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23/11/2006 4692
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Inserito il 09/12/2023 alle: 14:14:14
   
Anto1957 ha scritto:
... come mai le dimensioni del mezzo non sono riportate in alcuna delle voci da A a W della Carta di circolazione ma solo nella sezione 3?

==============================

Nella compilazione della CdC si applicano le disposizioni della  Direttiva 1999/37/CE (recepita con Decreto MIT 14-02-2000 in GU n. 52/2000), che non prevede attualmente l'annotazione delle dimensioni del veicolo con voci codificate.
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 379
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Inserito il 09/12/2023 alle: 14:45:49
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/12/2023 alle 14:14:14

    Anto1957 ha scritto: ... come mai le dimensioni del mezzo non sono riportate in alcuna delle voci da A a W della Carta di circolazione ma solo nella sezione 3? ============================== Nella compilazione della
CdC si applicano le disposizioni della Direttiva 1999/37/CE (recepita con Decreto MIT 14-02-2000 in GU n. 52/2000), che non prevede attualmente l'annotazione delle dimensioni del veicolo con voci codificate.  
...
Mi risulterebbe che la sezione 3 sia "indicativa". Se sbaglio correggimi.  Pertanto possiamo dare un valore alla sezione 3 rispetto a montaggio successivo di accessori che non modificano alcuna delle voci da A a W della carta di cirolazione così come attesa dalle norme europee? Come si comporterebbe la Polizia Stradale rispetto ad un portabagagli LINNEPE con su uno scooter 150 montato su un autocaravan Tedesco rispetto allo stesso portabagagli LINNEPE montato su un autocaravan Italiano?  

Da quale norma si può CERTAMENTE ricavare che il montaggio di un accessorio sul telaio omologato in Fase I, SENZA ALTERARNE LA STRUTTUIRA DEL SUO COSTRUTTORE,  sia UNA MODIFICA AL TELAIO STESSO, condizione dell'art. 78 comma 3, per elevare sanzione?  Grazie.
La verità non piace.
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23/11/2006 4692
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Inserito il 09/12/2023 alle: 15:55:55
In risposta al messaggio di Anto1957 del 09/12/2023 alle 14:45:49

Mi risulterebbe che la sezione 3 sia indicativa. Se sbaglio correggimi.  Pertanto possiamo dare un valore alla sezione 3 rispetto a montaggio successivo di accessori che non modificano alcuna delle voci da A a W della carta
di cirolazione così come attesa dalle norme europee? Come si comporterebbe la Polizia Stradale rispetto ad un portabagagli LINNEPE con su uno scooter 150 montato su un autocaravan Tedesco rispetto allo stesso portabagagli LINNEPE montato su un autocaravan Italiano?   Da quale norma si può CERTAMENTE ricavare che il montaggio di un accessorio sul telaio omologato in Fase I, SENZA ALTERARNE LA STRUTTUIRA DEL SUO COSTRUTTORE,  sia UNA MODIFICA AL TELAIO STESSO, condizione dell'art. 78 comma 3, per elevare sanzione?  Grazie.
...
   
La sezione 3 della CdC non e' affatto "indicativa".

I dati dei veicolo ivi riportati a testo libero hanno lo stesso valore degli altri dati riportati nelle precedenti sezioni 1 e 2 in corrispondenza a voci codificate secondo la normativa comunitaria.
   
E' vero che talvolta contiene informazioni superflue, che pero' non sono dati specifici del veicolo.
   
 
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23/11/2006 4692
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Inserito il 09/12/2023 alle: 16:16:16
    
Anto1957 ha scritto:
Diamo per scontato che i regolamenti europei non disciplinano il PORTACARICHI o PORTATUTTO, ma semplicemente il PORTABAGAGLI.
La domanda è: quale legge disciplina in Italia espressamente il PORTAMOTO? 
Chiedo di una legge, non di circolari.

   
==============================
  
Chiedi una legge e ti do di piu'.

Da tempo hai la risposta davanti agli occhi ma non te ne sei accorto ed ha rango paritario con quello delle leggi costituzionali.

Regolamento (UE) 2018/858.

Prima dell'omologazione, il costruttore di un nuovo modello di veicolo ha piena' liberta' nella definizione delle relative caratteristiche con l'unico vincolo di osservare tutte le pertinenti prescrizioni tecniche di cui al citato Regolamento.

In particolare, prima dell'omologazione, il costruttore di un nuovo modello di autocaravan ha piena liberta' di aggiungere nella dotazione delle opzioni un dispositivo portamoto che puo' derivare da una progettazione interna oppure (piu' recentemente) dall'adozione di una progettazione esterna.

Ecco quindi l'affermazione ministeriale:
E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture portamoto non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan.

E riguardo al dispositivo portamoto previsto dal costruttore dell'autocaravan c'e' la mia sintesi , che risale sostanzialmente al 29 ottobre scorso.

Il costruttore di un autocaravan e' ovviamente:
- il costruttore di fase II, ovvero
- l'allestitore, ovvero
- il soggetto che presenta la domanda di omologazione del veicolo completo, ovvero
- il soggetto che autorizza altrui modifiche su un autocaravan di sua costruzione dopo la relativa omologazione.

Potresti anche valutare l'opportunita' di rivedere eventualmente le tue osservazioni del giorno 1 scorso riguardo alla mia cennata sintesi e riproporle ex-novo (con cancellazione dei due interventi a pag. 33), prima che ne faccia oggetto della mia risposta.



 
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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 379
Rispondi Abuso
Inserito il 09/12/2023 alle: 18:19:46
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/12/2023 alle 15:55:55

    La sezione 3 della CdC non e' affatto indicativa. I dati dei veicolo ivi riportati a testo libero hanno lo stesso valore degli altri dati riportati nelle precedenti sezioni 1 e 2 in corrispondenza a voci codificate
secondo la normativa comunitaria.     E' vero che talvolta contiene informazioni superflue, che pero' non sono dati specifici del veicolo.      
...
Gentilmente ho chiesto la citazione della norma per la sezione 3, non ho chiesto un tuo parere. Considero che non hai risposto alla domanda.
La verità non piace.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 379
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Inserito il 09/12/2023 alle: 18:34:51
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/12/2023 alle 16:16:16

     Anto1957 ha scritto: Diamo per scontato che i regolamenti europei non disciplinano il PORTACARICHI o PORTATUTTO, ma semplicemente il PORTABAGAGLI. La domanda è: quale legge disciplina in Italia espressamente il
PORTAMOTO?  Chiedo di una legge, non di circolari.     ==============================    Chiedi una legge e ti do di piu'. Da tempo hai la risposta davanti agli occhi ma non te ne sei accorto ed ha rango paritario con quello delle leggi costituzionali. Regolamento (UE) 2018/858. Prima dell'omologazione, il costruttore di un nuovo modello di veicolo ha piena' liberta' nella definizione delle relative caratteristiche con l'unico vincolo di osservare tutte le pertinenti prescrizioni tecniche di cui al citato Regolamento. In particolare, prima dell'omologazione, il costruttore di un nuovo modello di autocaravan ha piena liberta' di aggiungere nella dotazione delle opzioni un dispositivo portamoto che puo' derivare da una progettazione interna oppure (piu' recentemente) dall'adozione di una progettazione esterna. Ecco quindi l'affermazione ministeriale: E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture portamoto non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan. E riguardo al dispositivo portamoto previsto dal costruttore dell'autocaravan c'e' la mia sintesi, che risale sostanzialmente al 29 ottobre scorso. Il costruttore di un autocaravan e' ovviamente: - il costruttore di fase II, ovvero - l'allestitore, ovvero - il soggetto che presenta la domanda di omologazione del veicolo completo, ovvero - il soggetto che autorizza altrui modifiche su un autocaravan di sua costruzione dopo la relativa omologazione. Potresti anche valutare l'opportunita' di rivedere eventualmente le tue osservazioni del giorno 1 scorso riguardo alla mia cennata sintesi e riproporle ex-novo (con cancellazione dei due interventi a pag. 33), prima che ne faccia oggetto della mia risposta.  
...
Corsivo TheThevil o norme, non corsivo le mie risposte

Chiedi una legge e ti do di piu'.

Da tempo hai la risposta davanti agli occhi ma non te ne sei accorto ed ha rango paritario con quello delle leggi costituzionali.

Regolamento (UE) 2018/858.

Prima dell'omologazione, il costruttore di un nuovo modello di veicolo ha piena' liberta' nella definizione delle relative caratteristiche con l'unico vincolo di osservare tutte le pertinenti prescrizioni tecniche di cui al citato Regolamento.

[1]In particolare, prima dell'omologazione, il costruttore di un nuovo modello di autocaravan ha piena liberta' di aggiungere nella dotazione delle opzioni un  dispositivo portamoto che puo' derivare da una progettazione interna oppure (piu' recentemente) dall'adozione di una progettazione esterna.


[1] Mi pare di averti già chiesto dove questa tua affermazione si tramuta in un obbligo per l’allestitore di fare ciò che dici e non in una facoltà,  e se l’allestitore non utilizzasse la facoltà,  non lo facesse, dove è scritto che la norma  precluderebbe  ad altri di aggiungere dotazioni, anche  con un parere tecnico quando  l’allestitore che ha fatto l’omologazione del veicolo non rilascia un nulla osta  o dove è prescritto che dispositivi omologati R26 modifichino il TELAIO di FASE I (art. 236 R.att. CDS) e debbano quindi scontare queste forche caudine dell’allestitore.

Ti ricordo che anche l’art. 236 del Reg. Att. al  Codice della strada prevede già la possibilità che la modifica alle caratteristiche del veicolo possano avvenire: Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. E che l’art. 75 del cds riporta: 3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entita' tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.

Ecco quindi l'affermazione ministeriale:
[2] E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture portamoto non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan.
[2] E’ invece di assoluta e totale evidenza che la tua affermazione, conforme alla nota ministeriale,  anche se ripetuta da te ad libitum e acriticamente, oltre a non corrispondere agli interessi dei camperisti, risulta clamorosamente smentita già dal comma 2 dell’art. 236 del regolamento di attuazione al codice della strada per quanto sub [1] ove e nelle misura in cui basta il parere tecnico NON DELL’ALLESTITORE per fare la modifica SENZA CHE L’ALLESTITORE POSSA IMPEDIRLO semplicemente chiamandosene fuori con un parere NON TECNICO. « Non puo chè essere assicurata… direttamente dal costruttore dell’autocaravan» …  è dunque una affermazione FALSA nella misura in cui assegna esclusività all’allestitore.

[2] E riguardo al  dispositivo portamoto previsto dal costruttore dell'autocaravan c'e' la mia sintesi  , che risale sostanzialmente al 29 ottobre scorso.

[2] Oltremodo ripetitiva di concetti che ti ho già contestato in altri post e qui ove insisti nel rispondere con il contenuto  della circolare del 1999. Il Regolamento 2018/858 lo hai citato qui in modo inconferente. Non dà obblighi né esclusive. Te l’ho già contestato in altro post.
 
Il costruttore di un autocaravan e' ovviamente:
- il costruttore di fase II, ovvero
- l'allestitore, ovvero
- il soggetto che presenta la domanda di omologazione del veicolo completo, ovvero
- il soggetto che autorizza altrui modifiche su un autocaravan di sua costruzione dopo la relativa omologazione.

[3] Potresti anche valutare l'opportunita' di rivedere eventualmente le tue osservazioni del giorno 1 scorso riguardo alla mia cennata 
sintesi  e riproporle ex-novo (con cancellazione dei due interventi a pag. 33), prima che ne faccia oggetto della mia risposta.
[3] Non è mio costume cancellare interventi facenti parte di una serie di scambi/confronto cui partecipano anche altri interlocutori su un forum pubblico. Mi fa specie che tu me lo chieda. Io connetto ai diversi post un progressivo contenuto di approfondimento e scambio di idee, posizioni, riferimenti giuridici finalizzato ad un percorso in progress di comprensione che si raggiunge post per post e nel continuo di un confronto, con anche la possibilità che si acquisiscano posizioni che comprendano le risposte altrui. Non comprendo nemmeno perché tu me lo chieda.
Ti invito infine a valutare se sia opportuno da parte tua insistere nel tentativo di ribadire posizioni ministeriali dato che le due circolari del 6/9/2023 e del 12/10/2023 e quella del 1999 (ancorché priva di riferimenti legislativi) sono oltremodo, come le tue posizioni, chiare,   ma irricevibili per quanto mi riguarda e, io ritengo, per quanto riguarda i camperisti.
Grazie.
 
La verità non piace.
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23/11/2006 4692
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Inserito il 09/12/2023 alle: 19:19:19
   
Anto1957 ha scritto:
In entrambe le circolari non è citata alcuna norma e non è data alcuna spiegazione logica dalla quale si ricavi:
1) la normativa che disciplina espressamente l'oggetto PORTAMOTO;
2) Da quale norma ricavi che solo l'allestitore di FASE II e non il produttore del telaio di FASI I possa garantire la stabilità e non altri;
3) da quale norma ricava l'esclusività della produzione del portamoto in carico all'allestitore. 
In altre parole e fino a dimostrazione contraria, si è autorizzati a ritenere che anche questa circolare, cui si ritornerebbe con l'abrogazione della circolare 60942 del 2/9/2008 sia una interpretazione del Ministero che per quanto autorevole può essere disattesa da un Giudice nel caso di Entità Tecniche Indipendenti omologate, montate successivamente.


==============================
   
Entrambe le circolari cui fai riferimento risultano abrogate da quella del 6 settembre scorso.

Sul punto 1 la circolare fa riferimento ad autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli.
Nella circolare e' inoltre disposto:
E' pertanto consentita l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo.
Anche se nella  circolare non sono citati espressamente riferimenti normativi, da parte mia non ho alcun dubbio che il Ministero abbia inteso riferirsi alla normativa regolante l'omologazione dei veicoli.

Sul punto 2 e' indubbio che in sede di omologazione la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture in questione non puo' che essere assicurata dal costruttore dell'autocaravan.
A mio avviso nulla vieta che altri soggetti possano assicurare analoga garanzia, secondo la procedura prevista per le modifiche apportate ad un veicolo dopo l'omologazione (ex art. 236 Reg.)

Sul punto 3 non c'e' affatto l'esclusività della produzione del portamoto in carico all'allestitore  ma c'e' l'esclusivita' in capo al costruttore per la relativa presentazione alla visita di omologazione unitamente al veicolo di cui fa parte.

Giovanni ha perso la voce per quante volte ti ha evidenziato che l'omologazione di una entita' tecnica indipendente non conferisce automaticamente il diritto al relativo montaggio.

In particolare l'omologazione delle entita' tecniche indipendenti ai sensi del 26R discende dalle considerazioni:   
che i portabagagli, i portasci e le antenne radio o radiotelefoniche vengono gia' commercializzati tanto singolarmente quanto gia' montati sui veicoli;
che, nella misura in cui essi possono essere verificati anche prima del montaggio sul veicolo, la loro libera circolazione puo' risultare facilitata dall'istituzione di un'omologazione CEE di tali dispositivi, intesi come entita' tecniche ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE
[allora, adesso Regolamento (UE) 2018/858].

Ma la libera circolazione pero' non comprende il libero montaggio sul veicolo.

La superficie esterna dei veicoli di cat. M1 e' assoggettata alle prescrizioni del 26R fino all'altezza di due metri dal suolo.

Se si effettua una modifica a detta superficie esterna sotto i due metri, il veicolo deve andare al collaudo relativamente al controllo di osservanza delle citate prescrizioni.

Se pero' la modifica consiste nel montaggio di una entita' tecnica indipendente gia' omologata 26R, il collaudo non e' piu' necessario. 

Questa e' l'unica finalita' dell'omologazione 26R delle entita' tecniche indipendenti.

Se dal montaggio di un'entita' tecnica indipendente 26R derivano modifiche alle caratteristiche tecniche del veicolo, allora si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 78 CdS.

Confido d'essermi espresso in modo agevolmente comprensibile. Diversamente resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
 
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23/11/2006 4692
Rispondi Abuso
Inserito il 09/12/2023 alle: 20:20:20
   
Anto1957 ha scritto:
Mi risulterebbe che la sezione 3 sia "indicativa". Se sbaglio correggimi.

Io ho corretto:
La sezione 3 della CdC non e' affatto "indicativa".
I dati dei veicolo ivi riportati a testo libero hanno lo stesso valore degli altri dati riportati nelle precedenti sezioni 1 e 2 in corrispondenza a voci codificate secondo la normativa comunitaria.


Anto1957 ha scritto:
Gentilmente ho chiesto la citazione della norma per la sezione 3, non ho chiesto un tuo parere.
Considero che non hai risposto alla domanda.


==============================

Hai posto un quesito OT ad Hecktor2 e ti ho risposto, in forma stringata, per correntezza della discussione.

Sulla mia risposta hai replicato con il primo intervento qui citato, e sono intervenuto per apportare la correzione richiesta.

Il primo intervento citato e' seguito da tre quesiti, dei quali il primo e' del tutto incomprensibile, il secondo andrebbe rivolto alla Polizia Stradale, ed il terzo riguarda la richiesta di una norma che spieghi l'applicazione di un'altra norma, ovvero l'art. 78 CdS, letteralmente: Da quale norma si può CERTAMENTE ricavare che il montaggio di un accessorio sul telaio omologato in Fase I, SENZA ALTERARNE LA STRUTTUIRA DEL SUO COSTRUTTORE,  sia UNA MODIFICA AL TELAIO STESSO, condizione dell'art. 78 comma 3, per elevare sanzione?

Anche il terzo quesito mi risulta incomprensibile.

 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 379
Rispondi Abuso
Inserito il 09/12/2023 alle: 20:22:37
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/12/2023 alle 19:19:19

    Anto1957 ha scritto: In entrambe le circolari non è citata alcuna norma e non è data alcuna spiegazione logica dalla quale si ricavi: 1) la normativa che disciplina espressamente l'oggetto PORTAMOTO; 2) Da quale
norma ricavi che solo l'allestitore di FASE II e non il produttore del telaio di FASI I possa garantire la stabilità e non altri; 3) da quale norma ricava l'esclusività della produzione del portamoto in carico all'allestitore.  In altre parole e fino a dimostrazione contraria, si è autorizzati a ritenere che anche questa circolare, cui si ritornerebbe con l'abrogazione della circolare 60942 del 2/9/2008 sia una interpretazione del Ministero che per quanto autorevole può essere disattesa da un Giudice nel caso di Entità Tecniche Indipendenti omologate, montate successivamente. ==============================     Entrambe le circolari cui fai riferimento risultano abrogate da quella del 6 settembre scorso. Sul punto 1 la circolare fa riferimento ad autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli. Nella circolare e' inoltre disposto: E' pertanto consentita l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. Anche se nella  circolare non sono citati espressamente riferimenti normativi, da parte mia non ho alcun dubbio che il Ministero abbia inteso riferirsi alla normativa regolante l'omologazione dei veicoli. Sul punto 2 e' indubbio che in sede di omologazione la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture in questione non puo' che essere assicurata dal costruttore dell'autocaravan. A mio avviso nulla vieta che altri soggetti possano assicurare analoga garanzia, secondo la procedura prevista per le modifiche apportate ad un veicolo dopo l'omologazione (ex art. 236 Reg.) Sul punto 3 non c'e' affatto l'esclusività della produzione del portamoto in carico all'allestitore ma c'e' l'esclusivita' in capo al costruttore per la relativa presentazione alla visita di omologazione unitamente al veicolo di cui fa parte. Giovanni ha perso la voce per quante volte ti ha evidenziato che l'omologazione di una entita' tecnica indipendente non conferisce automaticamente il diritto al relativo montaggio. In particolare l'omologazione delle entita' tecniche indipendenti ai sensi del 26R discende dalle considerazioni:    che i portabagagli, i portasci e le antenne radio o radiotelefoniche vengono gia' commercializzati tanto singolarmente quanto gia' montati sui veicoli; che, nella misura in cui essi possono essere verificati anche prima del montaggio sul veicolo, la loro libera circolazione puo' risultare facilitata dall'istituzione di un'omologazione CEE di tali dispositivi, intesi come entita' tecniche ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE [allora, adesso Regolamento (UE) 2018/858]. Ma la libera circolazione pero' non comprende il libero montaggio sul veicolo. La superficie esterna dei veicoli di cat. M1 e' assoggettata alle prescrizioni del 26R fino all'altezza di due metri dal suolo. Se si effettua una modifica a detta superficie esterna sotto i due metri, il veicolo deve andare al collaudo relativamente al controllo di osservanza delle citate prescrizioni. Se pero' la modifica consiste nel montaggio di una entita' tecnica indipendente gia' omologata 26R, il collaudo non e' piu' necessario.  Questa e' l'unica finalita' dell'omologazione 26R delle entita' tecniche indipendenti. Se dal montaggio di un'entita' tecnica indipendente 26R derivano modifiche alle caratteristiche tecniche del veicolo, allora si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 78 CdS. Confido d'essermi espresso in modo agevolmente comprensibile. Diversamente resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.  
...
Giovanni in verità non mi ha dato una risposta che io possa accettare sul punto, come te si è limitato ad una enunciazione. Anche se hai fatto uno sforzo per dimostrare la ratio delle disposizione che hai sposato.

Penso ti risulterà evidente da quello che scrivi:

Se si effettua una modifica a detta superficie esterna sotto i due metri, il veicolo deve andare al collaudo relativamente al controllo di osservanza delle citate prescrizioni.
Se pero' la modifica consiste nel montaggio di una entita' tecnica indipendente gia' omologata 26R, il collaudo non e' piu' necessario. 
Questa e' l'unica finalita' dell'omologazione 26R delle entita' tecniche indipendenti.

Se dal montaggio di un'entita' tecnica indipendente 26R derivano modifiche alle caratteristiche tecniche del veicolo, allora si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 78 CdS.

Ok vediamo dove il tuo ragionamento è infondato:

Art. 78 CDS 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 

71

 e 

72

, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. 
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali.
Art. 236 comma 2 regolamento attuazione codice della strada:

2.
 Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. ...

Escludendo gli (g) sbalzi, ed escludendo che il telaio venga sostituito, e giusta la tua affermazione: Se pero' la modifica consiste nel montaggio di una entita' tecnica indipendente gia' omologata 26R, il collaudo non e' piu' necessario. 

E tenendo presente che per modifica  e aggiunta in italiano si ntende, da  Vocabolario Treccani on-line  
  • modìfica s. f. [der. di modificare]. – Lo stesso che modificazione, nel suo sign. generico, ma solo con valore attivo: a parziale m. di quanto disposto; più comunem., ognuno dei singoli cambiamenti che si apportano all’aspetto, alla forma, alla disposizione o alla sostanza di qualche cosa (quindi con valore più concr. rispetto a modificazione):
  • aggiunta s. f. [part. pass. f. di aggiungere, sostantivato]. – Ciò che si aggiunge, ciò che si mette o si fa o si dice in più...
Possiamo affermare pacificamente che il montaggio di una entità tecnica indipendente non comporta modifiche al telaio ma un aggiunta che non ne modifica le sue caratteristiche costruttive in nessuna parte e che giusta la tua affermazione, essendo una entità R26 il collaudo non è richiesto.

Sarebbe opportuno che tu ti spendessi per far emettere una circolare interpretativa in tal senso. 



 
La verità non piace.
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Pascia2
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26/10/2012 2542
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Inserito il 09/12/2023 alle: 20:45:21
In risposta al messaggio di Anto1957 del 09/12/2023 alle 20:22:37

Giovanni in verità non mi ha dato una risposta che io possa accettare sul punto, come te si è limitato ad una enunciazione. Anche se hai fatto uno sforzo per dimostrare la ratio delle disposizione che hai sposato. Penso
ti risulterà evidente da quello che scrivi: Se si effettua una modifica a detta superficie esterna sotto i due metri, il veicolo deve andare al collaudo relativamente al controllo di osservanza delle citate prescrizioni. Se pero' la modifica consiste nel montaggio di una entita' tecnica indipendente gia' omologata 26R, il collaudo non e' piu' necessario.  Questa e' l'unica finalita' dell'omologazione 26R delle entita' tecniche indipendenti. Se dal montaggio di un'entita' tecnica indipendente 26R derivano modifiche alle caratteristiche tecniche del veicolo, allora si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 78 CdS. Ok vediamo dove il tuo ragionamento è infondato: Art. 78 CDS 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali. Art. 236 comma 2 regolamento attuazione codice della strada: 2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. ... Escludendo gli (g) sbalzi, ed escludendo che il telaio venga sostituito, e giusta la tua affermazione: Se pero' la modifica consiste nel montaggio di una entita' tecnica indipendente gia' omologata 26R, il collaudo non e' piu' necessario.  E tenendo presente che per modifica  e aggiunta in italiano si ntende, da  Vocabolario Treccani on-line  modìfica s. f. [der. di modificare]. – Lo stesso che modificazione, nel suo sign. generico, ma solo con valore attivo: a parziale m. di quanto disposto; più comunem., ognuno dei singoli cambiamenti che si apportano all’aspetto, alla forma, alla disposizione o alla sostanza di qualche cosa (quindi con valore più concr. rispetto a modificazione): aggiunta s. f. [part. pass. f. di aggiungere, sostantivato]. – Ciò che si aggiunge, ciò che si mette o si fa o si dice in più...Possiamo affermare pacificamente che il montaggio di una entità tecnica indipendente non comporta modifiche al telaio ma un aggiunta che non ne modifica le sue caratteristiche costruttive in nessuna parte e che giusta la tua affermazione, essendo una entità R26 il collaudo non è richiesto. Sarebbe opportuno che tu ti spendessi per far emettere una circolare interpretativa in tal senso.   
...
Suppongo tu abbia avuto risposta ai miei quesiti sul ruolo di The Devil visto che lo esorti a far emettere una circolare interpretativa. 
DAVIDE
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 379
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Inserito il 09/12/2023 alle: 21:41:24
In risposta al messaggio di Pascia2 del 09/12/2023 alle 20:45:21

Suppongo tu abbia avuto risposta ai miei quesiti sul ruolo di The Devil visto che lo esorti a far emettere una circolare interpretativa. 
No. Ma come si dice... non si sa mai. 
La verità non piace.
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TheDevil
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23/11/2006 4692
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Inserito il 09/12/2023 alle: 23:23:23
   
Anto1957 ha scritto:
Escludendo gli (g) sbalzi, ed escludendo che il telaio venga sostituito, e giusta la tua affermazione: Se pero' la modifica consiste nel montaggio di una entita' tecnica indipendente gia' omologata 26R, il collaudo non e' piu' necessario.

==============================

Estrai una parte delle mie affermazioni e la giri a tuo uso&consumo, senza considerare la congiunzione pero' che evidentemente presuppone un collegamento con il periodo precedente.

Bravo.

Con due integrazioni di testo evidenziate tra parentesi quadre, al fine di ripetere concetti precedenti che ho erroneamente considerato ovvi, il mio enunciato deve intendersi come segue:
La superficie esterna dei veicoli di cat. M1 e' assoggettata alle prescrizioni del 26R fino all'altezza di due metri dal suolo.
Se si effettua una modifica a detta superficie esterna sotto i due metri, il veicolo deve andare al collaudo relativamente al controllo di osservanza delle citate prescrizioni.
Se pero' la modifica [alla superficie esterna sotto i due metri di un veicolo] consiste nel montaggio di una entita' tecnica indipendente gia' omologata 26R, non e' piu' necessario il collaudo [del veicolo relativamente al controllo di osservanza delle citate prescrizioni]. 
Questa e' l'unica finalita' dell'omologazione 26R delle entita' tecniche indipendenti.


Esaurito l'utilizzo della finalita' collegata all'omologazione 26R, resta una struttura prevalentemente metallica dal cui montaggio possono derivare variazioni alle caratteristiche tecniche del veicolo e, se ce ne sono, si va di art. 78 CdS.

C'e' in ogni caso l' analogia (istituto giuridico che sicuramente conosci bene) tra l' aggiunta  dell'entita' tecnica indipendente 26R e l' aggiunta  del supporto del gancio-traino 55R sugli stessi punti di attacco previsti sul telaio.

Modificato da TheDevil il 09/12/2023 alle 23:55:55
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Hecktor2
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18/10/2009 6015
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Inserito il 10/12/2023 alle: 07:03:42
In risposta al messaggio di Anto1957 del 09/12/2023 alle 12:28:56

A mio avviso è di interesse mio e di questo forum conoscere se risultano omologati come portamoto taluni dei portabagagli che hanno omologazione  26r,  di cui stiamo discutendo, montati successivamente su Telaio FIA DUCATO
244 alla voce E Telaio della CDC è la sigla  ZFA244, primi 6 caratteri. Se sussistono io avrei interesse ad estrarre (pagando) almeno 4-5 VISURE di casi di allestitori diversi.  Ritengo che questo sia di interesse, come piano B nel caso i ricorsi a TAR e Consiglio di Stato andassero persi,  di chi potrebbe trovarsi di fronte ad un rifiuto del proprio allestitore, a fronte di mezzo similare a quello di altri allestitori che abbiano rilasciato un nulla osta o abbiano omologato portamoto proprio su questo telaio. Nel caso serva un bonifico per una simile estrazione di 4 o  di 5 visure, ti chiedo di inviarmi in msg privato un IBAN cui fare il bonifico. Grazie. 
...
questa è l’ultima circolare della provincia di Bolzano

IMG_20231210_064325_resized_20231210_064416556.jpeg
IMG_20231210_064309_resized_20231210_064416182(1).jpeg

quella che riguarda il calcolo della lunghezza è roba vecchia, in questa non ne parla, però penso interessi più ai furgonati, loro montando un portabici coprono in parte o tutta la fanaleria e targa 

postandolo è illeggibile, non so come fare a caricarlo in pdf, se qualcuno che è capace mi manda una mail forse in due ci riusciamo 

STRUTTURA PORTABICICLETTE
Con le circolari del 6 settembre 2023 e del 12 ottobre 2023 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato nuove disposizioni in merito all'applicazione saltuaria di strutture portabiciclette su veicoli.
In determinati casi è previsto il collaudo del veicolo con successiva annotazione sulla carta di circolazione della possibilità di montaggio saltuario di una struttura portabiciclette.
Quali sono i veicoli interessati?
Le nuove disposizioni si riferiscono ai veicoli della categoria M1 (autovetture per trasporto di persone ed autocaravan).
Quando è previsto il collaudo?
Il collaudo del veicolo per installazione saltuaria di struttura portabiciclette è previsto se vengono ostruiti, anche solo parzialmente, la targa posteriore e/o i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva del veicolo.
Dove viene effettuato il collaudo del veicolo?
Il veicolo deve essere presentato con la struttura portabiciclette applicata al veicolo, privo di biciclette, presso il Centro provinciale revisione veicoli dell'Ufficio motorizzazione in via Sigismund-Schwarz 40, Bolzano (zona
produttiva Bolzano-Sud).
Dove può essere prenotato il collaudo del veicolo?
Il collaudo può essere prenotato dall'intestatario del veicolo presso una delle agenzie auto operanti in Alto
Adige (*) oppure presentandosi personalmente allo sportello del Centro provinciale revisione veicoli.
Quali sono i costi per il collaudo del veicolo?
L'importo da pagare per la prenotazione del collaudo ammonta a 41,00 €. (***)
Cosa viene controllato durante il collaudo del veicolo?
A collaudo viene verificato:
che il gancio di traino sul quale viene fissata la struttura portabiciclette risulti regolarmente annotato
sulla carta di circolazione dell'autoveicolo;
che la lunghezza totale del veicolo compresa la struttura portabiciclette non superi 12,00 m;
  • che la struttura portabiciclette:
  • si trovi nello stato originale (modifiche tecniche non sono ammesse) e sia privo di difetti;
  • sia munito di dispositivo portatarga con relativa illuminazione;
  • sia identificabile con marca e tipo tramite apposita targhetta;
  • sia fissata in modo regolamentare;
---
non sporga posteriormente in lunghezza di oltre 1,20 m rispetto al filo posteriore del veicolo;
non sia più larga di 2,35 m;
non sporga lateralmente dal veicolo;
sia munito di tutti i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva posteriori previsti sul veicolo (luci di posizione posteriori, luce nebbia posteriore, luci stop, indicatori di direzione, luce retromarcia, illuminazione targa, catadiottri posteriori);
  • che tutti i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva della struttura portabiciclette:
    siano muniti di omologazione CE;
  • siano perfettamente funzionanti;
  • siano montati rispettando le prescrizioni del regolamento ECE 48, in particolare per quanto riguarda la distanza dei dispositivi dal bordo esterno laterale del veicolo; (***)
  • che sia presente una targa ripetitrice approvata.

Dove può essere richiesta una targa ripetitrice?
La targa ripetitrice può essere acquistata soltanto presso Ufficio motorizzazione, anche tramite agenzia auto
Quali sono i costi per l'acquisto della targa ripetitrice?
Il prezzo d'acquisto ammonta a 50,94 €. (**)
(*) vedasi elenco agenzie:

https://mobilita.provincio.bz.i...


(**) oltre ad eventuali spese di agenzia
(***) prescrizioni secondo il regolamento ECE 48

Numero
valcolo (em)dispositiresteroVisibiina
Fiatemo
Visiolita


23005400












2,400m



$ 1209
$1000
≤ 12001S


25°




Posizionaia tra ceriro




2 250



10*

Beara date d sag = 100mm 0stv0
Note per la circolazione con struttura portabiciclette annotata sulla carta di circolazione
  • Le biciclette non possono sporgere lateralmente dal veicolo, ed in ogni caso la larghezza massima della struttura comprensiva delle biciclette trasportate non può superare 2,35 m;
  • non devono essere superati i valori di carico massimo ammesso sulla struttura portabiciclette e sul gancio
    di traino;
  • in caso di ostruzione dei dispositivi posteriori di illuminazione e segnalazione visiva del veicolo questi devono essere occultati, oppure disattivati in conformità alle prescrizioni del costruttore del veicolo.
In caso di struttura portabiciclette non soggetta all'obbligo di collaudo, e cioè quando non vengono ostruiti i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva posteriori e/o la targa posteriore del veicolo, deve essere applicato il pannello quadrangolare a striscie bianche e rosse previsto per carico sporgente.

ho fatto copia/incolla 


 

Modificato da Hecktor2 il 10/12/2023 alle 07:16:23
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salito
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21/03/2009 28544
Rispondi Abuso
Inserito il 10/12/2023 alle: 08:01:09
yesok targa gialla
ma la tolleranza di sporgenza di 30 cm laterali  è valida ?
quale fabbrica di auto ha previsto che applicando la presa "",, luci posteriori "" ,( 13 pin ) e esclude/oscura le luci posteriori del veicolo ?
il tutto viene reso non montabile gancio +portabici dal fatto tecnico che un gancio normslmente è omologato con portata peso verticale max 50kg 
dove porta bici pesa di suo in aggiunta al peso delle bici
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 10/12/2023 alle 08:23:31
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Hecktor2
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18/10/2009 6015
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Inserito il 10/12/2023 alle: 08:07:59
In risposta al messaggio di salito del 10/12/2023 alle 08:01:09

ok targa gialla ma la tolleranza di sporgenza di 30 cm laterali  è valida ? quale fabbrica di auto ha previsto che applicando la presa ,, luci posteriori ,( 13 pin ) e esclude/oscura le luci posteriori del veicolo ? il
tutto viene reso non montabile gancio +portabici dal fatto tecnico che un gancio normslmente è omologato con portata peso verticale max 50kg  dove porta bici pesa di suo in aggiunta al peso delle bici
...
dal veicolo non puoi sporgere, che tolleranza
16
salito
salito
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21/03/2009 28544
Rispondi Abuso
Inserito il 10/12/2023 alle: 08:11:55
non l oggetto ""portabici""" ma il carico (le bici ) 
limiti-di-sporgenza-del-carico-sui-veicoli-4228097862.jpg
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 10/12/2023 alle 08:16:02
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Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2542
Rispondi Abuso
Inserito il 10/12/2023 alle: 08:28:06
In risposta al messaggio di salito del 10/12/2023 alle 08:01:09

ok targa gialla ma la tolleranza di sporgenza di 30 cm laterali  è valida ? quale fabbrica di auto ha previsto che applicando la presa ,, luci posteriori ,( 13 pin ) e esclude/oscura le luci posteriori del veicolo ? il
tutto viene reso non montabile gancio +portabici dal fatto tecnico che un gancio normslmente è omologato con portata peso verticale max 50kg  dove porta bici pesa di suo in aggiunta al peso delle bici
...
Giustamente Salito fa notare un incongruenza che va oltre il ridicolo. 
L’utente che installa il porta bici deve far sì che le luci posteriori del veicolo si spengano in favore delle sole luci montate sul porta bici. 
Aldilà delle ovvie difficoltà tecniche non se ne capisce proprio la motivazione ; inoltre quando invece del porta bici aggancerò il mio rimorchi o le luci di questo dovranno accendersi insieme a quelle del veicolo trainante. 
Ma chi sono i geni della lampada che scrivono queste demenzialità? 
DAVIDE
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 379
Rispondi Abuso
Inserito il 10/12/2023 alle: 09:00:03
In risposta al messaggio di Pascia2 del 10/12/2023 alle 08:28:06

Giustamente Salito fa notare un incongruenza che va oltre il ridicolo.  L’utente che installa il porta bici deve far sì che le luci posteriori del veicolo si spengano in favore delle sole luci montate sul porta bici. 
Aldilà delle ovvie difficoltà tecniche non se ne capisce proprio la motivazione ; inoltre quando invece del porta bici aggancerò il mio rimorchi o le luci di questo dovranno accendersi insieme a quelle del veicolo trainante.  Ma chi sono i geni della lampada che scrivono queste demenzialità? 
...
Anche per me è inspiegabile. A mio avviso sia le luci del veicolo che ciò che si aggiunge e che copre le luci posteriori del veicolo devono avere le luci attive e visibili nel massimo ingombro. Nel caso del  mio portabagagli c'è una distanza tra le luci posteriori del mezzo e quella del veicolo di circa 40÷45 cm e la pedana portamoto sta sopra il livello delle due fanalerie con il risultato che entrambe sono visibili lateralmente insieme alle luci arancioni perimetrali. Solo la visione posteriore vede le luci del portabagagli ma restano visibili lo stop superiore e  le luci di posizione/ingombro in alto sulle fiancate (bianca anteriore, rossa posteriore).  Per ragioni di dicurezza io ritengo che mantenere attive entrambre le fanalerie e le luci di ingombro  dia maggiore sicurezza  rendendo visibile sia il mezzo sia il portabagagli. Anche da un punto di vista laterale. È mia opinione che chi ha scritto la circolare non sappia bene di cosa parla a proposito di AUTOCARAVAN. Forse immaginava l'autovettura. Anche il convegno EGAF ha fatto preminentemete riferimento a portabici per autovetture e BUS, trattando pochissimo gli autocaravan. 
La verità non piace.
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salito
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21/03/2009 28544
Rispondi Abuso
Inserito il 10/12/2023 alle: 09:29:35
certamente è questione di visibilità
no  non visibilità del veicolo ma dell estensore del testo vuole avere visibilità/notorietà seguendo il detto pubblicitario 
""" che parlino bene o che ne parlino male purché ne parlino """ 
il tutto in teoria crea un gran giro di ... e di denaro per omologare sempre che le MTC riescsno a stare dietro alla mole di lavoro nella teorica omologazione  Fatto sta che se tutti pesano il loro portabici e controllano la portata del gancio ...
 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
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Pascia2
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26/10/2012 2542
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Inserito il 10/12/2023 alle: 12:29:50
In risposta al messaggio di Anto1957 del 10/12/2023 alle 09:00:03

Anche per me è inspiegabile. A mio avviso sia le luci del veicolo che ciò che si aggiunge e che copre le luci posteriori del veicolo devono avere le luci attive e visibili nel massimo ingombro. Nel caso del  mio portabagagli
c'è una distanza tra le luci posteriori del mezzo e quella del veicolo di circa 40÷45 cm e la pedana portamoto sta sopra il livello delle due fanalerie con il risultato che entrambe sono visibili lateralmente insieme alle luci arancioni perimetrali. Solo la visione posteriore vede le luci del portabagagli ma restano visibili lo stop superiore e  le luci di posizione/ingombro in alto sulle fiancate (bianca anteriore, rossa posteriore).  Per ragioni di dicurezza io ritengo che mantenere attive entrambre le fanalerie e le luci di ingombro  dia maggiore sicurezza  rendendo visibile sia il mezzo sia il portabagagli. Anche da un punto di vista laterale. È mia opinione che chi ha scritto la circolare non sappia bene di cosa parla a proposito di AUTOCARAVAN. Forse immaginava l'autovettura. Anche il convegno EGAF ha fatto preminentemete riferimento a portabici per autovetture e BUS, trattando pochissimo gli autocaravan. 
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DAVIDE
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