quote:Originally posted by ngeloco
Ritrascrivo qui il mio post iniziale che mi pare abbastanza coincidente con la tua ricostruzione. Sperando che si riesca a trovare un punto fermo. ------------------------------------------------------------------------ ..... E che resta fermo il divieto di campeggio (libero, N.d.R.) su tutto il territorio comunale, aree private comprese ad esclusione dei soli campeggi. La del. 34/02 a mio modo di vedere, non ha quindi revocato il divieto di campeggio libero su tutto il territorio comunale, ma solo il divieto di sosta. Il divieto di campeggio libero su tutto il territorio comunale e sulle aree private escluso i campeggi rimane in vigore anche dopo la del. 34/02.>
quote:Originally posted by ngeloco> Pienamente d'accordo. Inoltre, a mio avviso, la questione del "CdS sostituito con il TUEL" puo' riguardare tutti gli automobilisti in tempi abbastanza brevi, per cui questa pericolosa "infezione" va contrastata energicamente prima che possa originare una vera e propria "epidemia".
Ma quel luogo rappresenta il confine dei diritti e dei doveri dei camperisti. Non sottovalutiamolo.>
quote:Originally posted by TheDevil Mi sembra di aver capito che, per Anto57, la limitazione territoriale introdotta con la Ordinanza n. 34 si applichi ad entrambi i divieti, e nel post ritrascritto tu sei decisamente di parere contrario. Dopo averti seguito per un lungo giro, via via adeguandomi alle tue spiegazioni, mi hai fatto tornare alla mia iniziale delimitazione con la sola aggiunta delle "aree pubbliche" nel perimetro a nord (cfr. https://www.camperonline.it/for... ): La presente Ordinanza e' limitata alle sole aree private ricomprese tra via Bologna ed il mare nella zona sud del territorio comunale e nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord [del territorio comunale] e comunque ricomprendendo l'intera via Litoranea.id="green">. A me va bene tutto. Sino ad ulteriore ripensamento, il "divieto di sosta" disposto in base al TUEL (in sostituzione del CdS) vige su: - via Litoranea, fino a dove diventa SP; - tutte le strade[*] presenti nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord. ------------------------------ [*]Se il centro storico e' delimitato dalla via Roma, si tratterebbe solo delle vie Cristoforo Colombo e viale Angiolo Morelli, SE&O. >> A quanto pare ci sono di nuovo posizioni diverse. Che si fa? Si mette ai voti? E' una battuta ovviamente, ma mi pare proprio che non sia per niente facile capire con esattezza quali siano i divieti in vigore a Numana e per quali parti del territorio comunale.
quote:Originally posted by ngeloco> hai sicuramente ragione, ma almeno in vacanza vorrei evitare di fare la guerra... Ciao Giordano ps: e poi basta solo uno che si comporta male, per etichettare tutta una categoria intera (magari confondendola con quant'altro, senza essere considerato troppo razzista [;)])
Io quasi 45[:D]! Ma quel luogo rappresenta il confine dei diritti e dei doveri dei camperisti. Non sottovalutiamolo. Lì (ma anche in altri comuni) si gioca una partita che mette in discussione il futuro del camperismo in Italia e non ci conviene prenderla sotto gamba. ciao >
quote:Originally posted by IvanoPP [blue]Wow, maguardaunpo' >> Come al solito, non hai capito niente.
quote:Originally posted by TheDevil In conclusione: - divieto di sosta sull'intero territorio comunale, con l'eccezione del parcheggio di via Marina II; - divieto di campeggio libero sull'intero territorio comunale; - divieto di campeggio e di campeggio libero su tre specificati perimetri di "aree private", con l'eccezione delle strutture ricettive ivi autorizzate; - la sosta e' consentita in tutte le "aree private", comprese quelle specificate per il "divieto di campeggio"; - il campeggio e' consentito nelle "aree private" diverse da quelle specificate per il relativo divieto. Sei d'accordo? >> Scusa che differenza ci vedi con quanto da me sostenuto prima della modifica del tuo post il 12/6? Il mio era 17:56 del 11.6.
quote:Originally posted by TheDevil>
In conclusione: - divieto di sosta sull'intero territorio comunale, con l'eccezione del parcheggio di via Marina II; - divieto di campeggio libero sull'intero territorio comunale; - divieto di campeggio e di campeggio libero su tre specificati perimetri di "aree private", con l'eccezione delle strutture ricettive ivi autorizzate; - la sosta e' consentita in tutte le "aree private", comprese quelle specificate per il "divieto di campeggio"; - il campeggio e' consentito nelle "aree private" diverse da quelle specificate per il relativo divieto.>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Visto che ne fai una questione cronologica ti preciso che anche il mio intervento e' del giorno 11.6, ma delle ore 14:56. Il relativo testo originale e' riportato nella citazione dell'intervento di Ngeloco delle ore 16:21, sempre prima del tuo 'post'. Trascrivo, per l'ultima volta, la mia(1) interpretazione della parte dispositiva dell'ordinanza n. 34 (per il periodo che qui ci interessa): La precedente Ordinanza Sindacale n. 32/2002, quando fa riferimento ad "aree private",id="red"> e' limitata alle sole aree private: 1)id="red"> ricomprese tra via Bologna ed il mare, nella zona sud del territorio comunale, e 2)id="red"> nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord e comunque 3)id="red"> ricomprendendo le "aree private" sulid="red">l'intera via Litoranea. Se non ho capito male, lo stesso periodo diventa nella tua interpretazione: La precedente Ordinanza Sindacale n. 32/2002 e' limitata: 1)id="red"> alle sole aree private ricomprese tra via Bologna ed il mare, 2)id="red"> nella zona sud del territorio comunale, e 3)id="red"> nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord 4)id="red"> e comunque ricomprendendo l'intera [via]id="red"> Litoranea. La grossa differenza e' che, nella mia versione, restano entrambi i divieti (di sosta e di campeggio) nell'intero territorio comunale (purtroppo e mio malgrado), che tu invece non consideri piu'. Inoltre io ritengo che sulle "aree private" il Comune intenda applicare soltanto il divieto di campeggio, mentre nella tua versione il divieto di sosta risulterebbe applicato anche nelle "aree private ricomprese tra via Bologna ed il mare". Infine, perche' non provi ad interpellare il Sindaco e ti fai confermare quale delle due ipotesi suesposte sia la piu' aderente alle effettive intenzioni di quella Amministrazione? ------------------------------ (1) grazie ai preziosi contributi interpretativi ed alle "correzioni" di Ngeloco.
Scusa che differenza ci vedi con quanto da me sostenuto prima della modifica del tuo post il 12/6? Il mio era 17:56 del 11.6.>
quote:Originally posted by barcoff> E' invece a Numana i Nomadi mancano, con quei provvedimenti non se ne vedono mentre i turisti ci vanno tant'è che il comune è rinomato. I camperisti usano le infrastrutture e i tanti che ci vanno non scrivono in questo forum. Questa è la dura realtà di cui prendere atto.
Agli amministratori di Numana, Vi meritate una carovana di nomadi perchè solo così potreste essere ripuliti. Bye >
quote:Originally posted by TheDevil> Ritengo sia sbagliato riferirsi solo alle aree private perché la frase della 34 sotto esame è: La precedente ..... è limitata (è indica una serie di zone cui è limitata). Quindi la costruzione della frase va letta come segue: La precedente ..... è limitata (dove è limitata?) a) alle sole aree private ricomprese tra via Bologna e il mare; b) nella zona sud del territorio comunale; c) e nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord; d) e comunque ricomprendendo l'intera litoranea; Quindi come vedi il riferimento della frase a) risponde alla domanda "dove" ma non è una specificazione di ordine generale per delimitare il divieto anche per b, c, d. Altrimenti ci voleva un bel due punti (:) dopo le parole "ricomprese tra". Inoltre siccome ricomprende la litoranea che non è privata, ciò a mio avviso chiarisce che il riferimento alle aree private è relativo solo ad a). A mio avviso non dovrei domandare nulla per me è tutto chiaro. La voce a) è un di cui di un contesto di quattro voci che portano quattro diverse delimitazioni territoriali e le arre private sono delimitate solo nella definizione a. Comunque lo farò appena ho un po' di tempo. Riguarda quindi la tua posizione e se la confermi, indicami la tua versione definitiva ed io provvederò a chiedere spiegazioni al comandante come può fare però chiunque in questo forum alla mail dei piemme di Numana. Bye.
quote:Originally posted by TheDevil>
In conclusione: - divieto di sosta sull'intero territorio comunale, con l'eccezione del parcheggio di via Marina II; - divieto di campeggio libero sull'intero territorio comunale; - divieto di campeggio e di campeggio libero su tre specificati perimetri di "aree private", con l'eccezione delle strutture ricettive ivi autorizzate; - la sosta e' consentita in tutte le "aree private", comprese quelle specificate per il "divieto di campeggio"; - il campeggio e' consentito nelle "aree private" diverse da quelle specificate per il relativo divieto.>quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Visto che ne fai una questione cronologica ti preciso che anche il mio intervento e' del giorno 11.6, ma delle ore 14:56. Il relativo testo originale e' riportato nella citazione dell'intervento di Ngeloco delle ore 16:21, sempre prima del tuo 'post'. Trascrivo, per l'ultima volta, la mia(1) interpretazione della parte dispositiva dell'ordinanza n. 34 (per il periodo che qui ci interessa): La precedente Ordinanza Sindacale n. 32/2002, quando fa riferimento ad "aree private",id="red"> e' limitata alle sole aree private: 1)id="red"> ricomprese tra via Bologna ed il mare, nella zona sud del territorio comunale, e 2)id="red"> nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord e comunque 3)id="red"> ricomprendendo le "aree private" sulid="red">l'intera via Litoranea. Se non ho capito male, lo stesso periodo diventa nella tua interpretazione: La precedente Ordinanza Sindacale n. 32/2002 e' limitata: 1)id="red"> alle sole aree private ricomprese tra via Bologna ed il mare, 2)id="red"> nella zona sud del territorio comunale, e 3)id="red"> nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord 4)id="red"> e comunque ricomprendendo l'intera [via]id="red"> Litoranea. La grossa differenza e' che, nella mia versione, restano entrambi i divieti (di sosta e di campeggio) nell'intero territorio comunale (purtroppo e mio malgrado), che tu invece non consideri piu'. Inoltre io ritengo che sulle "aree private" il Comune intenda applicare soltanto il divieto di campeggio, mentre nella tua versione il divieto di sosta risulterebbe applicato anche nelle "aree private ricomprese tra via Bologna ed il mare". Infine, perche' non provi ad interpellare il Sindaco e ti fai confermare quale delle due ipotesi suesposte sia la piu' aderente alle effettive intenzioni di quella Amministrazione? ------------------------------ (1) grazie ai preziosi contributi interpretativi ed alle "correzioni" di Ngeloco.
Scusa che differenza ci vedi con quanto da me sostenuto prima della modifica del tuo post il 12/6? Il mio era 17:56 del 11.6.>
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Il risultato finale del lavoro interpretativo di Ngeloco e mio si trova nelle "conclusioni" che hai gia' avuto occasione di citare due volte nei tuoi interventi. Comunque ti trascrivo ancora una volta il dettaglio dei "divieti" che ho ricavato dalla lettura coordinata delle due ordinanze: - divieto di sosta sull'intero territorio comunale, con l'eccezione del parcheggio di via Marina II; - divieto di campeggio libero sull'intero territorio comunale; - divieto di campeggio e di campeggio libero su tre specificati perimetri di "aree private" [cfr. in calce], con l'eccezione delle strutture ricettive ivi autorizzate. -------------------- 1) tra via Bologna ed il mare (nella zona sud del territorio comunale) 2) tra il centro storico ed il mare (nella zona nord del territorio comunale) 3) intera via Litoranea. E' una amara constatazione e conferma quanto da sempre sostenuto dal prof.Calosci, diretto testimone della situazione numanense. Ma la discussione non finisce qui ed, anzi, entra adesso nel punto cruciale. Per quanto riguarda le "aree private" del perimetro n. 3 (intera via Litoranea) sono dell'avviso che si voglia fare riferimento: - sicuramente a tutte quelle comprese tra detta via ed il mare; - eventualmente anche a quelle confinanti, lato monte, con detta via. Sulla via Litoranea, propriamente detta, vige il divieto di sosta disposto nell'intero territorio comunale.
Ritengo sia sbagliato riferirsi solo alle aree private perché la frase della 34 sotto esame è: La precedente ..... è limitata (è indica una serie di zone cui è limitata). Quindi la costruzione della frase va letta come segue: La precedente ..... è limitata (dove è limitata?) a) alle sole aree private ricomprese tra via Bologna e il mare; b) nella zona sud del territorio comunale; c) e nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord; d) e comunque ricomprendendo l'intera litoranea. Quindi come vedi il riferimento della frase a) risponde alla domanda "dove" ma non è una specificazione di ordine generale per delimitare il divieto anche per b, c, d. Altrimenti ci voleva un bel due punti (:) dopo le parole "ricomprese tra". Inoltre siccome ricomprende la litoranea che non è privata, ciò a mio avviso chiarisce che il riferimento alle aree private è relativo solo ad a). A mio avviso non dovrei domandare nulla per me è tutto chiaro. La voce a) è un di cui di un contesto di quattro voci che portano quattro diverse delimitazioni territoriali e le arre private sono delimitate solo nella definizione a. Comunque lo farò appena ho un po' di tempo. Riguarda quindi la tua posizione e se la confermi, indicami la tua versione definitiva ed io provvederò a chiedere spiegazioni al comandante come può fare però chiunque in questo forum alla mail dei piemme di Numana.>
quote:Originally posted by TheDevil Il Regolamento Municipale di Spotorno e' da considerare una tipica manifestazione di un'altra nota "epidemia" conosciuta come "divieto di campeggio su territorio comunale".id="green">>> Non mi torna quello che scrivi, xche’ se e’ cosi’ sul mio verbale : 1) NON dovrebbe essere contestata anche la SOSTA (invece la contestazione e' dovuta la fatto che vige il divieto di STAZIONAMENTO, ovvero anche questa parola da "azzeccagarbugli" per definire la sosta, su tutte le strade e piazze del comune) 2) viene contestato anche il CAMPEGGIO ma al VEICOLO (e non alle persone fisiche) ? faccio presente che il mio camper rispettava alla perfezione il 185 c. 2 (tendalino chiuso, finestre chiuse, nessuna zeppa sotto le ruote, etcetcetc ... addirittura non avevo nemmeno la stufa accesa xche' la temperatura ad aprile iniziava ad essere mite ed inoltre avevo anche il frigo spento in quanto vuoto xche' come a volte mi succede quando esco per il we alla sera ceno al ristorante/pizzeria e a pranzo mi aggiusto con focaccia/panini al bar) ; e addirittura ancora il verbale cita “…l’infrazione non e’ stata contestata per mancanza del trasgressore…” ovvero cio’ significa per l’appunto che la violazione non e’ indirizzata alla persone fisiche ma bensi’ al veicolo (ovvero il verbale e’ pure formalmente sbagliato) Ovvero l’ “epidemia” che tu hai citato e’ invece dovuta al fatto che : - con tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) si vuole vietare il campeggio, ma invece si vieta la circolazione/sosta solo ai camper e in molti casi su tutto il territorio comunale - tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) il piu’ delle volte non hanno motivazioni valide/suff (p.e. “salvaguardia delle salute e igiene pubblica”) ed inoltre non hanno caratteristica di urgenza - si “usano” (o meglio abusano) tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) per vietare a tutti i camperisti preventivamente invece che sanzionare eventuali SINGOLI infrazioni - i verbali in alcuni casi sono pure “formalmente” errati (vedi p.e. mio caso, il campeggio deve essere contestato alle persone fisiche e non ai veicoli) - nonostante quanto sopra, la cassazione ha dato in alcuni casi ragione (o meglio non ha dato torto) ai sindaci, a parer mio inconcepibilmente (in funzione di quanto sopra scritto) - CONCLUSIONE: nonostante quanto sopra, noi cittadini (camperisti in questo caso) ce la pigliamo in quel posto… cornuti (ovvero senza la possibilita’ di sostare) e mazziati (multa, tempo e denaro speso, ricorso con ampie possibilita’ di perderlo a causa di tutta una serie di variabili esterne tra cui l’ “interpretabilita’”)… E per concludere (dovendomi ripetere) la soluzione sarebbe alquanto semplice (ma come tutte le cose semplici…) ovvero: - mettere a disposizione ANCHE parcheggi per camper (anche in centro e/o in prossimita’) in proporzione alla disponibilita’ totale - sanzionare eventuali SINGOLE infrazioni cosi’ come chiaramente indicato dall’attuale normativa (p.e. scarico selvaggio, campeggio ove non consentito, sosta dove non consentita ma a patto pero' che esistano ANCHE parcheggi per camper vedi prima), e non vietare a tutti preventivamente cosi’ discriminando anche chi non commette infrazioni Ciao, Ivano.id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> Senti, non capisco il perimetro della contestazione a verbale e ti avevo chiesto di pubblicare la vicenda ma avevi risposto di no per motivi che non sto qui a discutere. Se è come dici dovresti vincere il ricorso, perché se ha applicato il CDS doveva contestarti al massimo l'art. 20; Se ti voleva contestare il campeggiare doveva farti il verbale identificandoti e, se proprio voleva, annotare lo strumento attraverso il quale si era concretizzato lo STANZIAMENTO di un alloggio=attendamento. Se è vera la prima dovresti vincere il ricorso perché c'è confusione nella contestazione. Se è vera la seconda ritengo, ma potrei sbagliarmi, il GDP non è competente. Ma perché non pubblichi il verbale? E' fatto su modulo conforme al CDS?
quote:Originally posted by TheDevil Il Regolamento Municipale di Spotorno e' da considerare una tipica manifestazione di un'altra nota "epidemia" conosciuta come "divieto di campeggio su territorio comunale".id="green">>> Non mi torna quello che scrivi, xche’ se e’ cosi’ sul mio verbale : 1) NON dovrebbe essere contestata anche la SOSTA (invece la contestazione e' dovuta la fatto che vige il divieto di STAZIONAMENTO, ovvero anche questa parola da "azzeccagarbugli" per definire la sosta, su tutte le strade e piazze del comune) 2) viene contestato anche il CAMPEGGIO ma al VEICOLO (e non alle persone fisiche) ? faccio presente che il mio camper rispettava alla perfezione il 185 c. 2 (tendalino chiuso, finestre chiuse, nessuna zeppa sotto le ruote, etcetcetc ... addirittura non avevo nemmeno la stufa accesa xche' la temperatura ad aprile iniziava ad essere mite ed inoltre avevo anche il frigo spento in quanto vuoto xche' come a volte mi succede quando esco per il we alla sera ceno al ristorante/pizzeria e a pranzo mi aggiusto con focaccia/panini al bar) ; e addirittura ancora il verbale cita “…l’infrazione non e’ stata contestata per mancanza del trasgressore…” ovvero cio’ significa per l’appunto che la violazione non e’ indirizzata alla persone fisiche ma bensi’ al veicolo (ovvero il verbale e’ pure formalmente sbagliato) Ovvero l’ “epidemia” che tu hai citato e’ invece dovuta al fatto che : - con tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) si vuole vietare il campeggio, ma invece si vieta la circolazione/sosta solo ai camper e in molti casi su tutto il territorio comunale - tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) il piu’ delle volte non hanno motivazioni valide/suff (p.e. “salvaguardia delle salute e igiene pubblica”) ed inoltre non hanno caratteristica di urgenza - si “usano” (o meglio abusano) tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) per vietare a tutti i camperisti preventivamente invece che sanzionare eventuali SINGOLI infrazioni - i verbali in alcuni casi sono pure “formalmente” errati (vedi p.e. mio caso, il campeggio deve essere contestato alle persone fisiche e non ai veicoli) - nonostante quanto sopra, la cassazione ha dato in alcuni casi ragione (o meglio non ha dato torto) ai sindaci, a parer mio inconcepibilmente (in funzione di quanto sopra scritto) - CONCLUSIONE: nonostante quanto sopra, noi cittadini (camperisti in questo caso) ce la pigliamo in quel posto… cornuti (ovvero senza la possibilita’ di sostare) e mazziati (multa, tempo e denaro speso, ricorso con ampie possibilita’ di perderlo a causa di tutta una serie di variabili esterne tra cui l’ “interpretabilita’”)… E per concludere (dovendomi ripetere) la soluzione sarebbe alquanto semplice (ma come tutte le cose semplici…) ovvero: - mettere a disposizione ANCHE parcheggi per camper (anche in centro e/o in prossimita’) in proporzione alla disponibilita’ totale - sanzionare eventuali SINGOLE infrazioni cosi’ come chiaramente indicato dall’attuale normativa (p.e. scarico selvaggio, campeggio ove non consentito, sosta dove non consentita ma a patto pero' che esistano ANCHE parcheggi per camper vedi prima), e non vietare a tutti preventivamente cosi’ discriminando anche chi non commette infrazioni Ciao, Ivano.id="blue">
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Il conto alla rovescia non gliel'ho fatto più. Ma ora mancano solo tre giorni ed IvanoPP va trovando di essere aiutato a capire cosa gli hanno contestato? Ho capito bene? Ma come ti si aiuta mai, se non ci fai conoscere che cosa ti hanno contestato? Comunque, ricorda: la sanziaone è sempre nei confronti di un trasgressore, mai nei confronti di un oggetto inanimato, come ad es. un camper... E' una cosa talmente ovvia... ma mi sembra che neppure questo sai. Te l'ho detto, con te bisogna partire dai rudimenti. Ma tu non sei disposto ad ascoltare, per cui... auguri! Io me ne vado al mare.id="size2">
quote:Originally posted by IvanoPP> Senti, non capisco il perimetro della contestazione a verbale e ti avevo chiesto di pubblicare la vicenda ma avevi risposto di no per motivi che non sto qui a discutere. Se è come dici dovresti vincere il ricorso, perché se ha applicato il CDS doveva contestarti al massimo l'art. 20; Se ti voleva contestare il campeggiare doveva farti il verbale identificandoti e, se proprio voleva, annotare lo strumento attraverso il quale si era concretizzato lo STANZIAMENTO di un alloggio=attendamento. Se è vera la prima dovresti vincere il ricorso perché c'è confusione nella contestazione. Se è vera la seconda ritengo, ma potrei sbagliarmi, il GDP non è competente. Ma perché non pubblichi il verbale? E' fatto su modulo conforme al CDS?
quote:Originally posted by TheDevil Il Regolamento Municipale di Spotorno e' da considerare una tipica manifestazione di un'altra nota "epidemia" conosciuta come "divieto di campeggio su territorio comunale".id="green">>> Non mi torna quello che scrivi, xche’ se e’ cosi’ sul mio verbale : 1) NON dovrebbe essere contestata anche la SOSTA (invece la contestazione e' dovuta la fatto che vige il divieto di STAZIONAMENTO, ovvero anche questa parola da "azzeccagarbugli" per definire la sosta, su tutte le strade e piazze del comune) 2) viene contestato anche il CAMPEGGIO ma al VEICOLO (e non alle persone fisiche) ? faccio presente che il mio camper rispettava alla perfezione il 185 c. 2 (tendalino chiuso, finestre chiuse, nessuna zeppa sotto le ruote, etcetcetc ... addirittura non avevo nemmeno la stufa accesa xche' la temperatura ad aprile iniziava ad essere mite ed inoltre avevo anche il frigo spento in quanto vuoto xche' come a volte mi succede quando esco per il we alla sera ceno al ristorante/pizzeria e a pranzo mi aggiusto con focaccia/panini al bar) ; e addirittura ancora il verbale cita “…l’infrazione non e’ stata contestata per mancanza del trasgressore…” ovvero cio’ significa per l’appunto che la violazione non e’ indirizzata alla persone fisiche ma bensi’ al veicolo (ovvero il verbale e’ pure formalmente sbagliato) Ovvero l’ “epidemia” che tu hai citato e’ invece dovuta al fatto che : - con tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) si vuole vietare il campeggio, ma invece si vieta la circolazione/sosta solo ai camper e in molti casi su tutto il territorio comunale - tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) il piu’ delle volte non hanno motivazioni valide/suff (p.e. “salvaguardia delle salute e igiene pubblica”) ed inoltre non hanno caratteristica di urgenza - si “usano” (o meglio abusano) tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) per vietare a tutti i camperisti preventivamente invece che sanzionare eventuali SINGOLI infrazioni - i verbali in alcuni casi sono pure “formalmente” errati (vedi p.e. mio caso, il campeggio deve essere contestato alle persone fisiche e non ai veicoli) - nonostante quanto sopra, la cassazione ha dato in alcuni casi ragione (o meglio non ha dato torto) ai sindaci, a parer mio inconcepibilmente (in funzione di quanto sopra scritto) - CONCLUSIONE: nonostante quanto sopra, noi cittadini (camperisti in questo caso) ce la pigliamo in quel posto… cornuti (ovvero senza la possibilita’ di sostare) e mazziati (multa, tempo e denaro speso, ricorso con ampie possibilita’ di perderlo a causa di tutta una serie di variabili esterne tra cui l’ “interpretabilita’”)… E per concludere (dovendomi ripetere) la soluzione sarebbe alquanto semplice (ma come tutte le cose semplici…) ovvero: - mettere a disposizione ANCHE parcheggi per camper (anche in centro e/o in prossimita’) in proporzione alla disponibilita’ totale - sanzionare eventuali SINGOLE infrazioni cosi’ come chiaramente indicato dall’attuale normativa (p.e. scarico selvaggio, campeggio ove non consentito, sosta dove non consentita ma a patto pero' che esistano ANCHE parcheggi per camper vedi prima), e non vietare a tutti preventivamente cosi’ discriminando anche chi non commette infrazioni Ciao, Ivano.id="blue">
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quote:Originally posted by ngeloco>
[1]id="red"> Quest'ordinanza ha superato anche il vaglio della Cassazione, che ha dichiarato perfettamente legittime le sanzioni irrogate sulla base di essa. [2]id="red"> E dunque un'ordinanza puo' legittimamente limitare la sosta delle autocaravan anche sulla base di una norma estranea al CdS. Per me questa e' la forza dirompente dell'ordinanza, legittimata altresi' dalle due recenti sentenze della Cassazione. [3]id="red"> Il Comune vieta anche la sosta per motivi di igiene e sanita' e non sulla base del CdS. .....>
quote:Originally posted by TheDevil>
[1]id="red"> Hai trascurato di specificare (forse volutamente) l'ambito applicativo delle sanzioni sulle quali si e' pronunziata la Cassazione, che ha finora legittimato soltanto sanzioni per violazioni al "divieto di campeggio" su area privata. [2]id="red"> Non abbiamo invece pronunciamenti della Cassazione su eventuali sanzioni per "divieto di sosta" contestato sulla via Litoranea del centro abitato. Di conseguenza la tua deduzione non ha alcun "aggancio" con l'affermazione precedente. [3]id="red"> Siamo ancora in attesa di una verifica giudiziaria che legittimi il "divieto di sosta" disposto sulla via Litoranea ai sensi del TUEL e non sulla base del CdS.>
quote:Originally posted by ngeloco> Sono andato a rileggermi la sentenza 23503/06 dove il tipo di divieto (campeggio o sosta) sanzionato e' incerto perche' viene citata la seguente motivazione in quanto il 9 agosto 2002 aveva lasciato in sosta, su area privata, il proprio autocaravan con apposizione di tendine paraluce; per me anche qui si tratta di un "divieto di campeggio", per te e' invece un "divieto di sosta" perche' manca l'esplicita condizione abbinata di coloro che dormono all'interno degli autocaravan. In entrambe le sentenze la Cassazione ha legittimato comunque sanzioni derivanti da violazioni commesse su area privata. Ti riespongo il mio punto [2]id="red">: Sono d'accordo sulla tua affermazione perche' sulle aree private il CdS non si applica per cui un'ordinanza puo' legittimamente limitare la sosta delle autocaravan sulla base di una norma estranea al CdS sulle aree private. In merito alla "verifica giudiziaria" intendevo semplicemente riferirmi ad una auspicabile pronuncia della Cassazione su una sanzione per violazione del "divieto di sosta" (ex TUEL) accertata su strada o pertinenza stradale. La Corte di Cassazione ha finora legittimato soltanto un "divieto di sosta" disposto su area privata e mi sembrerebbe piuttosto arbitraria e capziosa una deduzione in base alla quale qualcuno volesse affermare che la Cassazione abbia anche legittimato "sui generis" un "divieto di sosta" stradale al di fuori del CdS.
TheDevil, non è come dici. Mentre nella sent. 21173/06 effettivamente si parla di campeggio su area privata, la sent. 23503/06, vattela a rileggereid="red">, parla invece di violazione dell'ordinanza sindacale 32/2002 (quella messa in rete da Antonio Morelli all'inizio di questo thread) che vieta la sosta sull'intero territorio comunale. Sosta, non campeggio e sul territorio comunale, non su area privata. Quindi i tuoi rilievi vengono smentiti dal dato testuale.id="red"> Quanto alla "verifica giudiziaria", ritengo tu ti riferisca ai giudizi di rinvio che la Cassazione ha demandato al GdP ed al Tribunale.....>
quote:Originally posted by TheDevil> Ti offro le mie scuse per non aver compreso le tue tesi. Quello che hai scritto qui sopra è quanto io ho sostenuto e sostengo !
quote:Originally posted by ngeloco>
[1]id="red"> Quest'ordinanza ha superato anche il vaglio della Cassazione, che ha dichiarato perfettamente legittime le sanzioni irrogate sulla base di essa. [2]id="red"> E dunque un'ordinanza puo' legittimamente limitare la sosta delle autocaravan anche sulla base di una norma estranea al CdS. Per me questa e' la forza dirompente dell'ordinanza, legittimata altresi' dalle due recenti sentenze della Cassazione. [3]id="red"> Il Comune vieta anche la sosta per motivi di igiene e sanita' e non sulla base del CdS. .....>quote:Originally posted by TheDevil>
[1]id="red"> Hai trascurato di specificare (forse volutamente) l'ambito applicativo delle sanzioni sulle quali si e' pronunziata la Cassazione, che ha finora legittimato soltanto sanzioni per violazioni al "divieto di campeggio" su area privata. [2]id="red"> Non abbiamo invece pronunciamenti della Cassazione su eventuali sanzioni per "divieto di sosta" contestato sulla via Litoranea del centro abitato. Di conseguenza la tua deduzione non ha alcun "aggancio" con l'affermazione precedente. [3]id="red"> Siamo ancora in attesa di una verifica giudiziaria che legittimi il "divieto di sosta" disposto sulla via Litoranea ai sensi del TUEL e non sulla base del CdS.>quote:Originally posted by ngeloco> Sono andato a rileggermi la sentenza 23503/06 dove il tipo di divieto (campeggio o sosta) sanzionato e' incerto perche' viene citata la seguente motivazione in quanto il 9 agosto 2002 aveva lasciato in sosta, su area privata, il proprio autocaravan con apposizione di tendine paraluce; per me anche qui si tratta di un "divieto di campeggio", per te e' invece un "divieto di sosta" perche' manca l'esplicita condizione abbinata di coloro che dormono all'interno degli autocaravan. In entrambe le sentenze la Cassazione ha legittimato comunque sanzioni derivanti da violazioni commesse su area privata. Ti riespongo il mio punto [2]id="red">: Sono d'accordo sulla tua affermazione perche' sulle aree private il CdS non si applica per cui un'ordinanza puo' legittimamente limitare la sosta delle autocaravan sulla base di una norma estranea al CdS sulle aree private. In merito alla "verifica giudiziaria" intendevo semplicemente riferirmi ad una auspicabile pronuncia della Cassazione su una sanzione per violazione del "divieto di sosta" (ex TUEL) accertata su strada o pertinenza stradale. La Corte di Cassazione ha finora legittimato soltanto un "divieto di sosta" disposto su area privata e mi sembrerebbe piuttosto arbitraria e capziosa una deduzione in base alla quale qualcuno volesse affermare che la Cassazione abbia anche legittimato "sui generis" un "divieto di sosta" stradale al di fuori del CdS.
TheDevil, non è come dici. Mentre nella sent. 21173/06 effettivamente si parla di campeggio su area privata, la sent. 23503/06, vattela a rileggereid="red">, parla invece di violazione dell'ordinanza sindacale 32/2002 (quella messa in rete da Antonio Morelli all'inizio di questo thread) che vieta la sosta sull'intero territorio comunale. Sosta, non campeggio e sul territorio comunale, non su area privata. Quindi i tuoi rilievi vengono smentiti dal dato testuale.id="red"> Quanto alla "verifica giudiziaria", ritengo tu ti riferisca ai giudizi di rinvio che la Cassazione ha demandato al GdP ed al Tribunale.....>
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