">id="quote"> Ti confermo che, ovviamente secondo la mia lettura delle vigenti disposizioni, ti puoi certamente considerare in regola per numerose motivazioni. Innanzitutto la presenza del "portapacchi" posteriore non incide sulla lunghezza ufficiale del veicolo in quanto e' una delle tre entita' tecniche indipendenti (portabagagli, portasci, antenna radio/radiotelefonica) il cui montaggio e' ammesso come sporgenza esterna rispetto alla sàgoma omologata del veicolo. Riguardo alle sporgenze esterne (di cui alla Direttiva 74/483) ho maturato una mia particolare opinione, che mi riservo di esporre a tempo dèbito e, probabilmente, su un altro forum. Sulla lunghezza del veicolo puo' invece incidere il montaggio della "scaletta" posteriore, nell'eventualita' che risulti sporgente rispetto alla verticale del paraurti posteriore. Ma la lunghezza del veicolo e' stata annotata in CdC in base alla dichiarazione del costruttore, per cui la fattura di vendita (con l'indicazione degli accessori montati in fabbrica) ti esime da responsabilita' nella remota eventualita' che ti venga contestata la violazione dell'art. 78 CdS in base alla discordanza tra la lunghezza reale del veicolo, comprensivo di scaletta, e la misura annotata nella CdC. Ti ho sottolineato l'attributo "remota" perche', al momento, la violazione dell'art. 78 CdS per la discordanza della lunghezza ... non e' effettivamente contestabile (salvo che da parte di qualche sprovveduto operatore di polizia stradale) perche' detto articolo fa riferimento, per la sua applicazione, al Regolamento che (nel primo comma dell'art. 236) dispone: 1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica.id="green"> Ed in materia il Ministero non ha mai emesso il decretoid="green"> previsto dal legislatore per l'individuazione delle caratteristiche tecniche del veicolo la cui modifica fa scattare l'applicazione dell'art. 78 CdS. Spero d'essere riuscito ad esprimere questo ragionamento in forma comprensibile. Al contrario sono sanzionabili, ai sensi di detto art. 78, tutte le modifiche che sono state individuate direttamente dal legislatore e che formano oggetto del successivo comma 2 dell'art. 236 Reg.(in parte gia' citato) sui seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicoloid="green">. Un tempo (cfr.
qui
, dalla discussionehttps://forum.camperonline.it/#...
) venivano annotate nella CdC tutte le varie lunghezze del veicolo in conseguenza dell'eventuale montaggio di scaletta e/o portapacchi.quote:Originally posted by IZ4DJI La sporgenza della scaletta, non modifica anche lo sbalzo posteriore?>> Certamente. La lunghezza totale di un veicolo corrisponde alla somma delle misure dei due sbalzi (anteriore e posteriore) e dell'interasse. Se la lunghezza totale risulta variata, evidentemente almeno uno dei tre addendi e' stato modificato. E, nella gran parte dei casi, si tratta dello sbalzo posteriore. Nel caso proposto da the_King il montaggio della "scaletta" e' stato effettuato in fabbrica e, di conseguenza, non si puo' considerare una modificaid="green">, che e' il soggetto del comma 2 nell'art. 236 Reg.: 2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: [... omissis...] è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.id="green">
quote:> Dipende. La sistemazione "esterna" della ruota di scorta e' prevista come optional dal costruttore (ed hai fatto montare lo specifico supporto) oppure e' il risultato di una iniziativa artigianale, non dissimile dalla realizzazione degli "elementi posticci" da te evidenziatiOriginally posted by Fargo73
... ho fatto montare la ruota di scorta sulla parete posteriore; se rientra nel limite della scaletta (montata in fabbrica all'origine) andrà bene?>
qui
?quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 16/07/2012 11:07:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E' montata con l'accessorio ufficiale dallo stesso produttore (con fattura che ne attesta il lavoro), ma in postvendita.
quote:> Assolutamente SI (nei lìmiti della mia conoscenza della normativa). In sede di omologazione di un veicolo a motore, il costruttore ne dichiara la conformita' ad una lunga serie di prescrizioni tecniche, contenute in numerose direttive comunitarie, compresa laOriginally posted by Fargo73
... ho fatto montare la ruota di scorta sulla parete posteriore; se rientra nel limite della scaletta (montata in fabbrica all'origine) andrà bene?id="red">Originally posted by Fargo73
E' montata con l'accessorio ufficiale dallo stesso produttore (con fattura che ne attesta il lavoro), ma in postvendita.>
Direttiva 74/483
sulle sporgenze esterne (recepita con DM 07-03-1975 nell'ordinamento nazionale). Dal relativo Allegato I: 5.2. La superficie esterna dei veicoli non deve comportare né parti spigolose o taglienti, né sporgenze esterne che per la loro forma, per le loro dimensioni, per il loro orientamento o per la loro durezza, aumenterebbero il rischio o la gravità delle lesioni corporali subite da una persona urtata o sfiorata dalla carrozzeria in caso di scontro. 5.3. La superficie esterna dei veicoli non deve comportare parti orientate verso l'esterno in grado di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.id="green">quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 16/07/2012 12:25:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> In effetti fra la scaletta (originale) e la ruota, la prima mi sembra più pericolosa. Inoltre la gomma di scorta non è tagliente o con spigoli ed è montata molto in alto, tanto che con la pendenza della parete quasi non sporge dalla sagoma. Poi ovviamente c'è anche il portabici, che mi pare sia in qualche modo menzionato sulla carta di circolazione.
quote:> Sono interessato a conoscere il testo completo dell'annotazione, riportata in una CdC emessa nel 2003, riguardo al montaggio del portabici posteriore sul tuo autocaravan. Ti ringrazio in anticipo per il tuo contributo.Originally posted by Fargo73
... c'è anche il portabici, che mi pare sia in qualche modo menzionato sulla carta di circolazione.>
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 16/07/2012 14:05:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusa, ma ricordavo male io. Non è menzionato. Mi confondevo con il gancio o portamoto che possono essere montati all'origine o in seguito con visita e prova.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 15/07/2012 14:10:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quello che volevo dire è che molto spesso la scaletta, nonchè montata come accessorio, anche in fabbrica, o dal concessionario, comunque esce dalla lunghezzariportata sul libretto e che quindi secondo me, anche se montata in fabbrica non sarebbe in regola. Per esempio nella mia auto Suzuky Jimny, è riportata la frase "il veicolo può essere equipaggiato con allestimenti di carrozzeria Lunghezza max XXX Larghezza mzx XXX Massa a vuoto kg XXX" Ci si riferisce immagino al bull-bar che può essere montato come accessorio, che io non ho e quindi la mia è più corta di quanto riportato. Però non so se nei camper ci sia questa dicitura, nel mio non c'è, ma può essere fornito con o senza scaletta (e io nn la ho). __________________ Tommaso IZ4DJI