In risposta al messaggio di chorus del 22/01/2024 alle 11:31:55la sporgenza laterale dei carichi trasportati non può eccedere i 30cm per lato dalle luci di posizione. Questo non vale per i carichi difficilmente percepibili quali sbarre, pali, lastre.
A me risulta che quella regola sia sempre esistita. La scorsa settimana si è ottenuto un risultato importante, tuttavia per nulla risolutivo, perché il Consiglio di Stato si è espresso su un provvedimento d'urgenza. Vedremocome si pronuncerà il TAR nel merito, ma l'ordinanza del Consiglio di Stato fa ben sperare. E ancora di più fanno ben sperare i ciclisti che caricano le bici sul retro dell'auto, sicuramente in numero di gran lunga superiore ai camperisti che utilizzano il portamoto.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 22/01/2024 alle 15:04:07Vediamo cosa dice l'art. 164 del cds
la sporgenza laterale dei carichi trasportati non può eccedere i 30cm per lato dalle luci di posizione. Questo non vale per i carichi difficilmente percepibili quali sbarre, pali, lastre. La bicicletta è sempre stataclassificata come carico poco visibile? Personalmente non mi riguarda perché ho un auto piuttosto grande ed anche con la Specy in taglia L non sbordo lateralmente.
In risposta al messaggio di chorus del 22/01/2024 alle 15:35:0930 cm in effetti sarebbero pericolosi, ma qualora dovessero essere pochi cm per parte non li riterrei pericolosi ( visto che poi ci sono gli specchietti ad aumentare il volume percepito dell'auto nel caso di incrocio con altri veicoli come non potrei essere pericoloso per un pedone per lo stesso motivo, ossia lo "colpirei" prima con lo specchietto retrovisore passandogli colpevolmente troppo vicino).
Vediamo cosa dice l'art. 164 del cds Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dallaparte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art.61. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. Trattandosi di una norma speciale, a scuola mi hanno insegnato di interpretarla in modo restrittivo. Inoltre, sai perfettamente quanto noi ciclisti siamo esposti ai pericoli quando ti sfreccia un'auto di fianco: tremo al solo pensiero che la larghezza dell'auto possa essere aumentata di 30 cm dal carico di una bici. In circa 40 anni di bici da corsa non ho mai caricato la bici posteriormente; tuttavia ho fatto una prova e nessuna delle mie bici da corsa è più lunga della larghezza della mia auto, beninteso con le ruote montate.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 22/01/2024 alle 16:33:10Anch'io ho il tuo stesso dubbio, ma appunto perché è un dubbio cerco di restare abbottonato (ovvero applico l'interpretazione restrittiva, come ho detto in precedenza).
30 cm in effetti sarebbero pericolosi, ma qualora dovessero essere pochi cm per parte non li riterrei pericolosi ( visto che poi ci sono gli specchietti ad aumentare il volume percepito dell'auto nel caso di incrocio conaltri veicoli come non potrei essere pericoloso per un pedone per lo stesso motivo, ossia lo colpirei prima con lo specchietto retrovisore passandogli colpevolmente troppo vicino). In ogni caso non mi è chiaro se una bicicletta rientra nel gruppo dei carichi poco visibili oppure no; ovviamente non mi riferisco alle impressioni soggettive di ognuno di noi ma ad interpretazioni eventualmente date in casi analoghi in sede di sanzioni, ricorsi etc.
In risposta al messaggio di chorus del 22/01/2024 alle 14:36:43Ma se un incidente avviene in Italia
La targa non è italiana, magari nel loro paese è permesso
In risposta al messaggio di franco49tn del 22/01/2024 alle 17:27:42Ne risponderà in base alle nostre leggi.
Ma se un incidente avviene in Italia o urta qualche passante ?
In risposta al messaggio di chorus del 22/01/2024 alle 17:29:17Ciò detto a me tutte questi accessori non sono mai piaciuti: (i) avevo il portatutto per trasportare 4 bici, montato perché non mi è mai piaciuto il portabici da parete, considerandolo pericoloso, visti i carichi in gioco, ma non ho visto l'ora di smontarlo e venderlo non appena siamo rimasti in due (ii) mai posseduto un portabici da portellone, visto che sono fissati con delle cinghie (iii) nemmeno i portabici da tetto mi fanno impazzire, e se qualche volta li ho usati, ho sempre legato le bici con delle corde di sicurezza.
Ne risponderà in base alle nostre leggi. Ma non è in discussione per loro la possibilità di entrare in Italia con simili accessori, e peraltro nelle pagine precedenti ricordo che ne avevamo parlato, ciao!
In risposta al messaggio di chorus del 22/01/2024 alle 17:29:17Non credo proprio.
Ne risponderà in base alle nostre leggi. Ma non è in discussione per loro la possibilità di entrare in Italia con simili accessori, e peraltro nelle pagine precedenti ricordo che ne avevamo parlato, ciao!
In risposta al messaggio di Anto1957 del 24/01/2024 alle 20:34:52Ho risposto a questa domanda:
Non credo proprio.
In risposta al messaggio di Anto1957 del 24/01/2024 alle 20:44:26non per complicare ulteriormente, non mi è chiaro un aspetto.
Da FB, non posso citare la fonte qui, trovo questa affermazione: In data 19 gennaio 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione -Divisione 3, prot. U.0001602-e.0014391,ha comunicato la sospensione delle circolari n. 25981 del 6 settembre 2023 e n. 30187 del 12 ottobre 2023 in attesa del giudizio di merito del Tribunale Amministrativo del Lazio. Per quanto sopra, le circolari non impugnate sono ancora in vigore, quindi, chi non le rispetta può risponderne a livello assicurativo, amministrativo, civile e penale. Al momento non ci risultano fonti normative sulla base delle quali può dirsi che le strutture omologate con denominazioni varie (ad esempio portacarichi, portabagagli, portatutto eccetera), installate a sbalzo sul posteriore di un’autocaravan, successivamente all’immatricolazione, possano essere usate per il trasporto di ciclomotori e motocicli senza la necessaria visita e prova all’Ufficio della Motorizzazione Civile. Inoltre, è opportuno ricordare che la circolare prot. 69402 del 2 settembre 2008: 1. non autorizza il trasporto di motocicli e ciclomotori mediante strutture omologate secondo il regolamento R26 e cioè portapacchi e vani portabagagli; 2. fa espressamente salve le circolari del 1998 e del 1999 in base alle quali: ciclomotori e motocicli possono essere trasportati su rimorchio o carrello appendice ovvero su strutture installate sin dall’origine dal costruttore del veicolo e risultanti dalla Carta di Circolazione; 3. specifica che le strutture omologate secondo il regolamento R26 e, quindi, portapacchi e vani portabagagli non possono essere annotate in Carta di Circolazione come portamoto. Evitate riferimenti all'autore, cortesemente, concentratevi sul testo. Condividete questa analisi?
In risposta al messaggio di chorus del 25/01/2024 alle 09:37:34Nessuno è legittimato a colpire passanti. E se lo fa ne risponda ma se l'installazione è avvenuta secondo le regole tedesche questo non può essere un motivo di dolo o colpa, così come se l'installazione di un "portatutto" è avvenuto secondo la circolare 69402 non può essere un motivo di dolo o colpa.
Ho risposto a questa domanda: Ma se un incidente avviene in Italia o urta qualche passante? Uno straniero con l'accrocchio posteriore montato sulla propria auto è legittimato a colpire passanti, ciclisti e motociclisti? Di questo si parlava, grazie anticipate per una tua replica.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 25/01/2024 alle 12:36:40La struttura "portacarichi" può trasportare biciclette se è omologata R26 con kit di fissaggio biciclette. Può trasportare motocicli e ciclomotori se è omologata con kit di fissaggio "moto". Può portare bauli se è omologata con kit di fissaggio bagagli. Al momento, sopravvivendo la circolare 69402 può portare tutto ciò che è scritto nella carta di circolazione (attestato) rilasciato dal produttore.
non per complicare ulteriormente, non mi è chiaro un aspetto. La struttura di cui si parla, in base all'attuale normativa, può traspostare biciclette?
In risposta al messaggio di Anto1957 del 25/01/2024 alle 20:36:20Grazie per la risposta Antonio. Faccio ammenda perché non ho formulato chiaramente la domanda.
La struttura portacarichi può trasportare biciclette se è omologata R26 con kit di fissaggio biciclette. Può trasportare motocicli e ciclomotori se è omologata con kit di fissaggio moto. Può portare bauli se è omologatacon kit di fissaggio bagagli. Al momento, sopravvivendo la circolare 69402 può portare tutto ciò che è scritto nella carta di circolazione (attestato) rilasciato dal produttore.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 26/01/2024 alle 08:34:17Il passaggio che hai/ho riportato non è per nulla condivisibile. La ritengo un'interpretazione estremamente capziosa nonché infondata che tende a difendere una errata posizione, sostenuta nel tempo dai suoi autori, che non hanno mai voluto prendere atto che con la circolare 69402 MIT del 2.9.2008 sono stati riconosciuti i cosiddetti PORTATUTTO. Riporto il passaggio della circolare 69402 che ci interessa evidenziando come l'interpretazione di cui sopra sia fuorviante, annotando tra le righe i miei commenti in grassetto preceduto da NDR.
Grazie per la risposta Antonio. Faccio ammenda perché non ho formulato chiaramente la domanda. Nel post che hai citato, c'è un passo che incollo qua sotto: Al momento non ci risultano fonti normative sulla base dellequali può dirsi che le strutture omologate con denominazioni varie (ad esempio portacarichi, portabagagli, portatutto eccetera), installate a sbalzo sul posteriore di un’autocaravan, successivamente all’immatricolazione, possano essere usate per il trasporto di ciclomotori e motocicli senza la necessaria visita e prova all’Ufficio della Motorizzazione Civile. Il mio dubbio che ti pregherei aiutare a dissolvere è: - ho un camper sul quale, successivamente all'immatricolazione, ho fatto installare una struttura portatutto e non l'ho mai sottoposto a visita e prova in motorizzazione civile. Non ci sono fonti normative che consentano di usare il portatutto per trasportare ciclomotori e motocicli. Posso quindi, senza sottoporlo a visita e prova, trasportarci per esclusione una bicicletta (usando l'apposito kit omologato per il fissaggio delle bici)?
In risposta al messaggio di Anto1957 del 26/01/2024 alle 09:49:50ti ringrazio per le informazioni perchè onestamente avevo le idee confuse in merito al mio "portatutto" dotato di regolare certificato e montato da officina abilitata e comprensivo di regolare kit per il trasporto di moto fino ad un peso massimo di 150kg, quindi al momento dovrei essere in regola aspettando la definitiva sentenza in merito sperando che gli addetti ai lavori trovino una soluzione che possa salvaguardare i molti camperisti che hanno montato il portatutto nel rispetto della sicurezza e del codice stradale
Il passaggio che hai/ho riportato non è per nulla condivisibile. La ritengo un'interpretazione estremamente capziosa nonché infondata che tende a difendere una errata posizione, sostenuta nel tempo dai suoi autori, chenon hanno mai voluto prendere atto che con la circolare 69402 MIT del 2.9.2008 sono stati riconosciuti i cosiddetti PORTATUTTO. Riporto il passaggio della circolare 69402 che ci interessa evidenziando come l'interpretazione di cui sopra sia fuorviante, annotando tra le righe i miei commenti in grassetto preceduto da NDR. Com’è noto, con le circolari n. 2522/4332-D.C. IV n. B103 del 27.11.1998, n. 1906/4120-B41 del 6.5.1999 e n. 01/M368 del 2.1.2003 sono state indicate, per gli autocaravan già in circolazione, le condizioni di ammissibilità e le procedure per l’aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell’installazione di strutture portamoto. NDR Restano ferme queste istruzioni e riguardano i portamoto da trascrivere sulla carta di circolazione con visita e prova se l'installazione avviene successivamente all'acquisto dell'autocaravan ed il portamoto è il tipo omologato dall'allestitore. Nel confermare i contenuti delle richiamate disposizioni, con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE e successive modifiche ed integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali “portamoto”. NDR se qui il ministero fornisce ISTRUZIONI SENZA VIETARE vuol dire che li sta riconoscendo come installazioni commercializzate come portamoto in aftermarket. Introduce un regime di duality tale per cui ci sono portamoto che sono omologati con il mezzo ma senza un proprio numero di omologazione, con trascrizione, e portabagagli a sbalzo con propria omologazione senza necessità di trascrizione. Nel merito, si osserva, preliminarmente, che le citate direttive comunitarie prevedono, tra l’altro, la possibilità di omologare i portabagagli quale entità tecniche indipendenti. I portabagagli omologati sono contraddistinti dalla prescritta marcatura (numero di omologazione CE, proceduto dalla sigla dello Stato che ha rilasciato l’omologazione) e sono accompagnati dalle istruzioni di montaggio. L’installazione sui veicoli di siffatte strutture deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalle predette istruzioni di montaggio, nel rispetto dei limiti di carico della struttura stessa e dei limiti di pesi massimi del veicolo. NDR sta dicendo come vanno montate, se voleva vietare diceva ... sono vietate. Tutto ciò premesso, si evidenzia che l’installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell’utenza tese all’annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite “portamoto” che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente. NDR Sta dicendo che il montaggio di queste entità è possibile (non sta vietando) e non richiede visita e prova e trascrizione e che pertanto se sono presentate agli UMC domande richiesta di trascrizione devono essere negate. Vale a dire... non devono essere trascritte, non ne hanno bisogno. Non è questo un divieto di utilizzo. Avrai capito bene la confusione che sta operando quello spezzone di testo. Ciò detto, devi guardare la cd Carta di Circolazione produttore che ti ha rilasciato l'installatore. Se è previsto il kit di fissaggio per bici e tu usi il kit per le biciclette puoi caricarle. Come puoi caricare tutto ciò che ha un kit di fissaggio dichiarato nella predetta Carta di circolazione. Poi vedremo TAR e questioni legislative successive, che dovranno venire dato che il MIT ha voluto affrontare l'argomento con le due circolari, attirandosi un ricorso dei produttori, anche esteri. La questione non si risolverà al TAR o al Consiglio di Stato a mio modesto avviso. La materia deve avere una regolamentazione che io auspico in linea con l'art. 75 commi 3bis e 3ter codice della strada: un DM semplificazioni che consenta ciò che vuole il MIT senza visita e prova ma tramite l'installatore riconosciuto dal MIT rispettando le prescizioni indicate dal MIT nella suddetta circolare 69402. Una regolarizzazione per le installazioni pregresse, fatte in vigenza della 69402. L'iscrizione successiva a libretto è una logica conseguenza ma solo perché in Italia abbiamo norme riguardanti la carta di circolazione più stringenti, non essendo ancora oggetto di completa uniformità in UE (la carta).
In risposta al messaggio di Pascia2 del 26/01/2024 alle 10:38:42Non ha dati sensibili, è un problema? Vuoi che lo tolga?
Ottimi analisi e chiarimenti. Grazie! PS l'immagine che hai postato è proprio il mio documento di circolazione
In risposta al messaggio di Anto1957 del 26/01/2024 alle 12:19:27assolutamente no, li avevo già tolti io e poi postata, quindi è un'immagine di libera circolazione.
Non ha dati sensibili, è un problema? Vuoi che lo tolga?