendono i veicoli specificati al precedente punto 5, ad eccezione di quelli menzionati ai punti da 5.1. a 5.6. [omissis] §*§*§*§*§ Se una "materia" e' disciplinata dal CdS, se una direttiva comunitaria tratta quella "materia", se la direttiva comunitaria e' recepita nell'ordinamento nazionale, la "materia" non e' piu' disciplinata soltanto dal CdS/ed.1992 ma il testo del CdS va coordinato con tutte le successive normative comunitarie/nazionali che hanno trattato quella "materia". Il testo del CdS non puo' essere materialmente modificato ad ogni Direttiva che venga dall'UE perche' necessita di un passaggio parlamentare, ma nel CdS il legislatore ha demandato ai competenti Ministri di integrare le norme del CdS/1992 con appositi Decreti che - una volta pubblicati in GU - diventano atti normativi con la stessa valenza delle norme originariamente presenti nel CdS/1992. Quanto sopra, ovviamente, e' solo la sintesi del mio personale modo di ragionare.
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