quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 11/11/2009 22:24:13 (Per quanto riguarda le autovetture, le cinture di sicurezza devono essere utilizzate sia dal conducente che dai passeggeri occupanti i posti anteriori o posteriori, a condizione che il veicolo sia dotato fin dall’origine di idonei punti di attacco)>>
quote:Originally posted by camperos> Fino ad una certa data, per l'omologazione di un veicolo non c'era obbligo di predisporre gli appositi ancoraggi, per il montaggio delle cinture di sicurezza in tutti i posti a sedere indicati in CdC. Inoltre, pur in presenza degli ancoraggi, non c'era obbligo di corredare in fabbrica i veicoli nuovi con tutte le cinture di sicurezza. Pertanto, la prima indagine deve essere rivolta a verificare se, per il quinto posto a sedere, il costruttore abbia comunque predisposto gli appositi ancoraggi, interpellando direttamente lo stesso costruttore, oppure un concessionario locale oppure ancora con l'intervento di un artigiano (carrozziere/meccanico) competente. In caso positivo, sara' sufficiente acquistare e montare le cinture di sicurezza di modello omologato e compatibile con la collocazione degli ancoraggi. In caso negativo, sul posto a sedere privo di ancoraggi (e, quindi, di cinture) potra' accomodarsi chiunque abbia almeno tre anni d'eta'; potrebbe peraltro risultare auspicabile che anche il terzo bambino si sieda nel posto anteriore munito di cinture e che nel sedile senza cinture si sistemi un adulto. In caso negativo, qualora si vogliano comunque montare le cinture anche nel quinto posto a sedere, la realizzazione degli indispensabili ancoraggi comporta un progetto da parte di un tecnico abilitato che si assuma la responsabilita' della conformita' degli ancoraggi stessi alle prescrizioni di cui alla Direttiva 76/115/CEE, con conseguente visita e prova presso un UMC come gia' precisato da Ippocampo2009.
nella circolare non c'è scritto perchè il costruttore può non installare la cintura. Quale dei tre figli si fa viaggiare su quel sedile?>
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 13/11/2009 11:18:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Una curiosità. Io ho sempre pensato che i posti da fermi non centrassero nulla con la carta di circolazione. Quando sono fermo potrei cercare di vincere il guinnes dei primati di persone dentro un camper .... i posti che contano dovrebbero essere solo quelli in viaggio !! Gli altri non sono una indicazione commerciale del venditore ?
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 13/11/2009 11:32:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si è vero ed infatti non esistono contravvenzioni se ospiti 10 persone sul camper fermo in campeggio/A.A. oppure in un parcheggio pubblico. Quello che in qualche caso fa la motorizzazione (e solo alcune motorizzazioni civili) è quello di annotare alcune particolarità del veicolo. Non ne capisco nemmeno io il motivo ma succede anche questo.
quote:Risposta al messaggio di roma77 inserito in data 12/11/2009 06:54:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se come dici un posto è in posizione "longitudinale" cioè nè fronte marcia, nè contro marcia, quel posto non necessita di cintura di sicurezza: Nel mio camper è omologato 4 posti di cui solo gli anteriori (conducente e passeggero) hanno le cinture mentre gli altri non ne sono provvisti pechè "lungitudinali" ed è perfettamente in regola (confermato dalla Polizia Stradale) Buoni Km Aldo
quote:Risposta al messaggio di aldo48 inserito in data 13/11/2009 13:55:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ora non è più possibile avere posti omologati con sedili (divanetti) longitudinali. Ovviamente quelli omologati prima delle modifiche normative sono in regola.
quote:Originally posted by lolialevi ... alla pagina 2 della carta di circolazione in tuo possesso dovresti leggere il numero di posti anteriori e totali che il tuo autocaravan può ospitare ... [1]id="red"> Originally posted by lolialevi ... infatti non esistono contravvenzioni se ospiti 10 persone sul camper fermo in ... A.A. oppure in un parcheggio pubblico. [2]id="red">>> [1]id="red"> A far tempo dal 23.11.1999 sulla Carta di Circolazione viene riportato soltanto il numero totale dei posti a sedere (senza indicare piu' il "parziale" per i posti anteriori).
quote:Dir. 28-6-1977 n. 77/541/CEE Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore. Pubblicata nella G.U.C.E. 29 agosto 1977, n. L 220. Entrata in vigore il 29 giugno 1977. id="size1">>> la quale dispone che:
quote:Allegato I (22) Campo di applicazione, definizioni, omologazione CE di componente, prescrizioni di installazione 0. CAMPO DI APPLICAZIONE La presente direttiva si applica alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta destinati a essere installati nei veicoli conformi alla definizione di cui all'allegato II della direttiva 70/156/CEE e ad essere utilizzati separatamente, ovvero come dispositivi individuali, dagli occupanti adulti dei sedili rivolti in avanti o all'indietro, e ai sistemi di ritenuta dei bambini destinati ad essere installati nei veicoli delle categorie M1id="red">, N1. id="size1">>> occorre precisare che tutti gli allegati della presente direttiva sono stati così sostituiti dal testo di cui all'allegato della direttiva 2000/3/CE. Successivamente, la direttiva in questione è stata ulteriormente modificata dalla Dir. 7-9-2005 n. 2005/40/CE "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore." Pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255 ed entrata in vigore il 20 ottobre 2005, la quale, all'art. 1, recita:
quote:Articolo 1 Modifiche della direttiva 77/541/CEE. La direttiva 77/541/CEE è modificata come segue: OMISSIS 3. Le prescrizioni dell'allegato I, punto 3.2.1, della presente direttiva non si applicano alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta di cui ai paragrafi 1 e 2.» 2) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente: «I veicoli delle categorie M2 e M3 sono suddivisi in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE.»; 3) l'allegato I è modificato come segue: a) la nota a piè di pagina relativa al punto 3.1 è soppressa; b) il punto 3.1.1 è sostituito dal seguente: «3.1.1. Ad eccezione dei sedili utilizzabili solo a veicolo fermo, i sedili dei veicoli appartenenti alle categorie M1id="red">, M2 (della classe III o B), M3 (della classe III o B), e N devono essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta ai sensi dei requisiti della presente direttiva.id="red"> I veicoli delle classi I, II o A, appartenenti alle categorie M2 o M3, possono essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, purché siano conformi ai requisiti della presente direttiva.» id="size1">>> Da ciò si evince che solo i veicoli la cui scheda di omologazione sia stata inviata per l'approvazione dopo l'entrata in vigore di tale ultima direttiva devono rispettare l'obbligo di avere tutti i posti a sedere, utilizzabili in marcia, muniti di cintura di sicurezza.
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 13/11/2009 22:02:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il to pensiero non fa una piega, però da quand'è che c'è questo obbligo? e quanto tempo ha la casa costruttrice per adeguarsi?