http://www.senato.it/commission...
e sembra tutto in alto mare. Mi viene da piangere !!! p.s. : chi vuole iscrivere il proprio camper nei registri storici si affretti perche' con la nuova legge il limite passera' dai 20 ai 25 anni di anzianita' del veicolo.http://www.senato.it/documenti/...
Naturalmente non sa se il termine di un mese è realistico ma lui pensa di sì. L'intenzione è di approvare il DdL in sede legislativa e non in sede referente. Ciò significa che passerebbe direttamente alla Camera, saltando la discussione in aula al Senato. Io pero' non ho fiducia ne' nei politici ne' nei magistrati.quote:Originally posted by TonyLeno>
chi vuole iscrivere il proprio camper nei registri storici si affretti perche' con la nuova legge il limite passera' dai 20 ai 25 anni di anzianita' del veicolo.>
quote:Originally posted by teista> Per la F.I.V.A. e per la gran parte degli stati rappresentati nella Federazione l'anzianita' e' di 25 anni. Dal regolamento tecnico FIVA: Un veicolo storico e' un veicolo a propulsione meccanica, costruito da oltre 25 anni, conservato e mantenuto in condizioni storicamente corrette nella cura di una persona o di una organizzazione che lo tiene per il suo interesse storico e tecnico e non lo usa come mezzo di trasporto giornaliero. L'anzianita' dei 30 anni riguarda l'applicazione, generalizzata a tutti i veicoli, per la riduzione/abolizione delle tasse automobilistiche (cfr.
Credo poi che in molti stati europei l'anzianità dei mezzi per essere iscritti al Registro Storico sia di 30 anni e non di 20 come in italia.>
http://www.fiva.org/CommonDownl...
). E' una anzianita' a fini "fiscali" che non ha alcuna correlazione con l'anzianita' "tecnica", che gli appassionati di motorismo storico hanno liberamente definito nell'àmbito della Federazione alla quale hanno affidato il compito di rappresentarli a livello mondiale a cominciare dall'ONU. In Italia, con la Legge 342/2000 (art. 63/2), il beneficio e' stato esteso ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico costruiti da oltre 20 anni: a) specificatamente per le competizioni; b) a scopo di ricerca tecnica ed estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni e mostre; c) che, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere "a" e "b", rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. La legge non prevede e non prescrive che, per fruire dell'agevolazione, il veicolo debba essere iscritto in uno dei Registri indicati nell'art. 60 CdS ma la situazione e' stata "colta" dalle numerose associazioni sorte come i funghi che si fanno "pagare" la quota associativa da parte della persona ed il "rimborso-spese" per attribuire la classificazione di "storico" a qualsiasi veicolo che non sia un rottame. A forza di stiracchiare il DdL per accontentare ulteriori pretendenti (da ultimo, l'ACI), sono sempre piu' convinto che la nuova legge accontentera' tutti ... tranne gli appassionati di "motorismo storico".quote:Originally posted by mauring> Solo i nuovi iscritti subiranno la limitazione dei 25 anni. I precedenti veicoli ventennali continueranno a godere dei benefici. Io spero solo che distruggano il monopolio dato all'ASI e che il versamento annuale della quota ASI venga annullato come e' successo nella regione Umbria in cui puoi godere dei privilegi senza bisogno di iscrizione all'ASI. Comunque c'e' all'orizzonte la prima fregatura perche' i famosi e preventivati quattro anni di scadenza per la revisione mi sa che li portano ai soliti due anni.Mah.
E' il solito casotto all'italiana. E quelli che hanno gia' ottenuto l'esenzione da anni, ma il veicolo ha meno di 25 anni ? >
quote:Originally posted by TonyLeno Comunque c'e' all'orizzonte la prima fregatura perche' i famosi e preventivati quattro anni di scadenza per la revisione mi sa che li portano ai soliti due anni.Mah. >> Beh, attualmente la revisione e' annuale, quindi.... [^] Comunque la revisione non mi preoccupa, anzi, andrebbe fatta fare seriamente, cosi' sparirebbero le carrette utilizzate solo per aver meno costi fissi. Spiace solo per i 60 euro, ma sono compensati dalle altre agevolazioni. E poi i veicoli storici sono pure esentati dall'accensione dei fari di giorno, cosa che non ho mai praticato perche' mi sembra una boiata colossale. [8D][:D]
quote:Originally posted by mauring> Mi spiace segnalarti l'infondatezza della tua affermazione. Ne riparliamo a legge approvata.
Beh, attualmente la revisione e' annuale ...>
quote:Originally posted by TheDevil> No, ne parliamo adesso... Spiegami dove sta l'infondatezza (e' lo stesso club ASI che lo comunica ai propri iscritti...) : L’ART 60 del codice della strada al comma 1 stabilisce che “Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico”. L’art.80 (REVISIONI) al comma 4 prevede che “Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6”.
quote:Originally posted by mauring> Mi spiace segnalarti l'infondatezza della tua affermazione. Ne riparliamo a legge approvata.
Beh, attualmente la revisione e' annuale ...>
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quote:Originally posted by TheDevil> Mauring ha ragione. Il termine di revisione per i veicoli storici e' di un solo anno dato che il codice della strada prevede tale termine per i veicoli atipici e i veicoli storici vengono fatti rientrare in tale categoria. Lo stesso club affiliato asi cui sono iscritto conferma tale mia affermazione ma a volte alcuni di noi non esibiscono l'attestato di storicita' ma solo la carta di circolazione che per gli agenti conta due anni di revisione ma cio' non sarebbe corretto a rigor di legge. TheDevi, sarei pero' felicissimo se tu esprimessi una delle tue tante pregiate argomentazioni forensi in grado di darci maggiori convinzioni riguardo alla scadenza dei due anni che mi piacerebbe fosse il termine ufficiale per i veicoli storici.
quote:Originally posted by mauring> Mi spiace segnalarti l'infondatezza della tua affermazione.
Beh, attualmente la revisione e' annuale ...>
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quote:Originally posted by TonyLeno> La trasmissione del 16 Marzo dove hanno detto che nel giro di un mese avrebbero approvato la nuova legge la potete vedere al seguente link rai : (attenzione , andate al 31esimo minuto visto che ci sono altri argomenti) ATTENZIONE , non cliccate sul seguente link ma fatene il copia ed incolla alla voce "Apri URL" di Windows Media Player.
Non solo passano oltre 8 anni di perdite di tempo dietro alla nuova legge sui veicoli storici ma ora danno anche falsi comunicati alla televisione dicendo il 16 Marzo che la legge sarebbe stata approvata nel giro di un mese. Siamo al 21 Aprile e siamo alle solite. E' una vergogna. >
http://link.rai.it/x/vod/parlam...
quote:Originally posted by mauring> OK, andiamo per passi successivi. Mi dovresti cortesemente precisare il destinatario, designato dal legislatore, per ciascuno dei primi quattro commi dell'art. 80. Hai da scegliere tra: - Ministero dei Trasporti; - utente della strada.
..... L’art.80 (REVISIONI) al comma 4 prevede che “Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmenteid="red">, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6”.>