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mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 04/10/2010 alle: 17:07:38
Ciao, volevo porre una domanda a chi ne sa. Gradirei quindi non avere l'opinione se quello che vado a descrivere è giusto o ingiusto, ma, se possibile, una risposta più utile. Mi è capitato di avere una vicina di casa in una località turistica, che sta organizzando un B.B. (bed and breakfast) e essendo camperista ha provato a chiedere l'autorizzazione ad organizzare una area attrezzata per 2 o 3 camper sul suo terreno dove abita e con le fognature ben funzionanti e l'allacciamento all'acqua e alla corrente. Nel comune (noi stiamo in una frazione) c'è qualcosa che attira turismo italiano e (soprattutto) europeo ma il campeggio ha chiuso 10 anni fa e ha venduto ad una impresa edile (50 apprtamenti di cui solo 2 venduti). il sindaco le ha negato i permessi perchè (a dire della mia vicina) al comune non interessa offrire una certa riccettività. Ora, dal momento che la cosa sarebbe interessata anche a me mi chiedo se è negabile l'autorizzazione e per quali motivi. Spero che non basti dire non la voglio perchè (per me è così) non ho una mentalità aperta e il turista, di qualsiasi tipo, è un rompi scatole. Pensate che io sono cresciuto li e da località turistica che da giugno a settembre e durante tutti i we dell'anno era piena, sono riusciti a far sparire tutti (non scherzo tutti!) i turisti italiani (2 alberghi e 3 ristoranti e 3 alimentari e 1 edicola chiusi in 5 anni) e a trasformare il paese in un quartiere dormitorio...che amarazza a raccontarlo. Grazie a chi mi darà informazioni utili.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 04/10/2010 alle: 17:45:37
Penso che l'autorizzazione (o meno) dipenda dalla destinazione d'uso del terreno ... (ovvero bisogna vedere il piano regolatore) Per il resto, che tristezza [:(] Ivanoid="blue">
15
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 04/10/2010 alle: 22:27:12
Ciao, visto che il sindaco sembra non gradire alcun tipo di turismo se in 5 anni è riuscito a far scappare tutti forse potremmo, come fatto in altri casi, mandare una bella e-mail a questo lungimirante genio della pianificazione economica ... chissà che si svegli ... altrimenti che sprofondi nella c...ca visto che è giá sulla buona via. mi dispiace solo per i cittadini ma se lo hanno votato avrà pure qualche qualità, magari ben nascosta. saluti, Marco
Silvana57
Silvana57
-
Inserito il 04/10/2010 alle: 22:53:02
mad marco prov. Milano vero? Se ci dici comune e confermi che la regione è la Lombardia forse ti si può dare una mano con la normativa. Ciao.
17
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 05/10/2010 alle: 12:16:26
quote:Risposta al messaggio di Silvana57 inserito in data 04/10/2010  22:53:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. Ciao, confermo che la regione è la Lombardia ma preferirei non nominare il comune per tanti motivi che non sto ad elencarvi. il terreno quasi sicuramente è edificabile ma dovrebbe essere terminata la cubature utile. il progetto era quello di realizzare sotto l'abitazione (villa singola) 2 camere per dormire e un miniappartamento, attrezzare l'area con piscina e gazebo per passare la sera e fare colazione (tutto questo viene realizzato) e aggiungere 2/3 posti camper con allaccio e scarico nere e grigie (non obbligatorio se l'asl o altri non lo permette) senza servizi igienici per motivi di spazio (la parte camper non verrà realizzata). la mia vicina mi ha detto che ha potuto aprire l'attività BeB perchè non serve la partita IVA ma solo il CF (vi riporto quanto mi ha detto) mentre per aggiungere anche i camper avrebbe bisogno della P.IVA. sul piano regolatore non so che prospettive hanno ma la zona dove nasce il tutto è una ex zona agricola boschiva riconvertita con grande scempio a residenziale e da qui il motivo per cui il sindaco è stato eletto o meglio strarieletto. il tutto verrebbe organizzato in una zona limitrofa alla zona residenziale senza quindi andare a toccare minimamente le strade più abitate e trafficate (praticamente a 100mt dalla statale ma inserito all'inizio di una zona boschiva). Grazie per utte le informazioni.
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05/02/2010 140
Inserito il 05/10/2010 alle: 12:31:14
un bel quesito da fare a qualche associazione di consumatori o di camperisti
Silvana57
Silvana57
-
Inserito il 05/10/2010 alle: 22:23:34
Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;15 Capo III Attività ricettive all'aria aperta Art. 51 (Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta) 1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.id="red"> 2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguonoid="red"> in villaggi turistici, campeggi ed aree di sostaid="red">. 3. Sono villaggi turistici gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. 4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. 5. Sono campeggi gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. 6. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. 7. L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi. 8. L'ente gestore può stabilire modalità specifiche da osservare per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento dell'attività ricettiva. 9. Sono aree di sostaid="red"> gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area con le dotazioni previste dal codice della stradaid="red">. 10. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.id="red"> 11. I campeggi ed i villaggi turistici all'interno dei quali sono presenti strutture ricreative ed attrezzature sportive di carattere permanente e di costruzione non precaria, aventi estensione minima pari al trenta per cento della superficie totale, possono utilizzare in forma aggiuntiva la denominazione di centro vacanze. Art. 54 (Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta) 1. Le aziende ricettive di cui all'articolo 51id="red"> sono realizzate in zone individuate dagli strumenti urbanistici e paesaggistici vigentiid="red">, in conformità alle norme e agli indirizzi del Piano territoriale paesistico regionale e degli strumenti di pianificazione territoriale con valenza paesistica vigente. 2. L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree a tal fine destinate dal piano regolatore generale corredato dallo studio geologico avente i contenuti previsti al comma 3. 3. Qualora l'azzonamento del piano regolatore generale non sia supportato dallo studio geologico di cui al comma 2, il comune predispone uno studio idrogeologico dell'area interessata dal complesso, eseguito da un professionista abilitato, ed esteso anche alle aree circostanti le cui caratteristiche morfologiche possono generare rischi. 4. Il comune censisce le aziende ricettive all'aria aperta insediate in zone ad elevato rischio idrogeologico e adotta ogni provvedimento utile a garantire la pubblica incolumità. Art. 55 (Titolo abilitativo edilizio) 1. La realizzazione delle strutture fisse delle aziende ricettive di cui al presente capo è soggetta a permesso di costruire rilasciato dal comune competente per territorioid="red">, ovvero a denuncia di inizio attività, che devono essere accompagnate dalla relazione paesistica inerente la sensibilità del sito e l'incidenza del progetto proposto. 2. Per i nuovi insediamenti lo strumento urbanistico comunale può disporre, in considerazione della estensione, dello stato di urbanizzazione e delle infrastrutture delle aree, la previa approvazione di un piano attuativo esteso all'intero ambito interessato dall'insediamento. 3. Non è richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento, che conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono rimovibili in qualsiasi momento.id="red"> Art. 59 (Autorizzazione all'esercizio) 1. L'esercizio delle aziende ricettive all'aria aperta è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comuneid="red">, competente per territorio, su domanda di chi ha titolo per assumerne la gestione. 2. Il richiedente che non sia una persona fisica designa un responsabile della gestione. Il mutamento del responsabile, nonché il subentro di terzi nella gestione sono immediatamente comunicati al comune. Nella domanda deve essere indicata la denominazione prescelta e il periodo di apertura. 3. Avverso il diniego dell'autorizzazione all'esercizio è ammesso ricorso in opposizione al comune entro trenta giorni dalla notificazioneid="red">. 4. L'autorizzazione all'esercizio è comunicata dal comune alla provincia competente per territorio. 5. Qualsiasi variazione dei contenuti della domanda di autorizzazione è comunicata al comune. Art. 60 (Obblighi dei titolari dell'autorizzazione all'esercizio) 1. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono tenuti a registrare i nominativi delle persone alloggiate e a comunicarli alla locale autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.id="red"> 2. È fatto obbligo ai gestori delle aziende ricettive all'aria aperta di comunicare tempestivamente agli organi competenti il movimento degli ospiti, secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche. 3. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari ed ospiti dei clienti, pena la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 59. Art. 61 (Disciplina delle tariffe e obbligo di comunicazione) 1. Secondo le disposizioni vigenti, le tariffe dei servizi delle aziende ricettive all'aria aperta sono liberamente determinate dai singoli gestori e comunicate alla provincia competente per territorio.id="red"> 2. Per gli esercizi di nuova apertura, la prima comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio. 3. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare tariffe superiori a quelle regolarmente comunicate. REGOLAMENTO REGIONALE 4 marzo 2003 , N. 2 Art. 10. Aree di sosta.id="red"> 1. Le nuove aree di sosta di cui all’art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell’art. 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni, devono essere dotate di: pozzetto di scarico autopulente o camper service; vuotatoio; erogatore di acqua potabile per carico acqua; contenitori per la raccolta dei rifiuti effettuata secondo le disposizioni comunali; apposita pavimentazione con materiale che ne garantisca la permeabilità; almeno due servizi igienici di cui 1 per portatori di handicap; toponomastica della città. 2. L’area di sosta deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell’area destinata alla sosta e deve essere indicata con apposito segnale stradale. L’accesso deve essere custodito. Quindi, per prima cosa, è necessario consultare un urbanista per capire se i suoli su cui si vuole effettuare la struttura ricettiva hanno o no i requisiti previsti nella legge regionale. Inoltre, l'attività è esercitabile in base alla LR da aziende (imprese) quindi con requisito di esercizio professionale di attività imprenditoriale (art. 1 DPR 633/72) quindi la soggezione ad assumere la veste di sostituto di imposta a fini IVA. Dato il numero limitato di posti che potrebbe mettere in campo, a mio avviso, la tua vicina di casa deve valutare anzitutto se l'impresa vale la spesa con la concorrenza dei parcheggi pubblici (gratuiti), poichè il tipo di infrastruttura che intende realizzare (struttura ricettiva - area di sosta) si scontra con alcune diverse aspettative dei camperisti in tema di "tariffe di sosta" e possibilità di effettuare sosta libera (con pernottamento a bordo) anche fuori dalle strutture ricettive per come definite nella LR Lombardia sopra richiamata e, tra l'altro, comportanti diversi obblighi in capo al gestore, come indicati nell'art. 60 anzi richiamato. In alternativa può valutare l'istituzione di un parcheggio/rimessa privato all'aperto destinato ad autocaravan (cfr.

http://www.comune.sommalombardo...

) ma anche qui vanno fatte, ritengo, verifiche di tipo urbanistico e a fini sicurezza, e poi ci sono i limiti alla fruizione della struttura, qualora di fatto vi si voglia consentire il campeggio su suolo privato, cfr. Sentenza TAR Umbria:

http://www.giustizia-amministra...

Tutto questo per quanto a mia modesta conoscenza.

Modificato da Silvana57 il 06/10/2010 alle 00:12:51
17
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 06/10/2010 alle: 12:00:15
quote:Risposta al messaggio di Silvana57 inserito in data 05/10/2010  22:23:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la precisione e la disponibilità. Da quello che capisco è corretto che la mia vicina mi abbia detto che avrebbe dovuto obbligatoriamente aprire la P.IVA e che l'attività è soggetta all'autorizzazione del comune (ma il ricorso a chi lo si fa?). A parte il piano regolatore l'area sembrerebbe OK (non sono urbanista però) perchè il verde c'è, i servizi ci sono basta renderli fruibili e l'impatto paesistico e sul traffico sarebbe nullo perchè lo spazio fruibile esiste già; bisognerebbe creare lo scarico ma quello non è un problema perchè il marito ha un'impresa edile (non stò ancora considerando le varie autorizzazioni a costruire ovviamente e bisognerebbe verificare). La concorrenza sarebbe di campeggi lontani e prevalentemente stanziali e i parcheggi pubblici (in realtà spesso aree private adibite a parcheggio) sono posti in zone scomode e poco accessibili ai camper. lo scopo comunque non è guadagnare sulla sosta ma offrire un iniseme di servizi che permettano agli equipaggi (solitamente non stanziali) di usare il posto come base per escursioni (quindi collegato ci saranno noleggi di vario tipo, convenzioni con ristoranti e negozi, navette, guide ecc. ecc.) cosa che la zona non offre e che vengono già attivati per il BeB e che la clientela target riciede e apprezza. il tutto poi sarebbe mirato su una clientela straniera che già apprezza la zona ma può usufuirla solo attraverso i campeggi e di cui sappiamo (non chiederemi come ma lo sappiamo) sempre lamentarsi. Questa cosa da sola non permetterebbe di guadagnare uno stipendio ma è l'insieme delle cose che aumenta i profitti e il tutto senza chiedere sovvenzioni a nessun ente pubblico anche se secondo me potrebbe ottenerlo visto lo sforzo che la provincia in questione ci sta mettendo per valorizzare la zona dal punto di vista turistico. Per ora comunque la mia vicina si è orientata al non combattere per non avere qualche strana grana che le impedisca di avviare tranquillamente il BeB ed è anche per questo che non voglio citare il comune. Peccato perchè qualche cliente lo avrei procurato facilmente. Grazie ancora per l'interesse che mi hanno fatto capire come potermi muovere per le valutazioni sulla cosa che sto facendo per possibili mie iniziative.
Silvana57
Silvana57
-
Inserito il 06/10/2010 alle: 14:35:15
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 06/10/2010  12:00:15 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> Non conosco i termini della domanda e del diniego. E a questo punto suggerisco due cose: 1) Passi esplorativi con l'assessorato al turismo e l'ufficio tecnico (urbanistica) del comune fatti dai consulenti della signora (urbanista e commercialista) possibilmente previa una chiacchierata con FAITA che potrebbe avere informazioni preziose per questo iter ed aiutare a capire la questione di "politica dell'offerta turistica" del comune, oltre che intervenire direttamente. I numeri li trova qui:

http://www.faitalombardia.it/fa...

Questa fase dovrebbe essere indirizzata a capire se la questione tecnico-urbanistica è veramente ok anche per il comune o quali sono le contro-osservazioni che fa il comune sulla parte tecnica e di politica turistica, per superarle nella domanda e per essere pronti a controbatterle in un eventuale ricorso al TAR. In particolare qualora ci fossero solo questioni di "politica turistica". Certamente FAITA avrebbe argomenti per tutelare un suo potenziale iscritto. 2) Nel fare la domanda allegare tutto il piano progettuale e il piano di marketing dal quale si dovrebbe evincere anche i seguenti elementi: a) sostenibilità dell'inizitiva sul piano urbanistico e caratteristiche di basso impatto b) incremento e sostenibilità delle capacità ricettive del comune, altrimenti altrove dirottate per mancanza di stessa offerta sul comune (non sostituzione o concorrenza con quelle esistenti, perché il segmento target del cliente è diverso) c) investimenti fatti nel comune e ricadute positive in termini di incremento della spesa turistica nel comune. La domanda deve mettere in condizione il comune di non rispondere evasivamente e dare la possibilità alla signora di operare nel ricorso per smontare eventuali motivazioni di rigetto. Se l'esplorazione del punto 1 è negativa ma solo per la questione politica, sarebbe opportuno, prima di inoltrare la domanda, a mio avviso, consultare anche un avvocato amministrativista in modo da impostare la domanda già preparati a dover ricorrere. Non saprei consigliarle altro. Per quanto a mia modesta conoscenza. P.S. Personalmente dubito che poi una volta autorizzata l'attività di Area di sosta con P.IVA la coesistente attività di B&B possa poi essere gestita senza P.IVA, essendo la principale, cui si abbinerebbe la secondaria, da gestirsi in regime di impresa.

Modificato da Silvana57 il 06/10/2010 alle 14:40:59
17
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 06/10/2010 alle: 17:11:08
Silvana sei gentilissima e farò prezioso tesoro dei tuoi consigli. Grazie mille. Riguardo al tuo p.s. non penso che la mia vicina abbia l'intenzione di non aprire la Piva. ha solo deciso di iniziare col CF per avviare e ingrossarsi le spalle e quindi tornare all'attacco. Tuuto quello che hai detto comunque interessa molto anche me direttamente perchè la cosa mi interessa per la stessa tipologia di attività in collaborazione e in una zona leggermente diversa e con un appeal (si scrive così?) maggiore e con lo scopo di creare una sosta più lunga delle 48 ore. ma qui si aprono altre problematiche che non posso affrontare ora. Comunque siccome secondo me la zona merita, se conclude qualcosa la mia vicina, farò in modo di fartelo sapere e offrirti almeno un SeB (sosta e breakfast) in riconoscenza (non ci sperare però nel breve perchè conosco la situazione politica e sub politica di quel comune). Grazie ancora.

Modificato da mad marco il 06/10/2010 alle 17:13:00
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 06/10/2010 alle: 18:51:17
quote:Originally posted by mad_marco Mi è capitato di avere una vicina di casa in una località turistica, che ... ha provato a chiedere l'autorizzazione ad organizzare una area attrezzataid="red"> per 2 o 3 camper sul suo terreno dove abita ...>
> Nel titolo e poi anche nel primo messaggio fai riferimento ad una area attrezzata. Come noto, l'area attrezzata e' una "pertinenza stradale", soggetta alla regolamentazione del CdS ed indicata con l'apposito segnale verticale (Fig. II.377, ex art. 136/20 Reg.) Di contro, in diverse normative regionali concernenti il turismo (come la citata L.R. 15/2007 per la Regione Lombardia), l'area di sosta e' una "struttura ricettiva", soggetta alla specifica regolamentazione delle "strutture ricettive all'aria aperta". Questa netta distinzione, con tutti i relativi "effetti", non risulta molto chiara tra numerosi lettori del forum. Mi permetto quindi chiederti di voler valutare l'opportunita' di contribuire, con il tuo 'topic', alla riduzione di equivoci e fraintendimenti in materia di camperismo, modificando il titolo della discussione (ad esempio, in NO ad un'area di sosta in Lombardia) allo scopo di evitare la citazione "A.A.", che si riferisce a tutt'altra tipologia di "struttura".
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 06/10/2010 alle: 19:03:13
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 06/10/2010  18:51:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Questa netta distinzione, con tutti i relativi "effetti", non risulta molto chiara tra numerosi lettori del forum.>
> Chiedo scusa ai lettori se apro (e chiudo, in quanto si puo' continuare a parlare di cio' nei tanti 3D gia' esistenti) un OT : concordo con TheDevil che probabilmente non tutti i camperisti (ma forse nemmeno tutti gli amm. comunali [;)][}:)]) sono a conoscenza delle differenze (importanti, anzi direi fondamentali) tra AA intesa come pertinenza pubblica stradale normata dal CdS e "area di sosta" intesa come "struttura ricettiva" normata dalle LR sul turismo. Ivanoid="blue">
17
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 07/10/2010 alle: 10:57:09
Ciao, in merito alla questione di cambiamento del titolo avevo inizialmente pensato di rispondervi dandovi ragione e stavo facendo seguire un ragionamento. Nello scrivere questo ragionamento sono giunto alla conclusione che non mi sembra corretto cambiare il titolo perchè penso che questo forum sia indirizzato a gente comune e a gente specializzata. In tutte le professioni si usano gerghi (io li chiamo dialetti) che la gente comune può fraintendere. Nelle mie attività io ho sempre adattato il mio linguaggio a quello degli altri per farmi capire e non posso pretendere che l'altro si adatti a me. Per questo motivo penso che sia più utile parlare come tutti (magari sbagliando) in modo da divulgare e fare attecchire una filosofia o un modo corretto di muoversi e comportarsi piuttosto che rischiare di non essere compresi e magari fraintesi creando confusione. In più se io vado da un medico parlo come so e poi il medico si consulterà con chi di dovere parlando alla sua maniera e mi tradurrà la diagnosi, alla stessa maniera se chiedo un consulto legale o mi affido ad una associazione io espongo nella maniera in cui sono capace (potrei essere anche analfabeta) e ritengo che sia il professionista che debba intendere quello che voglio esprimere tradurlo per i documenti legali e incaricarsene in un dibattimento. Se per poter fare una richiesta in questa sezione dovessi imparare il gergo legale allora potrei pensare che sia opportuno fare un test di ammissione come per entrare in club e quindi che questa è una sezione solo per esperti del settore. Vi vorrei fare notare anche che la gente comune ritiene certe categorie professionali troppo staccate dalla realtà proprio perchè spesso quella categoria non sforzandosi (spesso per deformazione professionale) di parlare "volgare" (inteso come latino e italiano) non riesce a fare comprendere in cosa consiste la prorpia professionalità e quindi la gente comune non giustifica la parcella dell'avvocato o del commercialista o del notaio o dell'ingegnere o dell'architetto o del medico specialista o... e magari invece paga la stessa cifra al mago che parla come lui. In più faccio notare che sul modo di parlare e sulla terminologie banche e assicurazioni (o meglio pochi loro rappresentati) ci hanno marciato alla grande e alla fine si sono fatti la reputazione di essere disonesti quando la realtà è decisamente diversa. Quindi riterrei più opportuno e utile un intervento in cui venga spiegata la differenza allo scopo di divulgare meglio la cosa. Più cultura circola meglio è per tutti. Ben venga quindi la vostra precisazione e anzi ampliatela se lo ritenete opportuno ma non ritengo di dover modificare il titolo. Dispostissimo al confronto ovviamente.
Silvana57
Silvana57
-
Inserito il 07/10/2010 alle: 20:50:06
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 06/10/2010  19:03:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono curiosa di conoscere il suo punto di vista a riguardo delle differenze. Grazie.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 07/10/2010 alle: 21:56:16
quote:Risposta al messaggio di Silvana57 inserito in data 07/10/2010  20:50:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ripeto che il mio e' un OT che rimanda la discussione in altri topics (gia' esistenti o nuovi) xche' a parer mio e' bene evitare di allargare la discussione in questo topic per evitare "divagazioni" varie che potrebbero non essere utili a questa specifica discussione... Cmq, vista la sua curiosita' e in attesa che qualcuno inizi (o per meglio dire continui) la discussione su questo specifico argomento (differenze tra "aree attrezzate" intese come pertinenze pubbliche stradali normate dal CdS e "area di sosta" intese come strutture ricettive normate dalle LR sul turismo), puo' fare dei "SEARCH" e vedra' che saltera' fuori di tutto e di piu' in quanto se ne e' gia' discusso molto in questo forum. Ivano PS: ma ci dobbiamo dare del "lei" ? [;)]id="blue">
Silvana57
Silvana57
-
Inserito il 07/10/2010 alle: 22:45:22
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 07/10/2010  21:56:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso ci si possa dare del tu. Ma ho già fatto cerca ma non sono riuscita a trovare la tua definizione perché in fondo era questo che ti avevo chiesto, non le discussioni in generale. La tua differenza tra le due strutture. Sarò più precisa perché come puoi immaginare qualche lettura in questo forum l'ho pure fatta. Le domande alle quali vorrei dare una risposta sono queste: 1) quali differenti utilizzi possono essere fatti dell'autocaravan nelle due strutture; perché se sono differenti come dice TheDevil non dovrebbero avere lo stesso utilizzo, altrimenti perché sarebbero differenti? Solo per il nome? 2) se l'area dell'art. 7 è su suolo pubblico o può essere istituita anche su suolo privato con delibera da Codice Strada; nel secondo caso, se l'area è definita come detto nell'art. 7, come fa il proprietario privato a mettere a disposizine del comune il suolo e poi riaverlo in gestione? La delibera in base al CDS deve essere agganciata al conferimento ad uso pubblico del suolo (comodato? fitto?) e ad una concessione a gestire l'area per pari periodo? Il prezzo del fitto e della concessione sono compensabili? O la concessione pubblica deve valere più del fitto o viceversa? 3) quale tariffa si applica nel caso in cui l'area è pubblica e resta in gestione diretta del comune (parcheggio auto + 50%? Altra tariffa determinata come? Dove trovo la regola della tariffa?) E se invece l'area fosse pubblica ma data in concessione a privato o cooperativa qual'è la tariffa? Lo si fa sempre con la delibera di istituzione per l'art. 7? 4) quale tariffa si applica nel caso in cui l'area è privata viene data al comune, il comune istituisce l'area in base all'art. 7 e la ridà in gestione a privati (allo stesso o a una cooperativa)? 5) l'art. 185 comma 3 vale anche per la sosta e il parcheggio dell'autocaravan nella aree attrezzate dell'art. 7 sia pubbliche che private? 6) l'area attrezzata art. 7 è una struttura ricettiva? 7) l'area di sosta (della LR) è anche un parcheggio o un rimessaggio? Queste secondo me sono le domande delle quali il camperista normale, per comprendere la differenza, dovrebbe sapere le risposte. Se ti può confortare non ho trovato risposta a queste domande su alcuno dei siti che trattano la costruzione delle AA o della ADS. Però io credo che sia necessario rispondere ai 7 gruppi di domande per fare chiarezza. Lo facciamo qui o apro un altro intervento nuovo? Tu come dici?
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 08/10/2010 alle: 00:30:49
quote:Risposta al messaggio di Silvana57 inserito in data 07/10/2010  22:45:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Queste secondo me sono le domande delle quali il camperista normale, per comprendere la differenza, dovrebbe sapere le risposte.>
> OK, visto che insisti scrivo in questo topic (invece che in un altro nuovo o "ripreso"), sperando che poi con il possibile "proliferare" di commenti su tale argomento (e relative possibili ulteriori "divagazioni" sui vari temi) la discussione/domanda proposta da mad marco non si "perda" in mezzo a discussioni il piu' delle volte "accademiche & filosofeggianti" cosi' come spesso avviene ... A parer mio al camperista normale e' suff sapere che le differenze tra "aree attrezzate" intese come pertinenze pubbliche stradali normate dal CdS e "aree di sosta" intese come strutture ricettive normate dalle LR sul turismo sono : a) nelle "aree attrezzate" intese come pertinenze pubbliche stradali NON E' CONSENTITO CAMPEGGIARE (che detto in parole povere significa NON poter aprire il tendalino, tirar fuori tavolino e sedie, ...) questo perche' essendo pertinenze pubbliche stradali sono normate dal CdS e nello specifico per quanto riguarda i camper dall'art. 185; a tal riguardo e' importante ricordare che il CdS e relativo art. 185 NON si applicano su aree private. b) nelle "aree di sosta" intese come strutture ricettive normate dalle LR sul turismo (che possono variare da regione a regione) POTREBBE ANCHE ESSERE POSSIBILE CAMPEGGIARE (che detto in parole povere significa poter aprire il tendalino, tirar fuori tavolino e sedie, ...) DIPENDENTEMENTE DA QUANTO INDICATO PER L'APPUNTO DALLE SINGOLE LR SUL TURISMO. Tutto il resto a parer mio e' invece probabile che confonda ulteriormente le idee al camperista normale ... Per il resto in seguito vedro' se sapro' (se sono in grado) rispondere punto per punto alla tue 7 domande. Ivanoid="blue">
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 08/10/2010 alle: 09:01:57
quote:Risposta al messaggio di Silvana57 inserito in data 07/10/2010  22:45:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da camperista dell'ultima ora, mi farebbe molto piacere conoscere le risposte alle domande; propongo di aprire un nuovo intervento, anche per trovare facilmente l'argomento in futuro con la funzione cerca. Grazie
17
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 08/10/2010 alle: 10:39:04
Ciao, ritengo opportuno che venga aperto un'altra discussione perchè l'argomento può essere interessante e potrebbe essere utile il contributo di tutti, non solo degli addetti del lavoro. Lasci l'onore a voi di aprirlo, visto l'offerta di Silvana candito lei. Vi suggerisco comunque di vedere l'introduzione al portolano di plein air e anche l'introduzione alla sezione Sosta qui su COL, ho la sensazione che stiamo parlando di una legenda: per il CS è una cosa per la stampa è un'altra.
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 22/10/2010 alle: 18:19:51
quote:

Citazione dal CdS, art. 7

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco,: .... h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; ....id="green">
>
>
quote:

Originally posted by TheDevil

Mi permetto quindi chiederti di voler valutare l'opportunita' di contribuire, con il tuo 'topic', alla riduzione di equivoci e fraintendimenti in materia di camperismo, modificando il titolo della discussione ... allo scopo di evitare la citazione "A.A.", che si riferisce a tutt'altra tipologia di "struttura".

Originally posted by mad_marco

>
> Ad integrazione della motivazione per la mia richiesta citata, che non hai ritenuto di accogliere, mi permetto manifestarti altre due mie opinioni, strettamente basate sul vigente testo del Codice della Strada. Soltanto come pro-memoria sul caso qui discusso ed, eventualmente, come spunto di approfondimento per la collaterale

discussione

, ma senza alcun sèguito diretto. 1) Al momento, per esplicito dettato normativo un'area attrezzata puo' trovarsi soltanto in un centro abitatoid="green"> (oppure in un'area di servizio autostradale con superficie superiore a 10/mila mq). Con una recente proposta di modifica al CdS (cfr.

qui

) si e' invano tentato di superare questa limitazione territoriale. E, nel caso della tua vicina, resta da appurare se il suo terreno si trovi all'interno della delimitazione di centro abitato. 2) Sempre per dettato normativo, i comuni possono istituire le aree attrezzateid="green">. Ora, nei lìmiti della mia conoscenza della lingua italiana, il significato del verbo "istituire" e' ben diverso dal verbo "autorizzare" e fa presumere che il comune debba avere la preesistente titolarita' del terreno sul quale liberamente deliberare di iniziativa l'istituzione di un'area attrezzata. In altri tèrmini, su terreni a proprieta' privata (come quello della tua vicina) non puo' trovarsi un'area attrezzata ai sensi dell'art. 7 CdS. Ovviamente a mio avviso.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 23/10/2010 alle: 21:56:49
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 22/10/2010 18:19:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Al momento, per esplicito dettato normativo un'area attrezzata puo' trovarsi soltanto in un centro abitato Con una recente proposta di modifica al CdS (cfr. qui) si e' invano tentato di superare questa limitazione territoriale. >
> In effetti non sarebbe male se la normativa fosse modificata permettendo che le AA possano essere istituite ANCHE al di fuori dei centri abitati (ma SOLO se si mantiene la possibilita’ che siano istituite ANCHE nei centri abitati cosi’ come ora previsto). Ma ATTENZIONE xche’ : 1) da come e’ scritto l’emendamento, pare proprio che (o per meglio dire potrebbe essere “interpretato” come) non possano esistere parcheggi pubblici per camper se nell’area di sosta non esiste il CS, quindi “interpretando” la cosa i sindaci anti-camperisti potrebbe dire <<no CS ? quindi NO parcheggio per camper ! …>> e di conseguenza, i sindaci potrebbero “a piacere” applicare o meno tale indicazione, ma immaginiamoci un po’ quale scelta faranno i sindaci anti-camperisti … (anche considerato quante ne abbiamo gia’ viste e continuiamo a vederne … e ora nei piu’ dei casi i divieti di sosta anti-camperisti sono illegittimi, dopo invece con l’applicazione di queste modifiche al CdS diventerebbero pure legittimi…) 2) ci potrebbe essere il “rischio” che le amm. comunali potendo “scegliere” istituiscano le AA SOLO fuori dai centri abitati ... Ivanoid="blue">
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