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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 11/06/2007 alle: 21:31:09
quote:Originally posted by ngeloco
Ritrascrivo qui il mio post iniziale che mi pare abbastanza coincidente con la tua ricostruzione. Sperando che si riesca a trovare un punto fermo. ------------------------------------------------------------------------ ..... E che resta fermo il divieto di campeggio (libero, N.d.R.) su tutto il territorio comunale, aree private comprese ad esclusione dei soli campeggi. La del. 34/02 a mio modo di vedere, non ha quindi revocato il divieto di campeggio libero su tutto il territorio comunale, ma solo il divieto di sosta. Il divieto di campeggio libero su tutto il territorio comunale e sulle aree private escluso i campeggi rimane in vigore anche dopo la del. 34/02.>
> Mi sembra di aver capito che, per Anto57, la limitazione territoriale introdotta con la Ordinanza n. 34 si applichi ad entrambi i divieti, e nel post ritrascritto tu sei decisamente di parere contrario. Dopo averti seguito per un lungo giro, via via adeguandomi alle tue spiegazioni, mi hai fatto tornare alla mia iniziale delimitazione con la sola aggiunta delle "aree pubbliche" nel perimetro a nord (cfr. https://www.camperonline.it/for... ): La presente Ordinanza e' limitata alle sole aree private ricomprese tra via Bologna ed il mare nella zona sud del territorio comunale e nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord [del territorio comunale] e comunque ricomprendendo l'intera via Litoranea.id="green">. A me va bene tutto. Sino ad ulteriore ripensamento, il "divieto di sosta" disposto in base al TUEL (in sostituzione del CdS) vige su: - via Litoranea, fino a dove diventa SP; - tutte le strade[*] presenti nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord. ------------------------------ [*]Se il centro storico e' delimitato dalla via Roma, si tratterebbe solo delle vie Cristoforo Colombo e viale Angiolo Morelli, SE&O. ------------------------------ p.s., in modifica del 12/06, per confermare la mia finale opinione espressa qui https://www.camperonline.it/for...

Modificato da TheDevil il 12/06/2007 alle 15:38:03
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 11/06/2007 alle: 22:19:29
quote:Originally posted by ngeloco
Ma quel luogo rappresenta il confine dei diritti e dei doveri dei camperisti. Non sottovalutiamolo.>
> Pienamente d'accordo. Inoltre, a mio avviso, la questione del "CdS sostituito con il TUEL" puo' riguardare tutti gli automobilisti in tempi abbastanza brevi, per cui questa pericolosa "infezione" va contrastata energicamente prima che possa originare una vera e propria "epidemia". Ad esempio, un Regolamento Municipale di Spotorno sembra riconosciuto come una "mutazione" del "virus" originario, secondo gli ultimi studi di laboratorio. [*]id="green"> ------------------------------ p.s. in modifica del 19/06 [*] Un ulteriore "esame di laboratorio" consente di escludere che, al momento, vi sia propagazione del "virus" relativo alla "circolazione stradale regolata al di fuori del CdS", che e' stato notoriamente "isolato" per la prima volta a Numana. Il Regolamento Municipale di Spotorno e' da considerare una tipica manifestazione di un'altra nota "epidemia" conosciuta come "divieto di campeggio su territorio comunale".id="green">

Modificato da TheDevil il 19/06/2007 alle 15:39:26
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 11/06/2007 alle: 23:25:33
quote:Originally posted by TheDevil Mi sembra di aver capito che, per Anto57, la limitazione territoriale introdotta con la Ordinanza n. 34 si applichi ad entrambi i divieti, e nel post ritrascritto tu sei decisamente di parere contrario. Dopo averti seguito per un lungo giro, via via adeguandomi alle tue spiegazioni, mi hai fatto tornare alla mia iniziale delimitazione con la sola aggiunta delle "aree pubbliche" nel perimetro a nord (cfr. https://www.camperonline.it/for... ): La presente Ordinanza e' limitata alle sole aree private ricomprese tra via Bologna ed il mare nella zona sud del territorio comunale e nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord [del territorio comunale] e comunque ricomprendendo l'intera via Litoranea.id="green">. A me va bene tutto. Sino ad ulteriore ripensamento, il "divieto di sosta" disposto in base al TUEL (in sostituzione del CdS) vige su: - via Litoranea, fino a dove diventa SP; - tutte le strade[*] presenti nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord. ------------------------------ [*]Se il centro storico e' delimitato dalla via Roma, si tratterebbe solo delle vie Cristoforo Colombo e viale Angiolo Morelli, SE&O. >
> A quanto pare ci sono di nuovo posizioni diverse. Che si fa? Si mette ai voti? E' una battuta ovviamente, ma mi pare proprio che non sia per niente facile capire con esattezza quali siano i divieti in vigore a Numana e per quali parti del territorio comunale.
19
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 12/06/2007 alle: 00:59:53
quote:Originally posted by ngeloco
Io quasi 45[:D]! Ma quel luogo rappresenta il confine dei diritti e dei doveri dei camperisti. Non sottovalutiamolo. Lì (ma anche in altri comuni) si gioca una partita che mette in discussione il futuro del camperismo in Italia e non ci conviene prenderla sotto gamba. ciao >
> hai sicuramente ragione, ma almeno in vacanza vorrei evitare di fare la guerra... Ciao Giordano ps: e poi basta solo uno che si comporta male, per etichettare tutta una categoria intera (magari confondendola con quant'altro, senza essere considerato troppo razzista [;)])
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IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 12/06/2007 alle: 09:54:16
Wow, maguardaunpo' come si sta evolvendo questo 3D ... - ordinanza non "propriamente" ben fatte e quindi (FORSE) amm. comunale in TORTO e quindi "ATTACCABILE" ... - amm. comunale anti-camperista (ma non la sola...) che potrebbe creare grandi "problemi" al camperismo ... ri-wow ! che si sia scoperta l'acqua calda ? meglio tardi che mai... Ciao, Ivano.id="blue">
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 12/06/2007 alle: 12:14:22
quote:Originally posted by IvanoPP [blue]Wow, maguardaunpo' >
> Come al solito, non hai capito niente.
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passport01
passport01
28/11/2006 295
Inserito il 12/06/2007 alle: 14:46:54
SCUSATE: mi sembra di leggere una poesia penso di Primo Levi...dove sembra che la cosa riguardino sempre gli altri... A forza di pensare che la soluzione sia in caso in cui un comune non ci voglia cambiare comune o dirigersi nel comune a fianco,andrà a finire che saremo confinati in pochi comuni in situazione di sovraffollamento.Tale situazione porterebbe ad occupare in modo impressionante poche aree creando non pochi problemi logistici. Mi sembra che ci sia bisogno di un intervento globale che integri anche i costruttori e i venditori che hanno sempre grande voce in capitolo in quanto i soldi in gioco sono tanti.<<<le aziende e i rivenditori hanno un giro di sodi impressionente anche perche' i nostri bestioni costano decisamente tanto. Secondo me dovrenmmo puntare su cose concrete a discapito forse di tanti principi e diritti ma che alla fine non vengono rispettati in alcum modo subendo sopprusi dai sindaci. Ottenere zone areee adibite ai camper sicuramente lontani dai centri ma che ci permettano di sostare e pernottare. Ho da 6 mesi il camper mi sono già imbattutto in divieti (Pescasseroli,Ansedonia..etc) ma e' il modo in cui sono stato trattato e guardato come se fossi un ladro,io vado orgoglioso del mezzo acquistato e rispetto il denaro dudato che mi ha poermesso di fare un'acquisto. Pero' il pensiero di venderlo si fa strada.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 13/06/2007 alle: 23:25:03
quote:Originally posted by TheDevil In conclusione: - divieto di sosta sull'intero territorio comunale, con l'eccezione del parcheggio di via Marina II; - divieto di campeggio libero sull'intero territorio comunale; - divieto di campeggio e di campeggio libero su tre specificati perimetri di "aree private", con l'eccezione delle strutture ricettive ivi autorizzate; - la sosta e' consentita in tutte le "aree private", comprese quelle specificate per il "divieto di campeggio"; - il campeggio e' consentito nelle "aree private" diverse da quelle specificate per il relativo divieto. Sei d'accordo? >
> Scusa che differenza ci vedi con quanto da me sostenuto prima della modifica del tuo post il 12/6? Il mio era 17:56 del 11.6.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 14/06/2007 alle: 23:51:06
quote:Originally posted by TheDevil
In conclusione: - divieto di sosta sull'intero territorio comunale, con l'eccezione del parcheggio di via Marina II; - divieto di campeggio libero sull'intero territorio comunale; - divieto di campeggio e di campeggio libero su tre specificati perimetri di "aree private", con l'eccezione delle strutture ricettive ivi autorizzate; - la sosta e' consentita in tutte le "aree private", comprese quelle specificate per il "divieto di campeggio"; - il campeggio e' consentito nelle "aree private" diverse da quelle specificate per il relativo divieto.>
>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Scusa che differenza ci vedi con quanto da me sostenuto prima della modifica del tuo post il 12/6? Il mio era 17:56 del 11.6.>
> Visto che ne fai una questione cronologica ti preciso che anche il mio intervento e' del giorno 11.6, ma delle ore 14:56. Il relativo testo originale e' riportato nella citazione dell'intervento di Ngeloco delle ore 16:21, sempre prima del tuo 'post'. Trascrivo, per l'ultima volta, la mia(1) interpretazione della parte dispositiva dell'ordinanza n. 34 (per il periodo che qui ci interessa): La precedente Ordinanza Sindacale n. 32/2002, quando fa riferimento ad "aree private",id="red"> e' limitata alle sole aree private: 1)id="red"> ricomprese tra via Bologna ed il mare, nella zona sud del territorio comunale, e 2)id="red"> nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord e comunque 3)id="red"> ricomprendendo le "aree private" sulid="red">l'intera via Litoranea. Se non ho capito male, lo stesso periodo diventa nella tua interpretazione: La precedente Ordinanza Sindacale n. 32/2002 e' limitata: 1)id="red"> alle sole aree private ricomprese tra via Bologna ed il mare, 2)id="red"> nella zona sud del territorio comunale, e 3)id="red"> nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord 4)id="red"> e comunque ricomprendendo l'intera [via]id="red"> Litoranea. La grossa differenza e' che, nella mia versione, restano entrambi i divieti (di sosta e di campeggio) nell'intero territorio comunale (purtroppo e mio malgrado), che tu invece non consideri piu'. Inoltre io ritengo che sulle "aree private" il Comune intenda applicare soltanto il divieto di campeggio, mentre nella tua versione il divieto di sosta risulterebbe applicato anche nelle "aree private ricomprese tra via Bologna ed il mare". Infine, perche' non provi ad interpellare il Sindaco e ti fai confermare quale delle due ipotesi suesposte sia la piu' aderente alle effettive intenzioni di quella Amministrazione? ------------------------------ (1) grazie ai preziosi contributi interpretativi ed alle "correzioni" di Ngeloco.

Modificato da TheDevil il 15/06/2007 alle 00:05:56
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barcoff
barcoff
03/04/2005 86
Inserito il 15/06/2007 alle: 00:06:40
Agli amministratori di Numana, Vi meritate una carovana di nomadi perchè solo così potreste essere ripuliti. Bye
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 15/06/2007 alle: 07:21:47
quote:Originally posted by barcoff
Agli amministratori di Numana, Vi meritate una carovana di nomadi perchè solo così potreste essere ripuliti. Bye >
> E' invece a Numana i Nomadi mancano, con quei provvedimenti non se ne vedono mentre i turisti ci vanno tant'è che il comune è rinomato. I camperisti usano le infrastrutture e i tanti che ci vanno non scrivono in questo forum. Questa è la dura realtà di cui prendere atto.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 15/06/2007 alle: 07:33:41
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by TheDevil
In conclusione: - divieto di sosta sull'intero territorio comunale, con l'eccezione del parcheggio di via Marina II; - divieto di campeggio libero sull'intero territorio comunale; - divieto di campeggio e di campeggio libero su tre specificati perimetri di "aree private", con l'eccezione delle strutture ricettive ivi autorizzate; - la sosta e' consentita in tutte le "aree private", comprese quelle specificate per il "divieto di campeggio"; - il campeggio e' consentito nelle "aree private" diverse da quelle specificate per il relativo divieto.>
>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Scusa che differenza ci vedi con quanto da me sostenuto prima della modifica del tuo post il 12/6? Il mio era 17:56 del 11.6.>
> Visto che ne fai una questione cronologica ti preciso che anche il mio intervento e' del giorno 11.6, ma delle ore 14:56. Il relativo testo originale e' riportato nella citazione dell'intervento di Ngeloco delle ore 16:21, sempre prima del tuo 'post'. Trascrivo, per l'ultima volta, la mia(1) interpretazione della parte dispositiva dell'ordinanza n. 34 (per il periodo che qui ci interessa): La precedente Ordinanza Sindacale n. 32/2002, quando fa riferimento ad "aree private",id="red"> e' limitata alle sole aree private: 1)id="red"> ricomprese tra via Bologna ed il mare, nella zona sud del territorio comunale, e 2)id="red"> nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord e comunque 3)id="red"> ricomprendendo le "aree private" sulid="red">l'intera via Litoranea. Se non ho capito male, lo stesso periodo diventa nella tua interpretazione: La precedente Ordinanza Sindacale n. 32/2002 e' limitata: 1)id="red"> alle sole aree private ricomprese tra via Bologna ed il mare, 2)id="red"> nella zona sud del territorio comunale, e 3)id="red"> nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord 4)id="red"> e comunque ricomprendendo l'intera [via]id="red"> Litoranea. La grossa differenza e' che, nella mia versione, restano entrambi i divieti (di sosta e di campeggio) nell'intero territorio comunale (purtroppo e mio malgrado), che tu invece non consideri piu'. Inoltre io ritengo che sulle "aree private" il Comune intenda applicare soltanto il divieto di campeggio, mentre nella tua versione il divieto di sosta risulterebbe applicato anche nelle "aree private ricomprese tra via Bologna ed il mare". Infine, perche' non provi ad interpellare il Sindaco e ti fai confermare quale delle due ipotesi suesposte sia la piu' aderente alle effettive intenzioni di quella Amministrazione? ------------------------------ (1) grazie ai preziosi contributi interpretativi ed alle "correzioni" di Ngeloco.
>
> Ritengo sia sbagliato riferirsi solo alle aree private perché la frase della 34 sotto esame è: La precedente ..... è limitata (è indica una serie di zone cui è limitata). Quindi la costruzione della frase va letta come segue: La precedente ..... è limitata (dove è limitata?) a) alle sole aree private ricomprese tra via Bologna e il mare; b) nella zona sud del territorio comunale; c) e nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord; d) e comunque ricomprendendo l'intera litoranea; Quindi come vedi il riferimento della frase a) risponde alla domanda "dove" ma non è una specificazione di ordine generale per delimitare il divieto anche per b, c, d. Altrimenti ci voleva un bel due punti (:) dopo le parole "ricomprese tra". Inoltre siccome ricomprende la litoranea che non è privata, ciò a mio avviso chiarisce che il riferimento alle aree private è relativo solo ad a). A mio avviso non dovrei domandare nulla per me è tutto chiaro. La voce a) è un di cui di un contesto di quattro voci che portano quattro diverse delimitazioni territoriali e le arre private sono delimitate solo nella definizione a. Comunque lo farò appena ho un po' di tempo. Riguarda quindi la tua posizione e se la confermi, indicami la tua versione definitiva ed io provvederò a chiedere spiegazioni al comandante come può fare però chiunque in questo forum alla mail dei piemme di Numana. Bye.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 15/06/2007 alle: 15:22:06
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Ritengo sia sbagliato riferirsi solo alle aree private perché la frase della 34 sotto esame è: La precedente ..... è limitata (è indica una serie di zone cui è limitata). Quindi la costruzione della frase va letta come segue: La precedente ..... è limitata (dove è limitata?) a) alle sole aree private ricomprese tra via Bologna e il mare; b) nella zona sud del territorio comunale; c) e nel tratto compreso tra il centro storico ed il mare nella zona nord; d) e comunque ricomprendendo l'intera litoranea. Quindi come vedi il riferimento della frase a) risponde alla domanda "dove" ma non è una specificazione di ordine generale per delimitare il divieto anche per b, c, d. Altrimenti ci voleva un bel due punti (:) dopo le parole "ricomprese tra". Inoltre siccome ricomprende la litoranea che non è privata, ciò a mio avviso chiarisce che il riferimento alle aree private è relativo solo ad a). A mio avviso non dovrei domandare nulla per me è tutto chiaro. La voce a) è un di cui di un contesto di quattro voci che portano quattro diverse delimitazioni territoriali e le arre private sono delimitate solo nella definizione a. Comunque lo farò appena ho un po' di tempo. Riguarda quindi la tua posizione e se la confermi, indicami la tua versione definitiva ed io provvederò a chiedere spiegazioni al comandante come può fare però chiunque in questo forum alla mail dei piemme di Numana.>
> Il risultato finale del lavoro interpretativo di Ngeloco e mio si trova nelle "conclusioni" che hai gia' avuto occasione di citare due volte nei tuoi interventi. Comunque ti trascrivo ancora una volta il dettaglio dei "divieti" che ho ricavato dalla lettura coordinata delle due ordinanze: - divieto di sosta sull'intero territorio comunale, con l'eccezione del parcheggio di via Marina II; - divieto di campeggio libero sull'intero territorio comunale; - divieto di campeggio e di campeggio libero su tre specificati perimetri di "aree private" [cfr. in calce], con l'eccezione delle strutture ricettive ivi autorizzate. -------------------- 1) tra via Bologna ed il mare (nella zona sud del territorio comunale) 2) tra il centro storico ed il mare (nella zona nord del territorio comunale) 3) intera via Litoranea. E' una amara constatazione e conferma quanto da sempre sostenuto dal prof.Calosci, diretto testimone della situazione numanense. Ma la discussione non finisce qui ed, anzi, entra adesso nel punto cruciale. Per quanto riguarda le "aree private" del perimetro n. 3 (intera via Litoranea) sono dell'avviso che si voglia fare riferimento: - sicuramente a tutte quelle comprese tra detta via ed il mare; - eventualmente anche a quelle confinanti, lato monte, con detta via. Sulla via Litoranea, propriamente detta, vige il divieto di sosta disposto nell'intero territorio comunale.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 21/06/2007 alle: 13:10:42
quote:Originally posted by TheDevil Il Regolamento Municipale di Spotorno e' da considerare una tipica manifestazione di un'altra nota "epidemia" conosciuta come "divieto di campeggio su territorio comunale".id="green">>
> Non mi torna quello che scrivi, xche’ se e’ cosi’ sul mio verbale : 1) NON dovrebbe essere contestata anche la SOSTA (invece la contestazione e' dovuta la fatto che vige il divieto di STAZIONAMENTO, ovvero anche questa parola da "azzeccagarbugli" per definire la sosta, su tutte le strade e piazze del comune) 2) viene contestato anche il CAMPEGGIO ma al VEICOLO (e non alle persone fisiche) ? faccio presente che il mio camper rispettava alla perfezione il 185 c. 2 (tendalino chiuso, finestre chiuse, nessuna zeppa sotto le ruote, etcetcetc ... addirittura non avevo nemmeno la stufa accesa xche' la temperatura ad aprile iniziava ad essere mite ed inoltre avevo anche il frigo spento in quanto vuoto xche' come a volte mi succede quando esco per il we alla sera ceno al ristorante/pizzeria e a pranzo mi aggiusto con focaccia/panini al bar) ; e addirittura ancora il verbale cita “…l’infrazione non e’ stata contestata per mancanza del trasgressore…” ovvero cio’ significa per l’appunto che la violazione non e’ indirizzata alla persone fisiche ma bensi’ al veicolo (ovvero il verbale e’ pure formalmente sbagliato) Ovvero l’ “epidemia” che tu hai citato e’ invece dovuta al fatto che : - con tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) si vuole vietare il campeggio, ma invece si vieta la circolazione/sosta solo ai camper e in molti casi su tutto il territorio comunale - tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) il piu’ delle volte non hanno motivazioni valide/suff (p.e. “salvaguardia delle salute e igiene pubblica”) ed inoltre non hanno caratteristica di urgenza - si “usano” (o meglio abusano) tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) per vietare a tutti i camperisti preventivamente invece che sanzionare eventuali SINGOLI infrazioni - i verbali in alcuni casi sono pure “formalmente” errati (vedi p.e. mio caso, il campeggio deve essere contestato alle persone fisiche e non ai veicoli) - nonostante quanto sopra, la cassazione ha dato in alcuni casi ragione (o meglio non ha dato torto) ai sindaci, a parer mio inconcepibilmente (in funzione di quanto sopra scritto) - CONCLUSIONE: nonostante quanto sopra, noi cittadini (camperisti in questo caso) ce la pigliamo in quel posto… cornuti (ovvero senza la possibilita’ di sostare) e mazziati (multa, tempo e denaro speso, ricorso con ampie possibilita’ di perderlo a causa di tutta una serie di variabili esterne tra cui l’ “interpretabilita’”)… E per concludere (dovendomi ripetere) la soluzione sarebbe alquanto semplice (ma come tutte le cose semplici…) ovvero: - mettere a disposizione ANCHE parcheggi per camper (anche in centro e/o in prossimita’) in proporzione alla disponibilita’ totale - sanzionare eventuali SINGOLE infrazioni cosi’ come chiaramente indicato dall’attuale normativa (p.e. scarico selvaggio, campeggio ove non consentito, sosta dove non consentita ma a patto pero' che esistano ANCHE parcheggi per camper vedi prima), e non vietare a tutti preventivamente cosi’ discriminando anche chi non commette infrazioni Ciao, Ivano.id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 21/06/2007 alle: 14:07:22
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by TheDevil Il Regolamento Municipale di Spotorno e' da considerare una tipica manifestazione di un'altra nota "epidemia" conosciuta come "divieto di campeggio su territorio comunale".id="green">>
> Non mi torna quello che scrivi, xche’ se e’ cosi’ sul mio verbale : 1) NON dovrebbe essere contestata anche la SOSTA (invece la contestazione e' dovuta la fatto che vige il divieto di STAZIONAMENTO, ovvero anche questa parola da "azzeccagarbugli" per definire la sosta, su tutte le strade e piazze del comune) 2) viene contestato anche il CAMPEGGIO ma al VEICOLO (e non alle persone fisiche) ? faccio presente che il mio camper rispettava alla perfezione il 185 c. 2 (tendalino chiuso, finestre chiuse, nessuna zeppa sotto le ruote, etcetcetc ... addirittura non avevo nemmeno la stufa accesa xche' la temperatura ad aprile iniziava ad essere mite ed inoltre avevo anche il frigo spento in quanto vuoto xche' come a volte mi succede quando esco per il we alla sera ceno al ristorante/pizzeria e a pranzo mi aggiusto con focaccia/panini al bar) ; e addirittura ancora il verbale cita “…l’infrazione non e’ stata contestata per mancanza del trasgressore…” ovvero cio’ significa per l’appunto che la violazione non e’ indirizzata alla persone fisiche ma bensi’ al veicolo (ovvero il verbale e’ pure formalmente sbagliato) Ovvero l’ “epidemia” che tu hai citato e’ invece dovuta al fatto che : - con tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) si vuole vietare il campeggio, ma invece si vieta la circolazione/sosta solo ai camper e in molti casi su tutto il territorio comunale - tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) il piu’ delle volte non hanno motivazioni valide/suff (p.e. “salvaguardia delle salute e igiene pubblica”) ed inoltre non hanno caratteristica di urgenza - si “usano” (o meglio abusano) tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) per vietare a tutti i camperisti preventivamente invece che sanzionare eventuali SINGOLI infrazioni - i verbali in alcuni casi sono pure “formalmente” errati (vedi p.e. mio caso, il campeggio deve essere contestato alle persone fisiche e non ai veicoli) - nonostante quanto sopra, la cassazione ha dato in alcuni casi ragione (o meglio non ha dato torto) ai sindaci, a parer mio inconcepibilmente (in funzione di quanto sopra scritto) - CONCLUSIONE: nonostante quanto sopra, noi cittadini (camperisti in questo caso) ce la pigliamo in quel posto… cornuti (ovvero senza la possibilita’ di sostare) e mazziati (multa, tempo e denaro speso, ricorso con ampie possibilita’ di perderlo a causa di tutta una serie di variabili esterne tra cui l’ “interpretabilita’”)… E per concludere (dovendomi ripetere) la soluzione sarebbe alquanto semplice (ma come tutte le cose semplici…) ovvero: - mettere a disposizione ANCHE parcheggi per camper (anche in centro e/o in prossimita’) in proporzione alla disponibilita’ totale - sanzionare eventuali SINGOLE infrazioni cosi’ come chiaramente indicato dall’attuale normativa (p.e. scarico selvaggio, campeggio ove non consentito, sosta dove non consentita ma a patto pero' che esistano ANCHE parcheggi per camper vedi prima), e non vietare a tutti preventivamente cosi’ discriminando anche chi non commette infrazioni Ciao, Ivano.id="blue">
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> Senti, non capisco il perimetro della contestazione a verbale e ti avevo chiesto di pubblicare la vicenda ma avevi risposto di no per motivi che non sto qui a discutere. Se è come dici dovresti vincere il ricorso, perché se ha applicato il CDS doveva contestarti al massimo l'art. 20; Se ti voleva contestare il campeggiare doveva farti il verbale identificandoti e, se proprio voleva, annotare lo strumento attraverso il quale si era concretizzato lo STANZIAMENTO di un alloggio=attendamento. Se è vera la prima dovresti vincere il ricorso perché c'è confusione nella contestazione. Se è vera la seconda ritengo, ma potrei sbagliarmi, il GDP non è competente. Ma perché non pubblichi il verbale? E' fatto su modulo conforme al CDS?
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 21/06/2007 alle: 16:06:28
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by TheDevil Il Regolamento Municipale di Spotorno e' da considerare una tipica manifestazione di un'altra nota "epidemia" conosciuta come "divieto di campeggio su territorio comunale".id="green">>
> Non mi torna quello che scrivi, xche’ se e’ cosi’ sul mio verbale : 1) NON dovrebbe essere contestata anche la SOSTA (invece la contestazione e' dovuta la fatto che vige il divieto di STAZIONAMENTO, ovvero anche questa parola da "azzeccagarbugli" per definire la sosta, su tutte le strade e piazze del comune) 2) viene contestato anche il CAMPEGGIO ma al VEICOLO (e non alle persone fisiche) ? faccio presente che il mio camper rispettava alla perfezione il 185 c. 2 (tendalino chiuso, finestre chiuse, nessuna zeppa sotto le ruote, etcetcetc ... addirittura non avevo nemmeno la stufa accesa xche' la temperatura ad aprile iniziava ad essere mite ed inoltre avevo anche il frigo spento in quanto vuoto xche' come a volte mi succede quando esco per il we alla sera ceno al ristorante/pizzeria e a pranzo mi aggiusto con focaccia/panini al bar) ; e addirittura ancora il verbale cita “…l’infrazione non e’ stata contestata per mancanza del trasgressore…” ovvero cio’ significa per l’appunto che la violazione non e’ indirizzata alla persone fisiche ma bensi’ al veicolo (ovvero il verbale e’ pure formalmente sbagliato) Ovvero l’ “epidemia” che tu hai citato e’ invece dovuta al fatto che : - con tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) si vuole vietare il campeggio, ma invece si vieta la circolazione/sosta solo ai camper e in molti casi su tutto il territorio comunale - tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) il piu’ delle volte non hanno motivazioni valide/suff (p.e. “salvaguardia delle salute e igiene pubblica”) ed inoltre non hanno caratteristica di urgenza - si “usano” (o meglio abusano) tali ordinanze (e/o regolamenti comunali) per vietare a tutti i camperisti preventivamente invece che sanzionare eventuali SINGOLI infrazioni - i verbali in alcuni casi sono pure “formalmente” errati (vedi p.e. mio caso, il campeggio deve essere contestato alle persone fisiche e non ai veicoli) - nonostante quanto sopra, la cassazione ha dato in alcuni casi ragione (o meglio non ha dato torto) ai sindaci, a parer mio inconcepibilmente (in funzione di quanto sopra scritto) - CONCLUSIONE: nonostante quanto sopra, noi cittadini (camperisti in questo caso) ce la pigliamo in quel posto… cornuti (ovvero senza la possibilita’ di sostare) e mazziati (multa, tempo e denaro speso, ricorso con ampie possibilita’ di perderlo a causa di tutta una serie di variabili esterne tra cui l’ “interpretabilita’”)… E per concludere (dovendomi ripetere) la soluzione sarebbe alquanto semplice (ma come tutte le cose semplici…) ovvero: - mettere a disposizione ANCHE parcheggi per camper (anche in centro e/o in prossimita’) in proporzione alla disponibilita’ totale - sanzionare eventuali SINGOLE infrazioni cosi’ come chiaramente indicato dall’attuale normativa (p.e. scarico selvaggio, campeggio ove non consentito, sosta dove non consentita ma a patto pero' che esistano ANCHE parcheggi per camper vedi prima), e non vietare a tutti preventivamente cosi’ discriminando anche chi non commette infrazioni Ciao, Ivano.id="blue">
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> Senti, non capisco il perimetro della contestazione a verbale e ti avevo chiesto di pubblicare la vicenda ma avevi risposto di no per motivi che non sto qui a discutere. Se è come dici dovresti vincere il ricorso, perché se ha applicato il CDS doveva contestarti al massimo l'art. 20; Se ti voleva contestare il campeggiare doveva farti il verbale identificandoti e, se proprio voleva, annotare lo strumento attraverso il quale si era concretizzato lo STANZIAMENTO di un alloggio=attendamento. Se è vera la prima dovresti vincere il ricorso perché c'è confusione nella contestazione. Se è vera la seconda ritengo, ma potrei sbagliarmi, il GDP non è competente. Ma perché non pubblichi il verbale? E' fatto su modulo conforme al CDS?
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> Il conto alla rovescia non gliel'ho fatto più. Ma ora mancano solo tre giorni ed IvanoPP va trovando di essere aiutato a capire cosa gli hanno contestato? Ho capito bene? Ma come ti si aiuta mai, se non ci fai conoscere che cosa ti hanno contestato? Comunque, ricorda: la sanziaone è sempre nei confronti di un trasgressore, mai nei confronti di un oggetto inanimato, come ad es. un camper... E' una cosa talmente ovvia... ma mi sembra che neppure questo sai. Te l'ho detto, con te bisogna partire dai rudimenti. Ma tu non sei disposto ad ascoltare, per cui... auguri! Io me ne vado al mare.id="size2">
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 21/06/2007 alle: 18:01:06
Quelli da me rivolti a TheDevil non erano “dubbi” e/o ricerche di aiuto e/o qualcosa d'altro ma bensi’ “constatazioni”. PS: - ma allora e’ la mia “presenza” che vi induce a partecipare cosi’ tanto ? (nei gg scorsi quando ero assente io lo eravate anche voi… sara’ anche un “caso”…) - ora che il “comportiamoci bene” e’ stato “chiuso” come farete a “dargli contro” e denigrarlo ? (o meglio potreste andare a farlo in comportamenti, cosa tra l’altro gia’ fatta da qualcuno…) - quanto dite (o meglio quanto “provocate”) sto "imparando" a farmelo entrare da un orecchio e farlo uscire immediatamente dall’altro e questa e’ ultima volta che rispondero' direttamente id="blue">
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 21/06/2007 alle: 18:49:38
Ho aperto un nuovo 'topic' qui https://www.camperonline.it/for... per discutere sul "divieto di stazionamento" istituito a Spotorno, dove ho trasferito gli interventi sin qui apparsi in questo 'topic' riguardante Numana. ------------------------------ p.s.: sarebbe opportuno che i relativi autori, se d'accordo con il mio intento, cancellassero gli interventi qui apparsi.

Modificato da TheDevil il 21/06/2007 alle 18:53:49
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 23/06/2007 alle: 21:37:05
quote:Originally posted by ngeloco
[1]id="red"> Quest'ordinanza ha superato anche il vaglio della Cassazione, che ha dichiarato perfettamente legittime le sanzioni irrogate sulla base di essa. [2]id="red"> E dunque un'ordinanza puo' legittimamente limitare la sosta delle autocaravan anche sulla base di una norma estranea al CdS. Per me questa e' la forza dirompente dell'ordinanza, legittimata altresi' dalle due recenti sentenze della Cassazione. [3]id="red"> Il Comune vieta anche la sosta per motivi di igiene e sanita' e non sulla base del CdS. .....>
>
quote:Originally posted by TheDevil
[1]id="red"> Hai trascurato di specificare (forse volutamente) l'ambito applicativo delle sanzioni sulle quali si e' pronunziata la Cassazione, che ha finora legittimato soltanto sanzioni per violazioni al "divieto di campeggio" su area privata. [2]id="red"> Non abbiamo invece pronunciamenti della Cassazione su eventuali sanzioni per "divieto di sosta" contestato sulla via Litoranea del centro abitato. Di conseguenza la tua deduzione non ha alcun "aggancio" con l'affermazione precedente. [3]id="red"> Siamo ancora in attesa di una verifica giudiziaria che legittimi il "divieto di sosta" disposto sulla via Litoranea ai sensi del TUEL e non sulla base del CdS.>
>
quote:Originally posted by ngeloco
TheDevil, non è come dici. Mentre nella sent. 21173/06 effettivamente si parla di campeggio su area privata, la sent. 23503/06, vattela a rileggereid="red">, parla invece di violazione dell'ordinanza sindacale 32/2002 (quella messa in rete da Antonio Morelli all'inizio di questo thread) che vieta la sosta sull'intero territorio comunale. Sosta, non campeggio e sul territorio comunale, non su area privata. Quindi i tuoi rilievi vengono smentiti dal dato testuale.id="red"> Quanto alla "verifica giudiziaria", ritengo tu ti riferisca ai giudizi di rinvio che la Cassazione ha demandato al GdP ed al Tribunale.....>
> Sono andato a rileggermi la sentenza 23503/06 dove il tipo di divieto (campeggio o sosta) sanzionato e' incerto perche' viene citata la seguente motivazione in quanto il 9 agosto 2002 aveva lasciato in sosta, su area privata, il proprio autocaravan con apposizione di tendine paraluce; per me anche qui si tratta di un "divieto di campeggio", per te e' invece un "divieto di sosta" perche' manca l'esplicita condizione abbinata di coloro che dormono all'interno degli autocaravan. In entrambe le sentenze la Cassazione ha legittimato comunque sanzioni derivanti da violazioni commesse su area privata. Ti riespongo il mio punto [2]id="red">: Sono d'accordo sulla tua affermazione perche' sulle aree private il CdS non si applica per cui un'ordinanza puo' legittimamente limitare la sosta delle autocaravan sulla base di una norma estranea al CdS sulle aree private. In merito alla "verifica giudiziaria" intendevo semplicemente riferirmi ad una auspicabile pronuncia della Cassazione su una sanzione per violazione del "divieto di sosta" (ex TUEL) accertata su strada o pertinenza stradale. La Corte di Cassazione ha finora legittimato soltanto un "divieto di sosta" disposto su area privata e mi sembrerebbe piuttosto arbitraria e capziosa una deduzione in base alla quale qualcuno volesse affermare che la Cassazione abbia anche legittimato "sui generis" un "divieto di sosta" stradale al di fuori del CdS.
anassagora
anassagora
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Inserito il 23/06/2007 alle: 21:45:32
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
[1]id="red"> Quest'ordinanza ha superato anche il vaglio della Cassazione, che ha dichiarato perfettamente legittime le sanzioni irrogate sulla base di essa. [2]id="red"> E dunque un'ordinanza puo' legittimamente limitare la sosta delle autocaravan anche sulla base di una norma estranea al CdS. Per me questa e' la forza dirompente dell'ordinanza, legittimata altresi' dalle due recenti sentenze della Cassazione. [3]id="red"> Il Comune vieta anche la sosta per motivi di igiene e sanita' e non sulla base del CdS. .....>
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quote:Originally posted by TheDevil
[1]id="red"> Hai trascurato di specificare (forse volutamente) l'ambito applicativo delle sanzioni sulle quali si e' pronunziata la Cassazione, che ha finora legittimato soltanto sanzioni per violazioni al "divieto di campeggio" su area privata. [2]id="red"> Non abbiamo invece pronunciamenti della Cassazione su eventuali sanzioni per "divieto di sosta" contestato sulla via Litoranea del centro abitato. Di conseguenza la tua deduzione non ha alcun "aggancio" con l'affermazione precedente. [3]id="red"> Siamo ancora in attesa di una verifica giudiziaria che legittimi il "divieto di sosta" disposto sulla via Litoranea ai sensi del TUEL e non sulla base del CdS.>
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quote:Originally posted by ngeloco
TheDevil, non è come dici. Mentre nella sent. 21173/06 effettivamente si parla di campeggio su area privata, la sent. 23503/06, vattela a rileggereid="red">, parla invece di violazione dell'ordinanza sindacale 32/2002 (quella messa in rete da Antonio Morelli all'inizio di questo thread) che vieta la sosta sull'intero territorio comunale. Sosta, non campeggio e sul territorio comunale, non su area privata. Quindi i tuoi rilievi vengono smentiti dal dato testuale.id="red"> Quanto alla "verifica giudiziaria", ritengo tu ti riferisca ai giudizi di rinvio che la Cassazione ha demandato al GdP ed al Tribunale.....>
> Sono andato a rileggermi la sentenza 23503/06 dove il tipo di divieto (campeggio o sosta) sanzionato e' incerto perche' viene citata la seguente motivazione in quanto il 9 agosto 2002 aveva lasciato in sosta, su area privata, il proprio autocaravan con apposizione di tendine paraluce; per me anche qui si tratta di un "divieto di campeggio", per te e' invece un "divieto di sosta" perche' manca l'esplicita condizione abbinata di coloro che dormono all'interno degli autocaravan. In entrambe le sentenze la Cassazione ha legittimato comunque sanzioni derivanti da violazioni commesse su area privata. Ti riespongo il mio punto [2]id="red">: Sono d'accordo sulla tua affermazione perche' sulle aree private il CdS non si applica per cui un'ordinanza puo' legittimamente limitare la sosta delle autocaravan sulla base di una norma estranea al CdS sulle aree private. In merito alla "verifica giudiziaria" intendevo semplicemente riferirmi ad una auspicabile pronuncia della Cassazione su una sanzione per violazione del "divieto di sosta" (ex TUEL) accertata su strada o pertinenza stradale. La Corte di Cassazione ha finora legittimato soltanto un "divieto di sosta" disposto su area privata e mi sembrerebbe piuttosto arbitraria e capziosa una deduzione in base alla quale qualcuno volesse affermare che la Cassazione abbia anche legittimato "sui generis" un "divieto di sosta" stradale al di fuori del CdS.
>
> Ti offro le mie scuse per non aver compreso le tue tesi. Quello che hai scritto qui sopra è quanto io ho sostenuto e sostengo !
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