In risposta al messaggio di TheDevil del 03/11/2023 alle 00:00:00Questa è una delle strade che sarebbe utile percorrere fino in fondo per sbrogliare questa matassa che non credo alla fine dei salmi darà ragione al ministero.
Karbon17 ha scritto: Il buon senso mi induce a sperare che sia portamoto che portatutto [1] possono continuare ad esistere previo collaudo,certificato ed omologazione [2] con trascrizione sulla carta di circolazione dallamotorizzazione. ============================== Premesso che si tratta, piu' correttamente, di: [1] nomi commerciali differenti attribuiti alla stessa entita' tecnica indipendente di tipo portabagagli omologata 26R (o 74/483/CE) [2] visita e prova ex art. 78 CdS, e' l'unica strada per regolarizzare il montaggio di queste strutture nello sbalzo posteriore degli autocaravan. Peraltro e' una strada attualmente preclusa per la posizione che il MIT ha di recente assunto in materia. Si confida che il MIT possa rivedere l'attuale posizione negativa in considerazione della disparita' di trattamento nei confronti degli autocaravan che sono stati omologati con la previsione di montaggio facoltativo di portabagagli (omologati 26R) quali strutture portamoto e che, previa visita e prova, conservano il diritto al montaggio successivo all'immatricolazione.
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, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali(1)
.In risposta al messaggio di comesquirol98 del 02/11/2023 alle 19:52:55Non ho capito la tua risposta al mio quesito.
Io ho capito solo che se giro come ho fatto fino ad ora, più che delle forze dell’ordine devo preoccuparmi di @Thedevil, che se mi vede mi denuncia perfino alla Digos…. sarà tutta la frustrazione accumulata in anni in riva al fiume mentre la gente girava e si divertiva. Ma daaai.
In risposta al messaggio di Subalpino del 03/11/2023 alle 14:41:07Infatti non era una risposta al tuo quesito . Ho solo quotato il tuo messaggio
Non ho capito la tua risposta al mio quesito.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 03/11/2023 alle 13:42:00per mia fortuna il problema non mi riguarda e probabilmente per questo motivo mi era sfuggito il fatto di montare un portatutto o portapacchi da 150 Kg sarebbe semplice in quanto il cosiddetto è omologato in EU mah spero di capire male in quanto 150 kg NON SONO UNO SCHERZO sul post di un furgonato figuriamoci su camper con certi sbalzi
Questa è una delle strade che sarebbe utile percorrere fino in fondo per sbrogliare questa matassa che non credo alla fine dei salmi darà ragione al ministero. A parte la normativa europea, è illogico che che una strutturaportabagagli omologata per 150 kg su specifici veicoli non sia montabile come portamoto sugli stessi veicoli con semplice presa d'atto dell'omologazione come portabagli per quello specifico veicolo. Comunque resta da chiarire in quale norma sia previsto questo nulla osta o sia una semplice interpretazione del Ministero che non stà scritta nella norma, essendo previsto, salvo errore, solo per quanto riguarda gli interventi al motore (art. 236 comma 2 lettera M). A tal proposito mi permetto di mettere in sequenza l'art. 78 cds, l'art. 236 reg. attuazione, l'appendice V richiamata nell'art. 236 RCDS e il passaggio della circolare 25981 del 6/9/2023 solo per cercare di capire la ratio di questa richiesta di nulla osta. Premettendo che una soluzione possa essere una precisazione che per portabagagli omologati come tali /R26 UN/ECE), basti una relazione tecnica per procedere a vista e collaudo come fosse il nulla osta dell'allestitore. O equiparare la modifica a quelle indicate nel comma 1 dell'art. 236. Dispositivo dell'art. 78 Codice della strada 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali(1). 2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione Art. 236 Regolamento attuazione al codice della strada Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge. 2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta. APPENDICE V ART. 227 (CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI) A - Masse, dimensioni ed allestimenti a) Massa in ordine di marcia (tara). b) Massa massima tecnicamente ammissibile. c) Masse massime sugli assi. d) Dimensioni massime di ingombro. e) Numero assi ed interassi. f) Carreggiate. g) Sbalzi massimi. h) Fascia di ingombro. i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti. l) Tipo della struttura portante. m) Carrozzeria. n) Attrezzature particolari. V Circolare 25981 del 6/9/2023 È ammessa l’installazione, fin dall’origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. L’eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell’autocaravan. Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un’officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell’art 78 del CdS da parte dell’U.M.C. Domanda…. In quale parte e in base a quale norma si richiede il nulla osta dell’allestitore o da un’officina dal medesimo autorizzata (fase 2) e non è ritenuta sufficiente una relazione peritale per procedere a montare come portamoto un portabagagli omologato in base al Regolamento 26 UN/ECE?
In risposta al messaggio di ex camionaro del 03/11/2023 alle 17:47:30Infatti non si poteva su tutti i camper ma era da rispettare determinati criteri di sbalzo e peso.
per mia fortuna il problema non mi riguarda e probabilmente per questo motivo mi era sfuggito il fatto di montare un portatutto o portapacchi da 150 Kg sarebbe semplice in quanto il cosiddetto è omologato in EU mah spero di capire male in quanto 150 kg NON SONO UNO SCHERZO sul post di un furgonato figuriamoci su camper con certi sbalzi
In risposta al messaggio di ex camionaro del 03/11/2023 alle 17:47:30Si ma coinvolge anche i portabici che pesano meno di 1/3
per mia fortuna il problema non mi riguarda e probabilmente per questo motivo mi era sfuggito il fatto di montare un portatutto o portapacchi da 150 Kg sarebbe semplice in quanto il cosiddetto è omologato in EU mah spero di capire male in quanto 150 kg NON SONO UNO SCHERZO sul post di un furgonato figuriamoci su camper con certi sbalzi
In risposta al messaggio di ex camionaro del 03/11/2023 alle 17:47:30150 kg sono un esempio. Linnepe li produce di questa portata, il mio ha portata inferiore. Comunque devi rispettare sbalzo e peso sugli assi. Se sei dentro... dove sta il problema?
per mia fortuna il problema non mi riguarda e probabilmente per questo motivo mi era sfuggito il fatto di montare un portatutto o portapacchi da 150 Kg sarebbe semplice in quanto il cosiddetto è omologato in EU mah spero di capire male in quanto 150 kg NON SONO UNO SCHERZO sul post di un furgonato figuriamoci su camper con certi sbalzi
In risposta al messaggio di Steu851 del 03/11/2023 alle 20:14:52non volevo fare polemiche in quanto credo di esserne esente spero che esca una normativa CHIARA non solo su questo punto ma anche su molti aspetti del codice della strada(la speranza è l,ultima a morire) sinceramente siamo in EU ma mi pare per modo di dire al momento attuale da quel poco che capisco sul tema specifico è un CAOS.
Si ma coinvolge anche i portabici che pesano meno di 1/3
In risposta al messaggio di ex camionaro del 04/11/2023 alle 08:14:06Che è caos penso sia chiaro (quasi) a tutti, quello che intendevo sottolineare è che il numero dei portacose montati sui veicoli ricreazionali è una frazione dei portabici utilizzati su autovetture e furgoni
non volevo fare polemiche in quanto credo di esserne esente spero che esca una normativa CHIARA non solo su questo punto ma anche su molti aspetti del codice della strada(la speranza è l,ultima a morire) sinceramente siamo in EU ma mi pare per modo di dire al momento attuale da quel poco che capisco sul tema specifico è un CAOS.
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/11/2023 alle 00:00:00Vediamo se possono essere condivisi o smentiti i seguenti assunti:
Karbon17 ha scritto: Il buon senso mi induce a sperare che sia portamoto che portatutto [1] possono continuare ad esistere previo collaudo,certificato ed omologazione [2] con trascrizione sulla carta di circolazione dallamotorizzazione. ============================== Premesso che si tratta, piu' correttamente, di: [1] nomi commerciali differenti attribuiti alla stessa entita' tecnica indipendente di tipo portabagagli omologata 26R (o 74/483/CE) [2] visita e prova ex art. 78 CdS, e' l'unica strada per regolarizzare il montaggio di queste strutture nello sbalzo posteriore degli autocaravan. Peraltro e' una strada attualmente preclusa per la posizione che il MIT ha di recente assunto in materia. Si confida che il MIT possa rivedere l'attuale posizione negativa in considerazione della disparita' di trattamento nei confronti degli autocaravan che sono stati omologati con la previsione di montaggio facoltativo di portabagagli (omologati 26R) quali strutture portamoto e che, previa visita e prova, conservano il diritto al montaggio successivo all'immatricolazione.
In risposta al messaggio di marinox del 04/11/2023 alle 16:30:30Pur non avendone un interesse diretto, ieri ho visto questo video
da ignorante in materia chiedo : tecnicamente questa circolare (?) o come si chiama se ha una validità e se non fosse ratificata la sua scadenza sarebbe ? . resto comunque in attesa della diatriba che sarà discussa traGOLDSCHMITT e il ministero x il semplice fatto che una ditta che investe e vende un prodotto con il nulla osta del ministero si veda a distanza di ANNI bloccata da piccole persone che invece di mettere a NORMA un delicato prodotto x il settore ricreazionale e turistico si inalberi a fumose norme x spiazzare quanti hanno finora investito . se effettivamente la LACUNA VA' colmata giuridicamente x rispettare la sicurezza e il GIUSTO approccio x quanti transitano sulle strade maggiormente essi DEVONO rendersi conto che quando APPROVANO un prodotto collaudato con tutte le forme del caso ESSO è un dato di fatto . naturalmente dopo un periodo sperimentale x evoluzione e x capire meglio la direzione che tale prodotto ha una ratifica se manifestata da problematiche è d'obbligo . è lo stesso problema che i monopattini hanno avuto ,incidenti e due persone a bordo senza dimenticarsi la velocità e il dimenarsi sui marciapiedi . quindi se si vuole regolarizzare tali prodotti che potrebbero rivelarsi pericolosi x la circolazione SI INTERVENGHI SENZA perdere tempo e sopratutto SENZA INNERVOSIRE le ditte interessate . carlo
link
In risposta al messaggio di giorgioste del 09/11/2023 alle 09:20:26a parte qualche corbelleria, è interessante, soprattutto la parte che consiglia di andare a vedere un video dove spiega dettagliatamente che è
Pur non avendone un interesse diretto, ieri ho visto questo video link Ovviamente quanto dice è da approfondire, ed è meglio che lo faccia chi ci capisce di più di norme e leggi, ma diceva che per essere attuativo doveva essere fatto qualcosa entro una data già scaduta e che i produttori sono ricorsi al TAR e a breve dovrebbe esserci l'udienza.
questo
In risposta al messaggio di francochico del 18/10/2023 alle 22:44:41Ciò che scrivono è corretto. Peccato che tra i giri di parole non affermino mai che su quei portacarichi sia possibile caricare motocicli. Strano! Insomma continuano ad affermare che quei portacarici(sono e devono rssere amovibili!) possono liberamente circolare ed è pacifico che sia cosi. Devono rispondere alla domanda: posso legittimamente caricare e circolare coi tuoi portacarichi e senza che vengano annotati sul libretto? Non ti risponderanno mai nettamente di si, perchè se lo facessero potrebbero essere chiamati a risponderne dalla clientela.
Collegandomi al sito della Goldschmitt Italia appare questo scritto... AVVISO ALLA CLIENTELA Gentile Cliente, siamo perfettamente a conoscenza della circolare di Settembre e quella di Ottobre che sembrano voler espressamentecreare una dannosa confusione e disinformazione sui dispositivi portacarichi. Riteniamo che tali circolari siano frutto di un palese errore, oltre al fatto che riportano sconcertanti inesattezze, inammissibili da parte di un'Autorità europea. I nostri dispositivi portacarichi omologati R26 sono regolari a tutti gli effetti di legge e il Ministero dei trasporti non può impedire la libera circolazione e l'utilizzo di tali prodotti così come stabilito dagli accordi internazionali. Detto quanto sopra ci siamo già attivati e abbiamo denunciato il Ministero dei trasporti, in attesa che rettifichino, abroghino,o modifichino quanto da loro erroneamente scritto e in completa infrazione della regolamentazione inerente il libero scambio e circolazione di prodotti sull'intero territorio della UE. Nel frattempo chiediamo a tutti di avere pazienza e di lasciarci lavorare per difendere le nostre e le vostre legittime posizioni. Rimaniamo comunque a Vostra completa disposizione, ringraziandovi.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/11/2023 alle 09:59:22se x favore un dato . il tempo x ascoltare dove è il punto interessante ?
a parte qualche corbelleria, è interessante, soprattutto la parte che consiglia di andare a vedere un video dove spiega dettagliatamente che è questo
In risposta al messaggio di marinox del 09/11/2023 alle 17:02:29Alla fine dal minuto 1:25:00 in risposta ad una domanda, per il resto si parla di altro.
se x favore un dato . il tempo x ascoltare dove è il punto interessante ? carlo
GU L 215 del 14.8.2010, pag. 27
- M1In risposta al messaggio di marinox del 09/11/2023 alle 17:02:29Non c'è, sembra The devi cha parla per oltre 1 ora (senza offesa ma scrive in modo troppo ministeriale)
se x favore un dato . il tempo x ascoltare dove è il punto interessante ? carlo