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Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 26/06/2008 alle: 19:44:58
Ripeto qui il mio intervento sulla portata delle ordinanze: inviati - 11/06/2007 : 17:56:41 Secondo me la questione è chiara ma è più sottile di quanto non sembri. Proviamo a riepilogare per temi, capitoli e dispozioni, visto che è un'ordinanza vediamo cosa ordina e come delimita il cmapo di azione dei soggetti, dei luoghi e degli strumenti. Con la 32 si ordina Dove: Su tutto il territorio comunale Cosa: 1) divieto di sosta di roulotte, caravan, camper, tende e simili e del campeggio libero. 2) Il campeggio da parte dei mezzi predetti (roulotte, caravan, camper, tende e simili) 3) il campeggio libero in tutte le aree private, fatta eccezione per le aree private che posseggono l’autorizzazione ad esercitare il campeggio (definito camping ndr). Da notare che il campeggio libero è svincolato dall’indicazione del mezzo con cui è praticato. Si può obiettare che non esiste la sosta delle tende perché è attendamento quindi una tenda non può essere multata per divieto di sosta ma per campeggio libero certamente! Esclusioni dal divieto: il divieto di sosta e campeggio di roulotte, caravan, camper, tende e simili e del campeggio libero non opera per il parcheggio di via Marina II per i soli mezzi autorizzati (immagino i camper ndr). Definizioni: i veicoli (roulotte, caravan, camper) devono considerarsi in situazione di campeggio (che vale come attendamento e non come sosta, si badi bene dice che devono considerarsi costituenti un campeggio un attendamento, questo è il senso ndr) se usano piedini, aprono finestre (stesse condizioni di cui all’art. 185 ndr) usano tavoli e sedie. Con la 34 si interviene quindi per: modificare il dove: adesso non più tutto il territorio ma la 32 resta valida: 1) Aree private tra via Bologna ed il mare; 2) zona sud del territorio comunale; 3) tratto compreso tra centro storico e zona nord; 4) e comunque l’intera litoranea Per modificare le esclusioni: Nell’area si in via Marina II è consentita ora solo la sosta. Integrazioni a definizioni: (il “si precisa altresì” integra non sostituisce nrd) che devono considerarsi in situazione di campeggio anche coloro che dormono all’interno degli autocaravan (Cassazione conforme NDR). Pertanto la risultante è la seguente: Dove: 1) Aree private tra via bologna ed il mare; 2) zona sud del territorio comunale; 3) tratto compreso tra centro storico e zona nord; 4) e comunque l’intera litoranea Cosa è vietato: 1) divieto di sosta di roulotte, caravan, camper, tende e simili e del campeggio libero. 2) Il campeggio da parte dei mezzi predetti (roulotte, caravan, camper, tende e simili) 3) il campeggio libero in tutte le aree private, fatta eccezione per le aree private che posseggono l’autorizzazione ad esercitare il campeggio (definito camping nrd). Esclusioni da divieti: Nessuna esclusione dal divieto di campeggio. Esclusione dal divieto di sosta solo per il parcheggio in via Marina II dei soli messi autorizzati in quel parcheggio. Definizioni: i veicoli (roulotte, caravan, camper ndr) devono considerarsi in situazione di campeggio (che vale come attendamento e non come sosta, si badi bene dice che devono considerarsi costituenti un campeggio un attendamento, questo è il senso ndr) se usano piedini, aprono finestre (stesse condizioni di cui all’art. 185) usano tavoli e sedie. Devono considerarsi in situazione di campeggio anche coloro che dormono all’interno degli autocaravan (cassazione conforme ndr). E mi pare che i segnali siano conformi a quanto sopra in quanto indicano undivieto di campeggio libero sull'intero territorio comunale. Per la sosta non ho fotografato altri segnali. La prossima volta lo farò o lo farà Calosci, gentilmente. id="green"> Ricordo comunque che il concetto di STRADA è avulso dal concetto di "suolo o area privata" in quanto il CDS afferma che la strada è: 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. e da

http://www.piemmenews.it/ViewDo...

Quanto alla definizione di area aperta al pubblico, giova ancora una volta ricordare che le norme del Codice della strada si applicano sulle strade, come definite dall’articolo 2, vale a dire come aree aperte al pubblico passaggio, destinate alla circolazione delle persone, degli animali e dei veicoli, prescindendo cioè dal concetto di proprietà. Quanto alle sentenze postate da TheDevil, come da lui stesso affermato, non apportano novità alla nostra discussione in quanto sono improntate all'esame di cavilli procedurali non alla materia in discussione. Quando invece la Cassazione ha esaminato le ordinanze ha rinviato al Giudice di Pace ed al Tribunale. E secondo me, come ebbi già modo di dire, dobbiamo attendere i giudizi di rinvio. Anche la nota di Fatichenti ritengo sia una opinione dell'avvocato, ma la portata delle due ordinanze ritengo sia quella da me a suo tempo esaminata e come sopra di nuovo riportata.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 26/06/2008 alle: 22:59:37
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Quanto alle sentenze postate da TheDevil, come da lui stesso affermato, non apportano novità alla nostra discussione in quanto sono improntate all'esame di cavilli procedurali non alla materia in discussione. >
> Cavilli che hanno fatto perdere Benigni, Fatichetti e mandato in fumo le aspettative di "o nonno"!
quote: Quando invece la Cassazione ha esaminato le ordinanze ha rinviato al Giudice di Pace ed al Tribunale. E secondo me, come ebbi già modo di dire, dobbiamo attendere i giudizi di rinvio. >
> Attenderemo, ma per adesso Numana non ha vinto!!!
quote: Anche la nota di Fatichenti ritengo sia una opinione dell'avvocato, ma la portata delle due ordinanze ritengo sia quella da me a suo tempo esaminata e come sopra di nuovo riportata. >
> Davvero sembri un disco rotto! Sulle STRADE esiste la SOSTA alla quale i camper (con sommo dispiacere di Fatichetti) non possono essere sottratti visto che sono equiparati dall'art. 185 a tutti gli altri veicoli!!! E la SOSTA è sosta. Leggendo Fatichetti stupisce come un avvocato possa arrivare a scrivere tante cavolate tutte insieme! Per esempio la storia (guarda caso quello che sostiene "o nonno") che in SOSTA l'equipaggio deve scendere!!! Ma la SOSTA (regolata dall'art. 157) prevede solo la POSSIBILITÀ senza OBBLIGO che l'equipaggio abbandoni il mezzo!!!
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 26/06/2008 alle: 23:22:44
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Sulle STRADE esiste la SOSTA alla quale i camper (con sommo dispiacere di Fatichetti) non possono essere sottratti visto che sono equiparati dall'art. 185 a tutti gli altri veicoli!!! E la SOSTA è sosta. Leggendo Fatichetti stupisce come un avvocato possa arrivare a scrivere tante cavolate tutte insieme! Per esempio la storia (guarda caso quello che sostiene "o nonno") che in SOSTA l'equipaggio deve scendere!!! Ma la SOSTA (regolata dall'art. 157) prevede solo la POSSIBILITÀ senza OBBLIGO che l'equipaggio abbandoni il mezzo!!! >
> E' talmente evidente che se avessero le amministrazioni comunali potuto veramente mettere in discussione la sosta degli autocaravan non staremmo qui neanche più a discuterne da tempo, sarebbe sinonimo di campeggio, invece non è così, ancora si cerca di arrampicarsi sugli specchi con lo scopo di creare solo ansia a chi circola e sosta con la famiglia. semplicemente vergognoso
22
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 27/06/2008 alle: 07:27:18
quote:Originally posted by camperillo
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Sulle STRADE esiste la SOSTA alla quale i camper (con sommo dispiacere di Fatichetti) non possono essere sottratti visto che sono equiparati dall'art. 185 a tutti gli altri veicoli!!! E la SOSTA è sosta. Leggendo Fatichetti stupisce come un avvocato possa arrivare a scrivere tante cavolate tutte insieme! Per esempio la storia (guarda caso quello che sostiene "o nonno") che in SOSTA l'equipaggio deve scendere!!! Ma la SOSTA (regolata dall'art. 157) prevede solo la POSSIBILITÀ senza OBBLIGO che l'equipaggio abbandoni il mezzo!!! >
> E' talmente evidente che se avessero le amministrazioni comunali potuto veramente mettere in discussione la sosta degli autocaravan non staremmo qui neanche più a discuterne da tempo, sarebbe sinonimo di campeggio, invece non è così, ancora si cerca di arrampicarsi sugli specchi con lo scopo di creare solo ansia a chi circola e sosta con la famiglia. semplicemente vergognoso
>
> [:D][:D]..Amen, andate in pace..[:D][:D][:D] ciao Valerioid="size2">
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ngeloco
ngeloco
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Inserito il 27/06/2008 alle: 07:27:56
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
Ottimo il motivo d'impugnazione per ultrapetizione, perché il ricorrente non aveva sollevato l'eccezione di mancata contestazione immediataid="red">. Se non altro perché porta acqua al mio mulino, riguardo a come Ivanopp abbia vinto a Spotorno. Peccato sia stato rigettato[:)]>
> perche' il ricorrente in Cassazioneid="green"> non si e' neanche accorto che il ricorrente davanti il GdPid="green"> aveva sollevato l'eccezione di mancata contestazione immediata.
>
> The Devil, Non mi cadere negli stessi errori degli altri. Le parole sono importanti. Non si fa ricorso perché "non ci si accorge...". Il Comune ha prospettato un motivo di ricorso, consistente nella mancata sollevazione dell'eccezione di contestazione immediata da parte del trasgressore davanti al GdP. Che sarebbe un ottimo motivo per impugnare anche la sentenza di Spotorno di IvanoPP. Poi il ricorso lo rigetta il giudice, magari perché (più o meno giustamente) ritiene di rinvenire nel ricorso la prospettazione di un motivo che la difesa del Comune non aveva visto allo stesso modo. Ragioni troppo in termini matematici, forse per deformazione professionale. Mentre la dialettica processuale è molto più incerta. Troppe variabili. Per cui il risultato non è mi scontato, non è come dire 2 + 2. Perciò, è sbagliato dire che il Comune "non si era accorto". Piuttosto, aveva visto diversamente, ed i giudici gli hanno dato torto. Trovo invece, molto più imperdonabile non aver depositato l'ordinanza. Se vuoi discutere del suo contenuto, non puoi dimenticarti di renderla disponibile ai giudici...
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 27/06/2008 alle: 15:05:02
quote:Originally posted by ngeloco
Ottimo il motivo d'impugnazione per ultrapetizione, perché il ricorrente non aveva sollevato l'eccezione di mancata contestazione immediataid="red">.>
>
quote:Originally posted by TheDevil
perche' il ricorrente in Cassazioneid="green"> non si e' neanche accorto che il ricorrente davanti il GdPid="green"> aveva sollevato l'eccezione di mancata contestazione immediata.>
>
quote:Originally posted by ngeloco
Il Comune ha prospettato un motivo di ricorso, consistente nella mancata sollevazione dell'eccezione di contestazione immediata da parte del trasgressore davanti al GdP. Poi il ricorso lo rigetta il giudice, magari perché (più o meno giustamente) ritiene di rinvenire nel ricorso la prospettazione di un motivo che la difesa del Comune non aveva visto allo stesso modo. Perciò, è sbagliato dire che il Comune "non si era accorto". Piuttosto, aveva visto diversamente, ed i giudici gli hanno dato torto.>
> Nelle citate sentenze della Corte di Cassazione (ad esempio l'ultima) leggo, in osservanza alla "regola del maestro",: Con il secondo motivo si deduce che il Giudice di pace non avrebbe potuto rilevare di ufficio il difetto di contestazione immediata della contravvenzione, non eccepito con l'opposizione alla ordinanza ingiunzione. La doglianza è infondata, in quanto nel ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione era stata espressamente dedotta la mancata contestazione immediata della infrazione. Ancora una volta la distinzione che fai tra "non accorgersi" e "vedere diversamente" mi ricorda quell'altra tra "sorpasso" e "superamento" (fatta da un esperto della Polizia Stradale). Sicuramente potremmo valutare meglio il verbo piu' appropriato nella fattispecie, se disponessimo del testo della sentenza 528/03 depositata il 23/08/03 dal GdP di Ancona. Nella tua citazione matematica hai omesso di indicare il risultato dell'operazione indicata che, per me, e' 2^0 per cui l'espressione completa diventa:
2 + 2 = 2^0
------------------------------ p.s. resto sempre in attesa di conoscere il numero della sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza 5 marzo 2003 del GdP di Ancona, come dai seguenti interventi in altro 'topic':
quote:Originally posted by ngeloco
Una sentenza favorevole ai camperisti che accoglie il ricorso con la stessa motivazione che ha avuto Ivanopp a Spotorno: Sentenza 5 marzo 2003 Il GIUDICE DI PACE DI ANCONAid="blue">>
>
quote:Originally posted by IvanoPP
>
>
quote:Originally posted by ngeloco
Peccato che proprio per questa argomentazione è stata riformata in Cassazioneid="red">...>
>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
C'è cascato! Io non sono intervenuto per non fregrati l'effetto.>
>
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 27/06/2008 alle: 16:17:18
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Quando invece la Cassazione ha esaminato le ordinanze ha rinviato al Giudice di Pace ed al Tribunale. E secondo me, come ebbi già modo di dire, dobbiamo attendere i giudizi di rinvio.>
>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Attenderemo, ma per adesso Numana non ha vinto!!!id="red">>
> La mia deformazione professionale (come scrive Ngeloco) mi porta sempre a cercare un comportamento equo. Il Comune di Numana ha vinto nella gran parte dei giudizi davanti al GdP di Ancona ed inoltre in due ricorsi in Cassazione presentati da camperisti gia' soccombenti davanti al GdP. Ha perso tre ricorsi in Cassazione per un "infortunio professionale" della propria difesa e, quindi, resta soccombente nelle corrispondenti sentenze del GdP. E tutti questi sono giudizi definitivi. Inoltre ha vinto tre ricorsi in Cassazione contro sentenze sfavorevoli di primo grado e, per queste, si e' in attesa di conoscere le decisioni dei giudici di rinvio. Infine ha ancora pendenti alcuni ricorsi in Cassazione contro sentenze sfavorevoli di primo grado. SE&O
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 27/06/2008 alle: 16:38:58
quote:Originally posted by TheDevil La mia deformazione professionale (come scrive Ngeloco) mi porta sempre a cercare un comportamento equo. Il Comune di Numana ha vinto nella gran parteid="red">id="size2"> dei giudizi davanti al GdP di Ancona ed inoltre in dueid="red">id="size2"> ricorsi in Cassazione presentati da camperisti gia' soccombenti davanti al GdP. Ha perso treid="red">id="size2"> ricorsi in Cassazione per un "infortunio professionale" della propria difesa e, quindi, resta soccombente nelle corrispondenti sentenze del GdP. E tutti questi sono giudizi definitivi. Inoltre ha vinto treid="red">id="size2"> ricorsi in Cassazione contro sentenze sfavorevoli di primo grado e, per queste, si e' in attesa di conoscere le decisioni dei giudici di rinvio. Infine ha ancora pendenti alcuniid="red">id="size2"> ricorsi in Cassazione contro sentenze sfavorevoli di primo grado. SE&O >
> E' tutto sbagliato! Sbagli assolutamente approccio. Continui a ragionare in termini di quantità e di numeri. Il diritto non è numeri. Occorre invece cercare di capire cosa hanno voluto dire i giudici. Quando hanno deciso nel merito creando un precedente che ha valore per altri casi concreti analoghi e quando decidono solamente per motivi formali, senza esaminare il caso concreto. Il peso è affatto diverso. Ci sono dei principi di diritto espressi in alcune sentenze del Comune di Numana che sono interessanti e possono avere valore per altri casi analoghi, come, per esempio le questioni in ordine all'applicabilità del TUEL piuttosto che del CdS. E questioni alla IVANOpp a Spotorno, che non sono di utilità alcuna. Ma la discriminante è qualitativa, non quantitativa. Non stiamo discutendo dei tiri a porta in una partita di pallone Non stiamo ne' tre a tre, nè quattro a tre, né zero a zero. Sbagli approccio.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 27/06/2008 alle: 16:45:49
quote:Originally posted by TheDevil p.s. resto sempre in attesa di conoscere il numero della sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza 5 marzo 2003 del GdP di Ancona. >
> Non ce l'ho. Comunque non è tra quelle che hai pubblicato. Pertanto, come da me già fatto, va annoverata tra le sentenze a favore dei camperisti. In termini quantitativi. Quindi, puoi spostare un'altra casella nel tuo pallottoliere[:D] In termini di orientamento giurisprudenziale, vale invece 'na cicca, perché clamorosamente smentita da altre decisioni (peraltro provenienti da un giudice sovraordinato) che hanno deciso nel merito casi analoghi.

Modificato da ngeloco il 27/06/2008 alle 16:48:35
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 27/06/2008 alle: 18:18:21
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Anche la nota di Fatichenti ritengo sia una opinione dell'avvocato, .....>
> Mentre tu ritieni, io invece preferisco applicare la "regola del maestro" (resa nota in questo forum grazie ad un recente intervento di Ngeloco). Nella lettera citata dell'avv. Fatichenti leggo il seguente esordio: A nome e per conto del Comune di Numana (il cui Sindaco sottoscrive con me la presente) faccio riferimento alla Vs. in oggetto ..... In ogni caso ho trovato che anche Antonio Crescenzo Morelli esprime la stessa "opinione dell'avvocato": Vale infine il caso di precisare che sulle aree in concessione demaniali (rientranti nell’oggetto della contesa) non facenti parte della "STRADA" il Codice della Strada non si applica.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 27/06/2008 alle: 21:37:39
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Anche la nota di Fatichenti ritengo sia una opinione dell'avvocato, .....>
> Mentre tu ritieni, io invece preferisco applicare la "regola del maestro" (resa nota in questo forum grazie ad un recente intervento di Ngeloco).
>
> Non me lo citare a sproposito il mio ex dominus[:D] Si riferiva solo alle sentenze, come criterio di comprensione delle stesse. Mica ad ogni cosa uno si trovi davanti
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 27/06/2008 alle: 23:15:38
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Anche la nota di Fatichenti ritengo sia una opinione dell'avvocato, .....>
> Mentre tu ritieni, io invece preferisco applicare la "regola del maestro" (resa nota in questo forum grazie ad un recente intervento di Ngeloco). Nella lettera citata dell'avv. Fatichenti leggo il seguente esordio: A nome e per conto del Comune di Numana (il cui Sindaco sottoscrive con me la presente) faccio riferimento alla Vs. in oggetto ..... In ogni caso ho trovato che anche Antonio Crescenzo Morelli esprime la stessa "opinione dell'avvocato": Vale infine il caso di precisare che sulle aree in concessione demaniali (rientranti nell’oggetto della contesa) non facenti parte della "STRADA" il Codice della Strada non si applica.
>
> Più che un'opinione mia o dell'avvocato ritengo sia pacifico che il CDS si applica sulle strade (come definite dall'art. 2). E questa non è un'opinione.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 27/06/2008 alle: 23:28:44
quote:Originally posted by camperillo
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Sulle STRADE esiste la SOSTA alla quale i camper (con sommo dispiacere di Fatichetti) non possono essere sottratti visto che sono equiparati dall'art. 185 a tutti gli altri veicoli!!! E la SOSTA è sosta. Leggendo Fatichetti stupisce come un avvocato possa arrivare a scrivere tante cavolate tutte insieme! Per esempio la storia (guarda caso quello che sostiene "o nonno") che in SOSTA l'equipaggio deve scendere!!! Ma la SOSTA (regolata dall'art. 157) prevede solo la POSSIBILITÀ senza OBBLIGO che l'equipaggio abbandoni il mezzo!!! >
> E' talmente evidente che se avessero le amministrazioni comunali potuto veramente mettere in discussione la sosta degli autocaravan non staremmo qui neanche più a discuterne da tempo, sarebbe sinonimo di campeggio, invece non è così, ancora si cerca di arrampicarsi sugli specchi con lo scopo di creare solo ansia a chi circola e sosta con la famiglia.id="red"> semplicemente vergognoso
>
> Questo non è il mio scopo. Il mio scopo è di informare sulle chiavi di lettura avverse cui la normativa attuale si presta peraltro sancite in sentenze della Cassazione, come quelle due sulla nozione di campeggio. Io infatti la pensavo come te e Calosci... sostenevo che i deflussi fossero campeggio poi ho letto quelle due sentenze: l'abitare il veicolo è campeggio (questo lo dice la Cassazione non io). E' molto più prudente conoscere il punto di vista della Cassazione che ostinarsi ad ignorarlo ed addirittura pretendere che altri, nel riportalo, abbiano un secondo fine. Non conoscere questo, ed addirittura pretendere che sia abbuiato significa far esporre i camperisti alle disavventure di camperillo. E questo si che, oltre che vergognoso, è da sconsiderati.
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23/11/2006 4689
Inserito il 28/06/2008 alle: 21:00:01
quote:Originally posted by ngeloco
E' tutto sbagliato! Sbagli assolutamente approccio. Continui a ragionare in termini di quantità e di numeri. .....>
> Comprendo la tua irritazione per essere stato colto in "flagranza di ... invenzione" per una sentenza della Cassazione che non esiste ancora. [1] Mi sono espresso soltanto per quantita' perche', a mio avviso, erano termini piu' che sufficienti per dimostrare al Prof. l'improprieta' della sua affermazione riguardo al fatto che per adesso Numana non ha vinto!!! Sono anzi convinto che, alla fine, la posizione del Comune di Numana risultera' legittimata in tutti i giudizi riguardanti le note Ordinanze nn. 41/2001 e 32/2002, salvo i tre casi dove il ricorso in Cassazione e' stato rigettato per un infortunio professionale della relativa difesa. Al riguardo mi sono espresso (mi sembra piuttosto chiaramente) nel mio commento alla lettera che l'ANCC ha inviato alla Regione Sardegna. Cio' premesso, ti posso assicurare che tengo aggiornata anche la "statistica" delle varie motivazioni (poche, invero) che hanno portato il Comune di Numana ad ottenere la legittimazione della sua posizione in quasi tutti i giudizi finora giunti a sentenza. Solo che ho ritenuto assolutamente superfluo, nello specifico della replica al Prof., tediare i lettori con un lungo intervento su dette motivazioni. ------------------------------ [1] Non riterrei anzi inopportuno un adeguato e tempestivo post scriptum alla tua improvvida affermazione.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 28/06/2008 alle: 22:09:51
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
E' tutto sbagliato! Sbagli assolutamente approccio. Continui a ragionare in termini di quantità e di numeri. .....>
> Comprendo la tua irritazione per essere stato colto in "flagranza di ... invenzione" per una sentenza della Cassazione che non esiste ancora.
>
> Ritengo che anche quella sentenza, se impugnata in Cassazione, sia stata decisa nel 2006. Ma la cosa non ha particolare rilievo. Quello che rileva, è che la motivazione del GdP (relativa alla applicabilità del TUEL piuttosto che il CdS) è stata capovolta dalla Cassazione, in un caso analogo. Nessuna irritazione, quindi. Solo un rilievo sul tuo modo di approcciare "statistico-matematico" alle decisioni dei Tribunali, che non mi sento di condividere. Questo è.
19
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23/11/2006 4689
Inserito il 28/06/2008 alle: 22:22:23
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Ripeto qui il mio intervento sulla portata delle ordinanze: .....>
> Io sono molto piu' schematico: 1. con l'Ordinanza n. 32 il Comune di Numana dispone, tra l'altro, il divieto di sosta nell'intero territorio comunale per alcuni veicoli; 2. con l'Ordinanza n. 34 il Comune di Numana dispone che la precedente ordinanza sia limitata alle sole aree private ricomprese in specifiche delimitazioni del territorio comunale; 3. con la lettera del 28 novembre 2007 il Comune di Numana precisa che le aree interessate dal divieto sono aree demaniali in concessione non rientranti nel demanio stradale, come e' iscritto nell'apposito elenco delle strade tenuto anche dal Comune di Numana. A me non e' mai interessato misurare, con il "bilancino del farmacista", la natura dei vari divieti disposti con l'ordinanza n. 32 e la tipologia dei destinatari di detti divieti. Prima della lettera sub 3. sono ripetutamente intervenuto nel forum per tentare di definire le sole aree private, dove si applicano i divieti dell'ordinanza n. 32, secondo le informazioni al tempo disponibili, con l'unico scopo di dimostrare che non vi fossero piu' comprese "strade" (nella accezione di cui all'art. 2 CdS). Con la lettera citata il Comune di Numana ha definitivamente confermato che il demanio stradale non rientra tra le aree interessate dal divieto. E, d'altra parte, non si ha finora alcuna notizia di verbali per infrazioni accertate su "strade" ma soltanto su aree private. Per esplicita ammissione del Comune di Numana (come comunicata al Ministero ed al Prefetto), sul demanio stradale di quel territorio non si àpplica il "divieto di sosta" disposto per alcuni veicoli con l'Ordinanza n. 32 emanata in base al TUEL.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 28/06/2008 alle: 22:34:37
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Ripeto qui il mio intervento sulla portata delle ordinanze: .....>
> Io sono molto piu' schematico: 1. con l'Ordinanza n. 32 il Comune di Numana dispone, tra l'altro, il divieto di sosta nell'intero territorio comunale per alcuni veicoli; 2. con l'Ordinanza n. 34 il Comune di Numana dispone che la precedente ordinanza sia limitata alle sole aree private ricomprese in specifiche delimitazioni del territorio comunale; 3. con la lettera del 28 novembre 2007 il Comune di Numana precisa che le aree interessate dal divieto sono aree demaniali in concessione non rientranti nel demanio stradale, come e' iscritto nell'apposito elenco delle strade tenuto anche dal Comune di Numana. A me non e' mai interessato misurare, con il "bilancino del farmacista", la natura dei vari divieti disposti con l'ordinanza n. 32 e la tipologia dei destinatari di detti divieti. Prima della lettera sub 3. sono ripetutamente intervenuto nel forum per tentare di definire le sole aree private, dove si applicano i divieti dell'ordinanza n. 32, secondo le informazioni al tempo disponibili, con l'unico scopo di dimostrare che non vi fossero piu' comprese "strade" (nella accezione di cui all'art. 2 CdS). Con la lettera citata il Comune di Numana ha definitivamente confermato che il demanio stradale non rientra tra le aree interessate dal divieto. E, d'altra parte, non si ha finora alcuna notizia di verbali per infrazioni accertate su "strade" ma soltanto su aree private. Per esplicita ammissione del Comune di Numana (come comunicata al Ministero ed al Prefetto), sul demanio stradale di quel territorio non si àpplica il "divieto di sosta" disposto per alcuni veicoli con l'Ordinanza n. 32 emanata in base al TUEL.
>
> Si, tutto quello che vuoi, ma i testi che impartiscono ordini ai cittadini sono le due ordinanze. Il cittadino non è tenuto a conoscere il contenuto di quelle lettere che hanno un mittente ed un destinatario. Ciò che rileva sono le due ordinanze.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 28/06/2008 alle: 22:48:48
quote:Originally posted by ngeloco
Ritengo che anche quella sentenza, se impugnata in Cassazione, sia stata decisa nel 2006.>
> Cfr. http://www.************* **********.it/files/99%20Comune%20Divieti/3%20Numana%202003%2003%2005%20Giudice%20di%20Pace%20sentenza%20935.htm Se la sentenza del GdP sta ancora nell'archivio dell'ANCC, io invece ritengo che non sia stato ancora esaminato in Cassazione l'eventuale ricorso del Comune di Numana, sul cui esito sono ovviamente d'accordo con te. Ma, al momento, la sentenza della Cassazione non c'e'.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 28/06/2008 alle: 23:23:23
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Si, tutto quello che vuoi, ma i testi che impartiscono ordini ai cittadini sono le due ordinanze. Il cittadino non è tenuto a conoscere il contenuto di quelle lettere che hanno un mittente ed un destinatario.id="red"> Ciò che rileva sono le due ordinanze.>
> Il cittadino forse NO, ma la Forza Pubblica e la Polizia Municipale incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza sicuramente SI. E con la lettera del 28.11 il Sindaco controfirmante fornisce un'ulteriore precisazione sull'àmbito territoriale di applicazione delle proprie ordinanze.
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 28/06/2008 alle: 23:28:33
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by camperillo E' talmente evidente che se avessero le amministrazioni comunali potuto veramente mettere in discussione la sosta degli autocaravan non staremmo qui neanche più a discuterne da tempo, sarebbe sinonimo di campeggio, invece non è così, ancora si cerca di arrampicarsi sugli specchi con lo scopo di creare solo ansia a chi circola e sosta con la famiglia.id="red"> semplicemente vergognoso >
> Questo non è il mio scopo. Il mio scopo è di informare sulle chiavi di lettura avverse cui la normativa attuale si presta peraltro sancite in sentenze della Cassazione, come quelle due sulla nozione di campeggio. Io infatti la pensavo come te e Calosci... sostenevo che i deflussi fossero campeggio poi ho letto quelle due sentenze: l'abitare il veicolo è campeggio (questo lo dice la Cassazione non io). E' molto più prudente conoscere il punto di vista della Cassazione che ostinarsi ad ignorarlo ed addirittura pretendere che altri, nel riportalo, abbiano un secondo fine. Non conoscere questo, ed addirittura pretendere che sia abbuiato significa far esporre i camperisti alle disavventure di camperillo. E questo si che, oltre che vergognoso, è da sconsiderati.
>
> per conoscenza Io disavventure sulla strada non ne ho mai passate per fortuna. non ho mai dovuto fare nessun ricorsoid="red">, sono sempre stato in grado di anticipare i problemi, almeno fino ad oggi, percorro mediamente da 50000 km l'anno facendo tutte le strade d'europa e non solo, se credi che sia sconsiderato è forse perchè ogni tanto dormo per riposare non solo in camper ma anche in auto in viaggio (capita il pomeriggio), secondo la tua tesi farei campeggio ..dimenticavo in macchina delle volte uso il pc anche questo è campeggio. ripeto se fosse così semplice la discussione sarebbe chiusa da tempo e i camper non li avrebbe più nessuno. mi sembra che a Numana hanno contestato sosta/campeggio non sulle strade, è chiaro pure che se ti contestano il campeggio è perchè usi il camper come abitazione non potrebbe essere altrimenti, ma dipende sempre in quale circostanza, non bisogna confondere, sulle strade affermerei proprio no difendendo questo concetto. noto inoltre che ogni qualvolta c'è una contestazione di campeggio questa deve essere notificata alla persona e non verbalizzata al veicolo, altrimentri ultrapetizione o meno risulta tutto vano e ci deve far riflettere. sugli specchi si arrampicano i comuni che producono inevitabilmente ansia con le loro direttive, questo è il loro principale scopo, fare sentire il cittadino in camper non residente in difetto senza esserlo veramente. saluti
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