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impiegatodelvolante
impiegatodel...
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14/01/2010 29662
Rispondi Abuso
Inserito il 09/11/2023 alle: 17:39:25
In risposta al messaggio di marinox del 09/11/2023 alle 17:02:29

se x favore un dato . il tempo x ascoltare dove è il punto interessante ?  carlo
non so perchè, ma hanno tolto il collegamento al link, sia il mio che al post sopra il mio
Silvio
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3016
Rispondi Abuso
Inserito il 09/11/2023 alle: 17:44:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/11/2023 alle 17:39:25

non so perchè, ma hanno tolto il collegamento al link, sia il mio che al post sopra il mio
Io li vedo e funzionano 
Adria Coral Compact, il camper coupè
17
masivo
masivo
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24/08/2008 15258
Rispondi Abuso
Inserito il 09/11/2023 alle: 18:46:55
In risposta al messaggio di Steu851 del 09/11/2023 alle 17:44:07

Io li vedo e funzionano 
A me non funzionano.
Correggo, funzionano anche se non sembra debbano funzionare, bisogna avere fede e cliccare sopra laugh.
Ivo

Modificato da masivo il 09/11/2023 alle 19:23:41
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3016
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Inserito il 09/11/2023 alle: 18:59:33
In risposta al messaggio di masivo del 09/11/2023 alle 18:46:55

A me non funzionano. Correggo, funzionano anche se non sembra debbano funzionare, bisogna avere fede e cliccare sopra .
li rimetto

La follia dei portabici fuori legge! [ novembre 2023 ] - YouTube


Il Punto Live: Installazione strutture portasci, portabiciclette o bagagli - Protospataro - Biagetti - YouTube

Adria Coral Compact, il camper coupè
Landshut in camper
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Germania del nord in camper 2017
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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 379
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Inserito il 10/11/2023 alle: 09:39:16
Ripropongo con aggiornamento del punto 1 e 6,  grazie alla citazione, ad abbundiantiam,  di TheDevil del Regolamento 2019/2144.

Credo che lo scopo di noi CAMPERISTI sia quello di capire come difendersi da eventuali verbali in caso di controllo. Quindi il mio scopo è elaborare una nota da far mettere a verbale o da utilizzare per contrapporsi in sede giudiziaria.

Vediamo se possono essere condivisi o smentiti i seguenti assunti:
  1. L'entità tecnica indipendente montata sull'Autocaravan ha una propria omologazione in base al Rgolamento UNECE 26, richiamato e riconosciuto nell'allegato II al Regolamento 2018/858 e nell'allegato I al Regolamento 2019/2144; omologazione nr. EXX 26R 03-XXXX. 
  2. Nessuna circolare ministeriale o atto amministrativo italiano può revocare una omologazione di una Entità Tecnica Indipendente rilasciata in base al Regolamento UN/ECE 26 di altro stato membro, che include il KIT di fissaggio per trasportare moto/scooter così da rendere sicuro il trasporto come richiesto dall’art. 164 del codice della strada Italiano.
  3. Per revocare la possibilità di utilizzo dell'entità tecnica indipendente così omologata insieme ai suoi KIT di fissaggio, e per elevare un verbale per il suo uso,  serve la revoca della sua omologazione avendo eseguito e terminato la procedura di revoca di omologazione di cui all’art. 56 comma 6 del Regolamento 2018/858 che allo stato attuale l’ente omologatore Italiano NON ha richiesto né il verbalizzante è in grado di affermare o dimostrare.
  4. La circolare 30187 del 12.10.2023 per la parte in cui conterrebbe l’abrogazione della circolare 60942 del 2/9/2008, che riconosceva detto tipo di entità tecnica indipendente,  si basa su una evidente svista per i veicoli di categoria M1 in quanto afferma che mancherebbe nell’Allegato II al regolamento ECE 2018/858 il riferimento al  Regolamento UN/ECE 26: affermazione falsa.
  5. Nell’Allegato II il Regolamento UN/ECE è richiamato espressamente al riferimento nr.  16 A "Sporgenze esterne Regolamento (CE) n. 661/2009    e Regolamento UN n. 26” con riferimento alla loro applicabilità ai veicoli di categoria M1 mentre manca in detto richiamo “16 A” l’applicabilità a veicoli di categoria M2, M3 e N2 e N3 cui si riferisce evidentemente questa parte della Circolare 30187, elemento questo rafforzato dal fatto che all’ultimo capoverso la circolare 30187 menzionata richiama la Direttiva 96/53/CE che per l’appunto si applica … «alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2, M3 e N2 e N3…».
  6. L’art. 4 del Regolamento UE 2019/2144 prevede e riconosce: CAPO II  - Obblighi dei costruttori -  Articolo 4 - Obblighi generali e requisiti tecnici
    1.   I costruttori dimostrano che tutti i nuovi veicoli  che sono immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione e tutti i nuovi sistemi, componenti ed entità tecniche che sono immessi sul mercato o messi in circolazione  sono omologati conformemente ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.
    2.    L’omologazione in conformità dei regolamenti UNECE di cui all’allegato I è considerata un’omologazione UE in conformità dei requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso. (Nell’allegato I è citato il Regolamento 26 UNECE 26 - Sporgenze esterne - serie di modifiche 03 - GU L 215 del 14.8.2010, pag. 27) Di conseguenza l'immissione sul mercato dell'entità di cui al capo 1 risponde a tutte le norme europee che la prevedono in fase di omologazione  e ne disciplinano le caratteristiche d'uso.
Questo punto successivo può essere utilizzato se si intende procedere a visita e prova per trascrivere una entità tecnica indipendente, di quelle in discorso,  con una nota tecnica,  senza nulla osta del produttore del veicolo.
  1. Il preteso nulla osta dell’allestitore di FASE II da parte degli UFFICI MTC  è  in contrasto con la lettera degli art. 78 del codice della strada e dall’art. 236 del Regolamento di Attuazione al Codice della strada per montaggi successivi che interessino modifiche o sostituzione del telaio ove  è prevista e sufficiente  ...  «la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge» (cfr. comma 1 dell’art. 236). Il nulla osta è previsto solo per interventi a motore e supporti al motore (Art. 236 comma comma 2 lettera M primo periodo ove è scritto … il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 10/11/2023 alle 11:15:51
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13207
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Inserito il 10/11/2023 alle: 12:20:45
In risposta al messaggio di Anto1957 del 10/11/2023 alle 09:39:16

Ripropongo con aggiornamento del punto 1 e 6,  grazie alla citazione, ad abbundiantiam,  di TheDevil del Regolamento 2019/2144. Credo che lo scopo di noi CAMPERISTI sia quello di capire come difendersi da eventuali verbali
in caso di controllo. Quindi il mio scopo è elaborare una nota da far mettere a verbale o da utilizzare per contrapporsi in sede giudiziaria. Vediamo se possono essere condivisi o smentiti i seguenti assunti:L'entità tecnica indipendente montata sull'Autocaravan ha una propria omologazione in base al Rgolamento UNECE 26, richiamato e riconosciuto nell'allegato II al Regolamento 2018/858 e nell'allegato I al Regolamento 2019/2144; omologazione nr. EXX 26R 03-XXXX.  Nessuna circolare ministeriale o atto amministrativo italiano può revocare una omologazione di una Entità Tecnica Indipendente rilasciata in base al Regolamento UN/ECE 26 di altro stato membro, che include il KIT di fissaggio per trasportare moto/scooter così da rendere sicuro il trasporto come richiesto dall’art. 164 del codice della strada Italiano. Per revocare la possibilità di utilizzo dell'entità tecnica indipendente così omologata insieme ai suoi KIT di fissaggio, e per elevare un verbale per il suo uso,  serve la revoca della sua omologazione avendo eseguito e terminato la procedura di revoca di omologazione di cui all’art. 56 comma 6 del Regolamento 2018/858 che allo stato attuale l’ente omologatore Italiano NON ha richiesto né il verbalizzante è in grado di affermare o dimostrare. La circolare 30187 del 12.10.2023 per la parte in cui conterrebbe l’abrogazione della circolare 60942 del 2/9/2008, che riconosceva detto tipo di entità tecnica indipendente,  si basa su una evidente svista per i veicoli di categoria M1 in quanto afferma che mancherebbe nell’Allegato II al regolamento ECE 2018/858 il riferimento al Regolamento UN/ECE 26: affermazione falsa. Nell’Allegato II il Regolamento UN/ECE è richiamato espressamente al riferimento nr. 16 A Sporgenze esterne Regolamento (CE) n. 661/2009   e Regolamento UN n. 26” con riferimento alla loro applicabilità ai veicoli di categoria M1 mentre manca in detto richiamo “16 A” l’applicabilità a veicoli di categoria M2, M3 e N2 e N3 cui si riferisce evidentemente questa parte della Circolare 30187, elemento questo rafforzato dal fatto che all’ultimo capoverso la circolare 30187 menzionata richiama la Direttiva 96/53/CE che per l’appunto si applica … «alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2, M3 e N2 e N3…». L’art. 4 del Regolamento UE 2019/2144 prevede e riconosce: CAPO II  - Obblighi dei costruttori - Articolo 4 - Obblighi generali e requisiti tecnici 1.   I costruttori dimostrano che tutti i nuovi veicoli che sono immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione e tutti i nuovi sistemi, componenti ed entità tecniche che sono immessi sul mercato o messi in circolazione sono omologati conformemente ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso. 2.   L’omologazione in conformità dei regolamenti UNECE di cui all’allegato I è considerata un’omologazione UE in conformità dei requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso. (Nell’allegato I è citato il Regolamento 26 UNECE 26 - Sporgenze esterne - serie di modifiche 03 - GU L 215 del 14.8.2010, pag. 27) Di conseguenza l'immissione sul mercato dell'entità di cui al capo 1 risponde a tutte le norme europee che la prevedono in fase di omologazione  e ne disciplinano le caratteristiche d'uso.Questo punto successivo può essere utilizzato se si intende procedere a visita e prova per trascrivere una entità tecnica indipendente, di quelle in discorso,  con una nota tecnica,  senza nulla osta del produttore del veicolo.Il preteso nulla osta dell’allestitore di FASE II da parte degli UFFICI MTC  è  in contrasto con la lettera degli art. 78 del codice della strada e dall’art. 236 del Regolamento di Attuazione al Codice della strada per montaggi successivi che interessino modifiche o sostituzione del telaio ove  è prevista e sufficiente  ... «la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge» (cfr. comma 1 dell’art. 236). Il nulla osta è previsto solo per interventi a motore e supporti al motore (Art. 236 comma comma 2 lettera M primo periodo ove è scritto … il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta. 
...

Scrivi e riscrivi ma continui a confondere l' omologazione del dispositivo (idoneo all'uso per  il quale è stato costruito) e l' autorizzazione all'uso di questo dispositivo. Poi, più che "come difendersi da eventuali verbali in caso di controllo" io mi preoccuperei di essere in regola. Se hai letto in altra discussione, in Spagna c'è da trascivere a libretto anche il pannello fotovoltaico, la parabola e non so quali altri dispositivi: la Spagna è in Europa, se non ricordo male. 
Immagine%202023-11-10%20122538.jpg
Giovanni

Modificato da Giovanni il 10/11/2023 alle 12:27:11
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 379
Rispondi Abuso
Inserito il 10/11/2023 alle: 13:22:57
In risposta al messaggio di Giovanni del 10/11/2023 alle 12:20:45

Scrivi e riscrivi ma continui a confondere l'omologazione del dispositivo (idoneo all'uso per  il quale è stato costruito) e l'autorizzazione all'uso di questo dispositivo. Poi, più che come difendersi da eventuali verbali
in caso di controllo io mi preoccuperei di essere in regola. Se hai letto in altra discussione, in Spagna c'è da trascivere a libretto anche il pannello fotovoltaico, la parabola e non so quali altri dispositivi: la Spagna è in Europa, se non ricordo male.  Giovanni
...
Continui a rispondere, ma l'unico che ha proposto una risposta nel senso da te auspicato è stato TheDevil al quale ho già replicato con il mio post  Inserito il 09/11/2023  alle: 17:29:58 in questa discussione. Sei pregato gentilmente di andartelo a rileggere e come già ti ho chiesto sempre gentilmente di citare la fonte delle tue affermazione tali per le quali oltre all'omologazione sarebbe richiesta una ulteriore autorizzazione ... e quale...

Nella risposta a TheDevil dovresti evincere  invece disposizioni contrarie, tali per cui l'immissione sul mercato avviene con l'omologazione e con il rilascio della CDC per gli autoveicoli. Nulla serve per le entità tecniche indipendenti. Se non sei d'accordo cita la fonte che obbliga a sottostare ad altra autorizzazione successiva all'omologazione della entità tecnica indipendente.

Ti pregherei cortesemente di evitare altre risposte se ed in quanto non forniscono fonti a base delle tue affermazioni per evitare una proliferazione di pagine di scarsa utilità per i partecipanti. Grazie.

Il fatto che la Spagna ... non è citata la fonte legislativa Spagnola e per quanto mi riguarda, se parliamo di Entità Tecniche Indipendenti dotate di propria omologazione sono andati oltre e contro le disposizioni europee come io ritengo sia andato fuori e contro il Ministero per i Portabagagli con le due circolari del 6/9 e del 12/10. Il ricorso al TAR svelerà l'arcano.

Voglio proprio vedere quando fermano un tedesco con la parabolica a tetto o con il Bauletto THULE a tetto... O con un autocaravan italiano che nel carico a tetto rispetta l'art. 164 del cds italiano.  E andiamo su. 

 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 10/11/2023 alle 14:19:58
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13207
Rispondi Abuso
Inserito il 10/11/2023 alle: 16:40:05

Sto zitto. Il mio portamoto è riportato sulla Carta di Circolazione, come pure il mio bombolone. Se le Forze dell'Ordine mi dovessero fare osservazioni sul tendalino riponderò che me l'ha detto Anto'. Una volta, parlando di problemi vari, più che altro di soste, con altri fra i quali un camperista Poliziotto poco fine, questi rispose: io intanto faccio il verbale, poi son cavoli vostri, a me non costa nulla. Son sempre cavoli, che vada bene o che vada male.

Giovanni
16
marinox
marinox
30/09/2009 5089
Rispondi Abuso
Inserito il 10/11/2023 alle: 17:15:59
In risposta al messaggio di Anto1957 del 09/11/2023 alle 17:25:34

Alla fine dal minuto 1:25:00  in risposta ad una domanda, per il resto si parla di altro.
yes

carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 379
Rispondi Abuso
Inserito il 10/11/2023 alle: 18:27:53
In risposta al messaggio di Giovanni del 10/11/2023 alle 16:40:05

Sto zitto. Il mio portamoto è riportato sulla Carta di Circolazione, come pure il mio bombolone. Se le Forze dell'Ordine mi dovessero fare osservazioni sul tendalino riponderò che me l'ha detto Anto'. Una volta, parlando
di problemi vari, più che altro di soste, con altri fra i quali un camperista Poliziotto poco fine, questi rispose: io intanto faccio il verbale, poi son cavoli vostri, a me non costa nulla. Son sempre cavoli, che vada bene o che vada male. Giovanni
...
Allora ... sarcasmo ? Sei sicuro che vuoi continuare su questa strada? ... 

Sul Bombolone per le utenze di bordo su camper alimentati a Gasolio  io ho sempre avuto la posizione su FB che non potevano essere usati su camper alimentati a gasolio se servivano solo le utenze della cellula abitativa. Fino alla liberazione del 2011 Art. 28 DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98  come modificato dal DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 perché un limite insuperabile restava  che sugli impianti stradali per autotrazione potevano vendere  solo  carburanti per autotrazione e non combustibili per uso domestico. 

Per il tendalino laterale c'è una circolare ministeriale, semmai devi riferirti a quella. Al momento e finché non la revocano i fatti "ti cosano"...

qui

 

http://www.giordanobenicchi.it/...



Sulla trascrizione di un portamoto sulla carta di circolazione omologato dal costruttore di fase II sul telaio del costruttore di fase I e solo del tipo omologato in fase II ho già espresso tutte le mie riserve sia in termini di coerenza tecnica a mettere le mani sul telaio di fase I (se lo può fare l'allestitore lo può fare e certificare qualunque altra officina che opera nel campo delle modifiche ed omologazioni su relazione tecnica) .  Anche il Ministero non cita alcuna disposzione per questo assunto ritenendo apoditticamente che l'installazione anche successiva faccia sempre parte del veicolo anche se l'allestitore non ci ha proprio pensato ... e non sia invece un accessorio installabile separatamente e in regime di libera concorrenza.  Trovatemi una norma che dica chiaramente che il PORTAMOTO E' IL VEICOLO... e ne parliamo.  La normativa Italiana è in contrasto con quella europea, motivi già detti nei post precedenti. 

 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 11/11/2023 alle 13:40:57
15
impiegatodelvolante
impiegatodel...
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14/01/2010 29662
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2023 alle: 11:42:40
mi è appena arrivata questa mail da parte di chi segue le mie pratiche auto

Auto Truck Le segnala che per l’utilizzo di portabiciclette o portasci che comportano l’ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione o della targa, occorre effettuare un collaudo a seguito di visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione o del Documento Unico.
 
La visita e prova genererà un nuovo Documento Unico in cui sarà indicata la frase “installabile struttura portabiciclette marca ….. tipo ….”.


quindi la cosa è ufficiale
Silvio
16
salito
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21/03/2009 28544
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2023 alle: 12:04:13
ma sai com'è pur di non sospendere le vendite fanno il passo in più che a loro costa solo il met terlo in conto al cliente e che se poi viene tutto smentito...importante fare la vendita adesso e non restare in attesa di chiarimenti ... .
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2542
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Inserito il 15/11/2023 alle: 13:52:18
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/11/2023 alle 11:42:40

mi è appena arrivata questa mail da parte di chi segue le mie pratiche auto Auto Truck Le segnala che per l’utilizzo di portabiciclette o portasci che comportano l’ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
o della targa, occorre effettuare un collaudo a seguito di visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione o del Documento Unico.   La visita e prova genererà un nuovo Documento Unico in cui sarà indicata la frase “installabile struttura portabiciclette marca ….. tipo ….”. quindi la cosa è ufficiale
...
quindi se io oggi ho un portabiciclette mod X marca Y, dopo visita e prova me lo trovo autorizzato sul libretto. Bene!
Se domani, dopo che me lo hanno rubato, ne compro uno analogo per forma e dimensione, però modello N e marca Z dovrò nuovamente rifare un collaudo? 
DAVIDE
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3016
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2023 alle: 14:01:00
In risposta al messaggio di Pascia2 del 15/11/2023 alle 13:52:18

quindi se io oggi ho un portabiciclette mod X marca Y, dopo visita e prova me lo trovo autorizzato sul libretto. Bene! Se domani, dopo che me lo hanno rubato, ne compro uno analogo per forma e dimensione, però modello N e marca Z dovrò nuovamente rifare un collaudo? 
Ovviamente puoi montare solo ciò che è scritto sulla carta di circolazione, se cambi devi rifare il collaudo e sostituire il libretto 
Adria Coral Compact, il camper coupè
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2542
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2023 alle: 14:25:43
In risposta al messaggio di Steu851 del 15/11/2023 alle 14:01:00

Ovviamente puoi montare solo ciò che è scritto sulla carta di circolazione, se cambi devi rifare il collaudo e sostituire il libretto 
c'ero arrivato...era per dire che è semplicemente ridicolo. Pensa ad un portabici da gancio, sono tutti uguali. Piuttosto proibirei gli accrocchi traballanti appesi ai portelloni delle automobili, spesso fissati alla meglio e con bici appese in maniera sbilenca.
DAVIDE
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3016
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2023 alle: 14:33:02
In risposta al messaggio di Pascia2 del 15/11/2023 alle 14:25:43

c'ero arrivato...era per dire che è semplicemente ridicolo. Pensa ad un portabici da gancio, sono tutti uguali. Piuttosto proibirei gli accrocchi traballanti appesi ai portelloni delle automobili, spesso fissati alla meglio e con bici appese in maniera sbilenca.
Quelli invece sono legalissimi, basta il cartello carichi sporgenti, ed in più col portabici sul gancio regolarmente segnato non si può sporgere lateralmente neanche di 1 cm, con l'accrocchio appeso al portellone di può sporgere lateralmente di 30 cm 
Adria Coral Compact, il camper coupè
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2542
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2023 alle: 14:45:32
In risposta al messaggio di Steu851 del 15/11/2023 alle 14:33:02

Quelli invece sono legalissimi, basta il cartello carichi sporgenti, ed in più col portabici sul gancio regolarmente segnato non si può sporgere lateralmente neanche di 1 cm, con l'accrocchio appeso al portellone di può sporgere lateralmente di 30 cm 
ecco, appunto, qualcuno dovrebbe spiegarmi la logica
DAVIDE
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 379
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2023 alle: 15:46:39
In risposta al messaggio di Steu851 del 15/11/2023 alle 14:01:00

Ovviamente puoi montare solo ciò che è scritto sulla carta di circolazione, se cambi devi rifare il collaudo e sostituire il libretto 
Non credo sia così.  Rileggerei la circolare 25981 e 30187 per i portabici. Se hanno quelle caratteristiche (a portellone, non coprono luci, non sporgono oltre i limiti) sono carichi sporgenri e puoi utilizzarli senza trascrizione anche se ne hai uno omologato e trascritto che però non monti e non usi. 
La verità non piace.
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3016
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2023 alle: 16:18:36
In risposta al messaggio di Anto1957 del 15/11/2023 alle 15:46:39

Non credo sia così.  Rileggerei la circolare 25981 e 30187 per i portabici. Se hanno quelle caratteristiche (a portellone, non coprono luci, non sporgono oltre i limiti) sono carichi sporgenri e puoi utilizzarli senza trascrizione anche se ne hai uno omologato e trascritto che però non monti e non usi. 
Hai mischiato i due argomenti. 
Se hai sulla carta di circolazione indicato marca e modello di un portabici, se per un qualsiasi motivo lo cambi con un modello diverso, cosa molto probabile, ad esempio il mio non è più prodotto quindi non potrei ricomprarne uno uguale, dovrai rifare la trafila e trascrivere il nuovo portabici. 
Il discorso relativo a quelli considerati carichi sporgenti è un altro, per i carichi sporgenti è concessa la sporgenza laterale, per i portabici da gancio collaudati e trascritti no. 
Adria Coral Compact, il camper coupè
13
Pascia2
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26/10/2012 2542
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2023 alle: 16:44:47
In risposta al messaggio di Steu851 del 15/11/2023 alle 16:18:36

Hai mischiato i due argomenti.  Se hai sulla carta di circolazione indicato marca e modello di un portabici, se per un qualsiasi motivo lo cambi con un modello diverso, cosa molto probabile, ad esempio il mio non è più
prodotto quindi non potrei ricomprarne uno uguale, dovrai rifare la trafila e trascrivere il nuovo portabici.  Il discorso relativo a quelli considerati carichi sporgenti è un altro, per i carichi sporgenti è concessa la sporgenza laterale, per i portabici da gancio collaudati e trascritti no. 
...
insisto, io non discuto se è così o meno, ma non riesco a comprenderne la logica. Qualcuno riesce a spiegarmela?
DAVIDE
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