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PaoloN
PaoloN
30/10/2006 150
Rispondi Abuso
Inserito il 28/05/2024 alle: 14:22:57
In risposta al messaggio di camalca del 28/05/2024 alle 09:56:44

Ma il Tar non doveva pronunciarsi questo mese?
Ma sì infatti, belle ed interessanti tutte le disquisizioni legali, però qualcuno sa come sta andando il contenzioso?
grazie
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salito
salito
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21/03/2009 28543
Rispondi Abuso
Inserito il 28/05/2024 alle: 16:08:43
In risposta al messaggio di PaoloN del 28/05/2024 alle 14:22:57

Ma sì infatti, belle ed interessanti tutte le disquisizioni legali, però qualcuno sa come sta andando il contenzioso? grazie
NN nel senso che ne vedo molti in giro con targa Italiana gialla su gancio e pure di quelli alti sulle auto .
Ho visto come già detto prima come dei germanici presi da scrupoli hanmo montato non una ma ben due tabelle di carico sporgenti cartelli regolari (non quelli di cartone con i quattro carta rifrangenti ) posizionati ai lati sulle ruote sporgenti lateralmente purtroppo eravamo in corsa e non ho potuto fare la foto .Sul Garda da più di un mese tanti di loro anche senza tabella C'erano giornate dedicate alle bike con anche tanti Italiani .
Fin ora nessun leccap...tutti che badano ad altre cose Questa è una novità mal partorita che resterà nel  cassetto delle ca...

ps 
si riempono la bocca cin la parola ""sicurezza"" ma contrastando i controlli velocità vantando novità con disposizioni che invece cerano già 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 28/05/2024 alle 16:14:35
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 28/05/2024 alle: 22:22:22
   
Anto1957 ha scritto:
Il MIT quale organo governativo non può sbrigarsela con uno scarica barile. O con un testo ambiguo.

==============================
   
Alcuni mesi fa ci siamo "scontrati" sulla lettura dell'art. 236 del Regolamento al CdS.

Prima mi hai apostrofato con le parole:
Ebbravo TheDevil... ora si modifica pure gli articoli del regolamento di attuazione al CDS...
ed hai anche espresso pesanti commenti personali, poi censurati su intervento della Moderazione.

A fronte della mia documentata replica ti sei finalmente reso conto, da persona intelligente, d'aver sostenuto un errato criterio di lettura del suddetto articolo ma allora, senza alcuna manifestazione di scuse, ti sei giustificato con le parole:
Al minimo è scritto malissimo.
Così comè scritta presenta un evidente anacoluto... 
Comunque è la prassi che seguono gli UMC che evidentemente danno la stessa interpretazione di una pessima scrittura della norma.


Adesso mi pare che ci troviamo in una situazione similare.

Di recente hai qui trascritto il testo di un messaggio pubblicato su FB (da me sostanzialmente condiviso perche' corrisponde alla posizione che sostengo in questo forum da oltre 15 anni) e l'hai contestato con le parole:
Il passaggio che ho riportato non è per nulla condivisibile. La ritengo un'interpretazione estremamente capziosa nonché infondata che tende a difendere una errata posizione, sostenuta nel tempo dai suoi autori, che non hanno mai voluto prendere atto che con la circolare 69402 MIT del 2.9.2008 sono stati riconosciuti i cosiddetti PORTATUTTO.

A fronte della mia documentata richiesta di precisazioni, esprimi la considerazione che la circolare MIT del 2008 ha  un testo ambiguo.
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 378
Rispondi Abuso
Inserito il 29/05/2024 alle: 11:57:02
In risposta al messaggio di TheDevil del 28/05/2024 alle 22:22:22

    Anto1957 ha scritto: Il MIT quale organo governativo non può sbrigarsela con uno scarica barile. O con un testo ambiguo. ==============================     Alcuni mesi fa ci siamo scontrati sulla lettura dell'art.
236 del Regolamento al CdS. Prima mi hai apostrofato con le parole: Ebbravo TheDevil... ora si modifica pure gli articoli del regolamento di attuazione al CDS... ed hai anche espresso pesanti commenti personali, poi censurati su intervento della Moderazione. A fronte della mia documentata replica ti sei finalmente reso conto, da persona intelligente, d'aver sostenuto un errato criterio di lettura del suddetto articolo ma allora, senza alcuna manifestazione di scuse, ti sei giustificato con le parole: Al minimo è scritto malissimo. Così comè scritta presenta un evidente anacoluto...  Comunque è la prassi che seguono gli UMC che evidentemente danno la stessa interpretazione di una pessima scrittura della norma. Adesso mi pare che ci troviamo in una situazione similare. Di recente hai qui trascritto il testo di un messaggio pubblicato su FB (da me sostanzialmente condiviso perche' corrisponde alla posizione che sostengo in questo forum da oltre 15 anni) e l'hai contestato con le parole: Il passaggio che ho riportato non è per nulla condivisibile. La ritengo un'interpretazione estremamente capziosa nonché infondata che tende a difendere una errata posizione, sostenuta nel tempo dai suoi autori, che non hanno mai voluto prendere atto che con la circolare 69402 MIT del 2.9.2008 sono stati riconosciuti i cosiddetti PORTATUTTO. A fronte della mia documentata richiesta di precisazioni, esprimi la considerazione che la circolare MIT del 2008 ha un testo ambiguo.  
...
E quindi? Ti ho spiegato i motivi. Nei punti che hai poi commentato. La 69402 è scritta in modo ambiguo e consentiva le installazioni senza visita e prova anche alle strutture portabagagli commercializzate come portamoto dotate di propria omologazione come entità tecniche indipendenti ed era già chiaro allora che erano montate su telaio e dotate di propria fanaleria. Il tutto già allora era confliggente, secondo la tua opinione, con l'art. 78 cds e 236 del regolamento di attuazione. Ma il MIT non disse allora quello che tu affermi da 15 anni.  Quindi il MIT avrebbe dovuto vietare a quell'epoca e non lo ha fatto. Comunque, se la Circolare 69402 abbia o no autorizzato le installazioni è un dei motivi non solo di ricorso ma anche di sospensione, avendo detto il Consiglio di Stato che in pratica non è ststo disciplinato un periodo transitorio. Nella circolare 30187 il MIT "preambola" sull'assenza del regolamento 26 un/ece dal Reg. 858/2018 per poi chiudere che "a normativa vigente" , (non dicendo che secondo il 236 reg e 78 cds,  non è mai stato ammesso...) per concludere abrogando la 69402.  La questione avrà strascichi anche dopo la sentenza TAR  qualunque essa sia. Cercherei di non farla più complicata partendo da Adamo ed Eva. Infine, circa le scuse... sei anonimo come me... e francamente mi manca il destinatario "al quale,  persona fisica con nome e cognome,"  dovrei rivolgere le mie scuse. Non appena ne verrò a conoscenza certamente non mancherò.  
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 29/05/2024 alle 17:46:30
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TheDevil
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 29/05/2024 alle: 18:18:18
   
Anto1957 ha scritto:
Come utenti della strada abbiamo bisogno di norme chiare. 
D'Anzi è stato chiaro. Ha avuto le OO. Ha manifestato ciò che il MIT ritiene. 
Ma potevano farlo nel 2008 considerato che i dispositivi erano in vendita e venivano installati. 
Se riteneva pericolose le installazioni doveva vietarle nel 2008.


La 69402 è scritta in modo ambiguo e consentiva le installazioni senza visita e prova anche alle strutture portabagagli commercializzate come portamoto dotate di propria omologazione come entità tecniche indipendenti ed era già chiaro allora che erano montate su telaio e dotate di propria fanaleria. 
Il tutto già allora era confliggente, secondo la tua opinione, con l'art. 78 cds e 236 del regolamento di attuazione. 
Ma il MIT non disse allora quello che tu affermi da 15 anni. 
Quindi il MIT avrebbe dovuto vietare a quell'epoca e non lo ha fatto.
 

==============================

Con la circolare del 2008 il MIT si e' limitato a ricordare ai propri UMC che il montaggio di un dispositivo portabagagli, omologato quale entita' tecnica indipendente, non comporta:
- visita e prova, in applicazione del "reciproco riconoscimento delle omologazioni" di cui all'Accordo di Ginevra 1958;
- trascrizione sulla CdC, in quanto il dispositivo va considerato secondo la denominazione ufficiale di portabagagli e non secondo quella commerciale di "portamoto".

Sarebbe oltremodo interessante conoscere il testo del parere che il MIT avrebbe espresso il 29 luglio 2008 e e che risulta menzionato nella "carta" rilasciata dai costruttori dei dispositivi portabagagli omologati qui in discussione.

Il MIT non puo' vietare il montaggio di una entita' tecnica indipendente, perche' si porrebbe contro l'Accordo di Ginevra 1958 e lo stesso art. 75 CdS, a parte la regolamentazione comunitaria.

Il MIT avrebbe dovuto completare - a mio avviso - la circolare del 2008 con un ampio riferimento alle normative di omologazione dei veicoli e prescrivere la visita e prova se dal montaggio del portabagagli, secondo le apposite istruzioni fornite dal costruttore, fosse derivato l'oscuramento (anche solo parziale) delle componenti luminose del veicolo e dell'alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore, con conseguente trascrizione della nuova lunghezza del veicolo sulla relativa CdC. 

Rimasta incompleta - a mio avviso - la circolare ed a prescindere dalla natura del carico presente sul portabagagli, sarebbe dovuta intervenire la Polizia Stradale a contestare la violazione dell'art. 78 CdS ed a procedere al ritiro della CdC per ogni veicolo circolante con "appendici" che oscurano parti debitamente omologate dello stesso.

Dalla criticita' della situazione cosi' determinata il MIT sarebbe stato verosimilmente indotto a tornare sull'argomento per completare le occorrenti disposizioni da impartire ai propri uffici periferici.

 
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 29/05/2024 alle: 20:20:20
    
Anto1957 ha scritto:
... la circolare 30187 allora perché consente agli stranieri? 
... allora la domanda è: se per gli stranieri è ammesso perché non lo è per chi ha installato prima del 2018/858? 
Questa domanda come la risolvi?


==============================

La circolare MIT del 12 ottobre scorso, attualmente sospesa (e mi auguro destinata ad "archivio"), e' firmata dal Direttore Generale per la Motorizzazione, ma e' stata redatta presso la relativa Divisione 3 cui e' preposto il dott. ing. Paolo Sappino, la cui sigla e' riportata in calce a sinistra.

Come da oggetto, la circolare e' riferita ai veicoli di categoria M1:
oggetto.PNG

Secondo la mia lettura di detta circolare l'ultimo periodo e' a se' stante e non costituisce l'ultimo periodo del paragrafo relativo ai portabagagli omologati 26R :
direttiva.PNG

In ogni caso ed a parte l'attuale sospensione, la circolare 30187  consente agli stranieri  NULLA, in quanto la citata Direttiva 96/53/CE NON riguarda i veicoli di categoria M1.
 
8
guidor
guidor
02/04/2017 428
Rispondi Abuso
Inserito il 29/05/2024 alle: 21:58:46
Scusate , per ,me che sono ignorante siete tutti fini giuristi e non riesco a  seguirvi.
al di là del giusto o sbagliato  come si è espresso il tar? Questo  benedetto portabici lo devo portare a collaudo o no?
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2538
Rispondi Abuso
Inserito il 29/05/2024 alle: 22:01:24
In risposta al messaggio di guidor del 29/05/2024 alle 21:58:46

Scusate , per ,me che sono ignorante siete tutti fini giuristi e non riesco a  seguirvi. al di là del giusto o sbagliato  come si è espresso il tar? Questo  benedetto portabici lo devo portare a collaudo o no?
No. Per ora lo puoi usare 
DAVIDE
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 378
Rispondi Abuso
Inserito il 30/05/2024 alle: 07:06:48
In risposta al messaggio di TheDevil del 29/05/2024 alle 18:18:18

    Anto1957 ha scritto: Come utenti della strada abbiamo bisogno di norme chiare.  D'Anzi è stato chiaro. Ha avuto le OO. Ha manifestato ciò che il MIT ritiene.  Ma potevano farlo nel 2008 considerato che i dispositivi
erano in vendita e venivano installati.  Se riteneva pericolose le installazioni doveva vietarle nel 2008. La 69402 è scritta in modo ambiguo e consentiva le installazioni senza visita e prova anche alle strutture portabagagli commercializzate come portamoto dotate di propria omologazione come entità tecniche indipendenti ed era già chiaro allora che erano montate su telaio e dotate di propria fanaleria.  Il tutto già allora era confliggente, secondo la tua opinione, con l'art. 78 cds e 236 del regolamento di attuazione.  Ma il MIT non disse allora quello che tu affermi da 15 anni.  Quindi il MIT avrebbe dovuto vietare a quell'epoca e non lo ha fatto.  ============================== Con la circolare del 2008 il MIT si e' limitato a ricordare ai propri UMC che il montaggio di un dispositivo portabagagli, omologato quale entita' tecnica indipendente, non comporta: - visita e prova, in applicazione del reciproco riconoscimento delle omologazioni di cui all'Accordo di Ginevra 1958; - trascrizione sulla CdC, in quanto il dispositivo va considerato secondo la denominazione ufficiale di portabagagli e non secondo quella commerciale di portamoto. Sarebbe oltremodo interessante conoscere il testo del parere che il MIT avrebbe espresso il 29 luglio 2008 e e che risulta menzionato nella carta rilasciata dai costruttori dei dispositivi portabagagli omologati qui in discussione. Il MIT non puo' vietare il montaggio di una entita' tecnica indipendente, perche' si porrebbe contro l'Accordo di Ginevra 1958 e lo stesso art. 75 CdS, a parte la regolamentazione comunitaria. Il MIT avrebbe dovuto completare - a mio avviso - la circolare del 2008 con un ampio riferimento alle normative di omologazione dei veicoli e prescrivere la visita e prova se dal montaggio del portabagagli, secondo le apposite istruzioni fornite dal costruttore, fosse derivato l'oscuramento (anche solo parziale) delle componenti luminose del veicolo e dell'alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore, con conseguente trascrizione della nuova lunghezza del veicolo sulla relativa CdC.  Rimasta incompleta - a mio avviso - la circolare ed a prescindere dalla natura del carico presente sul portabagagli, sarebbe dovuta intervenire la Polizia Stradale a contestare la violazione dell'art. 78 CdS ed a procedere al ritiro della CdC per ogni veicolo circolante con appendici che oscurano parti debitamente omologate dello stesso. Dalla criticita' della situazione cosi' determinata il MIT sarebbe stato verosimilmente indotto a tornare sull'argomento per completare le occorrenti disposizioni da impartire ai propri uffici periferici.  
...
Dici... rimasta ... incompleta... ma la circolare, è anche rimasta piena di ambiguità IMHO... spiego: ad un certo punto, pur avendo citato nei tre periodi precedenti portabagagli commercializzati come portamoto e poi successivamente usando il termine italiano per luggage rack... portabagagli...  tratta ... l'installazione di siffatte strutture... in questo periodo non parla di portabagagli ma impartisce le indicazioni di montaggio per "siffatte strutture" che le relative omologazioni prevedono (il MIT in precedenza ha citato la D74/483 CEE e non può non saperlo) il montaggio diciamo semi amovibile, con la parte di sostegno imbullonata con staffe al telaio e la parte estraibile e rimovibile dotata di fanaleria propria già all'epoca confliggente con l'art. 78 cds e 236 reg. att. secondo le tue tesi... ma comunque descrive le modalità di montaggio. Ora se non ha distinto che sta trattando esclusivamente portabagagli, e non anche portabagagli commercializzati come portamoto, qui è conseguenza logica che sta trattando tutte le le entità tecniche descritte in precedenza, montate a telaio.  Anche il solo portabagli montato a telaio con fanaleria propria, usato solo come portabagli e non come portamoto, era fuori legge (78 e 236 citati).  Sta tutta qui l'ambiguità della circolare. 
Comunque, visita e prova per me vi può anche stare ma nella prossima riemissione della circolare o di un DM si dovrebbe regolarizzare o riconoscere  le installazioni fatte e già circolanti, cobtrollando , gli UMC, il rispetto delle istruzioni di montaggio e senza N.O. allestitore.  D'Anzi in altra circolare ove tratta le definizioni di autocaravan, ai punti 5 e successivi della  circolare 11665 del 19.4.2024 ha riconosciuto lo status quo ante.  Il MIT deve prendere atto che quella circolare 69402 così com'è scritta ha dato la stura alle installazioni e non può oggi fare "orecchie da mercante" deve assumersi le proprie responsabilità e fare una sanatoria se ha sempre ritenuto non installabili quei portabagagli omologati con slitte e fissaggi per portarci moto. È nelle omologazioni anche effettuate con la 74/483, Edi.car ne ha diverse con questa sigla ed anche costruttori stranieri. Quindi non ti seguo quanto ti riferisci al fatto che la 69402 abbia trattato solo portabagli: cone montati erano  irregolari comunque. 

A breve non potrò intervenire assiduamente. Buona giornata a tutti. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 30/05/2024 alle 07:20:35
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2538
Rispondi Abuso
Inserito il 30/05/2024 alle: 08:04:48
In risposta al messaggio di Anto1957 del 30/05/2024 alle 07:06:48

Dici... rimasta ... incompleta... ma la circolare, è anche rimasta piena di ambiguità IMHO... spiego: ad un certo punto, pur avendo citato nei tre periodi precedenti portabagagli commercializzati come portamoto e poi successivamente
usando il termine italiano per luggage rack... portabagagli...  tratta ... l'installazione di siffatte strutture... in questo periodo non parla di portabagagli ma impartisce le indicazioni di montaggio per siffatte strutture che le relative omologazioni prevedono (il MIT in precedenza ha citato la D74/483 CEE e non può non saperlo) il montaggio diciamo semi amovibile, con la parte di sostegno imbullonata con staffe al telaio e la parte estraibile e rimovibile dotata di fanaleria propria già all'epoca confliggente con l'art. 78 cds e 236 reg. att. secondo le tue tesi... ma comunque descrive le modalità di montaggio. Ora se non ha distinto che sta trattando esclusivamente portabagagli, e non anche portabagagli commercializzati come portamoto, qui è conseguenza logica che sta trattando tutte le le entità tecniche descritte in precedenza, montate a telaio.  Anche il solo portabagli montato a telaio con fanaleria propria, usato solo come portabagli e non come portamoto, era fuori legge (78 e 236 citati).  Sta tutta qui l'ambiguità della circolare.  Comunque, visita e prova per me vi può anche stare ma nella prossima riemissione della circolare o di un DM si dovrebbe regolarizzare o riconoscere  le installazioni fatte e già circolanti, cobtrollando , gli UMC, il rispetto delle istruzioni di montaggio e senza N.O. allestitore.  D'Anzi in altra circolare ove tratta le definizioni di autocaravan, ai punti 5 e successivi della  circolare 11665 del 19.4.2024 ha riconosciuto lo status quo ante.  Il MIT deve prendere atto che quella circolare 69402 così com'è scritta ha dato la stura alle installazioni e non può oggi fare orecchie da mercante deve assumersi le proprie responsabilità e fare una sanatoria se ha sempre ritenuto non installabili quei portabagagli omologati con slitte e fissaggi per portarci moto. È nelle omologazioni anche effettuate con la 74/483, Edi.car ne ha diverse con questa sigla ed anche costruttori stranieri. Quindi non ti seguo quanto ti riferisci al fatto che la 69402 abbia trattato solo portabagli: cone montati erano  irregolari comunque.  A breve non potrò intervenire assiduamente. Buona giornata a tutti. 
...
Buona giornata ed a …quanto prima!
DAVIDE
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Rispondi Abuso
Inserito il 30/05/2024 alle: 08:40:42
In risposta al messaggio di Anto1957 del 30/05/2024 alle 07:06:48

Dici... rimasta ... incompleta... ma la circolare, è anche rimasta piena di ambiguità IMHO... spiego: ad un certo punto, pur avendo citato nei tre periodi precedenti portabagagli commercializzati come portamoto e poi successivamente
usando il termine italiano per luggage rack... portabagagli...  tratta ... l'installazione di siffatte strutture... in questo periodo non parla di portabagagli ma impartisce le indicazioni di montaggio per siffatte strutture che le relative omologazioni prevedono (il MIT in precedenza ha citato la D74/483 CEE e non può non saperlo) il montaggio diciamo semi amovibile, con la parte di sostegno imbullonata con staffe al telaio e la parte estraibile e rimovibile dotata di fanaleria propria già all'epoca confliggente con l'art. 78 cds e 236 reg. att. secondo le tue tesi... ma comunque descrive le modalità di montaggio. Ora se non ha distinto che sta trattando esclusivamente portabagagli, e non anche portabagagli commercializzati come portamoto, qui è conseguenza logica che sta trattando tutte le le entità tecniche descritte in precedenza, montate a telaio.  Anche il solo portabagli montato a telaio con fanaleria propria, usato solo come portabagli e non come portamoto, era fuori legge (78 e 236 citati).  Sta tutta qui l'ambiguità della circolare.  Comunque, visita e prova per me vi può anche stare ma nella prossima riemissione della circolare o di un DM si dovrebbe regolarizzare o riconoscere  le installazioni fatte e già circolanti, cobtrollando , gli UMC, il rispetto delle istruzioni di montaggio e senza N.O. allestitore.  D'Anzi in altra circolare ove tratta le definizioni di autocaravan, ai punti 5 e successivi della  circolare 11665 del 19.4.2024 ha riconosciuto lo status quo ante.  Il MIT deve prendere atto che quella circolare 69402 così com'è scritta ha dato la stura alle installazioni e non può oggi fare orecchie da mercante deve assumersi le proprie responsabilità e fare una sanatoria se ha sempre ritenuto non installabili quei portabagagli omologati con slitte e fissaggi per portarci moto. È nelle omologazioni anche effettuate con la 74/483, Edi.car ne ha diverse con questa sigla ed anche costruttori stranieri. Quindi non ti seguo quanto ti riferisci al fatto che la 69402 abbia trattato solo portabagli: cone montati erano  irregolari comunque.  A breve non potrò intervenire assiduamente. Buona giornata a tutti. 
...
Avrai i tuoi impegni che assolutamente rispettiamo.
Ti prego però di farci sapere, anche con una semplice riga, come si pronuncerà il TAR.
Grazie e buona giornata.
19
TheDevil
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 31/05/2024 alle: 13:13:13
Anto1957 ha scritto:   
Resta comunque da intendere cosa si vuole dire  "a normativa vigente" quando ci si riferisce poi ai reg. 858 2018, 2144 2019 e 2220 2022. Se è questo set la norma vigente occorre occuparsi di cosa si fa del pregresso.  

Il MIT non si è mica difeso con tutto il tuo armamentario. 
Ha detto che il reg. 26, a normativa vigente (si riferisce evidentemente ai reg. 858, 2144, 2220 ove negli allegati dice il MI 26R = Vuoto) non è applicabile.
 
   
==============================
   
Quando ti trovi a passare per questo forum gradirei avere conferma sugli estremi del terzo regolamento UE da te citato (2220 dell'anno 2022) che non sono riuscito ad individuare.

Con ringraziamento anticipato.

 

Modificato da TheDevil il 04/06/2024 alle 13:13:13
19
TheDevil
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 31/05/2024 alle: 18:18:18
   
Anto1957 ha scritto:
La questione non si risolverà al TAR o al Consiglio di Stato a mio modesto avviso.  
La materia deve avere una regolamentazione che io auspico in linea con l'art. 75 commi 3bis e 3ter codice della strada: un DM semplificazioni che consenta ciò che vuole il MIT senza visita e prova ma tramite l'installatore riconosciuto dal MIT rispettando le prescizioni indicate dal MIT nella suddetta circolare 69402. 
Una regolarizzazione per le installazioni pregresse, fatte in vigenza della 69402. 
L'iscrizione successiva  "a libretto" è una logica conseguenza ma solo perché in Italia abbiamo norme riguardanti la carta di circolazione più stringenti, non essendo ancora oggetto di completa uniformità in UE (la carta).


Comunque, la soluzione per MIT e Camperisti è semplice, senza fare panegirici o tardive azioni di contestazione delle omologazioni, rilasciate ex ante il reg. 858 del 2018. 
Come ho detto a suo tempo un DM o una circolare attuativa che preveda la trascrizione a libretto anche con visita e prova, senza nulla osta del costruttore (agli allestitori stranieri, con fabbriche all'estero bisognerebbe spiegare perché questa burocrazia)  prendendo atto che le entità hanno una omologazione con kit di fissaggio a portamoto, verificare in sede di visita che sono rispettate le istruzioni di montaggio date da reg. 26, al limite togliere un posto passeggero, quando il motociclo e la parte rimovibile sono caricate, e regolarizzare per buona pace di tutti.


Ora però attendiamo l'esito del TAR, ma non finirà comunque con la sentenza; questa questione avrà altri strascichi.

Comunque, visita e prova per me vi può anche stare ma nella prossima riemissione della circolare o di un DM si dovrebbe regolarizzare o riconoscere le installazioni fatte e già circolanti, controllando, gli UMC, il rispetto delle istruzioni di montaggio e senza N.O. allestitore.
   
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Passo dopo passo il tuo auspicio di regolamentazione della materia risulta adesso sostanzialmente allineato alla proposta da me espressa oltre tre anni fa in un'altra discussione.

Sostanzialmente, ma con una importante differenza: il nulla-osta del costruttore del veicolo (oppure una relazione sostitutiva, firmata da tecnico abilitato), che tu non vorresti che faccia parte della documentazione da presentare all'UMC.

In ogni veicolo idoneo al traino  e' il costruttore che progetta e realizza gli appositi punti di attacco del "gancio-traino" ed inoltre stabilisce il carico massimo verticale che puo' gravare sulla sfera (e, quindi, sui punti di attacco).

Potrei anche essere d'accordo con te nell'escludere il N.O. del costruttore ai fini del montaggio di un portabagagli del tipo qui discusso, ma allora la CdC riporterebbe una limitazione riguardo alla massa del carico trasportabile sul portabagagli molto probabilmente inferiore al carico massimo ammesso secondo l'omologazione 26R.

La limitazione di massa per il carico trasportabile sul portabagagli sarebbe ovviamente pari alla differenza tra il carico massimo verticale stabilito dal costruttore del veicolo e la massa propria del dispositivo.

Spero d'essere stato chiaro nell'esposizione di questo criterio di sicurezza, anche agli occhi degli altri lettori della discussione.

Per concludere, dal mio punto di vista dovrebbe trattarsi di un unico decreto ministeriale (ovvero a firma del ministro) che contempli tutti i veicoli di cat. M e tutte le tipologie di dispositivi per il trasporto di un carico esterno (portasci, portabagagli, portabici, portamoto), a prescindere dall'omologazione 26R prevista per alcune tipologie di dispositivi da montare sui veicoli di cat. M1.

Con tutte le eventuali specifiche di differenziazione/limitazione per ciascuna sottocategoria M1, M2, M3 e/o tipologia di dispositivo.

 
19
IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 58118
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Inserito il 31/05/2024 alle: 23:11:55
Che io sappia, in alcuni stati esteri, e particolarmente in Germania, ogni accessorio viene corredato con un documento del TUV che dice che quell accessorio è omologato per il veicolo marca abc, modello xyz, anno da...a, e per i numeri di telaio compresi da...a.
In questo caso l accessorio è specifico e progettato per quel dato mezzo, perchè ha avuto una omologazione a priori, ottenuta dal costruttore dell accessorio.
Mi sembra ce possa essere una strada da seguire anche da noi. L'onere della omologazione sta quindi al costruttore dell accessorio e è indispensabile per poterlo vendere e installare.

Mi sembra che da noi si usi gia un sistema simile per i cerchi con omologazione NAD, e i cerchi implicano enormi questioni di sicurezza, ma simile anche le omologazioni dei ganci di traino, quindi non vedo perchè non potesse essere usato quel sistema anche per altri accessori, come portatutto/moto, portabici, veranda, e altro.

Solo una mia considerazione.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




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marinox
marinox
30/09/2009 5087
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Inserito il 01/06/2024 alle: 17:31:14
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/05/2024 alle 23:11:55

Che io sappia, in alcuni stati esteri, e particolarmente in Germania, ogni accessorio viene corredato con un documento del TUV che dice che quell accessorio è omologato per il veicolo marca abc, modello xyz, anno da...a,
e per i numeri di telaio compresi da...a. In questo caso l accessorio è specifico e progettato per quel dato mezzo, perchè ha avuto una omologazione a priori, ottenuta dal costruttore dell accessorio. Mi sembra ce possa essere una strada da seguire anche da noi. L'onere della omologazione sta quindi al costruttore dell accessorio e è indispensabile per poterlo vendere e installare. Mi sembra che da noi si usi gia un sistema simile per i cerchi con omologazione NAD, e i cerchi implicano enormi questioni di sicurezza, ma simile anche le omologazioni dei ganci di traino, quindi non vedo perchè non potesse essere usato quel sistema anche per altri accessori, come portatutto/moto, portabici, veranda, e altro. Solo una mia considerazione.
...
IO mi chiedo .... ma se siamo in EUROPA ed esiste ( ? ) la reciprocità siamo SEMPRE CONDANNATI a essere SEMPRE nell'imprecisione di una qualsiasi tabella che OGGI và bene e domani...?  . posso capire che preso atto che all'epoca credevano a un COSO e poi si è dimostrato tutt'altro complice anche la parola PORTAMOTO snocciolata dalle aziende come niente fosse ma evidentemente con paesi che hanno saputo regolamentare il corretto uso e montaggio e quindi rendendoli di fatto INSTALLABILI su mezzi IDONEI ( ? ) . aspetto con trepidazione il VERDETTO , ma che spero si preannunci come una BOLLA DI SAPONE e quindi .... nulla di fatto ma che in caso CONTRARIO le aziende si rivolgeranno contestando il giudizio e SPERO portare il quesito alla corte EUROPEA . 

carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
19
IZ4DJI
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12/11/2006 58118
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Inserito il 01/06/2024 alle: 18:06:22
In risposta al messaggio di marinox del 01/06/2024 alle 17:31:14

IO mi chiedo .... ma se siamo in EUROPA ed esiste ( ? ) la reciprocità siamo SEMPRE CONDANNATI a essere SEMPRE nell'imprecisione di una qualsiasi tabella che OGGI và bene e domani...?  . posso capire che preso atto che
all'epoca credevano a un COSO e poi si è dimostrato tutt'altro complice anche la parola PORTAMOTO snocciolata dalle aziende come niente fosse ma evidentemente con paesi che hanno saputo regolamentare il corretto uso e montaggio e quindi rendendoli di fatto INSTALLABILI su mezzi IDONEI ( ? ) . aspetto con trepidazione il VERDETTO , ma che spero si preannunci come una BOLLA DI SAPONE e quindi .... nulla di fatto ma che in caso CONTRARIO le aziende si rivolgeranno contestando il giudizio e SPERO portare il quesito alla corte EUROPEA .  carlo
...
A tal riguardo il mio parere è che su quanto riguarda veicoli e circolazione, i sigoli stati dovrebbero essere privati di qualsiasi autorità e decisioni, e tutto unificato a livello Europeo, ma penso che sia un sogno.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




17
feynman
feynman
28/09/2008 1321
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Inserito il 01/06/2024 alle: 18:41:09
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/06/2024 alle 18:06:22

A tal riguardo il mio parere è che su quanto riguarda veicoli e circolazione, i sigoli stati dovrebbero essere privati di qualsiasi autorità e decisioni, e tutto unificato a livello Europeo, ma penso che sia un sogno.
Sarebbe troppo bello
16
salito
salito
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21/03/2009 28543
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Inserito il 01/06/2024 alle: 18:51:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/06/2024 alle 18:06:22

A tal riguardo il mio parere è che su quanto riguarda veicoli e circolazione, i sigoli stati dovrebbero essere privati di qualsiasi autorità e decisioni, e tutto unificato a livello Europeo, ma penso che sia un sogno.
finchè ci sono dei poveracci che soffrono di loro e smaniano e hanno mania di protagonismo  
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
16
marinox
marinox
30/09/2009 5087
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Inserito il 02/06/2024 alle: 16:54:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/06/2024 alle 18:06:22

A tal riguardo il mio parere è che su quanto riguarda veicoli e circolazione, i sigoli stati dovrebbero essere privati di qualsiasi autorità e decisioni, e tutto unificato a livello Europeo, ma penso che sia un sogno.
concordo , ma allora a cosa serve L'OMOLOGAZIONE EUROPEA ? . nel caso di un accessorio tipo tendalino o porta BICI omologato da FIAMMA è resa valida su territorio europeo o x extra si esige una pratica diversa ? . acquisto una LAMPADINA x casa e leggo che è approvata da C E e quindi rispondente a norme che ne regolano il corretto funzionamento dichiarandone anche il consumo e x quante ore/accensioni . AFTER MARKET è in inglese ma x NOI ITALIANI corrisponde a ... tu acquistalo , montalo e poi ... ci penseremo piu avanti O FORSE NO . 

carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13199
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Inserito il 02/06/2024 alle: 19:37:36
In risposta al messaggio di marinox del 02/06/2024 alle 16:54:00

concordo , ma allora a cosa serve L'OMOLOGAZIONE EUROPEA ? . nel caso di un accessorio tipo tendalino o porta BICI omologato da FIAMMA è resa valida su territorio europeo o x extra si esige una pratica diversa ? . acquisto
una LAMPADINA x casa e leggo che è approvata da C E e quindi rispondente a norme che ne regolano il corretto funzionamento dichiarandone anche il consumo e x quante ore/accensioni . AFTER MARKET è in inglese ma x NOI ITALIANI corrisponde a ... tu acquistalo , montalo e poi ... ci penseremo piu avanti O FORSE NO .  carlo
...

L'esempio della lampadina non regge. Modificando le caratteristiche della lampada od anche aggiungendone o diminuendone come numero, non vai a modificare le caratteristiche della tua abitazione. Installando uno di quei dispositivi, vai a modificare le caratteristiche del veicolo, già definite sulla Carta di Circolazione. Omologazione di un dispositivo, significa che quel dispositivo è abilitato a. Poi, se lo vuoi usare devono esserne verificato il rispetto delle norme di installazione e verificate le modifiche che quel dispositivo comporta al tuo veicolo. Per esempio, il gancio di traino: questo dispositivo deve essere omologato (cioè abilitato a) ma se lo installi, deve esserne verificata l'installazione ed anche le modifiche alle caratteristiche del veicolo (se non sbaglio la perdita di un posto). Così il bombolone: deve essere omologato (cioè abilitato a), ma se lo installi deve essere registrato sulla Carta di Circolazione.

Tommaso ha spiegato cosa avviene all'estero; non mi pare che sia tutti liberi.

Giovanni

Modificato da Giovanni il 02/06/2024 alle 20:36:50
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