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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 06/06/2008 alle: 21:21:20
quote:Originally written by ANCC
L’Associazione Nazionale ************* ********** ...omissis... CON RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 19 ...omissis... RILEVA E CHIEDE QUANTO SEGUE: 1) Al comma 1, SOSTITUIRE la parola “soggiorno” con i termini “campeggio” nonché “attendamento” per i seguenti motivi: necessità di impiegare un vocabolo capace di superare la genericità del significato del termine “soggiorno”. [1.]id="red"> 2) Al comma 1, ABROGARE il termine “autocaravan” per i seguenti motivi: L’articolo 185, comma 2 del decreto legislativo 285/92, prevede che la sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo. Il mero “soggiorno” delle autocaravan pertanto non costituisce campeggio in quanto ai sensi del Codice della Strada, per le autocaravan si attiva il campeggiare allorché sia occupato lo spazio esterno al veicolo. [2.]id="red"> 3) Al comma 1, si chiede di ABROGARE il termine “camper” per i seguenti motivi: il termine camper non è contemplato dal Codice della Strada né dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione. 4) Al comma 1, ABROGARE le parole “o altri simili mezzi mobili di pernottamento” per i seguenti motivi: L’espressione “o altri simili mezzi mobili di pernottamento” oltre a creare incertezza, non trova alcun riscontro nel decreto legislativo 285/92 ed appare altresì superflua. Infatti, ai sensi del Codice della Strada, gli unici veicoli attrezzati per essere adibiti all’alloggio sono le autocaravan e le caravan. L’abrogazione si rende necessaria per consentire il rispetto del principio di tassatività-determinatezza della fattispecie legale. [3.]id="red"> 5) Al comma 1, ABROGRARE la parola “temporanea” in riferimento alla sosta per i seguenti motivi: Ai sensi dell’articolo 157 del decreto legislativo 285/92 per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Pertanto il concetto di sosta temporanea è del tutto estraneo al Codice della Strada. [4.]id="red"> ...omissis... IN CONCLUSIONE Si coglie l’occasione della presente corrispondenza per invitare la Regione Sardegna a contribuire alla costruzione di un sistema normativo in armonia con i principi e le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [5.]id="red"> nonché per una più completa ed esaustiva trattazione in materia di circolazione delle autocaravan. [6.]id="red"> ...omissis...id="blue">>
> [1.]id="red"> Dalla Legge 217/83 I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. Nell'ambito della normativa sul turismo il termine "soggiorno" ha un significato univoco e diffusamente conosciuto e, di certo, non viene sostituito con termini desunti dalla normativa relativa alla circolazione stradale. Il ddl e' una norma sul turismo e vi vengono utilizzati i termini d'uso abituale nel settore. [2.]id="red"> La parola "autocaravan" non puo' essere eliminata perche', quando il veicolo si trova fuori delle strade e relative pertinenze (dove non si applica il CdS), un autocaravan non presenta alcuna differenza rispetto ad un qualunque altro mezzo mobile di pernottamento. D'altra parte la formulazione dell'art. 19 non si presta ad alcun fraintendimento: Su tutto il territorio regionale e' vietato il soggiorno [dei turisti, ndr] con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori ..... Il divieto non tocca la sosta dell'autocaravan su strada (o relativa pertinenza), quando il veicolo si trovi nel rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 185 CdS. [3.]id="red"> Si richiamano i punti [2]id="red">, [3]id="red">, [4]id="red"> del precedente intervento sull'art. 17 del ddl. [4.]id="red"> Infatti la sosta temporanea viene definita in una normativa sul turismo, che non ha alcun collegamento con la normativa sulla circolazione stradale dettata dal CdS. In particolare il termine "temporanea" sottintende il periodo non superiore alle quarantotto ore consecutive di cui al secondo comma dell'art. 17 del ddl (cfr. inoltre il punto [6]id="red"> del precedente intervento su detto articolo). [5.]id="red"> La Regione Sardegna legifera in materia di turismo, dove non e' prevista alcuna subordinazione rispetto alla normativa nazionale riguardante la circolazione stradale. SE&O [6.]id="red"> Espressione assolutamente contraddittoria con la spiegazione della richiesta di ABROGARE l'intero testo dell'art. 18id="blue">. Se le Regioni non hanno alcuna competenza ad emanare norme in materia di circolazione stradaleid="blue">, la Regione Sardegna non ha alcun titolo per accogliere l'invito conclusivo, manifestato dall'ANCC, per una più completa ed esaustiva trattazione in materia di circolazione delle autocaravanid="blue">.id="size2">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 07/06/2008 alle: 09:12:11
Purtroppo concordo IN TOTO con The Devil, interventi: Posted - 06/06/2008 : 21:21:20 Posted - 06/06/2008 : 16:16:18 Specie per le incongruenze attribuite ad ANCC (restrizioni, rimorchi e dimenticanze). Si ricade sempre nel solito errore di considerare CON EGO-CENTRISMO l'autocaravan e di vederlo miopamente regolato da quella schifezza dell'art. 185. Il mezzo forse si, ma non l'attività dei turisti che lo usano. Solo sul libretto della merxx ritengo si possa costruire qualcosa, tenendo conto che non mi pare sia stata rilevata la discriminazione tra autocaravan e autobus anche questi dotati di serbatoi. Poi noto che si continua, negli interventi, a voler ignorare che la definizione di campeggio attendamento e simili, legata nell'art. 185 alla condizioni di sosta del veicolo, viene confusa - con un salto logico - alla possibilità di effettuare soggiorno a bordo del mezzo da parte dell'equipaggio: attenzione qui si rischia la multa. Il soggiorno a bordo dei mezzi a scopo di turismo è sempre attività di campeggio dell'equipaggio sia sulla sede stradale che fuori da essa. L'art. 185 dice semplicemente che il lasciare in sosta un'autocaravan non significa aver montanto un accampamento equiparando l'atto di lasciare o collocare in sosta un'autocaravan ad aver appoggiato a terra il sacco contenente una tenda non montata. E ricordo per l'ennessima volta che l'attività di campeggio si sostanzia di due momenti non necessariamente consecutivi e non necessariamente l'uno legato all'altro e che basta rilevare uno di essi per multare: 1) la predisposizione dei mezzi di alloggio COSTITUIRE UN ATTENDAMENTO UN CAMPEGGIO E SIMILI (azioni significative: montare la tenda, attrezzare il sacco a pelo, sganciare la roulotte e stabilizzarla, alzare la maggiolina, scarrellare la cellulla del pick-up e fare le cose che dice l'art. 185 al comma 2 con riferimento all'autocaravan); 2) soggiornare utilizzando mezzi mobili di alloggio. L'art. 185 ha semplicemente detto che la sosta dell'autocaravan non costituisce l'azione nr. 1 ma non tratta l'azione 2 come non afferma che i mezzi speciali previsti da esso (es. ambulanze, autocarri adibiti a trasporti di combustibili, autobus) possano essere utilizzati per le loro destinazioni d'uso solo in base alle regole del CDS. E' vero il contrario: per l'ambulanza occorre avere titolo a parte, per il traporto di prodotti petroliferi pure, per l'esercizio di autobus idem. Quindi anche l'uso abitativo dell'autocaravan sconta le normative sul turismo e non del CDS. Pertanto nel caso 1 si può essere multati anche in assenza di persone all'interno dei mezzi mobili di alloggio, perché è chiaramente costituito un attendamento, le persone si sono temporaneamente allontanate ma hanno lasciato i mezzi per l'alloggio a propria disposizione. Se l'azione è commessa sulla sede stradale si applica la sanzione del CDS (Art. 20). Se l'azione è svolta fuori dalla sede stradale si applica la norma in materia di turismo. Nel caso nr. 2 è di tutta evidenza che il mezzo comunque disposto viene utilizzato per soggiorno e se la normativa in materia di turismo locale prevede che il soggiorno debba avvenire solo in strutture ricettive autorizzate si è passibili di multa e la normativa regionale in materia di turismo in questa parte ha valenza erga omnes, superiore al CDS che non tratta, né può trattare di turismo. Questo ha detto la Cassazione. In tal caso è possibile che per il CDS non ci sia attendamento e che nessuna sanzione possa essere irrogata in base al CDS, ma non in base alla LR che ben può regolare il soggiorno entro e fuori le strutture ricettive poiché questa attività non rientra nei concetti di "circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade". Il CDS si occupa solo di questo: circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. id="red"> E a me pare che la Regione Sardegna stia procedendo in questo senso e che attraverso la parola "soggiorno" stia evidenziado questa parte, diciamo "fumosa" dell'art. 185 ed i limiti del CDS. Non è peregrino aspettarsi multe per il soggiorno in base alla LR per i casi di soggiorno a bordo dei veicoli sia sulla sede stradale che fuori di essa, in fondo, ai fini di una legislazione regionale che intende REGOLARE LA RICETTIVITA' perché dovrebbe fare differenza il luogo in cui si consuma la permanenza di un turista a bordo di mezzi mobili di alloggio FUORI DALLE STRUTTURE RICETTIVE AUTORIZZATE? Seppur lodevole, la difesa svolta da ANCC mi pare alquanto difficile e si scontrerà contro le suddette semplici considerazioni che da anni tutti i camperisti si ostinano a voler ignorare. Vedremo come andrà a finire.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 07/06/2008 alle 09:17:51
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camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 07/06/2008 alle: 10:29:40
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Solo sul libretto della merxx ritengo si possa costruire qualcosa, tenendo conto che non mi pare sia stata rilevata la discriminazione tra autocaravan e autobus anche questi dotati di serbatoi. L'art. 185 dice semplicemente che il lasciare in sosta un'autocaravan non significa aver montanto un accampamento equiparando l'atto di lasciare o collocare in sosta un'autocaravan ad aver appoggiato a terra il sacco contenente una tenda non montata. E ricordo per l'ennessima volta che l'attività di campeggio si sostanzia di due momenti non necessariamente consecutivi e non necessariamente l'uno legato all'altro e che basta rilevare uno di essi per multare: 1) la predisposizione dei mezzi di alloggio COSTITUIRE UN ATTENDAMENTO UN CAMPEGGIO E SIMILI (azioni significative: montare la tenda, attrezzare il sacco a pelo, sganciare la roulotte e stabilizzarla, alzare la maggiolina, scarrellare la cellulla del pick-up e fare le cose che dice l'art. 185 al comma 2 con riferimento all'autocaravan); 2) soggiornare utilizzando mezzi mobili di alloggio. L'art. 185 ha semplicemente detto ........................ >
> che confusione ..... se posso, credo che le interpretazioni personali non servano a chiarire, l'unica cosa certa è che esiste un articolo del codice della strada che regola la CIRCOLAZIONE e LA SOSTA DEGLI AUTOCARAVAN ed è il n°185, che tante volte si fosse per chi nei ragionamenti perso, deve inevitabilmente ricondursi per ritrovare il bandolo della matassa, unica cosa certa. 1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. 4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. 5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta. 6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4. un esempio: se in un qualsiasi veicolo in sosta vedi autovetture i passeggeri possono rimanere all'interno perchè non espressamente vietato, perchè dovrebbe essere vietato rimanere all'interno di un autocaravan in sosta? un autocaravan è omologato per più di due persone e nella cabina di guida possono sedere solo due persone. secondo te a veicolo fermo dove devono mettersi a sedere le altre persone se non possono stare nella cellula abitativa? tra l'altro predisposta anche delle cinture di sicurezza? Io affermerò sempre che non faccio campeggio in sosta, quindi non c'è nessuno legge alla mano che può contraddirmi. saluti a tutti e hope franco
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 07/06/2008 alle: 11:16:36
quote:Originally posted by camperillo un autocaravan è omologato per più di due persone e nella cabina di guida possono sedere solo due persone. secondo te a veicolo fermo dove devono mettersi a sedere le altre persone se non possono stare nella cellula abitativa? tra l'altro predisposta anche delle cinture di sicurezza? Io affermerò sempre che non faccio campeggio in sosta, quindi non c'è nessuno legge alla mano che può contraddirmi. saluti a tutti e hope franco >
> Come vedi sei costretto a spostare il ragionamento soggiorno per dover affermare che si tratta di semplice sosta. In questa implicita ammissione affermi che il soggiorno non è compreso nel CDS e per coprire l'azione dell'equipaggio sei costretto a fare un sotterfugio: parlare della sosta del mezzo. E' il veicolo che sosta non sostano i passeggeri comunque. E' solo la sosta del veicolo ad essere attratta nel CDS. Ma non è impossibile dimostrare che un camperista toscano, in terra sarda, sbarcato da alcuni giorni, sorpreso di notte e privo di ricevute di strutture ricettive, abbia per questa semplice discussione soggiornato fuori da strutture ricettive autorizzate, altrimenti anche qui sei costretto a dire... ma io ho lasciato il veicolo in sosta e sono andato da parenti o da amici violinisti...

Modificato da Anto57 - O Nonno il 07/06/2008 alle 11:27:00
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camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 07/06/2008 alle: 11:48:38
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by camperillo un autocaravan è omologato per più di due persone e nella cabina di guida possono sedere solo due persone. secondo te a veicolo fermo dove devono mettersi a sedere le altre persone se non possono stare nella cellula abitativa? tra l'altro predisposta anche delle cinture di sicurezza? Io affermerò sempre che non faccio campeggio in sosta, quindi non c'è nessuno legge alla mano che può contraddirmi. saluti a tutti e hope franco >
> Come vedi sei costretto a spostare il ragionamento soggiorno per dover affermare che si tratta di semplice sosta. In questa implicita ammissione affermi che il soggiorno non è compreso nel CDS e per coprire l'azione dell'equipaggio sei costretto a fare un sotterfugio: parlare della sosta del mezzo. E' il veicolo che sosta non sostano i passeggeri comunque. E' solo la sosta del veicolo ad essere attratta nel CDS. Ma non è impossibile dimostrare che un camperista toscano, in terra sarda, sbarcato da alcuni giorni, sorpreso di notte e privo di ricevute di strutture ricettive, abbia per questa semplice discussione soggiornato fuori da strutture ricettive autorizzate, altrimenti anche qui sei costretto a dire... ma io ho lasciato il veicolo in sosta e sono andato da parenti o da amici violinisti...
>
> E' il gioco dei singoli interessi di parte. I comuni e le regioni badano solo agli interessi del loro elettorato. Quindi non è scandalosa la mia affermazione. Non è vietato riposare in macchina in sosta indipendentemente dall'orario, non è altrettanto vietato riposare in autocaravan in sosta che equivale vivere da fermo la parte abitativa del veicolo, è stabilito che rispettando art.185 del cds non si fà campeggio. Hope F
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 07/06/2008 alle: 14:31:35
quote:Originally posted by camperillo
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by camperillo un autocaravan è omologato per più di due persone e nella cabina di guida possono sedere solo due persone. secondo te a veicolo fermo dove devono mettersi a sedere le altre persone se non possono stare nella cellula abitativa? tra l'altro predisposta anche delle cinture di sicurezza? Io affermerò sempre che non faccio campeggio in sosta, quindi non c'è nessuno legge alla mano che può contraddirmi. saluti a tutti e hope franco >
> Come vedi sei costretto a spostare il ragionamento soggiorno per dover affermare che si tratta di semplice sosta. In questa implicita ammissione affermi che il soggiorno non è compreso nel CDS e per coprire l'azione dell'equipaggio sei costretto a fare un sotterfugio: parlare della sosta del mezzo. E' il veicolo che sosta non sostano i passeggeri comunque. E' solo la sosta del veicolo ad essere attratta nel CDS. Ma non è impossibile dimostrare che un camperista toscano, in terra sarda, sbarcato da alcuni giorni, sorpreso di notte e privo di ricevute di strutture ricettive, abbia per questa semplice discussione soggiornato fuori da strutture ricettive autorizzate, altrimenti anche qui sei costretto a dire... ma io ho lasciato il veicolo in sosta e sono andato da parenti o da amici violinisti...
>
> E' il gioco dei singoli interessi di parte. I comuni e le regioni badano solo agli interessi del loro elettorato. Quindi non è scandalosa la mia affermazione. Non è vietato riposare in macchina in sosta indipendentemente dall'orario, non è altrettanto vietato riposare in autocaravan in sosta che equivale vivere da fermo la parte abitativa del veicolo, è stabilito che rispettando art.185 del cds non si fà campeggio. Hope F
>
> E come vedi sei costretto a tirare per le orecchie il concetto di sosta di emergenza di cui all'art. 157 comma 1 lettera d): "per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero". O di riposo previsto dlale norme europeee per i conducenti di TIR. L'uso abitativo del mezzo sostanzia l'azione di campeggiare dell'equipaggio, soprattutto se fatto a fini di turimo, ed il CDS non c'entra nulla. Non rientra nel codice della strada la regolamentazione dell'attività umana "soggiorno" specie se fatta a scopo di turismo.
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camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 07/06/2008 alle: 14:49:12
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno >
> E come vedi sei costretto a tirare per le orecchie il concetto di sosta di emergenza di cui all'art. 157 comma 1 lettera d): "per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero". O di riposo previsto dlale norme europeee per i conducenti di TIR. L'uso abitativo del mezzo sostanzia l'azione di campeggiare dell'equipaggio, soprattutto se fatto a fini di turimo, ed il CDS non c'entra nulla. Non rientra nel codice della strada la regolamentazione dell'attività umana "soggiorno" specie se fatta a scopo di turismo. [/quote] mi riferisco semmai all'art.157 comma 1 lettera c per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente; non è espressamente scritto che i passeggeri DEVONO scendere, quindi si può rimanere all'interno anche nella parte abitativa che è deputata anche al trasporto delle persone. E' chiaro che se fossi indisposto per motivi diversi dalla mia volontà entrerebbe in considerazione l'art.157 la lettera D del comma 1 come da te fatta osservare. Non c'è bisogno di tirare nulla per le orecchie. E neanche dichiarare nulla di falso, semmai è un abuso per gli enti locali non tenere conto in qualche occasione del CdS. hope F
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 07/06/2008 alle: 15:52:46
quote:Originally posted by camperillo mi riferisco semmai all'art.157 comma 1 lettera c per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente; >
> Il fatto che l'equipaggio ed il conducente possa rimaner a bordo, come ho già spiegato, non autorizza a fare attività specializzate, per tali intese attività diverse dal semplice stare seduti in attesa di riprendere la marcia e tipiche dei passeggeri di un mezzo di locomozione. Poiché se così fosse dovresti anche affermare che negli autoveicoli speciali adibiti ad esempio a vendita ambulante, lo stesso passo da te citato autorizzi chiunque a bordo ad effettuare somministrazione di alimenti e bevande anche se privo di titolo, oppure a bordo di autoambulanze a prestare soccorso sanitario anche a non infermieri e non medici. In realtà il passo da te citato significa esclusivamente che la sosta ammette che il mezzo sia senza qualcuno che lo governi e la lettera c) viene subito dopo la b) che descrive la fermata: "per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducenteid="red"> deve essere presente e pronto a riprendere la marcia". E non bisogna far finta di vedere che il titolo dlel'art. 157 riconduce tutto il discorso al veicolo. Il primo comma recita: agli effetti delle presenti norme....significa che solo per quanto trattato qui. Non va esteso pertanto il discorso al comportamento dell'equipaggio perché non è trattato. L'art. 157 si occupa di ARRESTO, FERMATA E SOSTA DEI VEICOLI. Ma non autorizza attività a bordo dei veicoli, semplicemente non se ne occupa. Le lettere a e b si riferiscono al coducente per indicare la condizione del veicolo (sosta o fermata) non per altro; per fatto strumentale alla circolazione. Art. 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli. 1. Agli effetti delle presenti norme:id="red"> a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione; b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia; c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente; d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
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TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 07/06/2008 alle: 17:17:24
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Purtroppo concordo IN TOTO con The Devil, interventi: Posted - 06/06/2008 : 21:21:20 Posted - 06/06/2008 : 16:16:18 [1]id="red"> Specie per le incongruenze attribuite ad ANCC (restrizioni, rimorchi e dimenticanze). [2]id="red"> Si ricade sempre nel solito errore di considerare CON EGO-CENTRISMO l'autocaravanid="red"> [3]id="red"> e di vederlo miopamente regolato da quella schifezza dell'art. 185. Il mezzo forse si, ma non l'attività dei turisti che lo usanoid="red">. [4]id="red">>
> [1]id="red"> Ti ringrazio tanto perche' e' veramente difficile ottenere questo riconoscimento da parte tua. [2]id="red"> E, per realpolitik, sono stato fin troppo buono a sorvolare su numerosi altri passaggi del documento di minore impatto (comprese le "libertà" grammaticali). [3]id="red"> E di argomentare CON CdS-CENTRISMO in materia di turismo !!! [4]id="red"> Il CdS non ha competenza a regolare l'attivita' dei turisti che usano l'autocaravan nella parte "alloggio".
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camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 07/06/2008 alle: 17:48:22
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
[quote] >
> Innanzitutto l'art.185 puntualizza solo sugli Autocaravan e non sugli altri veicoli speciali, che non reggono nessun esempio e contribuiscono solo a fare confusione. lo stesso art.185 probabilmente è stato necessario perchè altrimenti chiunque potrebbe mettere in discussione l'uso della parte abitativa in maniera strumentale, LA PARTE ABITATIVA E' INTEGRATA non a caso altrimenti se fosse vero quello che tu affermi non potrebbe essere utilizzata in movimento ma solo nei campeggi e quindi E' LECITO il godimento anche in sosta. SOSTA e FERMATA lettera b e c comma 1 art.157 riguardano tutti i veicoli. Dove c'è la possibilità di fermata è possibile anche per l'Autocaravan la fermata, Dove consentita la sosta è possibile anche per l'Autocaravan e ripetendomi nella sosta non sono obbligato ad allontanarmi ma ho la possibilità eventuale. non è difficile basta solo non generare confusione da punti di vista preconcetti nei confronti degli Autocaravan. l'art.82 comma 1 e 2 danno facoltà all'uso della speciale carrozzeria e per il comma 8 ad esempio sembrebbe più complicato dormire o fare altre cose in autovettura. riconduciamo il tutto al solo art.185.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 07/06/2008 alle: 19:51:02
quote:Originally posted by camperillo
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
[quote] >
> Innanzitutto l'art.185 puntualizza solo sugli Autocaravan e non sugli altri veicoli speciali, che non reggono nessun esempio e contribuiscono solo a fare confusione. lo stesso art.185 probabilmente è stato necessario perchè altrimenti chiunque potrebbe mettere in discussione l'uso della parte abitativa in maniera strumentale, LA PARTE ABITATIVA E' INTEGRATA non a caso altrimenti se fosse vero quello che tu affermi non potrebbe essere utilizzata in movimento ma solo nei campeggi e quindi E' LECITO il godimento anche in sosta. SOSTA e FERMATA lettera b e c comma 1 art.157 riguardano tutti i veicoli. Dove c'è la possibilità di fermata è possibile anche per l'Autocaravan la fermata, Dove consentita la sosta è possibile anche per l'Autocaravan e ripetendomi nella sosta non sono obbligato ad allontanarmi ma ho la possibilità eventuale. non è difficile basta solo non generare confusione da punti di vista preconcetti nei confronti degli Autocaravan. l'art.82 comma 1 e 2 danno facoltà all'uso della speciale carrozzeria e per il comma 8 ad esempio sembrebbe più complicato dormire o fare altre cose in autovettura. riconduciamo il tutto al solo art.185.
>
> L'art. 157 lo hai tirato in ballo tu. L'art. 185 ha solo voluto evitare che si potesse confondere la sosta del mezzo con il campeggio dell'equipaggio per il semplice fatto di lasciare in sosta il mezzo. Questo era il punto. Se lascio in sosta l'autocaravan l'ho SEMPLICEMENTE PARCHEGGIATO DA QUALCHE PARTE. L'art. 185 comma due significa semplicemente che l'autocaravan è da considerarsi ai fini del CDS un veicolo fino a che rispetta l'art. 185. Ma non tratta né autorizza il soggiorno dell'equipaggio a bordo di esso. Dice, interpretazione letterale, che la sosta del mezzo non costituisce (il verbo significa forma in senso materiale) campeggio, attendamento e simili, vale a dire non costituisce la volontà di accamparsi attraverso la collocazione fisica (costituisce, costituire) di uno strumento utile all'alloggio. Non la tirate. Questo significa l'art. 185 e più di questo non può dire il CDS che non ha competenza in materia di turismo. Il soggiorno delle persone a scopo di turismo non è materia che può regolare il CDS.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 07/06/2008 alle 21:58:39
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cucciolotto
cucciolotto
01/12/2006 1364
Inserito il 07/06/2008 alle: 22:38:44
Lo sapevo che prima o poi l’argomento veniva monopolizzato dalla polemica fra O Nonno ed altri, diventando così un noiosissimo scambio di articoli di legge. Allora mi rivolgo a O Nonno, che non conosco come persona, e da quanto scrive posso anche essermi fatta un’idea sbagliata di che tipo è. Una cosa è certa: non avrò mai occasione di incontrarlo nei miei viaggi, perché le nostre vedute sono totalmente opposte. Meglio così, io in riva al mare a fare “campeggio selvaggio” e lui in area attrezzata, rigorosamente allineato con gli altri, non ci ruberemo certo il posto. Ma cerchiamo di tornare all’argomento titolo del post, la legge regionale della Sardegna “in fieri”: dunque, da quanto ho capito O Nonno si dimostra disponibile ad una legge del genere. Ok, facciamo per assurdo l’ipotesi che questa legge entrasse in vigore: torno a ripetere quello che avevo già scritto nel mio intervento precedente, la legge non fa cenno ad un periodo temporale dell’anno, ad una ben precisata stagione, quindi significherebbe che dal 1° dell’anno al 31 dicembre il viaggiatore in camper che si trova a scorrazzare per terra sarda ed intendesse seguire quanto stabilito per legge alla lettera, sarebbe costretto a correre dietro a campeggi, aree attrezzate, libretti e timbri? MA DOVE VA?? Carissimo O Nonno, ti invito a leggere il mio diario di viaggio che è stato pubblicato da pochi giorni su questo sito, titolo “Sardegna fuori stagione”. Dal 2 al 15 maggio ci siamo spostati per buona parte del territorio sardo, e nel nostro percorso, pur avendo sempre scaricato in CS idonei, nonostante le difficoltà che potrai leggere, se vuoi, e mai e poi mai al di fuori di essi, (per nostro principio etico, non certo perché è vietato) non abbiamo trovato né campeggi né aree attrezzate aperte per riceverci. Il che significa che in presenza di una legge siffatta, e facendo tesoro di tutto quello che sostieni continuamente, non avremmo potuto comunque andare dove siamo andati, sostare dove abbiamo sostato, dormire mangiare e trascorrere il tempo, godere momenti, situazioni e sensazioni come abbiamo fatto. E se invece sei in Sardegna in luglio-agosto? In questo caso si verificherebbe la situazione contraria: se tutti andassimo in campeggio o in AA non ci staremmo sicuramente, già ora sono stracolme, con quel “solo” 60% di frequentatori che tu dici in un altro post, figuriamoci dopo, quando dovremmo andarci tutti. Dovesse arrivare quel giorno, con la morte nel cuore vendo il camper. Ciao a tutti Anna
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 07/06/2008 alle: 23:23:25
Per lungo tempo in questo forum si e' discusso sul significato dei termini campeggio, attendamento ed anche accampamento con riferimento al secondo comma dell'art. 185 CdS. La Regione Sardegna ci toglie tutti dall'imbarazzo e presenta il classico "uovo di Colombo" nell'art. 19 del ddl attualmente in corso d'esame. Quale e' la destinazione di un campeggio autorizzato nella Regione Sardegna, secondo la definizione di cui all'art. 14 dello stesso ddl? La sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale. Quale e' l'attivita' da vietare in un campeggio abusivo, cioe' fuori delle strutture ricettive all'aria aperta autorizzate? Chiaramente la stessa attivita' che e' ammessa in un campeggio autorizzato. Ed ecco, quindi, l'art. 19 del ddl: Su tutto il territorio regionale è vietato il soggiorno [dei turisti, ndr] con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all’aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione nonché delle altre aree eventualmente individuate con delibera della Giunta regionale. Il divieto riguarda il soggiorno delle persone con un proprio mezzo mobile di pernottamento al di fuori delle apposite strutture nell'ambito della regolamentazione del turismo, di prerogativa regionale. Il divieto NON riguarda la sosta del mezzo mobile di pernottamento (se si tratta di veicolo ai sensi del CdS e compreso, ovviamente, l'autocaravan) su strada o pertinenza stradale, in quanto la Regione non ha competenza a regolamentare la sosta dei veicoli attraverso una normativa in materia di turismo.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 08/06/2008 alle: 00:00:00
quote:Originally posted by cucciolotto
..... non abbiamo trovato né campeggi né aree attrezzate aperte per riceverci. Il che significa che in presenza di una legge siffatta, ..... non avremmo potuto comunque andare dove siamo andati, sostare dove abbiamo sostato, dormire mangiare e trascorrere il tempo, godere momenti, situazioni e sensazioni come abbiamo fatto.>
> Art. 18, comma 2: Con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell’articolo 7, sono individuate le modalità di rilascio e di controllo del libretto, le strutture abilitate ad ospitare gli impianti igienico-sanitari idonei alla loro raccolta o al loro smaltimentoid="red">, le modalità di conferimento, le tariffe per l’uso degli impianti predetti e le altre disposizioni di attuazioneid="red"> del presente articolo. Per il momento si tratta di un ddl; quando diventera' legge approvata ed emanata, l'art. 18 (se restera' invariato) non potra' comunque essere attuato fino a quando non ci sara' l'apposita delibera della Giunta Regionale. In questa delibera' verra' quindi precisato, tra l'altro,: - il periodo dell'anno durante il quale avranno vigore le disposizioni dell'art. 18; - l'elenco delle strutture abilitate, che dovranno essere ovviamente in funzione nel periodo dell'anno specificato.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 08/06/2008 alle: 03:05:58
quote:Originally posted by TheDevil
(...) Ed ecco, quindi, l'art. 19 del ddl: Su tutto il territorio regionale è vietato il soggiorno [dei turisti, ndr] con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all’aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione nonché delle altre aree eventualmente individuate con delibera della Giunta regionale. Il divieto riguarda il soggiorno delle persone con un proprio mezzo mobile di pernottamento al di fuori delle apposite strutture nell'ambito della regolamentazione del turismo, di prerogativa regionale. >
> No. Esiste l'art. 185 che IN OGNI CASO come legge STATALE sulle STRADE (ove il CdS è PRIORITARIO) ci dice con chiarezza che la SOSTA dell'autocaravan (a certe condizioni) non costituisce "alloggio o soggiorno di turisti all'aperto, sotto tende o altri alloggi mobili" Se e quando dovessi recarmi in Sardegna continuerei a non andare nelle A.A./Camping e se dovessero multarmi presenterei un bel ricorsone. Ciao
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 08/06/2008 alle: 09:26:38
quote:Originally posted by cucciolotto
Lo sapevo che prima o poi l’argomento veniva monopolizzato dalla polemica fra O Nonno ed altri, diventando così un noiosissimo scambio di articoli di legge. Allora mi rivolgo a O Nonno, che non conosco come persona, e da quanto scrive posso anche essermi fatta un’idea sbagliata di che tipo è. Una cosa è certa: non avrò mai occasione di incontrarlo nei miei viaggi, perché le nostre vedute sono totalmente opposte. Meglio così, io in riva al mare a fare “campeggio selvaggio” e lui in area attrezzata, rigorosamente allineato con gli altri, non ci ruberemo certo il posto. Ma cerchiamo di tornare all’argomento titolo del post, la legge regionale della Sardegna “in fieri”: dunque, da quanto ho capito O Nonno si dimostra disponibile ad una legge del genere. Ok, facciamo per assurdo l’ipotesi che questa legge entrasse in vigore: torno a ripetere quello che avevo già scritto nel mio intervento precedente, la legge non fa cenno ad un periodo temporale dell’anno, ad una ben precisata stagione, quindi significherebbe che dal 1° dell’anno al 31 dicembre il viaggiatore in camper che si trova a scorrazzare per terra sarda ed intendesse seguire quanto stabilito per legge alla lettera, sarebbe costretto a correre dietro a campeggi, aree attrezzate, libretti e timbri? MA DOVE VA?? Carissimo O Nonno, ti invito a leggere il mio diario di viaggio che è stato pubblicato da pochi giorni su questo sito, titolo “Sardegna fuori stagione”. Dal 2 al 15 maggio ci siamo spostati per buona parte del territorio sardo, e nel nostro percorso, pur avendo sempre scaricato in CS idonei, nonostante le difficoltà che potrai leggere, se vuoi, e mai e poi mai al di fuori di essi, (per nostro principio etico, non certo perché è vietato) non abbiamo trovato né campeggi né aree attrezzate aperte per riceverci. Il che significa che in presenza di una legge siffatta, e facendo tesoro di tutto quello che sostieni continuamente, non avremmo potuto comunque andare dove siamo andati, sostare dove abbiamo sostato, dormire mangiare e trascorrere il tempo, godere momenti, situazioni e sensazioni come abbiamo fatto. E se invece sei in Sardegna in luglio-agosto? In questo caso si verificherebbe la situazione contraria: se tutti andassimo in campeggio o in AA non ci staremmo sicuramente, già ora sono stracolme, con quel “solo” 60% di frequentatori che tu dici in un altro post, figuriamoci dopo, quando dovremmo andarci tutti. Dovesse arrivare quel giorno, con la morte nel cuore vendo il camper. Ciao a tutti Anna >
> Sul tema della stagionalità dei campeggi possiamo aprire un capitolo a parte. Ti potrei rispondere che c'è stagionalità perché si pensa non ci sia obbligo di usare i campeggi pertanto sono aperti solo quando c'è concentrazione e la domanda aumenta e che con una LR come quella in approvazione in Sardegna è molto probabile che nascano AA per i periodi di alta e bassa stagione. Ne basta uno o due in ogni raggio di 20 km. La mattina giri e sosti e la sera ti vai a ricoverare. L'economia e le infrastrutture si fanno, purtroppo, anche imponendo scelte politiche nette, come gli EURO X impongono il cambio di auto, come la revisione biennale ha fatto rifiorire le officine, così la LR Sarda ha i prodromi per favorire la creazione di strutture ricettive annuali. E l'occupazione cresce. Non tutti i mali vengono per nuocere.
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 08/06/2008 alle: 11:43:23
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
L'art. 157 lo hai tirato in ballo tu. L'art. 185 ha solo voluto evitare che si potesse confondere la sosta del mezzo con il campeggio dell'equipaggio per il semplice fatto di lasciare in sosta il mezzo. Questo era il punto. Se lascio in sosta l'autocaravan l'ho SEMPLICEMENTE PARCHEGGIATO DA QUALCHE PARTE. L'art. 185 comma due significa semplicemente che l'autocaravan è da considerarsi ai fini del CDS un veicolo fino a che rispetta l'art. 185. Ma non tratta né autorizza il soggiorno dell'equipaggio a bordo di esso. Dice, interpretazione letterale, che la sosta del mezzo non costituisce (il verbo significa forma in senso materiale) campeggio, attendamento e simili, vale a dire non costituisce la volontà di accamparsi attraverso la collocazione fisica (costituisce, costituire) di uno strumento utile all'alloggio. Non la tirate. Questo significa l'art. 185 e più di questo non può dire il CDS che non ha competenza in materia di turismo. Il soggiorno delle persone a scopo di turismo non è materia che può regolare il CDS. >
> se rileggi i post da te scritti puoi verificare che l'art.157 l'hai tirato tu in ballo, quindi innanzitutto coerenza. La "TUA" interpretazione dell'art. 185 è solo personale! "IO" affermo una cosa certa, che non è vietato rimanere nel camper in sosta, (su strade e pertinenze). Il libretto della merxx lo lascio volentieri a loro, il cds non lo prevede e ciò mi basta, sono previste sanzioni per chi scarica selvaggiamente già nel "185". C'è veramente allora la sindrome di stoccolma! Posso aggiungere che anche se sembra molto tollerante a favore dei camperisti il "185", non lo è affatto. E' difficile fare una vacanza nel pieno rispetto del "185". Se ci si pensa bene a fondo, impone delle rigidità forti, finestre chiuse, non emanazione di deflussi vari, energia a disposizione minima, quindi la vita del camperista non la facciamo diventare ancora più critica di quello che è di fatto. Sembra che siamo gli unici cittadini Italiani che debbano essere rigidissimi nei comportamenti e nel rispetto delle regole, sempre in obbligo di dare crediti perche unici portatori del peccato originale.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 08/06/2008 alle: 12:21:01
quote:Originally posted by camperillo un esempio: se in un qualsiasi veicolo in sosta vedi autovetture i passeggeri possono rimanere all'interno perchè non espressamente vietato, perchè dovrebbe essere vietato rimanere all'interno di un autocaravan in sostaid="red">? un autocaravan è omologato per più di due persone e nella cabina di guida possono sedere solo due persone. secondo te a veicolo fermo dove devono mettersi a sedere le altre persone se non possono stare nella cellula abitativa? tra l'altro predisposta anche delle cinture di sicurezza? Io affermerò sempre che non faccio campeggio in sosta, quindi non c'è nessuno legge alla mano che può contraddirmi. saluti a tutti e hope franco >
> L'art. 157 l'hai tirato in ballo tu per primo quando hai affermato questo che riporto qui sopra. Ribadendolo citando successivamente l'art. 157. Altrimenti dimmi dove altro è scritto nel CDS ciò che affermi. Non puoi darmi leazioni di coerenza.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 08/06/2008 alle: 13:04:37
quote:Originally posted by camperillo La "TUA" interpretazione dell'art. 185 è solo personale! "IO" affermo una cosa certa, che non è vietato rimanere nel camper in sosta, (su strade e pertinenze). Il libretto della merxx lo lascio volentieri a loro, il cds non lo prevede e ciò mi basta, sono previste sanzioni per chi scarica selvaggiamente già nel "185". C'è veramente allora la sindrome di stoccolma! Posso aggiungere che anche se sembra molto tollerante a favore dei camperisti il "185", non lo è affatto. E' difficile fare una vacanza nel pieno rispetto del "185".id="red"> >
> La mia interpretazione dell'art. 185 ti assicuro che non è affatto personale e che non me la sono inventata io. La parte in rosso dovrebbe convincerti che l'art. 185 intende assicurare solo la sosta del mezzo e non il soggiorno dell'equipaggio. E' nato per questo quell'art. 185, solo che c'è qualcuno che ha interesse a venderlo ALLARGANDOLO.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 08/06/2008 alle: 13:13:18
quote:Originally posted by TheDevil
(...) Il divieto riguarda il soggiorno delle persone con un proprio mezzo mobile di pernottamento al di fuori delle apposite strutture nell'ambito della regolamentazione del turismo, di prerogativa regionale.>
>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
No. Esiste l'art. 185 che IN OGNI CASO come legge STATALE sulle STRADE (ove il CdS è PRIORITARIO) ci dice con chiarezza che la SOSTA dell'autocaravan (a certe condizioni) non costituisce "alloggio o soggiorno di turisti all'aperto, sotto tende o altri alloggi mobili".>
> Mi spiace che tu abbia ritenuto di intervenire non appena letto il penultimo periodo del mio intervento. Se ti fossi soffermato a lèggere anche l'ultimo periodo: Il divieto NON riguarda la sosta del mezzo mobile di pernottamento (se si tratta di veicolo ai sensi del CdS e compreso, ovviamente, l'autocaravan) su strada o pertinenza stradale, in quanto la Regione non ha competenza a regolamentare la sosta dei veicoli attraverso una normativa in materia di turismo., avresti rilevato un'affermazione sostanzialmente analoga alla tua.
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