quote:Risposta al messaggio di Chantal F inserito in data 11/09/2014 16:44:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Cosa dice la legge? Ma forse è meglio che tu non me lo dica, altrimenti ricomincia il tormentone che in queste sezione si perde nella notte dei tempi [:D] Mi spiace che tu non abbia letto con attenzione il topic che ti ho postato, là altri utenti hanno detto in tutte le salse quello che sostengo io [;)] Ciao!
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 11/09/2014 16:03:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di Chantal F inserito in data 11/09/2014 13:30:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao qui: [url]http://www.regione.liguria.it/argomenti/consiglio/difensore-civico/chi-e-.html e nelle pagine seguenti puoi trovare parecchie informazioni relative all' istituto del Difensore Civico, a cosa fa e cosa non fa e alle modalita' per richiedere un intervento. Non servono legali e mi pare che il ricorso sia anche gratuito. Personalmente pero' proverei prima con il GdP. Ciao Diderot
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 11/09/2014 16:51:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan. "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan. 1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. 4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. 5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta. 6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.
quote:Risposta al messaggio di Challenger1963 inserito in data 11/09/2014 21:59:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Cosa succede se c'è il divieto di campeggio? E che cosa intende per campeggio la Suprema Corte di Cassazione? Sono risposte che puoi agevolmente trovare nel topic che ho linkato in un mio precedente messaggio Ciao!
quote:Risposta al messaggio di Challenger1963 inserito in data 11/09/2014 21:59:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di Chantal F inserito in data 12/09/2014 10:51:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io proseguo con il GdP. id="green"> Personalmente ritengo sia la scelta migliore. Se puoi tieni aggiornato il forum sull' avanzamento dei lavori, credo sia un argomento di interesse per piu' di una persona. Ciao e auguri Diderot
quote:Originally posted by alexbio ... in questo caso mi sembra di aver capito che si tratta di violazione all'ordinanza comunale. Originally posted by ChantalF ... violazione all'art. 48 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.>>
quote:Originally posted by ChantalF Io proseguo con il GdP.>> Prima di procedere per "sentito dire", mi permetto suggerirti di voler lèggere con attenzione gli artt. 17-18-22 della Legge 689/1981 e l'art. 6 del D.Lgs 150/2011, visto che NON ti e' stata contestata una violazione al CdS.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 12/09/2014 21:15:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di Chantal F inserito in data 13/09/2014 09:55:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> TheDevil ti ha già risposto (ed anche correttamente)...non è che solo perchè la violazione alla norma del regolamento comunale è stata commessa mediante un veicolo puoi adire direttamente il GdP in quanto sotto la sua giurisdizione ricadono ""le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti..." seguendo quindi le "regole" del CdS
quote:Risposta al messaggio di digisnard inserito in data 14/09/2014 02:07:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi sa che quella sentenza del GdP ha fatto la stessa fine di quest'altra...
quote:Cass. civ. Sez. II, 20-05-2010, n. 12431 (rv. 613109) In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione - come invece imposto dall'art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) - non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, con l'ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Livorno, 21/01/2005)>> e la Cassazione è costante sul punto...
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 14/09/2014 08:29:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusa ma dove sta scritto che le notifiche successive si possono fare solo in caso di violazioni previste dal CdS?....al contrario, l'art. 14 della L. n. 689/81 recita...
quote:La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.>>
quote:Originally posted by alexbio In conclusione: - verbale sul posto: ... - verbale a casa: gdp perchè è dimostrata la competenza in quanto sono stati usati artt. del cdsid="red">. Questo è naturalmente come mi comporterei io.>> Quali? Al fine di convincere i lettori del forum sulle tue conclusioni, ritengo che tu debba necessariamente indicare quali siano gli articoli del CdS "usati" dal Comune di Spotorno nel verbale notificato a ChantalF. E come hai fatto ad averne notizia.
quote:Originally posted by digisnard Non è ammesso ricorso al GDP semplicemente perchè la sanzione amministrativa non riguarda il codice della stradaid="red"> ma il regolamento comunale... Altra cosa: dietro i cartelli stradali devonoid="red"> essere serigrafate a cura del comune gli estremi dell'ordinanza...>> Come ti ha gia' documentato Ippocampo, la "retrocarenza" della segnaletica stradale non e' motivo di invalidazione dei verbali per le violazioni alle norme del CdS. Inoltre, nel caso specifico, non si tratta di un segnale stradale ma di un semplice avviso sulla vigenza di uno specifico Regolamento Comunale, per la cui pubblicizzazione e' richiesta soltanto l'affissione all'Albo Pretorio.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 14/09/2014 14:44:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 14/09/2014 11:26:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 14/09/2014 16:37:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Eppure mi sembrava di aver riportato chiaramente il dettato della norma...se leggi bene vedi che il comma 1 dell'art 14 che avevo precedentemente postato prescrive che...
quote:La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solidoid="size4"> al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.>> mentre il comma 2 prevede che qualora...
quote:Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedenteid="size4">, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.>> e se andiamo a vedere l'art. 6 della stessa legge vedremo che...
quote:Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazioneid="size4"> o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della sommaid="size4"> da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.>> ne deriva che: 1) obbligato in solido al pagamento è il proprietario del veicolo... 2) in quanto tale allo stesso deve essere notificato il verbale, immediatamente oppure nei termini di legge... quindi la tua affermazione è assolutamente errata....