quote:Originally posted by TheHolyWater> Ti ringrazio per il tuo intervento ma ti faccio presente che io avevo indirizzato il mio appello ai frequentatori del forum che sanno di legge. Auguriamoci che ci sia qualcuno che dia chiarimenti/spiegazioni a te, a me ed agli altri lettori interessati. Se togli una sola parola (od anche un segno di interpunzione) alla mia considerazione, cambi il significato del mio intendimento; la frase completa e': Un'ordinanza emessa soltanto "ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000" e' radicalmente NULLA per insussistenza di base dispositiva (di sicuro un legale puo' esprimere questo mio grossolano concetto in termini piu' appropriati) ed e' preceduta da altre tre deduzioni. Se, in sequenza, queste tre deduzioni sono considerate valide, allora anche la quarta e' valida; non puoi contestare quest'ultima, se prima non contesti le precedenti.
Solo che non ho capito bene il discorso che fa Devil, e vorrei che me lo spiegasse meglio. Ma che significa che l'ordinanza è nulla? >
quote:Originally posted by TheHolyWater> Ti ringrazio per le tue volenterose (seppur imprecise) indicazioni ma riterrei opportuno suggerirti (ovviamente se interessato)un approfondimento della materia, ad esempio consultando la recente sentenza n. 34179/2006 del 12 ottobre 2006, dove la sezione II Penale della Corte di Cassazione non ha tenuto conto di una precedente sentenza a Sezioni Unite.
Poi, se davanti alla cassazione ci sono due sentenze che decidono in modo diverso, allora, la terza volta che la questione arriva in Cassazione, si va davanti alle Sezioni Unite, che fissano il principio al quale si dovranno uniformare per il futuro tutte le sezioni delle Cassazione. Io così so. >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Guarda che la SANZIONE erogata dal Comune di NUMANA non era esposta in modo chiaro. Se fa riferimento alla TARGA fa riferimento al Codice della Strada. Se fa riferimento alla PERSONA fa riferimento ad altre normative. Occorre dire che qualunque cosa abbia detto il Giudice di Pace il Comune di Nunmana NON HA VINTO proprio nulla. La Cassazione, annullando la sentenza del GdP, non ha dichiarato che il camperista DEVE pagare la multa e strare zitto!!! La Cassazione ha dichiarato INCOMPETENTE NEL GIUDIZIO il GdP e ha RINVIATO d'ufficio la questione al TRIBUNALE ORDINARIO. Il camperista per ora NON DEVE PAGARE MULTE. Il COMUNE di Numana NON INCASSA NULLA. Quando il TRIBUNALE ORDINARIO si pronuncerà ne vedremo delle belle!!! Alla prossima >> Non è come dici. Le ordinanze di Numana sono chiare! E dicono che i camper sulle spiagge di Numana non ci devono stare perchè sporcano ed inquinano. Io le sentenze mi sono preso la briga di andarmele a leggere. Ed ho capito che la Cassazione ha detto che le multe il comune le ha fatte per ragioni di sanità e igiene, non invece perché i camperisti violavano il codice della strada. La cassazione ha detto che il codice della strada non c'entra niente con le multe, al punto che almeno in una sentenza ha detto che non c'entra niente neppure il gdp. E la cassazione è cassazione (lo dice la parola), non è uno scemo di giudice di pace di un paese sperduto, e quindi ci dobbiamo stare a quello che scrive! Eppoi, tu davvero pensi che Numana ha fatto tutto questo casino, solo per recuperare i 10 o 200 euro delle multe? NO! Numana ha fatto i ricorsi in cassazione per principio. Per far valere le sue regole sulla sua terra. E allora ha vinto, perchè la cassazione ha accolto tutto quello che diceva. Ed adesso voglio vedere che ricorso andranno a fare i camperisti davanti al gdp di ancona, che la cassazione ha detto che il gdp può solo controllare se il camperista parcheggiava oppure no dove è vietato. E quello parcheggiava. Senza avere nessun potere di controllare l'ordinanza, che l'ha fatta il sindaco perché c'ha i poteri per farla ed il giudice non può metterci bocca. Eppoi ancora, io, se fossi il comune di numana quando il camperista fa il ricorso davanti al gdp gli porterei la sentenza che dice che la causa si fa davanti al tribunale e tutto al contrario se il ricorso viene fatto davanti al tribunale. Lo vedete che confusione? e poi dite che numana non ha vinto! boh? id="size2">
quote:Originally posted by TheDevil> No, scusami, il tuo modo di procedere non mi piace e non lo accetto. Tu dici tutto e il contrario di tutto e poi aspetti che qualcuno ti mette in ordine i pensieri. Cioè, voglio dire, o pigli posizione. Oppure non parli. Insomma, secondo te, le ordinanze di numana sono buone oppure no? Io con il camper ci posso ancora andare a numana e parcheggiare sulla spiaggia tranquillamente oppure no? Non puoi scrivere certe cose e poi tirarti indietro, dicendo che non hai detto una cosa MA ADDIRITTURA QUATTRO una che si contraddice con l'altra. Scusami ma non è corretto. Io pensavo di avere capito che tu dicevi che a numana si puo' parcheggiare perchè l'ordinanza non c'è e quindi chissenefrega, andiamo tutti a prendere in giro quegli idioti del comune. Io fermo il camper davanti al municipio e mi faccio un bel barbecue! Invece no, adesso mi dici che hai fatto solo ACCADEMIA, tanto per scrivere qualcosa, per riempire un foglio e poi aspetti qualcuno che ti dice, tra le varie cose che hai scritto quale è buona e quale no! MA ALLORA NON SCRIVERE CHE LE ORDINANZE DI NUMANA SONO NULLE E E CHE "Se non c'e' ordinanza, non c'e' neanche violazione da sanzionare; e su questo aspetto potrebbe pronunciarsi il GdP" Perchè cosi' fai credere che a numana i camperisti possono fare ancora quello che gli pare, e invece non è cosi'! id="size2">
quote:Originally posted by TheHolyWater> Ti ringrazio per il tuo intervento ma ti faccio presente che io avevo indirizzato il mio appello ai frequentatori del forum che sanno di legge. Auguriamoci che ci sia qualcuno che dia chiarimenti/spiegazioni a te, a me ed agli altri lettori interessati. Se togli una sola parola (od anche un segno di interpunzione) alla mia considerazione, cambi il significato del mio intendimento; la frase completa e': Un'ordinanza emessa soltanto "ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000" e' radicalmente NULLA per insussistenza di base dispositiva (di sicuro un legale puo' esprimere questo mio grossolano concetto in termini piu' appropriati) ed e' preceduta da altre tre deduzioni. Se, in sequenza, queste tre deduzioni sono considerate valide, allora anche la quarta e' valida; non puoi contestare quest'ultima, se prima non contesti le precedenti.
Solo che non ho capito bene il discorso che fa Devil, e vorrei che me lo spiegasse meglio. Ma che significa che l'ordinanza è nulla? >
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quote:Originally posted by TheDevil> Vabbe' e allora secondo te le Sezioni Unite a che servono? A far familiarizzare i giudici della Cassazione tra loro così ogni tanto fanno una bella rimpatriata? id="size2">
quote:Originally posted by TheHolyWater> Ti ringrazio per le tue volenterose (seppur imprecise) indicazioni ma riterrei opportuno suggerirti (ovviamente se interessato)un approfondimento della materia, ad esempio consultando la recente sentenza n. 34179/2006 del 12 ottobre 2006, dove la sezione II Penale della Corte di Cassazione non ha tenuto conto di una precedente sentenza a Sezioni Unite.
Poi, se davanti alla cassazione ci sono due sentenze che decidono in modo diverso, allora, la terza volta che la questione arriva in Cassazione, si va davanti alle Sezioni Unite, che fissano il principio al quale si dovranno uniformare per il futuro tutte le sezioni delle Cassazione. Io così so. >
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quote:Originally posted by TheHolyWater Anche io, come The Devil, sono nuovo di questo forum. >> Ma quante new-entry in questo ultimissimo periodo interessate all'argomento normative ! Ciao, Ivano.id="blue">
quote:Originally posted by TheDevil> Mi piacerebbe sapere da Anto57 quale sia, a sua sensazione, la giustificazione piu' probabile (tra le tre indicate) per la discordanza dei riferimenti al TUEL qui esaminati.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Nello sviluppo delle mie considerazioni io ho tenuto conto di tutto il contenuto della sentenza n. 23503 per la quale scrivo che non evidenzia la stessa completezza d'esame [dell'altra]. Sei tu che non tieni conto che la questione dell'art. 54 era stata gia' diffusamente trattata tra TheFox e Ngeloco qui https://www.camperonline.it/for... . Infatti, dal solo testo della sentenza n. 23503 si rileva, senza ombra di dubbio, che: - il Comune di Numana ha presentato ricorso con riferimento all'art. 50 TUEL - la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento all'art. 54 TUEL. Non disponendo del testo del ricorso, ci sono tre possibilita' per giustificare questa discordanza nella sentenza n. 23503: - il refuso di scrittura e' nell'art. 50 ed allora tutta la trattazione si deve intendere, come dici tu, "ai sensi dell'art. 54"; - non c'e' refuso di scrittura e, quindi, la Cassazione ha accolto il ricorso per un motivo diverso da quello proposto dal ricorrente; - il refuso di scrittura e' nell'art. 54 ed allora tutta la trattazione si deve intendere "ai sensi dell'art. 50". Ngeloco propende per la terza ipotesi ed anch'io ritengo che il refuso riguardi il riferimento all'art. 54, in quanto mi sembra francamente eccessivo chiamare in causa le attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale del Governo. Ho sviluppato quindi le mie considerazioni nel presupposto che, nella sentenza n. 23503, la Cassazione abbia accolto il ricorso con riferimento alla stessa motivazione (art. 50 TUEL) addotta dal ricorrente e che l'indicazione "54" derivi soltanto da un refuso.
Credo che tutta la premessa che hai fatto non tenga in conto i motivi di accoglimento del ricorso della Sentenza 23503 della Cassazione la quale nel rinviare al Tribunale ha sancito che l'ordinanza è stata emessa in virtù dell'art. 54 del TUEL 267. >
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quote:Originally posted by aleandrea> Grazie a te per i complimenti.
Grazie ancora per i tuoi contributi. >
quote:Originally posted by TheHolyWater> Sei stato tu a scrivere sulla funzione della Cassazione a Sezioni Unite, secondo le tue conoscenze (Io cosi' so) al riguardo. Da parte mia ti ho soltanto documentato, a stretto giro di posta, che era opportuno un aggiornamento delle tue conoscenze, in quanto avevi fornito al forum informazioni smentite (nei fatti) dalla stessa Cassazione. Alle tue domande non sono in condizione di rispondere perche' i miei studi, come ho gia' scritto, sono stati indirizzati in tutt'altra direzione ed io non mi azzardo ad esprimermi su materie che non conosco.
Vabbe' e allora secondo te le Sezioni Unite a che servono? A far familiarizzare i giudici della Cassazione tra loro così ogni tanto fanno una bella rimpatriata? >
quote:Originally posted by TheHolyWater> Io sono arrivato in questo forum indicando lo scopo del mio intervento e la mia provenienza "referenziata"; non mi pare che qui disponiamo di analoghe informazioni da parte tua. La "questione Numana" e' per me soltanto lo spunto per analizzare le possibili ricadute, di carattere generale, sui rapporti tra le Amministrazioni locali ed i cittadini, anche per sapere quali siano, alla fine, i miei diritti ed i miei doveri. Il fatto che il contenzioso riguardi il Comune di Numana e' per me assolutamente incidentale; intenderei approfondire la materia, astraendo dallo specifico caso concreto e collocandolo piuttosto in un generico comune italiano, anche se - ovviamente - le conclusioni che poi varranno per un generico comune varranno anche per quello di Numana. In tal senso ho provveduto, nel mio intervento iniziale, a: - numerare le mie "considerazioni generali"; - ridurre di corpo tipografico le "considerazioni specifiche", in quanto accessorie al discorso generale. Siamo in un forum e quindi prendo atto che il mio modo di procedere non ti piace e non lo accetti; mi interesserebbe sapere, al momento, su quante delle considerazioni generali sei d'accordo, aggiungendo una spiegazione per quelle sulle quali sei in disaccordo. Sono espresse, mi sembra, in termini piuttosto semplici e non riguardano in alcun modo il Comune di Numana.
Anche io, come The Devil, sono nuovo di questo forum. E pure a me interessa la questione Numana. Solo che non ho capito bene il discorso che fa Devil, e vorrei che me lo spiegasse meglio. TheDevil, proprio non riesco a capirti! No, scusami, il tuo modo di procedere non mi piace e non lo accetto. >
quote:Originally posted by TheDevil> Secondo me è meglio che provi ad informarti tu meglio, prima di sparare sciocchezze su questo forum. Vai a leggerti l'art. 374 del codice di procedura civile così scopri anche tu a che servono le Sezioni Unite della Cassazione e scopri pure quale altra castroneria hai detto a proposito della sentenza penale che hai citato. Dopo la recente riforma del codice ad aprile di quest'anno, adesso le sezioni semplici della cassazione non possono più discostarsi dal principio di diritto che hanno enunciato le Sezioni Unite, così adesso fenomeni patologici come quello che hai indicato tu, ma se leggi la sentenza, la sezione semplice comunque ha motivato sulle ragioni per le quali ha inteso discostarsi dalle S.U., almeno nel civile non si possono piu' verificare. Perciò, per favore, se come dici tu, è una materia che non conosci, per favore evita di esprimerti. Grazie! id="size2">
quote:Originally posted by TheHolyWater> Sei stato tu a scrivere sulla funzione della Cassazione a Sezioni Unite, secondo le tue conoscenze (Io cosi' so) al riguardo. Da parte mia ti ho soltanto documentato, a stretto giro di posta, che era opportuno un aggiornamento delle tue conoscenze, in quanto avevi fornito al forum informazioni smentite (nei fatti) dalla stessa Cassazione. Alle tue domande non sono in condizione di rispondere perche' i miei studi, come ho gia' scritto, sono stati indirizzati in tutt'altra direzione ed io non mi azzardo ad esprimermi su materie che non conosco.
Vabbe' e allora secondo te le Sezioni Unite a che servono? A far familiarizzare i giudici della Cassazione tra loro così ogni tanto fanno una bella rimpatriata? >
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quote:Originally posted by TheDevil> Appunto, vuoi fare ACCADEMIA, mettendo in giro voci false e cose inesatte, tali da creare confusione. Qual'è il tuo vero intento? id="size2">
quote:Originally posted by TheHolyWater> Io sono arrivato in questo forum indicando lo scopo del mio intervento e la mia provenienza "referenziata"; non mi pare che qui disponiamo di analoghe informazioni da parte tua. La "questione Numana" e' per me soltanto lo spunto per analizzare le possibili ricadute, di carattere generale, sui rapporti tra le Amministrazioni locali ed i cittadini, anche per sapere quali siano, alla fine, i miei diritti ed i miei doveri. Il fatto che il contenzioso riguardi il Comune di Numana e' per me assolutamente incidentale; intenderei approfondire la materia, astraendo dallo specifico caso concreto e collocandolo piuttosto in un generico comune italiano, anche se - ovviamente - le conclusioni che poi varranno per un generico comune varranno anche per quello di Numana. In tal senso ho provveduto, nel mio intervento iniziale, a: - numerare le mie "considerazioni generali"; - ridurre di corpo tipografico le "considerazioni specifiche", in quanto accessorie al discorso generale. Siamo in un forum e quindi prendo atto che il mio modo di procedere non ti piace e non lo accetti; mi interesserebbe sapere, al momento, su quante delle considerazioni generali sei d'accordo, aggiungendo una spiegazione per quelle sulle quali sei in disaccordo. Sono espresse, mi sembra, in termini piuttosto semplici e non riguardano in alcun modo il Comune di Numana.
Anche io, come The Devil, sono nuovo di questo forum. E pure a me interessa la questione Numana. Solo che non ho capito bene il discorso che fa Devil, e vorrei che me lo spiegasse meglio. TheDevil, proprio non riesco a capirti! No, scusami, il tuo modo di procedere non mi piace e non lo accetto. >
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quote:Originally posted by Gianvalerio> Anche io penso che è cosi'. Solo che, "per quello che ne so" [;)] l'ordinanza o la impugni entro 60 gg oppure te la tieni come è. E, "per quello che ne so"[;)], nessuno fino ad oggi ha provato ad impugnare queste ordinanze, perché si credeva, e qualcuno vuole ancora farlo credere (vedi quello che scrive the devil) che queste ordinanze non sono buone e che ti puoi fare la braciata davanti al municipio di numana, tanto pure se ti fanno la multa, poi il gdp te la annulla, perchè l'ordinanza è nulla. Niente di piu' sbagliato, e la cassazione l'ha detto.
Ringraziando "Il Diavolo" e "L'Acqua Santa" per gli interventi, cerchiamo di riassumere le posizioni così diventa un po' più facile da capire per tutti senza dover spremersi troppo? Le Ordinanze di Numana non sono nulle finchè il TAR non dice il contrario. >
quote:id="size2">Non sappiamo con certezza sulla base di quale articolo sono emesse le ordinanze
quote:id="size2">La pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite è vincolante (nel civile) per le sezioni semplici. La Cassazione ha detto che il giudice di pace può sentenziare sulla legittimità di una ordinanza sindacale o sulla correttezza della sua applicazione ma non può entrare nel merito della stessa. Nel merito dell'ordinanza può invece entrare il tribunale ordinario che potrebbe quindi annullare la sanzione ma non l'ordinanza stessa.
quote:id="size2">Mi sembrano abbastanza chiare due cose a questo punto: 1 - Se non abbiamo in mano le ordinanze possiamo tranquillamente disquisire sino al 2020 senza aver poi nessuna certezza [;)] 2 - Dopo che saranno emesse i giudizi del GDP e del Tribunale Ordinario e nel caso che una sentenza (o magari tutte e due) vedano soccombere il comune si potrebbe esaminare la possibilità di un ricorso al TAR. (Probabilmente nel primo caso per insussistenza di base dispositiva e nel secondo perchè di per se i Camper sono autosufficienti ecc.. ecc..) Se ho sintetizzato male per favore correggetemi.
quote:id="size2">Reitero poi due domande che avevo fatto nel post precedente per chi sapesse/volesse rispondere. - Perchè si parla di Giudice Ordinario e non di Giudice di Pace nella sentenza 21173? - Cosa c'era scritto nelle due motivazioni di ricorso del comune di Numana non prese in considerazione nella sentenza 23503?
quote:Originally posted by TheHolyWater> Infatti non mi sono espresso. Ho soltanto citato la sentenza n. 34179/2006 del 12 ottobre 2006 (quindi dopo la recente riforma del codice ad aprile di quest'anno), dove la sezione II Penale della Corte di Cassazione ha giudicato in modo difforme dalla sentenza Sezioni Unite 21-06-1986 (Giovannelli), in contrasto con quanto da te inizialmente affermato. Tutto qua.
se come dici tu, è una materia che non conosci, per favore evita di esprimerti.>
quote:Originally posted by TheHolyWater> Io ho messo in giro le seguenti considerazioni: 1) Sono anch'io dell'avviso, come gia' esposto da TheFox, che il TUEL (od anche TULOEL cioe' il D.Lgs. 267/2000) rappresenti, per gli Enti Locali, un documento corrispondente al "mansionario" delle aziende private. 2) Per quanto riguarda il Sindaco, le sue competenze sono elencate all'art. 50, dove, tra l'altro, il quarto comma lo designa ad esercitare tutte le funzioni, attribuite all'autorita' locale da specifiche disposizioni di legge (letteralmente: Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge). 3) In altri termini, il quarto comma dell'art. 50 non attribuisce al Sindaco alcuna diretta competenza ad emanare ordinanze ma soltanto ad esercitare le funzioni che altre disposizioni di legge gli attribuiscono. 4) Un'ordinanza emessa soltanto "ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000" e' radicalmente NULLA per insussistenza di base dispositiva (di sicuro un legale puo' esprimere questo mio grossolano concetto in termini piu' appropriati). 5) Un'ordinanza emanata trova il suo fondamento di legittimita' soltanto se viene esplicitamente indicata la specifica disposizione di legge, sulla cui materia e' data facolta'/funzione al Sindaco di emanare ordinanze. 6) Ci vuole cioe' una precisa indicazione della fonte legislativa affinche' una generica "funzione" (di cui al predetto comma 4) si trasformi in una specifica "emanazione di ordinanza". 7) In altri termini ancora, e' indispensabile l'indicazione della specifica disposizione di legge per poter rilevare: - quali funzioni siano ivi attribuite al Sindaco; - se, tra le stesse, ci sia anche quella di emanare ordinanze sulla materia oggetto della disposizione. E' ovviamente tua la responsabilita' delle definizioni che hai voluto attribuire alle predette considerazioni. p.s. non ho inserito la considerazione "specifica" conclusiva perche' e' analoga a quella citata al numero 4.
Appunto, vuoi fare ACCADEMIA, mettendo in giro voci false e cose inesatte, tali da creare confusione.>
quote:Originally posted by TheDevil> Vabbè, ci rinuncio, se ricominci dall'inizio, allora non ci riusciamo proprio a capire, fa niente, va'..... id="red"> id="size3">
quote:Originally posted by TheHolyWater> Io ho messo in giro le seguenti considerazioni: 1) Sono anch'io dell'avviso, come gia' esposto da TheFox, che il TUEL (od anche TULOEL cioe' il D.Lgs. 267/2000) rappresenti, per gli Enti Locali, un documento corrispondente al "mansionario" delle aziende private. 2) Per quanto riguarda il Sindaco, le sue competenze sono elencate all'art. 50, dove, tra l'altro, il quarto comma lo designa ad esercitare tutte le funzioni, attribuite all'autorita' locale da specifiche disposizioni di legge (letteralmente: Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge). 3) In altri termini, il quarto comma dell'art. 50 non attribuisce al Sindaco alcuna diretta competenza ad emanare ordinanze ma soltanto ad esercitare le funzioni che altre disposizioni di legge gli attribuiscono. 4) Un'ordinanza emessa soltanto "ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000" e' radicalmente NULLA per insussistenza di base dispositiva (di sicuro un legale puo' esprimere questo mio grossolano concetto in termini piu' appropriati). 5) Un'ordinanza emanata trova il suo fondamento di legittimita' soltanto se viene esplicitamente indicata la specifica disposizione di legge, sulla cui materia e' data facolta'/funzione al Sindaco di emanare ordinanze. 6) Ci vuole cioe' una precisa indicazione della fonte legislativa affinche' una generica "funzione" (di cui al predetto comma 4) si trasformi in una specifica "emanazione di ordinanza". 7) In altri termini ancora, e' indispensabile l'indicazione della specifica disposizione di legge per poter rilevare: - quali funzioni siano ivi attribuite al Sindaco; - se, tra le stesse, ci sia anche quella di emanare ordinanze sulla materia oggetto della disposizione. E' ovviamente tua la responsabilita' delle definizioni che hai voluto attribuire alle predette considerazioni. p.s. non ho inserito la considerazione "specifica" conclusiva perche' e' analoga a quella citata al numero 4.
Appunto, vuoi fare ACCADEMIA, mettendo in giro voci false e cose inesatte, tali da creare confusione.>
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quote:Originally posted by TheDevil >> Mi sa che stanno cercando di "farti fuori" ... [V] Resisti ! [;)] Ciao, Ivano. PS: scusate se mi ripeto: ma quante new-entry in questo ultimissimo periodo interessate e "saccenti" sull'argomento normative ! id="blue">
quote:Originally posted by TheHolyWater> id="red"> id="size3"> Sarà, ma leggendovi bene, mi ricordate due frequentatori del forum che combattono a colpi di fioretto. Mah forse mi sbaglio.... Ma se non mi son sbagliato, la cosa mi fa pisciare dal ridere, pur di non darvi ragione (a vicenda) siete pronti a tutto. E' proprio vero che gli italiani sono un popolo di santi navigatori e ARTISTIid="size4">id="size2"> Però continuate, non fermatevi, oltre che istruttivo è anche divertente. Ciao Giorgio
[quote]Originally posted by TheDevil
[quote]Originally posted by TheHolyWater
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quote:Originally posted by aleandrea> ARTISTI? Se si riferisce a me le confermo che mi firmo sempre come Prof. Antonio Calosci e non ho necessità di nascondermi dietro uno "nik" di fantasia. Cordialmente
quote:Originally posted by TheHolyWater> id="red"> id="size3"> Sarà, ma leggendovi bene, mi ricordate due frequentatori del forum che combattono a colpi di fioretto. Mah forse mi sbaglio.... Ma se non mi son sbagliato, la cosa mi fa pisciare dal ridere, pur di non darvi ragione (a vicenda) siete pronti a tutto. E' proprio vero che gli italiani sono un popolo di santi navigatori e ARTISTIid="size4">id="size2"> Però continuate, non fermatevi, oltre che istruttivo è anche divertente. Ciao Giorgio
[quote]Originally posted by TheDevil
[quote]Originally posted by TheHolyWater
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