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Steu851
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27/08/2018 3003
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Inserito il 02/12/2023 alle: 18:19:02
In risposta al messaggio di Anto1957 del 02/12/2023 alle 17:35:26

E' per caso un motorhome o un telaio ALKO? Ho postato il mio caso perché è stata messa in discussione la D1 e la E telaio della mia CDC per il telaio ZFA... Però in via generale, è necessario ai fini di questa discussione,
arrivare a capire se le omologazioni dei Portabagagli R26 abbiano riferimento direttamente o per gli attacchi a specifici telai visti che anche questo è stato messo in discussione.  Alla voce E della tua carta quale sigla è evidenziata? se vuoi/puoi, bastano solo i primi 5 caratteri. Poi se puoi riportare, sempre se vuoi/puoi, i codici di omologazione dal punto K della CDC. Le normative su etichette e dati a me risulterebbero cambiati nel tempo. Grazie. P.S. controlla anche la sezione 3 qualora fosse indicato lì il produttore del veicolo di base.
...
È un se integrate compatto 5,99 su telaio ducato x250 5,40
Alla voce E è indicato ZFA250...
Nella sezione 3 non ci sono riferimenti a Fiat, è indicato che può essere dotato in origine di gancio traino (con codice omologazione) portamoto (con lunghezza e sbalzo, nessun codice, avevo postato in una pagina precedente) e sospensioni pneumatiche integrative ed è specificato che 'qualunque installazione successiva richiede visita e prova' 
Questo con le regole vigenti nel 2009 
Adria Coral Compact, il camper coupè
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 02/12/2023 alle: 19:06:49
In risposta al messaggio di Steu851 del 02/12/2023 alle 18:19:02

È un se integrate compatto 5,99 su telaio ducato x250 5,40 Alla voce E è indicato ZFA250... Nella sezione 3 non ci sono riferimenti a Fiat, è indicato che può essere dotato in origine di gancio traino (con codice omologazione)
portamoto (con lunghezza e sbalzo, nessun codice, avevo postato in una pagina precedente) e sospensioni pneumatiche integrative ed è specificato che 'qualunque installazione successiva richiede visita e prova'  Questo con le regole vigenti nel 2009 
...
ZFA250 -  Z = Italia, FA = Fiat, 250 =  Ducato 250... quindi ... 
Ora che due allestitori, Caravans Internazional e ADRIA,  lascino il  VIN dell'autotelaio per un'errata procedura  in sede di richiesta di omologazione del veicolo completo...  comincia a sembrarmi strano... 

Resterebbe da chiederti se, puoi/vuoi, di informarti presso il tuo rivenditore quale tipo di portamoto può essere montato con visita e prova e se è omologato dallo stesso allestitore ADRIA o il riferimento è ad una qualunque entità tecnica indipendente con omologazione R26 con gli attacchi per il telaio ZFA250... 

Grazie. 
La verità non piace.
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3003
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Inserito il 02/12/2023 alle: 20:18:07
In risposta al messaggio di Anto1957 del 02/12/2023 alle 19:06:49

ZFA250 -  Z = Italia, FA = Fiat, 250 =  Ducato 250... quindi ...  Ora che due allestitori, Caravans Internazional e ADRIA, lascino il  VIN dell'autotelaio per un'errata procedura  in sede di richiesta di omologazione
del veicolo completo...  comincia a sembrarmi strano...  Resterebbe da chiederti se, puoi/vuoi, di informarti presso il tuo rivenditore quale tipo di portamoto può essere montato con visita e prova e se è omologato dallo stesso allestitore ADRIA o il riferimento è ad una qualunque entità tecnica indipendente con omologazione R26 con gli attacchi per il telaio ZFA250...  Grazie. 
...
Mi spiace, comprato usato da privato e non frequento concessionari Adria 
Adria Coral Compact, il camper coupè
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TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 02/12/2023 alle: 23:23:23
   
Anto1957 ha scritto:
... non ritrovo il tuo post delle ore  1.11.11 2/12/2023 che riporto e commento per le parti oggetto di questa discussione.
Lo hai per caso cancellato e i motivi... 


==============================

Ho cancellato l'intervento da te citato perche', alla rilettura mattutina ed a mente fresca, ho rilevato due miei errori di base:
1) disapplicazione della regola di scrivere un testo con almeno una parola in meno rispetto a quelle strettamente indispensabili;
2) omissione del controllo sui riferimenti normativi, fidandomi soltanto della mia memoria "lontana",
caratterizzanti gran parte dell'intervento, forse per l'ora tarda della notte e/o l'esigenza di andare a riposare.

Prima di cancellarlo ne ho fatto una foto "a futura memoria" (era il "pallino" di un vecchio utente del forum).

Con riferimento ai punti della tua numerazione:
[1] periodo viziato da entrambi gli errori; trovi la normativa sull'assegnazione del VIN in un mio precedente intervento nel forum;
[2] periodo viziato da errore 1; l'ipotesi sulla tua CdC e' derivata dal ricordo della sezione 3 nella CdC riportata in calce;
[3] periodo viziato da errore 1; ho tratto la mia deduzione dalla tua ripetuta citazione della nota in questione;
[4] periodo viziato da errore 1; anticipazione dell'opinione che mi sono impegnato a darti in riscontro al tuo quesito del 30/11; 
[5] periodo viziato da errore 1; OT;
[6] ok;
[7] periodo viziato da errore 1; mi interesserebbe conoscere la data nella quale il modello del tuo portabagagli e' stato omologato.
--------------------
costr.png
 
Reno e Mosella in camper, estate 2025
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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 03/12/2023 alle: 01:10:37
In risposta al messaggio di TheDevil del 02/12/2023 alle 23:23:23

    Anto1957 ha scritto: ... non ritrovo il tuo post delle ore  1.11.11 2/12/2023 che riporto e commento per le parti oggetto di questa discussione. Lo hai per caso cancellato e i motivi...  ==============================
Ho cancellato l'intervento da te citato perche', alla rilettura mattutina ed a mente fresca, ho rilevato due miei errori di base: 1) disapplicazione della regola di scrivere un testo con almeno una parola in meno rispetto a quelle strettamente indispensabili; 2) omissione del controllo sui riferimenti normativi, fidandomi soltanto della mia memoria lontana, caratterizzanti gran parte dell'intervento, forse per l'ora tarda della notte e/o l'esigenza di andare a riposare. Prima di cancellarlo ne ho fatto una foto a futura memoria (era il pallino di un vecchio utente del forum). Con riferimento ai punti della tua numerazione: [1] periodo viziato da entrambi gli errori; trovi la normativa sull'assegnazione del VIN in un mio precedente intervento nel forum; [2] periodo viziato da errore 1; l'ipotesi sulla tua CdC e' derivata dal ricordo della sezione 3 nella CdC riportata in calce; [3] periodo viziato da errore 1; ho tratto la mia deduzione dalla tua ripetuta citazione della nota in questione; [4] periodo viziato da errore 1; anticipazione dell'opinione che mi sono impegnato a darti in riscontro al tuo quesito del 30/11;  [5] periodo viziato da errore 1; OT; [6] ok; [7] periodo viziato da errore 1; mi interesserebbe conoscere la data nella quale il modello del tuo portabagagli e' stato omologato.  
...
Grazie per la puntuale risposta, che ho molto apprezzato.

Sul punto 7 non ho al momento possibilià di risponderti in quanto la documentazione è nel camper al rimessaggio.

Appena potrò la recupererò e se c'è la data dell'omologazione E50 26R 003-001 la pubblicherò. Io l'ho installato nel 2016 primo semestre. La documentazione riporta che la cosiddetta CDC del produttore è emessa a seguito parere del Ministero dei Trasporti del 29/7/2008. Quindi presumo che la data di omologazione sia di poco precedente a detta data e comunque antecedente al 2011, epoca della nota Goldschmitt su questo forum. 

Avevo quel modello già nel mio radar nel 2011 proprio sulla nota Goldschmitt ma al tempo avevo uno scooter più piccolo che caricavo tranquillamente nel gavone laterale. Nel 2015 al cambio dello scooter ho messo in conto di montare il modello DOGE di Goldschmitt con il quale mi sono trovato benissimo. E questo mi ha fatto desistere dall'acquistare un nuovo autocaravan con garage tenendomi il mio mansardato 7 letti, 4 sempre disponibili, 5 posti  in viaggio, due dinette fruibili anche con 4 letti occupati.

Motivi per i quali non cambierei oggi il mio camper con nessuno dei modelli nuovi avendo la possibilità di mettere lo scooter sul portabagagli. Da qui puoi ricavare la mia ferma volontà di resistere, resistere, resistere, resistere a qualsiasi chiusura interpretativa Ministeriale verso il tipo di entità osteggiata in Italia ma commerializzata in tutta Eruopa anche da produttori tedeschi, con omologazione E1 tedesca. Al momento di questo si tratta IMHO.

Ho portato lo scooter con me su quel modello dal Portogallo alla Spagna, Germania, Francia, Svizzera e Austria fino alla Grecia alla Turchia e per tutta l'Italia senza alcun problema, tenendo conto del carico e della portata. Non sarà la circolare 30187 a farmi desistere. 
 
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 03/12/2023 alle 08:57:20
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TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 03/12/2023 alle: 13:13:13
   
Anto1957 ha scritto:
Sul punto 7 non ho al momento possibilità di risponderti in quanto la documentazione è nel camper al rimessaggio.
Appena potrò la recupererò e se c'è la data dell'omologazione E50 26R 003-001 la pubblicherò.


==============================

Ritengo che tu possa eventualmente valutare l'opportunita' di chiedere copia della relativa notifica di omologazione al produttore.
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 03/12/2023 alle: 14:46:34
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/12/2023 alle 13:13:13

    Anto1957 ha scritto: Sul punto 7 non ho al momento possibilità di risponderti in quanto la documentazione è nel camper al rimessaggio. Appena potrò la recupererò e se c'è la data dell'omologazione E50 26R 003-001
la pubblicherò. ============================== Ritengo che tu possa eventualmente valutare l'opportunita' di chiedere copia della relativa notifica di omologazione al produttore.  
...
Certamente. Ma i rapporti di fiducia sono tali in questo momento che guardo a Goldschmitt come un partner in questa "bisogna".  Non come una controparte,  dalla quale peraltro ho la massima disponibilità in caso di reale esigenza che tuttavia non ravviso attualmente per fare una pubblicazione di dati che lui stesso, se vuole, può fare sul proprio sito. Sarebbe come "scavalcarlo". Posso invece ragionare sulla base dei dati già in mio possesso e come detto appena recupero i documenti,  che ho,  hai la mia disponibilità per tutte le richieste che potrò soddisfare. 
La verità non piace.
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23/11/2006 4689
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Inserito il 03/12/2023 alle: 15:15:15
  Anto1957 ha scritto:  
Inoltre, visto che ci troviamo, di chiarire perché si debba portare a visita e prova solo un portamoto omologato dall'allestitore di fase II e non sia possibile agire in libera concorrenza in questi casi sugli attacchi del costruttore di FASE I del telaio. La ratio.

Anto1957 ha spiegato meglio:
Se uso solo gli attacchi al telaio predisposti dal costruttore del telaio ed omologati in Fase I, indipendentemente dal fatto che l'allestitore debba completare in Fase II l'omologazione del veicolo,  sul quale però interviene in aggiunta, a sua volta, senza modificare il telaio di FASE I e  sul quale carica e fissa la cellula abitativa - qual è il motivo per cui serve visita e prova con il nulla osta dell'allestitore per montare una entità tecnica indipendente progettata ed omologata per quello specifico telaio di fase I per il quale il R26 prevede il rilascio delle istruzioni di montaggio con riferimento agli specifici veicoli per i quali è stata richiesta l'omologazione?

==============================
   
Trovi il riferimento normativo nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2018/858:
1.2.Ciascun costruttore coinvolto in un procedimento di omologazione in piu' fasi e' responsabile dell'omologazione e della conformita' della produzione di tutti i sistemi, componenti o entita' tecniche indipendenti fabbricati o aggiunti dal costruttore nella fase di fabbricazione precedente. Il costruttore della fase successiva non e' responsabile degli elementi omologati in una fase precedente, a meno che il costruttore non li abbia modificati in misura tale da invalidare la precedente omologazione.
3.2.4.Il cambio di categoria del veicolo determina l'applicazione delle prescrizioni pertinenti alla nuova categoria di veicolo. Si possono accettare i certificati di omologazione UE della precedente categoria se il veicolo soddisfa prescrizioni identiche o piu' rigorose rispetto a quelle della nuova categoria.

L'autotelaio, omologato in cat. N1, diventa parte di un veicolo omologato in cat. M1, dove il costruttore di fase II assume la responsabilita' della costruzione per il veicolo completo, essendo inoltre il soggetto che ne presenta la domanda di omologazione in cat. M1.

Riguardo all'espressione: entità tecnica indipendente progettata ed omologata per quello specifico telaio di fase I , la situazione non e' concretamente possibile perche' l'omologazione 26R e' riferita esclusivamente ai veicoli di cat. M1 e non puo' riguardare autotelai di cat. N1.

Ti faccio un esempio, forse piu' immediato, con riferimento ai "furgonati".

Due furgoni, assolutamente identici ed omologati in cat. N1, escono dalla fabbrica:
- uno va direttamente sul mercato, viene immatricolato ed utilizzato per la prevista destinazione di trasporto merce;
- l'altro va ad un allestitore, viene completato come autocaravan di cat. M1, viene venduto ed immatricolato per la destinazione di trasporto persone.

Ad un certo momento entrambi i proprietari ravvisano l'opportunita' di montare pneumatici con misure non previste dal costruttore di fase I.

Per chiedere il rilascio dell'occorrente nulla-osta, il proprietario deve rivolgersi, per il:
- furgone di cat. N1, ovviamente al costruttore di I ed unica fase;
- camper di cat. M1, al costruttore di II fase (ovvero l'allestitore).

E cosi' in tutti gli altri casi di modifica di un veicolo soggetta al rilascio di apposito nulla-osta da parte del costruttore.
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 03/12/2023 alle: 16:09:53
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/12/2023 alle 15:15:15

 Anto1957 ha scritto:   Inoltre, visto che ci troviamo, di chiarire perché si debba portare a visita e prova solo un portamoto omologato dall'allestitore di fase II e non sia possibile agire in libera concorrenza in questi
casi sugli attacchi del costruttore di FASE I del telaio. La ratio. Anto1957 ha spiegato meglio: Se uso solo gli attacchi al telaio predisposti dal costruttore del telaio ed omologati in Fase I, indipendentemente dal fatto che l'allestitore debba completare in Fase II l'omologazione del veicolo,  sul quale però interviene in aggiunta, a sua volta, senza modificare il telaio di FASE I e  sul quale carica e fissa la cellula abitativa - qual è il motivo per cui serve visita e prova con il nulla osta dell'allestitore per montare una entità tecnica indipendente progettata ed omologata per quello specifico telaio di fase I per il quale il R26 prevede il rilascio delle istruzioni di montaggio con riferimento agli specifici veicoli per i quali è stata richiesta l'omologazione? ==============================     Trovi il riferimento normativo nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2018/858: 1.2.Ciascun costruttore coinvolto in un procedimento di omologazione in piu' fasi e' responsabile dell'omologazione e della conformita' della produzione di tutti i sistemi, componenti o entita' tecniche indipendenti fabbricati o aggiunti dal costruttore nella fase di fabbricazione precedente. Il costruttore della fase successiva non e' responsabile degli elementi omologati in una fase precedente, a meno che il costruttore non li abbia modificati in misura tale da invalidare la precedente omologazione. 3.2.4.Il cambio di categoria del veicolo determina l'applicazione delle prescrizioni pertinenti alla nuova categoria di veicolo. Si possono accettare i certificati di omologazione UE della precedente categoria se il veicolo soddisfa prescrizioni identiche o piu' rigorose rispetto a quelle della nuova categoria. L'autotelaio, omologato in cat. N1, diventa parte di un veicolo omologato in cat. M1, dove il costruttore di fase II assume la responsabilita' della costruzione per il veicolo completo, essendo inoltre il soggetto che ne presenta la domanda di omologazione in cat. M1. Riguardo all'espressione: entità tecnica indipendente progettata ed omologata per quello specifico telaio di fase I, la situazione non e' concretamente possibile perche' l'omologazione 26R e' riferita esclusivamente ai veicoli di cat. M1 e non puo' riguardare autotelai di cat. N1. Ti faccio un esempio, forse piu' immediato, con riferimento ai furgonati. Due furgoni, assolutamente identici ed omologati in cat. N1, escono dalla fabbrica: - uno va direttamente sul mercato, viene immatricolato ed utilizzato per la prevista destinazione di trasporto merce; - l'altro va ad un allestitore, viene completato come autocaravan di cat. M1, viene venduto ed immatricolato per la destinazione di trasporto persone. Ad un certo momento entrambi i proprietari ravvisano l'opportunita' di montare pneumatici con misure non previste dal costruttore di fase I. Per chiedere il rilascio dell'occorrente nulla-osta, il proprietario deve rivolgersi, per il: - furgone di cat. N1, ovviamente al costruttore di I ed unica fase; - camper di cat. M1, al costruttore di II fase (ovvero l'allestitore). E cosi' in tutti gli altri casi di modifica di un veicolo soggetta al rilascio di apposito nulla-osta da parte del costruttore.  
...
TheDevil
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1.2. Ciascun costruttore coinvolto in un procedimento di omologazione in piu' fasi e' responsabile dell'omologazione e della conformita'
della produzione di tutti i sistemi, componenti o entita' tecniche indipendenti fabbricati o aggiunti dal costruttore nella fase di fabbricazione precedente.
------------------------------------------------

Senza dilungarmi sul resto, che non è conferente con il problema che sto affrontando io per il mio portabagagli omologato E50 26R 003-001, sto alla lettera della norma, che ritengo a sua volta inconferente per le omologazioni 26R, appunto, che mi riguardano.   

Ti segnalo che questo passaggio che sopra riporto e da te citato, in base ad una interpretazione letterale, è relativo alle PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI. Quindi  IN QUESTO AMBITO ai componenti, e dico, ai SOLI COMPONENTI etc. fabbricati o aggiunti in FASE I e II dai protagonisti (produttore veicolo di base + allestitore).

MA, MA , MA , MA, non conferisce ESCLUSIVA e non esclude affatto che altri possano omologare entità tecniche indipendenti  per il veicolo o telaio risultante dalle omologazioni di FASE I e FASE II successivamente. 

Se non ritieni sia così dovresti postare una norma che vieta di omologare componenti o entità tecniche indipendenti su veicoli già prodotti e omologati da tempo.

A mio avviso dai una interpretazione di esclusività  di una cosa che  esclusiva non è e che riguarda   solo i soggetti passivi (della norma) individuabili nel   produttore e nell’allestitore delle due fasi e solo a condizione che  inseriscano componenti o entità su quel veicolo che l’ultimo della catena di fasi porta in omologazione.

Secondo il principio di GENERALITA' (delle norme giuridiche)  la norma non è dettata per singoli individui ma per un [1]  numero potenzialmente  indeterminato ma individuabile  di soggetti [2]  che si trovano nella situazione/condizione richiamata dalla norma. 

Orbene, la norma va letta in questa duplice accezione, peraltro intuitiva:
  1. Chi sono i soggetti obbligati cui si rivolge?: il produttore dell' autotelaio, l'allestitore;
  2. Qual è la codizione che li assoggetta alla norma?: SE fabbricano o SE aggiungono  sistemi, componenti o entita' tecniche indipendenti nelle  fasi di loro competenza.
Molto semplicemente se la condizione 2) non sussiste perché non hanno proceduto a fabbricare e/o aggiungere la norma non ha una portata valida per produttore dell'autotelaio e per l'allestitore.

MA  ciò non esclude che altri possano omologare entità tecniche indipendenti per quel veicolo/telaio successivamente. Non c’è questo divieto nella norma che posti perché quella norma non riguarda altri soggetti che non siano il produttore dell'autotelaio e l'allestitore.

Spero di essere stato chiaro.

 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 03/12/2023 alle 18:18:54
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23/11/2006 4689
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Inserito il 03/12/2023 alle: 19:19:19
   
Anto1957 ha scritto:
Senza dilungarmi sul resto, che non è conferente con il problema che sto affrontando io per il mio portabagagli...
  
==============================

Mi spiace.

Nonostante due richieste di chiarimento intermedie, non sono evidentemente riuscito a comprendere la portata del tuo quesito.

Ho inteso ed ho esposto la mia opinione sul motivo per il quale, in presenza di una modifica ad un veicolo costruito in due fasi e gia' immatricolato, occorra chiedere il nulla-osta del costruttore di fase II anche se la modifica riguarda una parte del veicolo derivante dall'omologazione in fase I. 

La prossima volta cerchero' d'essere piu' puntiglioso nella richiesta di chiarimenti, prima di rispondere ad una questione da te posta e di difficile lettura almeno per me.
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 03/12/2023 alle: 19:40:25
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/12/2023 alle 19:19:19

    Anto1957 ha scritto: Senza dilungarmi sul resto, che non è conferente con il problema che sto affrontando io per il mio portabagagli...    ============================== Mi spiace. Nonostante due richieste di chiarimento
intermedie, non sono evidentemente riuscito a comprendere la portata del tuo quesito. Ho inteso ed ho esposto la mia opinione sul motivo per il quale, in presenza di una modifica ad un veicolo costruito in due fasi e gia' immatricolato, occorra chiedere il nulla-osta del costruttore di fase II anche se la modifica riguarda una parte del veicolo derivante dall'omologazione in fase I.  La prossima volta cerchero' d'essere piu' puntiglioso nella richiesta di chiarimenti, prima di rispondere ad una questione da te posta e di difficile lettura almeno per me.  
...
Ti chiedo scusa, ma continuiamo a parlare due lingue diverse. Tu continui a parlare di modifiche ad un veicolo omologato... io continuo ad affermare che l'installazione after market in discussione non modifica il veicolo omologato, così a suo tempo, deduco, la circolare 60942 rispetto alla quale nessuna norma è intervenuta a modificare lo stato normativo alla sua base. Né le norme da te richiamate mi convincono del contrario per quanto non posso che apprezzare i tuoi interventi.   Non è però mia intenzione farti perdere altro tempo, grazie per il confronto fin qui tenuto. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 03/12/2023 alle 22:41:57
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Steu851
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27/08/2018 3003
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Inserito il 03/12/2023 alle: 22:50:05
Dire che non serve più il nullaosta del costruttore non sognifica che si può fare quello che si vuole, ci sono vie alternative che non sto a spiegare perché non inerenti alla discussione 
Adria Coral Compact, il camper coupè
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Steu851
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27/08/2018 3003
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Inserito il 03/12/2023 alle: 22:59:54
Non ti arrampicare sugli specchi su un argomento oltretutto non inerente alla discussione, come l'avevi scritto tu in pseudo legalese implica a che in qualsiasi caso sarebbe servito il nullaosta e non è così, e ad esempio se volessi montare cerchi da 16 anziché da 15 ora c'è la possibilità senza nemmeno fare il collaudo in motorizzazione.
Direi che hai dimostrato di non essere al passo coi tempi quindi sarebbe meglio chiudere la discussione in attesa di sviluppi. 
 
Adria Coral Compact, il camper coupè
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23/11/2006 4689
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Inserito il 04/12/2023 alle: 00:00:00
   
Anto1957 ha scritto:
Senza dilungarmi sul resto, che non è conferente con il problema che sto affrontando io per il mio portabagagli omologato E50 26R 003-001, sto alla lettera della norma, che ritengo a sua volta inconferente per le omologazioni 26R, appunto, che mi riguardano.
[...]
A mio avviso dai una interpretazione di esclusività di una cosa che esclusiva non è e che riguarda solo i soggetti passivi (della norma) individuabili nel produttore e nell’allestitore delle due fasi e solo a condizione che inseriscano componenti o entità su quel veicolo che l’ultimo della catena di fasi porta in omologazione.
[...]
Ma ciò non esclude che altri possano omologare entità tecniche indipendenti per quel veicolo/telaio successivamente. Non c’è questo divieto nella norma che posti perché quella norma non riguarda altri soggetti che non siano il produttore dell'autotelaio e l'allestitore.

==============================

Allora, io riporto lo stralcio di una norma concernente l'omologazione dei veicoli in piu' fasi e, nel seguito dell'intervento, spiego i motivi della citazione.

Tu prendi lo stralcio della norma, trascuri la lettura di tutto il restante intervento (perche' inconferente ) e mi attribuisci l'intenzione di avere dato un'interpretazione di esclusivita' per il solo fatto che ho citato la norma.

Prima vorresti che si parlasse riguardo alla soluzione del tuo specifico problema  e poi giungi a dissertare sul principio di generalita'.

Ripeto il testo della norma:
Ciascun costruttore coinvolto in un procedimento di omologazione in piu' fasi e' responsabile dell'omologazione e della conformita' della produzione di tutti i sistemi, componenti o entita' tecniche indipendenti fabbricati o aggiunti dal costruttore nella fase di fabbricazione precedente.

Citato per tutt'altro motivo da quello che mi hai voluto attribuire ("carta canta").

Se il costruttore della fase precedente ha fabbricato o  aggiunto  sistemi, componenti o entita' tecniche indipendenti, il costruttore della fase successiva diventa il responsabile della relativa omologazione e conformita' di produzione.

Se, nella costruzione di un veicolo nuovo da omologare, e' prevista la possibilita' di aggiungere sistemi, componenti o entita' tecniche indipendenti in alternativa alla fabbricazione,  vuol dire che e' attiva una produzione esterna di questi elementi da parte di aziende che sono indipendenti dai costruttori di veicoli.

Dalla produzione esterna di questi sistemi o componenti o entita' tecniche indipendenti, discende chiaramente la possibilita' di montaggio aftermarket anche sui veicoli immatricolati, secondo le norme vigenti al riguardo.
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 04/12/2023 alle: 00:34:08
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/12/2023 alle 00:00:00

    Anto1957 ha scritto: Senza dilungarmi sul resto, che non è conferente con il problema che sto affrontando io per il mio portabagagli omologato E50 26R 003-001, sto alla lettera della norma, che ritengo a sua volta
inconferente per le omologazioni 26R, appunto, che mi riguardano. [...] A mio avviso dai una interpretazione di esclusività di una cosa che esclusiva non è e che riguarda solo i soggetti passivi (della norma) individuabili nel produttore e nell’allestitore delle due fasi e solo a condizione che inseriscano componenti o entità su quel veicolo che l’ultimo della catena di fasi porta in omologazione. [...] Ma ciò non esclude che altri possano omologare entità tecniche indipendenti per quel veicolo/telaio successivamente. Non c’è questo divieto nella norma che posti perché quella norma non riguarda altri soggetti che non siano il produttore dell'autotelaio e l'allestitore. ============================== Allora, io riporto lo stralcio di una norma concernente l'omologazione dei veicoli in piu' fasi e, nel seguito dell'intervento, spiego i motivi della citazione. Tu prendi lo stralcio della norma, trascuri la lettura di tutto il restante intervento (perche' inconferente) e mi attribuisci l'intenzione di avere dato un'interpretazione di esclusivita' per il solo fatto che ho citato la norma. Prima vorresti che si parlasse riguardo alla soluzione del tuo specifico problema e poi giungi a dissertare sul principio di generalita'. Ripeto il testo della norma: Ciascun costruttore coinvolto in un procedimento di omologazione in piu' fasi e' responsabile dell'omologazione e della conformita' della produzione di tutti i sistemi, componenti o entita' tecniche indipendenti fabbricati o aggiunti dal costruttore nella fase di fabbricazione precedente. Citato per tutt'altro motivo da quello che mi hai voluto attribuire (carta canta). Se il costruttore della fase precedente ha fabbricato o aggiunto sistemi, componenti o entita' tecniche indipendenti, il costruttore della fase successiva diventa il responsabile della relativa omologazione e conformita' di produzione. Se, nella costruzione di un veicolo nuovo da omologare, e' prevista la possibilita' di aggiungere sistemi, componenti o entita' tecniche indipendenti in alternativa alla fabbricazione, vuol dire che e' attiva una produzione esterna di questi elementi da parte di aziende che sono indipendenti dai costruttori di veicoli. Dalla produzione esterna di questi sistemi o componenti o entita' tecniche indipendenti, discende chiaramente la possibilita' di montaggio aftermarket anche sui veicoli immatricolati, secondo le norme vigenti al riguardo.  
...
Dici:

Dalla produzione esterna di questi sistemi o componenti o entita' tecniche indipendenti, discende chiaramente la possibilita' di montaggio aftermarket anche sui veicoli immatricolati, secondo le norme vigenti al riguardo.


Su questo siamo d'accordo nella misura in cui si ritiene che non sia necessaerio un nulla osta e sia  lecito il montaggio dei portabagagli after market  con omologazione EXX 26R con kit di fissaggio portamoto e nella misura in cui si possa condividere che è stata una grande CA-VO-LA-TA quella del Ministero di ritenere abrogata la circolare 60942 con la quale invece li riconobbe con il cla-mo-ro-so errore di svista nella circolare 30187 circa la presenza della R26 UNECE  nell'allegato II al R2018/858 che fa riferimento specifico ai veicoli M1. 

Se ho compreso bene il tuo intervento. Per quanto a mia conoscenza, possiamo chiuderla qui.


 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 04/12/2023 alle 08:32:50
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 04/12/2023 alle: 22:22:22
   
Anto1957 ha scritto:
In definitiva è il telaio o i telai di FASE I oggetto dell'omologazione R26 che circoscrivono l'insieme dei veicoli destinabili.  
   
Io ho scritto in un intervento poi cancellato:
Il telaio non e' l'oggetto dell'omologazione.
Il telaio di un "veicolo-campione" e' il supporto per sottoporre il
portabagagli alla visita di omologazione, dove verificarne la rispondenza alle prescrizioni del 26R. 
Una volta che il
portabagagli e' omologato, e' una scelta commerciale del produttore la predisposizione degli "adattatori" per tutti i telai dei vari marchi presenti sul mercato e per i quali si vuole rendere disponibile il montaggio.

   
Anto1957 ha scritto:
Dove sarebbero allora considerati ai fine dell’omologazione i diversi tipi di attacco dell’entità tecnica indipendente?
Ti risulta possibile che sia omologato un supporto con le sue caratteristiche tecniche di materiali e resistenze e non i suoi supporti per i diversi tipi di telaio? Affermi questo?
Secondo il tuo parere gli attacchi non sono citati e rappresentati nella richiesta di omologazione della entità? Hai evidenze di questo?


==============================

In attesa di eventi auspicati potremmo confrontare le nostre opinioni su altri aspetti che riguardano i portabagagli omologati 26R del tipo qui discusso.

Ad esempio gli elementi di attacco del portabagagli  al telaio del veicolo.

A fronte di una tua affermazione piuttosto "articolata" in un precedente intervento e qui riportata per stralcio:
... qual è il motivo per cui serve visita e prova con il nulla osta dell'allestitore per montare una entità tecnica indipendente progettata ed omologata per quello specifico telaio di fase I per il quale il R26 prevede il rilascio delle istruzioni di montaggio...
ti ho proposto, con il verbo coniugato al condizionale, una differente formulazione con:
un unico numero di omologazione per ogni modello di portabagagli con la previsione di tanti differenziati elementi di attacco, realizzati su misura per ciascun veicolo e tipo di struttura.
In pratica, un "adattatore" tra il telaio ed il 
portabagagli omologato
.

e  su detta formulazione hai concordato.

Parto quindi da questo raro punto d'intesa tra noi.

Un portabagagli omologato 26R del tipo qui discusso viene montato/smontato, secondo specifiche istruzioni, su appositi elementi di attacco che, a loro volta, sono solidamente fissati sul telaio del veicolo.

Dalle tue vibrate richieste nell'ultimo intervento in citazione mi pare di comprendere che, per te, gli elementi di attacco siano oggetto di omologazione al pari del portabagagli.

Nell'omologazione degli elementi di attacco, da te sostenuta, io rilevo due notevoli inconvenienti secondo la mia logica:
- la necessita' di portare alla visita di omologazione tanti veicoli quanti sono i telai per i quali detti elementi di attacco sono stati previsti e prodotti per ciascun modello di portabagagli;
- l'impossibilita' di montare il portabagagli omologato su nuovi telai presentati sul mercato dopo la data di omologazione, per l'assenza di elementi di attacco omologati.


In una precedente discussione Pascia2 mi aveva messo a disposizione i due documenti a sue mani con le separate istruzioni per il montaggio degli elementi di attacco e del portabagagli, ma i link sono scaduti.

Il secondo documento risponde evidentemente alle prescrizioni del Regolamento ONU n. 26 concernenti l'obbligo di corredare il portabagagli omologato con le relative istruzioni di montaggio.

In considerazione degli inconvenienti sopraevidenziati ed in completa assenza di documentazione tecnica consultabile, la mia logica mi porta attualmente a ritenere che gli elementi di attacco non siano oggetto di omologazione ma costituiscano un adattamento del telaio ricevente, al fine di consentire il montaggio/smontaggio del portabagagli omologato.

A fronte di telai di nuova introduzione sul mercato e' sufficiente progettare e produrre gli specifici elementi di attacco per consentire il montaggio di tutti i portabagagli gia' a catalogo.

Ritengo che, in sede di visita di omologazione, l'autorita' nazionale interpellata abbia verificato la rispondenza del portabagagli  alle prescrizioni del Regolamento 26R su un solo veicolo, il cui telaio sia stato preventivamente "adattato" con il fissaggio degli specifici elementi di attacco.
 
Per quanto a mia attuale conoscenza, le prescrizioni del Regolamento 26R non concernono la verifica diretta dei punti di montaggio del portabagagli sul veicolo.

Ma su tutto quanto qui esposto sarei ben contento d'essere motivatamente contraddetto.
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 05/12/2023 alle: 00:12:37
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/12/2023 alle 22:22:22

    Anto1957 ha scritto: In definitiva è il telaio o i telai di FASE I oggetto dell'omologazione R26 che circoscrivono l'insieme dei veicoli destinabili.      Io ho scritto in un intervento poi cancellato: Il telaio
non e' l'oggetto dell'omologazione. Il telaio di un veicolo-campione e' il supporto per sottoporre il portabagagli alla visita di omologazione, dove verificarne la rispondenza alle prescrizioni del 26R.  Una volta che il portabagagli e' omologato, e' una scelta commerciale del produttore la predisposizione degli adattatori per tutti i telai dei vari marchi presenti sul mercato e per i quali si vuole rendere disponibile il montaggio.     Anto1957 ha scritto: Dove sarebbero allora considerati ai fine dell’omologazione i diversi tipi di attacco dell’entità tecnica indipendente? Ti risulta possibile che sia omologato un supporto con le sue caratteristiche tecniche di materiali e resistenze e non i suoi supporti per i diversi tipi di telaio? Affermi questo? Secondo il tuo parere gli attacchi non sono citati e rappresentati nella richiesta di omologazione della entità? Hai evidenze di questo? ============================== In attesa di eventi auspicati potremmo confrontare le nostre opinioni su altri aspetti che riguardano i portabagagli omologati 26R del tipo qui discusso. Ad esempio gli elementi di attacco del portabagagli al telaio del veicolo. A fronte di una tua affermazione piuttosto articolata in un precedente intervento e qui riportata per stralcio: ... qual è il motivo per cui serve visita e prova con il nulla osta dell'allestitore per montare una entità tecnica indipendente progettata ed omologata per quello specifico telaio di fase I per il quale il R26 prevede il rilascio delle istruzioni di montaggio... ti ho proposto, con il verbo coniugato al condizionale, una differente formulazione con: un unico numero di omologazione per ogni modello di portabagagli con la previsione di tanti differenziati elementi di attacco, realizzati su misura per ciascun veicolo e tipo di struttura. In pratica, un adattatore tra il telaio ed il portabagagli omologato. e  su detta formulazione hai concordato. Parto quindi da questo raro punto d'intesa tra noi. Un portabagagli omologato 26R del tipo qui discusso viene montato/smontato, secondo specifiche istruzioni, su appositi elementi di attacco che, a loro volta, sono solidamente fissati sul telaio del veicolo. Dalle tue vibrate richieste nell'ultimo intervento in citazione mi pare di comprendere che, per te, gli elementi di attacco siano oggetto di omologazione al pari del portabagagli. Nell'omologazione degli elementi di attacco, da te sostenuta, io rilevo due notevoli inconvenienti secondo la mia logica: - la necessita' di portare alla visita di omologazione tanti veicoli quanti sono i telai per i quali detti elementi di attacco sono stati previsti e prodotti per ciascun modello di portabagagli; - l'impossibilita' di montare il portabagagli omologato su nuovi telai presentati sul mercato dopo la data di omologazione, per l'assenza di elementi di attacco omologati. In una precedente discussione Pascia2 mi aveva messo a disposizione i due documenti a sue mani con le separate istruzioni per il montaggio degli elementi di attacco e del portabagagli, ma i link sono scaduti. Il secondo documento risponde evidentemente alle prescrizioni del Regolamento ONU n. 26 concernenti l'obbligo di corredare il portabagagli omologato con le relative istruzioni di montaggio. In considerazione degli inconvenienti sopraevidenziati ed in completa assenza di documentazione tecnica consultabile, la mia logica mi porta attualmente a ritenere che gli elementi di attacco non siano oggetto di omologazione ma costituiscano un adattamento del telaio ricevente, al fine di consentire il montaggio/smontaggio del portabagagli omologato. A fronte di telai di nuova introduzione sul mercato e' sufficiente progettare e produrre gli specifici elementi di attacco per consentire il montaggio di tutti i portabagagli gia' a catalogo. Ritengo che, in sede di visita di omologazione, l'autorita' nazionale interpellata abbia verificato la rispondenza del portabagagli  alle prescrizioni del Regolamento 26R su un solo veicolo, il cui telaio sia stato preventivamente adattato con il fissaggio degli specifici elementi di attacco.   Per quanto a mia attuale conoscenza, le prescrizioni del Regolamento 26R non concernono la verifica diretta dei punti di montaggio del portabagagli sul veicolo. Ma su tutto quanto qui esposto sarei ben contento d'essere motivatamente contraddetto.  
...
Sui documenti in mio possesso non è riportata una data di omologazione per E50 26R 003-001.

Le istruzioni, sono del 2013, e  riportano già specifici modelli di veicoli base (Ducato, Sprinter, Master, Daily, Transit/Tourneo) sui quali il modello di entità può essere installato per il complesso di componenti  comuni, mentre per gli attacchi c'è un libretto di istruzione a parte specifico per il mio telaio DUCATO ZFA244.

Credo che non abbiamo elementi per sapere cosa sia stato oggetto di omologazione e il processo di omologazione eseguito praticamente. Di conseguenza devo ritenere fino a prova contraria che tutte le combinazioni siano state oggetto quantomeno di illustrazione nelle richieste di omologazione. Non ho altre evidenze per affermare il contrario.

Rilevo però che anche le omologazioni in più fasi scontino  regole similari a quelle del punto 2 all'allegato IX del Reg. 2018/858, quindi  i seguenti limiti di parzialità:

d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi per accertare che il veicolo o i veicoli siano fabbricati in base ai dati pertinenti di cui ai fascicoli di omologazione autenticati e rispetto a tutti gli atti normativi pertinenti; 
e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche indipendenti.

Di conseguenza a me pare possibile che per le entità tecniche indipendenti sia stato eseguito lo stesso processo "a campione" in base ai dati tecnici pertinenti di cui ai fascicoli di omologazione, e prove effettive, dato che anche le istruzioni riportano una serie di condizioni di peso e sagoma da verificare che eventualmente comportano o la non installabilità o la riduzione del peso caricabile sull'entità. Presuno quindi che queste condizioni/dati  siano nel fascicolo tecnico dell'omologazione. 

Colgo in fine l'occasione per chiederti se taluni dei modelli EX 26R XXX-XXXX che risultano presenti nelle sezioni 3 delle CDC che hai postato sono relative a quali telai. Se lavori al ministero occorrerebbe fare una query per i dati di telaio ZFA244 di veicoli immatricolati tra il 2002 e il 2005 ed estrarre  la sezione 3 ove è presente il termine PORTAMOTO. Il dato sarebbe utile per capire se diversi allestitori si siano comportati diversamente rispetto ad uno stesso telaio.

Non sarebbe questa una cosa onorevole per gli allestitori perché potrebbe aver  già generato una ingiusta discriminazione tra utenti, e dimostrare che in pratica siamo in mano menti diverse per uno stesso tema.

Motivo in più per il quale mi farebbe ancor più ribrezzo il secondo comma dell'art. 236 per la prerogativa concessa agli allestitori di rilasciare nulla osta su telai del produttore di fase I. 

Sarebbe difficilmente giustificabile che ad esemio ADRIA  o Laika li abbiano previsti su mansardati di 6,99 e Caravans International no su modelli del tutto similari in masse e ingombri e su stesso telaio.

L'art. 236 comma 2, per questo, mi fa specie per i suddetti motivi, e lo ritengo fondamentalmente errato e forierio di discriminazioni.



 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 05/12/2023 alle 11:28:21
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
Rispondi Abuso
Inserito il 05/12/2023 alle: 11:32:35
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/12/2023 alle 22:22:22

    Anto1957 ha scritto: In definitiva è il telaio o i telai di FASE I oggetto dell'omologazione R26 che circoscrivono l'insieme dei veicoli destinabili.      Io ho scritto in un intervento poi cancellato: Il telaio
non e' l'oggetto dell'omologazione. Il telaio di un veicolo-campione e' il supporto per sottoporre il portabagagli alla visita di omologazione, dove verificarne la rispondenza alle prescrizioni del 26R.  Una volta che il portabagagli e' omologato, e' una scelta commerciale del produttore la predisposizione degli adattatori per tutti i telai dei vari marchi presenti sul mercato e per i quali si vuole rendere disponibile il montaggio.     Anto1957 ha scritto: Dove sarebbero allora considerati ai fine dell’omologazione i diversi tipi di attacco dell’entità tecnica indipendente? Ti risulta possibile che sia omologato un supporto con le sue caratteristiche tecniche di materiali e resistenze e non i suoi supporti per i diversi tipi di telaio? Affermi questo? Secondo il tuo parere gli attacchi non sono citati e rappresentati nella richiesta di omologazione della entità? Hai evidenze di questo? ============================== In attesa di eventi auspicati potremmo confrontare le nostre opinioni su altri aspetti che riguardano i portabagagli omologati 26R del tipo qui discusso. Ad esempio gli elementi di attacco del portabagagli al telaio del veicolo. A fronte di una tua affermazione piuttosto articolata in un precedente intervento e qui riportata per stralcio: ... qual è il motivo per cui serve visita e prova con il nulla osta dell'allestitore per montare una entità tecnica indipendente progettata ed omologata per quello specifico telaio di fase I per il quale il R26 prevede il rilascio delle istruzioni di montaggio... ti ho proposto, con il verbo coniugato al condizionale, una differente formulazione con: un unico numero di omologazione per ogni modello di portabagagli con la previsione di tanti differenziati elementi di attacco, realizzati su misura per ciascun veicolo e tipo di struttura. In pratica, un adattatore tra il telaio ed il portabagagli omologato. e  su detta formulazione hai concordato. Parto quindi da questo raro punto d'intesa tra noi. Un portabagagli omologato 26R del tipo qui discusso viene montato/smontato, secondo specifiche istruzioni, su appositi elementi di attacco che, a loro volta, sono solidamente fissati sul telaio del veicolo. Dalle tue vibrate richieste nell'ultimo intervento in citazione mi pare di comprendere che, per te, gli elementi di attacco siano oggetto di omologazione al pari del portabagagli. Nell'omologazione degli elementi di attacco, da te sostenuta, io rilevo due notevoli inconvenienti secondo la mia logica: - la necessita' di portare alla visita di omologazione tanti veicoli quanti sono i telai per i quali detti elementi di attacco sono stati previsti e prodotti per ciascun modello di portabagagli; - l'impossibilita' di montare il portabagagli omologato su nuovi telai presentati sul mercato dopo la data di omologazione, per l'assenza di elementi di attacco omologati. In una precedente discussione Pascia2 mi aveva messo a disposizione i due documenti a sue mani con le separate istruzioni per il montaggio degli elementi di attacco e del portabagagli, ma i link sono scaduti. Il secondo documento risponde evidentemente alle prescrizioni del Regolamento ONU n. 26 concernenti l'obbligo di corredare il portabagagli omologato con le relative istruzioni di montaggio. In considerazione degli inconvenienti sopraevidenziati ed in completa assenza di documentazione tecnica consultabile, la mia logica mi porta attualmente a ritenere che gli elementi di attacco non siano oggetto di omologazione ma costituiscano un adattamento del telaio ricevente, al fine di consentire il montaggio/smontaggio del portabagagli omologato. A fronte di telai di nuova introduzione sul mercato e' sufficiente progettare e produrre gli specifici elementi di attacco per consentire il montaggio di tutti i portabagagli gia' a catalogo. Ritengo che, in sede di visita di omologazione, l'autorita' nazionale interpellata abbia verificato la rispondenza del portabagagli  alle prescrizioni del Regolamento 26R su un solo veicolo, il cui telaio sia stato preventivamente adattato con il fissaggio degli specifici elementi di attacco.   Per quanto a mia attuale conoscenza, le prescrizioni del Regolamento 26R non concernono la verifica diretta dei punti di montaggio del portabagagli sul veicolo. Ma su tutto quanto qui esposto sarei ben contento d'essere motivatamente contraddetto.  
...
Buongiorno The Devil.
ti rimetto volentieri a disposizione i documenti che non riesci più a raggiungere.
Questo è il "documento di circolazione".
certificato%20omologazione%20portatutto(1).jpeg
Le istruzioni te le invio a mezzo email.
 
DAVIDE
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 05/12/2023 alle: 11:55:55
In risposta al messaggio di Pascia2 del 05/12/2023 alle 11:32:35

Buongiorno The Devil. ti rimetto volentieri a disposizione i documenti che non riesci più a raggiungere. Questo è il documento di circolazione. Le istruzioni te le invio a mezzo email.  
   
Ancora grazie per i contributi documentali che metti a disposizione del forum e dei suoi lettori.
   
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 05/12/2023 alle: 12:12:12
   
Anto1957 ha scritto:
Sui documenti in mio possesso non è riportata una data di omologazione per E50 26R 003-001.
[...]
Se lavori al ministero occorrerebbe fare una query...


==============================
   
Proprio non riesci a fare 2 + 3 = 6.

Se io lavorassi al ministero, avrei a disposizione tutte le circolari senza necessita' (come per quella del "tendalino") di cercarle in rete.

Avrei gia' da tempo recuperato la copia della notifica di omologazione relativa al tuo portabagagli dall'apposito archivio ministeriale (dove stanno le notifiche di tutte le omologazioni rilasciate in Europa) e non ti avrei chiesto di fartela mandare dal relativo produttore.
   
--------------------
p.s. Un altro "pallino" di un vecchio utente del forum e' stata la mia identificazione financo con il dott. Dondolini.

 
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