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ngeloco
ngeloco
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Inserito il 09/10/2007 alle: 21:06:21
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by ngeloco
quote:
REGIONE VALLE D'AOSTA LEGGE REGIONALE (VALLE D'AOSTA) N. 8/2002 Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. .... cut .... (1)id="red"> I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan. id="size1"> Il punto (1)id="red"> e' a parer mio illegittimo (da ricorso al TAR) in quanto:.... cut ... >
> Ricorso al TAR contro una legge? Ma andiamo....! IvanoPP, non ti rendi neppure conto di quali corbellerie scrivi. Ma quello che mi preoccupa è che qualcuno possa prenderti sul serio e pensare veramente che si possa impugnare una Legge. E poi erroneamente scambiare per un proprio diritto quello che è invece solo un abuso.
>
> A parer mio dovrebbe essere importante il concetto che ho voluto esprimere (e non il metodo per controbatterlo) ovvero il fatto che quanto indicato in tale LR (ovvero “I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan”)non e’ giustoid="red">id="size2"> in quanto spesso le AA sono molto distanti dai centri abitati e i divieti di sosta per camper sul rimanente territorio comunale non permettono la fruibilita’ dei luoghi che si vorrebbero visitare. Quindi i cittadini (in questo caso noi camperisti) dovrebbero poter fare qualcosa per far valere i propri diritti (in tal caso abrogare tale assurda indicazione da tale LR). Poi se invece tu ritieni che cio' sia giusto/corretto (divieto di sosta su tutto il territorio comnunale laddove esiste una AA), non so che dire, come detto piu' volte ognuno la pensa giustamente come vuoleid="blue">
>
> Secondo me fai una grande confusione perché scambi quello che (secondo il tuo modo di vedere) non è giusto, con quello che non ti piace. Ma se una Legge non ti piace - non piace a te - non per questo solo fatto non è giusta. Se c'è, evidentemente a qualcun altro è piaciuto farla. La questione, semmai, è cosa fare per cambiare una legge che non ti piace. Tu che cosa stai facendo?
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 09/10/2007 alle: 23:04:16
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by ngeloco
quote:
REGIONE VALLE D'AOSTA LEGGE REGIONALE (VALLE D'AOSTA) N. 8/2002 Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. .... cut .... (1)id="red"> I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan. id="size1"> Il punto (1)id="red"> e' a parer mio illegittimo (da ricorso al TAR) in quanto:.... cut ... >
> Ricorso al TAR contro una legge? Ma andiamo....! IvanoPP, non ti rendi neppure conto di quali corbellerie scrivi. Ma quello che mi preoccupa è che qualcuno possa prenderti sul serio e pensare veramente che si possa impugnare una Legge. E poi erroneamente scambiare per un proprio diritto quello che è invece solo un abuso.
>
> A parer mio dovrebbe essere importante il concetto che ho voluto esprimere (e non il metodo per controbatterlo) ovvero il fatto che quanto indicato in tale LR (ovvero “I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan”)non e’ giustoid="red">id="size2"> in quanto spesso le AA sono molto distanti dai centri abitati e i divieti di sosta per camper sul rimanente territorio comunale non permettono la fruibilita’ dei luoghi che si vorrebbero visitare. Quindi i cittadini (in questo caso noi camperisti) dovrebbero poter fare qualcosa per far valere i propri diritti (in tal caso abrogare tale assurda indicazione da tale LR). Poi se invece tu ritieni che cio' sia giusto/corretto (divieto di sosta su tutto il territorio comnunale laddove esiste una AA), non so che dire, come detto piu' volte ognuno la pensa giustamente come vuoleid="blue">
>
> Secondo me fai una grande confusione perché scambi quello che (secondo il tuo modo di vedere) non è giusto, con quello che non ti piace. Ma se una Legge non ti piace - non piace a te - non per questo solo fatto non è giusta.id="red"> Se c'è, evidentemente a qualcun altro è piaciuto farla. La questione, semmai, è cosa fare per cambiare una legge che non ti piace. Tu che cosa stai facendo?
>
> OK, integro: a parer mio tale legge oltre ad essere non giusta e' pure sbagliata (e non so sino a quale punto possa essere legittima e rispettosa della costituzione). Ma forse per te cosi' non e' (forse xche' visto che vai sempre e solo in camping e/o AA cosa ti puo' interessare se al di fuori di tali strutture sia vietata la sosta su tutto il rimanente territorio comunale...) Che sia piaciuta a qualcun altro (magari ai proprietari dei camping e/o delle AA) e' indubbio...id="blue">
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 10/10/2007 alle: 13:40:35
quote:Originally posted by IvanoPP [blue]OK, integro: a parer mio tale legge oltre ad essere non giusta e' pure sbagliata (e non so sino a quale punto possa essere legittimaid="red"> e rispettosa della costituzione). >
> Uff... Ricominci daccapo? Legge "illegittima": non ti trendi conto della contraddizione? Illegittimo significa contro legge. Una legge contro legge? Non significa niente. Se non capisci questo è normale che vuoi impugnarla davanti al TAR. Ti manca l'ABC. Lascia perdere!
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 10/10/2007 alle: 14:29:21
Se una legge impone delle limitazioni alla liberta' personale e' a parer mio illegittima (o sbagliata, o definiscila come ti pare, tanto si dovrebbe capire il concetto che voglio esprimere). E la LR della VDA a parer mio (che da quanto ho compreso e' diverso dal tuo) e' illegittima (non giusta, sbagliata, ...) in quanto vieta la sosta solo ai camper al di fuori delle AA id="blue">
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ngeloco
ngeloco
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Inserito il 10/10/2007 alle: 15:23:40
quote:Originally posted by IvanoPP E la LR della VDA a parer mio (che da quanto ho compreso e' diverso dal tuo) e' illegittimaid="red">id="size4"> (non giusta, sbagliata, ...) in quanto vieta la sosta solo ai camper al di fuori delle AA >
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Te l'ho detto! Lascia perdere! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]

Modificato da ngeloco il 10/10/2007 alle 15:24:56
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 10/10/2007 alle: 15:40:03
quote:Originally posted by IvanoPP
Se una legge impone delle limitazioni alla liberta' personale e' a parer mio illegittima (o sbagliata, o definiscila come ti pare, tanto si dovrebbe capire il concetto che voglio esprimere). E la LR della VDA a parer mio (che da quanto ho compreso e' diverso dal tuo) e' illegittima (non giusta, sbagliata, ...) in quanto vieta la sosta solo ai camper al di fuori delle AA id="blue"> >
> Ivano per una vlta hai torto usando la parola ILLEGITTIMA. La parola che dovevi usare, a mio avviso, è INCSTITUZIONALE e in sede di ricorso è necessario che il BRAVO avvocato sappia mettere il Giudice nelle condizioni di sollevare l'eccezione di COSTUTUZIONALITÀ rinviando il tutto alla Consulta. Ciao
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 10/10/2007 alle: 17:16:31
La Treccani definisce illegittimo anche come “non conforme al giusto” , ovvero il concetto che voglio esprimere. Poi sara’ anche sbagliato dire che una legge e’ illegittima (e concordo con il prof che prob e’ piu’ corretto dire incostituzionale) ma, ripeto, il concetto che voglio esprimere non cambia : a parer mio la LR della VDA non e’ giusta in quanto vieta la sosta solo ai camper al di fuori delle AA (e cosi’ facendo non si permette ai camperisti di poter sostare ANCHE gratuitamente cosi’ come invece avviene per altri autoveicoli). Questo e’ quello che penso e dico io, invece per chi di noi camperisti tale LR e’ giusta ?id="blue">
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 10/10/2007 alle: 18:25:30
quote:Originally posted by IvanoPP >
> La L.R. Emilia Romagna, di cui tu sparli, è una delle migliori Leggi Regionali in tema di turismo che siano state scritte in Italia. Probabilmente nessuna Regione ha legiferato in materia in modo più appropriato e completo. In ogni caso, trattandosi di legge regionale sul turismo non si occupa di sosta. Tantomeno delle autocaravan. Materia (circolazione e sosta) che resta di competenza della Legge Statale. In particolare del CdS.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 10/10/2007 alle: 18:49:38
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by IvanoPP >
> La L.R. Emilia Romagna, di cui tu sparli, è una delle migliori Leggi Regionali in tema di turismo che siano state scritte in Italia. Probabilmente nessuna Regione ha legiferato in materia in modo più appropriato e completo. In ogni caso, trattandosi di legge regionale sul turismo non si occupa di sosta. Tantomeno delle autocaravan. Materia (circolazione e sosta) che resta di competenza della Legge Statale. In particolare del CdS.
>
> Prob. non hai letto con attenzione, perche' mi riferivo alla LR della VdA e non dell'Emilia Romagna (riguardo alla LR dell'Emilia Romagna ho invece inserito ALTRI miei commenti in un altro post di questo 3D). Ripeto che non ritengo giusta la LR della VdA in quanto indica che "I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan."id="black"> A tal riguardo mi fa piacere che tu da persona del mestiere scrivi "In ogni caso, trattandosi di legge regionale sul turismo non si occupa di sosta. Tantomeno delle autocaravan. Materia (circolazione e sosta) che resta di competenza della Legge Statale. In particolare del CdSid="black">" ma purtroppo come puoi ben leggere per la LR della VdA cosi' non e'... Ripeto quindi la mia domanda: chi per noi camperisti tale LR della VdA e’ giusta ?id="blue">

Modificato da IvanoPP il 10/10/2007 alle 18:51:15
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 10/10/2007 alle: 19:38:52
quote:Originally posted by IvanoPP >
> Hai ragione. Mi era sfuggito che si trattava della Valle d'Aosta, quindi ritiro quello che ho affermato nel precedente post. La L.R. della Valle d'Aosta non l'ho ancora letta con attenzione. Per cui non la giudico. Solo che, mi pare che in quella parte che hai citato tu si limiti a precisare che i Comuni debbono applicare una Legge dello Stato. Come si dice, la norma non ha un valore dispositivo, ma si limita a richiamarne un'altra. E questa (l'art. 7 del CdS) come dovresti sapere, consente di emanare provvedimenti limitativi della sosta e della circolazione per determinate categorie di veicoli. Insomma, niente di nuovo sotto il sole. E niente di particolarmente "ingiusto", come dici tu. La valle d'Aosta non ha legiferato con una sua legge regionale in una materia (circolazione e sosta dei veicoli) che spetta al legislatore nazionale. Si è limitata a ribadire ciò che è già previsto nel CdS. Quindi non vedo di cosa ci si possa lamentare. In Valle d'Aosta si fa quello che si fa in qualunque altra parte del territorio nazionale.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 10/10/2007 alle: 20:16:20
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by IvanoPP >
> Hai ragione. Mi era sfuggito che si trattava della Valle d'Aosta, quindi ritiro quello che ho affermato nel precedente post. La L.R. della Valle d'Aosta non l'ho ancora letta con attenzione. Per cui non la giudico. Solo che, mi pare che in quella parte che hai citato tu si limiti a precisare che i Comuni debbono applicare una Legge dello Stato. Come si dice, la norma non ha un valore dispositivo, ma si limita a richiamarne un'altra. E questa (l'art. 7 del CdS) come dovresti sapere, consente di emanare provvedimenti limitativi della sosta e della circolazione per determinate categorie di veicoli. Insomma, niente di nuovo sotto il sole. E niente di particolarmente "ingiusto", come dici tu. La valle d'Aosta non ha legiferato con una sua legge regionale in una materia (circolazione e sosta dei veicoli) che spetta al legislatore nazionale. Si è limitata a ribadire ciò che è già previsto nel CdS. Quindi non vedo di cosa ci si possa lamentare. In Valle d'Aosta si fa quello che si fa in qualunque altra parte del territorio nazionale.
>
> Si ma qui entra in gioco la sentenze 11278/2001 che ammette i divieti per categorie di utenti. Le motivazioni possono essere le stesse del DM con cui il Ministero dei Trasporti vieta indipendentemente dalle masse e dagli ingombi anche a parità di categoria perché vieta per categoria di utenti.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 10/10/2007 alle: 21:24:57
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Si ma qui entra in gioco la sentenze 11278/2001 che ammette i divieti per categorie di utenti. Le motivazioni possono essere le stesse del DM con cui il Ministero dei Trasporti vieta indipendentemente dalle masse e dagli ingombi anche a parità di categoria perché vieta per categoria di utenti. >
> Infatti... ...ed il cerchio si chiude. Ed hai voglia di dire che la LR regionale della Valle d'Aosta è "ingiusta". Perché quello che dice la L.R. lo trovi paro-paro nell'art. 7 del CdS. E questo articolo, secondo la Cassazione 11278/2001 «espressamente conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma... 4", con i quali egli può (lett. b) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti"; nell'esercizio di tale specifico potere è stata emessa l'ordinanza sindacale di divieto, di sosta per le sole autocaravan». Così stanno le cose e ragionare diversamente significa non voler riconoscere la realtà.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 10/10/2007 alle: 21:32:21
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Si ma qui entra in gioco la sentenze 11278/2001 che ammette i divieti per categorie di utenti. Le motivazioni possono essere le stesse del DM con cui il Ministero dei Trasporti vieta indipendentemente dalle masse e dagli ingombi anche a parità di categoria perché vieta per categoria di utenti. >
> Infatti... ...ed il cerchio si chiude. Ed hai voglia di dire che la LR regionale della Valle d'Aosta è "ingiusta". Perché quello che dice la L.R. lo trovi paro-paro nell'art. 7 del CdS. E questo articolo, secondo la Cassazione 11278/2001 «espressamente conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma... 4", con i quali egli può (lett. b) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti"; nell'esercizio di tale specifico potere è stata emessa l'ordinanza sindacale di divieto, di sosta per le sole autocaravan». Così stanno le cose e ragionare diversamente significa non voler riconoscere la realtà.
>
> Ritengo che il ministero abbia anche dato il metodo per vietare con il decreto riprodotto più avanti. Nelle località turistiche basta fissare quali utenti escludere dai divieti con l'obiettivo di evitare concentrazioni di mezzi ingombranti. Questa è una legittima prerogativa rivolta a consentire in sicurezza la fruizione degli spazi agli utenti dotati di mezzi di trasporto più piccoli. ------------------ Decreto Ministeriale del 19/12/2006 Decreto Ministeriale concernente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2007 nei giorni festivi e particolari IL MINISTERO DEI TRASPORTIid="red"> DECRETO 19 dicembre 2006 Visto l'art. 6, comma 1,id="red"> del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni; Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; id="red"> Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada; Decreta: Art. 1. 1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2007 di seguito elencati:id="red"> a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22; Omissis... Omissis.... Art. 3. 1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazioneid="red"> per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.): b) militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;id="red"> d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;id="red"> e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT"id="red"> o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;id="red"> g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;id="red"> h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore:id="red"> i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili; l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione; m) adibiti esclusivamente al trasporto di: m 1) giornali, quotidiani e periodici; m 2) prodotti per uso medico; m 3) latte, id="red">escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro; n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;id="red"> p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;id="red"> q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;id="red"> r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.id="red"> 2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì: a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;id="red"> b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;id="red"> c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo. id="red">
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 10/10/2007 alle: 22:36:59
OK, basta, stop, fermatevi... l'ho capito che voi non contrastate la LR della VdA che indica (diciamo "consiglia") di vietare la sosta ai camper sul rimanente territorio comunale nel caso dell'esistenza di AA o di camping (e se non la contrastate vuol dire che vi sta bene cosi', oppure vuol dire che ritenete che nulla si possa fare per modificarla). Ma a me non pare di aver letto nel CdS che la presenza di una AA "giustifichi" la presenza di divieti di sosta sul rimanente territorio comunale, anzi mi pare di aver letto che il CdS permette di limitare/vietare la circolazione/sosta solo per particolari e contingenti motivi e necessita' e non p.e. con motivazioni non valide/suff (tra cui p.e. , per quanto riguarda i camper, per preservale l'igiene e salute pubblica). Ovvero diciamo (come piu' volte detto) che l' "interpretabilita'" della legge permette di applicarla a "piacere". Detto cio', io ribadisco che a parer mio la LR della VdA e' ingiusta e aggiungo non equa e discriminatoria, voi potete pensarla come volete. id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 10/10/2007 alle: 22:44:59
quote:Originally posted by IvanoPP
OK, basta, stop, fermatevi... l'ho capito che voi non contrastate la LR della VdA che indica (diciamo "consiglia") di vietare la sosta ai camper sul rimanente territorio comunale nel caso dell'esistenza di AA o di camping (e se non la contrastate vuol dire che vi sta bene cosi', oppure vuol dire che ritenete che nulla si possa fare per modificarla). Ma a me non pare di aver letto nel CdS che la presenza di una AA "giustifichi" la presenza di divieti di sosta sul rimanente territorio comunaleid="red">, anzi mi pare di aver letto che il CdS permette di limitare/vietare la circolazione/sosta solo per particolari e contingenti motivi e necessita' e non p.e. con motivazioni non valide/suff (tra cui p.e. , per quanto riguarda i camper, per preservale l'igiene e salute pubblica). Ovvero diciamo (come piu' volte detto) che l' "interpretabilita'" della legge permette di applicarla a "piacere". Detto cio', io ribadisco che a parer mio la LR della VdA e' ingiusta e aggiungo non equa e discriminatoria, voi potete pensarla come volete. id="blue"> >
> Lo dice una delle sentenze di Orosei e l'ordinanza di Alassio la 245 del 2002 (vado a memoria). Anche se non riguardasse l'intero territorio comunale si è esaminato il caso di vietare in parti del territorio (puoi immaginare quali, quelle più vicine a dove vuoni soggiornare tu). La Sentenza di Orosei dice che il comune ha fatto un equilibrato uso del proprio potere e l'ordinanza rappresenta un corretto uso del potere. Più o meno così.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 10/10/2007 alle: 23:12:32
Quindi non lo dice il CdS ma bensi' delle sentenze di cassazione... ovvero un giudice che alla fin fine legifera, ma che bella cosa... Tali sentenze possono dire cosa vogliono (e in piu' non e' detto che la cassazione sia "infallibile") , ma a parer mio tale LR della VdA (e analogamente tutte le localita' che adottano provvedimenti simili) continua ad essere ingiusta, mentre invece per te probabilmente cosi' non e'... come gia' detto 1000 volte la pensiamo diversamente.id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 10/10/2007 alle: 23:20:25
quote:Originally posted by IvanoPP
Quindi non lo dice il CdS ma bensi' delle sentenze di cassazione... ovvero un giudice che alla fin fine legifera, ma che bella cosa... Tali sentenze possono dire cosa vogliono (e in piu' non e' detto che la cassazione sia "infallibile") , ma a parer mio tale LR della VdA (e analogamente tutte le localita' che adottano provvedimenti simili) continua ad essere ingiusta, mentre invece per te probabilmente cosi' non e'... come gia' detto 1000 volte la pensiamo diversamente.id="blue"> >
> La Cassazione da l'interpretazione NOMOFILATTICa. Per funzione nomofilattica si intende comunemente il compito di “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale” che l’art.65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12), attribuisce alla Corte di Cassazione. Per dare una definizione di “funzione nomofilattica” solitamente si fa riferimento all’art.65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12), che attribuisce alla Corte di cassazione il compito di “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale”. A ben vedere, peraltro, tale disposizione evidenzia la duplicità dei compiti attribuiti alla Cassazione, che da un lato garantisce la attuazione della legge nel caso concreto (giurisdizione in senso stretto), e dall’altro tende a fornire indirizzi interpretativi “uniformi” per finalità di unità dell’ordinamento (uniformazione della giurisprudenza). Parte della dottrina preferisce parlare di “nomofilachia” con riferimento specifico alla prima funzione (che si sostanzia nella garanzia dell’esatta osservanza del diritto da parte dei giudici di primo e secondo grado nei casi concreti da loro esaminati, tramite il meccanismo delle impugnazioni) più che alla funzione di uniformazione della giurisprudenza , mentre altra parte della dottrina preferisce riferire il concetto di nomofilachia solo alla seconda attività e non alla prima : nel presente scritto si farà precipuo riferimento alla seconda definizione. Il legislatore se vuole può dare le interpretazioni autentiche, se vuole ma per l'art. 185 non l'ha fatto. Questo l'ho fatto notare già nel 2005, con quella propsotina in cui si evidenziava la necessità di chiarire l'art. 185. Poi c'è l'interpretazione in dottrina, non è iil caso tuo, tu dai le interpretazioni a ca220.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 11/10/2007 alle: 08:43:55
Puoi dire (e sostenere) quello che vuoi, ma a parer mio tale LR della VdA continua ad essere ingiusta, non equa e discriminatoria (questo in base alle mie interpretazioni del ca220, che sono diverse dalle tue che come mi pare di capire non contrastano o forse e peggio approvano tale LR). Per concluderla qui almeno da parte mia (tanto andremmo avanti all'infinito...) per fare un paragone (anche se con argomentazioni molto ben piu' serie) e' come dire che la pena di morte e' legittima (ed e' purtroppo vero dal punto di vista giuridico) ma a parer mio e' e sara' sempre ingiusta ed inaccettabile. Per concludere, "liberamente" (ovvero non in un regime da fascisti su marte) tu continua pure a sostenere la tua crociata proibizionista, cosi' come io invece faro' il contrario. PS in modify : visto che il CdS lo permette e quindi i sindaci possono vietare senza valide/suff motivazioni la sosta ai camper (applicandolo in modo "interpretabile") guarda caso proprio dove si vorrebbe andare (cosi' come hai scritto in un tuo precedente) se diventero' sindaco emettero' una ordinanza di divieto di circolazione su tutto il territorio comunale a tutti i veicoli con peso superiore a 500 kg e se cosi' facendo scontentero' altri utenti stradali pazienzina (che facciano ricorso al TAR, e se dovessi perdere ne riemetto una nuova/simile modificando magari qualcosettina come p.e. il peso da 500 a 550 e cosi' riinizierebbe tutto daccapo) ma di certo sara' felice il concessionario di zona che vende apecar/smart/moto che di certo mi ringraziera', e poi sai quanti parcheggi in piu'... [:o)]id="blue">

Modificato da IvanoPP il 11/10/2007 alle 18:33:29
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 12/10/2007 alle: 18:20:18
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by TheDevil
REGIONE EMILIA-ROMAGNA ... AREA DI SOSTA (dall'art. 15) I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggioid="red"> di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992id="red">, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione. ... Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutiveid="red">. ... >
> Considerato che nelle AA si puo’ solo sostare (anche prolungatamente sino a 72 ore, quindi implicitamente e ovviamente anche potendo dormire e mangiare) ma non si puo’ campeggiare cosi’ come definito dal 185 c.2 , essendo le AA pertinenze stradali esattamente cosi’ come lo sono i “normali” parcheggi cio’ significa che : a) o si puo’ dormire/mangiare in sosta rispettando il 185 c.2 sia nelle AA che nei “normali” parcheggi b) oppure non si puo’ in entrambi i casi O no ???id="blue">
>
> Nessun commento ?id="blue">
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 12/10/2007 alle: 21:05:25
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
E quindi? Dove vorresti parare?>
> Ho ripreso un mio intendimento, avviato all'inizio dell'anno e poi ... trascurato. Avevo inizialmente pensato di trascrivere tutta la normativa regionale, per una pronta consultazione da parte di eventuali lettori interessati. Mi sono successivamente accorto che, dopo la Regione Abruzzi, altre regioni avevano normative piuttosto "pesanti", con tante disposizioni di limitato interesse per il nostro settore, ma non trovavo una soluzione alternativa al mio iniziale programma. Dopo la lettura della pubblicazione ANFIA (cfr. https://www.camperonline.it/for... ), ho avuto l'idea di cambiare l'impostazione del 'topic', individuando uno schema standard degli argomenti, a mio avviso, di "ampio" interesse: - normativa, cioe' i semplici estremi delle vigenti L.R. - area di sosta, cioe' tutte le eventuali disposizioni emanate riguardo a questa tipologia di struttura ricettiva - area attrezzata, cioe' tutte le eventuali disposizioni emanate riguardo a questa tipologia di pertinenza stradale - divieti, ove esplicitati - sanzioni, ove indicate - varie, senza riportare tutta l'impalcatura delle disposizioni relative a campeggi e villaggi turistici, che non presentano variazioni (se non assolutamente marginali) nelle diverse regioni. La raccolta delle norme regionali in materia di area di sosta (come aggiornamento a quelle riportate nella citata pubblicazione) sara' di supporto ai punti 7 e 9 della mia "congettura di modifiche" esposte nel 'topic' citato, quando vi tornero' su per rispondere ad Anto57 (grazie per l'intervento e per la ... pazienza) e, se del caso, per approfondire l'analisi dei vari punti.
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