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ngeloco
ngeloco
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Inserito il 14/02/2008 alle: 15:59:55
quote:Originally posted by IvanoPP Bhe, se li hanno tolti (da verificare) o e' perche sono illegittimi [;)] oppure l'amm. comunale di Numana e' diventata PRO-camperista [:D] Attendiamo che qualcuno possa fornire delle news ! Ciao, Ivano.id="blue"> >
> Io di questa cosa che hai scritto non ne so ancora niente. Ma se fosse vero che a Numana hanno tolto i divieti di sosta per sostituirli con divieti di campeggio, non starei tanto a festeggiare. Potrebbe solo significare che a Numana leggono questo forum ed hanno affinato le armi. C'è poco da starci allegri.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 14/02/2008 alle: 17:23:48
Se e' vero (come detto da verificare) invece a parer mio c'e' molto da festeggiare, innanzitutto xche' a differenza di prima adesso si puo' sostare con il camper se si rispetta l'art. 185 comma 2 del CdS , poi per il fatto che probabilmente il precedente intervento del Min. dei Trasporti e ora la circolare del Min. Interni nr. 277 hanno avuto effetto, e se ti par poco... (e poi nche perche' la "frittata" e' diventata un "uovo strapazzato" [:D]) Ma poi a te/voi chevvenefrega di ste "problematiche" visto che andate solo in AA e/o camping...id="blue">

Modificato da IvanoPP il 14/02/2008 alle 17:33:48
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 14/02/2008 alle: 21:11:04
quote:Originally posted by IvanoPP >
> contento tu... "risus abundat..."
18
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 15/02/2008 alle: 12:46:56
Scusate, non capisco il problema: sono anni che ho eliminato Numana dalle mie cartine... Il peggio va a loro, che non prenderanno i miei soldi per cene a ristoranti, acquisti nei negozi, ecc. [}:)][}:)]
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IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 15/02/2008 alle: 13:22:51
quote:Originally posted by GinoGina
Scusate, non capisco il problema: sono anni che ho eliminato Numana dalle mie cartine... Il peggio va a loro, che non prenderanno i miei soldi per cene a ristoranti, acquisti nei negozi, ecc. [}:)][}:)]>
> Hai ragione , anche io evito di spendere i miei soldini nei comuni palesemente anti-camperisti [}:)] Ma il “problema” non e’ Numana ma bensi’ in “generale” di TUTTI i comuni che si comportano come Numana… (e purtroppo sono tanti e aumentano sempre di piu’). Ovvero se l’ “andazzo” continua cosi’ (divieti di sosta illegittimi un po' ovunque) tra un po’ potro’ solo piu’ andare (forse...) “in cima al monte cucco” [:D] (oppure all’estero [;)]) e la cosa non mi sta per niente bene [:(!] Ciao, Ivano.id="blue">
Marita07
Marita07
-
Inserito il 15/02/2008 alle: 14:31:37
a porto recanati,a 1 km da numana c'è un'area di sosta gestita dalla proloco a 9 euro al giorno compreso attacco corrente, uno i soldini anzichè portarli a numana li porta a porto recanati
18
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 18/02/2008 alle: 14:02:49
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by GinoGina
Scusate, non capisco il problema: sono anni che ho eliminato Numana dalle mie cartine... Il peggio va a loro, che non prenderanno i miei soldi per cene a ristoranti, acquisti nei negozi, ecc. [}:)][}:)]>
> Hai ragione , anche io evito di spendere i miei soldini nei comuni palesemente anti-camperisti [}:)] Ma il “problema” non e’ Numana ma bensi’ in “generale” di TUTTI i comuni che si comportano come Numana… (e purtroppo sono tanti e aumentano sempre di piu’). Ovvero se l’ “andazzo” continua cosi’ (divieti di sosta illegittimi un po' ovunque) tra un po’ potro’ solo piu’ andare (forse...) “in cima al monte cucco” [:D] (oppure all’estero [;)]) e la cosa non mi sta per niente bene [:(!] Ciao, Ivano.id="blue">
>
> Vabbè, un conto sono i comuni "ostili", un'altro sono i comuni "accaniti". Comuni come Marina di Grosseto o Castiglione della Pescaia sono ostili ma uno o più spazi li hanno comunque riservati; Numana invece è al limite della sopportazione umana! [:(!]
Paolomc
Paolomc
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Inserito il 18/02/2008 alle: 14:25:47
quote:Originally posted by GinoGina
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by GinoGina
Scusate, non capisco il problema: sono anni che ho eliminato Numana dalle mie cartine... Il peggio va a loro, che non prenderanno i miei soldi per cene a ristoranti, acquisti nei negozi, ecc. [}:)][}:)]>
> Hai ragione , anche io evito di spendere i miei soldini nei comuni palesemente anti-camperisti [}:)] Ma il “problema” non e’ Numana ma bensi’ in “generale” di TUTTI i comuni che si comportano come Numana… (e purtroppo sono tanti e aumentano sempre di piu’). Ovvero se l’ “andazzo” continua cosi’ (divieti di sosta illegittimi un po' ovunque) tra un po’ potro’ solo piu’ andare (forse...) “in cima al monte cucco” [:D] (oppure all’estero [;)]) e la cosa non mi sta per niente bene [:(!] Ciao, Ivano.id="blue">
>
> Vabbè, un conto sono i comuni "ostili", un'altro sono i comuni "accaniti". Comuni come Marina di Grosseto o Castiglione della Pescaia sono ostili ma uno o più spazi li hanno comunque riservati; Numana invece è al limite della sopportazione umana! [:(!]
>
> E' una questione di media! Siccome le Marche sono l'esatto opposto di Numana, occorreva un comune che si prendesse l'onere di riportare la media in linea con le altre regioni![:D]
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/06/2008 alle: 00:49:00
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Ora ci sono i restanti sette ricorsi che giungeranno a sentenza. Io aspetterei questi 7 e le sentenze di rinvio. Chissà che uno di questi 7 restanti non l'abbia scritto uno degli avvocati di Calosci.>
> Alla luce di recenti consultazioni, il titolo di questo 'topic' https://www.camperonline.it/for... , da tempo "archiviato", risulta incompleto in quanto doveva essere espresso come "La prima volta favorevoleid="green"> a Numana". Infatti dei sette ricorsi che giungeranno a scadenza e che stai aspettando, per almeno tre sono da tempo disponibili le sentenze della Cassazione che sono: - precedenti alla sentenza 23503/06, oggetto iniziale del citato 'topic'; - senza rinvio, in quanto i ricorsi del Comune di Numana sono stati rigettati. E' una minima "soddisfazione", perche' la motivazione addotta dalla Cassazione non e' di alcuna utilita' per i camperisti. Sono le sentenze 7510/06, 7511/06 e 23337/06, di similare contenuto per cui trascrivo soltanto il testo della sentenza n. 7511/06, perche' presenta un'unica differenza rispetto alle altre due in quanto, con questa sentenza, il Comune di Numana e' stato pure condannato a pagare le spese. Sentenza n. 7511/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPADONE Mario - Presidente Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA: sul ricorso proposto da: COMUNE DI NUMANA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI 68 difeso dall'avvocato FATICHENTI FRANCO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro D.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato ZINCONE ANDREA, che lo difende unitamente all'avvocato ANDREA SPECIALE, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 155/03 del Giudice di pace di ANCONA,depositata il 19/03/03; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/01/06 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA; udito l'Avvocato FATICHENTI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso in data 17 ottobre 2002 D.G.R. proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Ancona avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Comune di Numana per violazione dell'ordinanza sindacale in data 23 aprile 2002 n. 32, in quanto il 6 luglio 2002 aveva lasciato in sosta, su area privata, il proprio autocaravan con apposizione di tendine paraluce. Con sentenza in data 19 marzo 2003 il Giudice di pace di Ancona accoglieva l'opposizione, ritenendo, in primo luogo, che dall'esame della ordinanza sindacale 23 aprile 2002 n. 32 era desumibile che la stessa era stata emessa ai sensi dell'art. 7 C.d.S. (limitazione della circolazione per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela dal patrimonio artistico, ambientale e naturale) e non ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 4, (tutela della salute e dell'igiene pubblica), il che comportava la infondatezza della eccezione del Comune di Numana secondo la quale, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta davanti Tribunale e non al Giudice di pace. Ne conseguiva che la contravvenzione, ai sensi dell'art. 200 C.d.S., non essendo indicato nel verbale alcun impedimento, avrebbe dovuto essere contestata immediatamente. Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione, con tre motivi, il Comune di Numana, che ha anche depositato memoria. Resiste con controricorso D.G.R.. Motivi della decisione Con il primo motivo il Comune di Numana ribadisce la sua tesi secondo la quale l'ordinanza sindacale in data 23 aprile 2002 n. 32 trovava la sua fonte normativa non nell'art. 7 C.d.S., ma nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 4, il che comportava che l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, avrebbe dovuto essere proposta davanti Tribunale e non al Giudice di pace. Il motivo non può trovare accoglimento. Agli atti, infatti, non risulta l'ordinanza sindacale in data 23 aprile 2002 n. 32, per cui è impossibile accertare se il ragionamento del Giudice di pace di Ancona, nell'individuare il fondamento normativo dell'ordinanza in questione, sia logicamente corretto o meno. Da un punto di vista logico va, poi, esaminato il terzo motivo, nella parte in cui si deduce che il Giudice di pace non avrebbe potuto rilevare di ufficio il difetto di contestazione immediata della contravvenzione, non eccepito con l'opposizione alla ordinanza ingiunzione. La doglianza è infondata, in quanto nel ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione era stata espressamente dedotta la mancata contestazione immediata della infrazione. Con il secondo motivo si deduce che, non trattandosi di violazione diretta del codice della strada, la contestazione immediata della contravvenzione non era necessaria, essendo sufficiente la notifica degli estremi della violazione nel termine di novanta giorni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14. Anche tale doglianza è infondata. Le ordinanze emesse dal Sindaco ai sensi dell'art. 7 C.d.S., costituiscono fonti normative di secondo grado, per cui la loro violazione non assume autonoma rilevanza, ai fini della disciplina applicabile, nel senso di considerarle infrazioni a norme diverse dalla fonte normativa primaria. E' sufficiente, a tal fine, rilevare che l'entità della sanzione è quella prevista dall'art. 7 cit.. In appendice al terzo motivo del ricorso si deduce che l'ordinanza sindacale in data 23 aprile 2002 n. 32 era legittima. La doglianza è inammissibile, in quanto nella specie l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione è stata accolta non sotto il profilo della illegittimità della ordinanza sindacale in questione, ma per mancata contestazione immediata della infrazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune di Numana al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 500,00, di cui Euro 100,00 per spese, ed oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2006
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 26/06/2008 alle: 01:20:13
quote:Originally posted by TheDevil
(...) Svolgimento del processo Con ricorso in data 17 ottobre 2002 D.G.R. proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Ancona avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Comune di Numana per violazione dell'ordinanza sindacale in data 23 aprile 2002 n. 32, in quanto il 6 luglio 2002 aveva lasciato in sostaid="size5">, su area privataid="red">id="size5">, il proprio autocaravan con apposizione di tendine paraluce. (...) >
> Due considerazioni solo. Una si parla (nella descrizione dei fatti) di SOSTA. La SOSTA è avvenuta su SUOLO PRVATO e quindi non sulla pubblica via ove sarebbe stato competente il CdS art. 185 (che non pone il divieto di usare tendine parasole (interne?). Ciao
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elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 26/06/2008 alle: 07:55:48
Non sono mai intervenuto su questo argomento perchè la griglia mia sembra troppo calda per le mie mani. Comunque se la sosta dell'autocaravan, in quanto abitata, non può essere paragonata alla sosta di un'autovettura che viene lasciata incustodita - ed il discorso reggerebbe, seppur sul filo di lana caprina - equivarrebbe però a dire che tutti i veicoli in sosta, le moto con il bauletto, le vetture, i camion, possono posteggiare esclusivamente se sono "vuoti", ovvero scarichi, senza alcun oggetto non facente parte originariamente del mezzo, perchè si ravviserebbe non una semplice sosta, bensì un deposito non autorizzato. La funzione del veicolo definito autocaravan è l'abitabilità, la funzione di un camion è di trasporto di materiali, ecc.; è la finalità prevista per il mezzo a definirne l'uso e non devrebbe essere impedito. Me ne torno in silenzio, che è meglio! Elio Go to Top of Page
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 26/06/2008 alle: 08:39:02
quote:Originally posted by TheDevil
[quote] Infatti dei [i]sette ricorsi che giungeranno a scadenza e che stai aspettando, per almeno tre sono da tempo disponibili le sentenze della Cassazione che sono: - precedenti alla sentenza 23503/06, oggetto iniziale del citato 'topic'; - senza rinvio, in quanto i ricorsi del Comune di Numana sono stati rigettati. E' una minima "soddisfazione", perche' la motivazione addotta dalla Cassazione non e' di alcuna utilita' per i camperisti. Sono le sentenze 7510/06, 7511/06 e 23337/06 >
> A questo punto, conosciamo tre sentenze favorevoli al ComuNe di Numana (21173/06; 23503/06; 23336/06 e) ed altre tre, quelle che hai citato tu, in cui la Cassazione ha rigettato l'opposizione del Comune perché questo non ha depositato agli atti l'ordinanza di divieto... Vabbe' può capitare. Ma non vorrei essere nei panni del legale dell'Ente... A questo proposito, ti chiedo di rendere disponibile il testo delle altre due sentenze, se ce l'hai. Mi eviti così di richiederne il pdf, su cui è scomodo lavorarci. Ottimo il motivo d'impugnazione per ultrapetizione, perché il ricorrente non aveva sollevato l'eccezione di mancata contestazione immediata. Se non altro perché porta acqua al mio mulino, riguardo a come Ivanopp abbia vinto a Spotorno. Peccato sia stato rigettato[:)] P.S. "La prima volta di Numana", era inteso come la prima sentenza resa disponibile. Poi sono uscite le altre. Sei stato bravo a pescarne due precedenti. Ma due anni orsono non esano disponibili con i più comuni motori di ricerca. Onore al merito. M pubblicale per esteso anche qui.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/06/2008 alle: 14:49:03
quote:Originally posted by ngeloco
Ottimo il motivo d'impugnazione per ultrapetizione, perché il ricorrente non aveva sollevato l'eccezione di mancata contestazione immediataid="red">. Se non altro perché porta acqua al mio mulino, riguardo a come Ivanopp abbia vinto a Spotorno. Peccato sia stato rigettato[:)]>
> perche' il ricorrente in Cassazioneid="green"> non si e' neanche accorto che il ricorrente davanti il GdPid="green"> aveva sollevato l'eccezione di mancata contestazione immediata.
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/06/2008 alle: 15:00:02
quote:Originally posted by ngeloco
A questo punto, conosciamo tre sentenze favorevoli al Comune di Numana (21173/06; 23503/06; 23336/06) .....>
> Hai dimenticato di citare il numero di questa https://www.camperonline.it/for... che ha riformato la sentenza GdP del 5 marzo 2003.
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/06/2008 alle: 15:29:58
quote:Originally posted by ngeloco
A questo proposito, ti chiedo di rendere disponibile il testo delle altre due sentenze, se ce l'hai.>
> Sentenza n. 7510/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPADONE Mario - Presidente Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA: sul ricorso proposto da: COMUNE DI NUMANA, in persona del legale rappresentante pro tempore BALDUCCI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B BUOZZI 68, difeso dall'avvocato FRANCO FATICHENTI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro P.P.; - intimato - avverso la sentenza n. 154/03 del Giudice di pace di ANCONA, depositata il 19/03/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/06 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA; udito l'Avvocato FATICHENTI Franco, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso in data 17 ottobre 2002 D.G.R. proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Ancona avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Comune di Numana per violazione dell'ordinanza sindacale in data 23 aprile 2002 n. 32, in quanto il 6 luglio 2002 aveva lasciato in sosta, su area privata, il proprio autocaravan con apposizione di tendine paraluce. Con sentenza in data 19 marzo 2003 il Giudice di pace di Ancona accoglieva l'opposizione, ritenendo, in primo luogo, che dall'esame della ordinanza sindacale 23 aprile 2002 n. 32 era desumibile che la stessa era stata emessa ai sensi dell'art. 7 C.d.S. (limitazione della circolazione per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale) e non ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 50, comma 4, (tutela della salute e dell'igiene pubblica), il che comportava la infondatezza della eccezione del Comune di Numana secondo la quale, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta davanti Tribunale e non al Giudice di pace. Ne conseguiva che la contravvenzione, ai sensi dell'art. 200 C.d.S., non essendo indicato nel verbale alcun impedimento, avrebbe dovuto essere contestata immediatamente. Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione, con tre motivi, il Comune di Numana. Motivi della decisione Con il primo motivo il Comune di Numana ribadisce la sua tesi secondo la quale l'ordinanza sindacale in data 23 aprile 2002 n. 32 trovava la sua fonte normativa non nell'art. 7 C.d.S. ma nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 4, il che comportava che l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, avrebbe dovuto essere proposta davanti Tribunale e non al Giudice di pace. Il motivo non può trovare accoglimento. Agli atti, infatti, non risulta l'ordinanza sindacale in data 23 aprile 2002 n. 32, per cui è impossibile accertare se il ragionamento del Giudice di pace di Ancona, nell'individuare il fondamento normativo dell'ordinanza in questione, sia logicamente corretto o meno. Da un punto di vista logico va, poi, esaminato il terzo motivo, nella parte in cui si deduce che il Giudice di pace non avrebbe potuto rilevare di ufficio il difetto di contestazione immediata della contravvenzione, non eccepito con l'opposizione alla ordinanza ingiunzione. La doglianza è infondata, in quanto nel ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione era stata espressamente dedotta la mancata contestazione immediata della infrazione. Con il secondo motivo si deduce che, non trattandosi di violazione diretta del codice della strada, la contestazione immediata della contravvenzione non era necessaria, essendo sufficiente la notifica degli estremi della violazione nel termine di novanta giorni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14. Anche tale doglianza è infondata. Le ordinanze emesse dal Sindaco ai sensi dell'art. 7 C.d.S. costituiscono fonti normative di secondo grado, per cui la loro violazione non assume autonoma rilevanza, ai fini della disciplina applicabile, nel senso di considerarle infrazioni a norme diverse dalla fonte normativa primaria. E' sufficiente, a tal fine, rilevare che l'entità della sanzione è quella prevista dall'art. 7 cit.. In appendice al terzo motivo del ricorso si deduce che l'ordinanza sindacale in data 23 aprile 2002 n. 32 era legittima. La doglianza è inammissibile, in quanto nella specie l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione è stata accolta non sotto il profilo della illegittimità della ordinanza sindacale in questione, ma per mancata contestazione immediata della infrazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non avendo la controparte svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2006
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/06/2008 alle: 15:55:57
Sentenza n. 23337 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere – Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA: sul ricorso proposto da: COMUNE NUMANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZ1 60, difeso dall'avvocato FRANCO FATICHENTI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro C.R.; - intimata - avverso la sentenza n. 528/03 del Giudice di pace di ANCONA, depositata il 23/08/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/06 dal Consigliere Dott. TRIOLA Roberto Michele; udito l'Avvocato Fatichenti Franco, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il resto. Svolgimento del processo Con ricorso in data 9 dicembre 2002 C.R. proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Ancona avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Comune di Numana per violazione dell'ordinanza sindacale in data 23 aprile 2002 n. 32, la quale prevedeva il divieto di sosta nell'intero territorio comunale di roulottes, caravan, camper, tende e simili e del parcheggio libero, in quanto il 28 settembre 2002 aveva lasciato in sosta, su area privata, il proprio autocaravan con apposizione di tendine paraluce. Con sentenza in data 23 agosto 2003 il Giudice di pace di Ancona accoglieva l'opposizione, ritenendo, in primo luogo, che dall'esame della ordinanza sindacale 23 aprile 2002 n. 32 era desumibile che la stessa era stata emessa ai sensi dell'art. 7 C.d.S., (limitazione della circolazione per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela dal patrimonio artistico, ambientale e naturale) e non ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 4, (tutela della salute e dell'igiene pubblica), il che comportava la infondatezza della eccezione del Comune di Numana secondo la quale, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta davanti al Tribunale e non al Giudice di pace. Ne conseguiva che la contravvenzione, ai sensi dell'art. 200 C.d.S., non essendo indicato nel verbale alcun impedimento, avrebbe dovuto essere contestata immediatamente. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, il Comune di Numana. Resiste con controricorso C.R.. Il Comune di Numana ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo il Comune di Numana ribadisce la sua tesi secondo la quale l'ordinanza sindacale in data 23 aprile 2002 n. 32 trovava la sua fonte normativa non nell'art. 7 C.d.S., ma nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 4, il che comportava che l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, avrebbe dovuto essere proposta davanti Tribunale e non al Giudice di pace. Il motivo non può trovare accoglimento. Agli atti, infatti, non risulta l'ordinanza sindacale in data 23 aprile 2002 n. 32, per cui è impossibile accertare se il ragionamento del Giudice di pace di Ancona, nell'individuare il fondamento normativo dell'ordinanza in questione, sia logicamente corretto o meno. Con il secondo motivo si deduce che il Giudice di pace non avrebbe potuto rilevare di ufficio il difetto di contestazione immediata della contravvenzione, non eccepito con l'opposizione alla ordinanza ingiunzione. La doglianza è infondata, in quanto nel ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione era stata espressamente dedotta la mancata contestazione immediata della infrazione. Con il terzo motivo si deduce che, non trattandosi di violazione diretta del codice della strada, la contestazione immediata della contravvenzione non era necessaria, essendo sufficiente la notifica degli estremi della violazione nel termine di novanta giorni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14. Anche tale doglianza è infondata, in quanto si basa su un presupposto (inesistenza di una infrazione al codice della strada) che, per quanto esposto in precedenza, non può ritenersi accertato. In appendice al terzo motivo del ricorso si deduce che l'ordinanza sindacale in data 23 aprile 2002 n. 32 era legittima. La doglianza è inammissibile, in quanto nella specie l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione è stata accolta non sotto il profilo della illegittimità della ordinanza sindacale in questione, ma per mancata contestazione immediata della infrazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2006. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2006
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 26/06/2008 alle: 17:11:46
Noto che in tutte e tre le sentenze si parla sempre si SOSTA SU SUOLO PRIVATO. Il comune di Numana sanziona solo le soste su suolo PRIVATO? Credo proprio di si perché su SUOLO E PERTINENZA STRADALE ai sensi del 185 non potrebbe proprio!!!
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/06/2008 alle: 18:25:19
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Noto che in tutte e tre le sentenze si parla sempre si SOSTA SU SUOLO PRIVATO. Il comune di Numana sanziona solo le soste su suolo PRIVATO? Credo proprio di si perché su SUOLO E PERTINENZA STRADALE ai sensi del 185 non potrebbe proprio!!!>
> Le note ordinanze 32/34 si applicano soltanto su tre delimitate aree private del Comune di Numana. Non si applicano sulle strade (e relative pertinenze) di cui all'art. 2 CdS, dal momento che non sono state emanate ai sensi dell'art. 7 CdS. Ho avanzato, per la prima volta, l'ipotesi dell'area privata, per l'applicazione delle cennate ordinanze, l'1 dicembre 2006 qui https://www.camperonline.it/for... . Mi sono dovuto sorbire mesi di sarcasmo e critiche da parte di Anto57 e Ngeloco, che il 27 aprile 2007 scrive: Grazie Antonio! Finalmente l'ordinanza di Numana! Sia aree private che pubblica via dunque per continuare a confutare la mia ipotesi ( https://www.camperonline.it/forum06/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=20281&whichpage=1). Peccato per Ngeloco che il 27 novembre 2007, nel replicare al Ministero dei Trasporti, l'avv. Fatichenti abbia confermato in pieno la mia ipotesi, affermando che le aree interessate dal divieto sono aree demaniali in concessione non rientranti nel demanio stradale ... (

http://www.turismoitinerante.co...

). Se rileggi dall'inizio questo 'topic' trovi molti altri dettagli al riguardo.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 26/06/2008 alle: 18:42:45
quote:Originally posted by TheDevil Mi sono dovuto sorbire mesi di sarcasmo e critiche da parte di Anto57 e Ngeloco>
> Bhe, loro pensano di essere i depositari dell'unica e vera verita' camperistica... PS: per te sono "solo" mesi , sei fortunato [:D]id="blue">
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 26/06/2008 alle: 19:07:43
quote:Originally posted by TheDevil
Peccato per Ngeloco che il 27 novembre 2007, nel replicare al Ministero dei Trasporti, l'avv. Fatichenti abbia confermato in pieno la mia ipotesi, affermando che le aree interessate dal divieto sono aree demaniali in concessione non rientranti nel demanio stradale ... (

http://www.turismoitinerante.co...

). Se rileggi dall'inizio questo 'topic' trovi molti altri dettagli al riguardo. >
> Intanto parto col leggere la "scrittura mista" dell'avvocato numanense. Se lo leggi bene sembrano le esatte motivazioni che "o nonno" and company adducono da tempo. Venendoci poi a dire che non capiamo nulla!!!! A me pare, anzi ne sono convinto al 100%, che "stanlio e ollio" non vedano l'ora di non avere più camper per le strade! Poi bisognerebbe anche farli ben studiare, psicanalizzare, analizzare.... Potremmo trovarci di fronte a due situazioni: a) una sorta di "sindrome di Stoccolma" per la quale la vittima difende e sposa le tesi dell'aguzzino; B) sono gli ideologi di simili terroristiche ordinanze sindacali. Grazie per averci riportato due importanti sentenze! Ciao
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