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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 29/05/2008 alle: 18:18:18
quote:Originally posted by IvanoPP
Scusa la "curiosita'" , ma come mai ripeti e "insisti" ?id="blue">>
> Veramente sei tu che ti ripeti e "insisti"id="blue"> (tre volte in un solo giorno) con affermazioni incomplete (che possono risultare fuorvianti), dopo aver concordato sull'opportunita' di una adeguata puntualizzazione in merito.
19
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 29/05/2008 alle: 21:47:24
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by Gdavide Sono dacordo con il prof., poveri noi Sardi, i napoletani non vogliono le discariche, non vogliono gli inceneritori e non vogliono la "mondezza", pretendono che gli altri se ne facciano carico e loro pensano allo scarico,per tornare in tema camper ciao. >
> Purtroppo, e te lo dice uno che vive a poco più di un KM dalla cava di Chiaiano, quella scelta da Bertolaso & C. per farci la mega-discarica, le cose qui sono molto più complesse ed ingarbugliate di quanto si possa credere standone fuori. Mi scuso per l'OT e prometto che non lo faccio piu', ma voglio dire che mi sembra giusto non volere le discariche, perchè tanto ce lo impone la CEE, mi sembra comprensibile non volere gli inceneritori, perché non mi fido e non so cosa ci bruciano dentro. La monnezza per strada, poi, penso che non la voglia nessuno. Anche se nelle terre in provincia di Caserta e nel Nolano per decenni si è sversato ogni tipo di monnezza, anche quella industriale, tossica e nociva, che non era stata prodotta qui, ma altrove, sopratutto al nord e veniva smaltita clandestinamente ed illegalmente qui. La discarica di Pianura, quella che si voleva riaprire a gennaio ma che non lo si è fatto più a causa delle proteste della gente, è un vulcano spento dei campi flegrei, cioè un buco enorme e spaventoso, dove c'è un oceano profondo 40 metri di monnezza proveniente da tutta Italia, scaricata lì per 60 anni. Nessuno ha il coraggio di fare neppure un carotaggio, per capire che cosa ci sia dentro, per non compromettere un equilibrio ambientale che definire precario è un eufemismo. Allora, chi sarebbe mai disposto ad avere un'altra Pianura vicino casa? Un altro buco nero? Nessuno ovviamente. Ed allora ecco le proteste ed il terrore di trovarsi la discarica incontrollata sotto casa. Poi, c'è la camorra che deve fare le case e non vuole la discarica... Poi i centri sociali... Poi i "guagliuni" di Scampia... Poi i fomentatori politici di di questo e quell'altro schieramento... Insomma una polveriera dove chiunque ci mette le mani è certo di scottarsi. E' una situazione complicata, un problema inestricabile. Non si tratta di "napoletani" che sono contrari a tutto, ma di una realtà in cui forze di ogni genere: legali, illegali, spontanee, organizzate, politicizzate, apolitiche, di destra, di sinistra, religiose, clientelari, etc..., ognuna si muove per conto proprio in un clima di sfascio di cui non se ne vede l'uscita. Non auguro a nessun'altra popolazione di trovarsi in una tale condizione. Anche se mi risulta che il problema dello smaltimento dei rifiuti stia montando anche in altre realtà. E spesso, Napoli ha costituito l'avanguardia del negativo, perché ha anticipato problemi che dopo qualche anno si sono presentati anche altrove. Spero proprio che non sarà così.
>
> Grazie per la tua precisazione, spero tanto che la situazione si risolva presto, ciao.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 29/05/2008 alle: 22:04:44
quote:Originally posted by TheDevil
Veramente sei tu che ti ripeti e "insisti"id="blue"> (tre volte in un solo giorno) con affermazioni incomplete (che possono risultare fuorvianti), dopo aver concordato sull'opportunita' di una adeguata puntualizzazione in merito.>
> Bhe, alla fin fine si parla poi sempre delle stesse cose, non e' che ci si puo' "inventare" qualcosa... Difatti un po' tutti fanno lo stesso, tu compreso (vedi per l'appunto proprio qui sopra)...[;)] Cmq, da parte mia nessun problema... Riguardo alle informazioni incomplete, visto che dici che dico (scusa il giro e rigiro di parole) sempre le stesse cose, praticamente, se ben comprendo, stai dicendo che non dico mai cose corrette... E cio' invece un po' mi dispiace...id="blue">
22
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 03/06/2008 alle: 00:07:00
Probabilmente il Caro soru deve riciclare tutti gli uffici che ha messo in piedi, probabilmente impiegando gli amici degli amici, per controllare l'esazione della famigerata tassa sl lusso poi dichiarata incostituzionale. byby roberto
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IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 04/06/2008 alle: 18:01:17
Di seguito l'istanza inviata da ANCC Ivano.id="blue"> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ufficio Legale Associazione Nazionale ************* ********** Prot. 20080604/Dr. Marcello Viganò Firenze, 4 giugno 2008 RACCOMANDATA A/R Al PRESIDENTE On. Giovanni Giacu Al VICEPRESIDENTE On. Franco Sergio PISANO Ai SEGRETARI On. Mario BRUNO, On. Sergio MILIA Ai COMPONENTI On. Ignazio ARTIZZU, On. Claudia LOMBARDO, On. Paolo MANINCHEDDA On. Salvatore MATTANA, On. Marco MELONI, On. Pietro PITTALIS, On. Franco SANNA Agli OSSERVATORI On. Renato CUGINI, On. Ciriaco DAVOLI Agli addetti alla SEGRETERIA Dr. Renato Costa, Dr. Elisabetta Usai VI Commissione Industria del Consiglio Regionale della Sardegna via Roma, 25 - 09123 CAGLIARI E per conoscenza e competenza: Al Dipartimento per gli affari regionali via della Stamperia, 8 00187 ROMA Al Direttore della Divisione VIII Direzione Generale per la Motorizzazione Dipartimento per i trasporti terrestri MINISTERO DEI TRASPORTI via Caraci Giuseppe, 36 00157 ROMA Oggetto: Istanza. Riferimento: Disegno di legge N. 296. Proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, DEPAU per il Riordino della disciplina delle attività ricettive. Approvato dalla Giunta della Regione Sardegna in data 26 luglio 2007 con delibera n. 28/16. Trasmesso dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale per l’approvazione e posto in carico per l’esame alla VI Commissione Industria. L’Associazione Nazionale ************* ********** con sede in Firenze, via San Niccolò numero civico 21, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di associazione portatrice di interessi diffusi degli utenti della strada che circolano in autocaravan, PREMESSO CHE: • con delibera n. 28/16 in data 26 luglio 2007 la Giunta della Regione Sardegna ha approvato il testo del disegno di legge recante Riordino della disciplina delle attività ricettive e la relativa relazione illustrativa; • la delibera n. 28/16 è stata trasmessa dalla Giunta Regionale per l’approvazione al Consiglio Regionale; • detta delibera n. 28/16 è stata posta in carico per l’esame alla VI Commissione Industria; PRESO ATTO: • dei contenuti degli articoli 17, 18 e 19 del disegno di legge recante Riordino della disciplina delle attività ricettive approvato con delibera n. 28/16 in data 26 luglio 2007; • dei contenuti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada); • dei contenuti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada); CON RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 17 del disegno di legge recante Riordino della disciplina delle attività ricettive di cui si riporta il testo: Art 17 Aree attrezzate di sosta temporanea 1. Per consentire e disciplinare la sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aziende ricettive all'aria aperta, i comuni nel cui territorio non siano presenti campeggi possono istituire aree attrezzate di sosta temporanea o autorizzare i privati a realizzare e gestire tali aree, secondo quanto stabilito dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e delle relative norme di attuazione. 2. Nelle aree attrezzate sono consentiti la sosta temporanea e il parcheggio dei mezzi sopra indicati per un periodo non superiore alle quarantotto ore consecutive. 3. Nelle aree attrezzate sono realizzati impianti igienico-sanitari idonei ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni dei veicoli. 4. I comuni che abbiano istituito aree attrezzate di sosta possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con soggetti terzi. 5. Con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7, sono stabiliti i requisiti delle aree attrezzate di sosta, le modalità per l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione delle stesse, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari e le altre disposizioni di attuazione del presente articolo. Al fine di costruire un sistema normativo in armonia con i principi e le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 RILEVA E CHIEDE QUANTO SEGUE: 1) Al comma 1, ABROGARE le parole “e altri simili mezzi mobili di pernottamento”. per i seguenti motivi L’espressione “e altri simili mezzi mobili di pernottamento” oltre a creare incertezza, non trova alcun riscontro nel decreto legislativo 285/92 ed appare altresì superflua. Infatti, ai sensi del Codice della Strada gli unici veicoli attrezzati per essere adibiti all’alloggio sono le autocaravan e le caravan. L’abrogazione si rende necessaria per consentire il rispetto del principio di tassatività-determinatezza della fattispecie legale. 2) Al comma 1, dopo le parole “aree attrezzate di sosta” INSERIRE l’inciso “di cui all’articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. per i seguenti motivi L’articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 285/92, prevede, infatti, che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’articolo 185 del Codice della Strada. 3) Nella rubrica nonché ai commi 1 e 2 ABROGRARE la parola “temporanea” in riferimento alla sosta. per i seguenti motivi Ai sensi dell’articolo 157 del decreto legislativo 285/92 per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Per quanto detto, il concetto di sosta temporanea è del tutto estraneo al Codice della Strada e risulta superfluo alla luce della regolamentazione delle aree attrezzate. Infatti, il comma 2 dell’articolo 17 del disegno di legge prevede espressamente che la sosta è consentita per un periodo non superiore alle quarantotto ore consecutive. 4) Al comma 2, dopo il riferimento alla possibilità di sosta, ABROGRARE le parole “e il parcheggio”. per i seguenti motivi I concetti di sosta e di parcheggio si differenziano dal punto di vista ontologico e il Codice della Strada li definisce diversamente. Mentre la sosta è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente, il parcheggio è l’area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata e non dei veicoli. 5) Al comma 2, SOSTITUIRE il termine “mezzi” con “veicoli”. per i seguenti motivi Il termine “veicoli”, a differenza della parola “mezzi”, è contemplato dal Codice della Strada pertanto appare, dal punto di vista tecnico, come il più adeguato. SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO DELL’ARTICOLO 17 COSÌ COME MODIFICATO ALLA LUCE DELLE SU ESPOSTE OSSERVAZIONI: Art 17 Aree attrezzate di sosta 1. Per consentire e disciplinare la sosta di caravan e autocaravan al di fuori delle aziende ricettive all'aria aperta, i comuni nel cui territorio non siano presenti campeggi possono istituire aree attrezzate di sosta di cui all’articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o autorizzare i privati a realizzare e gestire tali aree, secondo quanto stabilito dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e delle relative norme di attuazione. 2. Nelle aree attrezzate sono consentiti la sosta e il parcheggio dei veicoli sopra indicati per un periodo non superiore alle quarantotto ore consecutive. 3. Nelle aree attrezzate sono realizzati impianti igienico-sanitari idonei ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni dei veicoli. 4. I comuni che abbiano istituito aree attrezzate di sosta possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con soggetti terzi. 5. Con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7, sono stabiliti i requisiti delle aree attrezzate di sosta, le modalità per l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione delle stesse, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari e le altre disposizioni di attuazione del presente articolo. CON RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 18 del disegno di legge recante Riordino della disciplina delle attività ricettive di cui si riporta il testo: Art. 18 Libretto degli scarichi di caravan, autocaravan, camper e altri simili mezzi mobili di pernottamento 1. I caravan, gli autocaravan, i camper e gli altri simili mezzi mobili di pernottamento in circolazione sul territorio regionale sono muniti di un apposito libretto, sul quale sono annotati i conferimenti di residui organici o di acque chiare o luride presso le strutture autorizzate, dotate di impianti igienico-sanitari idonei alla loro raccolta o al loro smaltimento. 2. Con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7, sono individuate le modalità di rilascio e di controllo del libretto, le strutture abilitate ad ospitare gli impianti igienico-sanitari idonei alla loro raccolta o al loro smaltimento, le modalità di conferimento, le tariffe per l'uso degli impianti predetti e le altre disposizioni di attuazione del presente articolo. 3. Chiunque non risulti in possesso od ometta la regolare tenuta del libretto di conferimento di residui organici o di acque chiare o luride presso le strutture autorizzate è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. 4. Chiunque ometta il conferimento periodico di residui organici o di acque chiare o luride presso una struttura autorizzata, in ragione del tempo minimo di uno scarico ogni tre giorni comprovato dalle risultanze del libretto, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Al fine di costruire un sistema normativo in armonia con i principi e le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 RILEVA E CHIEDE QUANTO SEGUE: 1) ABROGARE l’intero testo dell’articolo 18 per i seguenti motivi Le Regioni non hanno alcuna competenza ad emanare norme in materia di circolazione stradale. L’articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione, prevede che lo Stato abbia legislazione esclusiva in materia di “ordine pubblico e sicurezza”. L’articolo 98, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/98 stabilisce che “la regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale” è tra le funzioni mantenute allo Stato. La Corte costituzionale con sentenza n. 428/2004 ha confermato il principio interpretativo secondo cui nell’assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione attuata nel 2001, la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato. Non esiste alcun dubbio che la sosta e la circolazione degli autoveicoli in generale – e, quindi, anche delle autocaravan – non possa che essere disciplinata unicamente dalle disposizioni del Codice della strada. Infatti l’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 285/92 stabilisce che la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice (…). Inoltre l’articolo 3, comma 1, numero 9 del decreto legislativo 285/92 definisce la circolazione come “il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”. L’articolo 18 del disegno di legge, prevedendo l’obbligatoria tenuta di un apposito libretto sul quale siano annotati i conferimenti dei residui organici e delle acque chiare e luride presso le strutture autorizzate, viola l’articolo 93 del decreto legislativo 285/92 che disciplina le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nell’ambito della Sezione III, Capo III, Titolo III dedicata ai documenti di circolazione e immatricolazione. La disposizione censurata infatti introduce una formalità necessaria per la circolazione delle autocaravan che non è prevista dal Codice della Strada né dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione. L’articolo 18 del disegno di legge, al comma 4, prevedendo una sanzione amministrativa per chiunque ometta il conferimento periodico di residui organici o di acque chiare o luride presso una struttura autorizzata, si pone in contrasto con la disciplina dettata dall’articolo 185, comma 6 del decreto legislativo 285/92 che prevede una specifica sanzione in caso di violazione del divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari, nonché con quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a) o f) del decreto legislativo 285/92 che, secondo i casi, prevede specifiche sanzioni per chiunque crea stati di pericolo per la circolazione ovvero imbratta comunque la strada e le sue pertinenze. Tra l’altro appare alquanto illogico ed irragionevole, sia da un punto di vista applicativo nonché interpretativo delle disposizioni normative vigenti, adottare provvedimenti con conseguenti procedure sanzionatorie ex novo, quando sono attuabili norme identificabili e applicabili in presenza di un apparato normativo predefinito e codificato. CON RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 19 del disegno di legge recante Riordino della disciplina delle attività ricettive di cui si riporta il testo: Art. 19 - Divieto di campeggio libero 1. Su tutto il territorio regionale è vietato il soggiorno con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione nonché delle altre aree eventualmente individuate con delibera della Giunta regionale. 2. Fatte salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, chiunque violi il divieto stabilito dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 3.000 e nel ritiro del mezzo. Al fine di costruire un sistema normativo in armonia con i principi e le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 RILEVA E CHIEDE QUANTO SEGUE: 1) Al comma 1, SOSTITUIRE la parola “soggiorno” con i termini “campeggio” nonché “attendamento”. per i seguenti motivi necessità di impiegare un vocabolo capace di superare la genericità del significato del termine “soggiorno”. 2) Al comma 1, ABROGARE il termine “autocaravan”. per i seguenti motivi L’articolo 185, comma 2 del decreto legislativo 285/92, prevede che la sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo. Il mero “soggiorno” delle autocaravan pertanto non costituisce campeggio in quanto ai sensi del Codice della Strada, per le autocaravan si attiva il campeggiare allorché sia occupato lo spazio esterno al veicolo. 3) Al comma 1, si chiede di ABROGARE il termine “camper”. per i seguenti motivi il termine camper non è contemplato dal Codice della Strada né dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione. 4) Al comma 1, ABROGARE le parole “o altri simili mezzi mobili di pernottamento”. per i seguenti motivi L’espressione “o altri simili mezzi mobili di pernottamento” oltre a creare incertezza, non trova alcun riscontro nel decreto legislativo 285/92 ed appare altresì superflua. Infatti, ai sensi del Codice della Strada, gli unici veicoli attrezzati per essere adibiti all’alloggio sono le autocaravan e le caravan. L’abrogazione si rende necessaria per consentire il rispetto del principio di tassatività-determinatezza della fattispecie legale. 5) Al comma 1, ABROGRARE la parola “temporanea” in riferimento alla sosta. per i seguenti motivi Ai sensi dell’articolo 157 del decreto legislativo 285/92 per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Pertanto il concetto di sosta temporanea è del tutto estraneo al Codice della Strada. SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO DELL’ARTICOLO 19 COSÌ COME MODIFICATO ALLA LUCE DELLE SU ESPOSTE OSSERVAZIONI: Art. 19 - Divieto di campeggio libero 1. Su tutto il territorio regionale è vietato l’attendamento nonché il campeggio con caravan, al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta, delle aree di sosta approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione nonché delle altre aree eventualmente individuate con delibera della Giunta regionale. 2. Fatte salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, chiunque violi il divieto stabilito dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 3.000 e nel ritiro del mezzo. IN CONCLUSIONE Si coglie l’occasione della presente corrispondenza per invitare la Regione Sardegna a contribuire alla costruzione di un sistema normativo in armonia con i principi e le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nonché per una più completa ed esaustiva trattazione in materia di circolazione delle autocaravan. A tale fine SI INVITA la Regione Sardegna ad intervenire per far applicare ai gestori della strada quanto disposto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 277 del 14 gennaio 2008 che ha recepito la direttiva del Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta delle autocaravan prot. n. 0031543/2007 del 2 aprile 2007, recepita dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani il 10 marzo 2008, dall’Unione delle Province d’Italia con circolare n. 631 del 18 aprile 2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Divisione I - con la circolare n. 1721 3/B del 7 maggio 2008. In virtù di tutto quanto su esposto SI CHIEDE alla Commissione Industria del Consiglio della Regione Sardegna nonché ad eventuali altri organi competenti di comunicarci entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il nuovo testo del disegno di legge recante Riordino della disciplina delle attività ricettive alla luce delle modifiche proposte ovvero degli emendamenti che i competenti organi della Regione Sardegna riterranno opportuni. In mancanza di detto riscontro e nella denegata ipotesi che l’attuale testo del disegno di legge recante Riordino della disciplina delle attività ricettive venga approvato e promulgato diventando legge regionale, l’Associazione scrivente si vedrà costretta a presentare istanza al Dipartimento per gli affari regionali in indirizzo affinché provveda a verificare la compatibilità della legge regionale con la Costituzione della Repubblica. L’Associazione si riserva inoltre la facoltà di presentare istanza al Consiglio dei Ministri affinché sollevi questione di legittimità costituzionale della eventuale legge regionale. L’Associazione scrivente si riserva la facoltà di fornire supporto alle iniziative dei cittadini possessori di autocaravan che dovessero rivolgersi alle autorità giurisdizionali, in particolare sollecitando queste a sollevare questione di legittimità costituzionale della eventuale legge regionale. Pertanto, al fine di evitare onerosi contenziosi alla pubblica amministrazione e ai cittadini si confida nel recepimento da parte della Regione Sardegna delle osservazioni e degli emendamenti proposti con il presente atto. Confidiamo sinceramente di leggervi. Cordiali saluti da Isabella Cocolo Presidente dell’Associazione Nazionale ************* ********** posta al seguente indirizzo: via San Niccolò, 21 - 50125 Firenze telefoni: 055 2340597 - 328 8169174 - 339 7005839 e-mail a: info@************* **********.it telefax al numero: 055 2346925 Firenze, 4 giugno 2008 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 04/06/2008 alle: 19:13:47
quote:Originally posted by IvanoPP 4) Al comma 2, dopo il riferimento alla possibilità di sosta, ABROGRARE le parole “e il parcheggio”. per i seguenti motivi I concetti di sosta e di parcheggio si differenziano dal punto di vista ontologico e il Codice della Strada li definisce diversamente. Mentre la sosta è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente, il parcheggio è l’area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata e non dei veicoli. >
> E' quello che ho sempre sostenuto io. Bravo Marcello! Solo che, per completezza si dovrebbe pure ricordare che l'art. 185 CdS (co. 6) è scritto male perchè cade nello stesso errore quando recita: "Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan"... Quindi anche il CdS confonde la sosta (come momento della circolazione) con il parcheggio (che dovrebbe essere usato per definire l'infrastruttura), ma in questo caso è usato per definire a sua volta uno stato del veicolo, come sinonimo di sosta. Come si vede, nessuno è perfetto! Per quant'altro, l'intervento di Marcello Vigano' dell'ANCC mi pare ineccepibile, anche se, io temo, dall'esito improbabile perché se già è difficile riuscire ad incidere sulle scelte amministrative di un sindaco, è a maggior ragione velleitario pensare di poter influenzare le scelte legislative di una Regione. Comunque, ben venga una voce che contesta una proposta di legge, quella della carta per lo scaricoid="red"> (al bando facili battute[8D][8D]) che meriterebbe di finire proprio in quel luogo che la Regione pensa di regolamentare[:D]!
22
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 04/06/2008 alle: 19:51:26
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by IvanoPP 4) Al comma 2, dopo il riferimento alla possibilità di sosta, ABROGRARE le parole “e il parcheggio”. per i seguenti motivi I concetti di sosta e di parcheggio si differenziano dal punto di vista ontologico e il Codice della Strada li definisce diversamente. Mentre la sosta è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente, il parcheggio è l’area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata e non dei veicoli. >
> E' quello che ho sempre sostenuto io. Bravo Marcello! Solo che, per completezza si dovrebbe pure ricordare che l'art. 185 CdS (co. 6) è scritto male perchè cade nello stesso errore quando recita: "Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan"... Quindi anche il CdS confonde la sosta (come momento della circolazione) con il parcheggio (che dovrebbe essere usato per definire l'infrastruttura), ma in questo caso è usato per definire a sua volta uno stato del veicolo, come sinonimo di sosta. Come si vede, nessuno è perfetto! Per quant'altro, l'intervento di Marcello Vigano' dell'ANCC mi pare ineccepibile, anche se, io temo, dall'esito improbabile perché se già è difficile riuscire ad incidere sulle scelte amministrative di un sindaco, è a maggior ragione velleitario pensare di poter influenzare le scelte legislative di una Regione. Comunque, ben venga una voce che contesta una proposta di legge, quella della carta per lo scaricoid="red"> (al bando facili battute[8D][8D]) che meriterebbe di finire proprio in quel luogo che la Regione pensa di regolamentare[:D]!
>
> sono contento che anche tu la possa trovare una pessima idea questa proposta (e il fatto che concordiamo su qualcosa spiega probabilmente le settimane di pioggia che ci stiamo sorbendo[:D][:D]) un riconoscimento a nico17 che ha portato alla ribalta una proposta così assurda, forse non si riuscirà a bloccarla, ma almeno ora la cosa non potrà essere fatta di sotterfugio come probabilmente era nelle intenzioni degli ideatori. purtroppo la nostra è una battaglia di retroguardia, che se non può aspirare a cambiare certi atteggiamenti e certe normative anticamperisti già in atto, può almeno, con l'aiuto di tutti, cercare di mettere freno ai tentativi più assurdi e nel contempo diffondere una migliore educazione fra chi utilizzi i nostri mezzi. strada lunga e difficile, ma bisogna pur tentare... ciao Valerioid="size2">
18
nico17
nico17
02/01/2007 237
Inserito il 04/06/2008 alle: 19:56:15
Grazie. ps. se non ricordo male (o confondo con un omonimo) l'onorevole R.CUGINI era camperista, mi meraviglia come mai non abbia osservato tale delibera! Va bè che chi stà con lo zoppo........ ancora grazie, saluti Nicola
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 04/06/2008 alle: 22:45:27
ok! ci siamo. sono fiducioso sul risultato che si otterrà. Hope Franco
18
aquilone
aquilone
25/07/2007 5683
Inserito il 05/06/2008 alle: 00:13:36
Grazie infinite a Nico 17. Antonella
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 05/06/2008 alle: 18:18:15
quote:Originally posted by IvanoPP
..... visto che dici che dico (scusa il giro e rigiro di parole) sempre le stesse cose, praticamente, se ben comprendo, stai dicendo che non dico mai cose corrette... E cio' invece un po' mi dispiace...id="blue">>
> A me invece dispiace che tu possa essere arrivato ad una conclusione francamente immotivata. La completezza di un'affermazione e' aspetto totalmente distinto dalla relativa correttezza. Quando scrivi: Sostando nel rispetto dell'art. 185 comma 2 CdS (ovvero non usando spazi esterni del camper quali tendalini, sedie/tavolino, barbeque, panni stesi) non si campeggiaid="blue">, esprimi un'affermazione ineccepibilmente corretta. Nello stesso tempo, l'affermazione, di per se' corretta, meriterebbe un'adeguata integrazione nell'interesse dei camperisti che la lèggono frettolosamente ed ai quali e' opportuno, a mio avviso, rappresentare la situazione nella sua interezza. E' bene cioe' chiarire che, non usando spazi esterni del camper (quali tendalini, sedie/tavolino, barbeque, panni stesi)id="blue"> fuori della sede stradale e delle relative pertinenze, il camperista non èvita l'eventuale sanzione per un divieto di campeggio vigente localmente (ai sensi di normativa regionale in materia di turismo e/o di specifica ordinanza sindacale). I cento camperisti sanzionati a Numana non avrebbero probabilmente presentato ricorso ai sensi del CdS, se avessero saputo (oppure se fosse stato loro spiegato) che il CdS si àpplica soltanto alle aree ad uso pubblico rappresentate dalle strade e dalle relative pertinenze e non regolamenta la presenza di un veicolo su aree "private".
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 05/06/2008 alle: 18:34:01
quote:Originally posted by TheDevil La completezza di un'affermazione e' aspetto totalmente distinto dalla relativa correttezza. Quando scrivi: Sostando nel rispetto dell'art. 185 comma 2 CdS (ovvero non usando spazi esterni del camper quali tendalini, sedie/tavolino, barbeque, panni stesi) non si campeggiaid="blue">, esprimi un'affermazione ineccepibilmente corretta. Nello stesso tempo, l'affermazione, di per se' corretta, meriterebbe un'adeguata integrazione nell'interesse dei camperisti che la lèggono frettolosamente ed ai quali e' opportuno, a mio avviso, rappresentare la situazione nella sua interezza. E' bene cioe' chiarire che, non usando spazi esterni del camper (quali tendalini, sedie/tavolino, barbeque, panni stesi)id="blue"> fuori della sede stradale e delle relative pertinenzeid="red">id="size3">, il camperista non èvita l'eventuale sanzione per un divieto di campeggio vigente localmente (ai sensi di normativa regionale in materia di turismo e/o di specifica ordinanza sindacale). I cento camperisti sanzionati a Numana non avrebbero probabilmente presentato ricorso ai sensi del CdS, se avessero saputo (oppure se fosse stato loro spiegato) che il CdS si àpplica soltanto alle aree ad uso pubblico rappresentate dalle strade e dalle relative pertinenze e non regolamenta la presenza di un veicolo su aree "private".>
> Ripeto che concordo pienamente (e a tal riguardo faccio presente che in passato avevo anche indicato che le sentenze di cassazione "anti-camperiste" a cui in piu' occasioni "qualcuno" fa riferimento sono tutte relative ad aree private e/o sono antecedenti alla entrata in vigore del nuovo CdS e relativo art. 185) e ringrazio per la precisazione che faro' in modo di inserire in tutte le mie future "ripetizioni"id="blue">
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 05/06/2008 alle: 19:19:19
quote:Originally posted by ngeloco
Per quant'altro, l'intervento di Marcello Vigano' dell'ANCC mi pare ineccepibile, .....>
> In base al tuo giudizio, che denota la piena comprensione del documento, mi permetto chiedere la tua spiegazione su alcune espressioni. - 1 - Nel documento viene chiesto di ABROGARE (in tre casi anche ABROGRid="red">ARE) singole parole o gruppi di parole dal "disegno di legge". Ma l'abrogazione non e' la procedura, ammessa dal legislatore, per annullare un provvedimento normativo in epoca successiva alla sua entrata in vigore? Qui siamo ancora davanti ad un semplice "disegno di legge", eventualmente da emendare e dove eventualmente depennare parole e/o gruppi di parole. - 2 - Nel documento viene affermato che i concetti di sosta e di parcheggio si differenziano dal punto di vista ontologico. Per lontane reminiscenze liceali, che sono andato a verificare, l'ontologia e' la branca della filosofia che studia le modalita' fondamentali dell'ESSERE in quanto tale, al di la' delle sue determinazioni particolari o fenomeniche. E cosa c'entra la filosofia con i concetti di sosta e parcheggio? - 3 - Nel documento viene chiesto il rispetto del principio di tassatività-determinatezza della fattispecie legale. Come a suo tempo per la funzione nomofilattica, mi piacerebbe apprendere il significato dell'espressione in termini piu' comprensibili per me che ho soltanto una laurea in matematica, senza studi giuridici alle spalle. Grazie anticipate.
22
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 05/06/2008 alle: 22:00:05
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
Per quant'altro, l'intervento di Marcello Vigano' dell'ANCC mi pare ineccepibile, .....>
> In base al tuo giudizio, che denota la piena comprensione del documento, mi permetto chiedere la tua spiegazione su alcune espressioni. - 1 - Nel documento viene chiesto di ABROGARE (in tre casi anche ABROGRid="red">ARE) singole parole o gruppi di parole dal "disegno di legge". Ma l'abrogazione non e' la procedura, ammessa dal legislatore, per annullare un provvedimento normativo in epoca successiva alla sua entrata in vigore? Qui siamo ancora davanti ad un semplice "disegno di legge", eventualmente da emendare e dove eventualmente depennare parole e/o gruppi di parole. - 2 - Nel documento viene affermato che i concetti di sosta e di parcheggio si differenziano dal punto di vista ontologico. Per lontane reminiscenze liceali, che sono andato a verificare, l'ontologia e' la branca della filosofia che studia le modalita' fondamentali dell'ESSERE in quanto tale, al di la' delle sue determinazioni particolari o fenomeniche. E cosa c'entra la filosofia con i concetti di sosta e parcheggio? - 3 - Nel documento viene chiesto il rispetto del principio di tassatività-determinatezza della fattispecie legale. Come a suo tempo per la funzione nomofilattica, mi piacerebbe apprendere il significato dell'espressione in termini piu' comprensibili per me che ho soltanto una laurea in matematica, senza studi giuridici alle spalle. Grazie anticipate.
>
> The Devil, se ritieni di poterlo fare, gradirei conoscere un tuo parere riguardo alla leggittimità di una proposta di legge regionale come quella esposta e sul documento preparato da ANCC. ciao e grazie Valerioid="size2">
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 05/06/2008 alle: 23:01:54
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
Per quant'altro, l'intervento di Marcello Vigano' dell'ANCC mi pare ineccepibile, .....>
> In base al tuo giudizio, che denota la piena comprensione del documento, mi permetto chiedere la tua spiegazione su alcune espressioni. - 1 - Nel documento viene chiesto di ABROGARE (in tre casi anche ABROGRid="red">ARE) singole parole o gruppi di parole dal "disegno di legge". Ma l'abrogazione non e' la procedura, ammessa dal legislatore, per annullare un provvedimento normativo in epoca successiva alla sua entrata in vigore? Qui siamo ancora davanti ad un semplice "disegno di legge", eventualmente da emendare e dove eventualmente depennare parole e/o gruppi di parole.
>
>[:)]
quote: - 2 - Nel documento viene affermato che i concetti di sosta e di parcheggio si differenziano dal punto di vista ontologico. Per lontane reminiscenze liceali, che sono andato a verificare, l'ontologia e' la branca della filosofia che studia le modalita' fondamentali dell'ESSERE in quanto tale, al di la' delle sue determinazioni particolari o fenomeniche. E cosa c'entra la filosofia con i concetti di sosta e parcheggio? >
>[:)]
quote: - 3 - Nel documento viene chiesto il rispetto del principio di tassatività-determinatezza della fattispecie legale. Come a suo tempo per la funzione nomofilattica, mi piacerebbe apprendere il significato dell'espressione in termini piu' comprensibili per me che ho soltanto una laurea in matematica, senza studi giuridici alle spalle. >
>[:)]
quote: Grazie anticipate. >
> Risponderò ai tuoi quesiti quando mi darai la definizione del concetto di realpolitik [;)]... ma basta fare una ricerca su wikipedia. L'ANCC, di cui il dott. Vigano' fa parte, mi ha dimostrato di voler collaborare all'impugnazione di un'ordinanza di un Sindaco imbelle. Ho avuto occasione di scambiare delle idee con Marcello Viganò che è un ragazzo volenteroso che si impegna a fondo attraverso quella associazione a difendere gli interessi comuni dei camperisti. Perché alimentare polemiche adesso?[;)] Realpolitik!
19
cucciolotto
cucciolotto
01/12/2006 1364
Inserito il 06/06/2008 alle: 10:25:13
Arrivo ad intervenire un po' in ritardo sull'argomento, che mi era sfuggito in quanto la sezione dei forum normative a volte diventa una noiosa (per me)diatriba a colpi di articoli di legge. Ma questa cosa mi interessa molto da vicino, perchè non ho nessunissima intenzione di rinunciare ai nostri (ultimamente frequenti) ritorni in Sardegna impauriti da nuove assurdità. Mi sono letta e riletta il testo del disegno di legge sul riordino della disciplina delle attività ricettive e l’ho trovata piena di assurdità in diversi punti. Il primo è quello del “Chiunque ometta il conferimento periodico di residui organici o di acque chiare o luride presso una struttura autorizzata, in ragione del tempo minimo di uno scarico ogni tre giorni comprovato dalle risultanze del libretto, è soggetto alla sanzione amministrativa ecc.ecc.” Allora, a prescindere che dice minimo e non massimo, il che a casa mia significa che da uno scarico all’altro devono passare come minimo tre giorni, ma se ne passano di più va bene (e qui devono avere preso un grosso svarione linguistico), tre giorni a partire da quando? Da quando il turista continentale è sbarcato, da quando il turista sardo è partito da casa? E queste date da cosa dovrebbero essere comprovate? Premesso che noi, dotati di wc nautico assai capiente non scarichiamo mai fuori dai camper services, Nessuno ci obbliga a conservare il biglietto del traghetto una volta sbarcati, oppure potremmo avere il camper rimessato in Sardegna ed arrivarci in auto o in aereo o in treno… E poi, come altri hanno già scritto, l’autonomia di carico-scarico varia da camper a camper, da equipaggio a equipaggio, dal fatto che esistono i camper services gratuiti e non sorvegliati, dal fatto che potremmo fermarci qualche volta ospite da amici, dal fatto che fuori dai mesi estivi la maggior parte dei campeggi ed aree attrezzate sono chiusi e che in mancanza d’altro si possono fare degli svuotamenti parziali con le taniche presso bagni pubblici. Infatti questo infelicissimo disegno di legge non fa distinzioni di periodo dell’anno, ed abbiamo visto noi ad inizio maggio quante fossero le strutture chiuse. Ritengo quindi che su questo punto possiamo stare tranquilli: così com’è stata redatta questa legge è assolutamente inapplicabile all’atto pratico. Quanto al divieto di campeggio libero, è la solita storia infinita, e come altri hanno detto non si può andare contro la legge dello stato che disciplina la circolazione e la sosta degli autocaravan. Mi meraviglio solo che questa volta non ci sia cascato il solito Sindaco rintuzzato dagli operatori turistici, ma un’intera regione, in cui purtroppo le aziende alberghiere, residences e villaggi vacanze sono in maggioranza non sarde, e quindi le principali ricchezze che entrano in questo settore non restano ai sardi. Questo è quello che penso io, e contrariamente a quanto altri hanno scritto, persevero a tornare in Sardegna, mettendo alla prova cosa viene architettato e, con le dovute attenzioni e nel rispetto dell’ambiente e degli altri, continuerò a fare quella che è definita “sosta libera” ad oltranza. Ciao a tutti Anna
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 06/06/2008 alle: 12:59:54
quote:Originally posted by ngeloco
Risponderò ai tuoi quesiti quando mi darai la definizione del concetto di realpolitik [;)]... ma basta fare una ricerca su wikipedia. L'ANCC, di cui il dott. Vigano' fa parte, mi ha dimostrato di voler collaborare all'impugnazione di un'ordinanza di un Sindaco imbelle. Ho avuto occasione di scambiare delle idee con Marcello Viganò che è un ragazzo volenterosoid="red"> che si impegna a fondo attraverso quella associazione a difendere gli interessi comuni dei camperisti. Perché alimentare polemiche adesso?[;)] Realpolitik!>
> OK, la tua risposta e' piu' che sufficiente.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 06/06/2008 alle: 13:13:13
quote:Originally posted by vapoluz
The Devil, se ritieni di poterlo fare, gradirei conoscere un tuo parere riguardo alla leggittimità di una proposta di legge regionale come quella esposta e sul documento preparato da ANCC.>
> Per completare il 'topic' https://www.camperonline.it/for... ho letto tutte le normative regionali di cui sono venuto a conoscenza ed ho estratto le informazioni di interesse per un camperista. Ritengo che il recente "disegno di legge" della Regione Sardegna abbia dei contenuti sostanzialmente corrispondenti alle normative che diverse regioni hanno - in tempi recenti - emanato per adeguarsi alle disposizioni della Legge 29 marzo 2001 n 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo. L'unica differenziazione e' la dirompente novita' del libretto degli scarichi, sul quale mi riservo di esprimermi dopo: - l'emanazione della Legge Regionale con la conferma dell'art. 18; - la deliberazione della Giunta Regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 18. Sull'istanza dell'ANCC vado ad esprimere a parte le mie considerazioni.
19
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23/11/2006 4689
Inserito il 06/06/2008 alle: 16:16:18
quote:Originally written by ANCC
L’Associazione Nazionale ************* ********** ...omissis... PRESO ATTO: • dei contenuti degli articoli 17, 18 e 19 del disegno di legge recante Riordino della disciplina delle attività ricettive approvato con delibera n. 28/16 in data 26 luglio 2007; • dei contenuti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada); • dei contenuti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada); [1.]id="red"> CON RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 17 ...omissis... RILEVA E CHIEDE QUANTO SEGUE: 1) Al comma 1, ABROGARE le parole “e altri simili mezzi mobili di pernottamento” per i seguenti motivi: L’espressione “e altri simili mezzi mobili di pernottamento” oltre a creare incertezza, non trova alcun riscontro nel decreto legislativo 285/92 [2.]id="red"> ed appare altresì superflua. Infatti, ai sensi del Codice della Strada gli unici veicoli attrezzati per essere adibiti all’alloggio sono le autocaravan e le caravan [3.]id="red">. L’abrogazione si rende necessaria per consentire il rispetto del principio di tassatività-determinatezza della fattispecie legale [4.]id="red">. 2) Al comma 1, dopo le parole “aree attrezzate di sosta” INSERIRE l’inciso “di cui all’articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” per i seguenti motivi: L’articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 285/92, prevede, infatti, che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’articolo 185 del Codice della Strada [5.]id="red">. 3) Nella rubrica nonché ai commi 1 e 2 ABROGRARE la parola “temporanea” in riferimento alla sosta per i seguenti motivi: Ai sensi dell’articolo 157 del decreto legislativo 285/92 per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Per quanto detto, il concetto di sosta temporanea è del tutto estraneo al Codice della Strada [6.]id="red"> e risulta superfluo alla luce della regolamentazione delle aree attrezzate. Infatti, il comma 2 dell’articolo 17 del disegno di legge prevede espressamente che la sosta è consentita per un periodo non superiore alle quarantotto ore consecutive. 4) Al comma 2, dopo il riferimento alla possibilità di sosta, ABROGRARE le parole “e il parcheggio” per i seguenti motivi: I concetti di sosta e di parcheggio si differenziano dal punto di vista ontologico e il Codice della Strada li definisce diversamente. Mentre la sosta è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente, il parcheggio è l’area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata e non dei veicoli [7.]id="red">. 5) Al comma 2, SOSTITUIRE il termine “mezzi” con “veicoli” per i seguenti motivi: Il termine “veicoli”, a differenza della parola “mezzi”, è contemplato dal Codice della Strada pertanto appare, dal punto di vista tecnico, come il più adeguato [8.]id="red">. ...omissis...id="blue">>
> [1.]id="red"> Il quadro normativo di cui l'ANCC ha preso attoid="blue"> e' lacunoso, in quanto la valutazione dei contenuti di una prossima Legge Regionale in materia di turismo non puo' assolutamente prescindere dalla conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 29 marzo 2001, n.135 Riforma della legislazione nazionale del turismo ed al D.P.C.M. 13 settembre 2002 (oltre alla Legge 17 maggio 1983 n.217, ancorche' abrogata). La regolamentazione della circolazione stradale non ha alcuna attinenza con la regolamentazione del turismo, le cui disposizioni non sono soggette, in alcun modo, al Codice della Strada. [2.]id="red"> L’espressione “e altri simili mezzi mobili di pernottamento” ..... non trova alcun riscontro nel decreto legislativo 285/92id="blue"> (Codice della Strada) perche' e' una tipica espressione della regolamentazione nella materia del turismo sulla quale verte il ddl di cui l'art. 17 e' parte. Il rilievo dell'ANCC sull'utilizzo della predetta espressione e' una conseguenza delle omissioni conoscitive di cui al precedente punto [1]id="red">. D'altra parte, nel ddl in questione i contenuti dell'art. 17 devono essere coordinati con quelli degli altri articoli e l'espressione mezzi mobili di pernottamento si trova anche negli artt. 13, 14, 15, 18 e 19. [3.]id="red"> Evidentemente all'ANCC non sono a conoscenza, tra l'altro, della tenda "maggiolina" collocata sul tetto di un veicolo, del carrello-tenda, della casa-mobile (rimorchio con pareti rientranti nella sagoma ex art. 61 CdS), dell'autoarticolato (ex art. 54/1/i) con semirimorchio attrezzato ad abitazione, della cellula abitativa trasportata (come cosa) sul piano di carico di un pick-up, etc, etc. [4.]id="red"> [?] [5.]id="red"> Complimenti all'ANCC!!! La Regione Sardegna prevede la facolta' di istituire aree attrezzate di sosta temporanea per tutte le tipologie di mezzi mobili di pernottamento (come sopra esemplificate ed oltre, ovviamente, caravan ed autocaravan) e su tutto il territorio comunale (cioe' dentro e fuori dei centri abitati) e cosa fa l'ANCC? L'ANCC chiede di modificare la norma in senso doppiamente restrittivo, affinche' le aree attrezzate siano realizzate soltanto nei centri abitati e limitate soltanto agli autocaravan. Ancora complimenti per l'interesse mostrato nei riguardi di tutti i turisti itineranti con qualsivoglia mezzo mobile di pernottamento. [6.]id="red"> Infatti l'area attrezzata di sosta temporanea e' una struttura turistica da realizzare nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ma con caratteristiche diverse da quelle delle aree attrezzate che sono pertinenze stradali e dove l'accesso e' ammesso soltanto agli autocaravan. [7.]id="red"> Come gia' rilevato da Ngeloco, la richiesta dell'ANCC n. 4 e' contraddittoria con la spiegazione della precedente richiesta n. 2. [8.]id="red"> Come gia' indicato al punto [2]id="red">, il termine mezzo e' abituale nella normativa sul turismo, che non ha alcuna relazione con quella che regolamenta la circolazione stradale.id="size2">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 06/06/2008 alle: 18:16:50
quote:Originally posted by TheDevil Per completare il 'topic' https://www.camperonline.it/for... ho letto tutte le normative regionali di cui sono venuto a conoscenza ed ho estratto le informazioni di interesse per un camperista. Ritengo che il recente "disegno di legge" della Regione Sardegna abbia dei contenuti sostanzialmente corrispondenti alle normative che diverse regioni hanno - in tempi recenti - emanato per adeguarsi alle disposizioni della Legge 29 marzo 2001 n 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo.>
> Mi permetto di aggiungere che (sempre per interesse dei camperisti) : - Alcune (anzi se non erro direi tutte) di queste LR (tra cui quella della Sardegna) vietano il campeggio al di fuori di strutture appropriate e cio’ e’ assolutamente lecito , ma a tal riguardo e’ importante far presente che per quanto riguarda in camper in sosta sulla pubblica sede stradale e relative pertinenze non si campeggia se si rispetta l’art. 185 comma 2 del CdS (ovvero e riassumendo brevemente non si devono usare spazi esterni del camper quali il tendalino, tavolini e sedie, barbecue, panni stesi). - Invece altre LR prescrivono divieti di sosta per camper al di fuori delle aree appositamente attrezzate e/o camping (p.e. se non erro la VDA) , ma cio’ e’ ILLEGITTIMO xche’ in contrasto con quanto indicato dal CdS (e cosi’ come chiaramente chiarito nella circolare nr 277 del 15/01/08 del Ministero degli Interni , discussa in

http://www.camper.netsurf.it/fo...

) in quanto una LR non puo’ sostituirsi e/o prevaricare una legge dello stato. Ovvero in caso di eventuali multe effettuate da amm. comunali che emanano ordinanze facenti riferimento a tali LR, si puo’ ricorrere presso il Prefetto (e/o GdP). id="blue">
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