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a pag. 4) riguardava un'applicazione dell'art. 1 della vecchia legge regionale veneta n. 31 del 1984, che prevedeva sì solo soggiorni presso strutture ricettive, ma lasciava anche spazio a regolamenti comunali; l'art. 1 terminava infatti con: «Ogni altra sosta o soggiorno occasionale con attrezzature di campeggio, in forma singola o collettiva, è disciplinata dai regolamenti comunali. In assenza di tale disciplina, sono consentite solo soste occasionali e non superiori a 48 ore». Il problema del ricorrente, in quella vicenda, era che mancava un «regolamento comunale» e venne pertanto giudicata leggittima l'ordinanza del comune sulla cui base era scattata la sanzione. Ho dato una scorsa veloce alla legge regionale ligure e non mi pare di trovare un espresso divieto di campeggio. Mi sembrerebbe utile interpellare la regione ligure e il comune interessato, poi regolarsi di conseguenza.quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 25/03/2011 13:50:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra) distingue tra insediamento "stabile" (che si traduce in abuso edilizio) e "transitorio". Nel secondo caso, si deve vedere se è consentito o no il campeggio fuori delle strutture ricettive, perché non è detto che sia sempre e comunque vietato.>> Hai ragione, concordo. Ivanoid="blue">