quote:Originally posted by barbetta >> Se il ciclista era alla guida della bici, si applica il co. 2 dell'art. 2054 del codice civile. Scontro tra veicoli e presunzione di concorso di colpa tra i due conducenti. ciao
http://www.ndonio.it/Filesdiver...
quote:Originally posted by wilddrake> E in aggiunta mi pare di ricordare che un ciclista che smonta dalla bici e attraversa così le strisce pedonali continua a non essere considerato pedone e se viene investito lo considerano a tutti gli effetti ciclista. Qualcuno può confermare? Ricordo che in merito c'era stata (ma parlo degli anni 80, credo) una sentenza. Idem per chi scende dalla moto e la spinge nelle aree pedonali: puo' essere multato, in quanto non considerato pedone (ricordo di multe di questo tipo in Piazza del Duomo negli anni '90). Altrimenti se io mi metto a spingere il camper...[;)] [8D]
La bicicletta èid="size4">id="red"> un veicolo.La bicicletta è sempre id="size4">id="red">un veicolo. Fine della discussione. ennioid="orange"> >
quote:Originally posted by oliver E in aggiunta mi pare di ricordare che un ciclista che smonta dalla bici e attraversa così le strisce pedonali continua a non essere considerato pedone e se viene investito lo considerano a tutti gli effetti ciclista. Qualcuno può confermare? Ricordo che in merito c'era stata (ma parlo degli anni 80, credo) una sentenza. Idem per chi scende dalla moto e la spinge nelle aree pedonali: puo' essere multato, in quanto non considerato pedone (ricordo di multe di questo tipo in Piazza del Duomo negli anni '90). Altrimenti se io mi metto a spingere il camper...[;)] >> Giusto per confermare che, come dice IvanoPP, "tutto è interpretabile". Ma, aggiungo io, questa è comunque una cosa buona: Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza del 22 marzo 1991, n. 3165 - Massima In tema di circolazione stradale, la persona che procede su una bicicletta, pur senza azionare i pedali ma spingendosi con i piedi per terra, va considerato "ciclista" e non "pedone" e deve osservare tutte le relative norme di circolazione. Tale modalita` di marcia non toglie al velocipede la qualita` di veicolo, prevista dagli artt. 21 lett. c) e 23 cod. strad.. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 7 gennaio 1991, n. 57 Massima Ai fini dell'applicabilita` della presunzione di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, c. c. non puo` parlarsi di scontro di veicoli nell'ipotesi in cui nell'incidente sia rimasta coinvolta una bicicletta condotta a mano da un pedone, non potendo quest`ultimo essere considerato "conducente" del veicolo. Anche se a me sembra avere più senso la seconda. Portando alle estreme conseguenze le considerazioni della Cassazione penale dovremmo avere la condizione di conducente-veicolo anche nell'ipotesi di manovale-carriola e di mamma-carrozzino. Mi sembra un po' fuori luogo. ciao
quote:Originally posted by ngeloco ... non puo` parlarsi di scontro di veicoli nell'ipotesi in cui nell'incidente sia rimasta coinvolta una bicicletta condotta a mano da un pedone, non potendo quest`ultimo essere considerato "conducente" del veicolo...>> Sarebbe interessate chiedere alla Cassazione se una bici condotta a mano da una persona abbia un conducente (o invece viaggi da sola...) o, se non proprio conducente... almeno un "fiancheggiatore"!!! Comunque io ho consigliato ai miei (80 anni) la massima attenzione quando escono con la bicicletta e attraversano a piedi sulle le strisce pedonali, in quanto non saprei dire se sono dalla parte della ragione nel caso in cui venissero investiti.[;)] [8D]