">id="quote"> (1) id="red"> Qui siamo all’errata e falsa applicazione della legge. La DIRETTIVA 98/14/CE DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, definisce chiaramente che le autocaravan sono Veicoli della categoria caravan M1 per uso speciale costruiti per essere adibiti all’alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature… Il DM è citato ma falsamente applicato perché in realtà assorbe le autocaravan nella definizione di USO SPECIALE di cui all’art. 1 comma 1 lettera b del DM 6/8&1998. Occorrerebbe almeno notare che anche la autoambulanze, indipendentemente dal loro peso, sono soggette a revisione annuale ai sensi della successiva lettera D pur essendo inquadrate in M1. (2)id="red"> Qui siamo ancora all’errata e falsa applicazione della legge. Il comma 8 dell’art. 80 dice che il Ministro può delegare ai CdR solo i controlli dei veicoli fino a 16 posti o fino a 3,5 tonellate. La circolare citata non afferma nulla di diverso rispetto a questo. Non può il Ministero delegare altre revisioni ai CDR. (3)id="red"> Pleonastica. C’è un DM in proposito che parla chiaro. (4)id="red"> E dov’è l’interpretazione normativa e dove sono i motivi dai quali si deduce quanto viene affermato? Più che una circolare sembra un testo legislativo di interpretazione autentica e forse servirebbe un'interpretazione autentica più che una circolare, la quale ben potrebbe essere disattesa dalla FF.OO. perché illegittima e pericolosa per gli utenti della strada!