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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 18/05/2007 alle: 22:12:23
quote:Originally posted by ngeloco
I nomi delle Regioni mi pare che li ho studiati in II elementare.>
>E la sintassi? Mi sono "riservato" gli spazi occorrenti, perche' non potro' seguire un ordine alfabetico, in relazione ad esigenze di documentazione su altri argomenti.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 18/05/2007 alle: 22:46:02
quote:Originally posted by TheDevil E la sintassi? >
> Quella mi pare di averla studiata, un po' di tempo fa. Non ricordo quando, e probabilmente qualcosa l'ho dimenticata...[:p][:p] ... tanto che non sono riuscito ad individuare l'errore. Ma come sei permaloso! Avevo aperto il post e mi sono trovato davanti all'elenco delle Regioni. Mi sembrava una cosa di dubbia utilità. Ma per ora sospendo il giudizio, in attesa che tu riempia tutti i tasselli mancanti. Per il Trentino Alto Adige, Regione a Statuto Speciale, esistono Leggi provinciali. Ne troverai una per la Provincia di Trento ed un'altra per quella di Bolzano. ciao
anassagora
anassagora
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Inserito il 18/05/2007 alle: 23:32:38
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
I nomi delle Regioni mi pare che li ho studiati in II elementare.>
>E la sintassi? Mi sono "riservato" gli spazi occorrenti, perche' non potro' seguire un ordine alfabetico, in relazione ad esigenze di documentazione su altri argomenti.
>
> Caro Prof TheDevil, Ngeloco ha usato correttamente l'indicativo. Infatti quel verbo non esprime un desiderio, non esprime un dubbio, non una possibilità: è un dato di fatto lo studio , in seconda elementare, delle regioni.La forma dubitativa vuole avere un contenuto ironico per sottolineare la conoscenza del nome delle nostre regioni
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 07/06/2007 alle: 16:28:37
quote:Originally posted by anassagora
Ngeloco ha usato correttamente l'indicativo.>
> La mia osservazione riguardava l'uso del doppio "complemento oggetto": I nomi delle Regioniid="red"> mi pare che liid="red"> ho studiati in II elementare. Altri due sono nella successiva replica : Quellaid="red"> mi pare di averlaid="red"> studiata, un po' di tempo fa. Non ricordo quando, e probabilmente qualcosa lid="red">'ho dimenticata. Puo' darsi peraltro che si tratti di una "figura letteraria" sulla quale ammetto la mia ignoranza.
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23/11/2006 4689
Inserito il 07/06/2007 alle: 16:30:37
A partire dalle Leggi 217/1983 e 135/2001, tutte le normative regionali riservano "campeggi", "villaggi turistici", "aree di sosta" e similari strutture ricettive alla sosta/soggiorno di turisti. Le espressioni legislative sono inequivocabili, per cui - a stretto rigore - in tali strutture non potrebbe accedere il cittadino che faccia uso di un "mezzo mobile di alloggio" per motivi diversi dal turismo, ad esempio per lavoro. Penso al rappresentante di commercio, al dipendente in missione fuori sede, all'artista di piazza, al cantante/orchestrale in tournee, etc. Sicuramente non tengo conto di qualche "ingranaggio" fondamentale in questa deduzione, ma non riesco ad individuarlo. @Ngeloco: ti andrebbe di spiegarmi, per favore, dove sia sbagliata questa deduzione?
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 07/06/2007 alle: 18:14:16
quote:Originally posted by TheDevil La mia osservazione riguardava l'uso del doppio "complemento oggetto": I nomi delle Regioniid="red"> mi pare che liid="red"> ho studiati in II elementare. Altri due sono nella successiva replica : Quellaid="red"> mi pare di averlaid="red"> studiata, un po' di tempo fa. Non ricordo quando, e probabilmente qualcosa lid="red">'ho dimenticata. Puo' darsi peraltro che si tratti di una "figura letteraria" sulla quale ammetto la mia ignoranza. >
> Boh, continuo a non vedere l'errore. Se qualcuno me lo (o melo?[:p]) spiega meglio (questo è un anacoluto, così si chiama mi pare). Per arricchire la mia cultura personale, s'intende. grazie
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 07/06/2007 alle: 18:34:53
quote:Originally posted by TheDevil
A partire dalle Leggi 217/1983 e 135/2001, tutte le normative regionali riservano "campeggi", "villaggi turistici", "aree di sosta" e similari strutture ricettive alla sosta/soggiorno di turisti. Le espressioni legislative sono inequivocabili, per cui - a stretto rigore - in tali strutture non potrebbe accedere il cittadino che faccia uso di un "mezzo mobile di alloggio" per motivi diversi dal turismo, ad esempio per lavoro. Penso al rappresentante di commercio, al dipendente in missione fuori sede, all'artista di piazza, al cantante/orchestrale in tournee, etc. Sicuramente non tengo conto di qualche "ingranaggio" fondamentale in questa deduzione, ma non riesco ad individuarlo. @Ngeloco: ti andrebbe di spiegarmi, per favore, dove sia sbagliata questa deduzione? >
> Se il rappresentante va in albergo, in pensione, in campeggio o area di sosta, anche se ci va per lavoro, in quelle strutture comunque ci soggiorna. Non sarà un soggiorno per ragioni ludiche o ricreative, ma sempre soggiorno è, al pari di quello che fa il turista. Non riesco a capire come si possa discernere e discriminare nella pratica il soggiornare del turista da quello del lavoratore. Ritengo che la ragione di questa precisazione contenuta nelle L.R. stia nell'impedire improprie sistemazioni di carattere stanziale in strutture ricettive a vocazione turistica. Ricordo che in un campeggio di una città del nord conobbi alcuni poveri cristi che separati dalle mogli, non avendo soldi per una casa, si erano fittati una roulotte. Ma questo è il minimo ed è anche umanamente tollerabile. Ma, basta pensare alla non remota possibilità che un'area di sosta si trasformi in un campo nomadi, per comprendere la ragione di una tale previsione di legge. Un rimedio al crearsi di situazioni patologiche è bene che sia previsto nelle norme regionali. Ma mi sembra chiaro che se il rappresentante di commercio o la squadra di operai si ferma con il camper in un campeggio o in un'area di sosta, nessun agente sarà così "fiscale" da fare loro una multa. O, almeno, lo spero. Perché buona regola è quella di tenere conto di quella che si chiama "ratio" della norma, cioè di cosa la Legge abbia voluto realmente consentire o vietare, al di là delle più o meno felici espressioni formali usate. E questo vale anche per l'ordinanza di Numana, per la quale non ho ancora avuto tempo di risponderti, nell'altro thread. ciao P.S. Ecco perché il prof. Calosci ferma il camper solo sulla pubblica via! Lo fa quando lavora, perché questo gli impone la Legge. Ma poi, preso dalla pigrizia, per abitudine, fa lo stesso anche quando è turista! Il prof. già lo sapeva che era così, ma non ci ha detto niente. Che marpione![:p][:p][:p]

Modificato da ngeloco il 07/06/2007 alle 18:39:34
anassagora
anassagora
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Inserito il 07/06/2007 alle: 19:28:11
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by TheDevil La mia osservazione riguardava l'uso del doppio "complemento oggetto": I nomi delle Regioniid="red"> mi pare che liid="red"> ho studiati in II elementare. Altri due sono nella successiva replica : Quellaid="red"> mi pare di averlaid="red"> studiata, un po' di tempo fa. Non ricordo quando, e probabilmente qualcosa lid="red">'ho dimenticata. Puo' darsi peraltro che si tratti di una "figura letteraria" sulla quale ammetto la mia ignoranza. >
> Boh, continuo a non vedere l'errore. Se qualcuno me lo (o melo?[:p]) spiega meglio (questo è un anacoluto, così si chiama mi pare). Per arricchire la mia cultura personale, s'intende. grazie
>
> Non vi sono errori! Potrà apparire inelegante, ma... si pone il complemento diretto all'inizio del periodo o della proposizione quando se ne vuole sottolineare la centralità logica .

Modificato da anassagora il 07/06/2007 alle 19:34:38
anassagora
anassagora
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Inserito il 11/06/2007 alle: 13:50:38
quote:Originally posted by TheDevil
REGIONE ABRUZZI (1) Nella Regione Abruzzi risultano vigenti (SE&O) tre leggi in materia di turismo itinerante e/o campeggistico: - L.R. 28 dicembre 1998, n. 162 Norme regolamentari del turismo itinerante; - L.R. 14 marzo 2000, n. 33 Norme per la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Abruzzo; - L.R. 23 ottobre 2003, n. 16 Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta. La L.R. n. 162/98 concerne la realizzazione delle "aree attrezzate" ai sensi degli art. 185 CdS e 378 Reg. (come da testo riportato in calce per la parte che qui interessa). E' da evidenziare che queste AA sono riservate esclusivamente alla sosta ed al parcheggio, con la previsione di una "gestione", sia per la regolamentazione delle entrate e delle uscite (anche ai fini del controllo sulla durata massima della permanenza) sia per la comunicazione degli arrivi e delle partenze alle competenti aziende di promozione turistica. La L.R. n. 33/00 (con la quale la Regione Abruzzo riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali e religiose e di educazione ambientale che organizzazioni senza scopo di lucro intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, anche mediante l'attivazione di campeggi) rimane in vigore nonostante i relativi articoli siano richiamati (senza alcuna modifica) all'art. 11 della successiva L.R. n. 16/03, che e' ovviamente la piu' importante per il nostro settore. Nella L.R. n. 16/03 sono infatti indicate tutte le strutture nelle quali e' ammessa l'attivita' campeggistica (in calce e' riportato il titolo di tutti gli articoli ed il contenuto di quelli che hanno rilevanza per l'individuazione di dette strutture). E' importante rilevare, all'art. 9, la previsione di "aree comunali di sosta campeggistica" dove, in assenza dei requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, possono essere ammessi soltanto i mezzi dotati di servizi igienici autonomi ed ancora, all'art. 10, la previsione di "mini-aree di sosta" per consentire l'attivita' campeggistica nei comuni privi di ordinari campeggi (ex art. 4). Occorrerebbe peraltro verificare se, a fronte della teorica previsione legislativa, qualche comune abruzzese si sia effettivamente avvalso delle facolta' consentitegli dagli artt. 9 e 10 della Legge Regionale. Infine, all'art. 22, l'attivita' campeggistica risulta consentita anche attraverso l'insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile per la durata massima di giorni 10. Sempre nella L.R. n. 16/03 si evidenzia una apparente duplicazione d'intenti tra l'art. 8 concernente le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali e l'art. 11 concernente le organizzazioni senza scopo di lucro che intendono realizzare attivita' educative, didattiche, sociali e religiose e di educazione ambientale. Nella L.R. n. 16/03 non e' esplicitato, a carattere generale, un "divieto di campeggio" al di fuori delle strutture deputate all'attivita' campeggistica; e' fatto invece carico ai singoli Sindaci di emettere apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate, ai sensi del quinto comma dell'art. 9. Un commento finale; nella Regione Abruzzi l'attivita' campeggistica non e' consentita nelle "aree attrezzate" (ancorche' obbligatoriamente dotate dei pozzetti di scarico autopulenti) mentre e' consentita nelle "aree comunali di sosta campeggistica" e nelle "mini-aree di sosta" (ancorche' prive dei requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, pur se limitatamente ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi). -------------------- [1] Nome ufficiale della regione secondo l'art. 131 della Costituzione, mentre titoli e contenuti delle disposizioni legislative sono citati secondo il testo pubblicato nel B.U. regionale. -------------------- LEGGE REGIONALE (ABRUZZI) N. 162/98 Art. 1 - Finalita'. La Regione Abruzzo, ai fini della produzione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite, individuate dai comuni singoli o associati o da soggetti a prevalente capitale pubblico, a supporto del turismo itinerante. Art. 2 - Aree di sosta. I comuni, in attuazione dell'art. 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio dell'autocaravan e caravan omologate a norma delle disposizioni vigenti. Le aree di sosta di cui al primo comma, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del D.P.R. n. 495 del 1992, sono dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale; e) toponomastica della città. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20%. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati e l'area va indicata con apposito segnale stradale. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al primo comma è permessa per un periodo massimo di 3 gg. consecutivi. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Art. 3 - Affidamento della gestione delle aree a soggetti privati. I comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa. Il soggetto gestore può essere anche il titolare dell'area naturale nel cui comprensorio ricade l'intervento. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. Art. 4 - Contributi. La Regione per la realizzazione delle aree di cui all'art. 2 concede contributi in c/capitale ai comuni, dando priorità ai comuni associati ricadenti nei parchi nazionali e regionali. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorità ai fini di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale. [omissis, per la parte rimanente dell'art. 4 e dei successivi articoli, concernenti l'erogazione dei contributi e la relativa copertura finanziaria.] -------------------- LEGGE REGIONALE (ABRUZZI) N. 16/03 Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Villaggi turistici. Art. 3 - Requisiti tecnici dei villaggi turistici. Art. 4 - Campeggi. Art. 5 - Requisiti tecnici dei campeggi. Art. 6 - Centro vacanze. Art. 7 - Altre tipologie di campeggi. Art. 8 - Campeggi temporanei. Art. 9 - Campeggi liberi e isolati. Art. 10 - Mini-aree di sosta. Art. 11 - Parco di campeggio, campeggio auto organizzato, campeggio itinerante. Art. 12 - Aree destinate a villaggi, campeggi e centro vacanze. Art. 13 - Campeggi su aree demaniali gestite in regime di concessione. Art. 14 - Norme generali. Art. 15 - Classificazione delle strutture all'aria aperta. Art. 16 - Domanda per l'autorizzazione. Art. 17 - Autorizzazione. Art. 18 - Certificazione di qualità. Art. 19 - Vigilanza. Art. 20 - Indicazioni per il pubblico. Art. 21 - Sanzioni. Art. 22 - Insediamenti occasionali. Art. 23 - Norma transitoria. Art. 24 - Abrogazione. Art. 25 - Dichiarazione d'urgenza. Allegato A Allegato B Art. 1 - Finalità. 1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all'aria aperta: a) villaggi turistici; b) campeggi. 2. La gestione dell'attività ricettiva all'aria aperta può essere esercitata da: a) imprese turistiche di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e sue successive modifiche ed integrazioni; b) associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, sociali e dagli Enti Locali. Art. 2 - Villaggi turistici. 1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti, costituite da unità abitative fisse singole o raggruppate, diffuse o concentrate, ubicate al massimo su due piani, quali appartamenti, bungalow, villette ed edifici destinati ad attività ricreative e di ristoro, dotate di tutti i servizi. 2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti provvisti di proprio mezzo autonomo di pernottamento. La ricettività in dette aree non può superare il 40% di quella complessiva. [omissis per la parte rimanente dell'articolo]. Art. 3 - Requisiti tecnici dei villaggi turistici. [omissis, in quanto concernente le caratteristiche delle "unita' abitative fisse" presenti nei villaggi turistici]. Art. 4 - Campeggi. 1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. 2. Nei complessi di cui al comma 1 con classificazione minima di 2 stelle, è possibile installare unità abitative fisse nella misura massima del 40% delle unità ricettive totali, le unità abitative fisse possono essere adibite a camere o suite nella misura massima del 20%. [omissis per la parte rimanente dell'articolo]. Art. 5 - Requisiti tecnici dei campeggi. 1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi devono essere numerate con apposito contrassegno visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa all'ingresso dello stesso. 2. Le strutture a 4 stelle devono avere almeno il 30% delle piazzole dotate di allaccio idrico e pozzetto di scarico connesso alla rete fognaria. 3. Nei campeggi ad una stella non è consentito l'allestimento di unità abitative fisse. Art. 6 - Centro vacanze. 1. I campeggi e villaggi turistici, con classificazione minima di 3 stelle e superficie non inferiore a 20.000 mq. possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze". Art. 7 - Altre tipologie di campeggi. 1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dall'art. 4, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie: a) campeggi temporanei; b) campeggi liberi e isolati; c) mini-aree di sosta; d) parco di campeggio, campeggio autoorganizzato e campeggio itinerante di cui alla L.R. 14 marzo 2000, n. 33. Art. 8 - Campeggi temporanei. 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati per periodi di sosta di non più di trenta giorni, purché forniti di mezzi autonomi di pernottamento e le presenze non superino le cento unità giornaliere. 2. L'autorizzazione viene concessa dal Comune purché siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, volte alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali. Art. 9 - Campeggi liberi e isolati. 1. I Comuni, al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, possono individuare apposite "aree di sosta" al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica. 2. Le aree di cui al comma 1 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il tetto massimo di 25 per una capacità ricettiva massima di cento persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica". 3. La sosta in queste aree, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o transito, non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio. 4. Qualora non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi. 5. I Sindaci emettono apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate. 6. Per le aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza. 7. La gestione delle aree di sosta può essere affidata a terzi. Art. 10 - Mini-aree di sosta. 1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di cinque e un massimo di quindici piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con le altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico. 2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei comuni privi di campeggi. Art. 11 - Parco di campeggio, campeggio auto organizzato, campeggio itinerante. 1. Per i parchi campeggio, per i campeggi auto organizzati e per i campeggi itineranti vigono le norme di cui alla L.R. 14 marzo 2000, n. 33. Art. 22 - Insediamenti occasionali. 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nel caso di insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile per la durata massima di giorni 10.id="size1"> >
> Legge deleteria per IVANOPP!!!
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 11/06/2007 alle: 14:08:52
quote:Originally posted by anassagora Legge deleteria per IVANOPP!!! >
> Puoi (se vuoi) spiegare ?id="blue">
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 11/06/2007 alle: 16:35:40
quote:Originally posted by anassagora Legge deleteria per IVANOPP!!! >
> Diciamo pure: come il fumo negli occhi! Un'altra domanda (parafrasando un altro post): ma una legge può essere illegittima? Questa domanda IvanoPP non se l'è (e non ce l'ha) ancora posta[:D][:D]
anassagora
anassagora
-
Inserito il 11/06/2007 alle: 19:36:07
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by anassagora Legge deleteria per IVANOPP!!! >
> Puoi (se vuoi) spiegare ?id="blue">
>
> Caro,per chi queste cose le sa leggere, quella legge è fatta per i comuni e non per i camperisti! I sindaci,in Abbruzzo, non avranno solo la legge 267 dalla loro parte,ma purtroppo anche la legge regionale. La legge è bellissima ? Tu ne convieni ( l'avete presa come esempio da imitare), mi sembra! Infatti per il tuo diletto ha due pregi: 1)conferma il potere del Sindaco di fare quello che vuole o che ritiene utile per i propri amministrati( e non poteva fare altrimenti. Sai, nella gerarchia dei poteri il Sindaco risponde solo al Governo, quale ufficiale di governo!!!!). Infatti (art 9,5 LR Abbruzzi) Art. 9 - Campeggi liberi e isolati.Art. 9 - Campeggi liberi e isolati. 1. I Comuni, al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, possono individuare apposite "aree di sosta" al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica. 2. Le aree di cui al comma 1 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il tetto massimo di 25 per una capacità ricettiva massima di cento persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica". 3. La sosta in queste aree, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o transito, non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio. 4. Qualora non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi. 5. I Sindaci emettono apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate. 6. Per le aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza. 7. La gestione delle aree di sosta può essere affidata a terzi. .id="blue">id="size1">id="Arial"> 2)rende inutili tutte le vuote discussioni , dà ragione a me ed a Ngeloco sulla incongruenza di volere una totale libertà e di richiedere una regolamenazione specifica di questo tipo di turismo. Se le leggi della regione Abbruzzi ti appagano TU SEI NEMICO DELLE TUE STESSE TESI, DEI TUOI STESSI DESIDERI! Le leggi vanno lette in ogni articolato, la loro lettura va integrata, possibilmente, con un testo coordinato. Io sono camperista da prima di te e di altri, continuo ad esserlo, e come tale credo che se il legislatore, a qualsiasi livello,dovesse legiferare sull'argomento leggendo queste discussioni...noi ci si farebbe del male. NoticinaNon c'entra con l'argomento, ma dopo aver letto le ordinanze di Numana, ho avuto un soprassalto e le ho rilette più volte. La conclusione amara: Sono un raro concentrato di ignoranza amministrativa ( per non parlare della sintassi che in quel tipo di giustizia ha un ruolo non secondario) e non riesco a capire come il comune possa aver avuto ragione in sede giudiziaria. Nella giustizia amministrativa il giudice si pronuncia solo sul merito delle richeste!!!!! Io non avrei pagato alcuna multa e non avrei perso in giudizio!

Modificato da anassagora il 11/06/2007 alle 20:04:10
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 11/06/2007 alle: 23:04:36
quote:Originally posted by anassagora >
> Caro,per chi queste cose le sa leggere, quella legge è fatta per i comuni e non per i camperisti! Concordo (anche se non sono tra quelli che sanno leggere e capire [:D])id="blue"> La legge è bellissima ? Tu ne convieni ( l'avete presa come esempio da imitare), mi sembra! Non capisco... non mi pare di averlo mai convenuto, e se lho fatto ero "ubriaco" [:D] (tra l'altro quello che ti ho scritto oggi nella email privata mi pare esprima proprio il contrario !)id="blue"> dà ragione a me ed a Ngeloco sulla incongruenza di volere una totale libertà e di richiedere una regolamenazione specifica di questo tipo di turismo. Noi (il Movimento Camperisti e penso anche altri) non vogliamo una "totale liberta'" , e anche noi vogliamo una "regolamentazoine" (che pero' non sia sosta/sogiorno solo ed esclusivamente in AA e/o camping), basta leggere lae nosyre proposte sul nostro sito Ciao, Ivano. id="blue">

Modificato da IvanoPP il 11/06/2007 alle 23:06:28
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 10/07/2007 alle: 19:22:54
quote:Originally posted by TheDevil
REGIONE VALLE D'AOSTA LEGGE REGIONALE (VALLE D'AOSTA) N. 8/2002 Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Art. 15 - Aree di sosta Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni, singoli o associati, individuano aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan in zone a cio' espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti. Art. 16 - Requisiti tecnici Le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, nel rispetto dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dispongono delle seguenti dotazioni minime: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Le aree di sosta per autocaravan devono essere indicate dagli appositi segnali stradali, conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 378, comma 7, del D.P.R. n. 495/1992. I segnali stradali di localizzazione delle aree di sosta devono essere posizionati in punti ben visibili del territorio comunale. L'ubicazione e la dotazione dei servizi forniti dalle aree di sosta sono tempestivamente comunicati, a cura del Comune o dei comuni associati, alla struttura competente e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio. (1)id="red"> I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan. (2)id="red"> Non costituisce sosta, ma campeggio, attendamento e simili la circostanza che l'autocaravan poggi sul suolo oltre che con le ruote anche con altri elementi strutturali del mezzo, emetta deflussi propri oltre quelli del propulsore meccanico o occupi comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del mezzo medesimo. Art. 17 - Gestione delle aree e rilevamento statistico delle presenze I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, direttamente o mediante convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalita' della gestione stessa. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico nella Regione, i gestori delle aree comunicano il movimento degli ospiti all'AIAT competente per territorio o, laddove non esistente, alla struttura competente. Art. 18 - Sanzioni (3)id="red"> Fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 185 del D.Lgs. n. 285/1992, chiunque trasformi la sosta in campeggio, così come definito all'articolo 16, e' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 250 a euro 1.000.id="size1">>
> Il punto (1)id="red"> e' a parer mio illegittimo (da ricorso al TAR) in quanto: 1) costituzionalmente non e' ammissibile vietare la circolazione (che comprende anche la sosta) se non per chiare e provate motivazioni quale p.e. NON puo' essere in questo caso l'esistenza di una area di sosta "riservata" (magari lontana dal centro e dai luoghi di interesse e magari e peggio non servita da mezzi di trasporto pubblici). Tra l'altro cio' e' anche chiaramente indicato dal Ministero nel seguente passaggio “...I Comuni e gli Enti proprietari delle strade possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 ci lett. h) ma il loro allestimento non comporta l'obbligo per le stesse alla sosta poiché si tratta di infrastrutture utili ad accogliere un segmento del turismo itinerante…” id="black"> 2) laddove esistono parcheggi a pagamento nelle immediate vicinanze devono esistere anche parcheggi gratuiti (salvo particolari zone), art. 7 comma 8 del CdS. Ed essendo il camper definito quale autoveicolo (art.54 c.1 lett. m del CdS) per il quale ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice e' soggetto alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art.185 c.1 del CdS), perche non esistono mai (quasi mai) parcheggi ANCHE gratuiti per i camper ? Per quanto riguarda invece il punto (3)id="red"> , si puo’ ben leggere in (2)id="red"> che cio’ e’ previsto solo nel caso in cui non si rispetti l’art. 185 del CdS. Ciao, Ivano. id="blue">

Modificato da IvanoPP il 10/07/2007 alle 19:30:22
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 03/10/2007 alle: 17:54:17
quote:Originally posted by TheDevil
REGIONE QUELLA-CHE-TI-PAREid="orange"> >
> E quindi? Dove vorresti parare?
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 03/10/2007 alle: 20:55:58
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by TheDevil
REGIONE VALLE D'AOSTA LEGGE REGIONALE (VALLE D'AOSTA) N. 8/2002 Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. .... cut .... (1)id="red"> I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan. id="size1">>
> [blue]Il punto (1)id="red"> e' a parer mio illegittimo (da ricorso al TAR) in quanto:.... cut ...
>
> Ricorso al TAR contro una legge? Ma andiamo....! IvanoPP, non ti rendi neppure conto di quali corbellerie scrivi. Ma quello che mi preoccupa è che qualcuno possa prenderti sul serio e pensare veramente che si possa impugnare una Legge. E poi erroneamente scambiare per un proprio diritto quello che è invece solo un abuso.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 03/10/2007 alle: 22:00:59
quote:Originally posted by ngeloco
>
> Ricorso al TAR contro una legge? Ma andiamo....! IvanoPP, non ti rendi neppure conto di quali corbellerie scrivi. Ma quello che mi preoccupa è che qualcuno possa prenderti sul serio e pensare veramente che si possa impugnare una Legge. E poi erroneamente scambiare per un proprio diritto quello che è invece solo un abuso. [/quote] E si, per far cadere una legge ci vuole una altra legge o un referendum abrogativo. Ma se è legge statale approvata dal Parlamento Non so, e qui ammetto la mia ignoranza, se una legge regionale degue le stesse regole della legge statale o se rintra tra gli atti amministrativi e quindi impugnabili. Mi informerò. Ciao
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 03/10/2007 alle: 22:09:22
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Non so, e qui ammetto la mia ignoranza, se una legge regionale degue le stesse regole della legge statale o se rintra tra gli atti amministrativi e quindi impugnabili. Mi informerò. Ciao >
> La prima che hai detto. Informati pure. ciao
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 04/10/2007 alle: 18:56:32
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by TheDevil
REGIONE VALLE D'AOSTA LEGGE REGIONALE (VALLE D'AOSTA) N. 8/2002 Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. .... cut .... (1)id="red"> I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan. id="size1">>
> Il punto (1)id="red"> e' a parer mio illegittimo (da ricorso al TAR) in quanto:.... cut ...
>
> Ricorso al TAR contro una legge? Ma andiamo....! IvanoPP, non ti rendi neppure conto di quali corbellerie scrivi. Ma quello che mi preoccupa è che qualcuno possa prenderti sul serio e pensare veramente che si possa impugnare una Legge. E poi erroneamente scambiare per un proprio diritto quello che è invece solo un abuso.
>
> A parer mio dovrebbe essere importante il concetto che ho voluto esprimere (e non il metodo per controbatterlo) ovvero il fatto che quanto indicato in tale LR (ovvero “I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan”) non e’ giusto in quanto spesso le AA sono molto distanti dai centri abitati e i divieti di sosta per camper sul rimanente territorio comunale non permettono la fruibilita’ dei luoghi che si vorrebbero visitare. Quindi i cittadini (in questo caso noi camperisti) dovrebbero poter fare qualcosa per far valere i propri diritti (in tal caso abrogare tale assurda indicazione da tale LR). Poi se invece tu ritieni che cio' sia giusto/corretto (divieto di sosta su tutto il territorio comnunale laddove esiste una AA), non so che dire, come detto piu' volte ognuno la pensa giustamente come vuoleid="blue">

Modificato da IvanoPP il 04/10/2007 alle 19:00:17
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 09/10/2007 alle: 19:05:45
quote:Originally posted by TheDevil
REGIONE EMILIA-ROMAGNA NORMATIVA L.R. 28 luglio 2004, n. 16 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita' AREA DI SOSTA (dall'art. 15) I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive. (dalla Delib.G.R. 2-11-2004 n. 2150) Le nuove aree di sosta di cui all'art. 15 della L.R. n. 16/2004 devono essere dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentirne la fruibilità notturna in sicurezza. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I.; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale; e) impianto di distribuzione di energia elettrica agli ospiti (da aggiornare periodicamente alle norme di sicurezza per la più scrupolosa protezione degli utenti); f) impianto antincendio certificato da un tecnico abilitato, conforme alle normative in vigore, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di prevenzione incendi; g) in ogni area di sosta devono essere presenti almeno due servizi igienici, di cui almeno uno attrezzato per i portatori di handicap; h) toponomastica della città. Le aree di sosta esistenti devono conformarsi ai requisiti previsti per le nuove strutture entro 3 anni dalla pubblicazione del presente atto. L'area di sosta deve essere realizzata in modo da permettere il deflusso delle acque meteoriche e non dare origine a sollevamento di polvere, essere facilmente accessibile ai veicoli, essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con apposito segnale stradale e segnaletica orizzontale. Qualora i servizi forniti fossero a pagamento, i prezzi dei servizi offerti devono essere comunicati alla Provincia competente per territorio, entro il primo ottobre di ogni anno con validità dal primo anno successivo. È consentita una ulteriore variazione entro il primo marzo dell'anno successivo con validità dal primo giugno dello stesso anno. I prezzi dei servizi devono essere riepilogati in una apposita tabella all'ingresso dell'area di sosta. I Comuni possono concedere una proroga del termine per l'adeguamento dei requisiti per le aree di sosta esistenti su aree con destinazione urbanistica non compatibile con la nuova destinazione. La proroga del termine è accordabile al fine di consentire la modifica degli strumenti urbanistici ovvero per l'individuazione di aree alternative, e non può essere superiore a due anni rispetto al termine vigente del 14 dicembre 2007. La proroga è inoltre subordinata alla presenza dei seguenti servizi: almeno un servizio di scarico, almeno due servizi igienici, anche non fissi, e sia previsto un erogatore di acqua utilizzabile anche a fini antincendio e almeno un estintore. AREA ATTREZZATA nn DIVIETI (dall'art. 41) Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori: - delle strutture di cui agli articoli 6 [strutture ricettive all'aria aperta], 14 [strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico] e 15 [aree attrezzate di sosta temporanea], - dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 26/1994, - da quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna), - da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, - da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna). È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza fini di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa. SANZIONI (dall'art. 39) Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente legge o dagli atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 400,00. VARIE nn >
> Considerato che nelle AA si puo’ solo sostare (anche prolungatamente sino a 72 ore, quindi implicitamente e ovviamente anche potendo dormire e mangiare) ma non si puo’ campeggiare cosi’ come definito dal 185 c.2 , essendo le AA pertinenze stradali esattamente cosi’ come lo sono i “normali” parcheggi cio’ significa che: a) o si puo’ dormire/mangiare in sosta rispettando il 185 c.2 sia nelle AA che nei “normali” parcheggi b) oppure non si puo’ in entrambi i casi O no ??? Poi... c'e' sempre da capire cosa significhi "il campeggio libero in Emilia Romagna è vietato espressamente al di fuori da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravanid="black">" , ovvero visto che il CdS e' una legge nazionale a cui le amm. locali devono attenersi non e' che si fa anche riferimento alla condizione di campeggio definita dal 185 c.2 ? E poi... aggiungo che tale LR inoltre dice che : - i comuni POSSONO (quindi non sono obbligati) istituire AA (che alla fin fine non sono altro che dei “semplici” parcheggi, ma con in piu’ dei servizi per i camperisti, dove si puo’ solo sostare e non campeggiare) - non mi pare di aver letto in tale LR che la presenza di una AA autorizzi (giustifichi) il divieto di sosta su tutto il rimanente territorio comunale quindi oltre alle AA possono (volendo) anche essere messi a disposizione dei “normali” parcheggi (con stalli adeguati, senza servizi aggiuntivi) che permettano ai camper di sostare ma non di campeggiare (cosi’ come avviene nelle AA) Cmq sia, visto che tutti (legislatore, sindaci e comandanti di PM, ministero, giudici, …) possono “interpretare” come meglio credono, "interpreto" anche io... E se sono io a interpretare male (ovvero se dormire/mangiare nel camper in sosta rispettando il 185 c.2 e’ IL problema e per questo posso essere sanzionato) e la cassazione a interpretare bene (ma la cassazione e’ “infallibile” o puo’ anche sbagliare ?) vorra’ dire che sono stato, sono e saro’ un “fuorilegge” ma non per questo mi sento (e sono) ne’ uno “zingaro” (nel senso dispregiativo del termine, piu’ volte usato in questo forum) ne’ uno “scroccone” ma bensi’ un cittadino italiano che usa civilmente (sostando e non campeggiando) un veicolo adibito (e omologato) alla circolazione e al soggiorno, e nello stesso tempo continuero’ a sostenere che non concordo assolutamente con il vietare preventivamente la sosta con motivazioni non valide/suff a tutti i camperisti invece che sanzionare eventuali singoli illeciti, cosi’ come continuero’ a sostenere che le amm. comunali dovrebbero destinare dei “normali” parcheggi anche per camper anche in prossimita’ del centro e/o dei luoghi di interesse (e multando chi sosta fuori da tali parcheggi), cosi’ come continuero’ a sostenere che e’ assurdo sanzionare chi dorme/mangia dentro al camper nel rispetto del 185 c.2 id="blue">
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