quote:Originally posted by Roca
... il verbale mi è stato notificato il 13 marzo 2012, dunque il tempo stringe.>
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Faccio sèguito al mio
intervento
del 20 marzo scorso e ti metto a disposizione un'ulteriore bozza di ricorso.
Mi fara' piacere mettere a confronto le mie argomentazioni con quelle che saranno utilizzate dai consulenti giuridici dell'associazione cui sei iscritto.
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Ill.mo Sig. Prefetto
della Provincia di Livorno
Ricorso al Prefetto (art. 203 D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285) avverso il Verbale di Accertamento n. ... del ... per presunta violazione del Codice della Strada, rilevata il 06/01/2012 nel Comune di San Vincenzo (piazza Salvo D'Acquisto) a carico dell'autoveicolo IVECO Daily targato ..., contestata con la motivazione "LASCIAVA IN SOSTA IL VEICOLO IN AREA VIETATA NONOSTANTE LA SEGNALETICA STRADALE LO VIETASSE".
Il sottoscritto ... ... nato a ... ... il ... ..., residente in ... ... via ... ... n..., intestatario dell'autoveicolo di cui all'oggetto,
CHIEDE
alla S.V. Ill.ma di voler emanare
ordinanza di archiviazione del verbale a margine per le motivazioni di sèguito esposte.
1) L'ORDINANZA n. 64 dell'11 maggio 2005, istitutiva del "divieto di sosta" a base della contestata violazione,
risulta viziata di nullita' per incompetenza del Sindaco ad emanare i provvedimenti diretti a regolamentare la circolazione dei veicoli in un centro abitato, come ripetutamente statuito dalla Corte di Cassazione in materia:
Ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107, spetta al dirigente comunale competente, e non al sindaco, emanare provvedimenti diretti a regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato, a nulla rilevando in contrario che il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 del nuovo CdS, attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati. Tale combinato disposto deve essere letto in coordinamento con il citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), norma successiva rispetto al codice della strada, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale. Rientrano quindi nelle competenze dei dirigenti anche i provvedimenti che il D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 6 e 7, attribuisce espressamente al sindaco, trattandosi di atti che per un verso non implicano l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ma di gestione ordinaria e per altro verso non rientrano nelle deroghe di cui al citato D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 50 e 54.id="green"> (Cass. civ. Sez. II, Sent. 09-06-2010, n. 13885).
2) Nella denegata ipotesi che la S.V. Ill.ma voglia considerare legittima l'emanazione della citata ordinanza a firma del Sindaco in contrasto con i ripetuti pronunciamenti della Suprema Corte in materia,
il DIVIETO DI SOSTA istituito con detta Ordinanza risulta viziato di nullita'in quanto motivato ai sensi della lettera <b> nel comma 4 dell'art. 6 CdS, nell'inosservanza cioe' dell'impianto normativo voluto dal legislatore, che ha specificatamente previsto la successiva lettera <d> dello stesso comma per attribuire la facolta' di
vietare la sosta dei veicoliid="green"> agli enti proprietari delle strade.
E' ben vero che con la lettera <b> del citato comma 4 il legislatore ha attribuito agli enti proprietari delle strade la facolta' di
stabilire divietiid="green"> in genere, ma per il cosiddetto
principio di specialita', il "divieto di sosta" dei veicoli non puo' che istituirsi ai sensi della successiva lettera <d> nel citato comma 4 dell'art. 6 CdS.
3) Nella denegata ipotesi che la S.V. Ill.ma voglia considerare legittima l'istituzione del citato "divieto di sosta" in contrasto con lo schema normativo previsto dal legislatore,
il Verbale di Accertamento risulta viziato di nullita' per l'assenza del prescritto segnale (fig. II.74 ex art. 120 Reg.) all'ingresso dell'
area di parcheggio denominata "piazza Salvo D'Acquisto" dove e' stata rilevata la presunta infrazione e dove invece risulta collocato soltanto un segnale di PARCHEGGIO (fig. II.76 ex art. 120 Reg.)
accessibile alla generalita' dei veicoli a motore in assenza di qualsiasi
pannello integrativo, come da acclusa documentazione fotografica.
In altri termini risulta inosservata la precisa disposizione normativa di cui al comma 2 dell'art. 104 Reg:
Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione.id="green">
E' ben vero che, per il secondo periodo del citato comma,
tale obbligo non sussiste per i segnali a validita' zonaleid="green">, ma il segnale di DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74 ex art. 120 Reg.) non rientra tra i segnali a validita' zonale, per tali dovendosi intendere i segnali di cui all'art. 135 Reg. e cioe':
- ZONA RESIDENZIALE (fig. II.318);
- AREA PEDONALE (fig. II.320);
- ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322a);
- ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig. II.323a),
oltre al segnale di LOCALITA' (fig. II.273) di cui all'art. 131 del Regolamento.
E' altresi' ben vero che, per il secondo periodo del comma 4 nell'art. 131 Reg.,
eventuali altre prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO ABITATOid="green">, ma detta disposizione non puo' invocarsi nel caso de quo in quanto l'ordinanza n. 64/2005 del Comune di San Vincenzo esclude dal "divieto di sosta" la parte del centro abitato dove risultano realizzate
strutture appositamente destinate ed autorizzate, soggette alla regolamentazione del CdS.
Non pare infine inopportuno evidenziare che, per il comma 5 dell'art. 77 Reg.,
e' vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamentoid="green"> e detta disposizione risulta altresi' debitamente richiamata (paragrafi 5.3.1 e 5.3.2) nella "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione", emanata dal ministero dei LL.PP. il 24 ottobre 2000 e pubblicata sulla G.U. n. 301 del 28 dicembre 2000.
Si allega la fotocopia del verbale in oggetto e la documentazione dei rilievi fotografici.
Con osservanza.
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