quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 14/09/2009 18:19:43 in tutti i mezzi di cui sono stato possessore non ho mai avuto un rubinetto per le acque chiare >> Io ce l'ho [;)] cmq sia (chiare e/o peggio grigie che sia) e' vietato dall'art. 185 , quindi la multa e' ineccepibile e incontestabile Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di bobca inserito in data 14/09/2009 19:07:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> il serbatoio l'ho sempre svuotato togliendo un tappo o meccanismo simile. Comunque non era questo il senso di questo post e quindi chiudo subito questa discussione...e chiedo scusa per il fuoriprogramma.
quote:Risposta al messaggio di Taccio1 inserito in data 15/09/2009 15:01:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La multa e' stata fatta in quanto l'art. 185 CdS indica chiaramente che sono vietati i deflussi (ovvvero: scorrimento di liquidi verso il basso). Che siano acque bianche o grigie non ha importanza dal punto di vista della normativa (anche perche' un VV.UU. non puo' mettersi ad "annusare" e/o "assaggiare" i liquidi che escono da un camper per appurare se sono acque pulite o sporche [;)][:D]). Ivano PS: per il fatto che anche altri veicoli devono (dovrebbero) essere a loro volta sanzionati (non in relazione all'art. 185 ma ad altri articoli di legge), concordo perfettamente... ma noi camperisti pare proprio che siamo i soli e unici "brutti, sporchi e cattivi" ... [:(!]id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> Potresti precisare in quale comma dell'art. 185 sono chiaramente vietati i deflussiid="blue">?
La multa e' stata fatta in quanto l'art. 185 CdS indica chiaramenteid="red"> che sono vietati i deflussi ...id="blue">>
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 15/09/2009 17:00:00 Potresti precisare in quale comma dell'art. 185 sono chiaramente vietati i deflussi? >> comma 2 E gia' che ci sono riporto di seguito l'intero Art. 185 CdS (non fa mai male [;)]) Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan. 1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. 4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. 5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta. 6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4id="black"> Ivano PS: che fai, mi pigli per il cu***** ? [:D] e poi non potevi risponderti da solo ? [?] mi sa che te ne stai "studiando" un'altra delle tue ... [;)]id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> L'unica affermazione corretta negli ultimi due tuoi interventi. Vedi, Ivano, c'e' un noto detto per il quale la prima volta si perdona, la seconda si condona, la terza si bastona. Ritengo di conoscere abbastanza bene l'art. 185 CdS ed il mio (pleonastico) quesito era proprio destinato a darti il primo spunto per "rivedere" le tue affermazioni. Adesso ti lascio la seconda opportunita', per il tempo che vorrai. Se poi invece riterrai che, per te, non ci siano rettifiche da operare sulle tue affermazioni, passero' alla ... terza fase. -------------------- p.s. @LianaFranco: nel verbale hai fatto annotare la tua dichiarazione per l'individuazione del serbatoio con "scarico aperto"?
... mi sa che te ne stai "studiando" un'altra delle tue ...id="blue">>
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 15/09/2009 18:00:01 L'unica affermazione corretta negli ultimi due tuoi interventi. Vedi, Ivano, c'e' un noto detto per il quale la prima volta si perdona, la seconda si condona, la terza si bastona. Ritengo di conoscere abbastanza bene l'art. 185 CdS ed il mio (pleonastico) quesito era proprio destinato a darti il primo spunto per "rivedere" le tue affermazioni. Adesso ti lascio la seconda opportunita', per il tempo che vorrai. Se poi invece riterrai che, per te, non ci siano rettifiche da operare sulle tue affermazioni, passero' alla ... terza fase.>> Che non ti sia piaciuto il termine "chiaramente" ??? Mi "arrendo" ... passa pure alla fase III ... [:0] Ivanoid="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> [1]id="red"> ... l'agente intervenuto ha contestato l'infrazione al "divieto" di cui al comma 4 dell'art. 185 ed ha applicato la sanzione di cui al successivo comma 6. [2]id="red"> Nel comma 2 dell'art. 185 non e' disposto alcun "divieto", ma il termine deflussiid="blue"> e' semplicemente utilizzato per esprimere una delle tre condizioni che consentono di distinguere le situazioni di: - sosta (soggetta alle norme del CdS) - campeggio (soggetto alla normativa turistica localmente vigente) per un autocaravan che si trovi su strada oppure su pertinenza stradale. [3]id="red"> ovvero: ...id="blue"> e' soltanto la tua personale deduzione, basata sulla consultazione del dizionario a tua disposizione che, molto probabilmente, non e' lo stesso consultato dal legislatore in sede di redazione del citato comma 2. E senza affatto considerare che il termine deflussi viene espresso nell'art. 185 con un significato che deve essere necessariamente compatibile con il funzionamento del propulsore meccanico del veicolo. Su questo punto mi riservo di tornare ulteriormente in argomento soltanto quando andro' a commentare la circ. 277/2008.
La multa e' stata fatta in quanto [1]id="red"> l'art. 185 CdS indica chiaramente che sono vietati i deflussi [2]id="red"> (ovvero: scorrimento di liquidi verso il basso). id="blue">[3]id="red">>
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 15/09/2009 20:59:59 [1] ... l'agente intervenuto ha contestato l'infrazione al "divieto" di cui al comma 4 dell'art. 185 ed ha applicato la sanzione di cui al successivo comma 6. [2] Nel comma 2 dell'art. 185 non e' disposto alcun "divieto", ma il termine deflussi e' semplicemente utilizzato per esprimere una delle tre condizioni che consentono di distinguere le situazioni di: - sosta (soggetta alle norme del CdS) - campeggio (soggetto alla normativa turistica localmente vigente) per un autocaravan che si trovi su strada oppure su pertinenza stradale. [3] ovvero: ... e' soltanto la tua personale deduzione, basata sulla consultazione del dizionario a tua disposizione che, molto probabilmente, non e' lo stesso consultato dal legislatore in sede di redazione del citato comma 2. E senza affatto considerare che il termine deflussi viene espresso nell'art. 185 con un significato che deve essere necessariamente compatibile con il funzionamento del propulsore meccanico del veicolo. Su questo punto mi riservo di tornare ulteriormente in argomento soltanto quando andro' a commentare la circ. 277/2008.>> [1]id="red"> hai ragione, ma il "concetto" che io espresso e' lo stesso (ovvero non si puo' generare dei deflussi in condizione di sosta, sia che siano acque chiare che grigie che nere) [2]id="red"> e' vero, ma direi che il "divieto" di generare dei deflussi in condizione di sosta e' implicito (e se non si rispetta tale condizione si viene multati, come giustamente fai presente, rifacendosi al comma 4) [3]id="red"> e' una "interpretazione" di molti (anche di alcuni VV.UU. come da messaggi riportati da forum del settore) , prob. diversa dalla tua. Rimango in attesa di tuoi commenti sulla circ. 277/2008 Ivano PS: bhe, "temevo" che la fase III fosse ben piu' "terribile" ... [:D]id="blue">
quote:Risposta al messaggio di Taccio1 inserito in data 16/09/2009 10:35:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Intanto una cosa è l'interpretazione è l'altra è la ratio della legge. Che non si debbano scaricare le chiare è indiscutibile, in quanto la legge lo dice senza possibilità di dubbi interpretativi, che piaccia o meno. Ritengo che un motivo sia la praticità: Se si fosse fatta una distinzione tra tipi di liquidi scaricati, per fare una multa sarebbero state necessarie ogni volta delle analisi chimiche, visto che dubito che il naso del vigile avrebbe retto a più di tanti ricorsi; e non credo che i vigili debbano conoscere le disposizioni dei rubinetti di tutti i camper in commercio. Per cui l'idea di semplificare nello schema scarichi su strada-> multa mi sembra anche logicamente corretta. Sappiamo tutti che scaricare acqua pulita per la strada è moralmente meno grave; ma intanto la pozza d'acqua sotto un mezzo fermo comunque fa schifo, e poi spargere acqua su una strada asciutta, magari dopo un po' che non piove quando ci sono molti olii per terra, non è che sia in favore della sicurezza....
quote:Originally posted by IvanoPP>
La multa e' stata fatta in quanto l'art. 185 CdS indica chiaramente che sono vietati i deflussiid="red"> ...id="blue">>
quote:Originally posted by TheDevil>
Potresti precisare in quale comma dell'art. 185 sono chiaramente vietati i deflussi?>
quote:Originally posted by IvanoPP>
comma 2id="blue">>
quote:Originally posted by TheDevil>
l'agente intervenuto ha contestato l'infrazione al "divieto" di cui al comma 4 dell'art. 185 ... Nel comma 2 dell'art. 185 non e' disposto alcun "divieto", ...>
quote:Originally posted by IvanoPP> Mi rispondi che sta nel comma 2 il presunto "divieto" che hai indicato nel primo messaggio in citazione. Ti dimostro che il divieto si trova invece nel comma 4 e mi replichi che il tuo "concetto"id="blue"> [cioe' il comma 2] e' lo stessoid="blue"> della mia dimostrazione [cioe' il comma 4]. Non riesco a valutare se, da parte mia, non sia stato in grado di esprimermi in modo esauriente oppure se tu faccia finta di non comprendere. Ripeto. In tutto l'art. 185 CdS il legislatore ha disposto un UNICO divieto, nei commi 4 e 5, con l'espressione: È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. Nel comma 2 dell'art. 185 invece non e' disposto alcun divieto, ne' implicitoid="blue"> ne' esplicito, ma soltanto una definizione. Chi continua a sostenere il "concetto" che i deflussi sono chiaramente vietati fa soltanto disinformazione. Posto che su strada (o relativa pertinenza) l'autocaravan puo' sempre emettere i deflussi propri del propulsore meccanico, la relativa sosta: - non costitusce "campeggio" se il veicolo non emette altri deflussi propri (oltre quelli del motore); - costituisce "campeggio" se il veicolo emette altri deflussi propri (oltre quelli del motore), ai sensi di una delle tre condizioni espresse dal legislatore nel comma 2. E' assolutamente evidente che i deflussi, citati nel comma 2, non hanno in se' alcunche' di intrinsecamente vietato dal momento che la relativa emissione e' regolarmente ammessa dal legislatore ed e' soltanto una discriminante per valutare (unitamente ad altre due condizioni) se l'autocaravan stia in situazione di sosta oppure di campeggio. Pertanto, non si puo' fare alcuna assimilazione tra l'emissione dei deflussi propri (di cui al comma 2) e lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride (di cui al comma 4).
hai ragione, ma il "concetto" che ho espresso e' lo stesso ...id="blue">>
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 16/09/2009 14:59:59 Chi continua a sostenere il "concetto" che i deflussi sono chiaramente vietati fa soltanto disinformazione. >> Quindi, sono permessi ? (se non sono vietati... a rigor di logica...) [:0] Ma lasciando da parte l' "arzigogolese" , a parer mio (e spero di tanti) il "concetto base" e' che dal camper non devono uscire liquidi di alcun genere ma bensi' devono essere raccolti negli appositi serbatoi di cui e' dotato (e poi smaltiti nei camper service) [;)] Ivano PS per il Taccio : "deflussi" e non "efflussi" (sono 2 cose MOLTO diverse [;)])id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> In un autocaravan non e' assolutamente vietata l'emissione dei deflussi propri, come citati dal legislatore nel comma 2 dell'art. 185, a partire da quelli del propulsore meccanico. Come disposto dal legislatore nel comma 4 dell'art. 185, in un autocaravan e' invece vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche. ------------------------------ p.s. @IvanoPP: nell'art. 185 del CdS "scarico" e "deflussi" sono due cose MOLTO diverse.id="blue">
Quindi, sono permessi? (se non sono vietati... a rigor di logica...)id="blue">>