In risposta al messaggio di comesquirol98 del 17/01/2024 alle 21:54:00Ci riprovi. Senza citare marchi in modo così ossequioso, (e comunque il permesso di citarli eventualmente lo dobbiamo dare noi, e non loro), e senza offendere e denigrare in modo gratuito e in palese violazione del regolamento. Ricordi inoltre che non esiste obbligo di frequentazione dei nostri spazi, se la cosa la mette tanto a disagio.
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In risposta al messaggio di comesquirol98 del 17/01/2024 alle 21:54:00Scusami ma non ho capito cosa intendevi con quella risposta.
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In risposta al messaggio di TheDevil del 18/01/2024 alle 12:12:13Premettendo, come dico sempre, che non sono un avvocato né un giurista, ma una semplice appassionato di questioni giuridiche.
Chorus ha scritto: Ritengo che il CDS si esprimerà sul DM impugnato... ============================== Premesso che si tratta di due circolari, ritengo che la pronuncia del Consiglio di Stato non si discostera' inmodo significativo dalle considerazioni espresse in precedenti sentenze. Ad esempio, dalla sezione IV (20-09-1994 n.720 e 16-10-2000 n.5506): ... quanto alle circolari, trattasi di atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati e che non hanno di per se' valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all'Amministrazione.
In risposta al messaggio di chorus del 18/01/2024 alle 12:36:21Per quanto a mia conoscenza, le circolari che hanno impatti su portatori di interessi legittimi sono opponibili al TAR. Ad esempio le modalità di selezione, attribuzione punteggi, graduatorie, nelle scuole etc... Anche questo caso visto che da istruzioni valide per fare emettere ben due circolari al MININT per il comportamento da tenere sulla strada agli organi di controllo e di riflesso vieta le installazioni aftermarket abrogando la 60942.
Premettendo, come dico sempre, che non sono un avvocato né un giurista, ma una semplice appassionato di questioni giuridiche. D'altra parte questo è un forum di camperisti, non certo di esperti di legislazione e di proceduredi impugnazione di atti giuridici. Ecco il chiarimento del mio messaggio precedente: mi sono chiesto se davanti al TAR (il Consiglio di Stato è di giurisdizione a esso superiore) può essere impugnata una circolare ministeriale. La mia risposta è che non trattandosi di un provvedimento amministrativo avente forza di legge, ma solo di un chiarimento scritto da un ministero e destinato agli uffici periferici, essa circolare non possa essere impugnata. In tal senso la sentenza del TAR N. 07395/2012 disponibile in rete. Dunque, ritornando alla fattispecie di cui parliamo da mesi in questo thread, davanti al TAR sarà stato impugnato il DM, almeno così credo. Dopodiché, mi sembra di aver capito, che il DM sia stato impugnato e che si voglia ottenere un provvedimento di urgenza dal CDS, precedentemente negato dal TAR, che sospenda l'applicazione delle due circolari ministeriali da parte dei destinatari delle medesime, in attesa che il TAR giudichi nel merito. Sono stato chiaro? Grazie
In risposta al messaggio di Anto1957 del 19/01/2024 alle 09:23:07Buongiorno Anto1957, mi sembra di capire che il ricorso di ieri davanti al Consiglio di Stato sia stato accolto con rinvio al TAR?. E' stata accolta anche la richiesta di sospensiva della circolare del Ministero dei Trasporti?
Per quanto a mia conoscenza, le circolari che hanno impatti su portatori di interessi legittimi sono opponibili al TAR. Ad esempio le modalità di selezione, attribuzione punteggi, graduatorie, nelle scuole etc... Anche questocaso visto che da istruzioni valide per fare emettere ben due circolari al MININT per il comportamento da tenere sulla strada agli organi di controllo e di riflesso vieta le installazioni aftermarket abrogando la 60942. In ogni caso da Giustizia amministrativa il ricorso al Consiglio di Stato è in questa situazione: ORDINANZA CAUTELARE, STEFANO FANTINI, 19/01/2024, 18/01/2024, CC, ACCOGLIE RINVIA AL TAR PER LA FISSAZIONE. Aspettiamo le motivazioni... vedremo. Ribadisco che la questione si dovrà risolvere con un DM ex art. 75 commi 3bis e 3ter come per i ganci di traino. Siamo lì.
In risposta al messaggio di Giovannini 66 del 19/01/2024 alle 09:31:47Bisogna attendere le motivazioni. Il rinvio al TAR potrebbe essere legato a vizi di motivazione dell'ordinanza TAR di rigetto della richiesta cautelare. Siamo in una fase in cui occorre aspettare. Certo è che il ricorso dei costruttori ha segnato un punto. Quanto importante non si sa ancora.
Buongiorno Anto1957, mi sembra di capire che il ricorso di ieri davanti al Consiglio di Stato sia stato accolto con rinvio al TAR?. E' stata accolta anche la richiesta di sospensiva della circolare del Ministero dei Trasporti? Grazie Fabio
cura
della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.In risposta al messaggio di orme del 19/01/2024 alle 10:19:19Direi molto bene, grazie per aver postato l'ordinanza, ciao!
copio/incollo da altro forum: Pubblicato il 19/01/2024 N. 00196/2024 REG.PROV.CAU. N. 10050/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato lapresente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 10050 del 2023, proposto da Al-Ko Kober G.M.B.H/s.r.l., Campingsportmagenta s.r.l., Edi.Car di Bove Edi Giuseppe, F.C.E. Sas di Falconeri Emanuele &C., Lima Trade S.r.l., Peruzzo s.r.l., Top Group s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Marascio, Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Amplo s.r.l., non costituita in giudizio; per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, n. 7715 del 2023, resa tra le parti; Visto l'art. 62 cod. proc. amm.; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Genovese e dello Stato Stigliano Messuti; Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che le esigenze cautelari esposte dalle appellanti possono trovare adeguata tutela, attesa la complessità e il carattere tecnico della questione controversa, nella sede di piena cognizione; Ritenuto peraltro che, nella comparazione dei contrapposti interessi, e stante la necessità di approfondire i profili di potenziale discriminatorietà con il diritto europeo, nell’assenza della previsione di un periodo transitorio, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10050/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: Rosanna De Nictolis, Presidente Stefano Fantini, Consigliere, Estensore Alberto Urso, Consigliere Sara Raffaella Molinaro, Consigliere Annamaria Fasano, Consigliere
In risposta al messaggio di Anto1957 del 19/01/2024 alle 10:50:25Nel mio precedente messaggio ho replicato con un laconico "molto bene".
DAL CONSIGLIO DI STATO, il ricorso per l'istanza cautelare dei costruttori delle entità tecniche indipendenti, in discussione ieri al Consiglio di Stato, udienza in camera di consiglio del 18/1/2024, è stato accolto. P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10xxx/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. L’art, 55 comma 10 di cui sopra recita: 10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso puo' provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. CON BUONA PACE DEGLI SCETTICI, rinnovo l’invito ad intervenire sulle vostre associazioni affinché richiedano al MIT un DM per salvare almeno un minimo di diritto tra noi italiani e i nostri colleghi esteri che montano queste entità.
In risposta al messaggio di chorus del 19/01/2024 alle 11:23:39Il primo elemento, la discriminazione, la sto ripetendo da un po' di tempo, I-NA-SCOL-TA-TO su questo forum e altrove.
Nel mio precedente messaggio ho replicato con un laconico molto bene. In particolare mi riferivo a questo capoverso dell'ordinanza, che fa ben sperare per il futuro. Ritenuto peraltro che, nella comparazione dei contrappostiinteressi, e stante la necessità di approfondire i profili di potenziale discriminatorietà con il diritto europeo, nell’assenza della previsione di un periodo transitorio, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare. I due principi di discriminazione con il diritto europeo e di mancanza di un periodo transitorio citati nell'ordinanza sono da applausi
In risposta al messaggio di Anto1957 del 19/01/2024 alle 11:35:15
Il primo elemento, la discriminazione, la sto ripetendo da un po' di tempo, I-NA-SCOL-TA-TO su questo forum e altrove. Ma l'ho inserita nella mia pec a Salvini e Meloni. Ora il TAR deve deliberare nel merito delle due questionisollevate dal CDS ma la circolare intanto è sospesa. Il che al momento sostiene le tesi dei produttori che si sono fatti carico dei ricorsi e mette almeno un dubbio alle tesi di qualche associazione che ha sparato ad alzo zero sui produttori invece di caricare il MIT per una norma di raccordo ché è nelle sue ampie facoltà. Senza sostenere la tesi MIT... non ho fatto allora vieto. Ciò che auspico è un DM attuativo ex art. 75 c 3bis e 3 ter nel quale si proceda a regolarizzare (come per i ganci di traino) perché la discriminazione nasce dal fatto che in Italia questi oggetti, secondo il MIT, vanno trascritti a libretto e omologati in FASE II, senza tenere conto della loro natura di ENTITA' TECNICHE INDIPENDENTI, e secondo cui questo sia un obbligo dell'allestitore e non una facoltà. E non essendo la norma sulle CDC oggetto di completa e comune definizione a livello Europeo. Quindi la soluzione ITALIANA è una regolarizzazione con trascrizione essendo le entità indipendenti ed omologate per specifici telai. Altrimenti vanno modificate le norme sulla sezione 3 della CDC, cosa più complicata perché non riguarda solo i veicoli Autocaravan. In tal senso le associazioni dei camperisti avrebbero dovuto/dovrebbero intervenire. Salendo su un carro che sebbene in corso, ha fatto un primo passo importante.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 19/01/2024 alle 10:50:25
DAL CONSIGLIO DI STATO, il ricorso per l'istanza cautelare dei costruttori delle entità tecniche indipendenti, in discussione ieri al Consiglio di Stato, udienza in camera di consiglio del 18/1/2024, è stato accolto. P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10xxx/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. L’art, 55 comma 10 di cui sopra recita: 10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso puo' provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. CON BUONA PACE DEGLI SCETTICI, rinnovo l’invito ad intervenire sulle vostre associazioni affinché richiedano al MIT un DM per salvare almeno un minimo di diritto tra noi italiani e i nostri colleghi esteri che montano queste entità.
In risposta al messaggio di TheDevil del 19/01/2024 alle 13:13:11E nella quale potrei costituirmi ad adiuvandum. Ci sto pensando visto che le associazioni roboanti non l'hanno fatto... Da notare che la parte privata ad opponendum è un produttore di carrelli e di piedini meccanici... ma guarda un pochettino che combinazione... tante volte... uno scrive al ministero per far verificare anche quelli... e magari chiede... in quale situazione del cds possono essere usati?
Molto bene, e grazie per la sollecita trascrizione dell'ordinanza emessa ieri dal Consiglio di Stato. In buona sostanza, a seguito di questa ordinanza il TAR del Lazio dovra' trovare una data piu' ravvicinata per l'udienzadi trattazione del ricorso presentato dai costruttori di entita' tecniche indipendenti contro le recenti disposizioni ministeriali in materia di dispositivi portamoto. Udienza che risulterebbe attualmente prevista nel prossimo mese di maggio.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 19/01/2024 alle 16:48:49Ma non serve l'avvocato per stare in un giudizio amministrativo?
E nella quale potrei costituirmi ad adiuvandum. Ci sto pensando visto che le associazioni roboanti non l'hanno fatto... Da notare che la parte privata ad opponendum è un produttore di carrelli e di piedini meccanici...ma guarda un pochettino che combinazione... tante volte... uno scrive al ministero per far verificare anche quelli... e magari chiede... in quale situazione del cds possono essere usati?
In risposta al messaggio di chorus del 19/01/2024 alle 17:27:35Si, mi costituisco, se deciderò di farlo, tramite avvocato. Ci si può costituire anche a iter in corso, come mi è stato detto.
Ma non serve l'avvocato per stare in un giudizio amministrativo? I termini ci sono ancora?
In risposta al messaggio di TheDevil del 19/01/2024 alle 19:59:59Si ma i commi 3bis e 3ter danno facoltà. I ganci sono un esempio di questione risolta con DM. E i commi suddetti danno facoltà al Ministro di dare norme sulle entità tecniche indipendenti. Ad esempio prendere i calcoli di omologazione per dare indicazioni sul peso effettivo caricabile in base allo sbalzo come le formule presenti nelle istruzioni dei portacarichi r26. E farli trascrivere a libretto. Sarebbe comunque un'anomalia perché anche nella difesa al CDS l'Avvocatura ha ammesso che questa cosa è richiesta solo in Italia.
Anto1957 ha scritto: Ribadisco che la questione si dovrà risolvere con un DM ex art. 75 commi 3bis e 3ter come per i ganci di traino. Ciò che auspico è un DM attuativo ex art. 75 c 3bis e 3ter nel quale si proceda aregolarizzare (come per i ganci di traino)... ============================== Non mi risulta che ci sia un decreto ex art. 75 CdS riguardo ai ganci di traino. Ai sensi del citato articolo ho invece notato il Decreto MIT 10-01-2013 n. 20 (GU 56/2013) in materia di sistemi ruota. In ogni caso, a differenza del gancio di traino, il montaggio del dispositivo portamoto aumenta lo sbalzo posteriore del veicolo.