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Limite di massa rimorchiabile

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atramazz
atramazz
27/09/2004 10
Inserito il 21/02/2012 alle: 14:25:29
Ciao a tutti volevo porvi un quesito, sul limite di massa rimorchiabile, il mio camper è un Rimor Europeo ng10p montato su meccanica Ford 125 T350 del 2004, specificatamente richiesto, altrimenti nasceva con motorizzazione 90 T300. Il limite massimo di massa rimorchiabile è indicata nel libretto a 1250kg, io dovrei trainare un rimorchio di 1300kg sempre al massimo della sua portata (spesso oltre), quindi per ovvie ragioni vorrei possibilmente aumentarla, magari diminuendo il numero dei trasportati (da 6 a 5, considerando anche che a pieno carico il mio camper non ha mai superato i 3400kg. Qualche tempo fa avevo letto,non ricordo dove, che si poteva cambiare il limite di massa richiedendo un nullaosta alla casa costruttrice e inoltre avendo una copia del libretto di un mezzo uguale ove indicasse una massa superiore la cosa era solo una questione di trascrizione. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vole
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spitfire
spitfire
04/12/2008 359
Inserito il 21/02/2012 alle: 16:23:36
Non è una questione semplicissima. Per due motivi. Uno ci vuole il nulla osta della Casa Costruttrice, per l'aumento della m. rim.le, e bisogna prima verificare la loro disponibilità a rilasciartelo; secondo bisogna anche verificare se il gancio di traino, che sembra tu abbia già montato, sia o meno idoneo alla maggiore massa di traino. Comunque, in presenza di queste due condizioni, il veicolo deve essere sottoposto a nuova visita e prova. Ciao
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IZ4DJI
IZ4DJI
rating

12/11/2006 58020
Inserito il 22/02/2012 alle: 16:37:01
se il rimorchio è immatricolato come TATS, puoi trainare anche un rimorchio di peso massimo 1300kg basta che al momento del traino non superi i 1250kg e la cosa va riscontrata con pesatura. Quindi potresti cercare di ridurre il peso che trasporti sul rimorchio, casomai togliendo qualcosa e mettendolo sul camper. Se il rimorchio è Trasporto cose (come il mio) invece bisogna rispettare comunque il peso massimo. Almeno questo è quello che so io , poi qualcuno più esperto potrà confermare o meno. __________________ Tommaso IZ4DJI
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spitfire
spitfire
04/12/2008 359
Inserito il 22/02/2012 alle: 18:07:56
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 22/02/2012  16:37:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perdonami Tommaso, ma devo contraddirti[:)][:)] Quello che affermi è stata un'interpretazione data da un...."solone" del Ministero dei Trasporti, all'incirca una decina di anni fa. Il bello è che questo sapiente signore, al Ministero, si occupava di tutto meno che di parte tecnico/normativa....[:(!][:(!] Mah....[:(][:(] Fu smentito in tempi brevi, ma questa trovata gira ancora per il mondo..!! No, il Codice è chiarissimo, il calcolo deve essere fatto "sulla carta", cioè sommando la massa complessiva della motrice con la massa complessiva del rimorchio. Se la somma supera i 3500 kg patente B/E (o C/E). Nel caso di atramazz, supposto che la massa max del camper sia di 3500kg può trainare un rimorchio di peso pari alla massa trainabile della motrice, nel suo caso 1250 kg. Se il rimorchio pesa, da libretto, 1300 kg., non lo può agganciare. Unica alternativa è quella di chiedere alla casa costruttrice del rimorchio un abbassamento della massa max a 1250kg. Tutto ciò fermo restando il requisito della patente B/E-C/E Ciao
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 22/02/2012 alle: 23:14:33
D.P.R 16-dicembre-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada". art. 406. "Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie" comma 1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del Codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme. comma 2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti.id="green"> [...omissis...] D.M. Ministero dei Trasporti 28-maggio-1985 Specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature tecniche e sportive. Allegato - punto 6.2.4 I rimorchi T.A.T.S., indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico riconosciuta all'atto dell'omologazione, potranno essere trainati anche con motrici aventi massa rimorchiabile inferiore a tale valore,id="red"> a condizione che il valore minimo della massa complessiva a pieno carico, richiesto dal costruttore, non sia inferiore al valore minimo della massa con la quale risulta verificata la compatibilita' della frenatura, secondo quanto prescritto al punto 9 dell'Allegato VI alla Direttiva n. 71/320/CEE e successivi emendamenti. La verifica specifica sara' effettuata compilando apposito verbale redatto secondo lo schema previsto nell'appendice 4 della citata direttiva. Tale valore minimo della massa complessiva a pieno carico deve essere indicata sul modello D.G.M. 405 e riportato sulla targhetta del costruttore, prevista dal decreto ministeriale 30 settembre 1978 (Direttiva n. 78/507/CEE), sotto o accanto alle indicazioni prescritte, nel modo seguente: "Massa minima complessiva a pieno carico riconosciuta per il traino: ... kg". Sul libretto di uso e manutenzione in dotazione al rimorchio deve essere riportata una specifica annotazione per informare l'utente sulle caratteristiche di traino del rimorchio stesso.id="green"> ---------------------------------- D. Leg. 30-aprile-1992 n. 285 "Codice della Strada" art. 11. "Servizi di polizia stradale" [...omissis...] comma 3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.id="green"> [...omissis...] MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato Servizio Polizia Stradale Prot. n. 300/A/1/42969/105/3/1 Roma 25 maggio 2005 OGGETTO: Traino rimorchi T.A.T.S. da parte di conducenti muniti di patente di guida della cat. "B". Sono pervenute richieste di chiarimenti circa i limiti di guida e di traino con patente di cat. B, in particolare per quanto riguarda i rimorchi T.A.T.S. In particolare è stato chiesto di conoscere se, alla luce delle "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE", conservino ancora piena efficacia le direttive impartite dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C. con nota n. 4494/4630 del 25 maggio 1994, con la quale si sosteneva che, ai fini della individuazione della patente di guida richiesta per la guida di complessi veicolari composti da un autoveicolo ed un rimorchio T.A.T.S., si doveva fare riferimento alla massa effettiva accertata al momento del controllo e non alla massa massima autorizzata rilevata dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.id="red"> Nel merito, sentito il parere del Dipartimento dei Trasporti Terrestri sulla problematica, si fa presente che, per quanto attiene i limiti di traino consentiti con la patente di guida della categoria "B", il decreto 30 settembre 2003 che ha recepito la direttiva sopra richiamata, non ha apportato modifiche alla previgente normativa. Di conseguenza le disposizioni previste dalla citata circolare prot. 4494/4630 del 25 maggio 1994 della Direzione Generale della M.C.T.C. continuano ad esplicare la loro efficacia. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO Dr. A. Giannellaid="blue"> cfr, inoltre,

http://www.asaps.it/articoli/Ar...


Modificato da TheDevil il 22/02/2012 alle 23:19:49
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IZ4DJI
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12/11/2006 58020
Inserito il 22/02/2012 alle: 23:18:03
quote:Risposta al messaggio di spitfire inserito in data 22/02/2012  18:07:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anzi, ti ringrazio, vedi, io ero uno di quelli che aveva letto sta cosa dei TATS...e ci sarei cascato in pieno. __________________ Tommaso IZ4DJI

Modificato da IZ4DJI il 22/02/2012 alle 23:20:34
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atramazz
atramazz
27/09/2004 10
Inserito il 25/02/2012 alle: 00:11:53
Grazie a tutti delle vostre risposte. Avevo posto questo quesito sapendo già che una motrice può trainare un TATS avente massa effettiva = o inferiore della massa massima rimorchiabile anche se la massa complessiva a pieno carico del rimorchio è superiore, purche la massa minima del rimorchio rientri nei limiti. Vorrei cambiare i limiti nel libretto per il solo motivo che se traino il mio rimorchio all'estero, nella fattispecie in Croazia, secondo voi me lo fanno passare se mi fermano? Secondo me fanno come al solito " qua croazia no capire" e se va bene mi danno 300 kuna di multa come l'anno scorso che in frontiara ho dovuto pagare perche la roulotte non aveva la revisione, ho provato a spiegare che in italia non la fanno perche sono bloccate e loro mi hanno risposto "qua croazia no capire". Comunque penso che provero alla Ellebi se mi declassano il rimorchio perche l'Umbra rimorchi mi dice che devo interpellare la Rimor mentre la stessa dice che non puo far nulla perche tutto dipende dal gancio traino dell'Umbra. I
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