In risposta al messaggio di marinox del 09/11/2023 alle 17:02:29non so perchè, ma hanno tolto il collegamento al link, sia il mio che al post sopra il mio
se x favore un dato . il tempo x ascoltare dove è il punto interessante ? carlo
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/11/2023 alle 17:39:25Io li vedo e funzionano
non so perchè, ma hanno tolto il collegamento al link, sia il mio che al post sopra il mio
In risposta al messaggio di Steu851 del 09/11/2023 alle 17:44:07A me non funzionano.
Io li vedo e funzionano
In risposta al messaggio di masivo del 09/11/2023 alle 18:46:55li rimetto
A me non funzionano. Correggo, funzionano anche se non sembra debbano funzionare, bisogna avere fede e cliccare sopra .
La follia dei portabici fuori legge! [ novembre 2023 ] - YouTube
Il Punto Live: Installazione strutture portasci, portabiciclette o bagagli - Protospataro - Biagetti - YouTube
In risposta al messaggio di Anto1957 del 10/11/2023 alle 09:39:16
Ripropongo con aggiornamento del punto 1 e 6, grazie alla citazione, ad abbundiantiam, di TheDevil del Regolamento 2019/2144. Credo che lo scopo di noi CAMPERISTI sia quello di capire come difendersi da eventuali verbaliin caso di controllo. Quindi il mio scopo è elaborare una nota da far mettere a verbale o da utilizzare per contrapporsi in sede giudiziaria. Vediamo se possono essere condivisi o smentiti i seguenti assunti:L'entità tecnica indipendente montata sull'Autocaravan ha una propria omologazione in base al Rgolamento UNECE 26, richiamato e riconosciuto nell'allegato II al Regolamento 2018/858 e nell'allegato I al Regolamento 2019/2144; omologazione nr. EXX 26R 03-XXXX. Nessuna circolare ministeriale o atto amministrativo italiano può revocare una omologazione di una Entità Tecnica Indipendente rilasciata in base al Regolamento UN/ECE 26 di altro stato membro, che include il KIT di fissaggio per trasportare moto/scooter così da rendere sicuro il trasporto come richiesto dall’art. 164 del codice della strada Italiano. Per revocare la possibilità di utilizzo dell'entità tecnica indipendente così omologata insieme ai suoi KIT di fissaggio, e per elevare un verbale per il suo uso, serve la revoca della sua omologazione avendo eseguito e terminato la procedura di revoca di omologazione di cui all’art. 56 comma 6 del Regolamento 2018/858 che allo stato attuale l’ente omologatore Italiano NON ha richiesto né il verbalizzante è in grado di affermare o dimostrare. La circolare 30187 del 12.10.2023 per la parte in cui conterrebbe l’abrogazione della circolare 60942 del 2/9/2008, che riconosceva detto tipo di entità tecnica indipendente, si basa su una evidente svista per i veicoli di categoria M1 in quanto afferma che mancherebbe nell’Allegato II al regolamento ECE 2018/858 il riferimento al Regolamento UN/ECE 26: affermazione falsa. Nell’Allegato II il Regolamento UN/ECE è richiamato espressamente al riferimento nr. 16 A Sporgenze esterne Regolamento (CE) n. 661/2009 e Regolamento UN n. 26” con riferimento alla loro applicabilità ai veicoli di categoria M1 mentre manca in detto richiamo “16 A” l’applicabilità a veicoli di categoria M2, M3 e N2 e N3 cui si riferisce evidentemente questa parte della Circolare 30187, elemento questo rafforzato dal fatto che all’ultimo capoverso la circolare 30187 menzionata richiama la Direttiva 96/53/CE che per l’appunto si applica … «alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2, M3 e N2 e N3…». L’art. 4 del Regolamento UE 2019/2144 prevede e riconosce: CAPO II - Obblighi dei costruttori - Articolo 4 - Obblighi generali e requisiti tecnici 1. I costruttori dimostrano che tutti i nuovi veicoli che sono immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione e tutti i nuovi sistemi, componenti ed entità tecniche che sono immessi sul mercato o messi in circolazione sono omologati conformemente ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso. 2. L’omologazione in conformità dei regolamenti UNECE di cui all’allegato I è considerata un’omologazione UE in conformità dei requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso. (Nell’allegato I è citato il Regolamento 26 UNECE 26 - Sporgenze esterne - serie di modifiche 03 - GU L 215 del 14.8.2010, pag. 27) Di conseguenza l'immissione sul mercato dell'entità di cui al capo 1 risponde a tutte le norme europee che la prevedono in fase di omologazione e ne disciplinano le caratteristiche d'uso.Questo punto successivo può essere utilizzato se si intende procedere a visita e prova per trascrivere una entità tecnica indipendente, di quelle in discorso, con una nota tecnica, senza nulla osta del produttore del veicolo.Il preteso nulla osta dell’allestitore di FASE II da parte degli UFFICI MTC è in contrasto con la lettera degli art. 78 del codice della strada e dall’art. 236 del Regolamento di Attuazione al Codice della strada per montaggi successivi che interessino modifiche o sostituzione del telaio ove è prevista e sufficiente ... «la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge» (cfr. comma 1 dell’art. 236). Il nulla osta è previsto solo per interventi a motore e supporti al motore (Art. 236 comma comma 2 lettera M primo periodo ove è scritto … il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta.
In risposta al messaggio di Giovanni del 10/11/2023 alle 12:20:45Continui a rispondere, ma l'unico che ha proposto una risposta nel senso da te auspicato è stato TheDevil al quale ho già replicato con il mio post Inserito il 09/11/2023 alle: 17:29:58 in questa discussione. Sei pregato gentilmente di andartelo a rileggere e come già ti ho chiesto sempre gentilmente di citare la fonte delle tue affermazione tali per le quali oltre all'omologazione sarebbe richiesta una ulteriore autorizzazione ... e quale...
Scrivi e riscrivi ma continui a confondere l'omologazione del dispositivo (idoneo all'uso per il quale è stato costruito) e l'autorizzazione all'uso di questo dispositivo. Poi, più che come difendersi da eventuali verbaliin caso di controllo io mi preoccuperei di essere in regola. Se hai letto in altra discussione, in Spagna c'è da trascivere a libretto anche il pannello fotovoltaico, la parabola e non so quali altri dispositivi: la Spagna è in Europa, se non ricordo male. Giovanni
In risposta al messaggio di Anto1957 del 09/11/2023 alle 17:25:34
Alla fine dal minuto 1:25:00 in risposta ad una domanda, per il resto si parla di altro.
In risposta al messaggio di Giovanni del 10/11/2023 alle 16:40:05Allora ... sarcasmo ? Sei sicuro che vuoi continuare su questa strada? ...
Sto zitto. Il mio portamoto è riportato sulla Carta di Circolazione, come pure il mio bombolone. Se le Forze dell'Ordine mi dovessero fare osservazioni sul tendalino riponderò che me l'ha detto Anto'. Una volta, parlandodi problemi vari, più che altro di soste, con altri fra i quali un camperista Poliziotto poco fine, questi rispose: io intanto faccio il verbale, poi son cavoli vostri, a me non costa nulla. Son sempre cavoli, che vada bene o che vada male. Giovanni
qui
http://www.giordanobenicchi.it/...
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/11/2023 alle 11:42:40quindi se io oggi ho un portabiciclette mod X marca Y, dopo visita e prova me lo trovo autorizzato sul libretto. Bene!
mi è appena arrivata questa mail da parte di chi segue le mie pratiche auto Auto Truck Le segnala che per l’utilizzo di portabiciclette o portasci che comportano l’ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazioneo della targa, occorre effettuare un collaudo a seguito di visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione o del Documento Unico. La visita e prova genererà un nuovo Documento Unico in cui sarà indicata la frase “installabile struttura portabiciclette marca ….. tipo ….”. quindi la cosa è ufficiale
In risposta al messaggio di Pascia2 del 15/11/2023 alle 13:52:18Ovviamente puoi montare solo ciò che è scritto sulla carta di circolazione, se cambi devi rifare il collaudo e sostituire il libretto
quindi se io oggi ho un portabiciclette mod X marca Y, dopo visita e prova me lo trovo autorizzato sul libretto. Bene! Se domani, dopo che me lo hanno rubato, ne compro uno analogo per forma e dimensione, però modello N e marca Z dovrò nuovamente rifare un collaudo?
In risposta al messaggio di Steu851 del 15/11/2023 alle 14:01:00c'ero arrivato...era per dire che è semplicemente ridicolo. Pensa ad un portabici da gancio, sono tutti uguali. Piuttosto proibirei gli accrocchi traballanti appesi ai portelloni delle automobili, spesso fissati alla meglio e con bici appese in maniera sbilenca.
Ovviamente puoi montare solo ciò che è scritto sulla carta di circolazione, se cambi devi rifare il collaudo e sostituire il libretto
In risposta al messaggio di Pascia2 del 15/11/2023 alle 14:25:43Quelli invece sono legalissimi, basta il cartello carichi sporgenti, ed in più col portabici sul gancio regolarmente segnato non si può sporgere lateralmente neanche di 1 cm, con l'accrocchio appeso al portellone di può sporgere lateralmente di 30 cm
c'ero arrivato...era per dire che è semplicemente ridicolo. Pensa ad un portabici da gancio, sono tutti uguali. Piuttosto proibirei gli accrocchi traballanti appesi ai portelloni delle automobili, spesso fissati alla meglio e con bici appese in maniera sbilenca.
In risposta al messaggio di Steu851 del 15/11/2023 alle 14:33:02ecco, appunto, qualcuno dovrebbe spiegarmi la logica
Quelli invece sono legalissimi, basta il cartello carichi sporgenti, ed in più col portabici sul gancio regolarmente segnato non si può sporgere lateralmente neanche di 1 cm, con l'accrocchio appeso al portellone di può sporgere lateralmente di 30 cm
In risposta al messaggio di Steu851 del 15/11/2023 alle 14:01:00Non credo sia così. Rileggerei la circolare 25981 e 30187 per i portabici. Se hanno quelle caratteristiche (a portellone, non coprono luci, non sporgono oltre i limiti) sono carichi sporgenri e puoi utilizzarli senza trascrizione anche se ne hai uno omologato e trascritto che però non monti e non usi.
Ovviamente puoi montare solo ciò che è scritto sulla carta di circolazione, se cambi devi rifare il collaudo e sostituire il libretto
In risposta al messaggio di Anto1957 del 15/11/2023 alle 15:46:39Hai mischiato i due argomenti.
Non credo sia così. Rileggerei la circolare 25981 e 30187 per i portabici. Se hanno quelle caratteristiche (a portellone, non coprono luci, non sporgono oltre i limiti) sono carichi sporgenri e puoi utilizzarli senza trascrizione anche se ne hai uno omologato e trascritto che però non monti e non usi.
In risposta al messaggio di Steu851 del 15/11/2023 alle 16:18:36insisto, io non discuto se è così o meno, ma non riesco a comprenderne la logica. Qualcuno riesce a spiegarmela?
Hai mischiato i due argomenti. Se hai sulla carta di circolazione indicato marca e modello di un portabici, se per un qualsiasi motivo lo cambi con un modello diverso, cosa molto probabile, ad esempio il mio non è piùprodotto quindi non potrei ricomprarne uno uguale, dovrai rifare la trafila e trascrivere il nuovo portabici. Il discorso relativo a quelli considerati carichi sporgenti è un altro, per i carichi sporgenti è concessa la sporgenza laterale, per i portabici da gancio collaudati e trascritti no.