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chorus
chorus
05/10/2006 12467
Inserito il 11/09/2014 alle: 16:51:02
quote:Risposta al messaggio di Chantal F inserito in data 11/09/2014  16:44:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa dice la legge? Ma forse è meglio che tu non me lo dica, altrimenti ricomincia il tormentone che in queste sezione si perde nella notte dei tempi [:D] Mi spiace che tu non abbia letto con attenzione il topic che ti ho postato, là altri utenti hanno detto in tutte le salse quello che sostengo io [;)] Ciao!
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alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 11/09/2014 alle: 17:04:11
Non hai capito: nel camper, in sosta, non c'era nessuno! Per questo è stato rilevato il numero di targa e contestato successivamente il divieto di campeggio a me come proprietario. Il campeggiare anche come la pensi tu "vivere dentro al camper" lo fanno le persone non il camper vuoto. Per questo ho avuto ragione. Ma alla fine non è del mio caso che stiamo parlando.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 11/09/2014  16:03:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>
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diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 11/09/2014 alle: 17:29:40
quote:Risposta al messaggio di Chantal F inserito in data 11/09/2014  13:30:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao qui: [url]http://www.regione.liguria.it/argomenti/consiglio/difensore-civico/chi-e-.html e nelle pagine seguenti puoi trovare parecchie informazioni relative all' istituto del Difensore Civico, a cosa fa e cosa non fa e alle modalita' per richiedere un intervento. Non servono legali e mi pare che il ricorso sia anche gratuito. Personalmente pero' proverei prima con il GdP. Ciao Diderot
19
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 324
Inserito il 11/09/2014 alle: 21:59:32
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 11/09/2014  16:51:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan. "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan. 1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. 4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. 5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta. 6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.
Cornovaglia in Camper
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Reno e Mosella in camper, estate 2025
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Marocco
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Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
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chorus
chorus
05/10/2006 12467
Inserito il 11/09/2014 alle: 22:49:22
quote:Risposta al messaggio di Challenger1963 inserito in data 11/09/2014  21:59:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa succede se c'è il divieto di campeggio? E che cosa intende per campeggio la Suprema Corte di Cassazione? Sono risposte che puoi agevolmente trovare nel topic che ho linkato in un mio precedente messaggio Ciao!
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Chantal F
Chantal F
19/04/2010 1364
Inserito il 12/09/2014 alle: 10:51:11
quote:Risposta al messaggio di Challenger1963 inserito in data 11/09/2014  21:59:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>
A noi è stata contestata la sosta. Comunque per completare: “Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada.” Estratto da D.M. Prot. 777 del 27/04/2006. Io proseguo con il GdP. Grazie a quelli che sono intervenuti per dare il loro contributo alle mie domande. Buona continuazione a chi vuole contestare quanto contemplato nel CdS e varie leggi.id="navy">
id="left">
14
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 12/09/2014 alle: 13:34:29
quote:Risposta al messaggio di Chantal F inserito in data 12/09/2014  10:51:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io proseguo con il GdP. id="green"> Personalmente ritengo sia la scelta migliore. Se puoi tieni aggiornato il forum sull' avanzamento dei lavori, credo sia un argomento di interesse per piu' di una persona. Ciao e auguri Diderot
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 12/09/2014 alle: 21:15:23
quote:Originally posted by alexbio ... in questo caso mi sembra di aver capito che si tratta di violazione all'ordinanza comunale. Originally posted by ChantalF ... violazione all'art. 48 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.>
>
quote:Originally posted by ChantalF Io proseguo con il GdP.>
> Prima di procedere per "sentito dire", mi permetto suggerirti di voler lèggere con attenzione gli artt. 17-18-22 della Legge 689/1981 e l'art. 6 del D.Lgs 150/2011, visto che NON ti e' stata contestata una violazione al CdS.
15
Chantal F
Chantal F
19/04/2010 1364
Inserito il 13/09/2014 alle: 09:55:09
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 12/09/2014  21:15:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>
ciao sul sito del Minisero della Giusizia, nelle competense del GdP, sotto la voce competenze in materia civile, rientrano "le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 20.000,00 euro. Per cause civili di valore fino 1.100,00 euro, se le parti interessate ne fanno richiesta, il giudice di pace decide secondo equità. I ricorsi contro le sanzioni del codice della strada sono contemplati sotto un altro capitolo. Quindi?id="navy">
id="left">
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 13/09/2014 alle: 20:29:28
quote:Risposta al messaggio di Chantal F inserito in data 13/09/2014  09:55:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> TheDevil ti ha già risposto (ed anche correttamente)...non è che solo perchè la violazione alla norma del regolamento comunale è stata commessa mediante un veicolo puoi adire direttamente il GdP in quanto sotto la sua giurisdizione ricadono ""le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti..." seguendo quindi le "regole" del CdS
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digisnard
digisnard
19/11/2008 299
Inserito il 14/09/2014 alle: 02:07:07
Non è ammesso ricorso al GDP semplicemente perchè la sanzione amministrativa non riguarda il codice della strada ma il regolamento comunale che tratta le procedure con la Legge di depenalizzazione n.689/1981 per la quale è previsto il ricorso al Sindaco. Probabilmente usando il verbale del c.d.s. si è dovuto adattare le modalità del ricorso cancellando il GDP al quale non si deve adire altrimenti (poichè incompetente) archivia il ricorso e nel frattempo è passato del tempo. Ricordo che se il trasgressore è assente al momento dell'accertamento, il vigile lascia il famoso "foglietto" che non è previsto per legge e non è obbligatorio. Per fare ricorso devi attendere per posta l'arrivo del verbale con spese a tuo carico e dalla ricezione decorrono i termini per il ricorso. Per risparmiare soldi quando vedete il "foglietto" sul parabrezza recatevi dai vigili e fatevi notificare il verbale direttamente in vostra presenza (portandovi patente e libretto) così risparmierete la raccomandata ma i termini decorrono da quel momento. Altra cosa: dietro i cartelli stradali devono essere serigrafate a cura del comune gli estremi dell'ordinanza l’art. 77, co. 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dettando norme generali sulla segnaletica verticale, prescrive che i per i segnali di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo), ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, sul retro, gli estremi dell’ordinanza di apposizione. Questo è stato confermato con ordinanza del Giudice di Pace di Roma, sez.IV, sentenza 26.02.2004 (Simone Pacifici) al quale adirai per la cartellonistica (ma l'hai fotografata?). Spero di essere stato esaustivo e poi se mi posso permettere evitate congetture sull'operato delle FF.OO., non frullatevi la testa sul pennarello killer, sul vigile che trama, sulla mano nera e servizi deviati....è il sindaco e l'amministrazione colpevole di questi disservizi e perdite di tempo e soldi malgrado il M.I.T. (ministero infrastrutture e trasporti) abbia fatto fior fiori di circolari sul parcheggio dei camper consentito poichè considerati autoveicoli (quando parcheggiano).
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digisnard
digisnard
19/11/2008 299
Inserito il 14/09/2014 alle: 02:25:30

http://www.turismoitinerante.co...

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alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 14/09/2014 alle: 08:29:11
Non ho capito una cosa la contestazione è avvenuta sul posto, o hai trovato il foglietto sotto al tergicristallo? Perchè le cose cambiano molto nel caso di contestazione al proprietario ritenuto responsabile in solido col conducente in caso di rilevamento del numero di targa ed invio del verbale al domicilio, sono in uso norme del c.d.s. Insomma il comune non può usare perchè gli fa comodo alcuni art del c.d.s e altri no. In conclusione: verbale sul posto TAR per annullamento multa in quanto basata su un regolamento illegittimo in quanto in contrasto con una legge dello stato e successive circolari esplicative. verbale a casa: gdp perchè è dimostrata la competenza in quanto sono stati usati art. del cds. Questo è naturalmente come mi comporterei io.
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 14/09/2014 alle: 11:23:27
quote:Risposta al messaggio di digisnard inserito in data 14/09/2014  02:07:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che quella sentenza del GdP ha fatto la stessa fine di quest'altra...
quote:Cass. civ. Sez. II, 20-05-2010, n. 12431 (rv. 613109) In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione - come invece imposto dall'art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) - non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, con l'ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Livorno, 21/01/2005)>
> e la Cassazione è costante sul punto...
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 14/09/2014 alle: 11:26:31
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 14/09/2014  08:29:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma dove sta scritto che le notifiche successive si possono fare solo in caso di violazioni previste dal CdS?....al contrario, l'art. 14 della L. n. 689/81 recita...
quote:La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.>
>
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 14/09/2014 alle: 13:33:58
quote:Originally posted by alexbio In conclusione: - verbale sul posto: ... - verbale a casa: gdp perchè è dimostrata la competenza in quanto sono stati usati artt. del cdsid="red">. Questo è naturalmente come mi comporterei io.>
> Quali? Al fine di convincere i lettori del forum sulle tue conclusioni, ritengo che tu debba necessariamente indicare quali siano gli articoli del CdS "usati" dal Comune di Spotorno nel verbale notificato a ChantalF. E come hai fatto ad averne notizia.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 14/09/2014 alle: 14:44:43
quote:Originally posted by digisnard Non è ammesso ricorso al GDP semplicemente perchè la sanzione amministrativa non riguarda il codice della stradaid="red"> ma il regolamento comunale... Altra cosa: dietro i cartelli stradali devonoid="red"> essere serigrafate a cura del comune gli estremi dell'ordinanza...>
> Come ti ha gia' documentato Ippocampo, la "retrocarenza" della segnaletica stradale non e' motivo di invalidazione dei verbali per le violazioni alle norme del CdS. Inoltre, nel caso specifico, non si tratta di un segnale stradale ma di un semplice avviso sulla vigenza di uno specifico Regolamento Comunale, per la cui pubblicizzazione e' richiesta soltanto l'affissione all'Albo Pretorio.
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alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 14/09/2014 alle: 16:30:17
Primo non voglio e non devo convincere nessuno esprimo solo e l'ho scritto il mio pensiero e come mi regolerei io, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Comunque l'art 1 comma 2 specifica che per quanto riguarda la circolazione e quindi la sosta dei veicoli è competente il C.d.s. L'art. 201 specifica poi come avviene la notifica delle infrazioni. Ripeto che non sono a conoscenza come questa notifica sia avvenuta e a chi ne a cosa esattamente ci sia scritto sul regolamento comunale di Spotorno in merito alle contestazioni delle violazioni. Pensi che il comune abbia ragione? per me va bene lo stesso. Non sono poi disposto a proseguire in questa che è diventata un'assurda polemica.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 14/09/2014  14:44:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>
17
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 14/09/2014 alle: 16:37:28
Certo parla delle persone che hanno commesso l'infrazione non del proprietario di un veicolo quale risulta dall'intestazione del Pubblico registro automobilistico. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 14/09/2014  11:26:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 14/09/2014 alle: 20:16:29
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 14/09/2014  16:37:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eppure mi sembrava di aver riportato chiaramente il dettato della norma...se leggi bene vedi che il comma 1 dell'art 14 che avevo precedentemente postato prescrive che...
quote:La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solidoid="size4"> al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.>
> mentre il comma 2 prevede che qualora...
quote:Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedenteid="size4">, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.>
> e se andiamo a vedere l'art. 6 della stessa legge vedremo che...
quote:Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazioneid="size4"> o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della sommaid="size4"> da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.>
> ne deriva che: 1) obbligato in solido al pagamento è il proprietario del veicolo... 2) in quanto tale allo stesso deve essere notificato il verbale, immediatamente oppure nei termini di legge... quindi la tua affermazione è assolutamente errata....
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