In risposta al messaggio di Giovanni del 23/11/2023 alle 15:02:27Che ci vuoi fare Giovanni, il mondo delle imprese è stato governato per decenni dai commerciali.
E' questa ostinazione a voler definire questi oggetti dispositivi portacarichi quando, invece, vengono comunemente venduti come portamoto. Perché ufficialmente sono portacarichi ma vengono venduti praticamente solo comeportamoto? Il Ministero forse ci avrà messo del suo, ma anche i produttori non sono delle verginelle. Mi auguro si risolva nel migliore dei modi questa furbata, sapendo che si faceva una furbata. Giovanni
In risposta al messaggio di Pascia2 del 23/11/2023 alle 08:41:06E' una discussione corposa, non è che abbia afferrato ogni dettaglio
Quindi ti sei letto tutto ?
In risposta al messaggio di Usque ad sidera del 23/11/2023 alle 22:30:35Buongiorno,
E' una discussione corposa, non è che abbia afferrato ogni dettaglio Però una domanda semplice -che certamente avrà facile risposta- vorrei farla Pascia 2 se mi vedi ancora, mi riferisco ai portabici a sbalzo. Con il chiarimentodel 12 ottobre la vicenda appare definita, le agenzie leggendo il testo dicono bene quelli con la ripetitiva non serve gli altri fanno collaudo ecc. A differenza del 6 settembre non si parla di portamoto e portavelocipedi ma solo di portavelocipedi, e questo particolare possiamo accantonarlo poiché la struttura è la stessa, cambia che ci sono 2 (o3) guide al posto di una, per portavelocipedi si intendono anche i portamoto, sono assimilati Quindi la circolare sembra permetterli, uno dice qui si va a disciplinare quello che prima non era vietato, non cambia molto, mi sembra limitino la sporgenza laterale, rispetto ai 30 cm (mi sembra) del cds viene limitata, e poco altro Però dopo sento che non si può, non possono essere montati. E dove lo troviamo scritto? Quella direttiva inoltrata alle forze dell'ordine, di applicare l'art. 78 è riferita anche a questo accessorio? Leggo da qualche parte che qualcuno dice che non sono omologabili, si sono accorti di questo? Non saprei insomma, partendo da quella nota del 12 ottobre, che sembra dire si può, quale disciplina sia subentrata, ovvero cosa vada a interferire, o a cosa soggiacia questo provvedimento Poi si sa che il decreto è un atto monocratico, per la responsabilità viene additata a una sola persona, che non può invocare come esimente un'efficienza degli apparati poiché ognuno è responsabile delle sue azioni, ma questo è un altro discorso, anche se dovrebbe essere quello che viene prima di tutti
In risposta al messaggio di chorus del 24/11/2023 alle 09:44:38condivido in toto
Buongiorno, io credo che ogni nostra interpretazione lasci il tempo che trova. A mio (modestissimo) parere, il DM e le successive due circolari hanno dato un giro di vite pesante sulla possibilità di utilizzare il portamoto.Se ne possedessi uno me ne guarderei bene dall'utilizzarlo in questo momento. Idem per il carico di biciclette sul portabici da portellone posteriore dell'auto. Tale norma e la conseguente presa di posizione ministeriale hanno creato non poco scompiglio sul mercato, tant'è che pendono due ricorsi al TAR, dove evidentemente è stato impugnato il DM (quale atto amministrativo la sede giurisdizionale competente è il TAR), come detto a pagina precedente da un utente molto attento e dotato di buona cultura giuridica, dunque per me persona attendibile. Non ci resta che aspettare, nella speranza che la sentenza o le sentenze arrivino a breve.
In risposta al messaggio di TheDevil del 23/11/2023 alle 19:19:19vedo che hai fatto un upgrade importante, dall'ombra dell'albero al capanno riscaldato
Anto1957 ha scritto: Quasi sicuramente un ricorso alla Commissione Europea... ============================== Nel mio capanno riscaldato sulla riva del fiume resto in fiduciosa attesa che il ricorso venga presentatoe che l'autorita' europea adita voglia specificare se, dopo il montaggio secondo le prescritte istruzioni, un'entita' tecnica indipendente omologata 26R del tipo luggage rack (oppure porte-bagages oppure portabagagli) possa: 1) oscurare, entro i piani di visibilita' geometrica, i componenti di illuminazione posteriore e/o lo spazio per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore del veicolo; 2) non considerarsi nella determinazione delle dimensioni del veicolo; 3) trasportare un carico di natura differente rispetto a quello specificato nella notifica di omologazione. Il ricorso potrebbe essere finalmente l'occasione per sapere da autorevole fonte europea cosa si debba intendere con i termini luggage (EN) e bagages (FR), presenti nel testo del Regolamento ONU n.26 nelle lingue ufficiali, quando riferiti al carico trasportato su una parte componente di un veicolo.
In risposta al messaggio di chorus del 24/11/2023 alle 09:44:38Il decreto DIRIGENZIALE ha questo ambito...
Buongiorno, io credo che ogni nostra interpretazione lasci il tempo che trova. A mio (modestissimo) parere, il DM e le successive due circolari hanno dato un giro di vite pesante sulla possibilità di utilizzare il portamoto.Se ne possedessi uno me ne guarderei bene dall'utilizzarlo in questo momento. Idem per il carico di biciclette sul portabici da portellone posteriore dell'auto. Tale norma e la conseguente presa di posizione ministeriale hanno creato non poco scompiglio sul mercato, tant'è che pendono due ricorsi al TAR, dove evidentemente è stato impugnato il DM (quale atto amministrativo la sede giurisdizionale competente è il TAR), come detto a pagina precedente da un utente molto attento e dotato di buona cultura giuridica, dunque per me persona attendibile. Non ci resta che aspettare, nella speranza che la sentenza o le sentenze arrivino a breve.
In risposta al messaggio di TheDevil del 23/11/2023 alle 19:19:19Rispondo tra le righe in grassetto corsivo...
Anto1957 ha scritto: Quasi sicuramente un ricorso alla Commissione Europea... ============================== Nel mio capanno riscaldato sulla riva del fiume resto in fiduciosa attesa che il ricorso venga presentatoe che l'autorita' europea adita voglia specificare se, dopo il montaggio secondo le prescritte istruzioni, un'entita' tecnica indipendente omologata 26R del tipo luggage rack (oppure porte-bagages oppure portabagagli) possa: 1) oscurare, entro i piani di visibilita' geometrica, i componenti di illuminazione posteriore e/o lo spazio per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore del veicolo; 2) non considerarsi nella determinazione delle dimensioni del veicolo; 3) trasportare un carico di natura differente rispetto a quello specificato nella notifica di omologazione. Il ricorso potrebbe essere finalmente l'occasione per sapere da autorevole fonte europea cosa si debba intendere con i termini luggage (EN) e bagages (FR), presenti nel testo del Regolamento ONU n.26 nelle lingue ufficiali, quando riferiti al carico trasportato su una parte componente di un veicolo.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 24/11/2023 alle 11:47:15La differenza c'è eccome
Rispondo tra le righe in grassetto corsivo... TheDevil Nel mio capanno riscaldato sulla riva del fiume resto in fiduciosa attesa che il ricorso venga presentato e che l'autorita' europea adita voglia specificare se, dopoil montaggio secondo le prescritte istruzioni, un'entita' tecnica indipendente omologata 26R del tipo luggage rack (oppure porte-bagages oppure portabagagli) possa:oscurare, entro i piani di visibilita' geometrica, i componenti di illuminazione posteriore e/o lo spazio per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore del veicolo;I dispositivi ripetono tutti i componenti di illuminazione posteriore e la targa. Sono stati omologati così. non considerarsi nella determinazione delle dimensioni del veicolo;Art. 2 DD 277 … se vale per gli autobus entro i limiti massimi di sagoma europei … vale per tutti... (analogia)trasportare un carico di natura differente rispetto a quello specificato nella notifica di omologazione.Non trasportano un carico differente rispetto alla notifica di omologazione, nell’omologazione è incluso il kit di fissaggio per carichi equivalenti a moto/scooter (gergo). Fine TheDevil Qualcuno invece dovrebbe spiegare perché ritiene che pesa di più un kg di paglia rispetto a un kg di mattoni e che problemi ha a capire che la differenza la fa il peso e i sistemi di fissaggio. Ci sarà un giudice a Berlino...
In risposta al messaggio di Anto1957 del 24/11/2023 alle 11:47:15Scusa, non resisto, a proposito di un kg di paglia e un kg di mattoni ....
Rispondo tra le righe in grassetto corsivo... TheDevil Nel mio capanno riscaldato sulla riva del fiume resto in fiduciosa attesa che il ricorso venga presentato e che l'autorita' europea adita voglia specificare se, dopoil montaggio secondo le prescritte istruzioni, un'entita' tecnica indipendente omologata 26R del tipo luggage rack (oppure porte-bagages oppure portabagagli) possa:oscurare, entro i piani di visibilita' geometrica, i componenti di illuminazione posteriore e/o lo spazio per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore del veicolo;I dispositivi ripetono tutti i componenti di illuminazione posteriore e la targa. Sono stati omologati così. non considerarsi nella determinazione delle dimensioni del veicolo;Art. 2 DD 277 … se vale per gli autobus entro i limiti massimi di sagoma europei … vale per tutti... (analogia)trasportare un carico di natura differente rispetto a quello specificato nella notifica di omologazione.Non trasportano un carico differente rispetto alla notifica di omologazione, nell’omologazione è incluso il kit di fissaggio per carichi equivalenti a moto/scooter (gergo). Fine TheDevil Qualcuno invece dovrebbe spiegare perché ritiene che pesa di più un kg di paglia rispetto a un kg di mattoni e che problemi ha a capire che la differenza la fa il peso e i sistemi di fissaggio. Ci sarà un giudice a Berlino...
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/11/2023 alle 12:17:17Puoi fare degli esempi? Grazie.
La differenza c'è eccome sta nella diversa distribuzione del peso
In risposta al messaggio di Anto1957 del 24/11/2023 alle 13:51:44Che esempi vuoi che ti faccia?
Puoi fare degli esempi? Grazie.
In risposta al messaggio di orme del 24/11/2023 alle 13:55:04non si riesce a capire cosa c'è scritto
trovata su FB:
In risposta al messaggio di giorgioste del 24/11/2023 alle 15:45:09non c'è bisogno di capire cosa c'è scritto, saranno sicuramente lamentele di camperisti che hanno il "portatutto" che si vedono dover spendere dei soldi per mettersi in regola e accampano mille e mille scusanti
non si riesce a capire cosa c'è scritto
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/11/2023 alle 15:07:22Non è chiara la differenza che rilevi tra 120 kg di uno scooter lungo 1,85 m messo sulla pedana e 120 kg di mattoni distribuiti sulla stessa pedana portabagagli per la stessa lunghezza di 1,85 m. Sempre 120 kg scaricano sulla pedana ed in modo uniforme. Non è che uno lo scooter o i mattoni li metti tutti da uno stesso lato. Sarebbe da stupidi. E comunque la distribuzione del carico a cura dell'utente della strada è altro elemento rispetto alla portata della pedana.
Che esempi vuoi che ti faccia? un kg di mattoni, scaricherà più peso per cm2 rispetto un kg di fieno E siccome qui su parla di trasporto su una struttura, e non di un peso fine a se stesso, le dinamiche cambiano, eccome se cambia
In risposta al messaggio di Anto1957 del 24/11/2023 alle 16:23:27io sto parlando di quello che hai scritto tu, differenza tra mattoni e paglia
Non è chiara la differenza che rilevi tra 120 kg di uno scooter lungo 1,85 m messo sulla pedana e 120 kg di mattoni distribuiti sulla stessa pedana portabagagli per la stessa lunghezza di 1,85 m. Sempre 120 kg scaricanosulla pedana ed in modo uniforme. Non è che uno lo scooter o i mattoni li metti tutti da uno stesso lato. Sarebbe da stupidi. E comunque la distribuzione del carico a cura dell'utente della strada è altro elemento rispetto alla portata della pedana. Serve un esempio specifico di distrubuzione che dia evidenza di come lo stesso peso di 120 kg non sia lo stesso peso di 120 kg sulla pedana a seconda se si tratti di mattoni o dello scooter. Non solo, e se questo sia attinente con la portata omologata dell'entità tecnica indipendente e non con il tema sistemazione del carico utente di cui all'art. 164 del CDS. Questioni differenti. Puoi riprovare.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/11/2023 alle 16:20:38
non c'è bisogno di capire cosa c'è scritto, saranno sicuramente lamentele di camperisti che hanno il portatutto che si vedono dover spendere dei soldi per mettersi in regola e accampano mille e mille scusanti non ricordo però, una simile questione quando bisognava mettere in regola il bombolone
In risposta al messaggio di giorgioste del 24/11/2023 alle 15:45:09Provo a riportare il testo con copia/incolla:
non si riesce a capire cosa c'è scritto
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/11/2023 alle 16:31:41Ma non mi risulta ancora chiara la differenza che annetti tra caricare 120 kg di scooter o 120 kg di mattoni. Distribuiti sulla stessa pedana. E se per la portata dell'entità una delle due cose sia ammessa e l'altra no pur avendo lo stesso peso. Grazie.
io sto parlando di quello che hai scritto tu, differenza tra mattoni e paglia ovviamente due oggetti dallo stesso peso specifico al m3, scaricheranno lo stesso peso per cm2