quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 09/04/2010 18:35:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>digita "modifiche allarticolo 126/bis del codice della strada" ciao Robi
http://www.altalex.com/index.ph...
Salutiid="Trebuchet MS">id="size3">id="navy">quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 10/04/2010 12:41:22 (> Stai tranquilla, nel caso di contestazione per violazione all'art. 158 del C.d.S. (divieto di sosta e di fermata) non è prevista la decurtazione di punti dalla patente.Visualizza messaggio in nuova finestra
)>
http://www.asaps.it/circolari/c...
Anche per quanto riguarda la mancata esposizione dello scontrino per il parcheggio a pagamento non è prevista la decurtazione di punti. A dire il vero, in caso di parcheggi a pagamento, non è prevista nemmeno una specifica norma del C.d.S. A tal riguardo ti invito a leggere questa sentenza del Giudice di Pace di Caserta:http://www.japigia.com/docs/ind...
Salutiid="Trebuchet MS">id="size3">id="navy">quote:Risposta al messaggio di bolina inserito in data 10/04/2010 12:08:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Potresti aggiungere un "secondo me"... al fatto che secondo te l'art. 199 non c'entra nulla. Io infatti nell'esprimere la mia modesta opinione ho premesso che ... se fosse capitato a me... So bene, credimi, che l'art. 199 riguarda il penale. Ma io stesso l'ho indicato ed ho commentato che per cose più gravi è prevista questa facoltà di astensione che non comprende sanzioni a carico di chi se ne avvale: astenersi dal dire cose a lui note che, se dette, comprometterebbero un congiunto mentre per l'art. 126 bis è prevista una sanzione per lo stesso tipo di astensione. A mio avviso c'è disparità tra soggetti in una stessa condizione. Piuttosto che pagare circa 300 euro io un tentativo lo farei, se quel verbale fosse mio. Saluti.
quote:Risposta al messaggio di bolina inserito in data 10/04/2010 13:07:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie per l'info. Il ticket in questione non era grattino ma sono quelle macchinetti che metti monetina e ti danno scontrino da esporre all'interno del veicolo. Sono tutti fatti cosi. E c'e' sempre scritto chiaramente di esporlo. Non credo che volendo non ammettere la mia colpa (che l'avevo chiaramente sebbene loro abbiano voluto far la vigliaccata 20min prima del termine del pagamento notturo. Torto mio che non avevo pagato), dicevo non credo di prender la ragione. A che pro poi...
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 10/04/2010 14:42:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sarebbe solo un tentativo perso in partenza! Qui si discute di un procedimento amministrativo (e non di un procedimento penale) e sull'obbligo di riferire e sulla legittimità delle sanzioni si è pronunciata addirittura la Corte Costituzionale nel 2005 e nel 2008. p.s. non ho aggiunto il ..."secondo me"...perchè l'art. 199 del c.p.p. non è applicabile nel caso in specie...secondo la legge!! Salutiid="Trebuchet MS">id="size3">id="navy">
quote:Risposta al messaggio di bolina inserito in data 10/04/2010 20:07:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Continuo a non avere le stesse tue certezze. Uno dei due pronunciamenti della Corte Costituzionale da te stesso citata afferma questo concetto: Conclude la Corte “che debba essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi da responsabilitàid="red">, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella "negativa" (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione); è una conclusione che discende anche dalla necessità di offrire della censurata disposizione, nella parte in cui richiama l'art. 180, comma 8, del medesimo codice della strada, un'interpretazione coerente proprio con gli indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma richiamata, e secondo i quali essa sanzionerebbe il «rifiuto» della condotta collaborativa (e non già la mera omessa collaborazione) necessaria ai fini dell'accertamento delle infrazioni stradali. Inoltre, come anche affermato da questa Corte con l'ordinanza n. 434 del 2007, appare necessario precisare - per fugare «persistenti dubbi nell'interpretazione del testo originario dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada» - che la scelta in favore di «un'opzione ermeneutica, che pervenisse alla conclusione di equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dei "dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", presenterebbe una dubbia compatibilità con l'art. 24 Cost.»; essa, infatti, «non consentendo in alcun modo all'interessato di sottrarsi all'applicazione della sanzione pecuniaria, si risolverebbe nella previsione di una presunzione iuris et de iure di responsabilità», con conseguente «lesione del diritto di difesa», dal momento che risulterebbe preclusa all'interessato «ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta». Resta, dunque, confermata, nell'applicazione anche del testo originario dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo,id="red"> sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizioid="red">”. (testo tratto da altalex). Secondo me in questo ambito ci rientrano sia la comunicazione di non voler procedere per non denunciare uno stretto congiunto (in analogia del 199 cpp e poi la discutiamo in causa), sia la comunicazione di tre diverse patenti dei tre occupanti che essendosi alternati alla guida pongono l'accertamento a carico dell'organo procedente secondo il principio che la responsabilità (i punti da perdere) è individuale. Ti risultano precedenti giurisprudenziali già decisi in tal senso? E l'esito degli stessi?
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 19/04/2010 15:04:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Si e' cambiato l'art 126/bis e se il proprieterio del veicolo a cui e'stato recapitato il verbale non comunica antro gg.60 nei modi indicati nel P.V. i dati completi con fotocopia della patente del conducente, si becca anche i 270 E.e i punti non vengono detratti a nessuno.Se il proprietario del veicolo,pero', indica come conducente una persona che non ha sottoscritto la comunicazione il P.V. dovra' essere rinotificato a questa persona.Saluti Roby