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IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 17/12/2006 alle: 23:25:25
quote:Originally posted by ngeloco Beh, certo, adesso è così, ma solo fino a quando verrà costituita l'ANCPS: "Associazione Nazionale Coordinamento Pirati della Strada" [:D][:D][:D] >
> Bhe', dall'altra parte ci sta la AICC : "Associazione Ingrasso Casse Comunali" [:D][:D][:D]id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 18/12/2006 alle: 07:47:59
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by ngeloco Beh, certo, adesso è così, ma solo fino a quando verrà costituita l'ANCPS: "Associazione Nazionale Coordinamento Pirati della Strada" [:D][:D][:D] >
> Bhe', dall'altra parte ci sta la AICC : "Associazione Ingrasso Casse Comunali" [:D][:D][:D]id="blue">
>
> Ma che cavolo c'entra!? Ma tu vuoi per caso affermare che i limiti di velocità non rispettati? Che la Polizia ed i VVUU sono tutti in malafede? E basta co sta' storia degli autovelox starati, dei limiti assurdi, e degli autovelox messi nelle pompe di benzia o in luoghi privati. Le domande sono due: a) Hai fatto ricorso al TAR o al ministero contro l'installazione delle segnaletica del limite di velocità? No? Peccato! b) Andavi veloce o no? Perché, e lo sai, se andavi oltre i limiti paghi altrimenti vuoi fare il furbetto del quartierino. Certi atteggiamenti che inculcano taluni con ragionamenti capziosi e fuorvianti sono diseducativi, cattive scuole. Non fanno il bene di questo stato, inducono a pensieri e comportamenti non civili. Poi certo ci sono i cavilli ma qui siamo sulla tutela individuale che nessuno nega e come tale una la fa in proprio e sugli autovelox sono gli stessi siti dei comandi di PM che danno tutte le dritte del caso. Ma è altra storia. Una cosa sono le polemiche altra cosa sono le reali conclusioni e anche i ricorsi per autovelox si perdono più spesso di quello che si dice. Tranne Calosci, ovviamente che adesso ci dirà la sua esperianza del camper a 170 km orari.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 18/12/2006 alle: 09:33:45
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Ma che cavolo c'entra!? >
> Ma che cavolo c'entra ??????????????????? Sveglia !!!!!!!!!!!!!!!!!! PS: questa discussione la avevamo gia' affrontata un po' di tempo orsono id="blue">
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 18/12/2006 alle: 14:10:03
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Ma che cavolo c'entra!? Ma tu vuoi per caso affermare che i limiti di velocità non rispettati? Che la Polizia ed i VVUU sono tutti in malafede? E basta co sta' storia degli autovelox starati, dei limiti assurdi, e degli autovelox messi nelle pompe di benzia o in luoghi privati. Le domande sono due: a) Hai fatto ricorso al TAR o al ministero contro l'installazione delle segnaletica del limite di velocità? No? Peccato! b) Andavi veloce o no? Perché, e lo sai, se andavi oltre i limiti paghi altrimenti vuoi fare il furbetto del quartierino. Certi atteggiamenti che inculcano taluni con ragionamenti capziosi e fuorvianti sono diseducativi, cattive scuole. Non fanno il bene di questo stato, inducono a pensieri e comportamenti non civili. Poi certo ci sono i cavilli ma qui siamo sulla tutela individuale che nessuno nega e come tale una la fa in proprio e sugli autovelox sono gli stessi siti dei comandi di PM che danno tutte le dritte del caso. Ma è altra storia. Una cosa sono le polemiche altra cosa sono le reali conclusioni e anche i ricorsi per autovelox si perdono più spesso di quello che si dice. Tranne Calosci, ovviamente che adesso ci dirà la sua esperianza del camper a 170 km orari. >
> A parte che il camper mio non supera i 140/145, ma ho avuto esperienze non con i 170 km/h che raggiungo spesso con l'autovettura, ma con limiti assurti posti su strade a 4 corsie. Non condivido il tuo modo di ragionare di fronte a norme vessatorie creata non da vigili in malafede, ma da comuni in malafede che usano la STRADA per fare cassa. Riassumo un articolo apparso oggi sul Resto del Carlino cronaca di Pesaro (riassumo perché troppo lungo da copiare. Una signora su una circonvallazione del paese GALLO sulla Montelabatese si era vista recapitare una multa per aver superato il limite di 50 km/h. La signora ha presentato doppio ricorso al GdP per l'annullamento della multa e al Ministero delle Infrastrutture. La cosa è finita in cassazione che ha stabilito che i comuni non hanno diritto di porre limiti differenti da quelli stabiliti dal CdS per le strade extraurbane. Eventuali limiti TEMPORANEI devono essere posti solo in presenza di TEMPORANEI PERICOLI dall'Ente proprietario della STRADA. L'articolo conclude dicendo che ora la Provincia di Pesaro deve provvedere a far rimuovere tutta la cartellonistica impropriamente usata dai comuni rivalendosi sugli stessi. In pratica la sentenza, conclude l'articolo, fa comprendere che i limiti di velocità devono seguire la norma nazionale e non quella locale per quanto riguarda le tratte stradali il cui ente proprietario non è il comune (strade provinciali e statali). Ora aggiungo io una cosuccia che mi è venuta in mente adesso. Il Comune di Numana (ma qualunque altro va benone) ha diritto di multare la sosta dei camper sulle strade PROVINCIALI o STATALI che attraversano il suo territorio violando la NORMATIVA NAZIONALE in materia di sosta e circolazione? Ne parlerò al mio avvocato appena possibile. Ciao
Cornovaglia in Camper
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Reno e Mosella in camper, estate 2025
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Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 13/01/2007 alle: 01:02:55
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Leggo, leggo, ma non capisco noi camperisti cosa dovremmo fare, puoi provare a spiegarcelo in parole povere? Pagare i 50 euro? Ricorrere? Individualmente? Al TAR? Noi da soli?>
> - 1 - L'autocaravan e' il mezzo attraverso il quale una parte di cittadini (elettori e contribuenti) preferisce dedicarsi al turismo. Da alcuni anni risulta pero' in aumento il numero dei comuni italiani che non gradiscono la presenza di autocaravan (ed altri simili mezzi mobili di "alloggio") nel proprio territorio ed emanano al riguardo appositi provvedimenti (di solito ordinanze) comunemente definiti "anticamperistici", ma da considerare, in senso lato, antituristici. Si tratta evidentemente di amministrazioni comunali che non manifestano interesse a promuovere la presenza turistica nelle zone di rispettiva competenza. Di conseguenza, le associazioni che rappresentano i camperisti in Italia dovrebbero concordare (magari in occasione del prossimo convegno di Carrara) la predisposizione di un elenco di tutte le localita' dove le relative amministrazioni hanno adottato provvedimenti di vario genere per ostacolare il turismo. L'ELENCO DELLE LOCALITA' ITALIANE CONTRARIE AL TURISMO dovrebbe essere adeguatamente pubblicizzato sui periodici (italiani e stranieri) che si occupano di turismo in genere e di turismo all'aria aperta in particolare, oltre che sui principali quotidiani ed altri periodici a larga diffusione (in analogia a quanto fa, ad esempio, la societa' Autostrade quando predispone il calendario dei "giorni caldi" per la circolazione autostradale durante il periodo delle vacanze). Una copia di quest'elenco (con il dettaglio dei provvedimenti antituristici localmente adottati) dovrebbe essere inviata al Ministro dei Trasporti, al Ministro dei Beni Culturali ed ai Governatori di tutte le regioni che, pur avendo legiferato in materia di "turismo all'aria aperta", si ritrovano con amministrazioni comunali che vanno contro le stesse disposizioni regionali. - 2 - Unitamente alla redazione del predetto elenco si dovrebbe promuovere un SONDAGGIO tra tutti i camperisti per valutare quali siano, tra quelle riportate nell'elenco, le localita' che: - si possono tranquillamente trascurare, accontentando cosi' la voglia di isolamento dei relativi amministratori dal movimento turistico; - meritano comunque una visita turistica, per la quale si rende quindi necessaria una pressante attivita', per l'opportuna "rettifica" delle disposizioni restrittive, presso tutte le competenti sedi a qualunque livello (compresa la Presidenza della Repubblica, visto che nei provvedimenti di specie si possono considerare intaccati anche principi costituzionali). - 3 - Nel caso di ordinanze sindacali contro il turismo in autocaravan (e simili mezzi mobili di "alloggio") emesse ai sensi del Codice della Strada, la situazione anticamperistica dovrebbe essere evidenziata in una segnalazione/denuncia, individuale o collettiva (tramite associazione), al Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento CdS. A differenza del ricorso al TAR (che si puo' presentare soltanto nei 60 giorni successivi all'emanazione dell'ordinanza), il potere di diffida del Ministero nei riguardi dell'ente proprietario della strada e' sine die in presenza, ovviamente, di una giusta motivazione. In caso di accertamento di violazione, qualora i "motivi di principio" siano considerati prevalenti rispetto all'importo della sanzione, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione si presenta individualmente presso il GdP. - 4 - Nel caso di ordinanze sindacali contro il turismo in autocaravan (e simili mezzi mobili di "alloggio") emesse ai sensi di disposizioni diverse dal CdS, il ricorso al TAR risulta, allo stato attuale, l'unica strada percorribile; le associazioni dei camperisti dovrebbero concordare una comune linea d'azione (magari in occasione del prossimo convegno di Carrara), che abbia il suo punto d'avvio nella tempestiva conoscenza di ogni nuova ordinanza emessa al di fuori del CdS, ancorche' riguardante la circolazione di una o piu' categorie di veicoli. E' peraltro da considerare che queste ordinanze hanno esclusiva valenza nell'ambito del territorio comunale non classificato come "area ad uso pubblico" ai sensi dell'art. 2 CdS; in caso di un accertamento di violazione (e sempre che i "motivi di principio" prevalgano sull'importo della sanzione) l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione si presenta individualmente davanti al GdP (se sono applicabili le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione nella sentenza 21173/06) oppure davanti al Tribunale (con l'auspicabile assistenza legale dell'associazione camperistica cui sia eventualmente iscritto il "trasgressore"). Qualora invece la violazione (ad una ordinanza emessa al di fuori del CdS) venga accertata in aree classificate "strade" ai sensi dell'art. 2 CdS, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione va presentata presso il GdP, in quanto la sanzione (irrogata al di fuori del CdS) sarebbe ovviamente annullata nella considerazione che la circolazione dei veicoli sulle strade e' esclusivamente assoggettata al CdS ed alle relative sanzioni (dal secondo comma dell'art. 1 CdS: La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse). In effetti, le tre violazioni finora conosciute nell'ambito della questione "Numana" (due nelle sentenze della Cassazione ed una nel verbale rintracciato in rete) risultano tutte accertate in area privata.
21
sceriffo
sceriffo
10/03/2004 135
Inserito il 14/01/2007 alle: 23:49:29
Vorrei chiedere agli esperti legali che bazzicano sul forum: Come si può fare a cercare di annullare un'ordinanza (comunale, regionale, ecc) emessa da un'amministratore pubblico che noi riteniamo ingiusta? Per ingiusta intendo in senso "legislativo", cioè da noi ritenuta contraria ad uno specifico articolo di legge (cds o altro, non importa) o contraria a quello che è ritenuto lo "spirito della legge". Può un ricorso avverso ad una multa bastare ad annullare un'ordinanza? Ed in che termini deve essere proposto il ricorso? Saluti Fabio
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 15/01/2007 alle: 01:00:32
quote:Originally posted by sceriffo
Vorrei chiedere agli esperti legali che bazzicano sul forum: Come si può fare a cercare di annullare un'ordinanza (comunale, regionale, ecc) emessa da un'amministratore pubblico che noi riteniamo ingiusta? Per ingiusta intendo in senso "legislativo", cioè da noi ritenuta contraria ad uno specifico articolo di legge (cds o altro, non importa) o contraria a quello che è ritenuto lo "spirito della legge". Può un ricorso avverso ad una multa bastare ad annullare un'ordinanza? Ed in che termini deve essere proposto il ricorso? Saluti Fabio >
> Via MAESTRA. le ordinanze sono ATTI AMMINISTRATIVI. Gli atti amministrativi si possono annullare direttamente con ricorsi al TAR (se accoglie il ricorso). L'ENTE può ricorrere al Consiglio di Stato che può confermare la sentenza del TAR o respingerla. Vero anche il rovescio. Se il TAR non accoglie il cottadino può ricorrere al Consiglio di Stato che puà confermare la sentenza del TAR o rovesciarla. Questa via è la migliore ma anche la più costosa. Nel mondo del lavoro dove esistono sindacati è una prcedura che viene finanziata dai sindacati stessi che vivono grazie alle quote dei propri iscritti. Detta pratica non è mai a carattere uninominale ma con valeza collettiva. Via meno costosa, ma meno sicura e risolutiva. Ricorso al Giudice di Pace con richiesta di verifica della costituzionalità che sta alla base dell'atto a causa del quale si è stati colpiti da multa. Se si arriva alla Corte Costituzionale (come accaduto anche di recente con la storia degli autovelox) e se si pronunci a favore del malcapitato la sentenza ha voler enorme. Il GdP puà emettere sentenza in un senso o nell'altro. Il perdente può ricorrere in Cassazione che può: -confemare il giudizio del GdP -respingere il giudizio del GdP -sospendere tutto rinviando a tribunale ordinario. La sentenza ha valore solo per il ricorrente che vince, ma apre la strada di altri identici malcapitati che presenteranno ricorso con certezza di vittoria. Di fatto costringe l'Ente Locale a modificare la sua ordinanza. Cordialmente P.S. I termini devono sempre essere posti in modo da mettere in evidenza una palese violazione di: -diritto costituzionale -eguaglianza tra soggetti simili e trattati in modo diverso -limitazione delle libertà personali -persecuzione -violenza privata -omissioni piccole o grandi nel vebale -ecc. Occorre sempre un OTTIMO AVVOCATO che ne sappia una più del diavolo.

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 15/01/2007 alle 01:04:02
21
sceriffo
sceriffo
10/03/2004 135
Inserito il 15/01/2007 alle: 01:30:57
Se ho ben capito: La via maestra si usa al momento della emissione dell'ordinanza (esistono dei termini?) In caso di vittoria l'ente è costretto a ritirare l'ordinanza. Per seguire la seconda strada occorre una multa. Ed occorre essere in tanti a prendere multe e a fare ricorso. Ed il ritiro dell'ordinanza non è automatico, ma solo di convenienza (anche perchè potrebbero esserci comunque orientamenti diversi in diverse sentenze). Siamo stati spiegati?????? Saluti Fabio
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 15/01/2007 alle: 07:25:11
quote:Originally posted by sceriffo
Se ho ben capito: La via maestra si usa al momento della emissione dell'ordinanza (esistono dei termini?) In caso di vittoria l'ente è costretto a ritirare l'ordinanza. Per seguire la seconda strada occorre una multa. Ed occorre essere in tanti a prendere multe e a fare ricorso. Ed il ritiro dell'ordinanza non è automatico, ma solo di convenienza (anche perchè potrebbero esserci comunque orientamenti diversi in diverse sentenze). Siamo stati spiegati?????? Saluti Fabio >
> LA via maestra si prende entro 60 gg dall'entrata in vigore del provvedimento e si può fare da soli ma costa molto (meglio trovare altre persone con cui dividere la spesa, ma trattandosi di cosa di scarso interesse collettivo non è cosa facile). La seconda si percorre dopo aver preso la multa e la si percorre sempre da soli. SOLO dopo l'eventuale vittoria altri potranno usufruire della sentenza emessa. Ciao
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