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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 03/11/2023 alle: 12:34:56

Metto in stand-by la mia partecipazione a questa discussione, perche' tanto c'e' da attendere un eventuale ripensamento del MIT sulla materia, e vado ad aprire una separata discussione sulla tenda-parasole (funzionale ad esporre il mio approfondimento sull'art. 164 CdS).
 
16
salito
salito
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21/03/2009 28543
Rispondi Abuso
Inserito il 03/11/2023 alle: 13:04:55
sembra sia stato il gatto del custode ...non il lava pavimenti che è fratello del cognato di sora Rosa 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 378
Rispondi Abuso
Inserito il 03/11/2023 alle: 13:42:00
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/11/2023 alle 00:00:00

Karbon17 ha scritto: Il buon senso mi induce a sperare che sia portamoto che portatutto [1] possono continuare ad esistere previo collaudo,certificato ed omologazione [2] con trascrizione sulla carta di circolazione dalla
motorizzazione. ============================== Premesso che si tratta, piu' correttamente, di: [1]  nomi commerciali differenti attribuiti alla stessa entita' tecnica indipendente di tipo portabagagli omologata 26R (o 74/483/CE) [2]  visita e prova ex art. 78 CdS, e' l'unica strada per regolarizzare il montaggio di queste strutture nello sbalzo posteriore degli autocaravan. Peraltro e' una strada attualmente preclusa per la posizione che il MIT ha di recente assunto in materia. Si confida che il MIT possa rivedere l'attuale posizione negativa in considerazione della disparita' di trattamento nei confronti degli autocaravan che sono stati omologati con la previsione di montaggio facoltativo di portabagagli (omologati 26R) quali strutture portamoto e che, previa visita e prova, conservano il diritto al montaggio successivo all'immatricolazione.  
...
Questa è una delle strade che sarebbe utile percorrere fino in fondo per sbrogliare questa matassa che non credo alla fine dei salmi darà ragione al ministero.

A parte la normativa europea, è illogico che che una struttura portabagagli omologata per 150 kg su specifici veicoli non sia montabile come portamoto sugli stessi veicoli con semplice presa d'atto dell'omologazione come portabagli per quello specifico veicolo.

Comunque resta da chiarire in quale norma sia previsto questo nulla osta o sia una semplice interpretazione del Ministero che non stà scritta nella norma, essendo previsto, salvo errore,  solo per quanto riguarda gli interventi al motore (art. 236 comma 2 lettera M).

A tal proposito mi permetto di mettere in sequenza l'art. 78 cds, l'art. 236 reg. attuazione, l'appendice V richiamata nell'art. 236 RCDS e il passaggio della circolare 25981 del 6/9/2023 solo per cercare di capire la ratio di questa richiesta di nulla osta. Premettendo che una soluzione possa essere una precisazione che per portabagagli omologati come tali /R26 UN/ECE), basti una relazione tecnica per procedere a vista e collaudo come fosse il nulla osta dell'allestitore. O equiparare la modifica a quelle indicate nel comma 1 dell'art. 236. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dispositivo dell'art. 78 Codice della strada
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 

71

 e 

72

, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali

(1)

.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione
 
Art. 236 Regolamento attuazione al codice della strada
Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
 
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
 
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
 
APPENDICE V
ART. 227
(CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI)
 
A - Masse, dimensioni ed allestimenti
a) Massa in ordine di marcia (tara).
b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
c) Masse massime sugli assi.
d) Dimensioni massime di ingombro.
e) Numero assi ed interassi.
f) Carreggiate.
g) Sbalzi massimi.
h) Fascia di ingombro.
i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
l) Tipo della struttura portante.
m) Carrozzeria.
n) Attrezzature particolari. V
Circolare 25981 del 6/9/2023
È ammessa l’installazione, fin dall’origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di
strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan.
L’eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle
autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta
ciclomotori già omologata dal costruttore dell’autocaravan.
Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione
e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata
apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un’officina dal medesimo
autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell’art 78 del CdS da parte dell’U.M.C.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda…. In quale parte e in base a quale norma si richiede il nulla osta dell’allestitore o da un’officina dal medesimo autorizzata (fase 2) e non è ritenuta sufficiente una relazione peritale per procedere a montare come  portamoto un portabagagli omologato in base al Regolamento 26 UN/ECE?
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 03/11/2023 alle 13:43:26
15
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Rispondi Abuso
Inserito il 03/11/2023 alle: 14:41:07
In risposta al messaggio di comesquirol98 del 02/11/2023 alle 19:52:55

Io ho capito solo che se giro come ho fatto fino ad ora, più che delle forze dell’ordine devo preoccuparmi di @Thedevil, che se mi vede mi denuncia perfino alla Digos…. sarà tutta la frustrazione accumulata in anni in riva al fiume mentre la gente girava e si divertiva. Ma daaai. 
Non ho capito la tua risposta al mio quesito.
quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas, quello che succede sul forum resta sul forum
Lapponia in camper
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Cornovaglia in Camper - II episodio
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comesquirol98
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Rispondi Abuso
Inserito il 03/11/2023 alle: 15:41:38
In risposta al messaggio di Subalpino del 03/11/2023 alle 14:41:07

Non ho capito la tua risposta al mio quesito.
Infatti non era una risposta al tuo quesito laugh. Ho solo quotato il tuo messaggio
7
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4033
Rispondi Abuso
Inserito il 03/11/2023 alle: 17:47:30
In risposta al messaggio di Anto1957 del 03/11/2023 alle 13:42:00

Questa è una delle strade che sarebbe utile percorrere fino in fondo per sbrogliare questa matassa che non credo alla fine dei salmi darà ragione al ministero. A parte la normativa europea, è illogico che che una struttura
portabagagli omologata per 150 kg su specifici veicoli non sia montabile come portamoto sugli stessi veicoli con semplice presa d'atto dell'omologazione come portabagli per quello specifico veicolo. Comunque resta da chiarire in quale norma sia previsto questo nulla osta o sia una semplice interpretazione del Ministero che non stà scritta nella norma, essendo previsto, salvo errore,  solo per quanto riguarda gli interventi al motore (art. 236 comma 2 lettera M). A tal proposito mi permetto di mettere in sequenza l'art. 78 cds, l'art. 236 reg. attuazione, l'appendice V richiamata nell'art. 236 RCDS e il passaggio della circolare 25981 del 6/9/2023 solo per cercare di capire la ratio di questa richiesta di nulla osta. Premettendo che una soluzione possa essere una precisazione che per portabagagli omologati come tali /R26 UN/ECE), basti una relazione tecnica per procedere a vista e collaudo come fosse il nulla osta dell'allestitore. O equiparare la modifica a quelle indicate nel comma 1 dell'art. 236.  Dispositivo dell'art. 78 Codice della strada 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali(1). 2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione   Art. 236 Regolamento attuazione al codice della strada Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.   2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:   a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.   APPENDICE V ART. 227 (CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI)   A - Masse, dimensioni ed allestimenti a) Massa in ordine di marcia (tara). b) Massa massima tecnicamente ammissibile. c) Masse massime sugli assi. d) Dimensioni massime di ingombro. e) Numero assi ed interassi. f) Carreggiate. g) Sbalzi massimi. h) Fascia di ingombro. i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti. l) Tipo della struttura portante. m) Carrozzeria. n) Attrezzature particolari. V Circolare 25981 del 6/9/2023 È ammessa l’installazione, fin dall’origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. L’eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell’autocaravan. Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un’officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell’art 78 del CdS da parte dell’U.M.C.   Domanda…. In quale parte e in base a quale norma si richiede il nulla osta dell’allestitore o da un’officina dal medesimo autorizzata (fase 2) e non è ritenuta sufficiente una relazione peritale per procedere a montare come  portamoto un portabagagli omologato in base al Regolamento 26 UN/ECE?  
...
per mia fortuna il problema non mi riguarda e probabilmente per questo motivo mi era sfuggito il fatto di montare un portatutto o portapacchi da 150 Kg sarebbe semplice in quanto il cosiddetto è omologato in EU mah spero di capire male in quanto 150 kg NON SONO UNO SCHERZO sul post di un furgonato figuriamoci su camper con certi sbalzi
nonno pat 49
5
tuzzato
tuzzato
27/06/2020 320
Rispondi Abuso
Inserito il 03/11/2023 alle: 17:54:24
In risposta al messaggio di ex camionaro del 03/11/2023 alle 17:47:30

per mia fortuna il problema non mi riguarda e probabilmente per questo motivo mi era sfuggito il fatto di montare un portatutto o portapacchi da 150 Kg sarebbe semplice in quanto il cosiddetto è omologato in EU mah spero di capire male in quanto 150 kg NON SONO UNO SCHERZO sul post di un furgonato figuriamoci su camper con certi sbalzi
Infatti non si poteva su tutti i camper ma era da rispettare determinati criteri di sbalzo e peso.

Vero è anche che probabilmente molti sono stati installati fuori da ogni grazia di Dio ... Quindi ben venga da questo punto di vista un controllo/stretta.

Simone
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3016
Rispondi Abuso
Inserito il 03/11/2023 alle: 20:14:52
In risposta al messaggio di ex camionaro del 03/11/2023 alle 17:47:30

per mia fortuna il problema non mi riguarda e probabilmente per questo motivo mi era sfuggito il fatto di montare un portatutto o portapacchi da 150 Kg sarebbe semplice in quanto il cosiddetto è omologato in EU mah spero di capire male in quanto 150 kg NON SONO UNO SCHERZO sul post di un furgonato figuriamoci su camper con certi sbalzi
Si ma coinvolge anche i portabici che pesano meno di 1/3
Adria Coral Compact, il camper coupè
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 378
Rispondi Abuso
Inserito il 03/11/2023 alle: 21:20:33
In risposta al messaggio di ex camionaro del 03/11/2023 alle 17:47:30

per mia fortuna il problema non mi riguarda e probabilmente per questo motivo mi era sfuggito il fatto di montare un portatutto o portapacchi da 150 Kg sarebbe semplice in quanto il cosiddetto è omologato in EU mah spero di capire male in quanto 150 kg NON SONO UNO SCHERZO sul post di un furgonato figuriamoci su camper con certi sbalzi
150 kg sono un esempio. Linnepe li produce di questa portata, il mio ha portata inferiore. Comunque devi rispettare sbalzo e peso sugli assi. Se sei dentro... dove sta il problema?
La verità non piace.
7
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4033
Rispondi Abuso
Inserito il 04/11/2023 alle: 08:14:06
In risposta al messaggio di Steu851 del 03/11/2023 alle 20:14:52

Si ma coinvolge anche i portabici che pesano meno di 1/3
non volevo fare polemiche in quanto credo di esserne esente spero che esca una normativa CHIARA non solo su questo punto ma anche su molti aspetti del codice della strada(la speranza è l,ultima a morire) sinceramente siamo in EU ma mi pare per modo di dire al momento attuale da quel poco che capisco sul tema specifico è un CAOS.
nonno pat 49
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3016
Rispondi Abuso
Inserito il 04/11/2023 alle: 11:31:33
In risposta al messaggio di ex camionaro del 04/11/2023 alle 08:14:06

non volevo fare polemiche in quanto credo di esserne esente spero che esca una normativa CHIARA non solo su questo punto ma anche su molti aspetti del codice della strada(la speranza è l,ultima a morire) sinceramente siamo in EU ma mi pare per modo di dire al momento attuale da quel poco che capisco sul tema specifico è un CAOS.
Che è caos penso sia chiaro (quasi) a tutti, quello che intendevo sottolineare è che il numero dei portacose montati sui veicoli ricreazionali è una frazione dei portabici utilizzati su autovetture e furgoni 
Adria Coral Compact, il camper coupè
16
marinox
marinox
30/09/2009 5087
Rispondi Abuso
Inserito il 04/11/2023 alle: 16:30:30
da ignorante in materia chiedo : tecnicamente questa circolare (?) o come si chiama se ha una validità e se non fosse ratificata la sua scadenza sarebbe ? . resto comunque in attesa della diatriba che sarà discussa tra GOLDSCHMITT e il ministero x il semplice fatto che una ditta che investe e vende un prodotto con il nulla osta del ministero si veda a distanza di ANNI bloccata da piccole persone che invece di mettere a NORMA un delicato prodotto x il settore ricreazionale e turistico si inalberi a fumose norme x spiazzare quanti hanno finora investito . se effettivamente la LACUNA VA' colmata giuridicamente x rispettare la sicurezza e il GIUSTO approccio x quanti transitano sulle strade maggiormente essi DEVONO rendersi conto che quando APPROVANO un prodotto collaudato con tutte le forme del caso ESSO è un dato di fatto . naturalmente dopo un periodo sperimentale x evoluzione e x capire meglio la direzione che tale prodotto ha una ratifica se manifestata da problematiche è d'obbligo . è lo stesso problema che i monopattini hanno avuto ,incidenti e due persone a bordo senza dimenticarsi la velocità e il dimenarsi sui marciapiedi . quindi se si vuole regolarizzare tali prodotti che "potrebbero " rivelarsi pericolosi x la circolazione SI INTERVENGHI SENZA perdere tempo e sopratutto SENZA INNERVOSIRE le ditte interessate .

carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 378
Rispondi Abuso
Inserito il 09/11/2023 alle: 08:45:44
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/11/2023 alle 00:00:00

Karbon17 ha scritto: Il buon senso mi induce a sperare che sia portamoto che portatutto [1] possono continuare ad esistere previo collaudo,certificato ed omologazione [2] con trascrizione sulla carta di circolazione dalla
motorizzazione. ============================== Premesso che si tratta, piu' correttamente, di: [1]  nomi commerciali differenti attribuiti alla stessa entita' tecnica indipendente di tipo portabagagli omologata 26R (o 74/483/CE) [2]  visita e prova ex art. 78 CdS, e' l'unica strada per regolarizzare il montaggio di queste strutture nello sbalzo posteriore degli autocaravan. Peraltro e' una strada attualmente preclusa per la posizione che il MIT ha di recente assunto in materia. Si confida che il MIT possa rivedere l'attuale posizione negativa in considerazione della disparita' di trattamento nei confronti degli autocaravan che sono stati omologati con la previsione di montaggio facoltativo di portabagagli (omologati 26R) quali strutture portamoto e che, previa visita e prova, conservano il diritto al montaggio successivo all'immatricolazione.  
...
Vediamo se possono essere condivisi o smentiti i seguenti assunti:
  1. Nessuna circolare ministeriale può revocare una omologazione di una Entità Tecnica Indipendente rilasciata in base al Regolamento UN/ECE 26 di altro stato membro, che include il KIT di fissaggio per trasportare moto/scooter così da rendere sicuro il trasporto come richiesto dall’art. 164 del codice della strada Italiano.
  2. Per revocare la possibilità di utilizzo del Portabagli così omologato, serve la procedura dei cui all’art. 56 comma 6 del Regolamento 2018/858 che allo stato attuale l’ente omologatore Italiano NON ha richiesto.
  3. La circolare 30187 del 12.10.2023 per la parte in cui conterrebbe l’abrogazione della circolare 60942 del 2/9/2008 si basa su una evidente svista per i veicoli di categoria M1 in quanto afferma che mancherebbe nell’Allegato II al regolamento ECE 2018/858 il riferimento al Regolamento UN/ECE 26: affermazione falsa.
  4. Nell’Allegato II il Regolamento UN/ECE è richiamato espressamente al riferimento nr. 16 A "Sporgenze esterne Regolamento (CE) n. 661/2009   e Regolamento UN n. 26” con riferimento alla loro applicabilità ai veicoli di categoria M1 mentre manca in detto richiamo “16 A” l’applicabilità a veicoli di categoria M2, M3 e N2 e N3 cui si riferisce evidentemente questa parte della Circolare 30187, elemento questo rafforzato dal fatto che all’ultimo capoverso la circolare 30187 menzionata richiama la Direttiva 96/53/CE che per l’appunto si applica … «alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2, M3 e N2 e N3…».
  5. Il preteso nulla osta dell’allestitore di FASE II da parte degli UFFICI MTC è in contrasto con la lettera degli art. 78 del codice della strada e dall’art. 236 del Regolamento di Attuazione al Codice della strada per montaggi successivi che interessino modifiche o sostituzione del telaio ove  è prevista e sufficiente  ... «la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge» (cfr. comma 1 dell’art. 236). Il nulla osta è previsto solo per interventi a motore e supporti al motore (Art. 236 comma comma 2 lettera M primo periodo ove è scritto … il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta. 
La verità non piace.
9
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4651
Rispondi Abuso
Inserito il 09/11/2023 alle: 09:20:26
In risposta al messaggio di marinox del 04/11/2023 alle 16:30:30

da ignorante in materia chiedo : tecnicamente questa circolare (?) o come si chiama se ha una validità e se non fosse ratificata la sua scadenza sarebbe ? . resto comunque in attesa della diatriba che sarà discussa tra
GOLDSCHMITT e il ministero x il semplice fatto che una ditta che investe e vende un prodotto con il nulla osta del ministero si veda a distanza di ANNI bloccata da piccole persone che invece di mettere a NORMA un delicato prodotto x il settore ricreazionale e turistico si inalberi a fumose norme x spiazzare quanti hanno finora investito . se effettivamente la LACUNA VA' colmata giuridicamente x rispettare la sicurezza e il GIUSTO approccio x quanti transitano sulle strade maggiormente essi DEVONO rendersi conto che quando APPROVANO un prodotto collaudato con tutte le forme del caso ESSO è un dato di fatto . naturalmente dopo un periodo sperimentale x evoluzione e x capire meglio la direzione che tale prodotto ha una ratifica se manifestata da problematiche è d'obbligo . è lo stesso problema che i monopattini hanno avuto ,incidenti e due persone a bordo senza dimenticarsi la velocità e il dimenarsi sui marciapiedi . quindi se si vuole regolarizzare tali prodotti che potrebbero rivelarsi pericolosi x la circolazione SI INTERVENGHI SENZA perdere tempo e sopratutto SENZA INNERVOSIRE le ditte interessate . carlo
...
Pur non avendone un interesse diretto, ieri ho visto questo video

link


Ovviamente quanto dice è da approfondire, ed è meglio che lo faccia chi ci capisce di più di norme e leggi, ma diceva che per essere attuativo doveva essere fatto qualcosa entro una data già scaduta e che i produttori sono ricorsi al TAR e a breve dovrebbe esserci l'udienza.

 
Il dubbio è l'inizio della conoscenza.

15
impiegatodelvolante
impiegatodel...
rating

14/01/2010 29640
Rispondi Abuso
Inserito il 09/11/2023 alle: 09:59:22
In risposta al messaggio di giorgioste del 09/11/2023 alle 09:20:26

Pur non avendone un interesse diretto, ieri ho visto questo video link Ovviamente quanto dice è da approfondire, ed è meglio che lo faccia chi ci capisce di più di norme e leggi, ma diceva che per essere attuativo doveva essere fatto qualcosa entro una data già scaduta e che i produttori sono ricorsi al TAR e a breve dovrebbe esserci l'udienza.  
a parte qualche corbelleria, è interessante, soprattutto la parte  che consiglia di andare a vedere un video dove spiega dettagliatamente che è

questo

 
Silvio
17
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Rispondi Abuso
Inserito il 09/11/2023 alle: 10:24:57
In risposta al messaggio di francochico del 18/10/2023 alle 22:44:41

Collegandomi al sito della Goldschmitt Italia appare questo scritto... AVVISO ALLA CLIENTELA Gentile Cliente, siamo perfettamente a conoscenza della circolare di Settembre e quella di Ottobre che sembrano voler espressamente
creare una dannosa confusione e disinformazione sui dispositivi portacarichi. Riteniamo che tali circolari siano frutto di un palese errore, oltre al fatto che riportano sconcertanti inesattezze, inammissibili da parte di un'Autorità europea. I nostri dispositivi portacarichi omologati R26 sono regolari a tutti gli effetti di legge e il Ministero dei trasporti non può impedire la libera circolazione e l'utilizzo di tali prodotti così come stabilito dagli accordi internazionali. Detto quanto sopra ci siamo già attivati e abbiamo denunciato il Ministero dei trasporti, in attesa che rettifichino, abroghino,o modifichino quanto da loro erroneamente scritto e in completa infrazione della regolamentazione inerente il libero scambio e circolazione di prodotti sull'intero territorio della UE. Nel frattempo chiediamo a tutti di avere pazienza e di lasciarci lavorare per difendere le nostre e le vostre legittime posizioni. Rimaniamo comunque a Vostra completa disposizione, ringraziandovi.  
...
Ciò che scrivono è corretto. Peccato che tra i giri di parole non affermino mai che su quei portacarichi sia possibile caricare motocicli.  Strano! Insomma continuano ad affermare che quei portacarici(sono e devono rssere amovibili!) possono liberamente circolare ed è pacifico che sia cosi.  Devono rispondere alla domanda: posso legittimamente caricare e circolare coi tuoi portacarichi e senza che vengano annotati sul libretto? Non ti risponderanno mai nettamente di si, perchè se lo facessero potrebbero essere chiamati a risponderne dalla clientela. 
16
marinox
marinox
30/09/2009 5087
Rispondi Abuso
Inserito il 09/11/2023 alle: 17:02:29
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/11/2023 alle 09:59:22

a parte qualche corbelleria, è interessante, soprattutto la parte  che consiglia di andare a vedere un video dove spiega dettagliatamente che è questo 
se x favore un dato . il tempo x ascoltare dove è il punto interessante ? 

carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 378
Rispondi Abuso
Inserito il 09/11/2023 alle: 17:25:34
In risposta al messaggio di marinox del 09/11/2023 alle 17:02:29

se x favore un dato . il tempo x ascoltare dove è il punto interessante ?  carlo
Alla fine dal minuto 1:25:00  in risposta ad una domanda, per il resto si parla di altro.
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 09/11/2023 alle 17:35:10
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 378
Rispondi Abuso
Inserito il 09/11/2023 alle: 17:29:58
Risposta a TheDevil suo posto originario nell’altra discussione su:   Montaggio [o trasporto] di tenda-parasole 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TheDevil  Inserito il 09/11/2023 alle: 14:14:14
  • Anto1957 ha scritto:
... dove starebbe scritto che un veicolo o una entità tecnica indipendente, pur immessi sul mercato, debba ancora avere altra autorizzazione per essere usato?
Cortesemente un riferimento normativo...
  • Fine Anto1957
   ==============================
  • TheDevil  
Veicolo: art. 35 della Convenzione sulla circolazione stradale (conclusa a Vienna l’8 novembre 1968).
Entità tecnica indipendente: Allegato II del Regolamento UE 2019/2144 (uno tra tanti riferimenti normativi).
--------------------
p.s. Comunque la discussione verte unicamente sulla tenda-parasole, per la quale non e' prevista ne' omologazione ex Reg. 2018/858 ne' autorizzazione, che sono - quindi - materia estranea qui.
  • Fine TheDevil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Scusa, l’art. 35 della convenzione (datata 1968) tratta della circolazione stradale e dei documenti dei veicoli. Le omologazioni sono riservate ormai a Direttive e Regolamenti europei.
Non dà disposizioni sulle omologazioni. Dò per scontato che Veicoli debbano avere propri documenti, e proprie omologazioni,  ma il rilascio dei documenti non costituisce  “approvazione” successiva all’omologazione.  Dubbi per “immatricolazione” di entità tecniche indipendenti cfr oltre. Sono atti dovuti in presenza di omologazioni rilasciate da autorità preposte che hanno valutato i requisiti.
Vorrei vedere un rifiuto di rilascio di una CDC ad un’autoveicolo FCA-FIAT  regolarmente omologato e poi possiamo discutere di questo.  
Poi. Per me fino a citazione di chiara e precisa norma contraria di livello europeo, che comporti obblighi per un costruttore di omologare  entità tecniche indipendenti, nello specifico PORTABAGAGLI suscettibili di separata  omologazione come UNECE 26,  o di entità definita PORTAMOTO a livello europeo o anche nel CDS italiano resta un accessorio che può essere aggiunto successivamente e non essere presente né previsto dall’allestitore Fase II. Possiamo discutere se per essere usato debba essere trascritto o no sulla CDC,   ma questo a livello EUROPEO.  

Prima dell’ «Allegato II del Regolamento UE 2019/2144 (uno tra tanti riferimenti normativi) (cit. TheThevil)»  c’è un articolo 4:

CAPO II  - Obblighi dei costruttori - Articolo 4 - Obblighi generali e requisiti tecnici
1.   I costruttori dimostrano che tutti i nuovi veicoli che sono immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione e tutti i nuovi sistemi, componenti ed entità tecniche che sono immessi sul mercato o messi in circolazione sono omologati conformemente ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.
2.   L’omologazione in conformità dei regolamenti UNECE di cui all’allegato I è considerata un’omologazione UE in conformità dei requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.

Ora qui è da notare che il termine “immatricolazione” è citato per i veicoli non per per i nuovi sistemi ed entità tecniche. La norma distingue. Vorrà dire qualcosa no?

E l’allegato I citato dall’art. che  contiene:
26 - Sporgenze esterne - serie di modifiche 03 - 

GU L 215 del 14.8.2010, pag. 27

 - M1

 
Pertanto l’omologazione delle entità tecniche omologate in base al Regolamento 26 “è considerata un’omologazione UE in conformità dei requisiti del presente regolamento” (2019/2144)…
Pertanto, 1) l’immissione sul mercato dei portabagagli risponde anche al Regolamento 2019/2144. Non è soggetto a immatricolazione non essendo un veicolo.

E una volta omologato può essere immesso senza altra formalità.

 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 09/11/2023 alle 17:50:09
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3016
Rispondi Abuso
Inserito il 09/11/2023 alle: 17:36:23
In risposta al messaggio di marinox del 09/11/2023 alle 17:02:29

se x favore un dato . il tempo x ascoltare dove è il punto interessante ?  carlo
Non c'è, sembra The devi cha parla per oltre 1 ora (senza offesa ma scrive in modo troppo ministeriale) 
Ti riassumo:
Parlano quasi esclusivamente di portabici con brevi accenni al portamoto. 
Se il portabici copre le luci (anche solo il terzo stop) e/o la targa va verificato in motorizzazione dove indicheranno sul nuovo libretto (niente adesivo in questo caso) marca e modello del portabici su cui va applicata la targa ripetitrice (quella ministeriale, non quella di Amazon) ci sono degli ingombri massimi e deve rispettare la portata del gancio (se fissato in quel modo) se fissato al telaio (portamoto) ci deve essere il nullaosta del costruttore (se non ho capito male); praticamente solo i portabici da tetto sarebbero di libero uso in quanto quelli da portellone (parlando di auto) quasi sicuramente vanno a coprire il terzo stop. 
Una incongruenza di sti geni è che con un portabici da gancio omologato è trascritto non si può sporgere dalla sagoma del veicolo nemmeno con le ruote della bici, se si usa un portabici da portellone può sporgere di 30 cm. 
Hanno dimostrato anche poca conoscenza del mercato, mostrando la foto di un portabici da tetto col meccanismo che scende lateralmente per caricare comodamente le bici per dire che non si possono mettere carichi sporgenti laterali, e nelle risposte ad una domanda specifica sul gancio non da traino (come quello di BMW) manco ha capito di cosa si stava parlando. 
Per il discorso spegnimento luci non sono stati in grado di dare una risposta chiara, farfugliando relativamente al regolamento Onu che determina quante e come devono essere le luci, però se il costruttore non prevede lo spegnimento si può evitare. 
Altra perla, un portabici da portellone montato alla ammmiocuggino che copre targa fari e con le bici che sporgono lateralmente avrebbe sanzioni più leggere di uno da gancio in regola con le ruote delle bici che sporgono.
Esilerante che prima hanno detto e ribadito che prima della legge e delle circolari qualsiasi portabici che va a coprire luci e o targa erano vietati, mentre poi hanno detto che i portabici da gancio (che sarebbero vietati) sono i più diffusi 
Adria Coral Compact, il camper coupè

Modificato da Steu851 il 09/11/2023 alle 17:41:46
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