CamperOnLine
  • Camper
    • Camper usati
    • Camper nuovi
    • Produttori
    • Listino
    • Cataloghi
    • Concessionari e rete vendita
    • Noleggio
    • Van
    • Caravan
    • Fiere
    • Rimessaggi
    • Le prove di CamperOnLine
    • Provati da voi
    • Primo acquisto
    • Area professionisti
  • Accessori
    • Accessori e Prodotti
    • Camping Sport Magenta accessori
    • Produttori
    • Antenne TV
    • Ammortizzatori
    • GPS
    • Pneumatici
    • Rimorchi
    • Provati da Voi
    • Fai da te
  • Viaggi
    • Diari di viaggi in camper
    • Eventi
    • Foto
    • Check list
    • Traghetti
    • Trasporti
  • Sosta
    • Cerca Strutture
    • Sosta
    • Aree sosta camper
    • Campeggi
    • Agriturismi con sosta camper
    • App Camperonline App
    • 10 Consigli utili per la sosta
    • Area strutture
  • Forum
    • Tutti i Forum
    • Sosta
    • Gruppi
    • Compagni
    • Italia
    • Estero
    • Marchi
    • Meccanica
    • Cellula
    • Accessori
    • Eventi
    • Leggi
    • Comportamenti
    • Disabili
    • In camper per
    • Altro Camper
    • Altro
    • Extra
    • FAQ
    • Regolamento
    • Attivi
    • Preferiti
    • Cerca
  • Community
    • COL
    • CamperOnFest
    • Convenzioni Convenzioni
    • Amici
    • Furti
    • Informativa Privacy
    • Lavoro
  • COL
    • News
    • Newsletter
    • Pubblicità
    • Contatto
    • Ora
    • RSS RSS
    • Video
    • Facebook
    • Instagram
  • Magazine
  • Italiano
    • Bienvenue
    • Welcome
    • Willkommen
  • Accedi
CamperOnLine
Camping Sport Magenta
  1. Forum
  2. Informarsi
  3. Normative
Galleria

multa per sovraccarico

Nuovo
Cerca
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
1 20 21
19
scubidu
scubidu
rating

16/02/2006 3839
Inserito il 03/12/2009 alle: 20:04:14
ciao, il 21 /07/06 ho preso una multa per sovraccarico, pagato il verbale entro i termini , e pensavo di essere apposto. ieri mi e arrivato una notifica di un'altra sanzione di 103 euro a riguardo la multa gia pagata. sulla notifica mi contestano il punto 6 della legge 27/1978, come modificata all'articolo 17 del D.Lgs 473/97. qualcuno conosce la legge in merito e conosce i tempi di notifica per un eventuale ricorso? grazie
16
samuraj
samuraj
01/10/2009 545
Inserito il 03/12/2009 alle: 21:37:57
ma come hanno fatto a sapere il peso? ti han portato a una bilancia?
19
scubidu
scubidu
rating

16/02/2006 3839
Inserito il 03/12/2009 alle: 21:42:54
si, ero sovrappeso. portato in pesa e verificato, e hanno fatto il verbale. pero da quello che ho capito, l'ultimo verbale che mi e arrivato oggi dopo tre anni dall'infrazione, e perche viaggiando in sovrappeso non ho pagato il bollo adeguato al carico
19
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 03/12/2009 alle: 21:48:06
Sovraccarico col camper o con altro mezzo? La vedo dura darti la multa in base al peso quando col camper paghi in base ai cavalli o Kw!

Modificato da petrol.io il 08/12/2009 alle 21:51:40
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 03/12/2009 alle: 22:00:01
Legge 24 gennaio 1978, n. 27 Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche Articolo 3. 1. Contro l'ingiunzione di pagamento puo' essere proposto ricorso all'intendente di finanza, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa. 2. I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione. 3. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'intendente di finanza puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. 4. Le decisioni dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive. 5. L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facolta' di adire l'autorita' giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione. Tabella delle infrazioni punto 6. Circolazione di veicolo a motore, rimorchio o navigazione di autoscafo, con carico di cose superiore alla portata risultante dal documento di circolazione.id="green">id="size1"> Ma si tratta di autocarro oppure di autocaravan? Se si tratta di autocaravan, in CdC risulta classificato in categoria M1 oppure N1/N2?
Cornovaglia in Camper
Cornovaglia in Camper
Reno e Mosella in camper, estate 2025
Reno e Mosella in camper, estate 2025
Spagna del Nord e Portogallo
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Valle d'Aosta e Francia in camper - Ago
Previous Next
19
scubidu
scubidu
rating

16/02/2006 3839
Inserito il 03/12/2009 alle: 22:57:32
[quote]Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 03/12/2009  22:00:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote) scusa non l'ho specificato. e un autocarro leggero (35 q.li)per lavoro
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 03/12/2009 alle: 23:17:20
Leggi questa...
quote:L. 24-1-1978 n. 27 Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche. 2. Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell'art. 38 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e nell'art. 137 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , nonché dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione è notificato contestualmente al proprietario e al conducente, se presenti, mediante consegna di una copia del verbale stesso. Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestare l'infrazione, al proprietario o al conducente, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende notifica, entro novanta giorni dalla data dell'accertamentoid="red">, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.id="green"> Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5, L. 11 febbraio 1971, n. 50 , e dell'art. 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida. L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative. Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative nella misura intera.id="blue"> Gli uffici del registro verseranno l'importo dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative nelle casse dello Stato e della regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le sanzioni amministrative sono ripartite tra lo Stato e la regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza>
> A mio parere, quindi, delle due l'una: 1) o la violazione ti è già stata contestata all'atto del controllo e tu hai omesso di pagare la somma ridotta ad un terzo, per cui ti è pervenuta l'ingiunzione di pagamento della somma intera (come indicato nel punto colore bleu)id="blue">; 2) oppure la violazione ti viene contestata adesso per la prima volta, e quindi dopo il termine dei 90 giorni, (punto di colore rosso)id="red"> per cui la stessa è prescritta (punto colore verde)id="green">
19
scubidu
scubidu
rating

16/02/2006 3839
Inserito il 04/12/2009 alle: 07:09:09
allora . hi tirato fuori il vecchio verbale. nella prima multa i verbali erano tre. uno di questi contestava questo articolo, pero non c'e scritto quanto pagare. nella descrizione dell'infrazione c'e scritto il presente atto sara inviato all'ufficio regionale dei tributi competente per la contestazione dell'illecito finanziario ex art 16 D.LGS 18 /12 /97 nr 472id="red"> in pratica l'agente no sapeva a quanto corrispondeva la sanzione. cosi mi ha riferito quello che guidava l'autocarro?
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 04/12/2009 alle: 22:42:09
Sarò breve (spero...) 1) per fruire della riduzione ad un terzo avresti dovuto essere tu, autonomamente, a calcolare e pagare la sanzione così ridotta (sulla falsariga dell'aumento del bollo pagato in ritardo, aumento che calcoli tu sulla base del ritardo); 2) la sanzione era quella prevista dall'art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, che disponeva (facendo le ovvie conversioni in euro):
quote:17. Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli. 1. Alla legge 24 gennaio 1978, n. 27 , che ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche, la parola: «soprattassa» ovunque ricorrente, è sostituita dalle seguenti: «sanzione amministrativa»id="green">. 2. Sono abrogati i numeri 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa alla stessa legge, il comma quarantanovesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonché ogni altra disposizione della medesima legge 24 gennaio 1978, n. 27 , che risulta in contrasto con le norme del presente decreto e il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 3. La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella è determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un milioneid="red"> >
> 3) per quanto riguarda la prescrizione delle somme, per quanto mi risulti, poichè il citato art. 17 ha modificato il regime sanzionatorio, trasformando la vecchia "soprattassa" in "sanzione amministrativa" dovrebbe valere il D.Lgs. 18-12-1997 n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662", e successive modifiche, il quale prescrive:
quote:20. Decadenza e prescrizione. 1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazioneid="red"> o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. 2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno. 3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anniid="red">. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento. >
> in conclusione, a mio parere, purtroppo dovresti pagare.
18
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 05/12/2009 alle: 06:52:51
Scisate il mezzo OT: allora, se ti fermano con un autocarro al domanica, oltre alle infrazioni del caso, ti fanno pagare anche il bollo per tutti gli anni mancanti come autovettura? Ciao, E
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 05/12/2009 alle: 12:04:55
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 05/12/2009  06:52:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, a voler essere rigorosi, vi è anche questo punto...
quote:5. - Se il veicolo a motore o l'autoscafo è adibito ad un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore di quella corrisposta>
> mi sembra che in caso di uso come autovettura dovrebbe pagare di più...
19
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/12/2009 alle: 12:40:50
Forse dico una cassanata ma a me sembra che una è l'infrazione inerente il sovraccarico; l'altra faccenda che "in pratica l'agente no sapeva a quanto corrispondeva la sanzione" per cui il verbale sarebbe stato "inviato all'ufficio regionale dei tributi competente per la contestazione dell'illecito finanziario ex art 16 D.LGS 18 /12 /97 nr 472", per me è un semplice errato o mancato pagamento della tassa di possesso del veicolo (bollo). Quindi non c'entra nulla l'uso del mezzo, automobile o furgone che sia. Spero di non aver detto stupidaggini. Elio
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 05/12/2009 alle: 13:06:09
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 05/12/2009  12:40:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse sono io che non capisco il senso del tuo post. Cmq, per ricapitolare, ed in termini "non legalesi", scubidu ha preso una multa per sovraccarico ai sensi del CdS. A tanto corrisponde anche altra sanzione prevista dal punto 6 della tabella allegata alla L. 27/1978, come ben indicato da TheDevil. La sanzione per tale ultima norma varia da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 516. Il trasgressore, però, ha facoltà di pagare entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamentoid="green"> (quello che redigono gli operanti) una sanzione ridotta ad un terzo del minimo previsto. Scubidu non si è avvalso di tale facoltà (che, volendo, doveva applicare autonomamente). Ragion per cui gli è stata inviato l'atto di contestazioneid="red"> (quello redatto dagli uffici regionali per il tributo in questione) con il quale gli viene chiesto il pagamento della somma prescritta. Kinobi ha chiesto se anche un uso diverso del veicolo possa ricadere in qualche fattispecie prevista dalla L. 27/1978. Circostanza, questa, effettivamente indicata al punto 5 della succitata tabella. In sostanza, sia un diverso carico del veicolo, che un diverso uso dello stesso, corrisponde la sanzione prevista dalla legge in questione.
19
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/12/2009 alle: 14:08:04
Praticamente, terra terra, in caso di sovrappeso, per un veicolo non cat. M1, si va incontro a due infrazioni? La prima per sovrappeso, va bene, ma la seconda per cosa? Son duro di comprendonio e chiedo scusa per queste mie limitazioni... abbiate pazienza! Elio
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 05/12/2009 alle: 17:17:57
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 05/12/2009  14:08:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La seconda per questo motivo...
quote:L. 24-1-1978 n. 27 Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche. 1. Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioniid="red">, e delle singole leggi delle regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonché per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio di cui alla L. 15 dicembre 1967, n. 1235 , si applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 , le sanzioni amministrative stabilite nella tabella annessa alla presente legge. >
> Il D.P.R. 39/1953 è quello che istituiva il pagamento del bollo. In pratica, il sovraccarico fà si che l'autocarro passi alla categoria superiore, e ciò viene considerato evasione della relativa imposta.
19
scubidu
scubidu
rating

16/02/2006 3839
Inserito il 05/12/2009 alle: 18:43:48
allora in teoria questa sanzione si puo fare solo una volta all'anno?
19
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/12/2009 alle: 18:54:50
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 05/12/2009  17:17:57

In pratica, il sovraccarico fà si che l'autocarro passi alla categoria superiore, e ciò viene considerato evasione della relativa imposta.>
>Questa non la sapevo! Non si finisce mai d'imparare; non la ritenevo logica (secondo il mio personale senso di 'logica'). Grazie per il chiarimento. Elio
17
gingiu
gingiu
15/11/2008 885
Inserito il 05/12/2009 alle: 19:48:48
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 05/12/2009  17:17:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi intrometto visto che giro ogni giorno col furgone con 10qli di carico extra.quindi se ad una multa mi fan pagare il bollo di un 45qli vuol quasi dire che il mio mezzo è un 45qli e io ho pagato solo per35qli.e poi,una volta pagato il bollo si è in regola per un anno a 45qli.....assurdo come molte leggi ma mi avete insegnato una cosa nuova.
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 06/12/2009 alle: 12:15:17
In teoria saebbe così. Infatti l'uso diverso del veicolo, ai sensi della tabella allegata alla L. n. 27/1978 è punito:
quote:"Sanzione amministrativa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di tassaid="red">.">
> analogamente il sovraccarico è sanzionato con:
quote:Sanzione amministrativa di L. 45.000 oltre il pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportatoid="red">.>
> quindi, pagando la sanzione e la differenza di tassa, si sarebbe a posto per il resto dell'anno. In pratica, invece, viene contestata solo la "soprattassa", per cui non viene pagata la differenza di tassa e ciò fa sì che si possa essere sanzionati ogni volta. Occorre precisare che, a mio parere, la norma, così com'è, contiene un paradosso. Infatti non è possibile, con il semplice pagamento di un'imposta di bollo (attuale tassa di possesso) maggiorata, essere in regola con il trasporto di un carico superiore a quello consentito. Per cui è d'uopo richiedere solo il pagamento della sanzione amministrativa e non della differenza di tassa.
16
scott40
scott40
27/11/2009 330
Inserito il 08/12/2009 alle: 21:06:23
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 06/12/2009  12:15:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusate ma leggendovi mi è venuto in mente un concetto: [8)] [?]come la mettiamo con la patente[?][?] Infatti i 35 ql vanno con la patente B sopra necessita la C o no[?] E' giusto o ho detto una castroneria[?][?][8)] ciao Franco
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 09/12/2009 alle: 16:00:01
quote:

Originally posted by scott40

Infatti i 35 ql vanno con la patente B; sopra necessita la C o no [?]>
> NO, per quanto a

mia conoscenza

. L'idoneita' della patente di cat. B va confrontata con i dati "omologati" del veicolo, cioe' quelli riportati sulla Carta di Circolazione, e non con quelli eventualmente "rilevati" in conseguenza di una infrazione, per la quale e' prevista una specifica sanzione.
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
Come-scegliere-il-camper
2
164k Facebook
342k Instagram
42,6k TikTok
72,6k Youtube
CamperOnLine - Copyright © 1998-2025 - P.Iva 06953990014
Informativa privacy
Loading...

Accedi

Recupera Password
Nuovo utente

Vuoi eliminare il messaggio?

Sottoscrizione

Anteprima

PREFERENZA

Il messaggio è in fase di inserimento.

loading

CamperOnLine

Buongiorno gentile utente,

da oltre 20 anni Camperonline offre gratuitamente tutti i suoi servizi
grazie agli inserzionisti che ci hanno dato la loro fiducia, permettici di continuare il nostro lavoro disattivando il blocco delle pubblicità.

Grazie della collaborazione.

Azione eseguita con successo

Azione Fallita

Condividi

Condividi questa pagina con:

O copia il link