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7
Steu851
Steu851
27/08/2018 2999
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2023 alle: 11:18:16
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/11/2023 alle 11:11:28

Che ha sfruttato il buco normativo fino questo momento
Viene venduto e utilizzato in tutto il mondo, non solo in questo paese di azzeccagarbugli
Le borboniche normative italiane non le avranno manco considerate, si sono sicuramente basati sulla normativa europea 
Adria Coral Compact, il camper coupè

Modificato da Steu851 il 26/11/2023 alle 11:20:02
15
impiegatodelvolante
impiegatodel...
rating

14/01/2010 29439
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2023 alle: 11:21:14
In risposta al messaggio di Steu851 del 26/11/2023 alle 11:18:16

Viene venduto e utilizzato in tutto il mondo, non solo in questo paese di azzeccagarbugli Le borboniche normative italiane non le avranno manco considerate, si sono sicuramente basati sulla normativa europea 
Negli altri paesi viene omologato un sistema per agganciare e trainare un auto, qui in Italia no
in altro paesi sono omologati rimorchi con ruote piroettanti, qui in Italia no
in altri paesi si possono fare modifiche (cambio motore, cerchi, ecc) in Italia no
Eppure non ho mai sentito di lamentele a riguardo
 
Silvio

Modificato da impiegatodelvolante il 26/11/2023 alle 11:22:17
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 2999
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2023 alle: 11:50:47
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/11/2023 alle 11:21:14

Negli altri paesi viene omologato un sistema per agganciare e trainare un auto, qui in Italia no in altro paesi sono omologati rimorchi con ruote piroettanti, qui in Italia no in altri paesi si possono fare modifiche (cambio motore, cerchi, ecc) in Italia no Eppure non ho mai sentito di lamentele a riguardo  
Strano, io ho letto lamentele per tutti gli esempi citati. 

Visto che l'unione europea garantisce la libera circolazione delle persone sarebbe ora che venissero unificate le normative a riguardo onde evitare diseguaglianze e discriminazioni 
Adria Coral Compact, il camper coupè
15
impiegatodelvolante
impiegatodel...
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14/01/2010 29439
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2023 alle: 12:11:16
In risposta al messaggio di Steu851 del 26/11/2023 alle 11:50:47

Strano, io ho letto lamentele per tutti gli esempi citati.  Visto che l'unione europea garantisce la libera circolazione delle persone sarebbe ora che venissero unificate le normative a riguardo onde evitare diseguaglianze e discriminazioni 
Può essere, ma non penso tread di 30 paginewink
 Sull'uniformità, mi trovi completamente d'accordo
Ma per il momento così non è , e ci si adegua, senza accampare scuse e trovare mille cavilli
Silvio
Spagna del Nord e Portogallo
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
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Marche d’ottobre: viaggio in camper
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Francia in camper: Loira Atlantica e un
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5
tuzzato
tuzzato
27/06/2020 319
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2023 alle: 12:13:26
In risposta al messaggio di Steu851 del 26/11/2023 alle 11:50:47

Strano, io ho letto lamentele per tutti gli esempi citati.  Visto che l'unione europea garantisce la libera circolazione delle persone sarebbe ora che venissero unificate le normative a riguardo onde evitare diseguaglianze e discriminazioni 
Si confermo, non solo dagli utenti ma anche dagli operatori di settore si lamentano... È un mercato che nel nostro paese non si può realizzare - aprire in tal senso avrebbe a mio avviso solo ricadute positive.

​​​​​​C'è anche da dire che non è impedito ma di fatto reso non conveniente sul profilo economico e quasi impossibile da fare; una officina abilitata presentando progetto e calcoli può reimmatricolare modifiche anche sugli elementi citati.

In Italia il punto è che non puoi andare a fare verifiche in motorizzazione ma devi passare da un costruttore.

Se fosse chiaro il processo e questo fosse da trascrivere a libretto dopo collaudo come il bombolone io francamente non ci troverei nulla da ridire - trovo invece discriminante che non sia consentito trasporto di motocicli e ciclomotori anche se la struttura nasce con la predisposizione per il loro trasporto.

Simone
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2023 alle: 13:13:13
   
Tuzzato ha scritto:
Se fosse chiaro il processo e questo fosse da trascrivere a libretto dopo collaudo come il bombolone, io francamente non ci troverei nulla da ridire...
   
==============================
   
Mi piacerebbe conoscere la tua opinione sulla procedura descritta in un mio precedente intervento in altra discussione.
   
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2023 alle: 14:40:18
In risposta al messaggio di TheDevil del 26/11/2023 alle 13:13:13

    Tuzzato ha scritto: Se fosse chiaro il processo e questo fosse da trascrivere a libretto dopo collaudo come il bombolone, io francamente non ci troverei nulla da ridire...     ==============================     Mi piacerebbe conoscere la tua opinione sulla procedura descritta in un mio precedente intervento in altra discussione.      
Ho risposo io nell'altra discussione. E' già tutto dentro la documentazione oggetto di omologazione. Punto e basta. Non serve tutta la richiesta di atti e documenti, e relazioni tecniche che richiedi. 

Chiedo inoltre di precisare in quale parte dell'art. 236 del regolamento si rileverebbe la seguente citazione riportata nell'intervento TheDevil Inserito il 21/02/2021  alle: 13:13:13 conriferimento a parti diverse dal motore... 

L'art. 236 Reg. prevede che il nulla-osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione.

Inoltre visto che ci troviamo, di chiarire perché si debba portare a visita e prova solo un portamoto omologato dall'allestitore di fase II e non sia possibile agire in libera concorrenza in questi casi sugli attacchi del costruttore di FASE I del telaio. La ratio. 

Grazie. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 26/11/2023 alle 16:33:43
16
marinox
marinox
30/09/2009 5039
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2023 alle: 16:34:59
In risposta al messaggio di Steu851 del 26/11/2023 alle 11:50:47

Strano, io ho letto lamentele per tutti gli esempi citati.  Visto che l'unione europea garantisce la libera circolazione delle persone sarebbe ora che venissero unificate le normative a riguardo onde evitare diseguaglianze e discriminazioni 
concordo pienamente . L' ITALIA che è paese fondatore U . E. recepisce poco e a malavoglia , è l'eterna questione a CASA MIA gli affari gli faccio IO .secondo me quando un partito è scalzato dallo scranno esso si infuria e ostacola il nuovo x il fattore MANCANZA BUSTARELLA e secondo la tradizione tutta italiana sbraita x cose che a volte non hanno senso . ti faccio un BUCO da 140.000.000.000 e poi mi LAMENTO che non hai soldi x fare le dovute cose x sostenere il paese , GIA' con un badge limitato se sommiamo alla spesa FORZATA x un quinquennio cosa vuoi fare ... piangere . 
o forse è propri la bustarella mancata a sollevare questo putiferio ? parlando ci si capisce e sicuramente qualcosa scivola fuori dalle tasche NATURALMENTE senza accorgesene MA qualcuno raccoglie .

carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
7
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4000
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2023 alle: 17:22:50
scusa ma a volte rischi di diventare antipatico io non ho problemi di portatutto o portabici e capisco il rispetto della legge ma se in italia non togliamo burocrazia in genere non ne usciamo fuori. nello specifico è probabile che le ditte costruttrici abbiano cercato scappatoie per omologazioni varie e magari chi ha montato portatutto aveva dei dubbi p magari no ma che facciano chiarezza in modo SEMPLICE e stop
nonno pat 49
15
impiegatodelvolante
impiegatodel...
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14/01/2010 29439
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2023 alle: 17:53:20
Burocrazia è una cosa, rispetto delle regole un altra
qui non si stratta di burocrazia, ma di reperire una semplice regola
Ma per l'italiano medio, se la.regola non gli sta bene, si lamenta e fa di tutto per trovare una scappatoia 
Comunque, siamo in un forum, nessuno di noi ha il potere di fare cambiare le cose
Io mi limito a rispettare le regole,.se le trovo ingiuste,  mi attivo con le varie associazioni per  farle modificare, di sicuro non mi arrampico sugli specchi per avere una ragione che non howink
Silvio
comesquirol98
comesquirol98
-
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2023 alle: 19:12:08
domanda da inesperto, non avessi letto il forum, come avrei dovuto fare per venire a conoscenza di questa circolare? immagino che il 99% di possessori di portamoto stia ancora circolando tranquillamente.

Sulla Gazzetta Ufficiale non c'è nulla... *******************...
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2023 alle: 19:19:19
   
Anto1957 ha scritto:
Chiedo inoltre di precisare in quale parte dell'art. 236 del regolamento si rileverebbe la seguente citazione riportata nell'intervento TheDevil Inserito il 21/02/2021  alle: 13:13:13 conriferimento a parti diverse dal motore... 
L'art. 236 Reg. prevede che il nulla-osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione.


==============================

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, art. 236, comma 2

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
b) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;

i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo
e' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.
Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita' di esecuzione della modifica,  il nulla-osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione.
In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2023 alle: 20:11:12
In risposta al messaggio di TheDevil del 26/11/2023 alle 19:19:19

    Anto1957 ha scritto: Chiedo inoltre di precisare in quale parte dell'art. 236 del regolamento si rileverebbe la seguente citazione riportata nell'intervento TheDevil Inserito il 21/02/2021  alle: 13:13:13 conriferimento
a parti diverse dal motore...  L'art. 236 Reg. prevede che il nulla-osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione. ============================== D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, art. 236, comma 2 2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; b) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo e' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita' di esecuzione della modifica, il nulla-osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
...
Ebbravo TheDevil... ora si modifica pure gli articoli del regolamento di attuazione al CDS. Riporto il testo integrale dell'art. 236 del Regolamento di attuazione, primo e secondo comma dal sito del MIT

https://www.normattiva.it/atto/...

:
Art. 236
(Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione)
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle  indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione  alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta  che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
b) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
--------------------------------------------------------

Come qualsiasi lettore può rilevare, il nulla osta in caso di diniego del costruttore nn per motivi tecnici è previsto solo per le modifiche di cui alla lettera m del secondo comma ovvero alle modifiche ai collegamenti del motore... infatti dice...   Qualora tale rilascio... 

Mi pare evidente l'errore di citazione parziale o estratto con errore di interpretazione dell'art. 236,  come fanno anche gli uffici periferici, nel confondere il nulla osta per le modifiche ai collegamenti del motore alle altre modifiche che invece bastano della relazione tecnica del comma 1 da parte della ditta o delle ditte che che hanno eseguito le modifiche. 

L'applicazione pratica dell'art. 236 è un esempio di come "i ministeriali e i filo-ministeriali" facciano un po' di interpretazioni con tagli e ritagli.


@TeamModerazione, ho modificato, grazie.
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 26/11/2023 alle 20:40:08
15
Team di Moderazione
Team di Mode...
10/01/2010 1911
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2023 alle: 20:32:51
Il topic è stato ripulito.
Cortesemente, attenetevi strettamente al tema in oggetto ed evitate commenti superflui. 
Sono proibite considerazioni di tipo personale e toni anche solo vagamente denigratori nei confronti di chi interviene, post in violazione saranno eliminati integralmente e senza preavviso.
Grazie della collaborazione
Il Team di Moderazione
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2023 alle: 22:22:22
In risposta al messaggio di Anto1957 del 26/11/2023 alle 20:11:12

Ebbravo TheDevil... ora si modifica pure gli articoli del regolamento di attuazione al CDS. Riporto il testo integrale dell'art. 236 del Regolamento di attuazione, primo e secondo comma dal sito del MIT : Art. 236 (Modifica
delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) 1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle  indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione  alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta  che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge. 2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; b) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta. Come qualsiasi lettore può rilevare, il nulla osta in caso di diniego del costruttore nn per motivi tecnici è previsto solo per le modifiche di cui alla lettera m del secondo comma ovvero alle modifiche ai collegamenti del motore... infatti dice...  Qualora tale rilascio...  Mi pare evidente l'errore di citazione parziale o estratto con errore di interpretazione dell'art. 236,  come fanno anche gli uffici periferici, nel confondere il nulla osta per le modifiche ai collegamenti del motore alle altre modifiche che invece bastano della relazione tecnica del comma 1 da parte della ditta o delle ditte che che hanno eseguito le modifiche.  L'applicazione pratica dell'art. 236 è un esempio di come i ministeriali e i filo-ministeriali facciano un po' di interpretazioni con tagli e ritagli. @TeamModerazione, ho modificato, grazie.
...
   
So bene che i periodi vanno scritti di seguito in un comma di un'articolo di legge ma, dal momento che hai dimostrato di non saperli suddividere, ho solo cercato di aiutarti nella lettura del comma 2 in questione, composto di tre periodi.

La modifica da te eccepita consiste nell'impostazione di tre comandi di accapo, uno dopo l'elencazione degli elementi (secondo la mia lettura) e due dopo i primi due periodi.

Entrambi abbiamo fatto riferimento al sito "normattiva" ed entrambi ci siamo trascinati lo stesso errore sul terzo elemento, che va evidentemente caratterizzato con la lettera 'c'.

Nell'interesse degli altri lettori della discussione, mi permetto chiederti di voler valutare l'opportunita' di precisare:
- il predicato associato al soggetto "ogni modifica";
- il testo completo dell'elemento 'm', a tuo avviso.

Oppure, se ritieni, il testo completo del primo periodo, dopo avere tolto l'elemento 'm' dall'elencazione.

Semplice esercizio di grammatica. 

 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2023 alle: 23:24:00
In risposta al messaggio di TheDevil del 26/11/2023 alle 22:22:22

    So bene che i periodi vanno scritti di seguito in un comma di un'articolo di legge ma, dal momento che hai dimostrato di non saperli suddividere, ho solo cercato di aiutarti nella lettura del comma 2 in questione,
composto di tre periodi. La modifica da te eccepita consiste nell'impostazione di tre comandi di accapo, uno dopo l'elencazione degli elementi (secondo la mia lettura) e due dopo i primi due periodi. Entrambi abbiamo fatto riferimento al sito normattiva ed entrambi ci siamo trascinati lo stesso errore sul terzo elemento, che va evidentemente caratterizzato con la lettera 'c'. Nell'interesse degli altri lettori della discussione, mi permetto chiederti di voler valutare l'opportunita' di precisare: - il predicato associato al soggetto ogni modifica; - il testo completo dell'elemento 'm', a tuo avviso. Oppure, se ritieni, il testo completo del primo periodo, dopo avere tolto l'elemento 'm' dall'elencazione. Semplice esercizio di grammatica.   
...
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.
 
Al minimo è scritto malissimo. Ogni lettera finisce con un punto e virgola ad esaurire il contenuto dispositivo della singola lettera. 

Grammatica per grammatica andava scritto in questo modo:
---------------------------------------------------------------------------
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

a) la massa complessiva massima ;
b) la massa massima rimorchiabile ;
b) le masse massime sugli assi ;
d) il numero di assi ;
e) gli interassi ;
f) le carreggiate ;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente ;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi ;
l) la potenza massima del motore ;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo ;

è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.  Qualora tale rilascio ... 
-----------------------------------------------------------------------------------

Così comè scritta presenta un evidente anacoluto... essendo il primo e secondo periodo che includono il nulla osta inglobati nella lettera "m" senza interpunzione che ne stacchi il collegamento con detta lettera e lo faccia assumere come rivolto a tutte le altre lettere che precedono.

m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa . 

Comunque è la prassi che seguono gli UMC che evidentemente danno la stessa interpretazione di una pessima scrittura della norma.

Ciò che contesto io che è il  nulla osta dell'allestitore può non esserci per diversi motivi tra i quali anche la necessità dell'utente di montare un portamoto diverso o non previsto dalll'allestitore per mille altri motivi, perché nel frattempo è fallito, perché ha cessato l'attività perché l'utente gli è antipatico, perché non vuole assumersi alcuna responsabilità, perché all'utente risulta inutilmente costoso il modello scelto dal costruttore etc. etc... In altre parole in regime di concorrenza l'utente è tutelato se può far eseguire la modifica e l'installazione ad officina e tecnici di sua fiducia e portando a visita e prova. Questa riserva è anacronistica specie in presenza di entità tecniche indipendenti omologate per quello specifico veicolo con propri profili e attacchi di collegamento al telaio. 
La verità non piace.
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
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Inserito il 27/11/2023 alle: 10:08:34
In risposta al messaggio di Anto1957 del 26/11/2023 alle 23:24:00

m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.   Al minimo
è scritto malissimo. Ogni lettera finisce con un punto e virgola ad esaurire il contenuto dispositivo della singola lettera.  Grammatica per grammatica andava scritto in questo modo: 2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; b) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo; è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio ...  Così comè scritta presenta un evidente anacoluto... essendo il primo e secondo periodo che includono il nulla osta inglobati nella lettera m senza interpunzione che ne stacchi il collegamento con detta lettera e lo faccia assumere come rivolto a tutte le altre lettere che precedono. m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.  Comunque è la prassi che seguono gli UMC che evidentemente danno la stessa interpretazione di una pessima scrittura della norma. Ciò che contesto io che è il  nulla osta dell'allestitore può non esserci per diversi motivi tra i quali anche la necessità dell'utente di montare un portamoto diverso o non previsto dalll'allestitore per mille altri motivi, perché nel frattempo è fallito, perché ha cessato l'attività perché l'utente gli è antipatico, perché non vuole assumersi alcuna responsabilità, perché all'utente risulta inutilmente costoso il modello scelto dal costruttore etc. etc... In altre parole in regime di concorrenza l'utente è tutelato se può far eseguire la modifica e l'installazione ad officina e tecnici di sua fiducia e portando a visita e prova. Questa riserva è anacronistica specie in presenza di entità tecniche indipendenti omologate per quello specifico veicolo con propri profili e attacchi di collegamento al telaio. 
...
analisi lucida ed efficace la tua. Perché è sempre così difficile scrivere chiaramente i testi normativi? Quando si parla di burocrazia da snellire, la base dovrebbe essere proprio questa, scrivere con termini comprensibili anche ai non addetti ai lavori e soprattutto scrivere in modo chiaro ed inconfutabile.
DAVIDE
7
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4000
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Inserito il 27/11/2023 alle: 12:04:31
In risposta al messaggio di Pascia2 del 27/11/2023 alle 10:08:34

analisi lucida ed efficace la tua. Perché è sempre così difficile scrivere chiaramente i testi normativi? Quando si parla di burocrazia da snellire, la base dovrebbe essere proprio questa, scrivere con termini comprensibili anche ai non addetti ai lavori e soprattutto scrivere in modo chiaro ed inconfutabile.
a volte mi viene il dubbio che lo facciano apposta a complicare la vita alle persone da una parte e dall,altra chi fra i tutori dell,ordine vuole essere più che solerte fa verbali multe ecc e noi in quel posto la maggior parte me compreso che vedo es avvocati come il fumo negli occhi seguiti da politici e sindacalisti
nonno pat 49
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 27/11/2023 alle: 16:16:16
   
Prima, Anto1957 ha scritto:
Come qualsiasi lettore può rilevare, il nulla osta in caso di diniego del costruttore nn per motivi tecnici è previsto solo per le modifiche di cui alla lettera m del secondo comma...
Mi pare evidente l'errore di citazione parziale o estratto con errore di interpretazione dell'art. 236, come fanno anche gli uffici periferici, nel confondere il nulla osta per le modifiche ai collegamenti del motore alle altre modifiche che invece bastano della relazione tecnica del comma 1 da parte della ditta o delle ditte che che hanno eseguito le modifiche. 
L'applicazione pratica dell'art. 236 è un esempio di come "i ministeriali e i filo-ministeriali" facciano un po' di interpretazioni con tagli e ritagli.
@TeamModerazione, ho modificato, grazie.


Dopo, Anto1957 ha scritto:
Al minimo è scritto malissimo.
Grammatica per grammatica andava scritto in questo modo [...]
Comunque è la prassi che seguono gli UMC che evidentemente danno la stessa interpretazione di una pessima scrittura della norma.

   
==============================
   
Nel tuo primo intervento non comprendo il nesso nella prima frase evidenziata, perche' in caso di diniego del costruttore non c'e' evidentemente alcun nulla osta.

A me pare inoltre evidente che, nella prima interpretazione del comma 2 in questione, tu abbia messo assieme un soggetto di genere maschile con un predicato di genere femminile:
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa
e, nonostante questo tuo errore di grammatica, hai ritenuto di accusare tutti gli altri interpreti di questa norma (compreso il sottoscritto) di errore di citazione parziale o estratto con errore di interpretazione dell'art. 236 , aggiungendo qualche parolaccia successivamente rimossa su intervento della Moderazione.

Ci vorrebbe Greta Thunberg.

Prendo atto infine che le conclusioni nel tuo primo intervento sono state provocate dalla pessima scrittura della norma  che ti ha portato ad una errata lettura della stessa.

 
16
marinox
marinox
30/09/2009 5039
Rispondi Abuso
Inserito il 27/11/2023 alle: 17:14:27
In risposta al messaggio di ex camionaro del 26/11/2023 alle 17:22:50

scusa ma a volte rischi di diventare antipatico io non ho problemi di portatutto o portabici e capisco il rispetto della legge ma se in italia non togliamo burocrazia in genere non ne usciamo fuori. nello specifico è probabile
che le ditte costruttrici abbiano cercato scappatoie per omologazioni varie e magari chi ha montato portatutto aveva dei dubbi p magari no ma che facciano chiarezza in modo SEMPLICE e stop
...
scusa E ... . ho scritto cose che tutti noi conosciamo nel bene ( nulla ) e nel male ( moltissimo ) è un dato di fatto che "ungere ruote " è tipicamente e universalmente riconosciuto un atto DEPRECABILE , ma visto che è praticamente impossibile sradicare tale comportamento lo fanno tutti x svariati motivi ,in primis x velocizzare quei meccanismi che rendono fluido il discorso . detto questo una azienda che si è impegnata a FONDO x vendere determinati accessori si ritrova ADESSO a combattere con un sistema incancrenito da anni e anni di ... è cosi' che funziona . ORA alla luce del putiferio generato NOTO che moltissimi stanno SVENDENDO il porta ? ( io stesso l'ho venduto a prezzo di quasi metallo ) e chi vorrebbe installarlo se ne guarda bene compreso il porta bici su posteriore o su portelloni . 
 a questo punto QUANTO ci stanno rimettendo le ditte ? a questo punto FANC.... qualche soldo e tutto si sistemerà , NE SONO CERTO . qualcuno mi dirà come mai ho venduto il porta moto , x trasportare anche lo scooter ho dovuto scaricare troppe cose dal camper specialmente tutto l'invernale e cose che ho sempre dietro x un non si sa mai e con poca acqua e gasolio non mi piace proprio viaggiare in queste condizioni , e ora acquisto un rimorchio vendo l'honda sh 150 e mi compero un bel QUAD di cui soffro x la mancanza di girovagare OLTRE L'ASFALTO .

carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
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