quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Mapensaunpo'te... [:D] Cmq, grazie x l'info. Ciao. PS: con Alassio ce l'hai proprio ancora li'... e se verra' attuata questa nuova direttiva che (ri) indichera' che cosa le amm. comunali non possono fare contro i camper, i sindaci che faranno (visto che ora, nonostante direttive e richiami ministeriali, continuano a fare un po' quel che gli pare) ??? e tu farai di nuovo "facite ammunja" nei confronti di Alassio ? id="blue">
Mah! Lo sapevo anche io>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Salute a tutti, ............questo è il dilemma! (sempre che i comuni non trovino una scappatoia come hanno fatto fino ad ora.). Buoni Km Frank
E lì metteremo alla prova la direttiva: esposto contro il comune o contro chi non provvedere a sostituire il comune? Bye. >
quote:Originally posted by Frank> Bah! Vedremo. Ritengo che l'abbiano già trovata e la differenza continueranno a farla Orosei e Numana. Aspettiamo le altre 8 sentenze della Cassazione riguardanti Numana. Se tutte dicono che a Numana il CDS non centra con quelle ordinanze .... Bye.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Salute a tutti, ............questo è il dilemma! (sempre che i comuni non trovino una scappatoia come hanno fatto fino ad ora.). Buoni Km Frank
E lì metteremo alla prova la direttiva: esposto contro il comune o contro chi non provvedere a sostituire il comune? Bye. >
>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno ... Ritengo che l'abbiamo già trovata ... >> L'abbiaMOid="red"> oppure l'abbiaNOid="red"> ?id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> L'abbiano!id="size3"> Era un refuso, ho corretto, Grazie per la segnalazione. Comunque, ho la certezza che l'abbiano!id="size3"> Bye.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno ... Ritengo che l'abbiamo già trovata ... >> L'abbiaMOid="red"> oppure l'abbiaNOid="red"> ?id="blue">
>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Poco male!!! Di una (ne abbiamo ampiamente discusso su questo forum) la Cassazione disse che il CdS non c'entra e HA RNVIATO tutto al TRIBUNALE NORMALE!!!! Aspettiamo anche cosa dirà questo TRIBUNALE NORMALE. Io sono convinto che Numana sarà costretta a sputare molti denti!!!! Ciao
Bah! Vedremo. Ritengo che l'abbiano già trovata e la differenza continueranno a farla Orosei e Numana. Aspettiamo le altre 8 sentenze della Cassazione riguardanti Numana. Se tutte dicono che a Numana il CDS non centra con quelle ordinanze .... >
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Comunque, ho la certezza che l'abbiano!id="size3"> >> Bhe allora... se hai tu la certezza... [:D][:D][:D] id="blue">
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> centraid="red"> oppure c'entraid="green"> ? Ecco cosa succede a lèggere gli interventi di Casimirro !!!
Se tutte dicono che a Numana il CDS non centra con quelle ordinanze ..... >
quote:Originally posted by TheDevil Conservano piena validita' le disposizioni recate con la precedente Direttiva ministeriale del 24 ottobre 2000, pubblicata nella G.U. 28 dicembre 2000, n. 301.>> Per chi non fosse a conoscenza della “Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP” , riporto di seguito un estratto in quanto di PARTICOLARE interesse per i camperisti. Ciao, Ivano.id="blue"> Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP “Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei nella circolazione stradale. Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione; ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini”id="black">
quote:Originally posted by IvanoPP> E' giusto il richiamo di IVANOP ma proprio questa parte di Direttiva (che è un atto amministrativo disapplicabile come lo sono le ordinanze) è stata smentita dalla Cassazione per le tre sentenze (mica una) riguardanti Orosei che ha ritenuto insindacabile da parte dell'AGO (Autorità Giudiziaria Ordinaria) la facoltà dei comuni di vietare per motivi di igiene. Riporto, più avanti, il passo della sentenza 11278 più volte citata in merito alla quale IVANOP e TheDevil insistono a non volerne prendere atto e a non commentare. Aggiungo che in caso di inosservanza il Ministero potrebbe diffidare ex art. 5 CDS ma solo per gravi pericoli alla circolazione e che non mi risulta abbia mai Diffidato Orosei e Alassio che hanno ordinanze simili. Mentre risulta abbia invitato (o diffidato) Massa per le "pericolose barre anticamper" ma poi non abbia sostituito, fino ad oggi a quanto mi risulta, il comune eseguendo le opere di rimozione "in danno del comune". Allora sono diffide o cosa gli interventi ministeriali? Quindi questa parte di direttiva può essere disapplicata ed Orosei ed Alassio l'hanno già disapplicata senza che il Ministero sia intervenuto. Aggiungo che lo stesso Ministero, riferendo in più lettere che "i divieti, in assezza di aree riservate alla sosta delle autocaravan, appare illegittimo" conferma sostanzialmente le sentenze della Cassazione per Orosei che appunto pongono divieti lasciando un'unica possibilità di sosta in spazi "ove consentito" dal comune come dice l'art. 185 comma due. Lascio ai lettori giudicare sul se gli interventi di IVANOP siano fuorvianti ed illusori. Confermo che sull'argomento sto aspettando ancora risposte da TheDevil che mentre conferma la vigenza della direttiva 24/10/2004, non ha preso posizione, ne lui né un funzionario ministeriale in un noto articolo su Il Vigile Urbano (ove a suffragio di questa stessa tesi, riportata anche nella Direttiva, commentava sentenze favorevoli di pretori ma non quelle ben più pesanti e contrarie alla Cassazione). Stralcio Cassazione 11278: 3. In terzo luogo si deduce omessa e contraddittoria motivazione, per avere il pretore ritenuto legittima l'ordinanza sindacale di divieto di sosta sull'erroneo presupposto della non autosufficienza dell'autocaravan in ordine agli scoli o rifiuti che essa avrebbe potuto produrre e che nel caso non si erano avuti, come prova il fatto che alcun reato fu contestato al conducente e agli ospiti dell'autocaravan. In sostanza, il sindaco avrebbe potuto attuare le ragioni di igiene e sanità a base dell'ordinanza con il mero divieto di campeggio e non con quello di sosta e l'espressione "dove consentita" dell'art. 185 del codice della strada si giustifica con la previsione degli artt. 6 e 7 per la quale è possibile il divieto per motivi di sicurezza della circolazione e accertate ragioni di necessità nel caso insussistenti. 3.1. Questo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il potere di vietare la sosta di veicoli di cui all'art. 6, quarto comma, lett. b, d ed f, anche con riferimento ad alcune categorie particolari di utenti e per ragioni di igiene, è espressione di una discrezionalità non sindacabile dall'A.G.O. della quale il pretore ha valutato l'uso legittimo da parte del sindaco di Orosei con motivazione comunque logica e congrua. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato e nulla deve disporsi per le spese, non essendosi il Comune difeso in questa sede.id="brown">
quote:Originally posted by TheDevil Conservano piena validita' le disposizioni recate con la precedente Direttiva ministeriale del 24 ottobre 2000, pubblicata nella G.U. 28 dicembre 2000, n. 301.>> Per chi non fosse a conoscenza della “Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP” , riporto di seguito un estratto in quanto di PARTICOLARE interesse per i camperisti. Ciao, Ivano.id="blue"> Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP “Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei nella circolazione stradale. Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione; ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini”id="black">
>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Non occorre aspettare le sentenze della Cassazione per trovare conferma che il CdS non c'entra alcunche' con le ordinanze di Numana, d'interesse per questo forum. Finora non c'e' stata data l'opportunita' di poterne lèggere il testo, ma ci sovviene un vecchio articolo pubblicato su "Il Corriere Adriatico" del 26 aprile 2002 (anno della "violazione" oggetto della sentenza n. 23503). occhiello --> Il comandante dei vigili Benigni: "Useremo le maniere dure con chi non rispetta il territorio" titolo -----> NUMANA; GUERRA A CAMPER SELVAGGIO sottotitolo > Un'ordinanza del sindaco ripristina il divieto di sosta nelle aree privateid="red"> testo ------> Il Comune di Numana torna sul piede di guerra contro i camperisti ed i campeggiatori abusivi. Dopo le tante sollecitazioni, il sindaco Balducci ha firmato l'ordinanza che ripristina il divieto assoluto di sosta in tutte le aree privateid="red"> del territorio ad autocaravan, roulottes, ed il divieto di campeggio, con sanzioni da 103 a 1032 euro. [omissis per il resto dell'articolo] Da questa citazione giornalistica emerge che l'ordinanza e' chiaramente finalizzata a "regolamentare" la presenza degli autocaravan nelle aree private, sulle quali invece non si à pplica il CdS (ex art. 2). Avevo gia' rilevato, in altri interventi in questo forum, che le "violazioni" conosciute di Numana presentavano l'insolita coincidenza d'essere state tutte accertate in area privata; adesso ne abbiamo anche la spiegazione. L'ordinanza di Numana (almeno quella del 2002) non "scavalca" il CdS (come finora si pensava), ma semplicemente lo "affianca" allo scopo di regolamentare la circolazione di alcune categorie di veicoli al di fuori delle strade soggette al CdS. La circolazione sulle strade di Numana rimane quindi soggetta al CdS (ed alle eventuali ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 7 CdS).
..... e la differenza continueranno a farla Orosei e Numana. Aspettiamo le altre 8 sentenze della Cassazione riguardanti Numana. Se tutte dicono che a Numana il CDS non centra con quelle ordinanze .....>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Articolo 5 del Codice della Strada: comma 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2. comma 3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa. In base al terzo comma dell'articolo 5 succitato, compete agli enti proprietari delle strade (oltre ai prefetti) l'emissione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sulle strade. Nella definizione di questi provvedimenti, gli organi competenti sono tenuti a rispettare sia le norme del CdS sia le direttive per l'applicazione delle norme eventualmente impartite dal Ministro IITT ai sensi del primo comma dello stesso articolo. Il CdS e' un Decreto Legislativo emanato dal Governo (potere esecutivo) per delega del Parlamento (potere legislativo); le relative norme acquisiscono comunque la caratteristica di "disposizione di legge". Anche il primo comma dell'art. 5 e' quindi una "disposizione di legge": il Ministro ha soltanto la facolta' ma, nel momento in cui se ne avvale, impartisce una direttiva, il cui rispetto e' obbligatorio per tutti i destinatari della direttiva stessa. Non sta scritto Il Ministro puo' suggerire le direttive, frase che potrebbe lasciare ai destinatari la scelta se seguirla oppure "disapplicarla"; sta invece scritto Il Ministro puo' impartire le direttive ed una direttiva impartita non puo' essere disapplicata dai relativi destinatari, in quanto questi ultimi si porrebbero nella situazione di "inosservanza di una disposizione di legge". Il concetto e' riaffermato, nei riguardi del: - Prefetto, al primo comma dell'art. 6 Il prefetto ..... può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. ..... - Sindaco, al primo comma dell'art. 7 Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, ..... (lettera b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, ......
..... questa parte di Direttiva (che è un atto amministrativo disapplicabile .....>
quote:Originally posted by TheDevil> Non mi pare sia così, non trovo le prime due ordinanze (parlo del 2002-2003) che richiesi e mi furono spedite, previo versamento dei diritti, che circoscrivevano un ambito territoriale con la descrizione di un perimetro fatto di strade (pubbliche). D'altra parte però, non credo che tu abbia ragione perché se così fosse vuol dire che a Numana allora si può sostare e che questa cittadina non rappresenti affatto un problema per i camperisti. Basta sostare sulla strada. No? Ma non mi pare proprio che sia così tant'è che su INCAMPER 106 una foto mostra chiaramente un Divieto di Sosta con, tra gli altri, il simbolo dell'autocaravan. Poi è lo stesso Maggiore Benigni che qui (
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Non occorre aspettare le sentenze della Cassazione per trovare conferma che il CdS non c'entra alcunche' con le ordinanze di Numana, d'interesse per questo forum. Finora non c'e' stata data l'opportunita' di poterne lèggere il testo, ma ci sovviene un vecchio articolo pubblicato su "Il Corriere Adriatico" del 26 aprile 2002 (anno della "violazione" oggetto della sentenza n. 23503). occhiello --> Il comandante dei vigili Benigni: "Useremo le maniere dure con chi non rispetta il territorio" titolo -----> NUMANA; GUERRA A CAMPER SELVAGGIO sottotitolo > Un'ordinanza del sindaco ripristina il divieto di sosta nelle aree privateid="red"> testo ------> Il Comune di Numana torna sul piede di guerra contro i camperisti ed i campeggiatori abusivi. Dopo le tante sollecitazioni, il sindaco Balducci ha firmato l'ordinanza che ripristina il divieto assoluto di sosta in tutte le aree privateid="red"> del territorio ad autocaravan, roulottes, ed il divieto di campeggio, con sanzioni da 103 a 1032 euro. [omissis per il resto dell'articolo] Da questa citazione giornalistica emerge che l'ordinanza e' chiaramente finalizzata a "regolamentare" la presenza degli autocaravan nelle aree private, sulle quali invece non si à pplica il CdS (ex art. 2). Avevo gia' rilevato, in altri interventi in questo forum, che le "violazioni" conosciute di Numana presentavano l'insolita coincidenza d'essere state tutte accertate in area privata; adesso ne abbiamo anche la spiegazione. L'ordinanza di Numana (almeno quella del 2002) non "scavalca" il CdS (come finora si pensava), ma semplicemente lo "affianca" allo scopo di regolamentare la circolazione di alcune categorie di veicoli al di fuori delle strade soggette al CdS. La circolazione sulle strade di Numana rimane quindi soggetta al CdS (ed alle eventuali ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 7 CdS).
..... e la differenza continueranno a farla Orosei e Numana. Aspettiamo le altre 8 sentenze della Cassazione riguardanti Numana. Se tutte dicono che a Numana il CDS non centra con quelle ordinanze .....>
>
http://www.turismoitinerante.co...
) dice esattamente questo: Ricorderete che il divieto del Comune di Numana è stato instaurato per gli autocaravan, al di fuori delle aree autorizzate e campeggi, sulla fascia del lungomare, per evitare inconvenienti igienico-sanitari, con Ordinanza ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, TUEL e non del Codice della Strada. Poi, aspetto sempre che tu commenti le tre sentenze di Orosei, se vuoi mi faccio parte attiva per un tuo articolo su Turismo Itinerante con il tuo nome e cognome e con le tesi che hai sostenuto qui sulle prerogative ministeriali di interpretazione autentica, anzi di spiegazione diretta di chi ha scritto la legge e dice cosa voleva dire quando l'ha scritta ma hanno capito male tutti e pure la Cassazione anziché chiedere al ministero si è ammattita.... Immagino già il titolo: "O' figlio muto a mamma o ntenne!" (Traduco per i non terroni: E'la mamma l'unica a comprende il figlio muto). Oppure, titolo alternativo alla Toto': "Cari comuni veniamo con questa mia addirvi...una parola, che, che scusate se è poco...". Bye.