quote:Risposta al messaggio di supercalifragili inserito in data 10/04/2010 21:47:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai la possibilità di ricorrere nei successivi gradi di giudizio. Presentando ricorso gli effetti della sentenza del GdP sono sospesi fino a nuovo giudizio. Certo ti servirà un a avvocato, ma ne vale la pena. Vincendo tutte le spese, anche passate, saranno a carico del Comune. Per me il problema non si pone neppure lontanamente: io ricorrerei. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 10/04/2010 22:22:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ti ringrazio prof. per l'incoraggiamento, ma ultimamente non ho più molta fiducia nella giustizia. per lavoro ho potuto assistere a molte sentenze dispensate a seguito dei bagordi della sera prima o degli stato d'animo dei giudici.[V][V] supercalifragili
quote:Risposta al messaggio di supercalifragili inserito in data 10/04/2010 22:31:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Può accadere! Come può anche accadere che certe sentenze avvengano per troppa amicizia o connivenza tra giudice locale e una dei due contendenti... Il successivi gradi di giudizio solitamente avvengono in città differenti da quello ove è iniziato il "balletto"... molto dipende dalle capacità dell'avvocato... Ciao
quote:Risposta al messaggio di supercalifragili inserito in data 10/04/2010 21:47:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra) vietava la sosta ai camper per situazioni igienico sanitarie e di decoro>> Motivazione chiaramente non valida e insuff (ovvero illegittima) cosi' come in piu' occasioni ribadito dai ministeri competenti (anche precedentemente alle circolari del 2008 e 2007) vedasi p.e. la “Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP” che testualmente indica << Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei nella circolazione stradale. Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione; ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini >>id="black"> E guarda caso la sentenza citata in questo 3D (sentenza n. 51/97 del Pretore di Venezia Sez. distaccata di Portogruaro) per l'appunto ANNULLA un procedimento amministrativo (infrazione divieto di sosta solo per autocaravan) emesso dalla Polizia Municipale del comune di Caorle motivandolo con il fatto che le ordinanze sindacali di divieto di sosta solo per autocaravan non sono legittime se motivate da “salvaguardia della salute ed igiene pubblica”. Se ti interessa il testo della sentenza scrivimi privatamente e te lo mando. Pero' purtroppo e' vero che ogni giudice "interpreta" un po' come meglio crede e quindi non vi e' certezza sull'esito di un ricorso [:(!][xx(] E anche i ricorsi purtroppo costano molto (sia come denaro che come tempo perso, ovvero il piu' delle volte "conviene" pagare la multa) e questo le amm. comunali ben lo sanno e ci "marciano" alla grande... [V] Ivano.id="blue">
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 11/04/2010 11:34:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non importa fare una colletta , basta essere iscritti a C-oo-rdi.nam .emto . Ca.m - pe-ri..st.i