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23/11/2006 4254
Inserito il 14/01/2007 alle: 01:18:55
REGIONE ABRUZZI (1) NORMATIVA - L.R. 28 dicembre 1998, n. 162 - Norme regolamentari del turismo itinerante - L.R. 23 ottobre 2003, n. 16 - Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta AREA DI SOSTA (dalla L.R. 16/2003) Art. 9 (Campeggi liberi e isolati) - I Comuni, al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, possono individuare apposite "aree di sosta" al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica. Le aree di cui al comma 1 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il tetto massimo di 25 per una capacità ricettiva massima di cento persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica". La sosta in queste aree, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o transito, non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio. Qualora non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi. I Sindaci emettono apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate. Per le aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza. La gestione delle aree di sosta può essere affidata a terzi. Art. 10 (Mini-aree di sosta) - Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di cinque e un massimo di quindici piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con le altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei comuni privi di campeggi. AREA ATTREZZATA (dalla L.R. 162/1998) Art. 1 (Finalita') - La Regione Abruzzo, ai fini della produzione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite, individuate dai comuni singoli o associati o da soggetti a prevalente capitale pubblico, a supporto del turismo itinerante. Art. 2 (Aree di sosta) - I comuni, in attuazione dell'art. 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio dell'autocaravan e caravan omologate a norma delle disposizioni vigenti. Le aree di sosta di cui al primo comma, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del D.P.R. n. 495 del 1992, sono dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale; e) toponomastica della città. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20%. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati e l'area va indicata con apposito segnale stradale. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al primo comma è permessa per un periodo massimo di 3 gg. consecutivi. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Art. 3 (Affidamento della gestione delle aree a soggetti privati) - I comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa. Il soggetto gestore può essere anche il titolare dell'area naturale nel cui comprensorio ricade l'intervento. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. Art. 4 (Contributi) - La Regione per la realizzazione delle aree di cui all'art. 2 concede contributi in c/capitale ai comuni, dando priorità ai comuni associati ricadenti nei parchi nazionali e regionali. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorità ai fini di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale. [omissis, per la parte rimanente dell'art. 4 e dei successivi articoli, concernenti l'erogazione dei contributi e la relativa copertura finanziaria.] DIVIETI (dalla L.R. 16/2003, art. 9) I Sindaci emettono apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate. SANZIONI nn VARIE (dalla L.R. 16/2003, art. 22) Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nel caso di insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile per la durata massima di giorni 10. -------------------- [1] Nome ufficiale della regione secondo l'art. 131 della Costituzione.

Modificato da TheDevil il 15/10/2007 alle 21:52:35
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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:40:23
REGIONE BASILICATA NORMATIVA nn AREA DI SOSTA nn AREA ATTREZZATA nn DIVIETI nn SANZIONI nn VARIE nn

Modificato da TheDevil il 03/10/2007 alle 17:40:52
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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:41:24
REGIONE CALABRIA NORMATIVA L.R. 11 luglio 1986, n. 28 - Ricezione turistica all'aria aperta AREA DI SOSTA Art. 1 (Oggetto della legge) [omissis] Aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista. Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri cento ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica. [omissis] Art. 6 (La classificazione dei complessi ricettivi all'aria aperta) [omissis] La classificazione e' obbligatoria, eccezion fatta per le aree di sosta di cui all'art. 1 della presente legge ed organizzate da Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all'aria aperta. [omissis] AREA ATTREZZATA nn DIVIETI Art. 1 (Oggetto della legge) [omissis] E' vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende od altri mezzi di soggiorno mobili od in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi: - soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purche' la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle autorita' competenti; - soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista. E' altresi' vietato campeggiare e/o soggiornare, nonche' consentire di campeggiare e/o soggiornare, in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonche' sugli arenili. I complessi di cui al presente articolo devono possedere requisiti indicati negli allegati A, B, C, D, che fanno parte integrante della presente legge. SANZIONI Art. 19 (Le sanzioni) [omissis] La violazione del disposto di cui al penultimo comma dell'art. 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire cinquantamila per ogni pernottamento, da corrispondersi sia da parte del proprietario dell'installazione che da parte del titolare del pubblico esercizio autorizzato ad altra destinazione e che consente il pernottamento. [omissis] VARIE nn

Modificato da TheDevil il 14/10/2007 alle 19:31:29
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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:42:26
REGIONE CAMPANIA NORMATIVA L.R. 26 marzo 1993, n. 13 - Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta AREA DI SOSTA Art. 14 (Altre strutture ricettive all'aria aperta) [omissis] Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 7: a) gli enti locali che destinano non piu' di dieci piazzole attrezzate per ricettivita' gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti; b) le associazioni agrituristiche che, nell'ambito di itinerari agrituristici, allestiscono piazzole attrezzate per ricettivita' gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti e con limite massimo di dieci piazzole. Ogni altra forma di sosta di turisti dotati di autonomi mezzi mobili di soggiorno e' disciplinata dai regolamenti comunali. Art. 15 (Classificazione) [omissis] Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di 30 piazzole e svolgono la propria attivita', integrata anche con attività extraturistiche, a supporto del turismo camperistico itinerante rurale ed escursionistico. [omissis] AREA ATTREZZATA nn DIVIETI nn SANZIONI nn VARIE Per la Regione Campania gli autoveicoli attrezzati per l'alloggio sono equiparati alle roulottes.

Modificato da TheDevil il 14/10/2007 alle 19:17:45
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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:43:27
REGIONE EMILIA-ROMAGNA NORMATIVA L.R. 28 luglio 2004, n. 16 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita' AREA DI SOSTA Art. 15 (Aree attrezzate di sosta temporanea) I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive. (dalla Delib.G.R. 2-11-2004 n. 2150) Le nuove aree di sosta di cui all'art. 15 della L.R. n. 16/2004 devono essere dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentirne la fruibilità notturna in sicurezza. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I.; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale; e) impianto di distribuzione di energia elettrica agli ospiti (da aggiornare periodicamente alle norme di sicurezza per la più scrupolosa protezione degli utenti); f) impianto antincendio certificato da un tecnico abilitato, conforme alle normative in vigore, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di prevenzione incendi; g) in ogni area di sosta devono essere presenti almeno due servizi igienici, di cui almeno uno attrezzato per i portatori di handicap; h) toponomastica della città. Le aree di sosta esistenti devono conformarsi ai requisiti previsti per le nuove strutture entro 3 anni dalla pubblicazione del presente atto. L'area di sosta deve essere realizzata in modo da permettere il deflusso delle acque meteoriche e non dare origine a sollevamento di polvere, essere facilmente accessibile ai veicoli, essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con apposito segnale stradale e segnaletica orizzontale. Qualora i servizi forniti fossero a pagamento, i prezzi dei servizi offerti devono essere comunicati alla Provincia competente per territorio, entro il primo ottobre di ogni anno con validità dal primo anno successivo. È consentita una ulteriore variazione entro il primo marzo dell'anno successivo con validità dal primo giugno dello stesso anno. I prezzi dei servizi devono essere riepilogati in una apposita tabella all'ingresso dell'area di sosta. I Comuni possono concedere una proroga del termine per l'adeguamento dei requisiti per le aree di sosta esistenti su aree con destinazione urbanistica non compatibile con la nuova destinazione. La proroga del termine è accordabile al fine di consentire la modifica degli strumenti urbanistici ovvero per l'individuazione di aree alternative, e non può essere superiore a due anni rispetto al termine vigente del 14 dicembre 2007. La proroga è inoltre subordinata alla presenza dei seguenti servizi: almeno un servizio di scarico, almeno due servizi igienici, anche non fissi, e sia previsto un erogatore di acqua utilizzabile anche a fini antincendio e almeno un estintore. AREA ATTREZZATA nn DIVIETI Art. 41 (Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero) Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori: - delle strutture di cui agli articoli 6 [strutture ricettive all'aria aperta], 14 [strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico] e 15 [aree attrezzate di sosta temporanea], - dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 26/1994, - da quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna), - da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, - da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna). E' fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso. [omissis] SANZIONI Art. 39 (Sanzioni per altre violazioni) Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente legge o dagli atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 400,00. VARIE nn

Modificato da TheDevil il 14/10/2007 alle 19:15:16
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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:44:27
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA NORMATIVA L.R. 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo AREA DI SOSTA (dal Titolo VI - Disposizioni in materia di turismo itinerante) Art. 106 (Finalita') La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante. Art. 107 (Requisiti) I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti con regolamento regionale[1] nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni. I Comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma l e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia. Art. 108 (Affidamento della gestione delle aree) I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalita' della gestione. Le tariffe devono essere determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica. In caso di gestione mediante convenzione, i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze alla TurismoFVG ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, con le modalita' di cui all'articolo 94. Art. 109 (Contributi) L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree di cui all'articolo 106. I contributi sono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, fino al limite massimo di lire 50.000.000 in caso di Comuni singoli, ovvero di lire 70.000.000 in caso di Comuni associati, per singolo intervento. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorita' al fine di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale. [1] D.P.Reg. 10 ottobre 2003, n. 0360/Pres. Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'articolo 107, comma 1, della legge regionale 2/2002, nonche' [omissis] Articolo 2 (Requisiti) Le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di impianti di smaltimento igienico-sanitario, devono essere dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale; e) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilita'; f) toponomastica del Comune ove e' ubicata l'area, contenente informazioni turistiche aggiornate redatte in piu' lingue; g) adeguata segnaletica a regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita di veicoli e di pedoni in condizioni di sicurezza. Le aree di cui al comma 1 devono essere opportunamente dimensionate, in relazione al minore impatto ambientale possibile, nonche' piantumate con siepi ed alberature per una superficie non inferiore al venti per cento dell'area. Le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan sono indicate con apposito segnale stradale collocato a partire dal confine del Comune ove e' ubicata l'area. Articolo 3 (Localizzazione) La localizzazione delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan avviene nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, con particolare riferimento alle disposizioni urbanistiche, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali, nonche' dell'offerta turistica esistente. Le aree di cui al comma 1 sono preferibilmente ubicate in zone d'interesse ambientale e paesaggistico e nelle vicinanze dei principali assi viari. AREA ATTREZZATA nn DIVIETI nn SANZIONI nn VARIE Art. 94 (Registrazione e notificazione degli ospiti) Ai fini della rilevazione statistica, i gestori delle strutture ricettive e delle case e appartamenti per vacanze sono obbligati a comunicare giornalmente il movimento degli ospiti alla Direzione centrale attività produttive o al soggetto dalla stessa incaricato ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT. In materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

Modificato da TheDevil il 14/10/2007 alle 18:41:27
Fendt BIANCO ACTIV 31.605€, Nuovo
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Knaus CARAVAN E MINICARAVAN USATE   FUSTINONI BERGAMO 4.900â
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Challenger C256 4.900€, Anno: 2021
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Roller Team KRONOS  265 TL NUOVO SU ORDINAZIONE 4.900€, Nu
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Laika KREOS 5010 2300 130CV CON BASCULANTE 54.000€, Anno:
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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:45:29
REGIONE LAZIO NORMATIVA L.R. 13 dicembre 1996, n. 54 - Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti[1] L.R. 6 agosto 2007, n. 13 - Organizzazione del sistema turistico laziale AREA DI SOSTA (attualmente dalla L.R. 54/1996) Art. 1 (Finalita') La Regione, ai fini della promozione del turismo, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni a supporto del turismo itinerante. Art. 2 (Aree di sosta) I comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan e caravan. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitore per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale; e) toponomastica della citta'; f) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilita' possibile. L'area di sosta deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell'area destinata alla sosta e deve essere indicata con apposito segnale stradale. L'ingresso deve essere custodito. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali. I comuni realizzano le aree di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni dei loro piani urbanistici generali e particolareggiati. I comuni possono formare varianti agli strumenti urbanistici per permettere l'utilizzo di idonei spazi territoriali attrezzati per le finalita' di cui all'articolo 1 ed eventualmente anche per attivita' multifunzionali di interesse generale come la protezione civile, in conformita' a quanto previsto dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225. Art. 3 (Gestione delle aree) I comuni possono affidare la gestione delle aree a privati mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalita' della gestione stessa. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. AREA ATTREZZATA nn DIVIETI nn SANZIONI nn VARIE nn [1] di prossima abrogazione a far tempo dalla data di entrata in vigore dei Regolamenti previsti nell'art. 56 della L.R. 13/2007.

Modificato da TheDevil il 14/10/2007 alle 18:39:58
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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:46:30
REGIONE LIGURIA NORMATIVA L.R. 4 marzo 1982, n. 11 - Norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive L.R. 25 maggio 1992, n. 13 - Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere L.R. 29 maggio 1998, n. 18 - Regolamentazione del turismo itinerante AREA DI SOSTA (dalla L.R. 18/1998) Art. 1 (Finalita') La Regione, al fine di promuovere il turismo itinerante, disciplina la sosta temporanea di caravan e autocaravan in aree apposite individuate dai Comuni, singoli o associati. Art. 2 (Aree attrezzate di sosta) I Comuni, in attuazione dell'art. 1 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell'art. 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, istituiscono aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio dei caravan ed autocaravan omologati, dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, se effettuata nel territorio comunale; e) toponomastica della citta'. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati. La sosta di caravan ed autocaravan nelle aree attrezzate di sosta e' permessa per un periodo massimo di 36 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi. Art. 3 (Gestione delle aree) I Comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalita' della gestione stessa. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. AREA ATTREZZATA nn DIVIETI nn SANZIONI nn VARIE nn

Modificato da TheDevil il 14/10/2007 alle 18:38:55
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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:47:33
REGIONE LOMBARDIA NORMATIVA L.R. 16 luglio 2007, n. 15 - Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo AREA DI SOSTA (dal TITOLO III "Strutture ricettive" - Capo III "Attivita' ricettive all'aria aperta") Art. 51 (Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta) 1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. 2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta. 9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area con le dotazioni previste dal codice della strada. 10. In tali aree, la sosta e' consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. Art. 54 (Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta) 1. Le aziende ricettive di cui all'articolo 51 sono realizzate in zone individuate dagli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, in conformita' alle norme e agli indirizzi del Piano territoriale paesistico regionale e degli strumenti di pianificazione territoriale con valenza paesistica vigente. 2. L’insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta e' consentito esclusivamente nelle aree a tal fine destinate dal piano regolatore generale corredato dallo studio geologico avente i contenuti previsti al comma 3. 3. Qualora l'azzonamento del piano regolatore generale non sia supportato dallo studio geologico di cui al comma 2, il comune predispone uno studio idrogeologico dell'area interessata dal complesso, eseguito da un professionista abilitato, ed esteso anche alle aree circostanti le cui caratteristiche morfologiche possono generare rischi. 4. Il comune censisce le aziende ricettive all'aria aperta insediate in zone ad elevato rischio idrogeologico e adotta ogni provvedimento utile a garantire la pubblica incolumita'. Art. 60 (Obblighi dei titolari dell'autorizzazione all'esercizio) 1. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono tenuti a registrare i nominativi delle persone alloggiate ed a comunicarli alla locale autorita' di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 2. E' fatto obbligo ai gestori delle aziende ricettive all'aria aperta di comunicare tempestivamente agli organi competenti il movimento degli ospiti, secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche. Art. 65 (Regolamento di attuazione) All'attuazione delle disposizioni del presente capo si provvede con regolamento [non ancora emanato, ndr]. AREA ATTREZZATA nn DIVIETI nn SANZIONI nn VARIE nn

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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:48:37
REGIONE MARCHE NORMATIVA L.R. 11 luglio 2006, n. 9 - Testo unico delle norme regionali in materia di turismo AREA DI SOSTA (dal TITOLO II "Strutture ricettive" - Capo III "Aree di sosta attrezzate") Art. 35 (Realizzazione e gestione) Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologate ai sensi delle norme vigenti, dotate delle caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale. La realizzazione delle aree di sosta e' effettuata da soggetti pubblici, da societa' a prevalente capitale pubblico, da associazioni di categoria dei campeggiatori e dalle pro loco in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti privati, nelle quali sono stabilite le modalita' di gestione e le tariffe. La sosta nelle aree di cui al comma 1 e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. Nelle aree gestite dai soggetti di cui al comma 2 il periodo massimo di sosta e' elevato a settantadue ore. Art. 43 (Rilevazioni statistiche) Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II (sezione I), e al capo III comunicano, settimanalmente, mediante trasmissione di apposito modello, gli arrivi e le presenze all'Osservatorio di cui all'articolo 4, con le modalita' individuate ai sensi del medesimo articolo. AREA ATTREZZATA nn DIVIETI nn SANZIONI nn VARIE dall'art. 11 (Strutture ricettive all'aria aperta) Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in villaggi turistici e campeggi. [omissis] I campeggi possono assumere la denominazione di campeggio di transito nel caso in cui offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I campeggi di transito possono essere abbinati ad altre attivita' commerciali e di servizio ai viaggiatori ed in essi e' consentita la sosta fino ad un massimo di quarantotto ore. I campeggi autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di un'area di sosta, attrezzata ai sensi dell'articolo 35, non inferiore a mille metri quadrati di superficie. La sosta in tale area e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore.

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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:49:41
REGIONE MOLISE NORMATIVA L.R. 21 marzo 2001, n. 5 - Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta AREA DI SOSTA Art. 1 (Finalita') La presente legge si propone di favorire lo sviluppo della ricezione turistica all'aperto nel rispetto dei valori naturali e ambientali del territorio. Essa disciplina le strutture ricettive definite campeggi e villaggi turistici in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni e integrazioni, e le aree di sosta dei veicoli ricreazionali autosufficienti (autobus turistici, autocaravan e caravan). Art. 2 (Tipologia dei complessi) [omissis] Sono aree di sosta le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, provviste di attrezzature igienico-sanitarie di uso comune, con un minimo di 5 ed un massimo di 50 piazzole destinate alla sosta, per non piu' di 72 ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Art. 3 (Requisiti comuni) I complessi ricettivi all'aria aperta di cui al precedente articolo: a) devono essere completamente e adeguatamente recintati e sorvegliati da idoneo personale addetto all'uopo; b) devono essere articolati in piazzole, libere od allestite, ed in altre aree destinate ai servizi; c) possono, o devono, secondo la categoria, essere dotati di ristorante, bar, market, bazar ed altri servizi accessori, nonche' di impianti ed attrezzature sportive e ricreative riservate ai soli ospiti. La licenza di esercizio comprendera' l'autorizzazione specifica all'esercizio delle suddette attivita'; d) devono essere dotati di parcheggi per un numero di posti-auto almeno pari al numero delle piazzole, fatte salve le specifiche norme comunali. [omissis] Le aree di sosta dei mezzi ricreazionali autosufficienti devono avere una superficie non superiore a mq. 10.000. Art. 4 (Norme urbanistiche e concessione edilizia) I complessi ricettivi e le aree di sosta di cui alla presente legge devono essere realizzati nelle aree a tal fine individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge e' subordinato al rilascio, alla concessione ed al pagamento degli oneri d'urbanizzazione e dei costi di costruzione. AREA ATTREZZATA nn DIVIETI nn SANZIONI nn VARIE dall'art. 11 (Insediamenti occasionali) Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nel caso di insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile per la durata di giorni 10.

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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:51:47
REGIONE PIEMONTE NORMATIVA L.R. 31 agosto 1979, n. 54 - Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto AREA DI SOSTA Art. 16 (Deroghe ed esclusioni) 3. Per il soddisfacimento delle esigenze indicate al 1° comma [e 2° comma] del presente articolo il Comune o altro Ente Pubblico possono, in deroga alle norme di cui alla presente legge, provvedere ad attrezzare stabilmente aree con un minimo di 10 e un massimo di 30 piazzole assicurando i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti: tali aree vengono denominate "mini-aree di sosta", e contrassegnate con 1 stella. 4. In deroga alle norme di cui alla presente legge e' consentito l'insediamento di un massimo di 3 tende o caravan, presso aziende agricole che forniscano i servizi essenziali, dandone semplice comunicazione al Comune. 5. Il Comune puo', in relazione ad esigenze locali, autorizzare l'elevazione del numero di tende o caravan ad un massimo di 10 richiedendo in tal caso che vengano assicurati, l'approvvigionamento idrico e i servizi igienici e lo smaltimento dei rifiuti. AREA ATTREZZATA nn DIVIETI Art. 16 (Deroghe ed esclusioni) 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di singole tende o altri mezzi di soggiorno mobili singoli, in localita' in cui non siano disponibili posti in campeggio autorizzato. 7. Il Comune puo' emanare, in relazione ad esigenze locali, disposizioni che pongano ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dalla presente legge o che vietino le forme di insediamento previste dall'art. 2, ultimo comma, e dal presente articolo. SANZIONI Art. 18 (Sanzioni) La violazione di quanto previsto all'art. 16 (1° comma) della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000 per ogni giorno o frazione di giorno eccedente le previste 48 ore. VARIE nn

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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:53:03
REGIONE PUGLIA NORMATIVA L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 - Disciplina delle strutture ricettive ... AREA DI SOSTA (dal TITOLO II "Strutture ricettive all'aria aperta") Art. 19 (Altre tipologie di campeggi) Oltre alle strutture campeggistiche previste dall'art. 17, i campeggi possono, altresi', distinguersi nelle seguenti tipologie: [omissis] c) campeggi liberi ed isolati; d) mini-aree di sosta. Art. 22 (Campeggi liberi e isolati) 1. Il Sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, puo' consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali. 2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica. 3. Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacita' ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica". 4. La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare, i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio. 5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonche' di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta puo' essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi. 6. E' fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate. 7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale al turismo e all'Azienda di promozione turistica (A.P.T.) competente per territorio. 8. Nelle aree di sosta il Comune ha facolta' di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza. 9. La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Art. 23 (Mini-aree di sosta) Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attivita' integrata anche con altre attivita' extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico. Le mini-aree di sosta sono prioritariamente istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standard minimi previsti per i campeggi a una stella. Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacita' ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq 35 a persona. Art. 38 (Classificazione delle strutture all'aria aperta) [omissis] Le strutture indicate all'art. 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), non sono soggette a classificazione. AREA ATTREZZATA nn DIVIETI Art. 22 (Campeggi liberi e isolati) comma 2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica. SANZIONI nn VARIE nn

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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:54:04
REGIONE SARDEGNA NORMATIVA L.R. 14 maggio 1984, n. 22 - Norme per la classificazione delle aziende ricettive AREA DI SOSTA Art. 7 (Classificazione delle aziende ricettive) [omissis] Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di 10 e un massimo di 30 piazzole e svolgono la propria attivita' integrata anche con altre attivita' extra-turistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico. AREA ATTREZZATA nn DIVIETI Det. 6 aprile 2005, n. 514/D (Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo) Art. 3 (Prescrizioni sull'uso delle spiagge) Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alle attivita' balneari del territorio di competenza di questo Servizio e' fatto espresso divieto di: [omissis] d) campeggiare con roulottes, campers, tende da campeggio o altre attrezzature simili; gli utenti possono impiegare solo ombrelloni, sedie a sdraio o altre attrezzature similari di dimensioni standard che siano portatili e non ingombranti; e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso. Tale divieto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, lettera a) della presente determinazione, viene esteso per tutto l'anno solare; [omissis] SANZIONI nn VARIE nn

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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:55:05
REGIONE SICILIA NORMATIVA L.R. 13 marzo 1982, n. 14 - Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta AREA DI SOSTA nn AREA ATTREZZATA Art. 2 (Norme urbanistiche) comma 7-bis. I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza e' consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive. DIVIETI nn SANZIONI nn VARIE nn

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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:56:08
REGIONE TOSCANA NORMATIVA L.R. 23 marzo 2000, n. 42 - Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo AREA DI SOSTA (dal TITOLO II "Imprese turistiche" - Capo I "Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici") Art. 31 (Aree di sosta) Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non piu' di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate. Art. 37 (Insediamenti occasionali) Non e' soggetto alle disposizioni di cui al presente testo unico l'insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile. AREA ATTREZZATA nn DIVIETI nn SANZIONI nn VARIE nn

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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:57:16
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE Provincia autonoma di Bolzano NORMATIVA L.P. 14 dicembre 1988, n. 58 - Norme in materia di esercizi pubblici AREA DI SOSTA nn AREA ATTREZZATA nn DIVIETI nn SANZIONI nn VARIE nn Provincia autonoma di Trento NORMATIVA L.P. 13 dicembre 1990, n. 33 - Disciplina della ricezione turistica all'aperto e ... AREA DI SOSTA nn AREA ATTREZZATA Art. 13 (Divieto di campeggio) comma 3. A supporto del turismo itinerante la sosta di autocaravan, anche senza l'osservanza delle condizioni indicate nel comma 2, e' consentita, purche' non eccedente le quarantotto ore, in aree appositamente individuate ed attrezzate dai comuni o da soggetti privati, che potranno disporre anche in ordine alle relative tariffe. (dalla D.P.P. 12-8-2002 n. 21-111/Leg) 1. Le aree di sosta previste dall'articolo 13, comma 3, della legge provinciale devono essere dotate di: a) impianto igienico-sanitario di trattamento o stoccaggio delle acque reflue; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale; e) allestimenti antincendi, conformi alle norme di legge, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal Servizio provinciale competente in materia di prevenzioni incendi, certificati da un tecnico abilitato; f) impianti tecnologici conformi alla specifica normativa di settore e certificati da un tecnico abilitato. 2. La realizzazione e la gestione degli impianti igienico-sanitari al servizio delle aree di sosta nonche' lo scarico delle acque reflue sono soggetti alla normativa provinciale vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. 3. La concessione edilizia e' rilasciata dal comune previo accertamento del possesso delle dotazioni previste dal comma 1. 3bis. Nelle aree di sosta di cui al presente articolo la permanenza e' permessa ai soli autocaravan per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive; sono consentite piu' soste purche' trascorrano almeno 24 ore tra una sosta e l'altra. 3ter. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3bis configura l'ipotesi di esercizio di campeggio senza la prescritta autorizzazione. 4. Al fine di soddisfare specifiche esigenze locali i comuni possono di volta in volta destinare aree, anche se sprovviste delle dotazioni previste dal comma 1, alla sosta di autocaravan, purche' la stessa non superi le 48 ore. DIVIETI Art. 13 (Divieto di campeggio) 1. E' vietato campeggiare a scopo turistico in tende o in altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dai complessi ricettivi turistici, o dai campeggi mobili autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi: a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorita' comunali; b) insediamenti posti in stretta vicinanza a casa di abitazione, destinati ad ospitare occasionalmente e gratuitamente parenti e affini del proprietario o possessore dell'abitazione medesima; c) insediamenti presso operatori agrituristici ai sensi e con le modalita' previste dall'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, concernente «Disciplina dell'agriturismo». 2. La sosta dell'autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici non puo' essere considerata manifestazione di campeggio, a condizione che il veicolo sia collegato col suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, ad eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo. 3. A supporto del turismo itinerante la sosta di autocaravan, anche senza l'osservanza delle condizioni indicate nel comma 2, e' consentita, purche' non eccedente le quarantotto ore, in aree appositamente individuate ed attrezzate dai comuni o da soggetti privati, che potranno disporre anche in ordine alle relative tariffe. SANZIONI Art. 15 (Sanzioni) Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni: [omissis] l) in caso di violazione del divieto di campeggio stabilito dall'articolo 13, il pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000. VARIE nn

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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:58:27
REGIONE UMBRIA NORMATIVA L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 - Legislazione turistica regionale AREA DI SOSTA nn AREA ATTREZZATA (dal TITOLO II "Strutture ricettive e altre forme di ricettivita'" - Capo III "Strutture ricettive all'aria aperta") Art. 43 (Aree attrezzate di sosta temporanea) I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore. La sosta e' consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni. DIVIETI nn SANZIONI nn VARIE nn

Modificato da TheDevil il 15/10/2007 alle 21:10:52
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23/11/2006 4254
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:59:34
REGIONE VALLE D'AOSTA NORMATIVA L.R. 24 giugno 2002, n. 8 - Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante AREA DI SOSTA (dal Capo III "Disposizioni in materia di turismo itinerante") Art. 15 (Aree di sosta) Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni, singoli o associati, individuano aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan in zone a cio' espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti Art. 16 (Requisiti tecnici) Le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, nel rispetto dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dispongono delle seguenti dotazioni minime: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Le aree di sosta per autocaravan devono essere indicate dagli appositi segnali stradali, conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 378, comma 7, del D.P.R. n. 495/1992. I segnali stradali di localizzazione delle aree di sosta devono essere posizionati in punti ben visibili del territorio comunale. L'ubicazione e la dotazione dei servizi forniti dalle aree di sosta sono tempestivamente comunicati, a cura del Comune o dei comuni associati, alla struttura competente e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio. I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan. Non costituisce sosta, ma campeggio, attendamento e simili la circostanza che l'autocaravan poggi sul suolo oltre che con le ruote anche con altri elementi strutturali del mezzo, emetta deflussi propri oltre quelli del propulsore meccanico o occupi comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del mezzo medesimo. Art. 17 (Gestione delle aree e rilevamento statistico delle presenze) I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, direttamente o mediante convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalita' della gestione stessa. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico nella Regione, i gestori delle aree comunicano il movimento degli ospiti all'AIAT competente per territorio o, laddove non esistente, alla struttura competente. AREA ATTREZZATA nn DIVIETI dall'art. 16 (Requisiti tecnici) I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan. SANZIONI Art. 18 (Sanzioni) Fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 185 del D.Lgs. n. 285/1992, chiunque trasformi la sosta in campeggio, cosi' come definito all'articolo 16 (comma 5-bis), e' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 250 a euro 1.000 VARIE nn

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23/11/2006 4254
Inserito il 18/05/2007 alle: 00:00:43
REGIONE VENETO NORMATIVA L.R. 4 novembre 2002, n. 33 - Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo AREA DI SOSTA nn AREA ATTREZZATA Art. 44 (Aree attrezzate di sosta temporanea) I comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Le predette aree, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e all'articolo 378 del regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni devono essere dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con apposito segnale stradale. La sosta dei mezzi mobili nelle aree riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni provvedono alla gestione delle aree di cui al presente articolo direttamente o mediante apposite convenzioni. La Regione per la realizzazione delle aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di mezzi mobili concede contributi in conto capitale ai comuni. La Giunta regionale per la concessione dei contributi stabilisce criteri e priorita' ai fini di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di euro 15.000,00. DIVIETI nn SANZIONI nn VARIE nn

Modificato da TheDevil il 14/10/2007 alle 20:57:14
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 18/05/2007 alle: 18:16:01
quote:Originally posted by TheDevil
REGIONE... >
> [?] I nomi delle Regioni mi pare che li ho studiati in II elementare[:p][:p]
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