quote:Originally posted by ngeloco> No. Ad Ancona si sosta solo negli spazio "AUTO". Il camper non sosta negli spazi del 49/ per la stessa storie per cui non monta le lucette blu!!!
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno In effetti sta qui il busillis. Le affermazioni di equiparazione "a senso unico" alla Calosci, che pur di aver ragione cambia tesi ad ogni discussione assumendo che ora l'autocaravan è equiparato all'autovettura ora che questo è vero ma non è vero il contrario, si scontrano con il fatto che il simbolo grafico "auto" è ritenuto dai PM come indicanti SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LE AUTOVETTURE! Pertanto il sillogismo: C'è il simbolo "auto"; L'auto è M1 M1 è anche il camper Sosta l'Auto il camper può sostare. Si scontra con il fatto che il segnale indica, secondo i PM, il tipo di veicolo e non la categoria. Quindi l'affermazione di TheDevil che in un parcheggio "per veicoli categoria m1" ci sta pure l'autocaravan è vero se il pannello integrativo riporta in lettere "riservato categoria m1" ma così non è. Ricordo a Calosci che l'art. 83 del regolamento con riferimento ai pannelli integrativi riporta quanto segue: # I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere simboli od iscrizioni esplicative sintetiche e conciseid="red">id="size3">. # I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli: * * modello II.4 - per indicare eccezioni o limitazioni; 7. Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioe' autorizza una deroga alla prescrizione per una o piu' categorie di utenti, ovvero ne limita la validita'id="red">id="size3">. Quando la prescrizione e' limitata ad una o piu' categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/n). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o piu' categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco sono preceduti dalla parola "eccetto" (modello II.4/b). I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia. Questo direbbe che il pannello integrativo II.4 si riferisce alle categorie di utenti e non di veicoli! Pertanto quanto c'è l'autovettura si dovrebbe ricavare che si riferisce agli utenti "automobilisti". Il pannello, in base al primo periodo riporato, ben può riportare una scritta esplicativa, della serie: sotto al divieto di sosta "eccetto negli stalli segnati"; "eccetto residenti" "eccetto carico e scarico" "eccetto autovetture" L'art. 83 fa il paio con l'art. 7 che richiamado il comma 4 dell'art. 6 abilita i comuni a fare questa distinzione: # stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti,id="red"> in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; Vi ricordo che lo Stesso Ministero emette la direttiva sulla circolazione nei periodi festivi applicata poi dai prefetti con la quale sono fatte discriminazioni e deroghe all'interno di stesse categorie di veicoli. Insisto con il dire che qualcuno ciurla nel manico. >> Sì, tutto quello che vuoi, ma l'art. 185 dice che i camper sono equiparati, il tuo ricorso è ambiguo, ad Ancona dopo il ricorso di Calosci si sosta pure negli spazi riservati allo stazionamento del 49 barrato, remi contro, ti sei andato a cercare la multa e tutto quello che scrivi richiede un eccessivo impegno delle facoltà mentali per cui ciucciati il calzino! Ecco, le ho già scritte tutte io, per fargli risparmiare un'inutile fatica.[:D][:D][:D][:D]
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