quote:L. 24-1-1978 n. 27 Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche. 2. Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell'art. 38 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e nell'art. 137 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , nonché dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione è notificato contestualmente al proprietario e al conducente, se presenti, mediante consegna di una copia del verbale stesso. Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestare l'infrazione, al proprietario o al conducente, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende notifica, entro novanta giorni dalla data dell'accertamentoid="red">, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.id="green"> Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5, L. 11 febbraio 1971, n. 50 , e dell'art. 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida. L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative. Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative nella misura intera.id="blue"> Gli uffici del registro verseranno l'importo dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative nelle casse dello Stato e della regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le sanzioni amministrative sono ripartite tra lo Stato e la regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza>> A mio parere, quindi, delle due l'una: 1) o la violazione ti è già stata contestata all'atto del controllo e tu hai omesso di pagare la somma ridotta ad un terzo, per cui ti è pervenuta l'ingiunzione di pagamento della somma intera (come indicato nel punto colore bleu)id="blue">; 2) oppure la violazione ti viene contestata adesso per la prima volta, e quindi dopo il termine dei 90 giorni, (punto di colore rosso)id="red"> per cui la stessa è prescritta (punto colore verde)id="green">
quote:17. Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli. 1. Alla legge 24 gennaio 1978, n. 27 , che ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche, la parola: «soprattassa» ovunque ricorrente, è sostituita dalle seguenti: «sanzione amministrativa»id="green">. 2. Sono abrogati i numeri 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa alla stessa legge, il comma quarantanovesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonché ogni altra disposizione della medesima legge 24 gennaio 1978, n. 27 , che risulta in contrasto con le norme del presente decreto e il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 3. La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella è determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un milioneid="red"> >> 3) per quanto riguarda la prescrizione delle somme, per quanto mi risulti, poichè il citato art. 17 ha modificato il regime sanzionatorio, trasformando la vecchia "soprattassa" in "sanzione amministrativa" dovrebbe valere il D.Lgs. 18-12-1997 n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662", e successive modifiche, il quale prescrive:
quote:20. Decadenza e prescrizione. 1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazioneid="red"> o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. 2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno. 3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anniid="red">. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento. >> in conclusione, a mio parere, purtroppo dovresti pagare.
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 05/12/2009 06:52:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Beh, a voler essere rigorosi, vi è anche questo punto...
quote:5. - Se il veicolo a motore o l'autoscafo è adibito ad un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore di quella corrisposta>> mi sembra che in caso di uso come autovettura dovrebbe pagare di più...
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 05/12/2009 12:40:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Forse sono io che non capisco il senso del tuo post. Cmq, per ricapitolare, ed in termini "non legalesi", scubidu ha preso una multa per sovraccarico ai sensi del CdS. A tanto corrisponde anche altra sanzione prevista dal punto 6 della tabella allegata alla L. 27/1978, come ben indicato da TheDevil. La sanzione per tale ultima norma varia da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 516. Il trasgressore, però, ha facoltà di pagare entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamentoid="green"> (quello che redigono gli operanti) una sanzione ridotta ad un terzo del minimo previsto. Scubidu non si è avvalso di tale facoltà (che, volendo, doveva applicare autonomamente). Ragion per cui gli è stata inviato l'atto di contestazioneid="red"> (quello redatto dagli uffici regionali per il tributo in questione) con il quale gli viene chiesto il pagamento della somma prescritta. Kinobi ha chiesto se anche un uso diverso del veicolo possa ricadere in qualche fattispecie prevista dalla L. 27/1978. Circostanza, questa, effettivamente indicata al punto 5 della succitata tabella. In sostanza, sia un diverso carico del veicolo, che un diverso uso dello stesso, corrisponde la sanzione prevista dalla legge in questione.
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 05/12/2009 14:08:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La seconda per questo motivo...
quote:L. 24-1-1978 n. 27 Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche. 1. Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioniid="red">, e delle singole leggi delle regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonché per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio di cui alla L. 15 dicembre 1967, n. 1235 , si applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 , le sanzioni amministrative stabilite nella tabella annessa alla presente legge. >> Il D.P.R. 39/1953 è quello che istituiva il pagamento del bollo. In pratica, il sovraccarico fà si che l'autocarro passi alla categoria superiore, e ciò viene considerato evasione della relativa imposta.
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 05/12/2009 17:17:57>Questa non la sapevo! Non si finisce mai d'imparare; non la ritenevo logica (secondo il mio personale senso di 'logica'). Grazie per il chiarimento. Elio
In pratica, il sovraccarico fà si che l'autocarro passi alla categoria superiore, e ciò viene considerato evasione della relativa imposta.>
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 05/12/2009 17:17:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> mi intrometto visto che giro ogni giorno col furgone con 10qli di carico extra.quindi se ad una multa mi fan pagare il bollo di un 45qli vuol quasi dire che il mio mezzo è un 45qli e io ho pagato solo per35qli.e poi,una volta pagato il bollo si è in regola per un anno a 45qli.....assurdo come molte leggi ma mi avete insegnato una cosa nuova.
quote:"Sanzione amministrativa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di tassaid="red">.">> analogamente il sovraccarico è sanzionato con:
quote:Sanzione amministrativa di L. 45.000 oltre il pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportatoid="red">.>> quindi, pagando la sanzione e la differenza di tassa, si sarebbe a posto per il resto dell'anno. In pratica, invece, viene contestata solo la "soprattassa", per cui non viene pagata la differenza di tassa e ciò fa sì che si possa essere sanzionati ogni volta. Occorre precisare che, a mio parere, la norma, così com'è, contiene un paradosso. Infatti non è possibile, con il semplice pagamento di un'imposta di bollo (attuale tassa di possesso) maggiorata, essere in regola con il trasporto di un carico superiore a quello consentito. Per cui è d'uopo richiedere solo il pagamento della sanzione amministrativa e non della differenza di tassa.
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 06/12/2009 12:15:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> scusate ma leggendovi mi è venuto in mente un concetto: [8)] [?]come la mettiamo con la patente[?][?] Infatti i 35 ql vanno con la patente B sopra necessita la C o no[?] E' giusto o ho detto una castroneria[?][?][8)] ciao Franco
quote:> NO, per quanto aOriginally posted by scott40
Infatti i 35 ql vanno con la patente B; sopra necessita la C o no [?]>
mia conoscenza
. L'idoneita' della patente di cat. B va confrontata con i dati "omologati" del veicolo, cioe' quelli riportati sulla Carta di Circolazione, e non con quelli eventualmente "rilevati" in conseguenza di una infrazione, per la quale e' prevista una specifica sanzione.