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Numana... davvero un posto del cavolo!

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Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 25/04/2007 alle: 20:53:42
Oggi di passaggio sono stato a Numana con moglie, figlia e cane (in automobile). Per curiosità sono passato a vedere se hanno riaperto il LAGER per camper. Mi sono fermato davati al cancello e ho potuto vedere che razza di luogo è.... ma di questo ve ne parlerò in chiusura di questo messaggio per darvi un po' di suspence!!!! Era perfettamente CHIUSO eppure nel territorio del comune di Numana vige il DIVIETO ASSOLUTO di SOSTA E CAMPEGGIO LIBERO. Ma, essendo chiuso quel campo di concentramento, dove può un CAMPERISTA anche solo sostare per prendere un gelatino o sedersi al ristorante o anche solo SOSTARE e basta? Con immenso piacere ho assistito alla LITIGATA tra un paio di equipaggi FRANCESI con un vigile locale che li voleva mandare via. Erano le 18 circa e avevano il tavolino interno apparecchiato. Sinceramente non so come sia finita perché andavo di fetta, ma ho fatto in tempo a dire ad uno dei comperisti di telefonare alla loro Ambasciata. Immaginate la reazione del vigile numanense!!! Ma chiaramente gli ho fatto notare che non aveva questo diritto perché sono un libero cittadino italiano! Nel frattempo il francese ha chiamato la sua ambasciata, ma non so cosa si siano detti e come sono finite le cose! Purtroppo andavo di fretta e mi sono trattenuto solo una mezz'oretta. Il LAGER ottimo per la PULIZIA ETNICA DEI CAMPERISTI era chiuso. Come era?.... 'na meraviglia!!!! (ehhhh!) - niente alberi (quelli presenti potranno fare ombra non prima del 2100); - niente coperture (chi si parcheggia lì lo farà solo in pieno sole); - niente allacci elettrici (quindi ninete condizionatori); - non so se ha carico e scarico delle acque; - il mare è a 600 metri; - il LAGER è nascosto dietro l'oscena mole del mega hotel Santa Cristiania; - si trova tra RECANATI e MARCELLI DI NUMANA a circa 2 Km da Marcelli e quindi a 5/6 da NUMANA!!!! Fate pure i commenti che ritenete giusti veso quella amministrazione comunale! Per la cronaca un altro camperista tedesco ha scelto di fermarsi a MASSIGNANO che è Comune di Ancona ma attaccata al confine con NUMANA ovvero dove la CIVILE ANCONA non pone divieti e Numana NON PUÒ ROMPERE LE PALLE!!! (la cosa bella è che essendo più in alto di Numana se il camper scarica abusivamente inquina a Numana!!!! non male l'idea, no?... prendete nota!) Il Camper (piuttosto grande), un Fair con doppio asse posteriore, aveva un traino per trasporto moto vuoto... presumo che i tedeschi le abbiano usate per andare al mare a Numana. Mi auguro che si siano portati tutto al sacco per mangiare e che non abbiano comprato neppure un gelato in un comune indegno del vivere civile come è Numana!!! Questa è Numana regno della grande civiltà del turismo! Temo che quel francese, giustamente, non metterà mai più piede a Numana e farà di tutto perché amici e parenti vadano da altre parti!!!
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 25/04/2007 alle: 23:07:06
Antò, per quello che ne so io, nel comune di Numana vige un divieto di campeggio. La condizione che ha descritto dell'equipaggio francese (tavola imbandita a bordo) determina "il vivere a bordo del veicolo" quindi per la Cassazione ITALIANA è campeggiare. Ora ti chiedo, vogliamo sapere la versione del comune? Vogliamo interessare il comandante Benigni per sapere la loro versione dei fatti o per Numana vuoi continuare a cantartela e suonartela?
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 25/04/2007 alle: 23:39:09
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Antò, per quello che ne so io, nel comune di Numana vige un divieto di campeggio. La condizione che ha descritto dell'equipaggio francese (tavola imbandita a bordo) determina "il vivere a bordo del veicolo" quindi per la Cassazione ITALIANA è campeggiare. >
> E quello che io feci alcune settimane fa cosa era? Eppure non mi hanno minimamente calcolato. Credo che per far sattare "il campeggiare" basta semplicemente avere un camper e magari bere un bicchiere d'acqua. A Numana comunque il cartello che si trova in tutti i punti di accesso nel comune e in milte zone del comune stesso recita: "divieto si SOSTA e di CAMPEGGIO LIBERO" con sopra l'icona di Camper e Roulotte. Anche la sanzione è indicata e (non l'ho memorizzata) ma mi pare che fosse da euro 120 (o giù di lì) fino a euro 1030 (o giù di lì). È chiaro che il comune vuole finanziarsi con le multe a ignari camperisti. Quindi a NUMANA anche la semplice SOSTA (senza tavole imbandite) è VIETATA. Comprendi la parola SOSTA? Ma... non avevi detto che non avresti evitato di intervenire ulteriormente su questi argomenti che ci vedono su fronti opposti e soprattussto schierati con eserciti differenti? Ben tornato nelle discussione, per altro inutile. Di utile ci sarà solo una bella sentenza quando e se un tribunale ORDINARIO si deciderà ad emetterla.
quote: Ora ti chiedo, vogliamo sapere la versione del comune? Vogliamo interessare il comandante Benigni per sapere la loro versione dei fatti o per Numana vuoi continuare a cantartela e suonartela? >
> La stessa domanda la ponesti anche quando io raccontai di aver campeggiato con due AUTOMOBILI con tavoli, ombrelloni, sedie e un fumante barbecue. Allora non facesti nulla. Se la cosa ti interessa contatta il comandante Benigni... ma non chiedere a me se farlo o meno. Se proprio ti interessa fallo e basta! Avevi anche detto che saresti andato di persona (col camper mi pare di aver capito) a Numana. Ah... vacci senza moto e senza biciclette. Non tutti possono usarle! Poi se riesci a trovare il LAGER aperto dimmi come ci si sente lontani dal mondo civile! Oggi mi hanno davvero schifato. Sulla strada nessun camper può osare neppure pensare di sostare (magari anche per prendere un gelato al bar), mentre a pochi metri dalla riva una qualsiasi imbarcazione può cucinare il brodetto all'anconetana, imbandire tavole... e senza l'obbligo di attraccare al porto turistico!!! Ma li a comandare non è la legge dello sceriffo Benigni, ma quella Italiana ed è sotto la giurisdizione della capitaneria di Porto!!! Ciao

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 25/04/2007 alle 23:40:40
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 26/04/2007 alle: 07:49:39
Io ho detto che interverrò quanto riterrò l'argomento interessante. E francamente, vedere te che ti agiti perché non capisci la differenza tra sosta e campeggio e sei Professore mi pare un argomento interessante. Rileggiti le sentenze della Cassazione citata da TheDevil e Ngeloco perché credo che tu non le abbia ben comprese e, per il momento, danno ragione a quei vigili che tu hai visto all'opera. Non ci piace ma è così. TheDevil, anche corrggendo me ha distinto tra pic-nic e campeggio. Tu facevi pic-nic e i francesi campeggio perché lo facevano dentro al mezzo (tu hai detto "Erano le 18 circa e avevano il tavolino interno apparecchiato") Come certamente non hai compreso con la carta bollata a Numana non risolvi la volontà di praticare quel tipo di regolamentazione. Ci vuole altro ed altro atteggiamento che proprio non riesci a capire né tu né altri. Ma il mondo è bello perché e "avario".
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 26/04/2007 alle: 09:46:54
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Io ho detto che interverrò quanto riterrò l'argomento interessante. E francamente, vedere te che ti agiti perché non capisci la differenza tra sosta e campeggio e sei Professore mi pare un argomento interessante. >
> Nel caso di NUMANA le discussione sulle differenza tra SOSTA e CAMPEGGIO poco si pone. Infatti in quel comune è viatato PER I CAMPER: -SOSTA -CAMPEGGIO Proprio Numana non vede nessuna differenza!!!!
quote: Rileggiti le sentenze della Cassazione citata da TheDevil e Ngeloco perché credo che tu non le abbia ben comprese e, per il momento, danno ragione a quei vigili che tu hai visto all'opera. Non ci piace ma è così. >
> Quello che poi dice la Cassazione è tutto da vedere perché anche il dormire in auto o pulmann allora è CAMPEGGIO!!!
quote: TheDevil, anche corrggendo me ha distinto tra pic-nic e campeggio. Tu facevi pic-nic e i francesi campeggio perché lo facevano dentro al mezzo (tu hai detto "Erano le 18 circa e avevano il tavolino interno apparecchiato") >
> E allora? A Numana li avrebbero cacciati via anche se non avessero avuto tavolino interno apparecchiato. Ma quante automobili c'erano ieri con equipaggi che mangiavano dentro l'abitacol? Chhissà perché in AUTO è pic-nic e in CAMPER è campeggio? Anche aprire tavoli e ombrelloni in auto è pic-nic e in camper è campeggio? Questi sono argomenti da portare in CASSAZIONE in modo tale da evitare discriminazioni. Se non è LECITO mangiare/dormire in camper altrettanto deve essere in auto o pulman o camion!!!
quote: Come certamente non hai compreso con la carta bollata a Numana non risolvi la volontà di praticare quel tipo di regolamentazione. Ci vuole altro ed altro atteggiamento che proprio non riesci a capire né tu né altri. >
> In luoghi come Numana solo la CARTA BOLLATA riesce ad aver ragione di certe teste AVARIATE. L'importante e avere legali che sappiano IMPOSTARE MOLTO BENE tutta la faccenda. In altri campi (sindacale del lavoro) ho visto decine di cause vinte se impostate in un modo e altrettante perse (per lo stesso argomento) se importate in altro modo. Io non demordo e con gente come gli amministratori numanensi l'unico modo per avere ragione è quello di intraprendere una GUERRA usando le armi giuste altrimenti si rischia un nuova campagna di Russia.
quote: Ma il mondo è bello perché e "avario". >
> Guardando Numana molto Aid="size6">vario!!! In quel luogo non fanno differenze tra SOSTA e CAMPEGGIO (ma solo per i camper)!!!! Se guerra deve essere che GUERRA sia!!!! Per questo ho suggerito al francese di faresi aiutare dalla sua Ambasciata. Non è la prima volta che una qualunque cosa portata in Europa ha effetti benefici anche in Italia!!! Il Governo (sembra sia questo sia il precedente) e i relativi Uffici sembrano essere contro atteggiamenti come quelli di Numana e questo lascia ben sperare. Ciao
Cornovaglia in Camper
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Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
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peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 26/04/2007 alle: 11:19:16
MARCIA SU NUMANA??? MARCIA E SOSTA A MOTORI SPENTI IN MEZZO AL PAESE CON MILLE CAMPER....A META' LUGLIO .....CHE NE DITE??? DOVE TROVERANNO 1000 CARRI ATTREZZI PER PORTARCI VIA??? MAX.
max 49
max 49
-
Inserito il 26/04/2007 alle: 12:12:23
Caro prof, con questa frase: "Per questo ho suggerito al francese di faresi aiutare dalla sua Ambasciata. Non è la prima volta che una qualunque cosa portata in Europa ha effetti benefici anche in Italia!!!" hai detto proprio la cosa giusta. Ci stiamo man mano uniformando alle leggi europee; forse sarebbe opportuno che le varie associazioni che dicono di tutelare i camperisti e che di fatto non tutelano nulla, tranne che i loro interessi, si dessero da fare in campo europeo. Probabilmente i risultati si vedrebbero entro tempi relativamente brevi, comunque più rapidi di quelli italiani.
22
Roberto66
Roberto66
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19/10/2003 22556
Inserito il 26/04/2007 alle: 12:31:50
ma a numana un' trombano mai ? sara' per esto che so cosi' ...zzati e li sempre a stanar li' camper ? [:D][:D]
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/04/2007 alle: 17:07:57
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
[1]id="red"> ..... eppure nel territorio del comune di Numana vige il DIVIETO ASSOLUTO di SOSTA e CAMPEGGIO LIBERO. [2]id="red"> .... dove può un CAMPERISTA anche solo sostare per prendere un gelatino o sedersi al ristorante o anche solo SOSTARE e basta? [3]id="red"> Credo che per far scattare "il campeggiare" basta semplicemente avere un camper ..... [4]id="red"> A Numana comunque il cartello che si trova in tutti i punti di accesso nel comune e in molte zone del comune stesso recita: "divieto di SOSTA e di CAMPEGGIO LIBERO" con sopra l'icona di Camper e Roulotte. Anche la sanzione è indicata e (non l'ho memorizzata) ma mi pare che fosse da euro 120 (o giù di lì) fino a euro 1030 (o giù di lì). [5]id="red"> Quindi a NUMANA anche la semplice SOSTA (senza tavole imbandite) è VIETATA. [6]id="red"> ..... quando io raccontai di aver campeggiato con due AUTOMOBILI con tavoli, ombrelloni, sedie e un fumante barbecue. [7]id="red"> Sulla strada nessun camper può osare neppure pensare di sostare (magari anche per prendere un gelato al bar) ..... [9]id="red"> ..... ed è sotto la giurisdizione della Capitaneria di Porto!!!>
> [1]id="red"> Una precisazione: il divieto disposto a Numana ex TUEL vige esclusivamente sulle aree private del territorio comunale. [2]id="red"> Sulla strada, ovviamente in assenza dei segnali stradali (ex CdS) di "divieto di sosta" oppure di "divieto di fermata". [3]id="red"> Esatto; basta semplicemente un qualunque "mezzo mobile di alloggio" a far scattare la contestazione dell'eventuale campeggio, ovviamente su area privata. [4]id="red"> E' lo stesso tipo di cartello analizzato qui https://www.camperonline.it/for... Se e' collocato con criteri analoghi a quelli dei segnali stradali ex CdS rappresenta una violazione delle vigenti norme di legge da parte dell'amministrazione comunale. [5]id="red"> Si, fermo restando che il "mezzo mobile di alloggio" deve risultare in sosta su area privata. [6]id="red"> Tu non hai assolutamente "campeggiato", in mancanza di un "mezzo mobile di alloggio". [7]id="red"> Non e' vero per tutte le strade comprese nella delimitazione del "centro abitato" e prive della specifica segnalazione di divieto (fermata e/o sosta) ex CdS; non e' vero, inoltre, non appena la strada lungomare diventa SP 100 e passa sotto la gestione della Provincia. [9]id="red"> Anche la zona costiera del territorio comunale e' demaniale e rientra nella competenza amministrativa della Capitaneria di Porto, con esclusione (SE&O) di eventuali pretese amministrative (compresi divieti e sanzioni) da parte del Comune. ------------------------------ p.s., in modifica del 12/06, per confermare la mia finale opinione, espressa qui https://www.camperonline.it/for... , sul testo delle ordinanze e sui divieti ivi disposti. @prof.Calosci: chiedo scusa per aver messo in dubbio la tua testimonianza sugli "effetti" delle ordinanze di Numana.

Modificato da TheDevil il 12/06/2007 alle 15:49:40
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 26/04/2007 alle: 17:24:45
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
[1]id="red"> ..... eppure nel territorio del comune di Numana vige il DIVIETO ASSOLUTO di SOSTA e CAMPEGGIO LIBERO. [2]id="red"> .... dove può un CAMPERISTA anche solo sostare per prendere un gelatino o sedersi al ristorante o anche solo SOSTARE e basta? [3]id="red"> Credo che per far scattare "il campeggiare" basta semplicemente avere un camper ..... [4]id="red"> A Numana comunque il cartello che si trova in tutti i punti di accesso nel comune e in molte zone del comune stesso recita: "divieto di SOSTA e di CAMPEGGIO LIBERO" con sopra l'icona di Camper e Roulotte. Anche la sanzione è indicata e (non l'ho memorizzata) ma mi pare che fosse da euro 120 (o giù di lì) fino a euro 1030 (o giù di lì). [5]id="red"> Quindi a NUMANA anche la semplice SOSTA (senza tavole imbandite) è VIETATA. [6]id="red"> ..... quando io raccontai di aver campeggiato con due AUTOMOBILI con tavoli, ombrelloni, sedie e un fumante barbecue. [7]id="red"> Sulla strada nessun camper può osare neppure pensare di sostare (magari anche per prendere un gelato al bar) ..... [9]id="red"> ..... ed è sotto la giurisdizione della Capitaneria di Porto!!!>
> [1]id="red"> Una precisazione: il divieto disposto a Numana ex TUEL vige esclusivamente sulle aree private del territorio comunale.
>
> A Numana vale su tutto il territorio e la cosa è ben specificata.
quote:[2]id="red"> Sulla strada, ovviamente in assenza dei segnali stradali (ex CdS) di "divieto di sosta" oppure di "divieto di fermata". >
> A Numana vale su tutto il territorio, compreso quello privato.
quote:[3]id="red"> Esatto; basta semplicemente un qualunque "mezzo mobile di alloggio" a far scattare la contestazione dell'eventuale campeggio, ovviamente su area privata. >
> Quindi se dormo e mi cucino e mi faccio la doccia in auto o pulman non faccio campeggio? Siamo alle pippe mentali!!!
quote:[4]id="red"> E' lo stesso tipo di cartello analizzato qui https://www.camperonline.it/for... Se e' collocato con criteri analoghi a quelli dei segnali stradali ex CdS rappresenta una violazione delle vigenti norme di legge da parte dell'amministrazione comunale. >
> Non è quello. È un tavolone enorme. Le multe a Numana non sono fatte ai sensi del CdS ma ai sensi della normativa regionale sull'inquinamento (adattata "ad capocchiam" dal comune di Numana).
quote:[5]id="red"> Si, fermo restando che il "mezzo mobile di alloggio" deve risultare in sosta su area privata. >
> No. il discorso vale su tutto il territorio.
quote:[6]id="red"> Tu non hai assolutamente "campeggiato", in mancanza di un "mezzo mobile di alloggio". >
> Quindi se la prossima volta mi porto una amaca con ombrellone e sacco a pelo posso stare perché non faccio campeggio? In fondo non ho aperto una tenda e neppure usato un veicolo mobile per alloggio!
quote:[7]id="red"> Non e' vero per tutte le strade comprese nella delimitazione del "centro abitato" e prive della specifica segnalazione di divieto (fermata e/o sosta) ex CdS; non e' vero, inoltre, non appena la strada lungomare diventa SP 100 e passa sotto la gestione della Provincia. >
> Mi spiace deluderti, ma il divieto parla molto chiaro: Diveieto di sosta e campeccio libero IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE fatta eccezione per i luoghi appositamente provisti.
quote:[9]id="red"> Anche la zona costiera del territorio comunale e' demaniale e rientra nella competenza amministrativa della Capitaneria di Porto, con esclusione (SE&O) di eventuali pretese amministrative (compresi divieti e sanzioni) da parte del Comune >
> Infatti è l'unico luogo dove non sei multato dai vigili, ma IN TERRITORIO EXTRADEMANIALE in gestione ovviamente al comune di numana, il comune di Numana ha messo il cartello di divieto di transito ai camper e quindi... punto e a capo!!! Ciao
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/04/2007 alle: 17:45:30
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Quindi se dormo e mi cucino e mi faccio la doccia in auto o pulman non faccio campeggio? Siamo alle pippe mentali!!!>
> Se sei su strada ti possono sanzionare ex CdS (art. 82/8). Inoltre, dovunque ti trovi, ti possono sanzionare per "campeggio vietato", qualora sia disposto il relativo divieto in base a normativa regionale (oppure ordinanza comunale).
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/04/2007 alle: 17:51:00
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Quindi se la prossima volta mi porto una amaca con ombrellone e sacco a pelo posso stare perché non faccio campeggio? In fondo non ho aperto una tenda e neppure usato un veicolo mobile per alloggio!>
> Probabilmente la fai franca con la sola amaca+ombrellone; il sacco-a-pelo e' la forma piu' elementare di "mezzo mobile di alloggio" ed il relativo utilizzo configura una situazione di campeggio.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 26/04/2007 alle: 18:26:38
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Quindi se la prossima volta mi porto una amaca con ombrellone e sacco a pelo posso stare perché non faccio campeggio? In fondo non ho aperto una tenda e neppure usato un veicolo mobile per alloggio!>
> Probabilmente la fai franca con la sola amaca+ombrellone; il sacco-a-pelo e' la forma piu' elementare di "mezzo mobile di alloggio" ed il relativo utilizzo configura una situazione di campeggio.
>
> E in quale legge è scritto ciò? Siamo seri grazi. Ciao
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/04/2007 alle: 18:33:53
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by TheDevil
Una precisazione: il divieto disposto a Numana ex TUEL vige esclusivamente sulle aree private del territorio comunale.>
>Mi spiace deluderti, ma il divieto parla molto chiaro: Divieto di sosta e di campeggio libero IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, fatta eccezione per i luoghi appositamente provisti.
>
> Ho iniziato la mia partecipazione attiva al forum "normative" di CamperOnLine dopo aver ripetutamente letto la citazione secondo la quale il Comune di Numana aveva regolamentato la circolazione degli autocaravan su tutto il territorio comunale attraverso un'ordinanza emanata ai sensi del TUEL. Risultava infatti che detto comune avesse individuato nel TUEL la fonte normativa in base alla quale disporre un divieto di sosta (riferito ai veicoli classificati "autocaravan") in contrasto con la competenza esclusiva del Codice della Strada in materia. I miei interventi al riguardo sono consultabili qui https://www.camperonline.it/for... . Avevo peraltro rilevato che le infrazioni (delle quali si aveva conoscenza) risultavano contestate in area privata e, pur in mancanza del testo dell'ordinanza, avevo avanzato la congettura che il divieto fosse disposto unicamente per dette aree, dove notoriamente il CdS non si applica. E nel mio intervento conclusivo del 13 gennaio (cfr. sopra, punto 4) avevo riaffermato la competenza esclusiva del CdS per regolamentare la circolazione di tutti i veicoli sulle "strade" (come definite nell'art. 2 dello stesso CdS), ferme restando le prerogative del Sindaco di disporre ordinanze extra-CdS ma con efficacia soltanto nei confronti dei veicoli in circolazione su aree diverse da quelle normate dal CdS. Con due successivi interventi, e per bocca degli stessi interessati, Anto57 mi ha fatto avere indiretta conferma sull'esattezza delle mie conclusioni:
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno il 14-02-2007 nell'argomento #15655
Questa è l'intervista che feci al Sindaco Bilò ..... Mirko Bilò: Il Sindaco che mi ha preceduto nella carica ha valutato attentamente anche le iniziative di altri comuni, quali: Senigallia, San Benedetto del Tronto, Andalo, Pinzolo, Oristano, Grosseto, Roccaraso. Solo successivamente sono state emanate le due Ordinanze. ..... In questo caso, essendo imminente ed attuale il pericolo dell'inquinamento, si è ritenuto opportuno vietare lo stazionamento degli autocaravan sulle aree privateid="green">.
>
>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno il 31-03-2007 nell'argomento #18328
Il Maggiore Benigni risponde all'indirizzo e-mail ..... Chi volesse approfondire può accedere al sito sopra indicato [

http://www.cds.poliziamunicipal...

, ndr] e ricercando nell'indice AUTOCARAVAN troverà i seguenti commenti: Gli autocaravanid="red"> sono veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Le autocaravanid="red"> sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e delle limitazioni previste negli articoli 6 e 7 del Codice della Strada. Pertanto in alcuni Comuni esistono divieti di sosta su aree pubbliche per Autocaravan ai sensi del Codice della Strada, e divieti relativi ad Ordinanze Sindacali al di fuori delle aree pubbliche, per le quali si applica la procedura della Legge 689/1981id="green">. .....>
> Resta quindi definitivamente confermato che sulle strade (ex art. 2 CdS) la circolazione di veicoli/pedoni/animali e' regolamentata esclusivamente attraverso le norme del CdS, salvo che nel territorio del Comune di Numana (limitatamente ai veicoli classificati "autocaravan" ed ai rimorchi classificati "caravan")id="green">. -------------------- p.s. Il refuso evidenziato in rosso va chiaramente attribuito all'impaginatore del sito e non all'estensore del commento. -------------------- p.s., in modifica del 12/06, per l'indicazione di una eccezioneid="green"> all'affermazione finale (cfr. https://www.camperonline.it/for... ).id="size2">

Modificato da TheDevil il 12/06/2007 alle 16:02:52
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obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 27/04/2007 alle: 10:40:16
Concludendo. Se uno si presenta a Numana con un furgonato (che resta un camper, cioè un mezzo adibito al campeggio) di meno di 5 metri e lo parcheggia entro le striscie in un qualunque parcheggio pubblico (sosta) a Numana e poi gironzolo a pieni per la città in cerca di questo famoso gelato di cui parla il Prof., e tornando trovo la multa, a chi mi appello? (ovviamente è un esempio accademico) Non mi possono multare, vero? -- gilby
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 27/04/2007 alle: 12:44:31
quote:Originally posted by obionekenoby
Concludendo. Se uno si presenta a Numana con un furgonato (che resta un camper, cioè un mezzo adibito al campeggio) di meno di 5 metri e lo parcheggia entro le striscie in un qualunque parcheggio pubblico (sosta) a Numana e poi gironzolo a pieni per la città in cerca di questo famoso gelato di cui parla il Prof., e tornando trovo la multa, a chi mi appello? (ovviamente è un esempio accademico) Non mi possono multare, vero? -- gilby >
> Troverai 100 e rotti euro di multa! A chi puoi appellarti? A questo punto non saprei cosa dirti. The Devil sostiene che l'ordinanza di Numana è solo per terreni privati. Se così è se il parchegggio è pubblico e ti hanno multato ai sensi del CdS vai da Giudice di Pace. Se invece aei stato multato per le leggi regionali anti inquinamento allora vai direttamente a tribunale ordinario. In entrambi i casi ti consiglio un buon avvocato espertissimo ma non cercarli su questo forum perché pare siano tutti dalla parte del comandante Benigni!!! Ciao
19
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 27/04/2007 alle: 13:20:10
Professo' è un esempio accademico, non ho il mezzo in questione! Il mio è un po' più grandino (non molto ma è un mansardato di 5,5 mt e da già nell'occhio). E quindi, di nuovo a bomba per ngelogo e TheDevil: Con questo esempio parlo di sosta pura in area pubblica, magari parcheggio con parchimetro. Dato per scontato che considero la sosta il mezzo vuoto e non in atto di campeggiare con persone a bordo... Dunque 'loro' non possono multarmi per la via della loro norma comunale sulla 'salute pubblica'... -- gilby
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 27/04/2007 alle: 13:59:07
quote:Originally posted by obionekenoby E quindi, di nuovo a bomba per ngelogo e TheDevil: Con questo esempio parlo di sosta pura in area pubblica, magari parcheggio con parchimetro. Dato per scontato che considero la sosta il mezzo vuoto e non in atto di campeggiare con persone a bordo... Dunque 'loro' non possono multarmi per la via della loro norma comunale sulla 'salute pubblica'... -- gilby >
> Domanda da un milione di dollari[:D] Non ho letto le ordinanze di Numana. Ma conosco le sentenze. Divieto di "sosta" (in senso atecnico, non come definita dal CdS) o di stazionamento o di stanziamento dei camper su tutto il territorio nazionale. Sulla base di un'ordinanza emanata ai sensi del TUEL e non del Codice della Strada, per la tutela dell'igiene e sanità dei luoghi. Certo, Gilby, se sosti col camper per mezz'ora, un'ora, insomma per poco tempo in un parcheggio con parchimetro (per cui avresti gioco facile a dimostrare da quanto tempo sei in sosta), e ti fanno la multa per violazione dell'ordinanza comunale, allora io credo che la questione si potrebbe sollevare. Insomma un ricorso contro la multa, c'è buona probabilità di vincerlo, almeno davanti al GdP. Ma il problema è che a Numana si sono inventati uno strumento incisivo per vietare proprio la presenza (lo stanziarsi, lo stazionamento, la sosta in senso atecnico, chiamatela come volete) dei camper sul loro territorio: aree private e non, nonostante quello che afferma TheDevil*id="size3">, ed al momento non c'è modo per rimediarvi. Numana ha ottenuto delle decisioni favorevoli in Cassazione che a mio modo di vedere fanno scuola, nel senso che se altri Comuni adotteranno le stesse ordinanze, il gioco si farà sempre più difficile per i camperisti e per quelle associazioni che hanno voluto fomentare questa guerra. MA NON TUTTO E' PERDUTO![:)] Lo dico anche al prof. Calosci, che vedo sempre più demoralizzato. Sta per arrivare un'importante novità di cui non posso parlarvi. Uno strumento per testare definitivamente l'incisività dei rimedi che alcune associazioni presentano come efficaci nei confronti di quei Comuni più riottosi. Se vuole, ve ne parlerà più diffusamente Antò 'O nonno, quando lo riterrà opportuno. E, se dovesse funzionare, allora addio divieti e più sosta libera per tutti! ciao angelo ..................................................................... edit *id="size3"> In effetti, dopo essermi andato a leggere quanto contenuto su

www.cds.poliziamunicipale.it

, devo riconoscere che TheDevil ha correttamente riportato le affemrazioni del Comandante Benigni. Sembrerebbe che, a dire di questi, che è tra i curatori del sito, che "In alcuni Comuni esistono divieti di sosta su aree pubbliche per Autocaravan ai sensi del Codice della Strada, e divieti relativi ad Ordinanze Sindacali al di fuori delle aree pubbliche, per le quali si applica la procedura della Legge 689/1981". Pare cioè distinguere tra divieti di sosta per autocaravan sulla base del CdS e divieti di altro genere derivanti da ordinanze sindacali che troverebbero applicazione fuori delle aree pubbliche. Resta a questo punto da capire cosa effettivamente ci sia scritto in queste ordinanze, per cui al momento, sospendo il giudizio sul punto...

Modificato da ngeloco il 27/04/2007 alle 14:18:56
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 27/04/2007 alle: 15:29:16
quote:Originally posted by ngeloco
(...) Lo dico anche al prof. Calosci, che vedo sempre più demoralizzato. (...) >
> Non sono demoralizzato, sono stanco di combattere per ciò che dovrebbe essere una legge dello Stato e la sua corretta attuazione. Qui si combatte contro amministratori locali che fanno, o tentano di fare, quel che gli pare. In altro campo, quello in cui mi impegno fortissimamente (la legge di riforma di Accademie e Conservatori), devo combattere quotidianamente con l'amministrazione centrale che fa quello che vuole in violazione della legge dello stato che essa stessa dovrebbe rappresentare. Il risultato? si viaggia decine di ricorsi al mese (tra TAR, Consiglio di Stato, Giudice del lavoro, Giudice di pace, Cassazione, ecc.) contro l'amministrazione ma anche contro la dabbenaggine di alcuni che per non appoggiarsi ad un sindacato fanno tutto da soli con avvocati non esperti del settore che creano pesanti precendenti. Si vincono con i nostri avvocati tutti i ricorsi, poi arriva l'idiota di turno che imposta male la causa e perde sugli stessi argomenti sui quali si era già stravinto. Ecco che arriva il precedente negativo! Non sono demoralizzato, sono al contrrario più che mai combattivo, ma anche estremamente stanco di dove combattere per vedere applicate correttamente le leggi dallo Stato che le ha emanate. Ciao
gixxer
gixxer
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Inserito il 27/04/2007 alle: 15:42:08
Il sindaco non può vietare la circolazione e la sosta dei camper senza motivo Il Ministero dei trasporti con lettera n. 31543 del 2 aprile 2007, fatta in risposta all''Associazione Nazionale ************* **********, stabilisce che il comune può vietare la circolazione e la sosta degli autocaravan sul proprio territorio solo in presenza di motivazioni legate strettamente alla tutela della circolazione stradale. Per tutto ciò ogni limitazione derivante da motivi di igiene, ordine e sicurezza pubblica risulta essere illegittima e non può essere stabilita arbitrariamente dai sindaci. La circolare, che fa un riepilogo della normativa di riferimento a partire dalla legge n° 336/91 nella quale si è fatta chiarezza sulla disciplina generale delle autocaravan, ribadisce che “i mezzi attrezzati al trasporto ed all'alloggio di persone” sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli in materia di circolazione. Si conferma inoltre che la sosta, ove consentita, non costituisce campeggio se il veicolo poggia solamente sulle ruote ed occupa la sede stradale in misura non eccedente il proprio ingombro, aggiungendo che non si configura campeggio anche quando si lasciano aperte le porte e le finestre del camper. In tal caso potrà scattare la punizione prevista dal codice della strada per intralcio al traffico. Quindi con l'arrivo della bella stagione arriva questa ulteriore precisazione del Ministero che cerca di tutelare tutti coloro che hanno scelto di fare questa forma di turismo; infatti il Ministero evidenzia come inverosimile il fatto che il solo camper possa rappresentare con la sua circolazione nel territorio una turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica e neppure per l'igiene e la sanità pubblica. La lettera del Mit infine, nell'esplicazione delle tipologie dei divieti illegittimi annovera anche le classiche barre limitatrici d'accesso, chiarendo che tali installazioni non trovano alcuna giustificazione giuridica anzi queste barre, loro si, costituiscono pericolo alla circolazione in quanto possono compromettere l'intervento dei mezzi di pronto soccorso e di emergenza. -------------------------- Ecco il testo della lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII. In relazione ai contenuti dell’istanza in oggetto e per una più completa ed esaustiva trattazione della materia si ritiene opportuno riportare di seguito le norme di riferimento disciplinanti la circolazione degli autocaravan. L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada). Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. (art. 185 c.3). E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4). Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378). I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c.3). Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c.4 lett.b)). Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c.4 lett.d)). Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c.4 lett.f)). Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c.4 (art. 7 c.1 lett.a)). Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett.e)). Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett.f)). Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c.1 lett.h)). Quindi, appare chiaro che il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, può vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti. In difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale. Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all’altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima. A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”. In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7. Nel merito L’argomento è gia stato trattato, coma sopra già detto, sia pure sinteticamente nel punto 5.1 della direttiva 24 ottobre 2000, in relazione ai vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale. Nonostante il tempo intercorso si è avuto modo di accertare, soprattutto attraverso numerose istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e da codesta Associazione, che proseguono attività di regolazione della circolazione, in particolare da parte dei comuni, che vedono spesso danneggiati e a volte discriminati detti autoveicoli che già dal 1991 trovarono una chiara regolamentazione. Non è inutile, in proposito, ripercorrere le tappe che hanno portato alla attuale formulazione degli artt. 54, comma 1, lettera m), 56, comma 2, lettera e) e 185 del Codice; e dell’art. 378 del Regolamento, che trattano la materia. Già con la Legge 336/91 (detta Legge Fausti) il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali: • la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli; • la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”; • l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan. • la possibilità al Comune di inserire nel PRG (oggi Piano Strutturale) l’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan. Il legislatore è successivamente intervenuto, sempre per evitare gli annosi contenziosi tra i possessori delle autocaravan ed i Pubblici Amministratori, inserendo in toto i principi della Legge n. 336/91 nel nuovo Codice della Strada. Secondo la chiara, univoca volontà di legge, ai sensi dell’art. 185, 1° comma del Codice della Strada: “i veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”. Analizzando in modo più dettagliato le ordinanze dei Pubblici Amministratori si ritrovano le più disparate motivazioni per giustificare le limitazioni alla circolazione della categoria di autoveicoli in esame. A volta, il comune vieta la sosta e la circolazione alle autocaravan attraverso un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a quell’insieme di principi, propri del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è necessaria per l’ordinato svolgimento della vita sociale. In proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: “Ordine Pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l’ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico”. Quando si parla di sicurezza pubblica, invece, si fa riferimento a un concetto più ristretto perché tale sicurezza è assicurata quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini. Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo “autocaravan” possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di “tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica”. In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica. In occasione di alcuni di questi provvedimenti, il Comune fa presente che nella zona si trovano determinati campeggi, evidenziando che le autocaravan, pur essendo autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio, dovrebbero recarsi obbligatoriamente nelle strutture private. Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “…. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”. Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”. Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan. Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata. L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada. E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …”. Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima. Altro caso tipico riguarda il comune che vieta l’accesso ad un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, dimenticando che l’organizzazione di un parcheggio deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta, dalla apposizione della relativa segnaletica stradale, sopratutto orizzontale che evince dalla tipologia dei veicoli che li possono fruire. Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’are di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata. E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro. Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo. In tali casi, l’installazione appare illegittima in assenza di altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne giustifichino tecnicamente l’installazione. Inoltre, l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo è suscettibile, oltre che di limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, di compromettere la sicurezza stradale nonché di impedire e/o limitare la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc….; Tra l’altro, tale dispositivo non può essere neppure considerato dissuasore di sosta come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione, essendo un dispositivo di sicurezza (come previsto dalla circolare n. 1357 del 7.5.1985 sulla segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate ed i cavalcavia ferroviari) da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. L’assenza di tale condizione preliminare non ne giustifica l’adozione come dissuasori di sosta. In virtù dei casi sopra esposti si riscontrano evidenti cause di illegittimità presenti nei provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni alla circolazione e alla sosta delle autocaravan. In particolar modo la violazione del criterio di imparzialità e disparità di trattamento, in quanto i provvedimenti limitativi, cosi come predisposti, risultano in violazione del principio di uguaglianza, sancito dagli artt. 3 e 16 della Carta Costituzionale, e operano una discriminazione fra gli utenti della circolazione stradale. Nella maggior parte dei casi, nei provvediementi degli enti locali assunti in tal senso, si evidenzia una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria e non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale. In tal caso il provvedimento, risultando contraddittorio ed inadeguato a realizzare le dichiarate finalità, risulterebbe illegittimo. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 27/04/2007 alle: 15:48:56
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
[quote]Originally posted by ngeloco
(...) ... Si vincono con i nostri avvocati tutti i ricorsi, poi arriva l'idiota di turno che imposta male la causa e perde sugli stessi argomenti sui quali si era già stravinto. Ecco che arriva il precedente negativo! ... Ciao >
> Il problema è capire nel ns. caso chi sia l'idiota di turno (altrove ho scritto, più garbatamente, "apprendista stregone") che fa nascere i precedenti negativi. Io un'idea ce l'ho, ma per ovvi motivi, non lo scrivo nel forum[;)] ciao
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