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Limiti velocità per camper con peso sup.ai 35q.li

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17
Ecore
Ecore
03/10/2008 2
Inserito il 03/10/2008 alle: 22:28:36
Ho appena ricevuto 3 verbali per eccesso di velocità (Tramite Tutor) ,sull'autostrada MI-VE direzione Milano,con il mio Camper patente C.(52 Q.li) Le tre multe sono state fatte nello stesso giorno ad una distanza di pochi minuti una dall'altra (addirittura 3 minuti tra la prima e la seconda) Convinto di poter usufruire dei limiti di velocità di riferimento delle autovetture,sono incappato nella prima multa a 130 km ora,la seconda a 122 km ora e la terza dopo circa 10 minuti a 117 km ora. Considerata la mia buona fede,ed una normativa a mio parere poco chiara,chiedo se qualcuno mi sa dire se sussistono gli estremi per un ricorso,e se si su quali basi. Gentilmente ringrazio e auguro una buona serata
22
Roberto66
Roberto66
rating

19/10/2003 22556
Inserito il 03/10/2008 alle: 23:00:46
un detto brutale ma chiaro recite: la legge non ammette ignoranza. penso che la buona fede non basti. ne approfitto per ricordare che i mezzi superiori a 7 metri non possono viaggiare sulla terza corsia. e' poco pubblicizzata , in uno stato non da terzo mondo come il ns. appiccicherebbero un adesivo sul cruscotto ...
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 03/10/2008 alle: 23:07:15
quote:Originally posted by Ecore
Ho appena ricevuto 3 verbali per eccesso di velocità (Tramite Tutor) ,sull'autostrada MI-VE direzione Milano,con il mio Camper patente C.(52 Q.li) Le tre multe sono state fatte nello stesso giorno ad una distanza di pochi minuti una dall'altra (addirittura 3 minuti tra la prima e la seconda) Convinto di poter usufruire dei limiti di velocità di riferimento delle autovetture,sono incappato nella prima multa a 130 km ora,la seconda a 122 km ora e la terza dopo circa 10 minuti a 117 km ora. Considerata la mia buona fede,ed una normativa a mio parere poco chiara,chiedo se qualcuno mi sa dire se sussistono gli estremi per un ricorso,e se si su quali basi. Gentilmente ringrazio e auguro una buona serata >
> Posta per quale articolo del CdS sei stato multato! Tra l'altro qualcosa no torna perché i tutor sono tarati per i 130 Km/h. Non si tratta di buona fede tua ma di cattiva fede di chi ti ha multato. Da nessuna parte sono indicato gli autocaravan over 35 nel CdS. I mezzi che possono viaggiare a 130 in autostrada sono: le autovetture (M1) i pullman fino a 8 t. (M2) Chi deve rispettare il limite dei 100 km/h sono: Pullman over 8 t (M3) camion fino a 12 t (N2) Le autocaravan non sono citate e non sono neppure mezzi ad uso speciale appartenenti alla categoria N. The Devil aveva fatto una dissertazione sull'argomento. Direi che ci sono gli estremi per un ricorso tramite un bravo avvocato. Ciao
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 03/10/2008 alle: 23:38:57
se n'è discusso ampiamente qui: https://www.camperonline.it/for... rimango convinto che un camper che supera i 35q ha il limite di velocità in autostrada di 100Kmh. PS. La prossima volta dai prova di buonsenso, vai più piano perchè 52q "NON SI FERMANO FACILMENTE". banalmente è uno dei motivi perchè c'è il limite di 100 orari.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 03/10/2008 alle: 23:55:10
quote:Originally posted by camperillo
se n'è discusso ampiamente qui: https://www.camperonline.it/for... rimango convinto che un camper che supera i 35q ha il limite di velocità in autostrada di 100Kmh. PS. La prossima volta dai prova di buonsenso, vai più piano perchè 52q "NON SI FERMANO FACILMENTE". banalmente è uno dei motivi perchè c'è il limite di 100 orari. >
> ...e perché allora i Pullman fino a 80 quintali possono viaggiare fino a 130?
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camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 04/10/2008 alle: 00:12:35
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by camperillo
se n'è discusso ampiamente qui: https://www.camperonline.it/for... rimango convinto che un camper che supera i 35q ha il limite di velocità in autostrada di 100Kmh. PS. La prossima volta dai prova di buonsenso, vai più piano perchè 52q "NON SI FERMANO FACILMENTE". banalmente è uno dei motivi perchè c'è il limite di 100 orari. >
> ...e perché allora i Pullman fino a 80 quintali possono viaggiare fino a 130?
>
> ormai è pieno di tutor e sono tarati per gli over 35q a 100kmh in autostrada, non può essere un errore sistematico. sui pullman fino a 80q si era espresso TheDevil, rispondendoti in qualche topic, che il limite veniva nella normativa ricondotto a 100 orari o mi sbaglio? Ciao Franco Comunque tre multe nel giro di pochi km ha battuto tutti i record, gli sarà rimasto qualche punto? andate piano
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 04/10/2008 alle: 07:26:22
quote:Originally posted by camperillo
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by camperillo
se n'è discusso ampiamente qui: https://www.camperonline.it/for... rimango convinto che un camper che supera i 35q ha il limite di velocità in autostrada di 100Kmh. PS. La prossima volta dai prova di buonsenso, vai più piano perchè 52q "NON SI FERMANO FACILMENTE". banalmente è uno dei motivi perchè c'è il limite di 100 orari. >
> ...e perché allora i Pullman fino a 80 quintali possono viaggiare fino a 130?
>
> ormai è pieno di tutor e sono tarati per gli over 35q a 100kmh in autostrada, non può essere un errore sistematico. sui pullman fino a 80q si era espresso TheDevil, rispondendoti in qualche topic, che il limite veniva nella normativa ricondotto a 100 orari o mi sbaglio?
>
> Ne aveva parlato relativamente ai limitatori di velocità istallati sui alcuni nuovi mezzi anche se il CdS non è stato ancora modificato e pare non lo sarà in un prossimo futuro. Le regole valgono se sono state emanate, non valgono quelle "possibili future".
quote: Ciao Franco Comunque tre multe nel giro di pochi km ha battuto tutti i record, gli sarà rimasto qualche punto? >
> Appunto per questo dovrà presentare un bel ricorso facendosi aiutare da un bravo avvocato.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
-
Inserito il 04/10/2008 alle: 07:35:06
quote:Originally posted by camperillo
se n'è discusso ampiamente qui: https://www.camperonline.it/for... rimango convinto che un camper che supera i 35q ha il limite di velocità in autostrada di 100Kmh. PS. La prossima volta dai prova di buonsenso, vai più piano perchè 52q "NON SI FERMANO FACILMENTE". banalmente è uno dei motivi perchè c'è il limite di 100 orari. >
> A parte se è lecito o no... ma credo che un mezzo di 52 qli, abbia anche i freni adeguati o no ? Io ne ho uno da 65 qli e ti giuro che frena molto meglio di qualsiasi mezzo da 35 qli. SALUTONI NE'id="navy">
21
gigi1958
gigi1958
28/03/2004 177
Inserito il 04/10/2008 alle: 08:07:45
ciao, per il divieto di terza corsia ai superiori a 7mt, mi sembra che riguardi solo i trasporto merci
21
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 04/10/2008 alle: 09:31:09
Ho trovato questo credo che la parte che ci interessa sia il punto G [:D] Saluti Mario SP Art 142. (1) Limiti di velocità. 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocita' fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalita' dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocita' massima non puo' superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. 2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario. 3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate: a) ciclomotori: 45 km/h; b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati; c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati. 4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'art. 138, comma 11. 5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141. 6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. 6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. 7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. 8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. 9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice. 9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. 11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui all'art. 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo art. 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179. 12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (1) Vedi art. 343, art. 344 e art. 345 reg. cod. strada. (2) Articolo così modificato da ultimo dal D.L. 3 agosto 2007 n. 117 (Decreto Bianchi), convertito dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160.
19
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 880
Inserito il 04/10/2008 alle: 11:10:58
il mio è Patente C e pesa 41 ql. in questi ultimi 18 mesi non ho mai ricevuto multe, sono uno che va molto piano ma sicuramente i 100 li ho passati piu di una volta... In ogni modo rammento che per legge la massa a pieno carico non deve essere letta solo sul libretto ma deve essere verificata fisicamente tramite bascula in dotazione della polizia stradale, questo lo dice la legge. Anche il mio che è C può arrivare a pesare meno di 35 ql.

Modificato da Topoteoo il 04/10/2008 alle 11:16:23
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 04/10/2008 alle: 16:14:39
quote:Originally posted by Yuma58
quote:Originally posted by camperillo
se n'è discusso ampiamente qui: https://www.camperonline.it/for... rimango convinto che un camper che supera i 35q ha il limite di velocità in autostrada di 100Kmh. PS. La prossima volta dai prova di buonsenso, vai più piano perchè 52q "NON SI FERMANO FACILMENTE". banalmente è uno dei motivi perchè c'è il limite di 100 orari. >
> A parte se è lecito o no... ma credo che un mezzo di 52 qli, abbia anche i freni adeguati o no ? Io ne ho uno da 65 qli e ti giuro che frena molto meglio di qualsiasi mezzo da 35 qli. SALUTONI NE'id="navy">
>
> sicuramente il tuo avrà dei freni adeguati al suo peso, con i vantaggi che essendo nuovo magari avrà tutta l'esperienza delle generazioni precedenti ma lo stesso vale per gli under 35. Le leggi della fisica sono a favore comunque di chi stà al di sotto dei 35q e probabilmente è uno dei criteri oggettivi che differenzia le due categorie nelle normative del cds. l'esempio personale di fatto conta poco perchè non è oggettivabile rimangono solo proprie percezioni. Un fatto è che i tutor,(computer), sono impostati che gli over 35q in autostrada hanno il limite di 100 Kmh, e se sbagliano, dovreste voi che ritenete che la normativa dà la possibilità dei 130 kmh, fare qualcosa per cambiare la loro impostazione, perchè altrimenti saremo qui ogni volta a discutere sterilmente e il problema rimane. Certo si può fare ricorso e forse chissà, ma è certo che ogni volta che si passa sotto un varco sarà uno stress. saluti Franco
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 04/10/2008 alle: 22:33:44
quote:Originally posted by Ecore
Ho appena ricevuto 3 verbali per eccesso di velocità (Tramite Tutor), sull'autostrada MI-VE direzione Milano,con il mio Camper patente C(52 Q.li). Le tre multe sono state fatte nello stesso giorno ad una distanza di pochi minuti una dall'altra (addirittura 3 minuti tra la prima e la seconda).>
> Ho espresso alcune notazioni riguardo ad un eventuale ricorso nel topic #42481 riguardante un caso similare. Qui, pero', c'e' una differenza significativa, consistente nell'accertamento di tre presunti eccessi di velocita' e nelle relative sanzioni, a breve distanza di tempo nello stesso giorno. Nel nostro ordinamento la sanzione ha una valenza sia repressiva, a fronte di una violazione commessa, sia preventiva allo scopo di evitare possibilmente che l'utente della strada incorra un'altra volta nella stessa violazione. Questa duplice valenza di una sanzione si consegue con la contestazione immediata ai sensi dell'art. 200 CdS. Con la contestazione differita viene meno la componente di prevenzione connessa all'irrogazione di una sanzione. Se ti avessero contestato immediatamente il primo presunto eccesso di velocita', sicuramente avresti proseguito il tuo viaggio ad una velocita' piu' bassa e non avresti commesso le due successive infrazioni. A mio avviso ci sono tutte le condizioni per un ricorso al GdP (al Prefetto e' escluso, tenuto conto che i verbali sono della Polizia Stradale) con l'indispensabile presenza di una adeguata assistenza legale. In prima battuta, a mio avviso, il ricorso dovrebbe tendere all'annullamento dei verbali per inesistenza dell'infrazione contestata e saro' ovviamente molto contento se le indicazioni della mia bozza ti potranno essere eventualmente di aiuto. In seconda battuta (nella denegata ipotesi che il GdP aderisca all'interpretazione dell'art. 142/3/g secondo la Polizia Stradale), il ricorso dovrebbe tendere alla riunione delle tre violazioni in un'unica continuata violazione, con l'applicazione di una sola sanzione e relative sanzioni accessorie, perche' la mancata contestazione immediata della prima violazione non ha messo l'utente della strada in condizione di evitare di incorrere in altre analoghe infrazioni (evitando il ricorso all'art. 198). Mi interesserebbe sapere se ti abbiano contestato anche il 142/10 oltre al 142/8. Tieni il forum aggiornato sui tuoi intendimenti.
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 04/10/2008 alle: 22:44:44
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
..... anche se il CdS non è stato ancora modificato e pare non lo sarà in un prossimo futuro. Le regole valgono se sono state emanate, non valgono quelle "possibili future".>
> Le modifiche normative derivanti dal recepimento delle Direttive comunitarie entrano in vigore con le date indicate nei relativi D.M. emanati ai sensi dell'art. 229 CdS, a prescindere che il testo del CdS venga materialmente aggiornato (perche' al riguardo e' indispensabile un passaggio parlamentare). A far tempo dall'1 gennaio 2008 tutti i veicoli di categoria M2 e quelli di categoria M3 fino a 10t di massa massima: - di nuova costruzione possono essere immatricolati soltanto se muniti di limitatore di velocita' tarato su 100 km/h; - immatricolati dopo l'1 ottobre 2001 possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100 km/h (ex D.M. 19 novembre 2004). Per i veicoli gia' immatricolati di cui sopra, gli Uffici Periferici del D.T.T. provvederanno a verificare, al primo "controllo tecnico" successivo al termine applicabile, che siano muniti di dispositivo limitatore di velocita' rispondente alle caratteristiche fissate nel citato D.M., mediante controllo degli elementi indicati nel decreto dirigenziale n. 2471M368 del 2 maggio 2005, pubblicato nella G.U. 108/2005.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 04/10/2008 alle: 23:42:45
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
..... anche se il CdS non è stato ancora modificato e pare non lo sarà in un prossimo futuro. Le regole valgono se sono state emanate, non valgono quelle "possibili future".>
> Le modifiche normative derivanti dal recepimento delle Direttive comunitarie entrano in vigore con le date indicate nei relativi D.M. emanati ai sensi dell'art. 229 CdS, a prescindere che il testo del CdS venga materialmente aggiornato (perche' al riguardo e' indispensabile un passaggio parlamentare). A far tempo dall'1 gennaio 2008 tutti i veicoli di categoria M2 e quelli di categoria M3 fino a 10t di massa massima: - di nuova costruzione possono essere immatricolati soltanto se muniti di limitatore di velocita' tarato su 100 km/h; - immatricolati dopo l'1 ottobre 2001 possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100 km/h (ex D.M. 19 novembre 2004). Per i veicoli gia' immatricolati di cui sopra, gli Uffici Periferici del D.T.T. provvederanno a verificare, al primo "controllo tecnico" successivo al termine applicabile, che siano muniti di dispositivo limitatore di velocita' rispondente alle caratteristiche fissate nel citato D.M., mediante controllo degli elementi indicati nel decreto dirigenziale n. 2471M368 del 2 maggio 2005, pubblicato nella G.U. 108/2005.
>
> Quel che tu dici è giusto, ma... Resta il fatto che se nonostante il limitatore (che non so come funziona ovvero se agisce anche sui freni e non solo sui giri del motore) in discesa supera i 100 credo non possa essere multato finché non cambiano i limiti per questi veicoli. Inoltre stando sulle strade statali continueranno a poter viaggiare a 90 e sulle superstrade, magari non andranno a 119, ma a 100 ci vanno.... E rispettivamente se fossero come i pullman over 8 t non dovrebbero superare in ogni caso gli 80. Ciao

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 04/10/2008 alle 23:43:04
17
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 05/10/2008 alle: 00:27:04
quote:Originally posted by Yuma58
quote:Originally posted by camperillo
se n'è discusso ampiamente qui: https://www.camperonline.it/for... rimango convinto che un camper che supera i 35q ha il limite di velocità in autostrada di 100Kmh. PS. La prossima volta dai prova di buonsenso, vai più piano perchè 52q "NON SI FERMANO FACILMENTE". banalmente è uno dei motivi perchè c'è il limite di 100 orari. >
> A parte se è lecito o no... ma credo che un mezzo di 52 qli, abbia anche i freni adeguati o no ? Io ne ho uno da 65 qli e ti giuro che frena molto meglio di qualsiasi mezzo da 35 qli. SALUTONI NE'id="navy">
>
> adeguati allo sforzo,ma un camion che fa i 100kmh inpiega gli stessi spazi di arresto rispetto ad una vettura che procede alla medesima velocita'? mio cugino ha un 35 quintali e mi ha giurato che frena meglio di un 65 q[:D][:D][:D][:D][:D]
18
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 05/10/2008 alle: 20:35:31
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
..... anche se il CdS non è stato ancora modificato e pare non lo sarà in un prossimo futuro. Le regole valgono se sono state emanate, non valgono quelle "possibili future".>
> Le modifiche normative derivanti dal recepimento delle Direttive comunitarie entrano in vigore con le date indicate nei relativi D.M. emanati ai sensi dell'art. 229 CdS, a prescindere che il testo del CdS venga materialmente aggiornato (perche' al riguardo e' indispensabile un passaggio parlamentare). A far tempo dall'1 gennaio 2008 tutti i veicoli di categoria M2 e quelli di categoria M3 fino a 10t di massa massima: - di nuova costruzione possono essere immatricolati soltanto se muniti di limitatore di velocita' tarato su 100 km/h; - immatricolati dopo l'1 ottobre 2001 possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100 km/h (ex D.M. 19 novembre 2004). Per i veicoli gia' immatricolati di cui sopra, gli Uffici Periferici del D.T.T. provvederanno a verificare, al primo "controllo tecnico" successivo al termine applicabile, che siano muniti di dispositivo limitatore di velocita' rispondente alle caratteristiche fissate nel citato D.M., mediante controllo degli elementi indicati nel decreto dirigenziale n. 2471M368 del 2 maggio 2005, pubblicato nella G.U. 108/2005.
>
> Quel che tu dici è giusto, ma... Resta il fatto che se nonostante il limitatore (che non so come funziona ovvero se agisce anche sui freni e non solo sui giri del motore) in discesa supera i 100 credo non possa essere multato finché non cambiano i limiti per questi veicoli. Inoltre stando sulle strade statali continueranno a poter viaggiare a 90 e sulle superstrade, magari non andranno a 119, ma a 100 ci vanno.... E rispettivamente se fossero come i pullman over 8 t non dovrebbero superare in ogni caso gli 80. Ciao
>
>qualsiasi limitatore agisce solo sul motore.Se capiti in una discesa e non pigi i freni scende a manetta e supera il limite.Discorso diverso con intarder o simile:inposti la velocità con cruise control e sale e scende alla stessa velocità.Se poi sei con cambio robotizzato(come me)non tocchi piu' niente,cambia,scala,frena,accellera tutto da solo e a chi guida resta solo il paesaggio da ammirare(non sempre).
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 05/10/2008 alle: 21:51:50
quote:Originally posted by stralis
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
..... anche se il CdS non è stato ancora modificato e pare non lo sarà in un prossimo futuro. Le regole valgono se sono state emanate, non valgono quelle "possibili future".>
> Le modifiche normative derivanti dal recepimento delle Direttive comunitarie entrano in vigore con le date indicate nei relativi D.M. emanati ai sensi dell'art. 229 CdS, a prescindere che il testo del CdS venga materialmente aggiornato (perche' al riguardo e' indispensabile un passaggio parlamentare). A far tempo dall'1 gennaio 2008 tutti i veicoli di categoria M2 e quelli di categoria M3 fino a 10t di massa massima: - di nuova costruzione possono essere immatricolati soltanto se muniti di limitatore di velocita' tarato su 100 km/h; - immatricolati dopo l'1 ottobre 2001 possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100 km/h (ex D.M. 19 novembre 2004). Per i veicoli gia' immatricolati di cui sopra, gli Uffici Periferici del D.T.T. provvederanno a verificare, al primo "controllo tecnico" successivo al termine applicabile, che siano muniti di dispositivo limitatore di velocita' rispondente alle caratteristiche fissate nel citato D.M., mediante controllo degli elementi indicati nel decreto dirigenziale n. 2471M368 del 2 maggio 2005, pubblicato nella G.U. 108/2005.
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> Quel che tu dici è giusto, ma... Resta il fatto che se nonostante il limitatore (che non so come funziona ovvero se agisce anche sui freni e non solo sui giri del motore) in discesa supera i 100 credo non possa essere multato finché non cambiano i limiti per questi veicoli. Inoltre stando sulle strade statali continueranno a poter viaggiare a 90 e sulle superstrade, magari non andranno a 119, ma a 100 ci vanno.... E rispettivamente se fossero come i pullman over 8 t non dovrebbero superare in ogni caso gli 80. Ciao
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>qualsiasi limitatore agisce solo sul motore.Se capiti in una discesa e non pigi i freni scende a manetta e supera il limite.Discorso diverso con intarder o simile:inposti la velocità con cruise control e sale e scende alla stessa velocità.Se poi sei con cambio robotizzato(come me)non tocchi piu' niente,cambia,scala,frena,accellera tutto da solo e a chi guida resta solo il paesaggio da ammirare(non sempre).
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> Cruise contro? Ummmmm Io lo ho sul mio camper (cambio meccanico normale) mantiene la velocità impostata da me, ma se c'è una discesa devo essere io a rallentare. Ciao
17
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 05/10/2008 alle: 22:12:40
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by stralis
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
..... anche se il CdS non è stato ancora modificato e pare non lo sarà in un prossimo futuro. Le regole valgono se sono state emanate, non valgono quelle "possibili future".>
> Le modifiche normative derivanti dal recepimento delle Direttive comunitarie entrano in vigore con le date indicate nei relativi D.M. emanati ai sensi dell'art. 229 CdS, a prescindere che il testo del CdS venga materialmente aggiornato (perche' al riguardo e' indispensabile un passaggio parlamentare). A far tempo dall'1 gennaio 2008 tutti i veicoli di categoria M2 e quelli di categoria M3 fino a 10t di massa massima: - di nuova costruzione possono essere immatricolati soltanto se muniti di limitatore di velocita' tarato su 100 km/h; - immatricolati dopo l'1 ottobre 2001 possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100 km/h (ex D.M. 19 novembre 2004). Per i veicoli gia' immatricolati di cui sopra, gli Uffici Periferici del D.T.T. provvederanno a verificare, al primo "controllo tecnico" successivo al termine applicabile, che siano muniti di dispositivo limitatore di velocita' rispondente alle caratteristiche fissate nel citato D.M., mediante controllo degli elementi indicati nel decreto dirigenziale n. 2471M368 del 2 maggio 2005, pubblicato nella G.U. 108/2005.
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> Quel che tu dici è giusto, ma... Resta il fatto che se nonostante il limitatore (che non so come funziona ovvero se agisce anche sui freni e non solo sui giri del motore) in discesa supera i 100 credo non possa essere multato finché non cambiano i limiti per questi veicoli. Inoltre stando sulle strade statali continueranno a poter viaggiare a 90 e sulle superstrade, magari non andranno a 119, ma a 100 ci vanno.... E rispettivamente se fossero come i pullman over 8 t non dovrebbero superare in ogni caso gli 80. Ciao
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>qualsiasi limitatore agisce solo sul motore.Se capiti in una discesa e non pigi i freni scende a manetta e supera il limite.Discorso diverso con intarder o simile:inposti la velocità con cruise control e sale e scende alla stessa velocità.Se poi sei con cambio robotizzato(come me)non tocchi piu' niente,cambia,scala,frena,accellera tutto da solo e a chi guida resta solo il paesaggio da ammirare(non sempre).
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> Cruise contro? Ummmmm Io lo ho sul mio camper (cambio meccanico normale) mantiene la velocità impostata da me, ma se c'è una discesa devo essere io a rallentare. Ciao
>
> vw touran con cruise control : la velocita' impostata e' costante sia in salita che in discesa! forse perche' e' una vettura ??!!
18
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 06/10/2008 alle: 20:32:46
quote:Originally posted by europeoe
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by stralis
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
..... anche se il CdS non è stato ancora modificato e pare non lo sarà in un prossimo futuro. Le regole valgono se sono state emanate, non valgono quelle "possibili future".>
> Le modifiche normative derivanti dal recepimento delle Direttive comunitarie entrano in vigore con le date indicate nei relativi D.M. emanati ai sensi dell'art. 229 CdS, a prescindere che il testo del CdS venga materialmente aggiornato (perche' al riguardo e' indispensabile un passaggio parlamentare). A far tempo dall'1 gennaio 2008 tutti i veicoli di categoria M2 e quelli di categoria M3 fino a 10t di massa massima: - di nuova costruzione possono essere immatricolati soltanto se muniti di limitatore di velocita' tarato su 100 km/h; - immatricolati dopo l'1 ottobre 2001 possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100 km/h (ex D.M. 19 novembre 2004). Per i veicoli gia' immatricolati di cui sopra, gli Uffici Periferici del D.T.T. provvederanno a verificare, al primo "controllo tecnico" successivo al termine applicabile, che siano muniti di dispositivo limitatore di velocita' rispondente alle caratteristiche fissate nel citato D.M., mediante controllo degli elementi indicati nel decreto dirigenziale n. 2471M368 del 2 maggio 2005, pubblicato nella G.U. 108/2005.
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> Quel che tu dici è giusto, ma... Resta il fatto che se nonostante il limitatore (che non so come funziona ovvero se agisce anche sui freni e non solo sui giri del motore) in discesa supera i 100 credo non possa essere multato finché non cambiano i limiti per questi veicoli. Inoltre stando sulle strade statali continueranno a poter viaggiare a 90 e sulle superstrade, magari non andranno a 119, ma a 100 ci vanno.... E rispettivamente se fossero come i pullman over 8 t non dovrebbero superare in ogni caso gli 80. Ciao
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>qualsiasi limitatore agisce solo sul motore.Se capiti in una discesa e non pigi i freni scende a manetta e supera il limite.Discorso diverso con intarder o simile:inposti la velocità con cruise control e sale e scende alla stessa velocità.Se poi sei con cambio robotizzato(come me)non tocchi piu' niente,cambia,scala,frena,accellera tutto da solo e a chi guida resta solo il paesaggio da ammirare(non sempre).
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> Cruise contro? Ummmmm Io lo ho sul mio camper (cambio meccanico normale) mantiene la velocità impostata da me, ma se c'è una discesa devo essere io a rallentare. Ciao
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> vw touran con cruise control : la velocita' impostata e' costante sia in salita che in discesa! forse perche' e' una vettura ??!!
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>Certo,il peso della vettura è poco e la forza di gravità incide poco sulla marcia.Tanti di voi non hanno mai provato ed alcuni penso di si ma con un veicolo di 45 tonnellate ogni piccola salita o discesa sono un vero problema.Appena la strada sale il motore muore e sembra incatenato all'asfalto,diversamente appena si scende il veicolo sembra che cade da un burrone e tenerlo è difficile.
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 06/10/2008 alle: 22:00:25
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Quel che tu dici è giusto, ma... Resta il fatto che se nonostante il limitatore (che non so come funziona ovvero se agisce anche sui freni e non solo sui giri del motore) in discesa supera i 100 credo non possa essere multatoid="red"> finché non cambiano i limiti per questi veicoli.>
> CdS, Art. 142, comma 11 Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
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