quote:Risposta al messaggio di Stefania M inserito in data 29/08/2012 21:01:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se il messaggio e' rivolto a me, ti invito a leggere il recente topic su Monte Amiata. Ci sono svariate pagine con alcuni miei interventi e ripetere tutto e' molto impegnativo. Dobbiamo soltanto capire che in Italia non esiste solo l'art 185 del Cds!
quote:Risposta al messaggio di Stefania M inserito in data 29/08/2012 21:01:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi sembra che il caso sia da "accademia". Mi rivolgerei alla famosa e innominabile associazione di Firenze (altrimenti il post si riempie di asterischi) facendo ricorso sostenendo che l'art. 185 nel indicare "non poggia..." in realtà si riferisce ai piedini di stazionamento e non ai cunei livellatori. Solo in base a questo principio farei un ricorso "pilota". Poi vediamo come finisce. Si costituirebbe un precedente giurisprudenziale che non mi risulta esserci in questo momento. Se si vuole fare qualcosa credo che si da fare esattamente quanto detto. Senza aggiungere che i cunei sono stati usati per frenare il mezzo su un piano inclinato. Grazie. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
quote:Risposta al messaggio di Stefania M inserito in data 29/08/2012 21:26:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ma dov'è che ho detto che non puoi informarti e che sei una pessima camperista? Le multe le ho prese anch'io... Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato. Edgar Allan Poe
quote:Risposta al messaggio di Stefania M inserito in data 29/08/2012 22:17:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Considera che è in fase di predisposizione il progetto che prevede l'interramento della strada e la realizzazione di una grande piazza con parcheggi sia lato Predazzo che Pale di San Martino: speriamo che si ricordino di inserire anche un'area di sosta per camper! Gian Marco - Trento Aiesistem Projet 705
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 29/08/2012 20:57:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se come credo la sentenza riguarda le attività delle persone, come si fa a fare una multa senza notificarla direttamente sul posto ? Se queste persone campeggiavano SUL camper, dovevano essere dentro il camper ! Siamo in montagna e ci sono molti rifugi alpini (ammetto, non ricordo a passo rolle). E se loro avessero lasciato li il camper che era il loro MEZZO DI TRASPORTO, lo avessero livellato per prudenza, oscurato per evitare che al ritorno si schiattasse (capita anche in montagna)e fossero andati a dormire al rifugio, era campeggio ? Evidentemente no ! Per cui i casi sono due. Se si usa l'ordinanza che vieta il campeggio,si beccano i singoli esseri umani che campeggiano abusivamente e li si multano, e quindi non ci si riferisce allo stato del mezzo ma alle azioni delle persone. L'idea quindi di mandare a casa la multa perché le persone non ci sono è bislacca. Coma si fa a dire che campeggia uno che nemmeno c'è ? In questo caso sarebbe ancora più facile vincere un ricorso. Se invece si vuole colpire il mezzo, come avvenuto, si deve fare riferimento al 185 con le sue regole e le circolari ministeriali. E' lo stesso discorso dei tavolini fuori. Mettere sedie e tavolini fuori è una azione deprecabile sulla pubblica via, ma non è violazione del cds perché non sono parte del mezzo. Ovviamente si possono configurare benissimo altre violazioni.
quote:Risposta al messaggio di Stefania M inserito in data 29/08/2012 22:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Beh, se non hanno verificato che tu eri dentro, era come non ci fossi. Io comunque verificherei presso un legale (io non lo sono) l'impossibilità del ricorso al prefetto, malgrado non ci sia scritto sulla multa.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 29/08/2012 20:57:41 Se, come credo, l'ordinanza vieta il campeggio, le circolari ministeriali non ci sono minimamente d'aiuto. >> il mio messaggio era esclusivamente - e pensavo si capisse dalla citazione - rivolto al fatto che l'affermazione non tua
quote: Tutti o quasi sanno che mettere i cunei è considerato fare campeggio >> non fosse vera, se lo fosse non ci sarebbe quella circolare. Tornando in topic ci sarebbe da dire che la sentenza della cassazione che ti piace tanto non è detto che possa essere considerata in questo caso, infatti, Stefania M ci ha detto che NON era in camper alle 15.34 durante l'accertamento - fatto che per altro i vigili confermerebbero con la mancata notifica immediata - e dunque, alle 15.34 non era certo loro dimora né utilizzavano alcun servizio del camper. Penso sia inoltre da rilevare che il verbale diceva
quote: in sosta su area pubblica, faceva uso di mezzi di livellamento interposti tra le ruote e il suolo >> quindi, pur essendo stato contestato il campeggio libero questo è stato dedotto dalla presenza di mezzi di livellamento e salvo che non ci sia specificatamente scritto nell'ordinanza questo ti riporta al cds e all'art.185 che riporta al dubbio se i cunei siano da considerarsi o meno come alternativi alle ruote nel poggiare a terra. Ciao. Marco
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 29/08/2012 21:20:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Anche perchè i cunei per frenare il mezzo su un terreno in pendenza sono diversi da quelli che usiamo noi per livellare il camper.
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 30/08/2012 09:27:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Come ho già avuto modo di dire, non avendo a disposizione il testo della norma violata siamo nel campo delle supposizioni. Con questo approccio, mi sono letto il regolamento del parco e la sua legge istitutiva notando che in tutta la zona è vietato il campeggio al di fuori delle aree espressamente autorizzate. A mio parere il cds ed in particolare la tutela dei camper in sosta rappresentata dall'art. 185 non c'entra: nella zona c'è una norma speciale che regola "l'accessibilità al Parco dei veicoli a motore". C'è una norma speciale che regola il turismo, prerogativa delle Regioni, ai sensi dell'art. 117 della costituzione. Il cds regola soltanto "la motorizzazione e della circolazione stradale" (ex art. 1 LEGGE 13 giugno 1991, n. 190, ovvero gli estremi della Legge Delega per il riordino del codice della strada". Evidentemente gli agenti accertatori hanno dedotto che i cunei e gli oscuranti esterni siano indicatori di campeggio dell'equipaggio e non di semplice sosta del veicolo. Ai destinatari delle multe chiedo se hanno dormito o meno al Passo Rolle. Grazie
quote:Risposta al messaggio di Stefania M inserito in data 30/08/2012 11:17:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sentenze della Cassazione numeri 2718/1992 e 6574/1996: "Concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso e "caratteristici della vita di campeggio" (come li denomina il ricorrente). Ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio è, cioè, l'adibire il veicolo a propria abitazione, e sotto questo aspetto nessuna discriminazione l'ordinanza comunale pone tra l'auto-caravan e qualsiasi altro tipo di autoveicolo che venga in concreto adibito a luogo di vita e di riposo". Dopo mesi di riflessioni, sono arrivato alla conclusione che il codice della strada (la norma da te citata) si applica soltanto se non esiste altra norma che vieta il campeggio.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 30/08/2012 11:24:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> dovrebbe però bastare una riflessione molto più breve per dire che se lei alle 15.34 del 14 agosto NON era in camper non stava "vivendo nel veicolo in sosta" quindi non si dovrebbe applicare. E, come ho già scritto, prova certa della sua assenza la danno proprio i vigili perché se lei ci fosse stata avrebbero dovuto notificare immediatamente l'infrazione. Il fatto che lei ci abbia o meno vissuto nella notte tra il 14 e il 15 non consente al comune di multarla anticipatamente. Questa è la mia personalissima opinione e, dopo tutto quanto detto su questo topic devo dire che al suo posto cercherei di sicuro di approfondire il tema del ricorso. Come abbiamo però già detto finché non arriva il testo dell'ordinanza stiamo praticamente perdendo tempo. ciao. Marco
quote:Risposta al messaggio di Stefania M inserito in data 30/08/2012 11:42:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Visto che vai alla posta, attiva una PEC e usa quella per scrivere al comune. Col piffero che ti fanno un favore con una richiesta non tracciabile. Siamo sul medesimo piano io e marco.