Originally posted by TheDevilNon ritengo che una sentenza favorevole, ottenuta attraverso un cavillo, possa compensare Anto57 per l'impegno (sotto ." /> Originally posted by TheDevilNon ritengo che una sentenza favorevole, ottenuta attraverso un cavillo, possa compensare Anto57 per l'impegno (sotto ." /> Originally posted by TheDevilNon ritengo che una sentenza favorevole, ottenuta attraverso un cavillo, possa compensare Anto57 per l'impegno (sotto ." />
quote:Originally posted by ngeloco>
Lo so, è presa per i capelli, ma bisogna tentare tutte le strade.>
quote:Originally posted by TheDevil>
Non ritengo che una sentenza favorevole, ottenuta attraverso un cavilloid="red">, possa compensare Anto57 per l'impegno (sotto vari aspetti) che ha dovuto dedicare alla questione, una volta presa la decisione iniziale.>
quote:Originally posted by vapoluz>
anche perchè ..... una vittoria per cavillo non sarebbe di nessuna utilità alla causa dei camperisti.>
quote:Originally posted by ngeloco> Ho scritto io il termine "cavillo" in una sintesi, evidentemente errata, della tua espressione iniziale ... è presa per i capelli, ma bisogna tentare tutte le strade. Prendo atto che nel linguaggio legale, a prescindere che siano comunemente chiamati "garbugli" oppure "cavilli", la definizione pertinente e' questione di merito, in quanto rappresenta il risultato di un impegno professionale a fronte di un mandato espletato nel rispetto del codice deontologico forense. Comunque, nella mia ignoranza, e' una differenza lessicale che mi ricorda molto quella di "sorpasso/superamento".
E chi ha parlato di cavilli. E' questione di merito. Non sicuramente fondata, "interpretabile" come direbbe qualcuno, ma di merito.>
quote:Originally posted by TheDevil> Non eccepirò i termini, vado al merito e la contestazione riguarda il se e cosa prescrive quel segnale e il se sia possibile discriminare o no l'autovettura/autocaravan in quel parcheggio. Quindi i meriti giuridici che ci occupano sono salvaguardati. Non trovo affatto sterile disquisire tra II.170 e II.76, anzi.
quote:Originally posted by ngeloco>
Lo so, è presa per i capelli, ma bisogna tentare tutte le strade.>quote:Originally posted by TheDevil>
Non ritengo che una sentenza favorevole, ottenuta attraverso un cavilloid="red">, possa compensare Anto57 per l'impegno (sotto vari aspetti) che ha dovuto dedicare alla questione, una volta presa la decisione iniziale.>quote:Originally posted by vapoluz>
anche perchè ..... una vittoria per cavillo non sarebbe di nessuna utilità alla causa dei camperisti.>quote:Originally posted by ngeloco> Ho scritto io il termine "cavillo" in una sintesi, evidentemente errata, della tua espressione iniziale ... è presa per i capelli, ma bisogna tentare tutte le strade. Prendo atto che nel linguaggio legale, a prescindere che siano comunemente chiamati "garbugli" oppure "cavilli", la definizione pertinente e' questione di merito, in quanto rappresenta il risultato di un impegno professionale a fronte di un mandato espletato nel rispetto del codice deontologico forense. Comunque, nella mia ignoranza, e' una differenza lessicale che mi ricorda molto quella di "sorpasso/superamento".
E chi ha parlato di cavilli. E' questione di merito. Non sicuramente fondata, "interpretabile" come direbbe qualcuno, ma di merito.>
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno>
comuque conosco la differenza tra i due segnali e su questo sto impiantando uno dei principali motivi di ricorso al gdpid="red">.>
quote:Originally posted by TheDevil>
Non ho alcun dubbio che tu stia impostando il ricorso al GdP contro l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto e non contro l'iniziale verbale (che, ormai, e' fatto incidentale). Sulla differente finalita' dei due segnali non ci perderei tempoid="red">, a meno che non ci sia qualche specifico e consistente appiglio nell'ordinanza del Prefetto.>
quote:Originally posted by ngeloco>
Sulla storia dei cartelli "P", avevo visto la questione che avevi fatto con TheDevil. Si può fare, ma è difficile da spiegare ad un GdP. Rafforza comunque la questione della poca chiarezza della prescrizione. Se sbagliano ad usare i segnali loro, a maggior ragione l'utente della strada è scusato se non capisce cosa abbiano voluto vietare. La storia del cartello, quindi, metticela comunque nel ricorsoid="red">.>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno>
Comunque è l'appiglio per rientrare nel merito confutando la legittimità dell'ordinanza senza incorrere nei limiti del 203/204. E poi io ci vado con ampia documentazione fotografica e illustrata che sto raccogliendo o ho già raccolto e impegnerò un po' di tempo del giudice per spiegare la differenza tra i segnaliid="red"> con vari esempi tratti dal regolamento e da riprese fotografiche fatte e che in questi giorni farò. Alla fine o mi caccia o mi accoglie il ricorso e su questo si crea un sonoro precedente sia che vinca sia che perda.>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Per quanto a mia conoscenza, nel ricorso al GdP contro l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto ex art. 204 possono essere addotte soltanto motivazioni connesse al contenuto della stessa ordinanza e non gia' quelle relative a: - l'originario verbale; - la segnaletica stradale a base del verbale; - l'ordinanza sindacale a base della segnaletica. Poi, chiaramente, stiamo disquisendo sul "tuo" ricorso.id="size2">
Non eccepirò i termini, vado al merito e la contestazione riguarda il se e cosa prescrive quel segnaleid="red"> e il se sia possibile discriminare o no l'autovettura/autocaravan in quel parcheggio. Quindi i meriti giuridici che ci occupano sono salvaguardati.>
quote:Originally posted by TheDevil Per quanto a mia conoscenza, nel ricorso al GdP contro l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto ex art. 204 possono essere addotte soltanto motivazioni connesse al contenuto della stessa ordinanza e non gia' quelle relative a: - l'originario verbale; - la segnaletica stradale a base del verbale; - l'ordinanza sindacale a base della segnaletica. Poi, chiaramente, stiamo disquisendo sul "tuo" ricorso.>> Difetto di motivazione. E riproponi tutte le questioni del Ricorso al Prefetto, perché questi non ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell'opposizione. Inoltre, tieni conto che si è dovuto fare apposta l'art. 204 bis del CdS perchè era pacifico e confermato anche da una sentenza della Corte Costituzionale che si potesse ricorrere al GdP contro la multa, senza primapassare per il ricorso al Prefetto, ed è chiaro che se non si passava per il ricorso al Prefetto, si doveva per forza impugnare la sanzione ed anche, se del caso, l'ordinanza posta a base della sanzione, chiedendone la disapplicazione. Infine, c'è il principio del Giudice Naturale (art. 25 della Costituzione), per cui sarebbe incostituzionale se si dovesse essere giudicati da un Prefetto (che è organo amministrativo, non giudiziario) e quanto da questi deciso non potesse essere sottoposto al vagli di un giudice.
quote:Originally posted by ngeloco> Ritengo di conoscere la differenza tra i ricorsi presentati al GdP contro la sanzione amministrativa: - al minimo edittale per un verbale di infrazione al CdS notificato dal Comando accertante (art. 204/bis CdS); - al doppio (solitamente) del minimo edittale per un'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto (art. 205 CdS).
Inoltre, tieni conto che si è dovuto fare apposta l'art. 204 bis del CdS perchè .....>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci>
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Ti ringrazio per il riconoscimento che hai voluto manifestarmi in un altro 'topic' ma ritengo opportuno precisare il mio intendimento. Sin dall'inizio ho partecipato alla discussione come se la "multa" mi riguardasse personalmente e ti ho segnalato quali sarebbero state le motivazioni che avrei addotto nella "mia" richiesta di annullamento del verbale in autotutela. Successivamente, senza comunque disporre delle motivazioni con le quali il Comune ha respinto la richiesta da te inoltrata, ti ho fatto conoscere il testo del "mio (teorico)" ricorso al Prefetto, se mi fossi trovato nella tua situazione e, quindi, nella necessita' di presentarlo. Ricorso basato su un'unica motivazione, consistente nell'effettivo significato del segnale stradale quale riconoscibile dall'utente della strada, a prescindere dal contenuto dell'ordinanza per la cui pubblicizzazione il segnale stesso risultava collocato. Il segnale ha un suo significato e se questo significato non corrisponde alle intenzioni di quella amministrazione comunale, il Sindaco deve prendersela con il proprio ufficio tecnico e non con l'automobilista. Con questa linea di condotta nel "mio (teorico)" ricorso non c'era posto ne' per la lettera ministeriale all'ANCC ne' per la Circolare 277. La prima perche' e' una corrispondenza privata tra Ministero ed ANCC che nulla aggiunge alla normativa regolante la circolazione stradale; la seconda perche' solitamente non vado a ricordare i propri doveri ad una autorita', che anzi puo' legittimamente risentirsene e cercare di rintracciare motivi per rigettare il ricorso piuttosto che esaminarlo serenamente e senza "irritazione". Se il Prefetto avesse rigettato il "mio (teorico)" ricorso, una delle motivazioni adducibili al GdP contro l'ordinanza-ingiunzione sarebbe stata proprio che la decisione del Prefetto non aveva tenuto conto della Circolare 277. Ma il ricorso effettivo e' stato invece il "tuo" e, quindi, hai ritenuto opportuno inserire le predette citazioni. Da questo punto in poi non ho alcuna minima ulteriore conoscenza delle argomentazioni svolte dal Comune e dal Prefetto. Comincio a pensare di averti sostenuto inultilmente, in quanto condividevo la tua "presunta" intenzione di combattere le discriminazioni delle amministrazioni comunali. Nello stesso tempo comincio invece a pensare che il tuo intendimento sia soltanto di dimostrare l'inutilita' della Circolare 277. Quanto sono lontano dal vero quando ipotizzo che il titolo (oppure il principale concetto) del tuo articolo di prossima pubblicazione possa essere "Discriminato in parcheggio nonostante la Circolare 277"? ------------------------------ p.s. per quanto riguarda la sanzione comminata con l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, pensi di provvedere cautelativamente al pagamento oppure di chiedere al GdP che ne disponga la sospensione?
Ti ricordo che sul mio ricorso per Grosseto ho chiesto il parere a questo forum https://www.camperonline.it/for... ricevendo un sostanziale appoggio di TheDevil.>
quote:Originally posted by TheDevil> Sospensione. Ma non ti capisco. Il Prefetto non può irritarsi perché uno gli ricorda i suoi doveri e quindi ricercare (cosa che peraltro non ha fatto) motivi per rigettare. Sarebbe scandaloso! Oltre che contrario ai suoi doveri d'ufficio e in particolare proprio alla circolare 277. Certamente ho voluto saggiare la portata della circolare 277. Sennò perché l'hanno scritta? Qual'è il fine di quella circolare se non fare in modo che presa una multa il prefetto annulli la contravvenzione? E bene chiarirne la portata con fatti concreti. Altrimenti a cosa serve avere quella circolare se non puoi parcheggiare ove c'è il simbolo P e il pannello integrativo autovetture? Perché è stata scritta? Per quanto riguarda i miei/tuoi mio ricorso, ti e mi ricordo, che i motivi di ricorso possono esser anche più di uno. L'utilizzare quindi un motivo di ricorso in abbinamento ad altri non significa altro che difendersi al meglio delle possibilità. Poi di articoli se ne scrivono tanti e tutto ciò che verrà scritto "altrove" a riprova della validità dell cricolare 277 sarà da me testato. P.S. io ce la sto mettendo tutta per vincere il ricorso. Su questo potete stare tranquilli. Leggerete i motivi e capirete questo.
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci>
>quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Ti ringrazio per il riconoscimento che hai voluto manifestarmi in un altro 'topic' ma ritengo opportuno precisare il mio intendimento. Sin dall'inizio ho partecipato alla discussione come se la "multa" mi riguardasse personalmente e ti ho segnalato quali sarebbero state le motivazioni che avrei addotto nella "mia" richiesta di annullamento del verbale in autotutela. Successivamente, senza comunque disporre delle motivazioni con le quali il Comune ha respinto la richiesta da te inoltrata, ti ho fatto conoscere il testo del "mio (teorico)" ricorso al Prefetto, se mi fossi trovato nella tua situazione e, quindi, nella necessita' di presentarlo. Ricorso basato su un'unica motivazione, consistente nell'effettivo significato del segnale stradale quale riconoscibile dall'utente della strada, a prescindere dal contenuto dell'ordinanza per la cui pubblicizzazione il segnale stesso risultava collocato. Il segnale ha un suo significato e se questo significato non corrisponde alle intenzioni di quella amministrazione comunale, il Sindaco deve prendersela con il proprio ufficio tecnico e non con l'automobilista. Con questa linea di condotta nel "mio (teorico)" ricorso non c'era posto ne' per la lettera ministeriale all'ANCC ne' per la Circolare 277. La prima perche' e' una corrispondenza privata tra Ministero ed ANCC che nulla aggiunge alla normativa regolante la circolazione stradale; la seconda perche' solitamente non vado a ricordare i propri doveri ad una autorita', che anzi puo' legittimamente risentirsene e cercare di rintracciare motivi per rigettare il ricorso piuttosto che esaminarlo serenamente e senza "irritazione". Se il Prefetto avesse rigettato il "mio (teorico)" ricorso, una delle motivazioni adducibili al GdP contro l'ordinanza-ingiunzione sarebbe stata proprio che la decisione del Prefetto non aveva tenuto conto della Circolare 277. Ma il ricorso effettivo e' stato invece il "tuo" e, quindi, hai ritenuto opportuno inserire le predette citazioni. Da questo punto in poi non ho alcuna minima ulteriore conoscenza delle argomentazioni svolte dal Comune e dal Prefetto. Comincio a pensare di averti sostenuto inultilmente, in quanto condividevo la tua "presunta" intenzione di combattere le discriminazioni delle amministrazioni comunali. Nello stesso tempo comincio invece a pensare che il tuo intendimento sia soltanto di dimostrare l'inutilita' della Circolare 277. Quanto sono lontano dal vero quando ipotizzo che il titolo (oppure il principale concetto) del tuo articolo di prossima pubblicazione possa essere "Discriminato in parcheggio nonostante la Circolare 277"? ------------------------------ p.s. per quanto riguarda la sanzione comminata con l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, pensi di provvedere cautelativamente al pagamento oppure di chiedere al GdP che ne disponga la sospensione?
Ti ricordo che sul mio ricorso per Grosseto ho chiesto il parere a questo forum https://www.camperonline.it/for... ricevendo un sostanziale appoggio di TheDevil.>
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quote:Originally posted by TheDevil> nON è COSì La differenza nno è nel quanto. La questione è che tutto parte dalla 689/81. Lì è prevista l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione, a seguito di un procedimento piuttosto complesso, in forza del quale la sanzione come titolo veniva irrogata dalla "autorità competente a ricevere il rapporto". In tema di CdS la procedura è parzialmente diversa, per cui si er formata una giurisprudenza che riteneva ammissibile il ricorso giurisdizionale (prima al Pretore, oggi al GdP) anche senza farlo precedere dal ricorso al Prefetto. Insomma tutta una creazione della giurisprudenza che poi ha portato all'art 204 bis che ha codificato quella che era una prassi già consolidata. Mo' tutto questo pistolotto, solo per dire che - sostanzialmente - i due rimedi sono alternativi, ma in pratica analoghi. Il giudice entra nel merito della sanzione, sia ex art 204 bis, che 205 cds. Perché il giudice deve sempre e comunque decidere dell'operato dell'amministrazione (sindaco e prefetto). Deve cioè decidere se la multa è stata legittimamente data. E' un diritto del cittadino, una regola di civiltà. E non un questione se minimo edittale o doppio del minimo o terzo del massimo.
quote:Originally posted by ngeloco> Ritengo di conoscere la differenza tra i ricorsi presentati al GdP contro la sanzione amministrativa: - al minimo edittale per un verbale di infrazione al CdS notificato dal Comando accertante (art. 204/bis CdS); - al doppio (solitamente) del minimo edittale per un'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto (art. 205 CdS).
Inoltre, tieni conto che si è dovuto fare apposta l'art. 204 bis del CdS perchè .....>
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quote:Originally posted by ngeloco> [1]id="red"> Concordo 100% e come motivazione unica. [2]id="red"> Ed hanno ragione, solo che quella figura non rappresenta soltanto i veicoli con carrozzeria "autovettura" ma l'intera categoria M1 dei veicoli a motore con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. La figura utilizzata nel pannello integrativo ad un segnale P deve far identificare una categoria di veicoli e non una semplice tipologia di carrozzeria. Gli "autoveicoli" sono tutti i veicoli a motore aventi almeno quattro ruote, senza riguardo della destinazione (trasporto di persone oppure di cose) per la quale sono costruiti. Negli "autoveicoli" sono quindi compresi tutti i veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3. [3]id="red"> Mi puoi dare un riferimento (articolo, comma) piu' preciso?
Certo, l'ideale sarebbe vincere sulla questione della categoria di veicoli. [1]id="red"> E smentire i VVUU di Grosseto. Hai visto la figura "auto" su cui si sono appigliati? Un altro dei misteri del nostro cds. Loro dicono "Auto" come autovetture, non come autoveicoli. [2]id="red"> Ma allora perchè scrivere "auto" sul CdS? [3]id="red"> Che non è ne' l'uno ne' l'altro, anzi potrebbero essere entrambi. Misteri del CdS!>
quote:Originally posted by TheDevil [3]id="red"> Mi puoi dare un riferimento (articolo, comma) piu' preciso? >> figura II.136.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Sto leggendo adesso. Mi sembrano giuste considerazioni, ma... fai la questione della forma quadrotta e stondata, mentre i pannelli integrativi sono rettangolari. Giusto. Ma nel pannello integrativo rettangolare ce la puoi mettere l'"auto" della fig. II 136 "quadrotta e stondata" oppure no? Se la risposta dovesse essere malauguratamente "sì", diventa difficilmente sostenibile l'equiparazione tra autoveicoli ed autocaravan, perché tra le figure "quadrotte e stondate" ci sono le autocaravan, le "auto", gli autoarticolati, i rimorchi, gli autobus, i motocicli, etc. Ed anche se l'ordinanza fosse illegittima (ed ho difficoltà a dire perché), il cartello si rispetta. Questo è il punto.
quote:Originally posted by TheDevil [3]id="red"> Mi puoi dare un riferimento (articolo, comma) piu' preciso? >> figura II.136.
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quote:Originally posted by ngeloco> Resta il fatto che il pannello utilizzato nel composito non ha forma 4/a come dice l'art. 120 comma 4 ed il simbolo principale (non segnale, simbolo) è di indicazione. Quindi l'indicazione all'utente è quantomeno contraddittoria. Devi leggere la parte in cui sviluppa il 39 b e c. Questo motivo potrebbe non essere "capito" dal giudice ma se andiamo in Cassazione potrebbe esser un motivo di legittimità. Questa è la censura principale di questo motivo, la censura sulla froma del pannello è ad abbundantiam, per questo metto a paragone il II.4/a con il 139 e 141 II. E comunque non è l'unico motivo di ricorso. "Sentiamoci" via mail e affiniamo il punto. Ciao.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Sto leggendo adesso. Mi sembrano giuste considerazioni, ma... fai la questione della forma quadrotta e stondata, mentre i pannelli integrativi sono rettangolari. Giusto. Ma nel pannello integrativo rettangolare ce la puoi mettere l'"auto" della fig. II 136 "quadrotta e stondata" oppure no? Se la risposta dovesse essere malauguratamente "sì", diventa difficilmente sostenibile l'equiparazione tra autoveicoli ed autocaravan, perché tra le figure "quadrotte e stondate" ci sono le autocaravan, le "auto", gli autoarticolati, i rimorchi, gli autobus, i motocicli, etc. Ed anche se l'ordinanza fosse illegittima (ed ho difficoltà a dire perché), il cartello si rispetta. Questo è il punto.
quote:Originally posted by TheDevil [3]id="red"> Mi puoi dare un riferimento (articolo, comma) piu' preciso? >> figura II.136.
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno somewhere else> La tua citazione del prof.Calosci e del sottoscritto fa artatamente sembrare che le nostre motivazioni, come esposte nel forum, corrispondano a quelle delle tesi ministeriali, da te riportate nel tuo ricorso. La motivazione addotta dal prof. nei suoi ricorsi al prefetto di Ancona e quella che ti ho suggerito nella mia bozza di ricorso sono totalmente agli antipodi rispetto alle tesi ministeriali ed e' per questo che, in un precedente intervento, ti ho ribadito che con questa linea di condotta nel "mio (teorico)" ricorso non c'era posto ne' per la lettera ministeriale all'ANCC ne' per la Circolare 277. Dal momento che hai definitivamente confermato di aver voluto saggiare la portata della circolare 277. Sennò perché l'hanno scritta?, e' assolutamente fuori luogo continuare a coinvolgere nella questione il prof.Calosci ed il sottoscritto, dei cui suggerimenti hai ritenuto di non avvalerti. Hai preso tu la "multa" effettiva a Grosseto e, certamente, nessuno ha alcun titolo per condizionare le tue scelte sulle motivazioni piu' appropriate da addurre in sede di ricorso. Su un piano puramente teorico, il prof.Calosci ed il sottoscritto avrebbero presentato un ricorso di diverso contenuto, senza per questo poter accampare alcuna migliore probabilita' di ottenere un risultato favorevole rispetto al tuo ricorso. Soltanto una sostanziale differenza nell'impostazione delle motivazioni a supporto del ricorso.
Mi sono attenuto alla "circolare" ministerialeid="red"> che diche che in un parcheggio non possono essere discriminati autoveicoli all'interno di un parcheggio se non per ingombri (masse) e che un eventuiale ordinanza che discrimini autocaravn da autovetture "sarebbe" illegittima. Io ho sostato con la mia autocaravan in presenza di P con simbolo grafico "autovettura" è lo stesso caso della circolare 277 depositata in sede di autizione e della nota 2/4/2007 allegata al ricorso, con la premessa circa la categoria M1 ampiamente trattata da te e da TheDevil qui dentroid="red">. Ciò nonostante il prefetto mi ha dato torto. Capito Calosci la questione è semplice, non sono io che ho creato un precedente o se vuoi l'ho creato per testare quella circolare che NON HA RETTO davanti al Prefetto. Ora vediamo se regge presso il giudice di Pace. Ma io non rimedio proprio nulla, riporto nel ricorso pari pari le tesi ministerialiid="red">. Se sono valide vincerò il ricorso se non sono valide lo perderò ma io non ho creato alcun precedente semmai è il Ministero che scrive cose contraddittorie o inapplicabili. .....>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno here https://www.camperonline.it/for...> Il tuo intervento di apertura in un altro 'topic' e' chiaramente in risposta a quanto ho scritto quassu' ieri. Contiene molti passaggi che meritano un approfondimento, a cominciare dalla tua considerazione sopraevidenziata, con la quale hai voluto commentare l'apparente significato delle mie affermazioni. Ritengo di poter esprimere, di sèguito, il nostro rispettivo "stato d'animo" con adeguata obiettivita'. Tu sai, da tempo, di aver perso il ricorso al Prefetto nel quale hai, tra l'altro, integralmente trascritto il testo che io avrei presentato se mi fossi trovato in situazione analoga alla tua. Hai quindi "giusta causa" nel manifestare irritazione davanti alle mie parole, che hanno tutta l'apparenza di indicare una manovra di defilamento. Io invece, nonostante te l'abbia chiesto piu' volte, non conosco ancora il testo definitivo del ricorso da te presentato ed arrivo alla conclusione che tu non abbia tenuto conto delle motivazioni da me proposte quando leggo le tue affermazioni: - Mi sono attenuto alla "circolare" ministeriale .....; - Io ho sostato con la mia autocaravan in presenza di P con simbolo grafico "autovettura" è lo stesso caso della circolare 277 depositata in sede di audizione e della nota 2/4/2007 allegata al ricorso; - Non sono io che ho creato un precedente o se vuoi l'ho creato per testare quella circolare che NON HA RETTO davanti al Prefetto; - Riporto nel ricorso pari pari le tesi ministeriali; - Resta il fatto che io ho perso SULLE TESI MINISTERIALI; - Se quella circolare non mi serve per evitare una multa sulla P con grafica autovetture, mi dici a cosa serve?. In realta', adesso che hai finalmente reso pubblico il testo del ricorso, si puo' constatare che hai messo nel ricorso sia le motivazioni da me definite sia le note ministeriali per il cui inserimento ti avevo dato parere negativo. E te ne spiego il motivo in un successivo intervento. In ogni caso nessuna manovra di defilamento, soltanto mie errate conclusioni sulla base di tue parziali affermazioni. ------------------------------ p.s. quando il 10 ottobre scorso ti ho fatto avere la mia bozza di ricorso, non ero a conoscenza che Prof.Calosci avesse avuto verbali per similari sanzioni ad Ancona, annullati dal Prefetto per motivazione analoga a quella da me indicata nella bozza.
TheDevil mi consigliò di adottare la stessa tattica di Calosci: ..... I particolari della discussione li trovate qui: https://www.camperonline.it/for... Ora pare che nessuno sa niente e che il mio ricorso è frutto di incompetenza... della serie se vinci, viciamo noi, se perdi sei incapace tu...id="red"> .....>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno>
quote:Originally posted by TheDevil>No però io l'ho condivisa, l'ho sottoscritta e l'ho fatta diventare motivo del mio ricorso. Questo solo per dire che il ricorso è fatto "a regola d'arte"id="red">. E' vero, la seconda pagina è mia. Ma qui come potete vedere ci sono tutte le fisime ministeriali citate come si cita la dottrina nei ricorsi privi di giurisprudenza favorevole. Ergo....
E' soltanto mia la responsabilita' di quei tre punti e, in generale, della prima pagina del ricorso presentato da Anto57.>
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> .........id="beige">[?]id="size3">
Quindi il ragionamento che fa ..., The Devil, ..., il Ministereo, ... presenta parecchi punti oscuriid="red">. E' oschcuro, è oschcuro!?>