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Multa su autovelox non ho comunicato il nome

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Grinza FI
Grinza FI
-
Inserito il 09/04/2010 alle: 18:35:59
Qualcuno mi può aiutare? Mio figlio ha preso una multa con l'autovelox in moto (andava a 68 Km/h) nell'Agosto scorso. Multa regolarmente pagata entro i termini di legge. Oggi gli arriva una notifica di 270 Euro perchè non ha comunicato il nome del conducente del veicolo. Chiedo a voi 1) Sapevo che se non si comunicava la multa era automaticamente del proprietario (ma forsemi sbaglio) 2) la cosa è stata in buona fede (anche se la legge non ammette ignoranza) cosa si può fare adesso? Ricorso? Pagare? altro? Quali sono le leggi che regolano questa infrazione? Grazie
alexia76
alexia76
-
Inserito il 09/04/2010 alle: 19:04:31
Ma non c'era scritto sul tagliando della multa? Righe piccole magari? Avete pagato immagino in posta/banca e quindi nessuno vi ha detto di dichiarare il nome per la decurtazione dei punti...
15
impiegatodelvolante
impiegatodel...
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14/01/2010 29540
Inserito il 09/04/2010 alle: 21:15:01
guarda bene che c'è scritto sulla multa. se non c'è allora puoi fare ricorso
17
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 09/04/2010 alle: 21:47:19
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 09/04/2010  18:35:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>digita "modifiche allarticolo 126/bis del codice della strada" ciao Robi
Surf83
Surf83
-
Inserito il 09/04/2010 alle: 23:21:48
Da quello che hai scritto deduco che ti sia stata notificata la sanzione di cui all'art. 126 bis comma due. Il termine per la notifica, in assenza di comunicazione è di 150 giorni decorsi però i primi 60 giorni entro i quali tu avresti dovuto comunicare il nome del guidatore. Pertanto devi anzitutto verifcare se tra la prima notifica che ti intimava di dichiare il guidatore e questa ultima notifica che ti sanziona, siano decorsi più o meno di 210 giorni (60+150). Se sono decorsi più di 210 giorni puoi senz'altro ricorrere perché la notifica è tardiva oltre i termini del combinato disposto di cui agli art. 201 e 126 bis CDS, quindi la PA è decaduta dalla potestà di richiedere la sanzione. Tieni presente che una giurisprudenza che può dirsi consolidata, indica che la competenza del GDP in questo caso è in base alla tua residenza poiché la sanzione è comminata per essere decorso il termine dei 60 giorni (attività omissiva), fatto che si è concretizzato nella tua città, non essendovi obbligo da parte tua di rendere la dichiarazione presso l'organo verbalizzante ma potendo invece inviare una semplice raccomandata. Pertanto in caso che tu decida di presentare ricorso puoi presentarlo presso il GDP competente in base alla tua residenza. Se cerchi in rete trovi sentenze a tal proposito. In caso di notifica esatta nei termini è arduo resistere potresti tentare, ma è arduo resistere ora perché avresti dovuto rispondere al primo invito. Se fosse capitato a me, ad esempio, avrei risposto alla prima intimazione sostenendo che pur essendo il proprietario del veicolo ciò che mi chiedono di fare è di testimoniare contro un mio stretto congiunto guidatore del mezzo e ciò si pone in evidente contrasto con la facolta data dall'art. 199 codice procedura penale che non prevede alcuna sanzione per chi si astiene dal testimoniare per fatti a lui noti a carico di congiunti punibili anche con pene più gravi a carico del trasgressore di quanto non lo siano quelle previste dall'art. 126 bis e che pertanto l'accertamento resta a loro carico. Nel ricorso solleverei una questione di legittimità costituzionale. Sarebbe l'unica strada ma occorrono a mio avviso dei buoni avvocati. Su questo argomento non ho fatto ricerche sull'esistenza di precedenti quindi nel caso tu decida di percorrerla dovresti documentarti. Non vedo altra soluzione nel caso di notifica fatta nei tempi giusti. Spero di esserti stato utile. Ciao.

Modificato da Surf83 il 09/04/2010 alle 23:25:09
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bolina
bolina
11/07/2008 441
Inserito il 10/04/2010 alle: 12:08:00
Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 09/04/2010  23:21:48:...ciò si pone in evidente contrasto con la facolta data dall'art. 199 codice procedura penale che non prevede alcuna sanzione per chi si astiene dal testimoniare per fatti a lui noti a carico di congiunti punibili anche con pene più gravi...id="size2"> L'art. 199 c.p.p. non c'entra proprio niente! Esso riguarda infatti la facoltà di astensione dal testimoniare dei prossimi congiunti di una persona imputata in un procedimento penale! @ Grinza: se sono stati rispettati tutti i tempi non ti resta altro che pagare. Per maggiori info ti posto un link che, a mio avviso, risolve tutti i dubbi!!

http://www.altalex.com/index.ph...

Saluti
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alexia76
alexia76
-
Inserito il 10/04/2010 alle: 12:41:22
Ma i punti li decurtano solo nel caso di autovelox o passaggio col rosso, ecc. ecc. Nel caso di multe per divieto di sosta o park scaduti... niente punti vero? Mi sto preoccupando.. anch'io ho preso una multa l'anno scorso per un parcheggio irregolare senza esposizione dello scontrino e l'ho pagata con servizio postale.. ma non ho dichiarato alcun nome.

Modificato da alexia76 il 10/04/2010 alle 12:42:23
17
bolina
bolina
11/07/2008 441
Inserito il 10/04/2010 alle: 13:07:33
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 10/04/2010  12:41:22 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> Stai tranquilla, nel caso di contestazione per violazione all'art. 158 del C.d.S. (divieto di sosta e di fermata) non è prevista la decurtazione di punti dalla patente.

http://www.asaps.it/circolari/c...

Anche per quanto riguarda la mancata esposizione dello scontrino per il parcheggio a pagamento non è prevista la decurtazione di punti. A dire il vero, in caso di parcheggi a pagamento, non è prevista nemmeno una specifica norma del C.d.S. A tal riguardo ti invito a leggere questa sentenza del Giudice di Pace di Caserta:

http://www.japigia.com/docs/ind...

Saluti
id="Trebuchet MS">id="size3">id="navy">
Surf83
Surf83
-
Inserito il 10/04/2010 alle: 14:42:03
quote:Risposta al messaggio di bolina inserito in data 10/04/2010  12:08:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potresti aggiungere un "secondo me"... al fatto che secondo te l'art. 199 non c'entra nulla. Io infatti nell'esprimere la mia modesta opinione ho premesso che ... se fosse capitato a me... So bene, credimi, che l'art. 199 riguarda il penale. Ma io stesso l'ho indicato ed ho commentato che per cose più gravi è prevista questa facoltà di astensione che non comprende sanzioni a carico di chi se ne avvale: astenersi dal dire cose a lui note che, se dette, comprometterebbero un congiunto mentre per l'art. 126 bis è prevista una sanzione per lo stesso tipo di astensione. A mio avviso c'è disparità tra soggetti in una stessa condizione. Piuttosto che pagare circa 300 euro io un tentativo lo farei, se quel verbale fosse mio. Saluti.
alexia76
alexia76
-
Inserito il 10/04/2010 alle: 16:02:12
quote:Risposta al messaggio di bolina inserito in data 10/04/2010  13:07:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per l'info. Il ticket in questione non era grattino ma sono quelle macchinetti che metti monetina e ti danno scontrino da esporre all'interno del veicolo. Sono tutti fatti cosi. E c'e' sempre scritto chiaramente di esporlo. Non credo che volendo non ammettere la mia colpa (che l'avevo chiaramente sebbene loro abbiano voluto far la vigliaccata 20min prima del termine del pagamento notturo. Torto mio che non avevo pagato), dicevo non credo di prender la ragione. A che pro poi...
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bolina
bolina
11/07/2008 441
Inserito il 10/04/2010 alle: 20:07:37
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 10/04/2010  14:42:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarebbe solo un tentativo perso in partenza! Qui si discute di un procedimento amministrativo (e non di un procedimento penale) e sull'obbligo di riferire e sulla legittimità delle sanzioni si è pronunciata addirittura la Corte Costituzionale nel 2005 e nel 2008. p.s. non ho aggiunto il ..."secondo me"...perchè l'art. 199 del c.p.p. non è applicabile nel caso in specie...secondo la legge!! Salutiid="Trebuchet MS">id="size3">id="navy">
Surf83
Surf83
-
Inserito il 11/04/2010 alle: 10:27:15
quote:Risposta al messaggio di bolina inserito in data 10/04/2010  20:07:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Continuo a non avere le stesse tue certezze. Uno dei due pronunciamenti della Corte Costituzionale da te stesso citata afferma questo concetto: Conclude la Corte “che debba essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi da responsabilitàid="red">, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella "negativa" (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione); è una conclusione che discende anche dalla necessità di offrire della censurata disposizione, nella parte in cui richiama l'art. 180, comma 8, del medesimo codice della strada, un'interpretazione coerente proprio con gli indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma richiamata, e secondo i quali essa sanzionerebbe il «rifiuto» della condotta collaborativa (e non già la mera omessa collaborazione) necessaria ai fini dell'accertamento delle infrazioni stradali. Inoltre, come anche affermato da questa Corte con l'ordinanza n. 434 del 2007, appare necessario precisare - per fugare «persistenti dubbi nell'interpretazione del testo originario dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada» - che la scelta in favore di «un'opzione ermeneutica, che pervenisse alla conclusione di equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dei "dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", presenterebbe una dubbia compatibilità con l'art. 24 Cost.»; essa, infatti, «non consentendo in alcun modo all'interessato di sottrarsi all'applicazione della sanzione pecuniaria, si risolverebbe nella previsione di una presunzione iuris et de iure di responsabilità», con conseguente «lesione del diritto di difesa», dal momento che risulterebbe preclusa all'interessato «ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta». Resta, dunque, confermata, nell'applicazione anche del testo originario dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo,id="red"> sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizioid="red">”. (testo tratto da altalex). Secondo me in questo ambito ci rientrano sia la comunicazione di non voler procedere per non denunciare uno stretto congiunto (in analogia del 199 cpp e poi la discutiamo in causa), sia la comunicazione di tre diverse patenti dei tre occupanti che essendosi alternati alla guida pongono l'accertamento a carico dell'organo procedente secondo il principio che la responsabilità (i punti da perdere) è individuale. Ti risultano precedenti giurisprudenziali già decisi in tal senso? E l'esito degli stessi?

Modificato da Surf83 il 11/04/2010 alle 10:51:47
19
litnute
litnute
20/04/2006 132
Inserito il 11/04/2010 alle: 11:39:24
volevo solo specificare per non indurrein errore, la notifica della violazione deve avvenire entro 150 giorni dall'infrazione, mentre 1 60 giorni per comunicare i dati del conducente, come in questo caso, decorrono dalla notifica del verbale e non dopo 150 giorni. cordiali saluti
19
ragamaffo
ragamaffo
11/10/2006 185
Inserito il 12/04/2010 alle: 09:34:17
Fai attenzione perchè sicuramente sulla 1^ Multa Vi era citato anche di produrre i documenti del conducente ( patente di Guida ) ... E' successo anche a Me circa 2 anni fà quando prestai la Mia Auto ad un Amico,al quale girai la multa per eccesso di velocità che lui aveva preso con la mia auto ; questi pagò la Multa Ma non allegò il suo documento di Guida . Dopo circa 4 mesi Mi venne Notificata una nuova Multa ( che prontamente girai al Mio amico ) propio perchè NON aveva prodotto il documento del conducente .... Credo Tu debba pagare la Multa . Saluti
Grinza FI
Grinza FI
-
Inserito il 12/04/2010 alle: 12:29:35
Grazie a tutti. MIo figlio ha pagato la multa ma non ha comunicato i dati della patente, ecco il perchè della seconda multa (ho chiamato per conferma i vigili). Adesso devo verificare se nella prima multa c'era scritto che si doveva comunicare i dati (penso di si ma per scrupolo) e poi, con molto rammarico in quanto fatto tutto in buona fede, mio figlio pagherà il secondo balzello. Comunque se qualcuno sa se c'è ci sono appigli per un ricorso .... Certo che 270 Euro, si possono pagare a rate?
alexia76
alexia76
-
Inserito il 13/04/2010 alle: 11:15:57
Le studiano tutte pur di far cassa... purtroppo e' questo il discorso e quindi ci saranno righe piccole e magari poco comprensibili a chi non e' molto attento o non conosce il significato dei termini. [:(]
18
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 19/04/2010 alle: 15:04:38
Non vale più il discorso di ANTICOSTITUZIONALITA' in questi casi? Se non ricordo male, nel caso in cui non ci sia una contestazione immediata da parte delle FF.OO, non si è tenuti a fornire questi dati. Semplicemente per il fatto che la costituzione ammette la facoltà di NON AUTO-ACCUSARSI. Fornire il nominativo del conducente rientra appunto nel caso di una AUTO-ACCUSA: proprio per questo motivo qualche anno fa le FF.OO avevano un modulo prestampato in cui si dichiarava l'impossibilità di risalire al conducente e a quel punto non potevano decurtare punti a nessuno. E' cambiato qualcosa?
17
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 19/04/2010 alle: 22:00:19
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 19/04/2010  15:04:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si e' cambiato l'art 126/bis e se il proprieterio del veicolo a cui e'stato recapitato il verbale non comunica antro gg.60 nei modi indicati nel P.V. i dati completi con fotocopia della patente del conducente, si becca anche i 270 E.e i punti non vengono detratti a nessuno.Se il proprietario del veicolo,pero', indica come conducente una persona che non ha sottoscritto la comunicazione il P.V. dovra' essere rinotificato a questa persona.Saluti Roby
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