quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Fù il magistrato che ordinò gli arresti dell'aprile 1979 tra i quali acuni attivisti di Autonomia Operaia, se ben ricordo, come Toni Negri e Oreste Scalzone. Ricordo che usò un pensiero di Mao per giustificare di fronte all'opinione pubblica quella enorme tornata di arresti: "Se non si riesce a prendere il pesce, bisogna prosciugare il mare". Ho vinto la birra? [:)] >> Bravo! Gli arresti del sette aprile. Ti devo una birra[:)]. Quindi non si può dire esattamente che sia un estremista. Evidentemente quell'ordinanza proprio non va.
quote:Originally posted by aleandrea Rileggilo mi sa che non lo ricordi beneid="red"> >> 1)Nel DLeg.vo non troverai da nessuna parte discriminanti sulla base del censo, come c'è nella ordinanza di cittadella. C'è l'obbligo di dimostrare di avere un lavoro. Ed anche questo è un errore perché di solito l'immigrato viene in Italia per cercarlo il lavoro e spesso quando lo trova finalmente regolare, è costretto a quella stupida finzione di tornare all'estero, dichiarare che c'ha il lavoro e poi rientrare in Italia. In aggiunta: ma questo è quanto contenuto nella Bossi-Fini (amici del tuo sindaco) che è una legge assurda, ance se non ai livelli dell'ordinanza di cittadella. Bah. 2) I principi fondamentali della carta costituzionale sono quei diritti fondamentali che valgono per tutti. Non gli altri. Tra questi non c'è il diritto all'elettorato attivo e passivo. I principi fondamentali, sono quelli dei primi 12 articoli. Sarebbe buona cosa conoscerli tutti. Magari meglio leggere quelli che l'ordinanza del tuo sindaco. Dalla nostra Carta Costituzionale c'è tanto da imparare. E tanti neppure la conoscono. Invece, succede che ci si faccia impressionare dalle sciocchezze raggruppate alla rinfusa nell'ordinanza di un sindaco razzista (e questo non lo dico - solo - io).
quote:Originally posted by ngeloco> C'è un detto Romano che dice " in c+lo te c'entra ma in testa no" Non è il mio Sindaco Vivo a Roma Non parteggio per Lui Discutiamo sull'ordinanzaid="size5"> Il decreto non parla di censo, come non mi sembra ne parli l'ordinanza, eccetto nella parte che cita che lo straniero deve dimostrare di avere redditi da lavoro, ma comunque non è quello il solo parametro, ma altri. Fonti lecite, idonea documentazione, sussistenza economica ecc.. se ne parla anche qui Ingresso nel territorio dello Stato (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Art. 5 Comma 9 Il permesso di soggiorno é rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui é stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico. Art. 29 Ricongiungimento familiare (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27) 1. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a. di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b. di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. I due decreti Sono leggi dello Stato fatte da Governi di CENTROSINISTRA non fascisti di estrema destra (permettimi anche a me di andare fuori tema) Comunque sono stufo non sono un agonista dello scrivere come te Calosci IvanoPP e Anton57ononno (prendetela come un complimento), anche perchè non rispondi su tutto e devii su altri argomenti vivisezionando le parole ed il testo. Tu la metti sul piano razziale, io cerco di capire se effettivamente il Sindaco ha rispettato le vigenti leggi, Se intendi soggiornare per più di tre mesi sul territorio Italiano e quindi chiedere la residenza devi rispettare i requisiti del DGLS 6 Febbraio 2007 n° 30 e della legge 6 marzo 1998, n. 40 L'ordinanza è fatta secondo questi principi, poi se il Sindaco ha aggiunto qualche stronzata in più abusando di poteri non suoi si vedrà che cosa deciderà il PM o il TAR a seconda dei temi. Tu dici di no Io dico di Si L'unico dubbio che ho, che peraltro gli hanno consentito di ricevere l'avviso di garanzia, è sui poteri di controllo che si è attribuito. Ciao
quote:Originally posted by aleandrea Rileggilo mi sa che non lo ricordi beneid="red"> >> 1)Nel DLeg.vo non troverai da nessuna parte discriminanti sulla base del censo, come c'è nella ordinanza di cittadella. C'è l'obbligo di dimostrare di avere un lavoro. Ed anche questo è un errore perché di solito l'immigrato viene in Italia per cercarlo il lavoro e spesso quando lo trova finalmente regolare, è costretto a quella stupida finzione di tornare all'estero, dichiarare che c'ha il lavoro e poi rientrare in Italia. In aggiunta: ma questo è quanto contenuto nella Bossi-Fini (amici del tuo sindaco) che è una legge assurda, ance se non ai livelli dell'ordinanza di cittadella. Bah. 2) I principi fondamentali della carta costituzionale sono quei diritti fondamentali che valgono per tutti. Non gli altri. Tra questi non c'è il diritto all'elettorato attivo e passivo. I principi fondamentali, sono quelli dei primi 12 articoli. Sarebbe buona cosa conoscerli tutti. Magari meglio leggere quelli che l'ordinanza del tuo sindaco. Dalla nostra Carta Costituzionale c'è tanto da imparare. E tanti neppure la conoscono. Invece, succede che ci si faccia impressionare dalle sciocchezze raggruppate alla rinfusa nell'ordinanza di un sindaco razzista (e questo non lo dico - solo - io).
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quote:Originally posted by aleandrea ... se il Sindaco ha aggiunto qualche stronzata in piùid="red"> abusando di poteri non suoi si vedrà che cosa deciderà il PM o il TAR a seconda dei temi. ... Ciao >> E' quello che dico io fin dall'inizio, anche se ho usato espressioni diverse. Ma anche le tue rendono bene l'idea. ciao
quote:Originally posted by ngeloco> Infatti come dicevo, vivisezioni e non rispondi Ciao
quote:Originally posted by aleandrea ... se il Sindaco ha aggiunto qualche stronzata in piùid="red"> abusando di poteri non suoi si vedrà che cosa deciderà il PM o il TAR a seconda dei temi. ... Ciao >> E' quello che dico io fin dall'inizio, anche se ho usato espressioni diverse. Ma anche le tue rendono bene l'idea. ciao
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http://www.repubblica.it/2007/1...
quote:Originally posted by aleandrea> Le posizioni sono variegate. Per esempio, leggi qui [url]
Come potrai ben leggere le adesioni al sindaco arrivano anche da sindaci opposti al suo schieramento politico.http://www.repubblica.it/2007/1...
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http://altrenotizie.org/alt/mod...
Comunque, la discussione sta diventando sterile e ripetitiva. Ne riparliamo quando - tra pochissimo - il TAR annullerà l'ordinanza. Oppure dopo il rinvio a giudizio del sindaco. ciaoquote:Originally posted by ngeloco> Hai news ? Se non ne hai chiedi a fiordox [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
quote:Originally posted by aleandrea >> Il dlgs 30/2007 lo conosco. E non c'entra niente perché riguarda le modalità di concessione del permesso di soggiorno. Mentre l'ordinanza di cittadella riguarda delle illegittime limitazioni al diritto di fissare la propria residenza in quel comune, diretti nei confronti degli stranieri che già hanno il permesso di soggiorno. Si tratta di due cose affatto diverse. Se lo capisci, bene, altrimenti fa niente. Mi rendo conto che per motivi tuoi, che non mi interessa conoscere, vuoi per forza difendere la mostruosità partorita dal sindaco di cittadella. Ma fortunatamente, non toccherà nè a me nè a te valutare quell'ordinanza. Per ora ci ha pensato il Procuratore Pietro Calogeroid="red"> (ancora nessuno ha vinto la birra che ho messo in palio per chi si ricorda chi è) a rilevare i primi profili di reato. Poi ci penserà il TAR Veneto a farne dichiarare l'illegittimità che è fin troppo evidente.id="red"> Perché in altri settori, diversi dal camperismo, ci si difende in modo appropriato: i provvedimenti illegittimi si impugnano davanti al TAR. E l'ordinanza sarà presto annullata. Ad ogni modo non riuscirai mai a farmela leggere tutta. Mi sono bastate poche righe ed i commenti negativi che adesso sempre più forti ed unanimi, perché il sindaco l'ha fatta troppo grossa, iniziano ad apparire sugli organi di stampa a convincermi che si tratta di un provvedimento obbrobbrioso. Perciò deve al più presto scomparire da uno Stato di diritto, quale l'Italia ancora pretende di essere.
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quote:Originally posted by aleandrea Hai news ? Se non ne hai chiedi a fiordox [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] >> No, non ho novità. Che cosa mi potrebbe mai far sapere Fiordox? ---------------------------------------------------------------------- In aggiunta, consiglio la lettura di quest'articolo [url]
http://www.forumcostituzionale....
L'invito è indirizzato sopratutto a tutti coloro che si sono interessati della questione Numana. Nell'articolo si discute di ordinanze contingibili ed urgenti e di provvedimenti diretti alla tutela dell'igiene e della sanità. Viene da dire, con tutte le dovute proporzioni, gli stranieri come i camper: un problema igienico-sanitario per le nostre comunità. L'ordinanza di Cittadella è motivata in molti punti proprio come le ordinanze di Numana che vietano la sosta delle autocaravan per motivi di igiene. E' triste ed è paradossale. Ma è proprio così. L'articolo è interessante e può essere da spunto anche per valutare la legittimità delle ordinanze dei sindaci cd. "anticamper". La parte dell'articolo che ho trovato particolarmente interessante e che si potrebbe applicare anche alle ordinanze di Numana (se fossero state impugnate davanti al TAR) è quella che di seguito riporto: Innanzitutto, e per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, giova evidenziare che la verifica della legittimità dell’atto in questione non è di per sé scontata e non pare condurre a risultati positivi. Ciò è dovuto in base ad un’osservazione, per così dire, assorbente, e relativa alla disciplina del potere di cui è espressione l’ordinanza, la quale appartiene al novero dei “provvedimenti contingibili e urgenti” che, “con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico”, il Sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, può adottare “al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini” (così l’art. 54, comma 2, del d.lgs. n.267/2000). In altri termini, e sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, la possibilità di adottare simili provvedimenti non solo risulta necessariamente connessa alla motivazione circostanziata dell’esistenza effettiva di un pericolo grave per la sicurezza e la salute dei cittadini del territorio comunale, bensì appare strettamente circoscritta alla definizione di misure eccezionali e circoscritte, anche sotto il profilo temporale, senza che sia possibile, per tale tramite, decidere in ordine all’articolazione ed alla regolamentazione ordinaria e generale di procedimenti amministrativi già altrimenti disciplinati, dalla legge o da altre fonti, sia primarie sia secondarie. Nel caso di specie, però, simili requisiti non appaiono rispettati, poiché: a) la motivazione appare insufficiente e forse perplessa, poiché il pericolo reale per i cittadini è derivato sic et simpliciter, e solo in via ipotetica, dalla correlazione tra “l’incremento dei flussi migratori e delle richieste di iscrizioni nel registro anagrafico della popolazione” e il fatto che tale situazione “potrebbe assurgere a connotati di vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia dell’igiene e della sanità pubblica nonché dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza nella loro più ampia accezione”; b) il tenore e la finalità concreti dell’ordinanza tradiscono un sostanziale sviamento di potere, volendosi cioè dettare prescrizioni generali di carattere applicativo di una determinata disciplina attraverso il ricorso ad un potere eccezionale e di proiezione inevitabilmente transitoria. Del resto, anche al di là dei rilievi così menzionati, si deve rammentare che, se è ben possibile, ad esempio, che l’autorità di pubblica sicurezza compia accertamenti rivolti a verificare la sussistenza di determinate condizioni economiche e/o di reddito nel contesto della disciplina dell’immigrazione e della verifica, quindi, della continuità dei requisiti per il mantenimento del permesso di soggiorno, non si comprende come sia possibile che a tali accertamenti dia seguito il Sindaco mediante l’attivazione di un potere che, per l’appunto, è costitutivamente disciplinato per far fronte a situazioni di comprovata emergenza. Chiedo scusa per la lunghezza. ciaoquote:Originally posted by ngeloco> Basta lascio perdere con te è inutile, vuoi sempre vincere al massimo pareggiare. Neghi anche di fronte all'evidenza, il PM ha dedotto quello che ha dedotto, ngeloco no, hai sostenuto che la delibera avrebbe portato problemi di natura penale al Sindaco e questo non è accaduto, ora aspettiamo il TAR, se anche lì i fatti saranno controtendenti alle tue opinioni a che altro ti aggrapperai ? Guarda che in questo forum non devi dimostrare nulla, la tua intelligenza, il tuo sapere, o la tua inffallibilità nel perorare le cause, peraltro penso che tu qualche causa l'abbia fatta perdere a qualche tuo assistito, o no? A meno che non sei come il collegio difensivo di Calosci [:D][:D][:D][:D][:D]. Mi arrendo hai vinto tu
quote:Originally posted by aleandrea Hai news ? Se non ne hai chiedi a fiordox [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] >> No, non ho novità. Che cosa mi potrebbe mai far sapere Fiordox? ---------------------------------------------------------------------- In aggiunta, consiglio la lettura di quest'articolo [url]http://www.forumcostituzionale....
L'invito è indirizzato sopratutto a tutti coloro che si sono interessati della questione Numana. Nell'articolo si discute di ordinanze contingibili ed urgenti e di provvedimenti diretti alla tutela dell'igiene e della sanità. Viene da dire, con tutte le dovute proporzioni, gli stranieri come i camper: un problema igienico-sanitario per le nostre comunità. L'ordinanza di Cittadella è motivata in molti punti proprio come le ordinanze di Numana che vietano la sosta delle autocaravan per motivi di igiene. E' triste ed è paradossale. Ma è proprio così. L'articolo è interessante e può essere da spunto anche per valutare la legittimità delle ordinanze dei sindaci cd. "anticamper". La parte dell'articolo che ho trovato particolarmente interessante e che si potrebbe applicare anche alle ordinanze di Numana (se fossero state impugnate davanti al TAR) è quella che di seguito riporto: Innanzitutto, e per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, giova evidenziare che la verifica della legittimità dell’atto in questione non è di per sé scontata e non pare condurre a risultati positivi. Ciò è dovuto in base ad un’osservazione, per così dire, assorbente, e relativa alla disciplina del potere di cui è espressione l’ordinanza, la quale appartiene al novero dei “provvedimenti contingibili e urgenti” che, “con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico”, il Sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, può adottare “al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini” (così l’art. 54, comma 2, del d.lgs. n.267/2000). In altri termini, e sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, la possibilità di adottare simili provvedimenti non solo risulta necessariamente connessa alla motivazione circostanziata dell’esistenza effettiva di un pericolo grave per la sicurezza e la salute dei cittadini del territorio comunale, bensì appare strettamente circoscritta alla definizione di misure eccezionali e circoscritte, anche sotto il profilo temporale, senza che sia possibile, per tale tramite, decidere in ordine all’articolazione ed alla regolamentazione ordinaria e generale di procedimenti amministrativi già altrimenti disciplinati, dalla legge o da altre fonti, sia primarie sia secondarie. Nel caso di specie, però, simili requisiti non appaiono rispettati, poiché: a) la motivazione appare insufficiente e forse perplessa, poiché il pericolo reale per i cittadini è derivato sic et simpliciter, e solo in via ipotetica, dalla correlazione tra “l’incremento dei flussi migratori e delle richieste di iscrizioni nel registro anagrafico della popolazione” e il fatto che tale situazione “potrebbe assurgere a connotati di vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia dell’igiene e della sanità pubblica nonché dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza nella loro più ampia accezione”; b) il tenore e la finalità concreti dell’ordinanza tradiscono un sostanziale sviamento di potere, volendosi cioè dettare prescrizioni generali di carattere applicativo di una determinata disciplina attraverso il ricorso ad un potere eccezionale e di proiezione inevitabilmente transitoria. Del resto, anche al di là dei rilievi così menzionati, si deve rammentare che, se è ben possibile, ad esempio, che l’autorità di pubblica sicurezza compia accertamenti rivolti a verificare la sussistenza di determinate condizioni economiche e/o di reddito nel contesto della disciplina dell’immigrazione e della verifica, quindi, della continuità dei requisiti per il mantenimento del permesso di soggiorno, non si comprende come sia possibile che a tali accertamenti dia seguito il Sindaco mediante l’attivazione di un potere che, per l’appunto, è costitutivamente disciplinato per far fronte a situazioni di comprovata emergenza. Chiedo scusa per la lunghezza. ciao
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