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Multa in divieto di sosta... situazione ambigua!

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Marshall
Marshall
-
Inserito il 04/12/2012 alle: 22:05:05
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 04/12/2012  12:30:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con riferimento alla circolare 277 puoi per cortesia citare il passaggio in cui sarebbe affermato il principio che tu enunci? Io non ce lo troverei scritto. Grazie. [i]Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.[/i]
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 05/12/2012 alle: 00:47:33
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 04/12/2012  22:05:05 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> Estratto dalla circolare del Ministero degli Interni nr. 277 del 15/01/2008 inviata a tutti i Prefetti d’Italia, fisponibile p.e. in

http://www.movimentocamperisti....

id="blue"> Divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato dai criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso. Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. id="black">

Modificato da IvanoPP il 05/12/2012 alle 00:50:30
Marshall
Marshall
-
Inserito il 05/12/2012 alle: 20:42:52
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 05/12/2012  00:47:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è la stessa cosa. Si parla "la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 id="red">del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoliid="red">. " Ma io ti ho fatto la domanda perché tu fai l'assimilazione tra autovetture=autocaravan e hai citato la smart. Quindi ti rifaccio la domanda perché non hai risposto: In quale parte si dice autocaravan=autovetture. Perché il pezzo citato cita "AUTOVEICOLI". Lo sono pure i BUS turistici e gli autocarri. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.

Modificato da Marshall il 05/12/2012 alle 22:57:21
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adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 06/12/2012 alle: 22:59:08
allora, vi faccio un'aggiornamento della situazione..ho scritto una mail al capo della polizia municipale dicendo questo: Buongiorno, mi chiamo Tommaso Franchini. Vivo ad Ala e il giorno 1 > dicembre 2012 ho parcheggiato il mio camper in via lungo leno dx di > fronte alla concessionaria trinco in un parcheggio gratuito. La sera > stessa alle ore 23 e 20 mi è stata comminata una multa di divieto di > sosta per aver sostato in una zona riservata ad altre categorie. Il > suddetto parcheggio era indicato come "parking gratuito > solo negli appositi spazi". Sotto alla scritta c'era anche il > simbolo della macchinina(vedi foto allegata). > > Essendo informato sul codice della strada sono a conoscenza che un > camper, un autovettura, un furgone ecc sono ritenuti parte della > stessa categoria di veicoli M1. > SMART (autovetture piccole piccole), "normali" autovetture, SUV > (autovetture grandi grandi), camper fanno tutti parte della > categoria M1 . > > Chiedo quindi l’annullamento della multa inquanto gli autocaravan > (camper) appartengono alla stessa categoria di veicoli (Codice della > Strada art. 54 comma 1 lettera m , cat. internazionale M1) a cui > appartengono anche le autovetture e di conseguenza gli autocaravan > possono circolare e sostare su pubbliche strade e relative > pertinenze al pari delle autovetture (citando l’art. 185 del Codice > della Strada e allegando la circolare del Ministero degli Interni > nr. 277 del 15/01/2008 anch'essa allegata alla mail) > > Dati della violazione: > > Quietanza n°134/ 05254 /B > 2012 01 11 ore 23.20 > Marca fiat - Colore bianco - targa AG203XS > Rovereto, via lungo leno dx di fronte a Trinco > > Nelle informazioni supplementari l'agente ha segnalato "sosta > riservata autovetturo come da segnaletica verticale" > > Lascio la mia mail nella speranza di essere contattato al piu' > presto. > > Colgo l'occasione per porgere distindi saluti, >
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adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 06/12/2012 alle: 23:01:26
il capo della polizia ha risposto questo: buongiorno, quello che lei sostiene è vero solo in parte. con l'ordinanza nr. 174/2009 il comune ha inteso riservare quegli spazi alle sole autovetture in quanto la richiesta di stalli di sosta per autovetture è particolarmente elevate soprattutto nei mesi estivi data la vicinanza dell'impianto natatorio, recentemente ampliato. pertanto, se adeguatamente motivata, l'ordinanza è pienamente legittima e l'apposizione del pannello aggiuntivo della "macchinina" rende nota tale riserva. a disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgo distinti saluti.
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adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 06/12/2012 alle: 23:04:33
non so voi ma io di cartelli che citano le ordinanza e il divieto di sosta camper nella foto non ne vedo.. [url] http://imageshack.us/photo/my-images/341/img0132ja.jpg/ pertando ho risposto cosi' al capo della polizia: Mi scusi però non è stato affisso nessun cartello che cita l'ordinanza. Il mio veicolo, essendo un camper, rientra nella categoria degli autoveicoli classe M1(automobili, furgoni, automobili piccole, SUV ecc). Perchè la multa fosse valida doveva essere specificata con un apposito cartello la divieta sosta camper e citata l'ordinanza in questione. Il cartello di divieto sosta camper è un cartello rettangolare con sulla sinistra un simbolo di divieto di sosta e sulla destra il disegno di un camper. Al di sopra o al di sotto del suddetto cartello viene citata l'ordinanza. Se vengo a parcheggiare a Rovereto non posso sapere se dove sto sostando è in atto un'ordinanza se questo non viene specificato. Chiedo pertanto che la multa venga annullata. Distinti saluti
Marshall
Marshall
-
Inserito il 06/12/2012 alle: 23:51:49
quote:Risposta al messaggio di adenocromo inserito in data 06/12/2012  23:04:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è il segnale di Parcheggio con pannello integrativo "autovettura". Non c'è sanzione di nullità al segnale "retrocarente" vale a dire al segnale che non riporta gli estremi dell'ordinanza. Basta che l'ordinanza però ci sia, che sia emessa. Come ho detto in un mio precedente intervento, quel comune ha spazi e parcheggi non riservati ad autovetture nelle immediate vicinanze del posto in cui hai lasciato il camper. Dunque ha scelto e ha distinto dando spazio anche ad autoveicoli di categoria diversa quali sono autovetture e autocaravan. In altra parte del forum avevo già indicato questa circostanza indicata dal MIT:
quote:Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25/1/2009 (PRASSI), riguarda i parcheggi per le moto ma leggete cosa scrive...:
quote:Il parcheggio è definito quale area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (art. 3, c. 1, n. 34 del Codice ). La definizione è ulteriormente chiarita dall’ art. 120, c. 1, lett. c ) del Regolamento che, in relazione al segnale di parcheggio, prescrive che lo stesso può essere usato per indicare un’area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salva diversa indicazione.>
>
quote:Qualora l’ente proprietario della strada intenda invece regolamentare la sosta dei veicoli, fermo restando l’utilizzo del segnale di cui all’art. 120, c. 1 lett. a) del Regolamento, è consigliabile l’utilizzo di un segnale composito inserendo il simbolo di cui alla figura II.170 del Regolamento integrato con iscrizioni, lettere o simboli, relativi ai segnali di indicazione (art. 125 del Regolamento) secondo la volontà di regolamentazione.id="red">>
>
quote:Art. 125. - Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione id="red"> 1. In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni è consentito inserire nei segnali simboli, numero della strada, direzioni cardinali od abbreviazioni. È da evitare, comunque, la concentrazione di più iscrizioni su limitate superfici. 2. I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle figure da II.100 a II.231. id="red">>
> Come già indicato nel precedente intervento dunque usare il simbolo II 136 (auto berlina tre volumi) oppure la figura II 146 è per il MIT un uso alla pari che deve corrispondere alla volontà di regolamentazione!id="red"> Una chiosa finale per usare lo stesso metro di lettura di TheDevil a proposito della "berlina tre volumi": dovrei concludere che la figura II 377 indica un'Area Attrezzata con impianti di scarico ma riservata ad "Autocaravan (forse) Mansardati"id="red"> perché ci sarebbe la mansarda appena abbozzata, non la sagoma dei semintegrali e nemmeno dei motorhome né dei furgonati (camper puri), che sarebbero dunque esclusi come le station vagon ...
>
> Dalle stesse parole del MIT si deve dunque concludere che la possibilità che un comune riservi spazi di sosta per distinte categorie di veicoli è del tutto legittima va solo motivata adeguatamente come indicato dal comune. Nella foto c'è il punto in cui hai preso la multa e altri punti in cui esiste solo il segnale P senza pannelli in cui potevi sostare. Il primo in basso a sinistra è il punto in cui hai sostato. Detto questo puoi comunque provare a fare ricorso. A volte ci sono giudici che si commuovono e danno ragione e a volte no. Dipende da come si difende il comune. Se il comune ha spazi di sosta per camper e si difende come Cristo comanda non c'è scampo. IMHO. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.

Modificato da Marshall il 06/12/2012 alle 23:52:21
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 07/12/2012 alle: 14:37:59
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 05/12/2012 20:42:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che non sia la stessa cosa e' una sua personale opinione. Per la risposta richiesta , mi ero gia’ espresso in un prec intervento, ovvero: non e’ corretto affermare “autocaravan=autovetture” bensi’ il termine corretto e’ "appartenenza" in quanto sia gli autoveicoli “autovetture” che gli autoveicoli “camper” appartengono alla categoria M1 Ivanoid="blue">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 07/12/2012 alle: 14:45:49
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 06/12/2012 23:51:49 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

) A volte ci sono giudici che si commuovono
>
> no comment (che e’ meglio…) se non per chiedere se a parer suo tra quelli chi si “commuovono” c’e’ anche quello di Grosseto … Ivano PS: per i Giudici che si “commuovono” si puo’ leggere in

https://forum.camperonline.it/#...

id="blue">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 07/12/2012 alle: 14:59:13
quote:Risposta al messaggio di adenocromo inserito in data 06/12/2012 23:01:26 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> Purtroppo non tutti i comandi di polizia locale recepiscono, comprendono e ammettono l’errore commesso evitando quindi di far sprecare tempo e denaro (ai cittadini e all’amministrazione pubblica) in ricorsi … (p.e. come invece quello di Como, vedasi in

https://forum.camperonline.it/#...

) Direi quindi che l’unica cosa che si puo’ fare per contestare la ingiusta multa e’ ricorrere presso il GdP o il Prefetto anche se il piu’ delle volte “conviene” (sia economicamente che come tempo da dedicarci) pagare le multa che non ricorrere e questo le amm. comunali ben lo sanno e lo “sfruttano” alla grande. Un ricorso vinto a cui potresti far riferimento in quanto uguale alla tua situazione e’ quello accolto dal GdP di Grosseto (annullamento di una multa per un camper che sostava in un parcheggio riservato alle autovetture) con sentenza del 3/12/2009 R.G. nr. 2510/08 (testo sentenza disponibile in http://www.movimentocamperisti.com/dl_showall.asp?cat_id=46&parent_id=11). Tra l’altro il ricorso e’ stato presentato da un camperista che era presente (e che magari lo e’ ancora) su questo forum e quindi magari ti potrebbe dare un aiuto per il tuo ricorso. Ivanoid="blue">
17
adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 07/12/2012 alle: 18:19:34
Ma marshall cosa sei scusa?? l'avvocato del diavolo? Se mi mettono un pannello con la macchinina e non mi mettono il cartello di divieto di sosta camper come faccio a sapere che non posso sostare se per legge il mio camper equivale ad un' autovettura?? Un'altra cosa poi..cosa fai te quando sosti in una città con il tuo camper?? vai al comune e ti fai stampare tutte le ordinanze comunali relative ai parcheggi??
Marshall
Marshall
-
Inserito il 07/12/2012 alle: 19:15:27
quote:Risposta al messaggio di adenocromo inserito in data 07/12/2012  18:19:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)come faccio a sapere che non posso sostare se per legge il mio camper equivale ad un' autovettura?>
> Ma allora non hai capito che la legge non dice questo? Penso di aver già espresso compiutamente la mia opinione: il simbolo dell'autovettura indica un parcheggio per autovetture Fig II 136, se invece c'è la figura "autocaravan" fig. II 146 il parcheggio è riservato ad autocavaran. Se invece c'è raffigurato un autotreno fig. II 138 è riservato ad autotreni, se invece c'è la figura II 137 autocarro è riservato ad autocarri e se invece c'è raffigurato II 142 autobus extraurbano è riservato ad autobus extraurbani. Ma attenzione SONO TUTTI AUTOVEICOLI art. 54 COME L'AUTOCARAVANid="red">. Se valesse veramente la sola applicazione dell'uguaglianza tutti potrebbero posteggiare nei posti degli altri. Più semplice di così si muore. Solo qualche bizzarro interprete della segnaletica e della circolare 277 può ritenere che ove c'è il simbolo dell'autovettura può parcheggiare un autocaravan. Il MIT non ha mai detto questo!id="red"> Dice "riservare ad autocaravan un parcheggio". Allora come lo riservi se non ci metti un simbolo diverso dall'autovettura? Il simbolo II 146? Ma se c'è un parcheggio riservato ad autocaravan o altri generici (solo la P), ed è altrove, allora va usato quello, non si può pretendere comunque di parcheggiare al posto delle autovetture. Il comune ha la facoltà di disporre parcheggi distinti per categorie di veicoli. Lo dice il MIT in entrambe le prassi citate (25/1/2009 e circ. 277 poi emanata dal MININT). Basta leggerle. E soprattutto capire la lettura, certamente involontaria nell'estensore, ma che si presta "a doppio taglio", una per i "boccaloni" che vogliono credere quello che propala indebitamente qualcuno in questo forum, e l'altra per gli addetti ai lavori. La differenza è sottile. Il MIT definisce come una particolare categoria di veicoli l'autocaravan e indica che il segnale P di parcheggio può differenziarsi per tutte le categorie di veicoli raffigurate nella serie di figure del Reg. da II.100 a II.231 (pannelli integrativi)nella nota del 25/1/2009!id="red"> Andate almeno a vedere le figure citate, che cavolo!id="red"> E a leggere la prassi citata! Indica, nella circolare 277, che occorre comunque dare la possibilità di sosta anche alle autocaravan in quanto "autoveicoli" non dichiara mai l'uguaglianza autocaravan=autovettura e non cita mai la categoria M1id="red">. Fateci caso per cortesia!id="red"> dice solo... "entrambi autoveicoli"id="red">; Dio Santo, lo è anche il BUS turistico allora! E sono autoveicoli anche i camion etc. quindi secondo il ragionamento che fai tu e Ivanopp nei parcheggi per bus turistici o per camion ci potete tranquillamente parcheggiare l'autocaravan! Questa cosa dell'uguaglianza autovetture=autocaravan ce le volete leggere voi ed è causa delle multe che poi si prendono. Solo quando è stato dimostrato che non c'era un altro parcheggio per autocaravan si può, forse, probabilmente, non certamente, vincere il ricorso. Ma non perché siano assimilati ad autovetture, ma solo perché non mi dai altra possibilità nelle vicinanze. Invito a rileggere la prassi sopra richiamata e attentamente la circolare "buonista" nr. 277. Entrambe sono scritte in Italiano, ma occorre avere un minimo di competenza in materia giuridica e fare riscontri sulle indicazioni non basate su norme che restano "opinioni dell'estensore" (quando si dice il "comune dovrebbe" occorre domandarsi da dove ricava l'obbligo nel CDS?) e quando sono espressamente citate, come l'art. 125 del regolamento e i pannelli integrativi. Insomma non bisogna ragionare da tifosi. Ma stare freddi sulla lettura delle norme. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.

Modificato da Marshall il 09/12/2012 alle 14:39:27
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 10/12/2012 alle: 17:51:37
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 07/12/2012  19:15:27 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

) Indica, nella circolare 277, che occorre comunque dare la possibilità di sosta anche alle autocaravan in quanto "autoveicoli" non dichiara mai l'uguaglianza autocaravan=autovettura e non cita mai la categoria M1. Fateci caso per cortesia! dice solo... "entrambi autoveicoli"; Dio Santo, lo è anche il BUS turistico allora! E sono autoveicoli anche i camion etc. quindi secondo il ragionamento che fai tu e Ivanopp nei parcheggi per bus turistici o per camion ci potete tranquillamente parcheggiare l'autocaravan!
>
> Ma lo e’ o lo fa ? La circolare del Ministero degli Interni nr. 277 del 15/01/2008 inviata a tutti i Prefetti d’Italia (disponibile p.e. in

http://www.movimentocamperisti....

) fa ovviamente riferimento al CdS (ovvero non e’ necessario riscriverne tutti i vari art/commi, basta per l’appunto far riferimento al CdS). Quindi per quanto riguarda l’appartenenza sia delle autovetture che dei camper alla categoria M1 si fa riferimento l’art. 47, comma 2, lettera b : categoria M1 : veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (quindi comprendente sia le autovetture che i camper) Gli altri autoveicoli da lei citati nel suo intervento (autotreni, autocarri, autobus) fanno invece parte di altre categorie (M2, M3, N1, N2, N3) Riguardo poi all’eguaglianza autovetture=caravan e’ gia’ stato scritto che si tratta di termine improprio, quello corretto e’ appartenenza alla stessa categoria M1. Cio’ detto, la circolare del Ministero degli Interni nr. 277 facendo per l’appunto riferimento al CdS indica chiaramente quanto segue : Divieto alle autocaravanid="red"> di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovettureid="red"> non giustificato dai criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso. Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan”id="red"> da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovettureid="red"> Per concludere, come gia’ scritto in altre occasioni, lei e’ liberissimo di pensarla come vuole e di conseguenza di scegliere di andare solo ed esclusivamente in camping o in aa ma dovrebbe smetterla di rompere i cabasisi a chi vuole sostare ANCHE in pubblici parcheggi nel rispetto della vigente normativa e civilmente. Ivanoid="blue">
Marshall
Marshall
-
Inserito il 10/12/2012 alle: 21:01:36
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 10/12/2012  17:51:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "ci sei o ci fai ...rompere i cabasisi... Quanta confidenza. Stai al tema! E cerca di essere educato! Intervieni con moderazione! Stai solo offendendo! E comunque tutto questa tua posizione la puoi risolvere solo citandomi il passo della circolare 277 in cui si fa riferimento alla categoria M1... il MININT cita espressamente l'art. 54. Mai il comma due dell'art. 47 né la categoria M1. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.

Modificato da Marshall il 10/12/2012 alle 21:55:22
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 10/12/2012 alle: 23:14:55
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 10/12/2012  21:01:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra) E comunque tutto questa tua posizione la puoi risolvere solo citandomi il passo della circolare 277 in cui si fa riferimento alla categoria M1... il MININT cita espressamente l'art. 54. Mai il comma due dell'art. 47 né la categoria M1.>
> ok , lo e' faccio un ultimo "tentativo" poi se proprio non riesce a capire mi "arrendo" : - l'art. 47 fa parte del CdS ? (risposta: SI) - l’art. 47, comma 2, lettera b indica che appartengono alla categoria M1 i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (quindi sia le autovetture che i camper) ? (risposta: SI) - la circolare 277 del Min Interni fa riferimento al CdS (e quindi ANCHE all'art. 47) ? (risposta: SI) Ivanoid="blue">
Marshall
Marshall
-
Inserito il 11/12/2012 alle: 00:03:36
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 10/12/2012  23:14:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ripeto la domanda visto che si glissa: In quale parte della circolare 277 si dice M1? La circolare indica invece art. 54 e cita la dizione "AUTOVEICOLI" che è una delle classificazioni riportate nel comma 1 dell'art. 47. Quindi non fa riferimento al comma due trattando norme in tema di circolazione. Le Categorie M1 ... sono valide ai fini delle norme sulla motorizzazione. Occorre conoscere la differenza. Quindi stai "svicolando" e ripeto per l'ennesima volta la domanda: In quale parte della circolare 277 ci cita la categoria M1? Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.

Modificato da Marshall il 11/12/2012 alle 07:55:07
18
fmar
fmar
04/07/2007 472
Inserito il 11/12/2012 alle: 20:59:44
io non avrei parcheggiato il camper in quegli stalli. Poco piu avanti ci sono parcheggi riservati autobus, poco prima ci sono parcheggi liberi. E' un pò andarsela a cercare[;)] ciao
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 11/12/2012 alle: 22:40:05
quote:Risposta al messaggio di fmar inserito in data 11/12/2012  20:59:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non si tratta di "cercarsela" bensi' se la multa e' ingiusta (cosi' come in questo caso) e' possibile contestarla. Cosiccome, p.e. , i divieti di circolazione/sosta solo per camper e le barre limitatrici di altezza sono illegittime (anche se queste ultime tolgono, cosi' come da te scritto in un altro topic, gli zingari di torno). Cosiccome, p.e. , le tariffe di sosta per camper maggiorate oltre il 50% rispetto a quelle delle autovetture sono un abuso. Senno' ogni Sindaco potrebbe mettersi a fare lo "sceriffo" violando le leggi vigenti (che devono rispettare anche da tutti, quindi Sindaci compresi) Ivanoid="blue">
Marshall
Marshall
-
Inserito il 12/12/2012 alle: 21:11:41
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 11/12/2012  22:40:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non si tratta di "cercarsela" bensi' se la multa e' ingiusta (cosi' come in questo caso) e' possibile contestarla.>
> Nel mio intervento precedente 06/12/2012 : 23:51:49 ho indicato ben 4 diversi parcheggi, nella mappa google, nelle vicinanze nei quali è consentita la sosta ad autocaravan. Dunque ci troviamo nelle esatte previsioni della circolare 277. Si può concludere che la tua affermazione sopra è destituita di qualsiasi fondamento, fattuale e giuridico. Percepisco questa tua insistenza come tentativo di depistare le responsabilità sull'accaduto attribuendo al comune di Rovereto illegittimità insussistenti e il voler edulcorare la situazione di adenocromo facendolo sentire vittima di una ingiustizia. Dovresti invece, a mio modesto avviso, assumerti la responsabilità di mistificare continuamente la portata della circolare 277 attribuendole un significato che non ha e che va spiegato nei dettagli come ho fatto già in precedenza e invece continui ad indurre in errore gli amici camperisti di questo forum provocando di fatto situazioni incresciose di questo genere che non fanno certamente bene ai camperisti né ai comuni che non solo hanno parcheggi ma anche un'AA. Informare correttamente è sempre la strada maestra. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.

Modificato da Marshall il 12/12/2012 alle 21:24:15
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 13/12/2012 alle: 13:04:12
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 12/12/2012  21:11:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Premesso che, come gia’ in prec scritto, se una multa e' ingiusta e' possibile contestarla (senno' ogni Sindaco potrebbe mettersi a fare lo "sceriffo" violando le leggi vigenti che devono rispettate da tutti, quindi Sindaci compresi) … … pur conscio di perdere del tempo con lei xche’ e’ inutile insistere con chi non riesce a capire (o non vuole, o fa finta di non capire), riguardo alla categoria M1 a cui appartengono sia i camper che le autovetture (dato di fatto che invece a parer suo, NB “suo”, non e’ vero o per meglio dire e' "interpretabile" a modo suo) faccio ancora un ultimo tentativo : Se non esistesse l’art 47 CdS (che classifica i veicoliid="red">, indicando che gli autoveicoliid="red">, comprendenti sia le autovettureid="red"> che i camperid="red">, appartengono alla categoria M1id="red">) non potrebbe esistere l’art. 54 (che descrive gli autoveicoli) Quindi facendo riferimento all’art. 54 CdS non si puo’ fare a meno di fare riferimento ANCHE all’art. 47. Ovvero (logicamente e ovviamente) : - i veicoli (art 47) comprendono gli autoveicoli appartenenti alla categoria M1 (art 54) - gli autoveicoli appartenenti alla categoria M1 (destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) comprendono sia le autovetture che i camper Piu’ chiaro di cosi’, ma prob non per tutti … Ivanoid="blue">

Modificato da IvanoPP il 13/12/2012 alle 18:37:36
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