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luigibartez
luigibartez
11/03/2004 171
Inserito il 18/12/2006 alle: 19:04:00
Poichè non riusciamo ad avere una risposta esaustiva, scriviamo a questo forum, sperando che qualcuno possa chiarirci i dubbi. Siamo nonni che quando possono portano con loro la nipotina di 2 anni. Recentemente abbiamo scoperto che secondo la nuova normativa non è più possibile trasportare bambini sul sedile anteriore anche se assicurati nell'apposita seduta. Il nostro camper, un semintegrale Kreos 3008 ha la dinette contrapposta e pertanto è senza cinture di sicurezza, pur essendo stato omologato per 4 persone e da poco. Non ci ha avvertito il concessionario venditore e innamorati del mezzo e convinti anche da una recensione favorevole apparsa su di una rivista di settore, ci siamo ritrovati nel problema. Abbiamo chiesto a Laika e ci ha risposto che il nostro veicolo con sedute laterali è ancora idoneo a trasportare passeggeri e lo sarà anche in futuro; purtroppo non per trasporto bambini, anche se fino al 8/5/09 esiste una deroga per il trasporto su sedili posteriori anche se sprovvisti di cinture di sicurezza, purchè accompagnati da persona di età superiore ai 16 anni. Davanti potrò trasportarla solo quando avrà superato il 1,50 m di altezza (cosa impensabile dal momento che la piccola ha solo 2 anni ed è bassa di costituzione) La stessa domanda rivolta ad una rivista di settore ha invece dato come risposta che la legge pubblicata sulla G.U. n. 87 del 13/4/06 recita "i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso ecc. ecc." - pertanto secondo loro posso trasportare mia nipote solo sul sedile anteriore, assicuata al suo seggiolino, aggiungendo che, non comportandomi in tal modo, oltre alla sanzione amministrativa è prevista la sottrazione di punti patente e se recidivo la sospensione della stessa. Se qualcuno ci può aiutare a fare chiarezza, magari indicandoci un super partes attendibile a cui rifarci sottoponendogli il problema, anticipatamente ringraziamo.
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 18/12/2006 alle: 21:03:29
quote:Originally posted by luigibartez
1) ... anche se fino al 8/5/09 esiste una deroga per il trasporto su sedili posteriori anche se sprovvisti di cinture di sicurezza, purchè accompagnati da persona di età superiore ai 16 anni. 2) La stessa domanda rivolta ad una rivista di settore ha invece dato come risposta che la legge pubblicata sulla G.U. n. 87 del 13/4/06 recita "i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso ecc. ecc." - pertanto secondo loro posso trasportare mia nipote solo sul sedile anteriore, assicuata al suo seggiolino, aggiungendo che, non comportandomi in tal modo, oltre alla sanzione amministrativa è prevista la sottrazione di punti patente e se recidivo la sospensione della stessa. 3) Se qualcuno ci può aiutare a fare chiarezza, magari indicandoci un super partes attendibile a cui rifarci sottoponendogli il problema, anticipatamente ringraziamo. >
> 1) La deroga, contenuta nel quinto comma dell'art. 169 CdS, riguarda soltanto le "autovetture" e gli "autoveicoli per trasporto promiscuo" e non e' applicabile ai veicoli classificati "autocaravan". La risposta della Laika, per come riferita, e' da considerare inattendibile. 2) E' invece da considerare appropriata la risposta fornita dalla rivista di settore, ai sensi del primo comma dell'art. 172 CdS. 3) Oltre ai due articoli CdS citati puo' essere interessante anche la lettura della circolare Min.Interno n. 300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14 luglio scorso (punti 2.1 e 2.4, riportati in calce). ---------- 2. USO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER BAMBINI Nel nuovo assetto normativo, notevole importanza presentano le disposizioni che riguardano il trasporto dei bambini sugli autoveicoli. La norma distingue a seconda del tipo di autoveicolo, delle caratteristiche strutturali dello stesso, dei dispositivi di sicurezza presenti e dell’impiego cui il veicolo è destinato. 2.1 Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sulle autovetture per uso privato Sulle autovetture per uso privato e sugli autocaravan derivanti dalle categorie internazionali M1 e N1, muniti di cinture di sicurezza, i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 Kg devono essere sempre assicurati con dispostivi di ritenuta per bambini, regolarmente omologati ed adeguati al loro peso. Per i veicoli provvisti di cinture di sicurezza, perciò, la nuova normativa, ha escluso la possibilità di trasporto sui sedili posteriori di bambini di età inferiore a 3 anni anche se accompagnati da una persona di più di 16 anni di età, già contenuta nella precedente formulazione dell’art 172 C.d.S., con la conseguenza che, ove i dispositivi di ritenuta per bambini non siano disponibili, questi non possono essere trasportati. In caso di violazione del cennato divieto, si applica la sanzione di cui all’art. 172, comma 10, C.d.S. Diversa è, invece, la previsione del comma 3 dell’art. 172 C.d.S., che è volto a garantire un livello di sicurezza maggiore per i bambini che viaggiano nelle autovetture ovvero su altri veicoli della categoria internazionale M1, non provvisti, fin dall’immatricolazione, di sistemi di ritenuta. Si tratta, per lo più, di veicoli di vecchia costruzione privi di cinture di sicurezza, sui quali le stesse non possono essere installate neanche successivamente e che, di conseguenza, non possono essere muniti di un sistema di trattenuta per bambini. Secondo tale norma, su questi veicoli, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare. E’, invece, consentito il trasporto senza l’utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di età superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di norma, prendere posto sui sedili posteriori; possono occupare anche il sedile anteriore solo se la loro statura supera il metro e 50 di altezza. E’ appena il caso di sottolineare che la violazione degli obblighi o dei divieti imposti dal comma 3 richiamato, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale, non è oggetto di sanzioni amministrative da parte dell’art 172 C.d.S. Conformemente alla regolamentazione generale europea, la disciplina sopraindicata riguarda anche il trasporto dei bambini sugli autocarri di cui alle categorie internazionali N1, N2 ed N3. Tale previsione, tuttavia, deve essere posta in relazione con l’art. 54, comma 1, lett. d), e con l’art. 82 C.d.S. che, a bordo degli autocarri, consentono la presenza soltanto delle persone addette all'uso o al trasporto di cose, con la conseguenza che, salvo residuali ipotesi di minori lecitamente impiegati in attività lavorative complementari al trasporto, i bambini non possono prendere, di norma, posto su tali veicoli. 2.2 Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sui taxi e sugli autoveicoli da noleggio con conducente [omissis] 2.3 Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sugli autobus [omissis] 2.4. Caratteristiche ed installazione dei dispostivi di ritenuta per bambini I sistema di ritenuta per bambini devono essere adeguati al loro peso e devono essere di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. Gli estremi di omologazione e la classe di peso sono iscritti su una targhetta che deve essere obbligatoriamente presente sul sistema di ritenuta. Le caratteristiche dei predetti dispositivi, le dimensioni, i contenuti e la collocazione della targhetta, nonché le classi di peso, sono indicate nel Regolamento n. 44 della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) (1). Per facilitare i controlli sulla strada dei predetti dispositivi, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si allega alla presente circolare (all. 4) una sintesi delle caratteristiche costruttive dei sistemi di ritenuta per bambini utilizzabili durante la circolazione in Italia. Secondo il comma 5 dell’art. 172 C.d.S, i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. La violazione di quest’obbligo, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale, non è, tuttavia, oggetto di sanzioni amministrative da parte dell’art. 172 C.d.S. Per gli autobus e per i minibus di cui alle categorie internazionali M2 ed M3, i dispositivi devono essere speficamente omologati per il trasporto di bambini su tali veicoli.
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