In risposta al messaggio di TheDevil del 09/12/2023 alle 14:14:14Mi risulterebbe che la sezione 3 sia "indicativa". Se sbaglio correggimi. Pertanto possiamo dare un valore alla sezione 3 rispetto a montaggio successivo di accessori che non modificano alcuna delle voci da A a W della carta di cirolazione così come attesa dalle norme europee? Come si comporterebbe la Polizia Stradale rispetto ad un portabagagli LINNEPE con su uno scooter 150 montato su un autocaravan Tedesco rispetto allo stesso portabagagli LINNEPE montato su un autocaravan Italiano?
Anto1957 ha scritto: ... come mai le dimensioni del mezzo non sono riportate in alcuna delle voci da A a W della Carta di circolazione ma solo nella sezione 3? ============================== Nella compilazione dellaCdC si applicano le disposizioni della Direttiva 1999/37/CE (recepita con Decreto MIT 14-02-2000 in GU n. 52/2000), che non prevede attualmente l'annotazione delle dimensioni del veicolo con voci codificate.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 09/12/2023 alle 14:45:49
Mi risulterebbe che la sezione 3 sia indicativa. Se sbaglio correggimi. Pertanto possiamo dare un valore alla sezione 3 rispetto a montaggio successivo di accessori che non modificano alcuna delle voci da A a W della cartadi cirolazione così come attesa dalle norme europee? Come si comporterebbe la Polizia Stradale rispetto ad un portabagagli LINNEPE con su uno scooter 150 montato su un autocaravan Tedesco rispetto allo stesso portabagagli LINNEPE montato su un autocaravan Italiano? Da quale norma si può CERTAMENTE ricavare che il montaggio di un accessorio sul telaio omologato in Fase I, SENZA ALTERARNE LA STRUTTUIRA DEL SUO COSTRUTTORE, sia UNA MODIFICA AL TELAIO STESSO, condizione dell'art. 78 comma 3, per elevare sanzione? Grazie.
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/12/2023 alle 15:55:55Gentilmente ho chiesto la citazione della norma per la sezione 3, non ho chiesto un tuo parere. Considero che non hai risposto alla domanda.
La sezione 3 della CdC non e' affatto indicativa. I dati dei veicolo ivi riportati a testo libero hanno lo stesso valore degli altri dati riportati nelle precedenti sezioni 1 e 2 in corrispondenza a voci codificatesecondo la normativa comunitaria. E' vero che talvolta contiene informazioni superflue, che pero' non sono dati specifici del veicolo.
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/12/2023 alle 16:16:16Corsivo TheThevil o norme, non corsivo le mie risposte
Anto1957 ha scritto: Diamo per scontato che i regolamenti europei non disciplinano il PORTACARICHI o PORTATUTTO, ma semplicemente il PORTABAGAGLI. La domanda è: quale legge disciplina in Italia espressamente ilPORTAMOTO? Chiedo di una legge, non di circolari. ============================== Chiedi una legge e ti do di piu'. Da tempo hai la risposta davanti agli occhi ma non te ne sei accorto ed ha rango paritario con quello delle leggi costituzionali. Regolamento (UE) 2018/858. Prima dell'omologazione, il costruttore di un nuovo modello di veicolo ha piena' liberta' nella definizione delle relative caratteristiche con l'unico vincolo di osservare tutte le pertinenti prescrizioni tecniche di cui al citato Regolamento. In particolare, prima dell'omologazione, il costruttore di un nuovo modello di autocaravan ha piena liberta' di aggiungere nella dotazione delle opzioni un dispositivo portamoto che puo' derivare da una progettazione interna oppure (piu' recentemente) dall'adozione di una progettazione esterna. Ecco quindi l'affermazione ministeriale: E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture portamoto non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan. E riguardo al dispositivo portamoto previsto dal costruttore dell'autocaravan c'e' la mia sintesi, che risale sostanzialmente al 29 ottobre scorso. Il costruttore di un autocaravan e' ovviamente: - il costruttore di fase II, ovvero - l'allestitore, ovvero - il soggetto che presenta la domanda di omologazione del veicolo completo, ovvero - il soggetto che autorizza altrui modifiche su un autocaravan di sua costruzione dopo la relativa omologazione. Potresti anche valutare l'opportunita' di rivedere eventualmente le tue osservazioni del giorno 1 scorso riguardo alla mia cennata sintesi e riproporle ex-novo (con cancellazione dei due interventi a pag. 33), prima che ne faccia oggetto della mia risposta.
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/12/2023 alle 19:19:19Giovanni in verità non mi ha dato una risposta che io possa accettare sul punto, come te si è limitato ad una enunciazione. Anche se hai fatto uno sforzo per dimostrare la ratio delle disposizione che hai sposato.
Anto1957 ha scritto: In entrambe le circolari non è citata alcuna norma e non è data alcuna spiegazione logica dalla quale si ricavi: 1) la normativa che disciplina espressamente l'oggetto PORTAMOTO; 2) Da qualenorma ricavi che solo l'allestitore di FASE II e non il produttore del telaio di FASI I possa garantire la stabilità e non altri; 3) da quale norma ricava l'esclusività della produzione del portamoto in carico all'allestitore. In altre parole e fino a dimostrazione contraria, si è autorizzati a ritenere che anche questa circolare, cui si ritornerebbe con l'abrogazione della circolare 60942 del 2/9/2008 sia una interpretazione del Ministero che per quanto autorevole può essere disattesa da un Giudice nel caso di Entità Tecniche Indipendenti omologate, montate successivamente. ============================== Entrambe le circolari cui fai riferimento risultano abrogate da quella del 6 settembre scorso. Sul punto 1 la circolare fa riferimento ad autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli. Nella circolare e' inoltre disposto: E' pertanto consentita l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. Anche se nella circolare non sono citati espressamente riferimenti normativi, da parte mia non ho alcun dubbio che il Ministero abbia inteso riferirsi alla normativa regolante l'omologazione dei veicoli. Sul punto 2 e' indubbio che in sede di omologazione la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture in questione non puo' che essere assicurata dal costruttore dell'autocaravan. A mio avviso nulla vieta che altri soggetti possano assicurare analoga garanzia, secondo la procedura prevista per le modifiche apportate ad un veicolo dopo l'omologazione (ex art. 236 Reg.) Sul punto 3 non c'e' affatto l'esclusività della produzione del portamoto in carico all'allestitore ma c'e' l'esclusivita' in capo al costruttore per la relativa presentazione alla visita di omologazione unitamente al veicolo di cui fa parte. Giovanni ha perso la voce per quante volte ti ha evidenziato che l'omologazione di una entita' tecnica indipendente non conferisce automaticamente il diritto al relativo montaggio. In particolare l'omologazione delle entita' tecniche indipendenti ai sensi del 26R discende dalle considerazioni: che i portabagagli, i portasci e le antenne radio o radiotelefoniche vengono gia' commercializzati tanto singolarmente quanto gia' montati sui veicoli; che, nella misura in cui essi possono essere verificati anche prima del montaggio sul veicolo, la loro libera circolazione puo' risultare facilitata dall'istituzione di un'omologazione CEE di tali dispositivi, intesi come entita' tecniche ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE [allora, adesso Regolamento (UE) 2018/858]. Ma la libera circolazione pero' non comprende il libero montaggio sul veicolo. La superficie esterna dei veicoli di cat. M1 e' assoggettata alle prescrizioni del 26R fino all'altezza di due metri dal suolo. Se si effettua una modifica a detta superficie esterna sotto i due metri, il veicolo deve andare al collaudo relativamente al controllo di osservanza delle citate prescrizioni. Se pero' la modifica consiste nel montaggio di una entita' tecnica indipendente gia' omologata 26R, il collaudo non e' piu' necessario. Questa e' l'unica finalita' dell'omologazione 26R delle entita' tecniche indipendenti. Se dal montaggio di un'entita' tecnica indipendente 26R derivano modifiche alle caratteristiche tecniche del veicolo, allora si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 78 CdS. Confido d'essermi espresso in modo agevolmente comprensibile. Diversamente resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali.In risposta al messaggio di Anto1957 del 09/12/2023 alle 20:22:37Suppongo tu abbia avuto risposta ai miei quesiti sul ruolo di The Devil visto che lo esorti a far emettere una circolare interpretativa.
Giovanni in verità non mi ha dato una risposta che io possa accettare sul punto, come te si è limitato ad una enunciazione. Anche se hai fatto uno sforzo per dimostrare la ratio delle disposizione che hai sposato. Pensoti risulterà evidente da quello che scrivi: Se si effettua una modifica a detta superficie esterna sotto i due metri, il veicolo deve andare al collaudo relativamente al controllo di osservanza delle citate prescrizioni. Se pero' la modifica consiste nel montaggio di una entita' tecnica indipendente gia' omologata 26R, il collaudo non e' piu' necessario. Questa e' l'unica finalita' dell'omologazione 26R delle entita' tecniche indipendenti. Se dal montaggio di un'entita' tecnica indipendente 26R derivano modifiche alle caratteristiche tecniche del veicolo, allora si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 78 CdS. Ok vediamo dove il tuo ragionamento è infondato: Art. 78 CDS 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali. Art. 236 comma 2 regolamento attuazione codice della strada: 2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. ... Escludendo gli (g) sbalzi, ed escludendo che il telaio venga sostituito, e giusta la tua affermazione: Se pero' la modifica consiste nel montaggio di una entita' tecnica indipendente gia' omologata 26R, il collaudo non e' piu' necessario. E tenendo presente che per modifica e aggiunta in italiano si ntende, da Vocabolario Treccani on-line modìfica s. f. [der. di modificare]. – Lo stesso che modificazione, nel suo sign. generico, ma solo con valore attivo: a parziale m. di quanto disposto; più comunem., ognuno dei singoli cambiamenti che si apportano all’aspetto, alla forma, alla disposizione o alla sostanza di qualche cosa (quindi con valore più concr. rispetto a modificazione): aggiunta s. f. [part. pass. f. di aggiungere, sostantivato]. – Ciò che si aggiunge, ciò che si mette o si fa o si dice in più...Possiamo affermare pacificamente che il montaggio di una entità tecnica indipendente non comporta modifiche al telaio ma un aggiunta che non ne modifica le sue caratteristiche costruttive in nessuna parte e che giusta la tua affermazione, essendo una entità R26 il collaudo non è richiesto. Sarebbe opportuno che tu ti spendessi per far emettere una circolare interpretativa in tal senso.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 09/12/2023 alle 20:45:21No. Ma come si dice... non si sa mai.
Suppongo tu abbia avuto risposta ai miei quesiti sul ruolo di The Devil visto che lo esorti a far emettere una circolare interpretativa.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 09/12/2023 alle 12:28:56questa è l’ultima circolare della provincia di Bolzano
A mio avviso è di interesse mio e di questo forum conoscere se risultano omologati come portamoto taluni dei portabagagli che hanno omologazione 26r, di cui stiamo discutendo, montati successivamente su Telaio FIA DUCATO244 alla voce E Telaio della CDC è la sigla ZFA244, primi 6 caratteri. Se sussistono io avrei interesse ad estrarre (pagando) almeno 4-5 VISURE di casi di allestitori diversi. Ritengo che questo sia di interesse, come piano B nel caso i ricorsi a TAR e Consiglio di Stato andassero persi, di chi potrebbe trovarsi di fronte ad un rifiuto del proprio allestitore, a fronte di mezzo similare a quello di altri allestitori che abbiano rilasciato un nulla osta o abbiano omologato portamoto proprio su questo telaio. Nel caso serva un bonifico per una simile estrazione di 4 o di 5 visure, ti chiedo di inviarmi in msg privato un IBAN cui fare il bonifico. Grazie.
https://mobilita.provincio.bz.i...
In risposta al messaggio di salito del 10/12/2023 alle 08:01:09dal veicolo non puoi sporgere, che tolleranza
ok targa gialla ma la tolleranza di sporgenza di 30 cm laterali è valida ? quale fabbrica di auto ha previsto che applicando la presa ,, luci posteriori ,( 13 pin ) e esclude/oscura le luci posteriori del veicolo ? iltutto viene reso non montabile gancio +portabici dal fatto tecnico che un gancio normslmente è omologato con portata peso verticale max 50kg dove porta bici pesa di suo in aggiunta al peso delle bici
In risposta al messaggio di salito del 10/12/2023 alle 08:01:09Giustamente Salito fa notare un incongruenza che va oltre il ridicolo.
ok targa gialla ma la tolleranza di sporgenza di 30 cm laterali è valida ? quale fabbrica di auto ha previsto che applicando la presa ,, luci posteriori ,( 13 pin ) e esclude/oscura le luci posteriori del veicolo ? iltutto viene reso non montabile gancio +portabici dal fatto tecnico che un gancio normslmente è omologato con portata peso verticale max 50kg dove porta bici pesa di suo in aggiunta al peso delle bici
In risposta al messaggio di Pascia2 del 10/12/2023 alle 08:28:06Anche per me è inspiegabile. A mio avviso sia le luci del veicolo che ciò che si aggiunge e che copre le luci posteriori del veicolo devono avere le luci attive e visibili nel massimo ingombro. Nel caso del mio portabagagli c'è una distanza tra le luci posteriori del mezzo e quella del veicolo di circa 40÷45 cm e la pedana portamoto sta sopra il livello delle due fanalerie con il risultato che entrambe sono visibili lateralmente insieme alle luci arancioni perimetrali. Solo la visione posteriore vede le luci del portabagagli ma restano visibili lo stop superiore e le luci di posizione/ingombro in alto sulle fiancate (bianca anteriore, rossa posteriore). Per ragioni di dicurezza io ritengo che mantenere attive entrambre le fanalerie e le luci di ingombro dia maggiore sicurezza rendendo visibile sia il mezzo sia il portabagagli. Anche da un punto di vista laterale. È mia opinione che chi ha scritto la circolare non sappia bene di cosa parla a proposito di AUTOCARAVAN. Forse immaginava l'autovettura. Anche il convegno EGAF ha fatto preminentemete riferimento a portabici per autovetture e BUS, trattando pochissimo gli autocaravan.
Giustamente Salito fa notare un incongruenza che va oltre il ridicolo. L’utente che installa il porta bici deve far sì che le luci posteriori del veicolo si spengano in favore delle sole luci montate sul porta bici.Aldilà delle ovvie difficoltà tecniche non se ne capisce proprio la motivazione ; inoltre quando invece del porta bici aggancerò il mio rimorchi o le luci di questo dovranno accendersi insieme a quelle del veicolo trainante. Ma chi sono i geni della lampada che scrivono queste demenzialità?
In risposta al messaggio di Anto1957 del 10/12/2023 alle 09:00:03Concordo !
Anche per me è inspiegabile. A mio avviso sia le luci del veicolo che ciò che si aggiunge e che copre le luci posteriori del veicolo devono avere le luci attive e visibili nel massimo ingombro. Nel caso del mio portabagaglic'è una distanza tra le luci posteriori del mezzo e quella del veicolo di circa 40÷45 cm e la pedana portamoto sta sopra il livello delle due fanalerie con il risultato che entrambe sono visibili lateralmente insieme alle luci arancioni perimetrali. Solo la visione posteriore vede le luci del portabagagli ma restano visibili lo stop superiore e le luci di posizione/ingombro in alto sulle fiancate (bianca anteriore, rossa posteriore). Per ragioni di dicurezza io ritengo che mantenere attive entrambre le fanalerie e le luci di ingombro dia maggiore sicurezza rendendo visibile sia il mezzo sia il portabagagli. Anche da un punto di vista laterale. È mia opinione che chi ha scritto la circolare non sappia bene di cosa parla a proposito di AUTOCARAVAN. Forse immaginava l'autovettura. Anche il convegno EGAF ha fatto preminentemete riferimento a portabici per autovetture e BUS, trattando pochissimo gli autocaravan.