quote:Originally posted by maurito54> Riprendo l'argomento. Secondo la sentenza, le norme applicabili ai rimessaggi sono gli articoli 1766 e seguenti del codice civile, laddove viene normato il contratto di deposito. Con l'avvertenza di leggere attentamente il contratto sottoscritto e la presenza, o meno, delle cosiddette clausole vessatorie (in estrema sintesi il doppio richiamo ad alcuni articoli del contratto siglato con doppia firma). In ogni caso il depositario (soggetto titolare del rimessaggio) deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. Concludo dicendo che prima di azionare tutte queste norme è opportuno, in caso di furto, fare due chiacchiere con il titolare del rimessaggio, risolvendo la questione da galantuomini, usando naturalmente il buonsenso.
Giusto considerare le sante parole della Cassazione, ma per chi come me è costretto ad avvalersi di un rimessaggio che ti avvisa da subito che non c'è assicurazione, non resta altro che tenersi il mezzo sempre assicurato, che tutto sommato, è la migliore copertura. Bye >
quote:Originally posted by chorus> Hai ragione chorus, quello che affermi è più che giusto, ho solo voluto precisare il mio suggerimento di non abbandonare la propria assicurazione con leggerezza. Sai com'è, una volta che il tuo camper è andato in cenere, hai voglia di questionare da gentiluomini, se il titolare non è assicurato e tu hai sospeso la tua assicurazione. Bye
... Concludo dicendo che prima di azionare tutte queste norme è opportuno, in caso di furto, fare due chiacchiere con il titolare del rimessaggio, risolvendo la questione da galantuomini, usando naturalmente il buonsenso. >
quote:Originally posted by maurito54> Il significato delle mie parole è il seguente: la reazione è proporzionata al danno subito. E' evidente che se il danno subito è rilevante, come purtroppo mi è sembrato di capire, faccio due chiacchiere con il responsabile del rimessaggio e poi, eventualmente, mi faccio sentire a mezzo carte bollate.
quote:Originally posted by chorus> Hai ragione chorus, quello che affermi è più che giusto, ho solo voluto precisare il mio suggerimento di non abbandonare la propria assicurazione con leggerezza. Sai com'è, una volta che il tuo camper è andato in cenere, hai voglia di questionare da gentiluomini, se il titolare non è assicurato e tu hai sospeso la tua assicurazione. Bye
... Concludo dicendo che prima di azionare tutte queste norme è opportuno, in caso di furto, fare due chiacchiere con il titolare del rimessaggio, risolvendo la questione da galantuomini, usando naturalmente il buonsenso. >
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quote:Originally posted by Kinobi> In base alla sentenza che ho citato nel mio primo messaggio, senza contratto si applicano le norme del codice civile riguardanti il deposito. E' chiaro che per farle valere non basta "ricordarle" alla controparte; ciò può essere eventualmente un valido argomento durante la trattativa. Ma se controparte non sente resta la lunga via del contenzioso.
Interessante... E se uno non ha un contrattofirmato, ma solo regolare fattura? E >