quote:Risposta al messaggio di dog53 inserito in data 14/01/2011 21:14:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Confermo i 100 km/h in autostrada per gli 80 non ho certezze ma credo sia vero Per quanto riguarda gli adesivi... mai avuti ed ho fatto già 4 revisioni saluti Massimo
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 14/01/2011 21:30:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>E in base a cosa confermi? La legge dice altro, e cioè che tutti gli M1 hanno gli stessi limiti di velocità (130-110-90-50) indipendentemente dalla propria massa a pieno carico.
quote:Risposta al messaggio di dog53 inserito in data 14/01/2011 23:21:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Prefetto o GdP.
quote:Risposta al messaggio di ruggiobo inserito in data 14/01/2011 23:18:44 (>Invero. E peraltro mi pare che la normativa europea preveda la revisione biennale per tutti gli M1 indipendentemente dalla massa a pieno carico (e se così fosse ci sarebbe davvero da stupirsi che l'Italia non si sia ancora adeguata?). Edit:Visualizza messaggio in nuova finestra
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http://eur-lex.europa.eu/LexUri...
Direttiva 2009/40/CE [...] ALLEGATO I CATEGORIE DI VEICOLI SOGGETTE AL CONTROLLO TECNICO E PERIODICITÀ DEI CONTROLLI Categorie di veicoli | Periodicità del controllo tecnico | 1.Veicoli a motore destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto | Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno | 2.Veicoli a motore destinati al trasporto di merci la cui massa massima autorizzata supera i 3500 kg | Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno | 3.Rimorchi e semirimorchi la cui massa massima autorizzata supera i 3500 kg | Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno | 4.Taxi, ambulanze | Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno | 5.Veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, destinati normalmente al trasporto di cose su strada, con una massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg, eccetto i trattori e le macchine agricole | Quattro anni dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni due anni | 6.Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, sedile del conducente escluso, non è superiore a otto | Quattro anni dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni due anni | [...]quote:Risposta al messaggio di Jael inserito in data 14/01/2011 22:45:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi puoi cortesemente dire dove espressamente la legge, in merito ai limiti di velocità, fa riferimento alla categoria internazionale M1? Grazie. Il problema è l'interpretazione dell'art. 142, terzo comma, lett. g) del cds, laddove prevede che gli: "autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 kmh fuori dai centri abitati; 100 kmh sulle autostrade". Più in particolare, la questione verte sull'interpretazione della locuzione "altri usi". Secondo il paragrafo 5.1 della direttiva 2007/46 l'autocaravan è un veicoli per uso speciale. Dunque, l'unica interpertazione oggi dominante, perchè applicata dalle forze dell'ordine come dirò più avanti, evidentemente equipara l'uso speciale agli altri usi previsti dalla norma che ho citato. Fatto sta che, come già detto in un messaggio precedente, per gli autocaravan > 3,5 t in autostrada il tutor è tarato a 100 kmh e tutte le pubblicazioni in materia, nonchè alcuni siti istituzionali (vedi ACI, ma anche la sezione Magazine di COL) fissano in 80 kmh e in 100 kmh i limiti di velocità per questa particolare categoria di autoveicoli.
quote:Risposta al messaggio di Jael inserito in data 14/01/2011 23:45:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per quanto ne so, la circolare prot. Div. 6 n. 36101 del 23/4/2008 del Ministero dei Trasporti prevede la revisione annuale per le autocaravan superiori a 3,5 t
quote:Risposta al messaggio di ruggiobo inserito in data 14/01/2011 23:18:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Questo tuo pensiero trova fondamento nell'art. 71 del cds. Beninteso per quanto a mia conoscenza.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 15/01/2011 11:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Certo e la circolare è in contrasto con la direttiva europea.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 15/01/2011 11:14:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciò che ultimamente conta sono la legge e la giurisprudenza; pubblicazioni, tarature di tutor e prontuari sono irrilevanti. E' vero che il CdS non fa esplicio riferimento alla categoria M1 per quanto riguarda i limiti di velocità, ma vi si arriva per esclusione, a mio avviso. Peraltro laddove l'allegato II al paragrafo A.5.1 della direttiva 2007/46 definisce l'autocaravan come veicolo per uso speciale , il CdS all'art. 54 non lo fa ma istituisce bensì la voce autocaravan alla lettera m) (i veicoli per uso speciale sono alla lettera g)). E' peraltro da notare come le definizioni di veicoli per uso speciale siano differenti nel CdS e nella direttiva 207/46 siano differenti: art 54 CdS g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse Allegato II, A.5 Direttiva 2007/46 Veicoli per uso speciale: veicoli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle La direttiva europea è di carattere più generale e fa riferimento ad un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciale indipendentemente dall'utilizzo del veicolo, laddove l'art 54 del CdS parla di destinazione prevalente al trasporto proprio e solo di speciali attrezzature permanentemente installate non facendo riferimento ad adattamenti di carrozzeria. Inoltre al art.203 del regolamento del codice della strada: Art. 203. (Art. 54, CdS) Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale. 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) furgoni blindati per trasporto valori; o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a) trattrici stradali; b) autospazzatrici; c) autospazzaneve; d) autopompe; e) autoinnaffiatrici; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h) autoveicoli gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale; j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k) autosgranatrici; l) autotrebbiatrici; m) autoambulanze; n) autofunebri; o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p) autoveicoli per disinfezioni; q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u) autocappella; v) auto attrezzate per irrorare i campi; w) autosaldatrici; x) auto con installazioni telegrafiche; y) autoscavatrici; z) autoperforatrici; aa) autosega; bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc) autopompe per calcestruzzo; dd) autoveicoli per uso abitazione; ee) autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. 3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%. Non ci sono gli autocaravan, almeno non parlando in termini assoluti (se non adibiti ad uso abitazione/ufficio/officina/negozio). Infine all'art. 82 del CdS: Sezione II Destinazione ed uso dei veicoli Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli (1) 1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. 2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. omissis Inoltre laddove un veicolo può ben essere "per uso speciale", altra cosa è un veicolo "destinato (al trasporto di cose o) ad altri usi". Per il CdS l'autocaravan non è ne l'uno ne l'altro, peraltro. Per la direttiva europea è veicolo per uso speciale, ma con una diversa definizione di uso speciale. All'interno del CdS bisogna mantenere come prioritarie le definizioni del CdS stesso, laddove presenti. A seguito di quanto sopra, per me è chiaro che agli autocaravan di qualsivoglia massa complessiva a pieno arico non si applichino particolari limitazioni di velocità.
quote:Risposta al messaggio di Jael inserito in data 15/01/2011 16:15:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non sono al corrente che esista giurisprudenza sull'argomento. Tu si? La legge, invece, non è assolutamente inqeuivocabile sul punto, prestandosi alla duplice interpretazione. La direttiva che ti ho citato sostituisce altra direttiva di analogo tenore, in vigore da anni in Italia. L'ultima direttiva non ho notizia sia stata recepita nell'ordinamento italiano, ma lo sarà. In ogni caso, ritengo opportuno mettere tutti in guardia sulla taratura dei tutor, altrimenti la multa è certa, con tutte le conseguenze del caso. Invito chi sostiene la tua teoria a percorrere la strada del contenzioso, così da avere (finalmente) chiarezza sulla fattispecie.
quote:Risposta al messaggio di Jael inserito in data 15/01/2011 16:15:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dimenticavo, se per uso si intende la destinazione economica del veicolo, come tratteresti un autocaravan > 3,5 t a noleggio?
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 15/01/2011 16:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>No, non ne sono al corrente ne ho detto di esserne. Rimarcavo solo la poca importanza di ciò che si scrive in fonti non ufficiali. Dimenticavo: a dar fede a Calosci vi sono i silenzi/assensi da parte del Prefetto verso 4-5 tali casi da lui contestati, ma questi non fanno giurisprudenza invero. Condivido peraltro che la normativa italiana sia lontano dall'essere cristallina ed una riscrittura in toto del CdS sarebbe opportuna. Altresì condivido la segnalazione dell'esistenza del problema della taratura dei Tutor per gli autocaravan >3,5t e delle conseguenze che questo comporta.
quote:Risposta al messaggio di Jael inserito in data 15/01/2011 16:57:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> curiosità, possiedi un camper over 3,5t ? su questo argomento non si è parlato molto ma moltissimo.... nell'art.203 tra i veicoli per uso speciale ci sono anche gli M1 ciao
quote:Risposta al messaggio di camperillo inserito in data 15/01/2011 22:03:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ni. Il mio camper è omologabile a 40 quintali e sto pensando seriamente di procedere in tale direzione. Il prossimo lo sarà di certo ed abbondantemente over 35 per lo più. M;a non si desuma da questo un mio interesse particolare e non solo accademico per la questione; già ora guido entro i 100 km/h reali malgrado l'inconfutabile assenza di limiti inferiori a quelli dei commi 1-2 dell'art 142 per autocaravan under 35. Riguardo il 203 ed il fatto che vi possano essere M1 per uso speciale, che vuoi dire?
quote:Risposta al messaggio di dog53 inserito in data 14/01/2011 21:14:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La rivista ha detto una baggianata colossale! Forse ha copiato le baggiabte, supinamente copiate anche dall!'ACI, scritte su un ben noto "prontuario". L'art. 142 comma 3 lettera g non contiene nulla che riguardi i camper. I camper over 35 non rientrano tra i veicoli per ALTRI USI. Gli usi sono ben descritti nell'art. 87 e sono quelli esclusivamente commerciali. Presi 4 contravvenzioni per aver viaggiato oltre i 100 in autostrada! A distanza di oltre due anni nessuna risposta o rigetto da parte dei prefetti interessati! Facendo una ricerca su COL facilmente troverai le discussioni sull'argomento! Per quanto alla revisione annuale per i camper over 35 esiste chiaro obbligo su soecifico articolo del CdS! I camper viaggiano alla stessa velocità di una qualunque autovettura indipendente dalla massa!
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 16/01/2011 10:14:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Professore, puoi cortesemente dirmi lo specifico articolo del cds che prevede l'obbligo della revisione annuale per i camper > 3,5 t? Grazie
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 16/01/2011 10:56:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Art. 80, comma 4 4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6. Il camper è veicolo uso speciale. A differenza delle ambulanze (uso speciale) devono sottopiedi a revisione ogni anno solo quelli di massa superiore alle 3,5 t. Non confondere USO SPECIALE con ALTRI USI!!
quote:Risposta al messaggio di Jael inserito in data 15/01/2011 22:42:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> un esempio nel 203 le "autoambulanze" e gli altri veicoli che non trasportano cose destinati comunque ad un "uso speciale". la soluzione è il downsizing...semplificare e andare perchè no anche adeguatamente piano tanto si arriva lo stesso. ciao