D.P.R 16-dicembre-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
art. 406. "Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie"
comma 1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del Codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme.
comma 2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti.id="green">
[...omissis...]
D.M. Ministero dei Trasporti 28-maggio-1985
Specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature tecniche e sportive.
Allegato - punto 6.2.4
I rimorchi T.A.T.S., indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico riconosciuta all'atto dell'omologazione, potranno essere trainati anche con motrici aventi massa rimorchiabile inferiore a tale valore,id="red"> a condizione che il valore minimo della massa complessiva a pieno carico, richiesto dal costruttore, non sia inferiore al valore minimo della massa con la quale risulta verificata la compatibilita' della frenatura, secondo quanto prescritto al punto 9 dell'Allegato VI alla Direttiva n. 71/320/CEE e successivi emendamenti.
La verifica specifica sara' effettuata compilando apposito verbale redatto secondo lo schema previsto nell'appendice 4 della citata direttiva.
Tale valore minimo della massa complessiva a pieno carico deve essere indicata sul modello D.G.M. 405 e riportato sulla targhetta del costruttore, prevista dal decreto ministeriale 30 settembre 1978 (Direttiva n. 78/507/CEE), sotto o accanto alle indicazioni prescritte, nel modo seguente: "Massa minima complessiva a pieno carico riconosciuta per il traino: ... kg".
Sul libretto di uso e manutenzione in dotazione al rimorchio deve essere riportata una specifica annotazione per informare l'utente sulle caratteristiche di traino del rimorchio stesso.id="green">
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D. Leg. 30-aprile-1992 n. 285 "Codice della Strada"
art. 11. "Servizi di polizia stradale"
[...omissis...]
comma 3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.id="green">
[...omissis...]
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato
Servizio Polizia Stradale
Prot. n. 300/A/1/42969/105/3/1
Roma 25 maggio 2005
OGGETTO: Traino rimorchi T.A.T.S. da parte di conducenti muniti di patente di guida della cat. "B".
Sono pervenute richieste di chiarimenti circa i limiti di guida e di traino con patente di cat. B, in particolare per quanto riguarda i rimorchi T.A.T.S.
In particolare è stato chiesto di conoscere se, alla luce delle "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE", conservino ancora piena efficacia le direttive impartite dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C. con nota n. 4494/4630 del 25 maggio 1994, con la quale si sosteneva che, ai fini della individuazione della patente di guida richiesta per la guida di complessi veicolari composti da un autoveicolo ed un rimorchio T.A.T.S., si doveva fare riferimento alla massa effettiva accertata al momento del controllo e non alla massa massima autorizzata rilevata dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.id="red">
Nel merito, sentito il parere del Dipartimento dei Trasporti Terrestri sulla problematica, si fa presente che, per quanto attiene i limiti di traino consentiti con la patente di guida della categoria "B", il decreto 30 settembre 2003 che ha recepito la direttiva sopra richiamata, non ha apportato modifiche alla previgente normativa.
Di conseguenza le disposizioni previste dalla citata circolare prot. 4494/4630 del 25 maggio 1994 della Direzione Generale della M.C.T.C. continuano ad esplicare la loro efficacia.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr. A. Giannellaid="blue">
cfr, inoltre,
http://www.asaps.it/articoli/Ar...
Modificato da TheDevil il 22/02/2012 alle 23:19:49