quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Mi rendo purtroppo conto, dalla tua rèplica, di non essere riuscito ad esprimermi in modo tale da farmi comprendere. E' un brutto segnale per me, pensando al lavoro che vorrei portare avanti riguardo alle modifiche del CdS. Metto quindi, per quanto mi riguarda, la questione Numana in stand-by in attesa di tempi migliori (salvo eventi eccezionali in materia). ------------------------------ p.s. il mio sito di riferimento non riporta ancora la sentenza 30 ottobre 2006, n. 23336. Hai la possibilita' di recuperarne il testo?
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quote:Originally posted by TheDevil> La sentenza che cerchi la trovi qui:
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Mi rendo purtroppo conto, dalla tua rèplica, di non essere riuscito ad esprimermi in modo tale da farmi comprendere. E' un brutto segnale per me, pensando al lavoro che vorrei portare avanti riguardo alle modifiche del CdS. Metto quindi, per quanto mi riguarda, la questione Numana in stand-by in attesa di tempi migliori (salvo eventi eccezionali in materia). ------------------------------ p.s. il mio sito di riferimento non riporta ancora la sentenza 30 ottobre 2006, n. 23336. Hai la possibilita' di recuperarne il testo?
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http://www.turismoitinerante.co...
Bye.quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Ti ringrazio. Qualche giorno fa avevo gia' fatto una ricerca anche sul sito di Turismo Itinerante, allora infruttuosa perche' il documento e' stato "caricato" soltanto lo scorso 7 dicembre.
La sentenza che cerchi la trovi qui>
quote:Originally posted by TheDevil> Quando gliel'ho mandato io. Bye.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Ti ringrazio. Qualche giorno fa avevo gia' fatto una ricerca anche sul sito di Turismo Itinerante, allora infruttuosa perche' il documento e' stato "caricato" soltanto lo scorso 7 dicembre.
La sentenza che cerchi la trovi qui>
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Quando gliel'ho mandato io. Bye. >> [;)]
quote:Originally posted by ngeloco> [;)][;)][:)]
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Quando gliel'ho mandato io. Bye. >> [;)]
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> [?][?][?]
quote:Originally posted by ngeloco> [;)][;)][:)]
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Quando gliel'ho mandato io. Bye. >> [;)]
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci>[:p]
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> [?][?][?]
quote:Originally posted by ngeloco> [;)][;)][:)]
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Quando gliel'ho mandato io. Bye. >> [;)]
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quote:Originally posted by TheDevil> Ripeto quanto già detto sopra. Secondo me l'avv. Fatichenti si è espresso in quel modo perché i ricorsi contestavano la legittimità delle ordinanze che si pretendevano doversi emettere in base al CDS e, se così non fatto, da disapplicare. Questo traspare da almeno una delle tre sentenze in modo chiaro e, in modo indiretto, dalle altre due che hanno dettato il rinvio al giudice di merito e non la disapplicazione dei provvedimenti a base dei divieti. Il tema della disapplicazione, vado a memoria, all'epoca dei ricorsi al GDP era una "cavillo di bottiglia" di una nota associazione "gigliata" che "scese in campo" tenendo contatti con almeno un avvocato che patrocinò i ricorsi. Ma come si vede, nessuna delle ordinanze in nessun ricorso è stata disapplicata dalla Cassazione. Preciso, per chi non lo sapesse, che Numana ebbe circa 90 volte ragione presso il GDP e che solo dieci volte ha perso presso il GDP ed è ricorsa in Cassazione. Una delle dieci volte per difendersianche in Cassazione. Ora ci sono i restanti sette ricorsi che giungeranno a sentenza. Io aspetterei questi 7 e le sentenze di rinvio. Chissà che uno di questi 7 restanti non l'abbia scritto uno degli avvocati di Calosci.
Di sèguito ripropongo un mio intervento di ieri, riveduto dopo la lettura della sentenza n. 23336. Dalla lettera che l'avv. Fatichenti ha indirizzato il 28 novembre scorso al Ministero dei Trasporti a nome e per conto del Comune di Numana: Di tutto questo (della legittimita', cioe', di tali Ordinanze) e' convinta invece la Suprema Corte, che in tre recenti occasioni (e giusto in relazione alle Ordinanze del Comune di Numana che codesto Ministero invita a revocare: la n. 41/2001 e la n. 32/2002), ha statuito: che tali Ordinanze sono state emanate (e correttamente emanate) non sulla base dell'art. 7 del Codice della Strada, ma "in base all'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 per la tutela della salute e della pubblica igiene (... com'e' ...) confermato dalla entita' delle sanzioni previste, le quali non corrispondono a quelle contemplate nell'art. 7 del Codice della Strada"id="red"> (cosi', in relazione all'Ordinanza n. 41/2001, la Cass. civ., sez. II, con sent. 30 ottobre 2006, n. 23336, pronunciata in causa Liberti Catia c. Comune di Numana; e cosi' ancora, in relazione all'Ordinanza n. 32/2002, la stessa Cass. civ., sez. II, con sent. 31 ottobre 2006, [n. 23503, ndr] pronunciata in causa Comune di Numana c. Romano Francesco);id="green"> Al posto dell'avv. Fatichenti, io avrei dato una rilettura ai testi delle sentenze n. 23336 e n. 23503, prima di attribuire alla Cassazione una statuizione che la Suprema Corte non ha espresso. Il testo in corsivo nella lettera dell'avv. Fatichenti farebbe presumere una citazione letterale dalle due sentenze indicate a dettaglio. Purtroppo questo testo, per come riportato, non c'e' nelle due sentenze. >
quote:Originally posted by TheDevil 04/12/2007> In materia di ordinanze contingibili ed urgenti ho reperito il seguente massimario. Sono illegittime in quanto viziate da eccesso di potere le ordinanze contingibili ed urgenti se manca la fissazione del periodo temporale di efficacia. Le ordinanze contingibili ed urgenti non possono assumere, in relazione al loro scopo, carattere di continuità e stabilità di effetti; essendo un provvedimento a carattere eccezionale, deve avere un preciso termine finale di efficacia. Infatti tali ordinanze, oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, presentano il carattere della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Sicché oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti non è ammesso che le stesse vengano adottate per regolare stabilmente una situazione. La funzione che un’ordinanza contingibile ed urgente è destinata a svolgere nella materia su cui si controverte, è invero pienamente compatibile con la fissazione nella stessa di un limite temporale finale, pur non potendosi escludere una successiva reiterazione dell’ordinanza stessa per un ulteriore periodo di tempo. - CONSIGLIO DI STATO, sez.VI - sentenza 9 febbraio 2001 n. 580 [Tali ordinanze], oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, presentano il carattere della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Sicché oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti non è ammesso che le stesse vengano adottate per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi. - TAR TOSCANA, sez.III - sentenza 19 aprile 2002 n. 803, - TAR LAZIO, sez.III - sentenza 15 settembre 2006 n. 8614, - TAR VENETO, sez.III - sentenza 30 novembre 2007 n. 3807. Quindi, de profundis per le sentenze 32 e 34 emanate nel 2002 dal Comune di Numana.
Ho anzi la vaga sensazione che lo scrupolo professionale dell'avv. Fatichenti (per solo debito di completezza scrive infatti) abbia drasticamente indebolito la posizione del Comune, che si trovera' a porre mano ad una nuova ordinanza per il prossimo anno se vorra': - applicare il "divieto di campeggio" (ex TUEL) sul demanio stradale, posto che l'affermazione controfirmata dal Sindaco esclude l'applicazione di qualsivoglia divieto (contenuto nell'attuale ordinanza) su detto demanio; - evitarsi di giustificare al Prefetto come abbia tenuto in essere, per oltre cinque anni, una ordinanza contingibile ed urgente emanata dal Sindaco quale Ufficiale di Governo (cioe', in pratica, al posto dello stesso Prefetto).>
quote:Originally posted by TheDevil> Siamo d'accordo, infatti il divieto di campeggio lo troviamo in molti regolamenti di polizia municipale. Basta metterlo lì e farlo approvare dalla giunta se non dal consiglio ed è lo stesso effetto. Passa il vigile ... lei ha dormito qui nel camper ed io la multo... Oppure fare un'ordinanza tipo Orosei: faccio l'AA vieto nei posti ove non ti voglio e sono benedetto da Cassazione e Ministero. Amen. Il tema non è più se quelle ordinanze sono o non sono legittime il tema è che un divieto di campeggio si applica, secondo le sentenze di Cassazione che hai riportato qui dentro, anche all'autocaravan per il comportamento dell'equipaggio nel veicolo in sosta. E si può vietare ai possessori di autocaravan (utenti per la Cassazione) a patto di aver fatto adeguati spazi di sosta in aree riservate ad autocaravan. Inutile cavillare sulla legittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente. Ci sono comuni che fanno l'ordinanza balneare che comunque resta contingibile e urgente perché non c'è mai tempo per vederla annullata dal TAR.
quote:Originally posted by TheDevil 04/12/2007> In materia di ordinanze contingibili ed urgenti ho reperito il seguente massimario. Sono illegittime in quanto viziate da eccesso di potere le ordinanze contingibili ed urgenti se manca la fissazione del periodo temporale di efficacia. Le ordinanze contingibili ed urgenti non possono assumere, in relazione al loro scopo, carattere di continuità e stabilità di effetti; essendo un provvedimento a carattere eccezionale, deve avere un preciso termine finale di efficacia. Infatti tali ordinanze, oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, presentano il carattere della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Sicché oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti non è ammesso che le stesse vengano adottate per regolare stabilmente una situazione. La funzione che un’ordinanza contingibile ed urgente è destinata a svolgere nella materia su cui si controverte, è invero pienamente compatibile con la fissazione nella stessa di un limite temporale finale, pur non potendosi escludere una successiva reiterazione dell’ordinanza stessa per un ulteriore periodo di tempo. - CONSIGLIO DI STATO, sez.VI - sentenza 9 febbraio 2001 n. 580 [Tali ordinanze], oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, presentano il carattere della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Sicché oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti non è ammesso che le stesse vengano adottate per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi. - TAR TOSCANA, sez.III - sentenza 19 aprile 2002 n. 803, - TAR LAZIO, sez.III - sentenza 15 settembre 2006 n. 8614, - TAR VENETO, sez.III - sentenza 30 novembre 2007 n. 3807. Quindi, de profundis per le sentenze 32 e 34 emanate nel 2002 dal Comune di Numana.
Ho anzi la vaga sensazione che lo scrupolo professionale dell'avv. Fatichenti (per solo debito di completezza scrive infatti) abbia drasticamente indebolito la posizione del Comune, che si trovera' a porre mano ad una nuova ordinanza per il prossimo anno se vorra': - applicare il "divieto di campeggio" (ex TUEL) sul demanio stradale, posto che l'affermazione controfirmata dal Sindaco esclude l'applicazione di qualsivoglia divieto (contenuto nell'attuale ordinanza) su detto demanio; - evitarsi di giustificare al Prefetto come abbia tenuto in essere, per oltre cinque anni, una ordinanza contingibile ed urgente emanata dal Sindaco quale Ufficiale di Governo (cioe', in pratica, al posto dello stesso Prefetto).>
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Certo che il tuo più chiodo fisso è indice di "autismo camperistico"!!!
quote:Originally posted by TheDevil> Siamo d'accordo, infatti il divieto di campeggio lo troviamo in molti regolamenti di polizia municipale. Basta metterlo lì e farlo approvare dalla giunta se non dal consiglio ed è lo stesso effetto. Passa il vigile ... lei ha dormito qui nel camper ed io la multo... Oppure fare un'ordinanza tipo Orosei: faccio l'AA vieto nei posti ove non ti voglio e sono benedetto da Cassazione e Ministero. Amen. Il tema non è più se quelle ordinanze sono o non sono legittime il tema è che un divieto di campeggio si applica, secondo le sentenze di Cassazione che hai riportato qui dentro, anche all'autocaravan per il comportamento dell'equipaggio nel veicolo in sosta. E si può vietare ai possessori di autocaravan (utenti per la Cassazione) a patto di aver fatto adeguati spazi di sosta in aree riservate ad autocaravan. Inutile cavillare sulla legittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente. Ci sono comuni che fanno l'ordinanza balneare che comunque resta contingibile e urgente perché non c'è mai tempo per vederla annullata dal TAR.
quote:Originally posted by TheDevil 04/12/2007> In materia di ordinanze contingibili ed urgenti ho reperito il seguente massimario. Sono illegittime in quanto viziate da eccesso di potere le ordinanze contingibili ed urgenti se manca la fissazione del periodo temporale di efficacia. Le ordinanze contingibili ed urgenti non possono assumere, in relazione al loro scopo, carattere di continuità e stabilità di effetti; essendo un provvedimento a carattere eccezionale, deve avere un preciso termine finale di efficacia. Infatti tali ordinanze, oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, presentano il carattere della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Sicché oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti non è ammesso che le stesse vengano adottate per regolare stabilmente una situazione. La funzione che un’ordinanza contingibile ed urgente è destinata a svolgere nella materia su cui si controverte, è invero pienamente compatibile con la fissazione nella stessa di un limite temporale finale, pur non potendosi escludere una successiva reiterazione dell’ordinanza stessa per un ulteriore periodo di tempo. - CONSIGLIO DI STATO, sez.VI - sentenza 9 febbraio 2001 n. 580 [Tali ordinanze], oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, presentano il carattere della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Sicché oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti non è ammesso che le stesse vengano adottate per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi. - TAR TOSCANA, sez.III - sentenza 19 aprile 2002 n. 803, - TAR LAZIO, sez.III - sentenza 15 settembre 2006 n. 8614, - TAR VENETO, sez.III - sentenza 30 novembre 2007 n. 3807. Quindi, de profundis per le sentenze 32 e 34 emanate nel 2002 dal Comune di Numana.
Ho anzi la vaga sensazione che lo scrupolo professionale dell'avv. Fatichenti (per solo debito di completezza scrive infatti) abbia drasticamente indebolito la posizione del Comune, che si trovera' a porre mano ad una nuova ordinanza per il prossimo anno se vorra': - applicare il "divieto di campeggio" (ex TUEL) sul demanio stradale, posto che l'affermazione controfirmata dal Sindaco esclude l'applicazione di qualsivoglia divieto (contenuto nell'attuale ordinanza) su detto demanio; - evitarsi di giustificare al Prefetto come abbia tenuto in essere, per oltre cinque anni, una ordinanza contingibile ed urgente emanata dal Sindaco quale Ufficiale di Governo (cioe', in pratica, al posto dello stesso Prefetto).>
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Che c'è ti da fastidio? Non hai i tuoi valenti avvocati a difenderti?
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Certo che il tuo più chiodo fisso è indice di "autismo camperistico"!!!
quote:Originally posted by TheDevil> Siamo d'accordo, infatti il divieto di campeggio lo troviamo in molti regolamenti di polizia municipale. Basta metterlo lì e farlo approvare dalla giunta se non dal consiglio ed è lo stesso effetto. Passa il vigile ... lei ha dormito qui nel camper ed io la multo... Oppure fare un'ordinanza tipo Orosei: faccio l'AA vieto nei posti ove non ti voglio e sono benedetto da Cassazione e Ministero. Amen. Il tema non è più se quelle ordinanze sono o non sono legittime il tema è che un divieto di campeggio si applica, secondo le sentenze di Cassazione che hai riportato qui dentro, anche all'autocaravan per il comportamento dell'equipaggio nel veicolo in sosta. E si può vietare ai possessori di autocaravan (utenti per la Cassazione) a patto di aver fatto adeguati spazi di sosta in aree riservate ad autocaravan. Inutile cavillare sulla legittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente. Ci sono comuni che fanno l'ordinanza balneare che comunque resta contingibile e urgente perché non c'è mai tempo per vederla annullata dal TAR.
quote:Originally posted by TheDevil 04/12/2007> In materia di ordinanze contingibili ed urgenti ho reperito il seguente massimario. Sono illegittime in quanto viziate da eccesso di potere le ordinanze contingibili ed urgenti se manca la fissazione del periodo temporale di efficacia. Le ordinanze contingibili ed urgenti non possono assumere, in relazione al loro scopo, carattere di continuità e stabilità di effetti; essendo un provvedimento a carattere eccezionale, deve avere un preciso termine finale di efficacia. Infatti tali ordinanze, oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, presentano il carattere della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Sicché oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti non è ammesso che le stesse vengano adottate per regolare stabilmente una situazione. La funzione che un’ordinanza contingibile ed urgente è destinata a svolgere nella materia su cui si controverte, è invero pienamente compatibile con la fissazione nella stessa di un limite temporale finale, pur non potendosi escludere una successiva reiterazione dell’ordinanza stessa per un ulteriore periodo di tempo. - CONSIGLIO DI STATO, sez.VI - sentenza 9 febbraio 2001 n. 580 [Tali ordinanze], oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, presentano il carattere della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Sicché oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti non è ammesso che le stesse vengano adottate per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi. - TAR TOSCANA, sez.III - sentenza 19 aprile 2002 n. 803, - TAR LAZIO, sez.III - sentenza 15 settembre 2006 n. 8614, - TAR VENETO, sez.III - sentenza 30 novembre 2007 n. 3807. Quindi, de profundis per le sentenze 32 e 34 emanate nel 2002 dal Comune di Numana.
Ho anzi la vaga sensazione che lo scrupolo professionale dell'avv. Fatichenti (per solo debito di completezza scrive infatti) abbia drasticamente indebolito la posizione del Comune, che si trovera' a porre mano ad una nuova ordinanza per il prossimo anno se vorra': - applicare il "divieto di campeggio" (ex TUEL) sul demanio stradale, posto che l'affermazione controfirmata dal Sindaco esclude l'applicazione di qualsivoglia divieto (contenuto nell'attuale ordinanza) su detto demanio; - evitarsi di giustificare al Prefetto come abbia tenuto in essere, per oltre cinque anni, una ordinanza contingibile ed urgente emanata dal Sindaco quale Ufficiale di Governo (cioe', in pratica, al posto dello stesso Prefetto).>
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Nessun fastidio! Era solo una osservazione... come quando ci si sofferma di fronte a persone "diverse" dala normalità! Questa sembra la tua unica finestra sul mondo e la ripeti, la ripeti, la ripeti, la ripeti....
Che c'è ti da fastidio? Non hai i tuoi valenti avvocati a difenderti? >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Non ti fermare alle apparenze come qualche fessacchiotto in questo forum. Di "finestre" ne ho altre nella mia vita solo che non puoi vederle e nemmeno voglio fartele vedere. La mia vita non si ferma a 3,3 post al giorno in questo forum, e non pretendere di farmi il profilo psicologico non ne hai titolo e non te ne riconosco nemmeno le capacità. Piuttosto dai la risposta che ti ho chiesto dall'altra parte anziché menare "il can per l'aia" e glissare.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Nessun fastidio! Era solo una osservazione... come quando ci si sofferma di fronte a persone "diverse" dala normalità! Questa sembraid="red"> la tua unica finestra sul mondo e la ripeti, la ripeti, la ripeti, la ripeti....
Che c'è ti da fastidio? Non hai i tuoi valenti avvocati a difenderti? >
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Qui hai ragione! Non ho questa pretesa! Infatti ho usato la parola che tu stesso hai evidenziato in rosso: "sembraid="red">"! D'altronde per fare una cosa simile occorrerebbe essere Freud... e invece sono un miserrimo violinista!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Non ti fermare alle apparenze come qualche fessacchiotto in questo forum. Di "finestre" ne ho altre nella mia vita solo che non puoi vederle e nemmeno voglio fartele vedere. La mia vita non si ferma a 3,3 post al giorno in questo forum, e non pretendere di farmi il profilo psicologico non ne hai titolo e non te ne riconosco nemmeno le capacità.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Nessun fastidio! Era solo una osservazione... come quando ci si sofferma di fronte a persone "diverse" dala normalità! Questa sembraid="red"> la tua unica finestra sul mondo e la ripeti, la ripeti, la ripeti, la ripeti....
Che c'è ti da fastidio? Non hai i tuoi valenti avvocati a difenderti? >
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quote: Piuttosto dai la risposta che ti ho chiesto dall'altra parte anziché menare "il can per l'aia" e glissare. >> Se non mi è sfuggito qualcosa dovrei aver già risposto!
quote:Originally posted by Paolomc> Bhe, se li hanno tolti (da verificare) o e' perche sono illegittimi [;)] oppure l'amm. comunale di Numana e' diventata PRO-camperista [:D] Attendiamo che qualcuno possa fornire delle news ! Ciao, Ivano.id="blue">
Io la notizia l'ho messa per come l'ho saputa, illegittimi lo abbiamo pensato (c'è stato un bel viavai di circolari ministeriali ultimamente), non so se il termine "illegittimo" sia giuridicamente esatto. Non ho verificato personalmente. E' anche vero che il mio amico, camperista, quando va in giro anche per lavoro ha ormai l'occhio deformato a vedere sistuazioni di sosta idonee ai camper... >