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8
Steu851
Steu851
27/08/2018 3114
Rispondi Abuso
Inserito il 13/10/2023 alle: 16:25:23
Io ho montato il portabici fiamma a parete (che non copre luci e targa quindi di libera installazione con cartello carico sporgente) su cui ho messo il box portaoggetti fiamma, già avevo dubbi sulla legalità della cosa, ora ne ho di più 
Adria Coral Compact, il camper coupè
Carlo Cat
Carlo Cat
12/10/2023 46
Rispondi Abuso
Inserito il 13/10/2023 alle: 17:09:17
In risposta al messaggio di masivo del 13/10/2023 alle 15:18:24

Mi sembra che l' ultima circolare specifichi ciò che avevamo capito dalla prima, e rimangano i soliti dubbi su ciò che si può portare sui portatutto, oltre le bici e sci, forse niente altro, comunque si conferma niente
ciclomotori e moto. In sintesi: 1) per portare la moto e ciclomotori, occorre una struttura inamovibile, omologata in origine dal costruttore, e trascritta su CDC. 2) le strutture amovibili possono portare bici e sci, non vanno trascritte solo se non coprono targa e luci posteriori. 3) le strutture amovibili che coprono targa e luci, che quindi necessitano di targa e luci ripetitive, vanno trascritte su CDC.
...
Concordo al 100% quello che hai scritto
come 4° punto  si può installare la struttura amovibile se risponde alla normativa UN26
giusto ?
CARLO
20
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Rispondi Abuso
Inserito il 13/10/2023 alle: 17:28:42
In risposta al messaggio di Carlo Cat del 13/10/2023 alle 17:09:17

Concordo al 100% quello che hai scritto come 4° punto  si può installare la struttura amovibile se risponde alla normativa UN26 giusto ?
No
Carlo Cat
Carlo Cat
12/10/2023 46
Rispondi Abuso
Inserito il 13/10/2023 alle: 17:36:06
E perché no ?
speravo almeno in questo perche' il nulla osta dal costruttore non lo avremo mai
CARLO

Modificato da Carlo Cat il 13/10/2023 alle 17:50:43
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GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Rispondi Abuso
Inserito il 13/10/2023 alle: 17:58:16
In risposta al messaggio di Carlo Cat del 13/10/2023 alle 17:36:06

E perché no ? speravo almeno in questo perche' il nulla osta dal costruttore non lo avremo mai
E un po' complicato, ma provo a semplificarla. Purtroppo, per come è scritta, loro affermano che le strutture a sbalzo (specifiche e caratteristiche definite nel reg. N. 26) non sono unità tecniche indipendenti (che non richiederebbero verifica,prova e iscrizione sulla CdS) in quanto il regolamento europeo  del 2018 ( documento di 300 pag che regolamenta omologazioni , dispositivi etc)non le cita . Quindi non potendo essere dichiarate indipendenti dovrebbero essere omologate insieme al camper o installate successivamente se uguali a quelle omologate. 
Se così fosse non c'è niente da fare.
L unico fatto e che invece il regolamento del 2018 le cita espressamente limitandole ai veicoli M1, che sono i nostri. 
​​​​​​Il quibus secondo me nasce dal fatto che la circolare era interpretativa di un decreto dirigenziale riferito agli M2 ed M3 per i quali effettivamente il reg 26 non è applicabile. 
insomma allo stato attuale non puoi circolare,  poi se in seguito ai ricorsi viene effettivamente accertato l inapplicabilità per le cat. M1 se ne riparla .
​​​​​​
Carlo Cat
Carlo Cat
12/10/2023 46
Rispondi Abuso
Inserito il 13/10/2023 alle: 18:07:35
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 13/10/2023 alle 17:58:16

E un po' complicato, ma provo a semplificarla. Purtroppo, per come è scritta, loro affermano che le strutture a sbalzo (specifiche e caratteristiche definite nel reg. N. 26) non sono unità tecniche indipendenti (che non
richiederebbero verifica,prova e iscrizione sulla CdS) in quanto il regolamento europeo  del 2018 ( documento di 300 pag che regolamenta omologazioni , dispositivi etc)non le cita . Quindi non potendo essere dichiarate indipendenti dovrebbero essere omologate insieme al camper o installate successivamente se uguali a quelle omologate.  Se così fosse non c'è niente da fare. L unico fatto e che invece il regolamento del 2018 le cita espressamente limitandole ai veicoli M1, che sono i nostri.  ​​​​​​Il quibus secondo me nasce dal fatto che la circolare era interpretativa di un decreto dirigenziale riferito agli M2 ed M3 per i quali effettivamente il reg 26 non è applicabile.  insomma allo stato attuale non puoi circolare,  poi se in seguito ai ricorsi viene effettivamente accertato l inapplicabilità per le cat. M1 se ne riparla . ​​​​​​
...
Ok e grazie delle informazioni 

 
CARLO
18
masivo
masivo
rating

24/08/2008 15904
Rispondi Abuso
Inserito il 13/10/2023 alle: 19:25:12
In risposta al messaggio di Steu851 del 13/10/2023 alle 16:25:23

Io ho montato il portabici fiamma a parete (che non copre luci e targa quindi di libera installazione con cartello carico sporgente) su cui ho messo il box portaoggetti fiamma, già avevo dubbi sulla legalità della cosa, ora ne ho di più 
La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m. Tanto è stato disposto in ossequio a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo” 

Sulla base di questo, secondo me sui portabici o portatutto amovibili, ci puoi portare tutto tranne, moto e ciclomotori, quindi anche il box Fiamma.

Per quanto riguarda, infine, la circolazione dei veicoli proveniente dall’estero e circolanti in qualsiasi stato dell’Unione Europea, vale il principio della libera circolazione così come stabilito dalla direttiva 96/53/CE e s.m.i., nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale.

Questo non l' ho capito, secondo Voi, vuol dire che gli stranieri devono adeguarsi alle nostre regole, oppure devono rispettare le loro regole nazionali?....forse la seconda.
Ivo
20
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Rispondi Abuso
Inserito il 13/10/2023 alle: 20:21:07
In risposta al messaggio di masivo del 13/10/2023 alle 19:25:12

La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m. Tanto è stato disposto in ossequio
a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”  Sulla base di questo, secondo me sui portabici o portatutto amovibili, ci puoi portare tutto tranne, moto e ciclomotori, quindi anche il box Fiamma. Per quanto riguarda, infine, la circolazione dei veicoli proveniente dall’estero e circolanti in qualsiasi stato dell’Unione Europea, vale il principio della libera circolazione così come stabilito dalla direttiva 96/53/CE e s.m.i., nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale. Questo non l' ho capito, secondo Voi, vuol dire che gli stranieri devono adeguarsi alle nostre regole, oppure devono rispettare le loro regole nazionali?....forse la seconda.
...
Quanto agli stranieri: secondo me devono osservare le normative del loro stato di residenza, che valgono anche in caso di circolazione in altro stato.
Sulla larghezza: se in regola con le due recenti circolari le bici trasportate su un camper non hanno problemi, viceversa mi sembra di ricordare che tutte le auto che circolano con biciclette trasportate sul portabici posteriore, non rispettano il requisito della larghezza. 
Ci farò caso...
20
vale64
vale64
14/03/2006 831
Rispondi Abuso
Inserito il 13/10/2023 alle: 20:42:48
In risposta al messaggio di chorus del 13/10/2023 alle 20:21:07

Quanto agli stranieri: secondo me devono osservare le normative del loro stato di residenza, che valgono anche in caso di circolazione in altro stato. Sulla larghezza: se in regola con le due recenti circolari le bici trasportate
su un camper non hanno problemi, viceversa mi sembra di ricordare che tutte le auto che circolano con biciclette trasportate sul portabici posteriore, non rispettano il requisito della larghezza.  Ci farò caso...
...
in merito agli stranieri, la circolare esplicativa riporta testualmente:
" Per quanto riguarda, infine, la circolazione dei veicoli provenienti dall'estero e circolanti in qualsiasi stato dell'Unione Europea, vale il principio della libera circolazione così come stabilito dalla direttiva 96/53/CE e s.m.i, nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale".

 
vale64
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GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Rispondi Abuso
Inserito il 13/10/2023 alle: 20:44:43
In risposta al messaggio di chorus del 13/10/2023 alle 20:21:07

Quanto agli stranieri: secondo me devono osservare le normative del loro stato di residenza, che valgono anche in caso di circolazione in altro stato. Sulla larghezza: se in regola con le due recenti circolari le bici trasportate
su un camper non hanno problemi, viceversa mi sembra di ricordare che tutte le auto che circolano con biciclette trasportate sul portabici posteriore, non rispettano il requisito della larghezza.  Ci farò caso...
...
Per me non è così. La circolare oltre a quanto da voi riportato, obbliga alla trascrizione sulla CdC qualora ci sia un occultamento anche parziale della targa o della fanaleria originale , cosa che avviene per tutti i portatutto a sbalzo. E questo indipendentemente da cosa porti. Quindi secondo me senza trascrizione sulla CdC non puoi proprio circolare (anche se scarico)
8
Steu851
Steu851
27/08/2018 3114
Rispondi Abuso
Inserito il 13/10/2023 alle: 21:31:10
In risposta al messaggio di masivo del 13/10/2023 alle 19:25:12

La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m. Tanto è stato disposto in ossequio
a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”  Sulla base di questo, secondo me sui portabici o portatutto amovibili, ci puoi portare tutto tranne, moto e ciclomotori, quindi anche il box Fiamma. Per quanto riguarda, infine, la circolazione dei veicoli proveniente dall’estero e circolanti in qualsiasi stato dell’Unione Europea, vale il principio della libera circolazione così come stabilito dalla direttiva 96/53/CE e s.m.i., nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale. Questo non l' ho capito, secondo Voi, vuol dire che gli stranieri devono adeguarsi alle nostre regole, oppure devono rispettare le loro regole nazionali?....forse la seconda.
...
Scusa ma non capisco il nesso, il box fiamma venduto come accessorio del portabici è largo 1,50, ben più stretto del camper che nel caso specifico è 2,12, non ho montato come hai immaginato un box fatto per essere montato longitidinalmente

https://www.fiamma.it/prodotti/...

Adria Coral Compact, il camper coupè
18
masivo
masivo
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24/08/2008 15904
Rispondi Abuso
Inserito il 14/10/2023 alle: 08:19:29
In risposta al messaggio di Steu851 del 13/10/2023 alle 21:31:10

Scusa ma non capisco il nesso, il box fiamma venduto come accessorio del portabici è largo 1,50, ben più stretto del camper che nel caso specifico è 2,12, non ho montato come hai immaginato un box fatto per essere montato longitidinalmente
Leggi le cose in neretto, su quelle ho detto che per me puoi mettere il box Fiamma, il limite della larghezza non Ti riguarda, essendo ampiamente dentro i limiti.
Ivo
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Karbon17
Karbon17
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10/01/2019 2287
Rispondi Abuso
Inserito il 14/10/2023 alle: 11:00:17
In risposta al messaggio di vale64 del 13/10/2023 alle 20:42:48

in merito agli stranieri, la circolare esplicativa riporta testualmente: Per quanto riguarda, infine, la circolazione dei veicoli provenienti dall'estero e circolanti in qualsiasi stato dell'Unione Europea, vale il principio
della libera circolazione così come stabilito dalla direttiva 96/53/CE e s.m.i, nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale.  
...
"nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale"
si tratta di capire a quale nazione si riferisce, quella in cui circolo o quella di appartenenza?
nel primo caso dovrei conoscere il CdS di almeno 27 stati UE, nel secondo caso viene consentito di circolare in Italia con soluzioni non contemplate dal nostro CdS ed entrambi i casi li considero in contraddizione; in Francia esiste l'obbligo di guidare le moto con i guanti omologati, situazione non prevista da noi, ma se vado in Francia con la moto devo indossare i guanti a norma, mentre se un francese viene in Italia può guidare senza guanti e con il portatutto; questo per ribadire che fin tanto non ci sarà un codice della strada univoco nella UE esisteranno situazioni al limite dell'assurdo
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salito
salito
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21/03/2009 29357
Rispondi Abuso
Inserito il 14/10/2023 alle: 11:19:55
giusto interpretare cercare di capire
purtroppp in questo periodo ci sono dei personaggi in alto che hanno sdoganato il dire/fare per apparire e voler differenziarsi dal Europa .Il tutto molto preoccupante porta a editi assurdi come quest ultimo
Poveri noi se continuano cosi
ps
nessuna modifica ma solo correzioni grammaticali
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 14/10/2023 alle 16:50:51
ZanZan
ZanZan
14/10/2023 1
Rispondi Abuso
Inserito il 14/10/2023 alle: 17:07:50
Ieri, mentre erano in corso controlli da parte di due pattuglie di PS vicino a casa mia e sapendo che provenivano da una nota Stazione di PS moooolto pignola..., sono andato a chiedere spiegazioni sulla circolare e relative interpretazioni. Premesso che da loro dichiarazione "ho letto qualcosa...", la loro attenzione sembrava più indirizzata all'occultamento delle targa e fanaleria varia..Alla domanda specifica sui portamoto per camper che sembrano oramai fuori legge e avendo sottolineato che il mio è montato dal 2007, secondo loro la nuova normativa non può essere retroattiva "perchè è sempre stato così per l'introduzione di nuove norme..."
Mi hanno consigliato di telefonare all'Ufficio Provinciale di PS per avere ulteriori spiegazioni.
Di tutto ciò che vi ho riportato, giusto o sbagliato che sia, mi consola il fatto che anche loro non abbiano le idee chiare e soprattutto che non hanno per ora, il dente avvelenato.
 
ZANZAN
17
marinox
marinox
30/09/2009 5531
Rispondi Abuso
Inserito il 14/10/2023 alle: 17:23:53
chiedere alle forze dell'ordine è una pratica sbagliata specie se è uscita da poco . il VERO problema è l'interpretazione , quante volte abbiamo sentito di multe POI levate x .... scarsa preparazione di personale atto a osservare il codice e suoi affini ? . ho il porta moto TEDESCO e il mio camper è stato acquistato in GERMANIA quindi a rigor di logica dovrei essere a posto ( eufemismo puro ) visto che NON è scritto nessuna data sul porta moto ma solo sulla fattura di acquisto . anno di immatricolazione del mezzo 2012 poi immatricolato camper nel 2015 .

carlo
carlo . cliccando CAMPER FAI DA ME + marinox su questo sito vedrete le foto del mio autocostruito
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GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Rispondi Abuso
Inserito il 14/10/2023 alle: 18:50:55
La mia convinzione, che prima era solo una sensazione, è che l utilizzo delle "strutture tecniche indipendenti   denominate portatutto " ed in Italia commercializzate come portamoto, non fossero in regola neanche prima per l utilizzo che ne facevamo. I portamoto in quanto tali sono sempre stati regolamentati in modo diverso e consentiti come strutture inamovibili facente parte integrale della struttura del mezzo. Oggi anche l Associazione Coordinamento Camperisti si è espressa in tal senso. 
Comunque oggi ho smontato tutto .

Modificato da GialloRosso1961 il 14/10/2023 alle 18:57:11
18
masivo
masivo
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24/08/2008 15904
Rispondi Abuso
Inserito il 14/10/2023 alle: 20:21:52
Secondo me le cose non sono definitive, non fasciatevi la testa prima di romperla laugh...smontare tutto mi sembra eccessivo.
Credo che finirà con una regolarizzazione dei portatutto, montati come portamoto, una cosa burocratica, magari dispendiosa, collaudi, ecc. crying
E' inutile chiedere ai preposti al controllo, appunto perchè secondo me, non c' è niente di definitivo, almeno lo spero per chi ne è dentro al problema, io sono a posto col mio portabici wink.
Ivo
20
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Rispondi Abuso
Inserito il 14/10/2023 alle: 20:42:07
In risposta al messaggio di masivo del 14/10/2023 alle 20:21:52

Secondo me le cose non sono definitive, non fasciatevi la testa prima di romperla ...smontare tutto mi sembra eccessivo. Credo che finirà con una regolarizzazione dei portatutto, montati come portamoto, una cosa burocratica,
magari dispendiosa, collaudi, ecc.  E' inutile chiedere ai preposti al controllo, appunto perchè secondo me, non c' è niente di definitivo, almeno lo spero per chi ne è dentro al problema, io sono a posto col mio portabici .
...
Hai ragione , ma parto per un paio di settimane ed onestamente non mi va di circolare in questo stato. Comunque prima della primavera spero si sia risolta la questione ed eventualmente rimonto il tutto
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Karbon17
Karbon17
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10/01/2019 2287
Rispondi Abuso
Inserito il 14/10/2023 alle: 22:16:03
In risposta al messaggio di masivo del 14/10/2023 alle 20:21:52

Secondo me le cose non sono definitive, non fasciatevi la testa prima di romperla ...smontare tutto mi sembra eccessivo. Credo che finirà con una regolarizzazione dei portatutto, montati come portamoto, una cosa burocratica,
magari dispendiosa, collaudi, ecc.  E' inutile chiedere ai preposti al controllo, appunto perchè secondo me, non c' è niente di definitivo, almeno lo spero per chi ne è dentro al problema, io sono a posto col mio portabici .
...
sono contento per la tua situazione, ma tanti portabici non saranno più in regola per esempio leggo :

L’obbligo di Collaudo in Motorizzazione e di conseguenza l’obbligo di aggiornamento sul Libretto (ora DU – Documento Unico) del veicolo, dipende dal fatto che la struttura amovibile portasci o portabici installata, determini (o meno) l’ostruzione, anche parziale:
  • dei dispositivi di illuminazione e/o di segnalazione visiva;
  • della targa.

In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati  dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall’art. 164, comma 1, del CdS.
I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l’inserimento o il disinserimento della spina per l’alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura.

e questo è quanto richiesto per i veicoli M1, quindi anche per le autovetture
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