quote:Originally posted by stirner>
comunque sul sito del comune c'è - cosa rara - una apposita sezione per i camper che come area attrezzata suggerisce questa (saranno frottole, ma sono confezionate bene) SOSTA CAMPER DEL CONERO HORNOS Invidiabile la posizione dell’ area attrezzata a 50 metri dal mare, capace di ospitare un centinaio di ‘case su ruote’, con piazzole per disabili con l’ abbattimento delle barriere architettoniche. Completamente automatizzata, è dotata di ampie aree verdi, dove sono collocati gazebo e panche ad utilizzo dei camperisti. Di proprietà della famiglia Hornos è sita a 10 metri da un centro commerciale all’ interno del quale c’è un supermercato, una lavanderia, un giornalaio, tabacchi, souvenir e negozi di abbigliamento. A 400 mt. Maneggio e trattoria in agriturismo convenzionata, specializzata in piatti di cucina tipica casereccia e primi fatti a mano (tagliatelle, gnocchi con la papera ecc). Affitto biciclette in loco. Posto spiaggia gratuito. via Marina II Tel. 071 7390076 cell. 338 4736226 cell. 338 3335399 www.sostacamperdelconero.com >
quote:Originally posted by ngeloco> Ormai per Numana o Orosei il RICORSO al TAR è improponibile perché un ricorso al TAR può essere presentato entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore di una ATTO AMMINISTRATIVO. PEr esempio di Numana o Orosei io ne sono venuto a conoscenza non oltre un anno fa e quindi fuori tempo massimo per ricorrere al TAR. Ormai il TAR non è la via maestra. La via maestra è quella del TRIBUNALE CIVILE per tutta quella serie di motivi tra i quali anche il FALSO IDEOLOGICO e via dicendo. Ma essendo l'ordinanza ormai IRRICORRIBILE PER SCADENZA DEI TERMINI occorre che un bravissimo avvocato riesca a impostare la cosa nel modo corretto. Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Il depositare un ricorso al TAR costa effettivamente molto meno di 5000 euro. Ma occorre anche farsi patrocinare il ricorso al TAR da un avvocato. Per esperienza ho imparato che una frase posta nella maniera errata ti fa perdere una causa o un ricorso. Divenda quasi d'obbigo rivolgersi ad un ESPERTO AVVOCATO, a meno non essere in prima persona un valente avvocato ESPERTO DELLA MATERIA sulla quale si è aperto il contenzioso. Il complesso TAR + AVVOCATO oscilla dai 2500 fino ai 5000 euro. La variazione di costo dipende soprattutto dal numero di udienze. Comunque una causa CIVILE costituisce in ogni caso GIURISPRUDENZA di riferimento. Ciao >> Non lo dire in giro che le sentenze civili fanno giurisprudenza anche davanti al TAR, altrimenti siamo belli che fritti, visti i precedenti[:D] Quanto ai costi, sì, con 2500 Euro l'avv. sarebbe ben pagato per un giudizio amm.vo del tipo impugnazione dell'ordinanza illegittima del Comune di Numana. Infatti, non mi pare che ci siano questioni particolari da sollevare. Qui siete tutti convinti che basta riferire ai giudici che la direttiva del 2000 dice che i camper hanno gli appositi bottini, che il 185 CdS equipara le autocaravan alle autovetture; che se il generatore è spento si sosta e non si campeggia, che c'è la violazione della norma costituzionale per disparità di trattamento tra chi viene sulla spiaggia con la macchina e tira fuori tavoli e sedie e chi fa le stesse cose con il camper. Insomma, si tratta di un ricorso facile facile: ne siete convinti tutti quanti. Non serve il professore universitario. E poi 2.500 euro che so, l'ANCC, piuttosto che Confedercampeggio, oppure l'UCA, non è che li potrebbero investire per la causa comune? A fronte di un - per loro - investimento insignificante (una decina di polizze assicurative: quest'è), sai che ritorno di immagine: "Dopo dieci anni di battaglie perse, finalmente annullata l'ordinanza anti-camper di Numana!!" Senza contare l'effetto domino nei confronti delle altre amministrazioni. Se nessuno (non dico il singolo camperista, ma le associazioni) ci prova a fare sul serio, a seguire la via maestra del ricorso al TAR contro l'ordinanza anti-camper la ragione non è economica e neppure quella della ricerca del bravo avvocato. La ragione è che loro lo sanno e non te lo dicono che queste ordinanze, sia chiaro quando sono fatte bene come ad Orosei, piuttosto che a Numana, sono perfettamente legittime ed inattaccabili. Qualche sprovveduto GdP potrà pure accogliere il ricorso del singolo camperista specie se fondato su questioni formali (ce ne sono a centinaia che possono essere sollevate, da ultimo, vedi che se ne è accorta pure la ANCC quella dell'obbligo di notificare la copia conforme del verbale e non la riproduzione meccanografica: è proprio con queste fesserie si vincono i ricorsi ai GdP) anziché di sostanza, di merito, nel qual caso c'è il muro inattaccabile delle decisioni della Cassazione, ormai quasi una decina, che non danno scampo. Questa è la ragione per la quale non si impugnano le ordinanze. C'è la riserva mentale: "a saraga int'a sacca"! Altro che costi e avvocati bravi [;)] ciao angelo
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