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Nuovo richiamo del ministero x sbarre anticamper

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Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 09/07/2006 alle: 17:18:24
Nuova "letteraccia" indirizzata all'Amm.ne di Massa Il Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII, con lettera protocollo 993, datata 28 giugno 2006, accogliendo le istanze inviate dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ha scritto al Sindaco di Massa: AL COMUNE DI MASSA. Oggetto: esposto presentato dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti del 30 maggio 2006 per la rimozione dei limitatori d’altezza e segnaletica illegittima posta a Massa e precisamente in Loc. Castagnola – via Don Minzioni, Loc. Poveruomo – via Fescione, sul Lungomare Ponente – ex colonia Ettore Motta; in Piazza Bad Kissingen, in via Casola e in via Mascagni. ...omissis...l’installazione di barre limitatrici d’altezza, definite arbitrariamente quali “manufatti stradali”, non è prevista da alcuna norma giuridica; in aggiunta, il segnale di cui all’art. 118 c. 1 lett. b) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) deve essere apposto solo se l’altezza ammissibile lungo la strada è realmente inferiore all’altezza dei veicoli definita dall’art. 61 del Codice, e non nel modo surrettizio qui segnalato...omissis... l’installazione di barre limitatrici d’altezza, non prevista su strade pubbliche dalla vigente normativa, costituisce pericolo per la circolazione...omissis... eventuali regolamenti comunali non possono operare in contrasto con le vigenti norme in materia di circolazione e segnaletica stradale...omissis...Tra l’altro, eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da sinistri connessi con il mantenimento in esercizio delle suddette barre ricadono sul comune inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall’autorità giudiziaria competente, potendosi inoltre configurare l’ipotesi di danno erariale per eventuali risarcimenti di danni da questa disposto...omissis...la segnaletica stradale indicante il divieto di sosta per autocarri autocaravan e auto + rimorchio,appare alquanto compromessa, oltre che formalmente illegittima in quanto priva sul retro della serigrafia con i dati della ordinanza istitutiva e delle altre informazioni di cui all’art. 7, comma 7, del DPR 495/92...omissis...Pertanto, si richiede, in tempi brevi la trasmissione dell’Ordinanza e/o delle ordinanze nonchè i verbali di installazione relativi alle segnaletiche stradali in oggetto al fine di consentire a questa Amministrazione di definire la disamina dell’esposto in oggetto.id="green"> <<Piccole cose ...>>, dirà qualcuno, ma almeno facciamo vedere che non restiamo passivi nel subire lo strapotere delle amministrazioni locali. E se la magistratura darà ancora ragione ai sindaci a noi ostili, almeno speriamo che, facendo intervenire appena possibile il ministero, siano i "poteri forti" dello Stato a fare chiarezza nell'applicazione delle norme. Ma intanto i divieti a Marina di Carrara continuano a restare "coperti"... Ciao
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 09/07/2006 alle: 18:19:51
Albè, sono daccordo sul fatto che le barre a due metri possono essere messe solo se ci sono passaggi di altezza analoga in quel tratto e quindi le barre costituiscono un avvertimento del tipo ... non passare tanto più avanti resteresti bloccati. Da qui a dire che poi è tutto risolto ce ne corre, inoltre non concordo con il ministero sulla questione dell'illeggittimità dei cartelli privi di ordinanza a tergo, credo sia frutto di abbaglio, definiamolo così, oppure di un eccesso di difesa del ministero, dico questo perché di recente la Cassazione si è nuovamente pronunciata, ma a me pare evidente che al Ministero abbiamo qualche amico camperista che sta sposando le tesi del coordinamento in modo molto acritico se addirittura in un articolo a sua firma ricopia pari pari questione scritte già nel 2003 dal Coordinamento nel documento Circolazione dell'autocaravan, o è lui stesso che ha scritto quel testo del coordinamento. Poco male, ma io penso che non è questa la strada. Poi vorrei invitarti a leggere l'art. 12 Decreto Legge 223/06, pubblicato nella G.U. del 4 luglio 2006. Ad ogni buon conto ti riporto l'ultima sentenza sui cartelli retrocarenti e il sopra richiamato articolo 12. Albé, ti stimo troppo per non mancare di dirti aprire gli occhi. Leggi attentamente la Sentenza e l'art. 12 segnalato. Bye. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Sentenza 29 marzo 2006, n. 7125 Presidente M.G. Luccioli - Relatore A. Giusti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. - Con ricorso depositato in data 16 luglio 2001, S. L. proponeva opposizione avverso il verbale di data 16 giugno 2001 con cui la Polizia municipale di Padova gli aveva contestato la violazione dell'art. 142 del codice della strada, per eccesso di velocità accertato con apparecchio telelaser LTI 20-20, irrogandogli la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 635.090 nonché quella accessoria del ritiro della patente di guida. A sostegno della proposta opposizione, lo S. rilevava pregiudizialmente che i cartelli indicatori della velocità non riportavano, sul retro, il provvedimento amministrativo con il quale l'Ente proprietario aveva fissato il limite di velocità; deduceva, inoltre, l'illegittimità dell'accertamento per 1/inaffidabilità dello strumento di rilevazione, in violazione dell'art. 345 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, nonché la mancanza di prove a fondamento della contestazione. 2. - Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il Giudice di pace di Padova, con sentenza n. 1450 depositata il 14 novembre 2001, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato. Il Giudice di pace rilevava che il verbale di contestazione era stato emesso in violazione dell'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, giacché il cartello di prescrizione del limite massimo di velocità era privo degli e-stremi dell'ordinanza di apposizione adottata dall'Ente proprietario della strada. 3. - Avverso tale sentenza, con atto notificato il 19 luglio 2002 il Comune di Padova ha interposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di censura, illu strati con memoria. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 77, comma 5, 79, commi da 1 a 8, e 81 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; omessa e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle partii violazione dei principi sull'onere della prova), il Comune ricorrente si duole che il Giudice di pace non abbia considerato che il secondo capoverso del comma 5 dell'art. 77 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada consente esplicitamente il permanere dei segnali già installati che presentino lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli artt. 79, commi da 1 a 8, e 81 del medesimo regolamento. Nella specie, sarebbe pacifico che si trattava di un segnale, non di nuova installazione, ma preesistente. 2. - Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 77, comma 7, del citato regolamento; omessa e, comunque, insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia), il ricorrente censura che l'impugnata sentenza abbia ritenuto che la mancata indicazione nel segnale degli estremi dell'ordinanza comporti, di per sé, l'illegittimità della segnaletica. L'asserita conseguenza della nullità - osserva il Comune - non sarebbe in alcun modo prevista e contrasterebbe con il sistema delineato dal nuovo codice della strada. Un problema di nullità si potrebbe porre in caso di mancanza del provvedimento, non quando, come nella specie, si faccia questione di omessa indicazione nel cartello degli estremi del provvedimento stesso. 3. - L'ultimo mezzo denuncia violazione, sotto altro profilo, dell'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Siccome l'illegittimità del provvedimento amministrativo non incide sulla efficacia e sull'operatività del medesimo, la prescrizione contenuta nel segnale sarebbe comunque vincolante per l'automobilista. Anche ammessa l'invalidità della segnaletica per la mancata indicazione degli estremi dell'ordinanza, le relative prescrizioni stradali non potrebbero considerarsi tamquam non essent. 4. - In ordine logico va esaminato con precedenza il secondo motivo di ricorso, con cui l'Amministrazione comunale ricorrente si duole che la mancata indicazione, sul retro del segnale stradale, degli estremi dell'ordinanza prescrivente il limite massimo di velocità, sia stata ritenuta dal Giudice di pace causa di invalidità della segnaletica, con conseguente illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione. 4.1. - Il motivo è fondato. 4.2. - L'art. 77 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il d.P.R. 16 dicembre 1992/ n. 495, detta le norme generali sui segnali verticali, che sono collocati sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, un'indicazione o - come nel caso del limite di velocità - una prescrizione} e le disposizioni successive del medesimo regolamento si preoccupano di stabilire la visibilità (art. 79), le dimensioni e i formati (art. 80) nonché l'installazione (art. 81) dei segnali. In questo contesto, il comma 7 del citato art. 77 prevede le caratteristiche del retro dei segnali stradali: esso deve essere di colore neutro opaco; su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada ed altre annotazioni, che comunque non possono superare una certa superficie, e, ove si tratti di segnali di prescrizione, devono essere riportati gli estremi dell'ordinanza di apposizione. 4.3. - In mancanza di una disposizione specifica che stabilisca le conseguenze della mancata indicazione, sul retro del segnale di prescrizione, degli estremi dell'ordinanza di apposizione, ritiene il Collegio che l'inosservanza della norma di cui all'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada non determini l'illegittimità del segnale, e che l'omissione delle indicazioni formali da questa norma contemplate non esima l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale, giacché quelle indicazioni hanno, più semplicemente, lo scopo di consentire agli organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarità della fabbricazione e della collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio (cfr. Cass., Sez. Ili, 18 maggio 2000, n. 6474, in motivazione). Questa conclusione è coerente con la natura del cartello quale mezzo di pubblicità della prescrizione in esso indicata. Le differenze del cartello stradale rispetto a quanto normativamente prescritto in tanto sono suscettibili di determinare l'illegittimità del segnale con il quale si rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, in quanto tale differenza sia tale da rendere il cartello concretamente inidoneo ad assolvere la funzione assegnatagli. Ne deriva che solo quando sussista siffatta, concreta inidoneità alla funzione propria del segnale stradale possono porsi le corrispondenti questioni dell'eventuale "disapplicazione" del provvedimento amministrativo incorporato nel segnale, ovvero della sussistenza, in capo all'autore, dell'elemento soggettivo della violazione; non certamente allorché - come nel caso di specie - venga in rilievo una differenza meramente formale, assolutamente inconferente rispetto alle funzione di rendere nota all'utente della strada la norma di condotta da osservare (cfr. Cass., Sez. I, 23 marzo 1994, n. 2763; Cass., Sez. I, 21 settembre 1998, n. 9438) . 5. - L'accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l'assorbimento del primo e del terzo mezzo. Per effetto dell'accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Giudice di pace di Padova che, in persona di diverso magistrato, provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Padova, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del¬la I Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 marzo 2006. Il Consigliere estensore II Presidente Art. 12. Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale 1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito. 2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 09/07/2006 alle 18:21:58
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riccardot
riccardot
27/03/2006 319
Inserito il 09/07/2006 alle: 21:01:19
Grazie all'art 12 come ho gia' segnalato sara' possibili vietare non solo la sosta ma addirittura il transito dei camper.....
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Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 10/07/2006 alle: 13:35:24
Dai Antonio, non si puo' dire che l'intenzione del legislatore nella stesura della legge Fausti sia stata quella di dare alle amministrazioni locali il destro per interpretare le norme "a proprio uso e consumo". Mi rendo anch'io conto che, ad esempio, quello stramaledetto <<...la sosta delle autocaravan, ove consentita, non costituisce...>> si presta all'interpretazione sfavorevole, sebbene - se non erro - proprio il legislatore abbia affermato che sia una forzatura contraria allo spirito della legge. Per cui trovo lecito pensare che se è vero che al ministero abbiamo qualcuno schierato dalla nostra parte (e non credo che sia l'ultimo degli uscieri), puo' essere altrettanto vero che la magistratura sia schierata pregiudizialmente a favore delle amministrazioni locali. In fondo sempre di interpretazione si tratta... Ecco perché dico che se fosse possibile creare "uno scontro" tra poteri dello stato al fine di fare chiarezza, avremmo solo da guadagnarci. Ed ecco perché plaudo ogniqualvolta c'è un richiamo da parte del ministero. Forse è poco...oppure è sicuramente poco...ma sempre meglio che niente, no? Ciao
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 10/07/2006 alle: 14:39:20
quote:Originally posted by Albé
Dai Antonio, non si puo' dire che l'intenzione del legislatore nella stesura della legge Fausti sia stata quella di dare alle amministrazioni locali il destro per interpretare le norme "a proprio uso e consumo". Mi rendo anch'io conto che, ad esempio, quello stramaledetto <<...la sosta delle autocaravan, ove consentita, non costituisce...>> si presta all'interpretazione sfavorevole, sebbene - se non erro - proprio il legislatore abbia affermato che sia una forzatura contraria allo spirito della legge. Per cui trovo lecito pensare che se è vero che al ministero abbiamo qualcuno schierato dalla nostra parte (e non credo che sia l'ultimo degli uscieri), puo' essere altrettanto vero che la magistratura sia schierata pregiudizialmente a favore delle amministrazioni locali. In fondo sempre di interpretazione si tratta... Ecco perché dico che se fosse possibile creare "uno scontro" tra poteri dello stato al fine di fare chiarezza, avremmo solo da guadagnarci. Ed ecco perché plaudo ogniqualvolta c'è un richiamo da parte del ministero. Forse è poco...oppure è sicuramente poco...ma sempre meglio che niente, no? Ciao >
> Anzitutto il legistlatore ha interpretato .... ti riferisci sicuramente ad una intervista fatta a suo tempo al Senatore Fausti che non fa stato di "interpretazione autentica" questa può darla solo il Parlamento con un'altra legge. Certo Fausti era l'estensore della norma che altro doveva dire. Io invece, tempo fa, ho recuperato gli atti parlamentari della legge Fausti e ti dico che fu approvata in fretta e furia perché il Ministero aveva in corso di stesura il nuovo codice quindi non furono fatti tanti ragionamenti. Non mi stuzzicate su questo argomento perché pubblico gli atti. Ritengo che la locuzione "ove consentita" sia da interpretare come dice la Cassazione e ti dico ahimé perché sono camperista anche io. Ma io ho mutato opinione e sai perché? Dopo aver letto la sentenza 11278 del 2001 e dopo aver verificato che di questa sentenza l'ANCC non ne aveva traccia sul suo sito e allora mi domandai perché. Le sentenze di Cassazione, per quello che mi risulta leggendo i loro documenti, sono liquidate dall'ANCC in contrapposizione a sentenze di Pretori o GDP come altra giurisprudenza contraria, così, come se fosse giurisprudenza con il rango di altri pretori e non avesse invece il rango che ha. E' CASSAZIONE. Poi alcuni dei comuni interessati da vecchie sentenze di pretori hanno ancora oggi ordinanze di divieto, perché non dirlo che non hanno risolto nulla? Peraltro, la Cassazine ha sentenziato in merito alla cosiddetta errata e falsa applicazione della legge ex. art. 360 comma 3 cpc il che equivale a dire che il camperista ricorrente ha motivato sostenendo che il giudice di merito ha interpretato male la norma mentre la Cassazione, dandogli torto gli ha detto: guarda che il giudice di merito ha interpretato correttamente. Questa è la dura realtà. Il Ministero, informati, non potrà mai prevalere sui giudicati della Cassazione perché in caso di controversia ordinaria si arriva sempre lì in Cassazione. Unica speranza è il TAR per i motivi che ho a suo tempo detto. Quindi il tuo ragionamento sul conflitto tra poteri dello stato è sterile, lo Stato ha già i suoi organi Costituzionali, e la Cassazione è il massimo organo per interpretare la legge, a meno che non lo faccia con interpretazione autentica il Parlamento direttamente. Quest'ultima (interpretazione autentica) fu una mia proposta presentata al Senatore Fabris, tra altre proposte pubblicate su TI, il documento era circa 12 pagine. E dopo l'incontro a Roma mi sono convinto che il legislatore non ha volontà di togliere poteri ai comuni. A Carrara, poi, non mi serve la sola sosta, io devo utilizzare il mezzo anche per cucinare, tenere il frigo acceso e i vetri a compasso aperti e questo non posso farlo né lì dove hanno tolto momentaneamente i divieti né a Massa ove ci sono le barre a due metri, nella pubblica via. Probabilmente sarò a Carrara prossimamente e farò un dossier per verificare se poi questa libertà di sosta ha un senso e se viene veramente utilizzata o è solo uno specchietto per le allodole per non arrivare comunque a niente. Aspettiamo le sentenze di Numana e vediamo se la Cassazione muta opinione, al momento non c'è che da essere pessimisti e valutare iniziative per la creazione di aree attrezzate. La sosta risolve il 10% dei casi chi si definisce turista itinerante e deve soggiornare ha bisogno di Aree di Sosta Attrezzate, non di parcheggiare in Piazza del Duomo a Milano. Tornando allo scontro perché non vi attivate contro quei comuni che hanno già consolidato la loro posizione? Orosei e Castiglione ad esempio? Perché non riaprire la questione? Bye.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 10/07/2006 alle 14:40:34
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Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 10/07/2006 alle: 22:14:28
<<...mi sono convinto che il legislatore non ha volontà di togliere poteri ai comuni. >> id="maroon"> E con questo, potremmo recitare il "requiem" ai sogni di far valere i nostri diritti ... per il semplice fatto che di diritti non ne avremmo proprio. Visto sotto quest'ottica, non resterebbe altro che sperare nella generosità dei sindaci nel volere allestire una qualche area di sosta (bella o brutta che sia), quindi...avresti ragione tu nel cercare "il dialogo" senza pretendere di far valere i nostri inesistenti diritti. Ma tu capisci bene che nessuno potrebbe vivere in questa nostra società senza avere nessun diritto. Perdinci! Saremmo l'unica categoria ad avere solo doveri! Per cui sono convinto che vadano battute tutte le strade perché vengano fissati chiaramente i nostri molti limiti ma anche i pochi limiti dei sindaci. (Anche se il sen Fabris nicchia e lascia dormire il suo DDL...) Forse sogno...ma lasciamelo ancora per un po'. Ciao
Giottiline GIOTTILINE SIENA 322 56.200€, Nuovo
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Carado CV 600 PRO 67.630€, Nuovo
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Roller Team GRANDUCA 267 TL  NUOVO SU ORDINAZIONE 82.283€,
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Roller Team AUTOROLLER 15P 2000JTD 19.500€, Anno: 9500
Roller Team AUTOROLLER 15P 2000JTD 19.500€, Anno: 9500
Fendt SAPHIR 550 TFK 13.800€, Anno: 2001
Fendt SAPHIR 550 TFK 13.800€, Anno: 2001
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Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 11/07/2006 alle: 00:19:24
quote:Originally posted by Albé
<<...mi sono convinto che il legislatore non ha volontà di togliere poteri ai comuni. >> id="maroon"> E con questo, potremmo recitare il "requiem" ai sogni di far valere i nostri diritti ... per il semplice fatto che di diritti non ne avremmo proprio. Visto sotto quest'ottica, non resterebbe altro che sperare nella generosità dei sindaci nel volere allestire una qualche area di sosta (bella o brutta che sia), quindi...avresti ragione tu nel cercare "il dialogo" senza pretendere di far valere i nostri inesistenti diritti. Ma tu capisci bene che nessuno potrebbe vivere in questa nostra società senza avere nessun diritto. Perdinci! Saremmo l'unica categoria ad avere solo doveri! Per cui sono convinto che vadano battute tutte le strade perché vengano fissati chiaramente i nostri molti limiti ma anche i pochi limiti dei sindaci. (Anche se il sen Fabris nicchia e lascia dormire il suo DDL...) Forse sogno...ma lasciamelo ancora per un po'. Ciao >
> Noi un diritto lo abbiamo quello della circolazione e sosta. Entrambi sanciti dalla legge ma sono tali fino a quando il comune non ritiene, motivando, di limitarla secondo la legge. Cassazione e Corte Costituzionale (quest'ultima ha sancito che la libertà di circolare art. 16 non deve essere intesa conogni mezzo). Tempo fa dissi che avevamo diverse strade tra cui quella legislativa. Ma sono comunque strade impervie. Se le battiamo per il diritto alla sosta cosa chiediamo? Sono in molti che vogliono questo diritto per stare a sbafo nei comuni, non si preoccupanpo se in quel comune poi c'è un CS ed operano un mordi e fuggi che ci rende invisi ai comuni. Allora tanto vale esercitare i diritti per pretendere AA nei comuni a vocazione turistica battendo questa strada senza sotterfugi. Io penso che la richiesta della sosta libera sia un sotterfugio, sia un cavallo di troia per "penetrare" i comuni e vole stare a sbafo. E' così che la penso. E la penso così perché se rileggiamo attentamente l'art. 185 ne ricaviamo che dovremmo stare chiusi in camper al sole e al freddo senza stufa senza frigo etc. Ma è giusto così è proprio questo che prevede la Legge Fausti. Di cosa ci lamentiamo? Mi fanno ridire quelli che vogliono la sosta per fare acquisti. Cosa che si può facilmente programmare se si utilizzano AA e strutture ricettive. Il vero problema è la sibilinna rischiesta o pretesa situazione di "sosto non campeggio dunque soggiorno".... a sbafo! E come pretendiamo di essere accettati dai comuni? Tu che sei a Carrara, ci dici quanti camper sostano nei luoghi in cui sono stati tolti i divieti? Pensiamo sia quella la situazione ideale per trascorrere le vancaze a Carrara o per starci ad esempio 3-4 giorni? Piazzati innanzi al Tenda Rossa o al Bagno Artiglio? Pensiamo veramente questo? Allora cosa ci distingue dai nomadi? Occorrono AA, tutto il resto è "muscolismo" apparente che non porta niente alla categoria, solo altri contrasti con i comuni, perseguiti pervicacemente da una minoranza della categoria che pretende di rappresentarla tutta. Questa è la cruda realtà. I divieti, come avrai letto nelle altre sezioni, esistono anche in Francia, Inghilterra, Olanda e Croazia. Ma in Italia si è affermata la moda del Sosto non campeggio dunque soggiorno, a sbafo. Noi con il nostro mezzo dovremmo andare nelle AA o nelle infrastrutture ricettive turistiche all'aperto. Se pensi di sostare sei fuori strada domandati dove soggiorni e dove scaricherai i tuoi liquami. E se qualcuno ti chiederà 50 euro per lo scarico sappi che sembra una rapina, ma né la legge Fausti prima nè il codice della strada poi hanno posto un limite di tariffa, hanno semplicemente imposto l'obbligo d'uso nei campeggi che dispongono dei CS, ma se non ne dispongono non sono obbligati a farli. E nella AA la Legge FAusti prima ed il Codice della Strada poi prevedeno un obbligo non accompagnato da sanzione. La legge Fausti prima ed il codice della strada poi..... Convinciti che servono AA e per farle occorre battere uno per uno i comuni, il resto è noia è come spargere sale sulle ferite o come parlare di corda in caso dell'impiccato. Ciao.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 11/07/2006 alle 00:25:17
IvanoP
IvanoP
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Inserito il 09/08/2006 alle: 17:36:26
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
... le barre a due metri possono essere messe solo se ci sono passaggi di altezza analoga in quel tratto ... >
> "O Nonno", a me "pare" invece che tali sbarre VENGANO MESSE OVUNQUE (TRAMITE ORDINANZE SINDACALI) ANCHE SE NON ESISTONO I REQUISITI. Quindi mi “pare” che cio' significhi (semplicemente, chiaramente e ovviamente) che i sindaci emettono ordinanze ILLECITE e che quindi devono (dovrebbero) essere “bacchettati” da qualcuno e i loro errori devono (dovrebbero) essere corretti/eliminati (se uno fa una cosa sbagliata e/o non dovuta mi sembra logico e ovvio che venga ripreso e magari anche punito) . Ma invece, se ho ben capito, esiste il concetto della tanto citata INSINDACABILITA’ dell’operato/provvedimenti dei sindaci, che io interpreto come “…anche se fanno cose sbagliate/illecite, nessuno ci puo’ fare nulla…” e a tal riguardo non mi rimane che aggiungere ROBE DE MATT !!! Quindi, per concludere, se si estende il ragionamento, non puo' essere che i sindaci emettano anche ordinanze ILLECITE anche relative alla limitazione/divieto di circolazione/sosta per i camper ? Ciao, Ivano.id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 09/08/2006 alle: 20:24:45
quote:Originally posted by IvanoP
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
... le barre a due metri possono essere messe solo se ci sono passaggi di altezza analoga in quel tratto ... >
> "O Nonno", a me "pare" invece che tali sbarre VENGANO MESSE OVUNQUE (TRAMITE ORDINANZE SINDACALI) ANCHE SE NON ESISTONO I REQUISITI. Quindi mi “pare” che cio' significhi (semplicemente, chiaramente e ovviamente) che i sindaci emettono ordinanze ILLECITE e che quindi devono (dovrebbero) essere “bacchettati” da qualcuno e i loro errori devono (dovrebbero) essere corretti/eliminati (se uno fa una cosa sbagliata e/o non dovuta mi sembra logico e ovvio che venga ripreso e magari anche punito) . Ma invece, se ho ben capito, esiste il concetto della tanto citata INSINDACABILITA’ dell’operato/provvedimenti dei sindaci, che io interpreto come “…anche se fanno cose sbagliate/illecite, nessuno ci puo’ fare nulla…” e a tal riguardo non mi rimane che aggiungere ROBE DE MATT !!! Quindi, per concludere, se si estende il ragionamento, non puo' essere che i sindaci emettano anche ordinanze ILLECITE anche relative alla limitazione/divieto di circolazione/sosta per i camper ? Ciao, Ivano.id="blue">
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> Ma roba da MATTI veramente. Le ordinanze dei sindaci sono dincabali dal TAR. Il ministero delle infrastrutture ha alcuni poteri ma non può sostituirsi ai TAR. Facciamo due esempi terra terra perché tu insisti su alcuni concetti che sono fuorvianti quali i termini illeciti e non ILLEGITTIME relative al concetto di ordinanza. Se il comune vieta ai camper hai due strade: A) se ti accorgi subito può fare ricorso al ministero e questo può emettere un provvedimento contro il quale lo stesso comune può ricorrere al TAR essendo il provvedimento del ministero un atto amministrativo. E qui siamo al primo punto. Se il comune ha emesso un diveito per le autocaravana in base all'art. 6 comma 4 lettera h ha dalla sua parte una interpretazione della CAssazione che gli da ragione. con tutto il rispetto per il ministero credo le interpretazione ex art. 360 cpc nr. 1 della Cassazione abbiano un valore superiore e qualche probabilità di vedersele confemrate al TAR; B) se l'ordinanza è emessa puoi fare ricorso al TAR ma come hai già visto per CArrara il comune può recovare l'ordinanza (autotutela) e farne un'altra raccogliendo in parte o per niente le indicazioni del ricorrente. Alla fine anche se ammesso che sia vero ciò che professi (i comuni non possono vietare) non hai strumenti percorribili con poca spesa e poco tempo. Ed alla fine il comune può revocare le ordinanze di divieto e fare ordinanze per parcheggi P AUTOVETTURE lasciano solo in periferia ed in zone del tutto inadatte la possibilità di sosta ai camper. In questo modo non ha emesso divieti di transito, non ha emesso divieti di sosta ad autovetture e tu te lo pigli in quel posto oltre che per la possibilità di sosta anche per la possibilità di parcheggio camper che nessuna norma ti concede di diritto. COSTITUZIONE: smettiamolo come fa anche il ministerop di citare la costituzione. Già a proposito di altre limitazioni (es. transito a pagamento regione Valle d'Aosta) confermando una giurisprudenza costante, la Corte Costituzionale ha sancito che la libertà ex art. 16 NON SI DEVE INTENDERE CON OGNI MEZZO. Quindi ... TI DEVI CONVINCERE CHE IL CDS NON E' AFFATTO RISOLUTIVO CHE AFFRONTARE UNA BATTAGLIA CON I COMUNI SU QUESTO TEMA E' PERDENTE E GLI ESEMPI NON MANCANO. E POI QUANDO ANCHE HAI AFFERMATO LA POSSIBILITà DI SOSTA NON PUOI CAMPEGGIARE QUINDI SI HA ANCHE UNA BELLA FACCIA TOSTA AD INSISTERE SU QUESTO STERILE ARGOMENTO. A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (LEGGI IL POST) NON SONO ANDATO PER SOSTARE ED ANCHE TUTTI QUELLI CHE HO VISTO NON SOSTAVANO E LA SPESA L'HO FATTA UGUALMENTE ALLA COOP. QUINDI USATE LA SOSTA COME UN CAVALLO DI TROIA. Basta.
IvanoP
IvanoP
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Inserito il 10/08/2006 alle: 11:56:09
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Le ordinanze dei sindaci sono dincabali dal TAR. >
> Riguardo alla INSINDACABILITA’ dell’operato/provvedimenti dei sindaci volevo semplicemente dire che appurato (oggettivamente) che le sbarre limitatrici di altezza VENGONO MESSE (tramite ordinanze sindacali) ANCHE SE NON ESISTONO I REQUISITI mi sembra fin troppo chiara, netta e lampante la loro ILLEGITTIMITA’ e di conseguenza cio’ dovrebbe essere materia di giudizio del GdP (ovvero e p.e. : entro in un parcheggio che ha le sbarre limitatrici aperte, dopo un po’ arriva il vigile che mi dice che sta chiudendo le sbarre e che quindi me ne devo andare, mi rifiuto di andarmene e quindi subisco una multa e di conseguenza faccio ricorso al GdP che dovrebbe giudicare il fatto che tali sbarre limitatrici non possono essere presenti). Quindi e di conseguenza questo (il giudizio del GdP) dovrebbe valere anche per altri (chiari, netti e lampanti) provvedimenti ILLEGITTIMI emessi dai sindaci (p.e. divieti di sosta solo per camper su tutto il territorio comunale per motivi di igiene pubblico). Inoltre il ricorso al TAR costa molto (moltissimo) , ovvero se non esistono altre possibilita' (p.e ricorsi al GdP) per averla vinta su errori/ILLEGITTIMITA’ dei sindaci bisogna avere un portafoglio grande cosi'. Per concludere, in caso vittoria ad un ricorso al TAR (e quindi l’ordinanza viene rimossa) tale sentenza vale solo per l’ordinanza contro cui si e’ ricorso e quindi una nuova successiva ordinanza (simile se non per assurdo uguale, “trucco” usato molte volte dai sindaci, ovvero emettere ordinanze periodiche) necessiterebbe di un nuovo ricorso al TAR, ovvero si dovrebbe ricominciare il tutto daccapo. E’ per questo che avevo scritto ROBE DE MAT !!! (ovvero in tale situazione i sindaci hanno, tramite scappatoie e “furberie”, la possibilita’ di fare quello che gli pare e gli piace nonostante le chiare, nette e lampanti ILLEGITTIMITA’ commesse). id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 10/08/2006 alle: 20:42:02
quote:Originally posted by IvanoP
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Le ordinanze dei sindaci sono dincabali dal TAR. >
> Riguardo alla INSINDACABILITA’ dell’operato/provvedimenti dei sindaci volevo semplicemente dire che appurato (oggettivamente) che le sbarre limitatrici di altezza VENGONO MESSE (tramite ordinanze sindacali) ANCHE SE NON ESISTONO I REQUISITI mi sembra fin troppo chiara, netta e lampante la loro ILLEGITTIMITA’ e di conseguenza cio’ dovrebbe essere materia di giudizio del GdP (ovvero e p.e. : entro in un parcheggio che ha le sbarre limitatrici aperte, dopo un po’ arriva il vigile che mi dice che sta chiudendo le sbarre e che quindi me ne devo andare, mi rifiuto di andarmene e quindi subisco una multa e di conseguenza faccio ricorso al GdP che dovrebbe giudicare il fatto che tali sbarre limitatrici non possono essere presenti). Quindi e di conseguenza questo (il giudizio del GdP) dovrebbe valere anche per altri (chiari, netti e lampanti) provvedimenti ILLEGITTIMI emessi dai sindaci (p.e. divieti di sosta solo per camper su tutto il territorio comunale per motivi di igiene pubblico). Inoltre il ricorso al TAR costa molto (moltissimo) , ovvero se non esistono altre possibilita' (p.e ricorsi al GdP) per averla vinta su errori/ILLEGITTIMITA’ dei sindaci bisogna avere un portafoglio grande cosi'. Per concludere, in caso vittoria ad un ricorso al TAR (e quindi l’ordinanza viene rimossa) tale sentenza vale solo per l’ordinanza contro cui si e’ ricorso e quindi una nuova successiva ordinanza (simile se non per assurdo uguale, “trucco” usato molte volte dai sindaci, ovvero emettere ordinanze periodiche) necessiterebbe di un nuovo ricorso al TAR, ovvero si dovrebbe ricominciare il tutto daccapo. E’ per questo che avevo scritto ROBE DE MAT !!! (ovvero in tale situazione i sindaci hanno, tramite scappatoie e “furberie”, la possibilita’ di fare quello che gli pare e gli piace nonostante le chiare, nette e lampanti ILLEGITTIMITA’ commesse). id="blue">
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> Al Senatore FAbris mandai un documento di proposta che intendeva portare, tra l'altro, la competenza sulle ordinanze riguardanti la circolazione stradale al GDP nel senso di dare a questo la possibilità di annullare ex tunc l'ordinanza facendo una forzatura ai poteri del TAR perché se si esamina un ricorso per contravvenzione è facile imbattersi, tra i motivi di ricorso, in questioni di legittimità dell'ordinanza- Più di qualche giurista mi spiegò che questo non è possibile per la competenza di TAR e Consiglio di Stato diversa dall'AGO. Quindi non c'è trippa per gatti nemmeno qui, strada già percorsa. Bye.
IvanoP
IvanoP
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Inserito il 11/08/2006 alle: 09:57:40
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Al Senatore FAbris mandai un documento di proposta che intendeva portare, tra l'altro, la competenza sulle ordinanze riguardanti la circolazione stradale al GDP nel senso di dare a questo la possibilità di annullare ex tunc l'ordinanza facendo una forzatura ai poteri del TAR perché se si esamina un ricorso per contravvenzione è facile imbattersi, tra i motivi di ricorso, in questioni di legittimità dell'ordinanza- Più di qualche giurista mi spiegò che questo non è possibile per la competenza di TAR e Consiglio di Stato diversa dall'AGO. Quindi non c'è trippa per gatti nemmeno qui, strada già percorsa. Bye. >
> Quindi e concludendo, anche se le sbarre limitatrici di altezza sono CHIARAMENTE E NETTAMENTE ILLEGITIME (alias ILLECITE) tu dici che non si puo' far nulla se non ricorrere al TAR (ovvero il GdP non puo' sentenziare). Ma che bello stato di diritto !id="blue">
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