quote:> CdS, art. 169 - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.id="green"> Per il "rischio" assicurativo occorre verificare le condizioni di validita' del proprio contratto qualora il veicolo cìrcoli in difformita' alle caratteristiche tecniche riportate nella relativa CdC.Originally posted by sonda1
... vorrei sapere cosa si rischia ...>
quote:Risposta al messaggio di sonda1 inserito in data 21/07/2012 14:54:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Eccezionalmente,cosa vuole dire? In situazioni "eccezionali" uno puo' anche guidare senza aver conseguito la patente,puoi trasposrtare un ferito a sgg. di un incidente o malore grave improvviso,ma se ti scappa di andare in vacanza in 5 con un mezzo per 4,il fatto non riveste "eccezionalita'"-Sei solo fuorilegge e ne rischi le conseguenze. Compralo da 5 e non rischi niente,se ci stai con i pesi. Perche' andare a cercarsele? Ciao e buoni viaggi.
quote:Risposta al messaggio di sonda1 inserito in data 21/07/2012 22:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Tieni sempre presente che le "rogne" difficilmente vengono da sole. Come ti hanno detto,la semplice infrazione puo' costare "poco",ma magari devi fare scendere il passeggero(che fai?)oppure in caso di maalugurato incidente anche con ragione ti trovi automaticamente in torto perche' fuori legge,e cosi' da danneggiato diventi danneggiante e via cosi'. Se ti fermano e ti trovano in soprannummero,tranquillo che perdi un sacco di tempo,controllano tutto. Vale la pena? Vedi tu. Ciao
quote:Risposta al messaggio di sonda1 inserito in data 21/07/2012 14:54:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> UN 5010 pesa 3160 Kg praticamente a vuoto, come pesi sei già fuori per 4 persone figuriamogi con 5. Alla fine vieni sancito con la 169 e la 167. Camper omologati 5 persone ormai sono rimasti pochini, l'unica è omologarlo patente C (da 3850 a 4200 Kg) sperando che possa diventare per 5 persone (omologato) chiedi alla laika! ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende Facebook? Un universo di pettegolezzi
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 18/10/2012 16:41:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>tempo fa' avevo aperto un post e allego la risposta. Bambini sotto i dieci anni! Quante volte ci è capitato di voler fare una scampagnata con i nostri migliori amici o un breve week-end? Visto che noi abbiamo 2 figli e anche i nostri amici ne hanno 2 abbiamo pensato di fare un'unico carico sul nostro camper omologato 6 posti! Il dubbio che nasce spontaneo è se siamo in regola con il codice della strada, ma visto che due dei quattro bambini hanno meno di 10 anni ci rassicuriamo dicendoci "ma certo perchè la legge dice che si possono trasportare un numero di persone pari a quelle omologate piu' due bambini sotto i dieci anni!". Attenzione pero' perche' in realta non è cosi'! E' vero che il codice della strada al comma 5 dell'articolo 169 consente il sovrannumero, ma solo per i veicoli individuati nelle lettere "A" e "C" dell'articolo 54 del codice della strada, metre l' autocaravan è definito alla lettera "M". Vediamo nello specifico cosa dice il cosdice dalla strada. Articolo 54 Autoveicoli: 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale; i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. Laconnessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. 2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali. A CHI E’ CONSENTITO IL SOVRANNUMERO IN RELAZIONE AI BIMBI L’ articolo 169 comma 5 consente il sovrannumero solo sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose che sono invece elencati nelle lettere A e C. Così recita il Codice della strada: Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore. 5. Sulle autovetture (lettera A articolo 54 n.d.r.) e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose (lettera C articolo 54 n.d.r.) è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. La conclusione e' quindi scontata non rischiate mai di viaggiare in sovrannumero perchè le conseguenze in caso di incidente possono essere dolorose. quindi anche in caso di un neonato,niente da fare ciao paolo
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 18/10/2012 16:41:11 (>Visualizza messaggio in nuova finestra
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Art. 169. * Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
... 5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. ....id="size1">quote:>quote:Originally posted by paologu Così recita il Codice della strada ...>>quote:Originally posted by fbomped>>
>
quote:Originally posted by angedras Due leggi, una opposto dell'altra.>> NO. Il comma 5 dell'art. 169 CdS, nel testo riportato da Paologu, e' rimasto in vigore fino al 13-04-2006, data di pubblicazione del D.Lgs. 150/2006 che ne ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica. Fbomped ha invece riportato il testo vigente di detto comma, da considerare comunque disapplicato stante la decorsa scadenza della norma, come specificata dallo stesso legislatore. In ogni caso l'eccezione, come gia' ripetutamente evidenziato, non sarebbe stata applicabile agli autocaravan.
quote:> Una sintesi della casistica concernente il trasporto dei bambini e' riportata nel mio interventoOriginally posted by salito
I sistemi di sicurezza presenti negli autoveicoli non sono adatti a persone inferiori a 1.50 metri di altezza.>
https://forum.camperonline.it
#1631123 nel topic #94921.